<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240127720250212185108769" descrizione="" gruppo="20240127720250212185108769" modifica="18/02/2025 09:22:25" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01277"/><fascicolo anno="2025" n="00359"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240127720250212185108769.xml</file><wordfile>20240127720250212185108769.docm</wordfile><ricorso NRG="202401277">202401277\202401277.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\651 Raffaele Prosperi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paola Malanetto</firma><data>18/02/2025 09:22:25</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/02/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Raffaele Prosperi,	Presidente</h:div><h:div>Paola Malanetto,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Luca Pavia,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento prot. 10759 del 29.8.2024 – Determina Direttore Generale e R.U.P. per aggiudicazione;</h:div><h:div>- del provvedimento prot. 10812 del 30.8.2024 avente ad oggetto la comunicazione di aggiudicazione della gara ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n. 36/2023 alla Cooperativa Sociale PG Frassati di Produzione e Lavoro della “procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio raccolta selettiva e trasporto di imballaggi cellulosici di cartone e di raccolta congiunta e trasporto di imballaggi in cartone e della carta nelle città di Novara” (CIG: B1DD6C57EC);</h:div><h:div>- del provvedimento prot. 10811 del 30.8.2024 avente ad oggetto la comunicazione di aggiudicazione della procedura de qua ai sensi dell’art. 90 D. Lgs. n. 36/2023 alla Cooperativa Sociale PG Frassati di Produzione e Lavoro;</h:div><h:div>- della Nota prot. 8150 del 26 giugno 2024 con cui è stato reso il chiarimento n. 16;</h:div><h:div>- di ogni altro atto di gara ad essa connesso, presupposto e/o conseguenziale, ivi inclusi dei verbali di gara e, in particolare: a) del Verbale prot. 8477 del 4.7.2024; b) del Verbale prot. 9038 del 16.7.2024 relativo alla II seduta pubblica; c) del Verbale prot. 9176 del 19.7.2024 relativo alla III seduta pubblica; d) del Verbale prot. 9465 del 26.7.2024 relativo alla seduta di proseguimento iter di gara; e) del Verbale prot. 9694 del 31.7.2024 relativo al proseguimento iter di gara; f) del Verbale prot. 9695 del 31.7.2024 relativo alla proposta di aggiudicazione;</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. il 30\10\2024: </h:div><h:div>Annullamento per quanto occorrer possa, - dell’art. 6.1, lett. b), del Disciplinare di gara, nella parte in cui prescrive, tra i requisiti di idoneità professionale, l’Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 4 Classe D o superiore, ove interpretato nel senso di escludere la partecipazione alla gara dei soggetti iscritti per la categoria 1 classe B o superiore; - di tutta la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, ove interpretata nel senso di escludere la partecipazione dei soggetti iscritti per la categoria 1 classe B o superiore; - di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente ove interpretato in senso difforme da quanto in questa sede argomentato.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1277 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B1DD6C57EC, rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Assa s.p.a., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dagli avvocati Riccardo Montanaro, Cristiana Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro Società Cooperativa Sociale E.T.S., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Chiara Forneris, Andrea Ruggeri, Francesca Vico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro Società Cooperativa Sociale E.T.S. e di Assa s.p.a.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La ricorrente ha impugnato la comunicazione di aggiudicazione della procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di raccolta selettiva e trasporto imballaggi in cartone e carta della città di Novara; l’aggiudicazione è stata disposta dalla società Assa s.p.a., società partecipata del Comune di Novara, a beneficio della controinteressata.</h:div><h:div>Il disciplinare individuava tra i requisiti di idoneità professionale l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4 classe D o superiore per la raccolta dei materiali con CER 15101 e 200101.</h:div><h:div>Sempre il disciplinare chiedeva di produrre certificazioni ISO 14001:2015 e 45001:2018 o di parità di genere; su esplicita richiesta, la stazione appaltante chiariva di ritenere ammissibile l’avvalimento relativo alla certificazione sulla parità di genere, che dava diritto ad un punteggio premiale, fermo l’obbligo dell’ausiliaria di mettere a disposizione dell’ausiliata, per tutta la durata del servizio, tutti i fattori di produzione che hanno consentito il conseguimento della certificazione.</h:div><h:div>Nelle fasi preliminari alla gara l’aggiudicataria era destinataria di soccorso istruttorio, con particolare riferimento all’assenza, nel documento relativo alla garanzia, dell’impegno del garante a rinnovarla per ulteriori 180 giorni nel caso in cui, al momento della scadenza, non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione.</h:div><h:div>Lamenta parte ricorrente:</h:div><h:div>1) la violazione degli artt. 100 e 5 del d.lgs. n. 36/2023, 212 del d.lgs. n. 152/2006 nonché 6.1 del disciplinare di gara e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria.</h:div><h:div>L’aggiudicataria sarebbe priva del requisito professionale di iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali categoria 4 classe D o superiore; l’aggiudicataria è infatti iscritta per la categoria 4 in classe E (dunque una classe inferiore) ed iscritta alla categoria 1 classe B, iscrizione che la stazione appaltante, in sede di chiarimenti, ha indicato di ritenere comunque sufficiente; siffatto chiarimento sarebbe tuttavia irrilevante, in quanto integrerebbe una inammissibile modifica delle condizioni di gara;</h:div><h:div>2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 108 co. 7 del d.lgs. n. 36/2023; violazione del disciplinare di gara; violazione del contenuto delle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere della Presidenza del Consiglio dei Ministri; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; l’avvalimento prodotto dalla controinteressata per quanto concerne la certificazione relativa alla rispetto delle norme in tema di parità è stato contrattato con una società che ha esibito un certificato riferito alla gestione ed erogazione di servizi sanitari, assistenziali, educativi ed infermieristici e dunque ad un settore eterogeneo rispetto a quello dell’appalto, il che renderebbe non praticabile il concreto prestito di risorse;</h:div><h:div>3) violazione e falsa applicazione degli artt. 106 co. 5 del d.lgs. n. 36/2023; violazione del disciplinare di gara; eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria; contesta infine la ricorrente la scelta dell’amministrazione di attivare il soccorso istruttorio sulla carenza, nella documentazione di garanzia, della clausola che prevede il rinnovo automatico della stessa per 180 giorni se alla scadenza originaria non è stata pronunciata l’aggiudicazione, in specifico evidenzia anche che la documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio sarebbe priva di data certa.</h:div><h:div>Si sono costituite la controinteressata e la stazione appaltante, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.</h:div><h:div>Assa s.p.a. ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del provvedimento conclusivo di aggiudicazione.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 390/2024 l’istanza di misure cautelari è stata respinta.</h:div><h:div>Con atto di ricorso incidentale depositato in data 30.10.2024 la controinteressata ha impugnato l’art. 6.1 lett. b) del disciplinare per l’ipotesi in cui dovesse essere interpretato nel senso di escludere la partecipazione alla gara di imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 1 classe B o superiore.</h:div><h:div>Fissata udienza di discussione per il 12.2.2025 le parti hanno depositato memorie e repliche e la causa è stata discussa e decisa nel merito.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Deve essere respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, essendo palese, dal tenore e contenuto complessivo dell’atto, che la ricorrente intendesse contestare l’aggiudicazione nella sua finale pronuncia; la mera mancata enunciazione in epigrafe dell’ultimo atto della sequenza procedimentale, sostanzialmente correttamente individuata ed ampiamente censurata, non può quindi pregiudicare l’ammissibilità del ricorso.</h:div><h:div>Nel merito, ribadendo quanto già sommariamente indicato in sede cautelare, si ritiene il ricorso infondato.</h:div><h:div>L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestione Ambientale rappresenta un requisito tecnico di accesso alla gara.</h:div><h:div>La funzione intrinseca dei requisiti di accesso alla gara consiste nel garantire che il soggetto che si candida per il servizio sia adeguatamente qualificato per effettuarlo; ove così non fosse siffatti requisiti assumerebbero l’impropria funzione di ingiustificate barriere all’ingresso, suscettibili di contestazione per sproporzione o inadeguatezza della previsione, in danno del fondamentale principio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo>. Non a caso, in via incidentale, le controinteressata ha censurato la legge di gara qualora fosse interpretata nel senso di non ritenere idonea e sufficiente, ai fini della partecipazione, l’iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali nella categoria 1 classe B di cui l’aggiudicataria è titolare; la legge di gara dovrebbe essere annullata <corsivo>in parte qua</corsivo> per l’indebita restrizione che apporterebbe alla platea dei possibili concorrenti ed integrata <corsivo>ex lege</corsivo>.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che, senza predicare una illegittimità degli atti di gara, sia sufficiente una loro lettura secondo il loro autentico fine e tenendo conto del principio di equivalenza, che in generale governa la disciplina delle prescrizioni tecniche tutte (le quali astrattamente ben possono atteggiarsi, pur nella identità del requisito, quali requisiti di qualificazione, di esecuzione o caratteristiche dell’offerta tecnica, Corte di giustizia UE 26.1.2023 in causa C-403/21).</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che il requisito in questione, iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali, non è rimesso nella sua “costruzione contenutistica” alla discrezionalità della stazione appaltante; quest’ultima infatti, nella sostanza, è tenuta ad individuare, tra le qualifiche puntualmente definite in via normativa (d.m. n. 120/2014 che definisce modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici che si candidano alla raccolta rifiuti), quelle coerenti con l’oggetto della gara (sulla base dei quantitativi attesi e/o della popolazione servita), fermo restando che il contenuto, standardizzato, delle qualifiche, sia in termini di categorie che di classi, è demandato ai pertinenti atti normativi e regolamentari.</h:div><h:div>La gara in questione ha ad oggetto la raccolta e smaltimento di carta e imballaggi in cartone (secondo il catalogo europeo dei rifiuti CER 20 01 01) e imballaggi cellulosici in cartone (secondo il catalogo europeo dei rifiuti CER 15 01 01).</h:div><h:div>L’abilitazione allo svolgimento di tale servizio trova, nella disciplina dell’albo nazionale gestori ambientali e secondo i volumi indicati dalla stazione appaltante, corrispondenza nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, art. 8 d.m. n. 120/2014), classe D (quantità annua complessivamente gestita compresa tra 6000 e 15000 tonnellate, art. 9 d.m. n. 120/2014) espressamente citata negli atti di gara. La stessa legge di gara ammette tuttavia qualificazioni superiori. </h:div><h:div>L’iscrizione nella categoria 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani), secondo le delibere del comitato nazionale dell’albo nazionale gestori ambientali preposto alla gestione dell’albo e la presupposta normativa, abilita anche alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti e multimateriale, tra cui la frazione carta e cartone.</h:div><h:div>Infatti, ai sensi dell’art. 183 co. 1 lett. b <corsivo>ter</corsivo> del d.lgs. n. 152/2006, sono rifiuti urbani i rifiuti indifferenziati e quelli provenienti da raccolta differenziata e non pericolosi, ivi compresi carta e cartone; anche l’art. 184 del medesimo decreto legislativo, che enumera i rifiuti speciali (a loro volta distinti per pericolosità), pur in principio distinguendoli da quelli urbani, al co. 2 riconduce ai rifiuti urbani quelli indicati all’art. 183 co. 1 lett. b <corsivo>ter, </corsivo>già citati<corsivo>;</corsivo> i successivi commi riconducono ugualmente al co. 2, e quale che ne sia provenienza, i rifiuti indicati all’art. 183 co. 1 lett. b <corsivo>ter.</corsivo></h:div><h:div>D’altro canto lo stesso capitolato speciale, all’art. 2, indicava quale oggetto di smaltimento i rifiuti solidi “urbani” e all’art. 2.8 imponeva il rispetto del “<corsivo>regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani</corsivo>” (art. 2.8, cfr. doc. 8 di parte ASSA).</h:div><h:div>Ora nella categoria 1 le classi di iscrizione si distinguono non per quantità raccolta ma per popolazione dell’area servita; in particolare la classe B abilita alla raccolta per una popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 abitanti; la città di Novara ha una popolazione di 102.000 abitanti, dunque la classe B, di cui l’aggiudicataria è titolare e che è stata accettata dall’amministrazione, è ben superiore al minimo necessario per il servizio. </h:div><h:div>L’aggiudicataria è per altro anche iscritta per la categoria 4, classe E; quest’ultima non sarebbe sufficiente secondo le quantità indicate dal bando e tuttavia la contestuale iscrizione alla categoria 1 abilita, si ribadisce per previsione normativa e non per scelta della stazione appaltante, a rendere il medesimo servizio su scala ben più ampia di quanto richiesto ai fini della gara. </h:div><h:div>Nel caso specifico l’iscrizione in classe 1 può dunque dirsi superiore sia per i volumi che per tipologia di rifiuti che abilita a raccogliere, non essendo circoscritta agli imballaggi, bensì estesa a tutti i rifiuti urbani.</h:div><h:div>Ne discende che una interpretazione complessiva del bando, che tanga conto della corretta funzione requisiti di qualificazione, della tipologia di rifiuti raccolti, della complessiva normativa che li governa e della stessa complessiva legge di gara, non può che corroborare, in ragione dell’equivalenza normativa delle abilitazioni in discussione, la soluzione, pro concorrenziale, seguita dalla stazione appaltante.</h:div><h:div>Né è sostenibile che si sia trattato di una modifica innovativa della legge di gara, trattandosi piuttosto di una lettura delle regole coerente con il presupposto sistema normativo (sistema che non può certo essere ignoto da un operatore del settore) e con le inequivoche esigenze della stazione appaltante; una diversa soluzione, come già evidenziato, esporrebbe la legge di gara a censura per non giustificata restrizione della platea dei concorrenti.</h:div><h:div>Il primo motivo deve quindi essere respinto e conseguentemente il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile.</h:div><h:div>Con il secondo motivo si contesta l’avvalimento utilizzato dall’aggiudicataria con riferimento alla certificazione di rispetto delle regole e dei principi organizzativi volti a salvaguardare la parità di genere.</h:div><h:div>Fermo restando che la stessa ricorrente non contesta, in astratto, che questa certificazione fosse suscettibile di avvalimento, la censura si concentra sul fatto che, poiché l’ausiliaria dell’aggiudicataria opera in un settore diverso da quello per cui è gara (settore assistenziale) e la certificazione di cui è in possesso effettua esplicito riferimento al rispetto delle regole di parità nel settore in cui la stessa opera, il contratto non sarebbe idoneo ad integrare il requisito ai fini della gara.</h:div><h:div>Si ritiene sul punto condivisibile la difesa della controinteressata; la certificazione in discussione attiene a scelte e modalità di tipo gestionale ed organizzativo che sono trasversali rispetto ai singoli settori di operatività del soggetto certificato; la stessa ricorrente si avvale per lo stesso requisito di una certificazione rilasciata in favore di un consorzio, la cui attività consiste nell’agevolare in vario modo i consorziati ma che non è iscritto all’Albo Nazionale Gestione Ambientale e quindi <corsivo>ex lege</corsivo> non potrebbe operare nel settore oggetto di gara.</h:div><h:div>Deve dunque ribadirsi che, ammesso l’avvalimento anche per il prestito di requisiti qualitativi di carattere organizzativo, e ferma la necessaria individuazione di un oggettivo prestito di risorse, non si può sostenere che l’ausiliaria debba necessariamente operare in settore coincidente con quello oggetto dell’appalto purché metta a disposizione personale e procedure amministrativo-organizzative in grado di monitorare e garantire il rispetto delle regole di parità. </h:div><h:div>La censura deve quindi essere respinta.</h:div><h:div>Con il terzo motivo di ricorso si contesta che la garanzia prestata dall’aggiudicataria non sarebbe idonea, in quanto mancante dell’impegno alla proroga per 180 giorni per il caso in cui, alla sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. In verità la garanzia prodotta in gara contiene siffatto impegno al punto 2 delle condizioni generali di contratto, come risulta dal doc. 14 di parte ASSA. La censura è quindi infondata.</h:div><h:div>Il ricorso deve essere dunque complessivamente respinto.</h:div><h:div>Il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza, con condanna di parte ricorrente a rifondere alle parti resistente e controinteressata le spese di lite, liquidate nella misura di € 6000,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali in favore di ciascuna delle due.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,</h:div><h:div>respinge il ricorso principale;</h:div><h:div>dichiara improcedibile il ricorso incidentale;</h:div><h:div>condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente e controinteressata le spese di lite nell’importo di € 6000,00 in favore di ciascuna delle controparti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Roberta Marion</h:div><h:div>Paola Malanetto</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>