<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240182120250509155527680" id="20240182120250509155527680" modello="2" modifica="14/05/2025 15:15:14" pdf="0" ricorrente="Shah Sawar" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01821"/><fascicolo anno="2025" n="00818"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240182120250509155527680.xml</file><wordfile>20240182120250509155527680.docm</wordfile><ricorso NRG="202401821">202401821\202401821.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\651 Raffaele Prosperi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Raffaele Prosperi</firma><data>12/05/2025 21:08:46</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paola Malanetto</firma><data>12/05/2025 18:26:21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/05/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Raffaele Prosperi,	Presidente</h:div><h:div>Paola Malanetto,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Pietro Buzano,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, adottato il -OMISSIS-, notificato il 23.9.2024, con il quale il Questore della Provincia di Torino ha dichiarato inammissibile l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da cure mediche a lavoro subordinato, presentata in data -OMISSIS- dal Sig.-OMISSIS-;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1821 del 2024, proposto da </h:div><h:div>-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Ugo Melano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell’Interno, in persona del Ministro <corsivo>pro tempore</corsivo>, Questura di Torino, in persona del Questore <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Torino, via dell'Arsenale, 21; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Torino;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale gli è stata negata la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per motivi di lavoro.</h:div><h:div>Ha dedotto di essere entrato clandestinamente in Italia nel 2021, avere richiesto il riconoscimento della protezione internazionale, che gli è stata negata, ed avere quindi ottenuto, in data -OMISSIS-, un permesso per cure mediche con scadenza in data -OMISSIS-. Essendo facoltizzato al lavoro il ricorrente iniziava una attività di <corsivo>rider</corsivo> conseguendo, nel 2023, un reddito pari a 14.093,00 € e, nel 2024, un reddito pari a 9.276,00 €</h:div><h:div>In data -OMISSIS- la conversione del permesso per motivi di salute in permesso per motivi di lavoro gli veniva negata con declaratoria di inammissibilità, in asserita applicazione del d.l. n. 20/2023. Secondo il disposto provvedimentale, ai sensi dell’originaria disciplina dettata dal d.lgs. n. 286/98, il permesso per cure mediche era suscettibile di conversione in permesso per motivi di lavoro mentre, con la l. n. 50/2023, di conversione del d.l. n. 20/2023 tale facoltà è stata esclusa.</h:div><h:div>In data 3.10.2024 egli conseguiva un nuovo permesso per motivi di salute, con scadenza in data 2.10.2025.</h:div><h:div>Lamenta parte ricorrente:</h:div><h:div>1) la violazione dell’art. 10 <corsivo>bis</corsivo> della l. n. 241/90 e l’eccesso di potere per carenza di motivazione; la declaratoria di inammissibilità sarebbe stata assunta senza una previa comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;</h:div><h:div>2) la violazione di legge in relazione all’art. 3 co. 1 e 3 l. n. 241/90, agli artt. 5, 6 co. 1 <corsivo>bis</corsivo> e 19 co. 2 lett. d del d.lgs. n. 286/98 e 7 del d.l. n. 20/2023 convertito in l. n. 50/2023; eccesso di potere per carenza ed erroneità della motivazione, anche in punto interesse pubblico; difetto di istruttoria. Pur riconoscendo che il cosiddetto “decreto Cutro” ha significativamente innovato <corsivo>in peius</corsivo> il regime di conversione dei permessi di soggiorno per motivi di salute, il regime transitorio avrebbe fatto salvo il più favorevole meccanismo di conversione previsto per i permessi in precedenza rilasciati. La soluzione sarebbe anche coerente con il legittimo affidamento maturato. Il permesso di soggiorno per cure mediche di cui si discute sarebbe stato rilasciato al ricorrente nell’ottobre 2022 e ricadrebbe quindi nel più favorevole regime transitorio.</h:div><h:div>Ha quindi chiesto annullarsi il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.</h:div><h:div>All’udienza del 29.4.2025 la causa è stata discussa e decisa nel merito. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>La primigenia versione del d.l. n. 20/2023 art. 7 recitava:</h:div><h:div>“<corsivo>All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>2.Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>3.I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge</corsivo>.”</h:div><h:div>La disposizione si focalizzava, quindi, organicamente sui permessi di soggiorno di cui all’art. 19 co. 1.1 del d.lgs. n. 286/98, ossia quelli destinati alle persone vulnerabili per le quali “<corsivo>esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 </corsivo>(<corsivo>ndr</corsivo> del d.lgs n. 286/98)”; in sintesi la disposizione si focalizzava sui permessi per protezione speciale.</h:div><h:div>In fase di conversione vi è stato un convulso affastellarsi di norme.</h:div><h:div>Solo in fase di conversione, e dunque a partire dal maggio 2023, il testo dell’art. 7 sopra riportato si è “arricchito” con l’abrogazione dell’art 6 co 1 <corsivo>bis</corsivo> lett. a) b) ed h-<corsivo>bis</corsivo>) del d.lgs. n. 286/98 che, per quanto qui di interesse, avevano ad oggetto, tra l’altro, la conversione in permesso per motivi di lavoro del permesso per cure mediche (lett h-<corsivo>bis</corsivo>). </h:div><h:div>L’art. 7 è stato quindi arricchito di contenuti inseriti, senza particolare coordinamento, su una disposizione che aveva in precedenza un unico oggetto (protezione internazionale) con una correlata disciplina transitoria; senonché oggi l’articolo contempla più tipologie di permesso e reca una rubrica composita e riferita complessivamente ai permessi per “<corsivo>protezione speciale, vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio, cure mediche e calamità naturali</corsivo>”. Tuttavia la disciplina transitoria su cui la nuova norma si innesta è rimasta letteralmente identica e continua a recitare: “2.    <corsivo>Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente</corsivo>….</h:div><h:div>3.    <corsivo>I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge</corsivo>”</h:div><h:div>Ne consegue che il generico riferimento alle “istanze” portato dal co. 2, che nell’originaria versione non poteva che essere riferito al solo e coerente oggetto dell’intero articolo, ossia i permessi per protezione speciale, rimasto invariato in un contesto esteso ad una pluralità di titoli di soggiorno finisce oggi necessariamente per riferirsi indistintamente a tutti i titoli oggetto della rubrica; il co 3 continua poi inopinatamente a menzionare il solo art. 19 co. 1.1 “terzo periodo” (con tecnica normativa per altro ulteriormente discutibile posto che la norma transitoria resta comprensibile solo andando a ricostruire una disposizione contestualmente abrogata) e che faceva riferimento ad una circoscritta categoria di soggetti aventi titolo alla protezione speciale, ossia quelli per i quali sussistono “<corsivo>fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare</corsivo>”.</h:div><h:div>Ne consegue una evidente mancanza di coordinamento complessivo della disciplina transitoria con esito cui appare arduo, in termini letterali, ascrivere un significato sistematico.</h:div><h:div>Ora per quanto riguarda il regime transitorio di cui possono beneficiare i titolari di permesso di soggiorno per motivi di salute non ignora il Collegio che numerosa giurisprudenza di merito, sulla scorta appunto della non lineare dizione letterale del testo, è pervenuta alla conclusione per la quale, mentre tutte le istanze di permesso o financo istanza di conversione della tipologia di quelli per cui la convertibilità è oggi esclusa che siano state presentate prima della novella, in forza del co. 2, devono essere regolate secondo la più favorevole pregressa disciplina, per contro, in forza dell’apparente (ancorché distonica) precisazione del co. 3, il regime giuridico dei permessi di soggiorno già rilasciati secondo la pregressa normativa, e per i quali non sia ancora stata deposita istanza di conversione, sarebbe stato inciso dalla novella. </h:div><h:div>Ne deriverebbe che qualora l’istanza di conversione del titolo di soggiorno sia depositata dopo la novella la conversione in permesso per motivi di lavoro sarebbe esclusa. </h:div><h:div>In sintesi dei titoli di soggiorno che all’atto del rilascio erano tutti ugualmente convertibili in permessi per motivi di lavoro, qualora l’istanza di conversione non fosse già stata depositata prima della novella (a rigore, nel caso di specie, della legge di conversione, essendo la limitazione per cui è causa estranea all’originario decreto legge) non possono più beneficiare del più favorevole regime di conversione.</h:div><h:div>Sul punto, tuttavia, il giudice d’appello, se pure in sede cautelare, ha ritenuto, valorizzando l’unitarietà della rubrica dell’articolo 7, che la persistente convertibilità in titoli di soggiorno per motivi di lavoro permanga per tutti i titoli di soggiorno rilasciati sino alla novella ed oggetto della stessa, a prescindere dal momento di presentazione dell’istanza di conversione, qualora fossero convertibili all’atto del loro rilascio (sul punto espressamente con riferimento al permesso per motivi di salute si veda Cds sz. III ord. n. 3747/24, in fattispecie sovrapponibile alla presente).</h:div><h:div>Ritiene il collegio, pur nell’evidente difficoltà interpretativa, di condividere siffatta ultimi soluzione perché più coerente ed aderente anche ai valori costituzionali.</h:div><h:div>Si osserva innanzitutto che un titolo di soggiorno di fatto regola l’intera esistenza di uno straniero sul territorio nazionale; si intende dire che il regime giuridico cui lo stesso è assoggettato condiziona inevitabilmente, e sin dal suo rilascio, le condotte di vita dell’interessato che sulla validità e le possibilità che tale titolo apre fonda, con ragionevole affidamento, la costruzione di una intera esistenza.</h:div><h:div>E’ evidente allora come un soggetto conscio che il titolo di soggiorno di cui è titolare gli dia accesso al lavoro con prospettive di conversione nel corrispondente titolo, si determinerà di conseguenza. </h:div><h:div>Una modifica di convertibilità di un titolo già rilasciato è quindi solo apparentemente una modifica <corsivo>pro futuro</corsivo> in quanto si tratta di una modifica che incide su un assetto di vita e ragionevoli aspettative di organizzazione della stessa già consolidate.</h:div><h:div>Coerentemente il legislatore, nel momento in cui ha inizialmente ri-disciplinato il solo regime del permesso per protezione speciale, si è fatto carico di fare salve le situazioni consolidate tutte; paradossalmente può financo dirsi che appare maggiormente consolidata la posizione di un soggetto che il titolo di soggiorno lo ha già conseguito rispetto a quella di chi ha semplicemente depositato una istanza, ancorché evidentemente si attenda che la stessa sia valutata secondo le regole in vigore al momento del suo deposito.</h:div><h:div>Non pare allora al Collegio ragionevolmente sostenibile che le successive interpolazioni (che scontano anche manifesta difficoltà di coordinamento, menzionandosi una disposizione che non esiste più con effetti di scarsa linearità di lettura) siano state formulate intendendo deliberatamente incidere, come evidenziato nella sostanza retroattivamente, su posizioni di vita già consolidate per di più inducendo una ipotetica manifesta disparità tra soggetti in precedenza titolari di diversi permessi di soggiorno ma di identiche aspettative di conversione.</h:div><h:div>Ancora non può non evidenziarsi come discriminare il regime di conversione sulla base della cadenza del momento del rinnovo rischia financo di indurre aberranti effetti di casualità.</h:div><h:div>Si intende dire che, a fronte di un sistema di notoria inefficienza nella gestione dei tempi di rilascio di titoli di soggiorno (pacificamente ritenuti tutti ordinatori ed altrettanto pacificamente ampiamente violati dell’amministrazione) può ben darsi la posizione di due soggetti che hanno richiesto il primo titolo di soggiorno in tempi coevi e ricevuto una risposta in tempi anche ampiamente disallineati tra loro, per effetto dell’organizzazione e tempistiche dei singoli uffici competenti; il disallineato momento del rilascio condiziona poi a cascata il momento di scadenza e quindi il momento di possibile richiesta di rinnovo, con l’effetto paradossale che chi ha scontato maggiori inefficienze all’atto del primo rilascio potrebbe poi essere ulteriormente penalizzato con la perdita della facoltà di conversione; per non dire che non è precluso ad un soggetto, visti i notori tempi di gestione delle pratiche, di attivarsi per libera scelta molto prima della scadenza sperando di ottenere una continuità dei titoli tempestivamente rilasciati; anche in tal caso la scelta, casuale ed individuale ma non prescritta di attivarsi con ampio anticipo, finirebbe per distribuire effetti di premio/penalità che non hanno alcuna attinenza né con la regolamentazione formale del procedimento né con i beni/valori giuridici allo stesso sottesi.</h:div><h:div>E’ dunque ovvio che in un contesto di così svariate posizioni potenzialmente frutto sostanzialmente del caso (mancando un chiaro rispetto di definite tempistiche procedimentali) la mancanza di un regime di certezza giuridica quantomeno di tutti gli effetti (tra cui si inserisce certamente la convertibilità) dei titolo di cui già si è in possesso, rischia di esporre il sistema ad esiti che non paiono compatibili con una materia di così rilevante incidenza sulla vita degli interessati.</h:div><h:div>Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento, pur nella difficile e controversa ricostruzione normativa, con annullamento del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>I contrasti di giurisprudenza giustificano la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,</h:div><h:div>accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;</h:div><h:div>compensa le spese di lite. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/04/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Roberta Marion</h:div><h:div>Paola Malanetto</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>