<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240072920250520224139760" id="20240072920250520224139760" modello="2" modifica="22/05/2025 12:09:32" pdf="0" ricorrente="Solvay Specialty Polymers Italy Spa" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00729"/><fascicolo anno="2025" n="00872"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240072920250520224139760.xml</file><wordfile>20240072920250520224139760.docm</wordfile><ricorso NRG="202400729">202400729\202400729.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\40 Gianluca Bellucci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>gianluca bellucci</firma><data>21/05/2025 17:59:01</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alessandro Fardello</firma><data>20/05/2025 23:11:21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/05/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gianluca Bellucci,	Presidente</h:div><h:div>Martina Arduino,	Referendario</h:div><h:div>Alessandro Fardello,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della “<corsivo>Ordinanza di bonifica e ripristino ambientale ai sensi della Parte quarta Titolo V del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Aree esterne al polo chimico di -OMISSIS--OMISSIS-</corsivo>” della Provincia di -OMISSIS-, Prot. Gen. n. -OMISSIS- e di cui alla Determinazione -OMISSIS-, trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data, nella parte in cui attribuisce a -ALFA- la responsabilità, in via solidale con -BETA-, della potenziale contaminazione/inquinamento, <corsivo>ex</corsivo> art. 244 del d.lgs. 152/2006, delle acque sotterranee (livello A e livello B) delle aree esterne al polo chimico di -OMISSIS-, e, di conseguenza, nella parte in cui le ordina “<corsivo>di provvedere ad eseguire, per quanto di competenza e secondo le modalità e tempistiche di cui alla Parte Quarta Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., quanto necessario alla bonifica ed al ripristino ambientale delle aree esterne al polo chimico di -OMISSIS-in relazione alle acque sotterranee</corsivo>”; </h:div><h:div>- della “<corsivo>Relazione Istruttoria</corsivo>”, recante “<corsivo>Individuazione responsabile della contaminazione ex art. 244 d.lgs. 152/06 Aree esterne al polo chimico di -OMISSIS--OMISSIS-</corsivo>” allegata alla predetta Ordinanza di cui “<corsivo>ne costituisce parte integrante e sostanziale</corsivo>"; </h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 729 del 2024, proposto da -ALFA-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Adriana Presti e Simone Lucattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Terzano, Alberto Vella, Desiree Fortuna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenia Salsotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui è domiciliato <corsivo>ex lege</corsivo> in Torino, via dell'Arsenale n. 21; </h:div><h:div>-BETA-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Wladimir Francesco Troise Mangoni e Riccardo Villata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Comune di -OMISSIS-, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) della Regione Piemonte, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) della Regione Piemonte Dip.To Territoriale Piemonte Sud Est, Azienda Sanitaria Locale di -OMISSIS- - -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di -OMISSIS-, della Regione Piemonte, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di -BETA-;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato in data 21.06.2024, -ALFA- (di seguito, <corsivo>breviter</corsivo>, anche solo “-ALFA-”) ha impugnato, per quanto di proprio interesse, la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- cui il la Provincia di -OMISSIS- ha emesso l’ordinanza di bonifica e ripristino ambientale <corsivo>ex</corsivo> art. 244 del D. Lgs. 152/2006 delle aree esterne allo stabilimento chimico di -OMISSIS-, individuando come responsabile esclusiva dell’inquinamento dei terreni -BETA- (di seguito, <corsivo>breviter</corsivo>, anche solo “-BETA-”) e come corresponsabili in solido per l’inquinamento delle acque sotterranee la predetta -BETA- e la ricorrente, con conseguente individuazione delle rispettive quote di responsabilità ai soli fini della suddivisione dei costi di bonifica nei loro rapporti interni.</h:div><h:div>Espone la ricorrente, in estrema sintesi, di essere subentrata nella gestione del predetto sito solo nel 2002, dopo che la capogruppo -ALFA- S.A. aveva acquistato da -OMISSIS- le azioni della sua controllata -OMEGA-, la quale dal 1981 gestiva l’intero settore della produzione chimica del gruppo -OMISSIS-, tra cui, appunto, il sito di -OMISSIS-, attivo dall’inizio del secolo scorso e sempre gestito da società riconducibili al gruppo -OMISSIS- (in forza di varie operazioni di acquisizione, incorporazione e fusione). A seguito del subentro di -ALFA- nella gestione del sito sarebbe tuttavia emersa una situazione di gravissima compromissione ambientale, ben diversa da quella rappresentata dalla precedente proprietà in fase di trattative per la cessione del pacchetto azionario e trasfusa nel piano di caratterizzazione dalla stessa presentato nel 2001.  In ragione di ciò, -ALFA- ha avviato, quale nuovo proprietario non responsabile dell’inquinamento, l’articolato procedimento amministrativo volto alla bonifica del sito industriale, conclusosi nel 2012 con l’approvazione da parte del Comune di -OMISSIS- del progetto di messa in sicurezza operativa e di bonifica (determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-). Tale progetto ha previsto, per quanto qui di interesse, anche la realizzazione di una barriera idraulica, parzialmente avviata già nel 2007, poi completata e resa operativa già nel 2011 (prima dunque dell’approvazione del progetto nel 2012). Tale barriera è finalizzata, da una parte, ad evitare la propagazione all’esterno del sito delle acque sotterranee contaminate, dall’altra, a consentire una progressiva eliminazione della contaminazione attraverso l’emungimento ed il trattamento delle acque contaminate, da verificare costantemente attraverso un piano di monitoraggio basato su controlli del livello della falda e su campionamenti delle sue acque prelevate dai pozzi e piezometri installati all’interno del sito industriale nonché a monte ed a valle della predetta barriera idraulica. Il piano di monitoraggio è stato, poi, oggetto di progressivi aggiornamenti concordati con gli enti competenti, proprio per verificare il corretto funzionamento della barriera idraulica, che negli anni è stata peraltro implementata e potenziata, in particolare nel 2015 e nel 2020 a seguito di alcuni eventi piezometrici estremi verificatisi nel 2014 e 2019, quando l’innalzamento della falda non aveva consentito alla barriera di intercettare tutte le acque sotterranee interne che sarebbero pertanto defluite anche al di fuori del sito industriale. Su richiesta del Comune, la ricorrente ha pertanto presentato anche il piano di caratterizzazione delle aree esterne allo stabilimento, approvato nel 2021 (determina dirigenziale n. -OMISSIS-) ed eseguito negli anni successivi, i cui risultati sono stati trasmessi nell’ottobre del 2023 e sostanzialmente confermati dal contributo tecnico di ARPA Piemonte del gennaio 2024. Sulla base di tali risultati (che hanno confermato una diffusa contaminazione sia dei terreni che delle acque sotterranee esterne al sito, con sostanze chimiche riconducibili all’attività industriale svolta all’interno dello stabilimento) la Provincia ha avviato il procedimento di cui all’art. 244 del D. Lgs. 152/2006 che si è concluso con l’adozione dell’ordinanza oggetto della presente impugnativa.</h:div><h:div>2. La ricorrente è insorta avverso il predetto provvedimento nella parte in cui le ha attribuito una responsabilità concorrente con quella della precedente proprietà relativamente alla contaminazione delle acque sotterranee esterne al sito industriale, formulando cinque motivi di ricorso, così rubricati e sintetizzabili: </h:div><h:div>“<corsivo>I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 245 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006. Violazione e falsa applicazione del principio “chi inquina paga” di cui agli artt. 191 e 192 del TFUE e dell’art. 3 ter, d.lgs. 152 del 2006. Violazione del principio di legalità e di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta, irragionevolezza, travisamento, sviamento, contraddittorietà ed errore nei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto al PdC 2021 e alla validazione dei Risultati della caratterizzazione da parte di ARPA</corsivo>”: sarebbe erronea ed illegittima l’attribuzione di una corresponsabilità a -ALFA- riguardo la contaminazione delle acque sotterranee esterne al sito produttivo in quanto l’asserito malfunzionamento della barriera idraulica sarebbe, in realtà, smentito dalle verifiche costantemente effettuate in ottemperanza al piano di monitoraggio che attesterebbero, al contrario, la progressiva riduzione della contaminazione delle acque e dunque l’efficacia della barriera idraulica realizzata e via via implementata in accordo con le amministrazioni competenti, che solo in presenza degli eventi estremi ed eccezionali di innalzamento della falda del 2014 e del 2019 non sarebbe stata sufficiente ad intercettare tutte le acque sotterranee e dunque ad impedire una parziale fuoriuscita delle stesse all’esterno del sito industriale, pur garantendo comunque un’elevata funzionalità (rispettivamente pari al 95% e 98%), il tutto come sarebbe stato confermato anche dalle perizie svolte dal consulente tecnico del P.M. e dai consulenti di parte -ALFA- nel nuovo procedimento penale pendente con R.G.N.R. n.-OMISSIS- (relativo al disastro ambientale colposo contestato ai responsabili -ALFA- ed a quest’ultima a titolo di responsabilità amministrativa <corsivo>ex</corsivo> D. Lgs. 231/2001 per il periodo successivo al 2015), nonché dal consulente tecnico di parte nel secondo giudizio arbitrale pendente tra -ALFA- e -BETA- (relativo, al pari del primo, alla responsabilità contrattuale di quest’ultima rispetto alla cessione delle azioni -OMEGA-), che però non sarebbero state adeguatamente prese in considerazione dalla Provincia;</h:div><h:div>“<corsivo>II. In via subordinata: Violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 245 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006. Violazione e falsa applicazione del principio “chi inquina paga” di cui agli artt. 191 e 192 del TFUE e dell’art. 3 ter, d.lgs. 152 del 2006. Violazione del principio di legalità e di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta, irragionevolezza, travisamento, sviamento, contraddittorietà ed errore nei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per contraddittorietà rispetto al PdC 2021 e alla validazione dei Risultati da parte di ARPA</corsivo>”; ad ogni modo sarebbe erronea ed illegittima la ripartizione, ai soli fini dei rapporti interni, delle quote di responsabilità tra -BETA- e -ALFA- relativamente alla contaminazione delle acque sotterranee esterne, stante l’asserita irragionevolezza, arbitrarietà ed assenza di base tecnico-scientifica delle percentuali di inefficacia attribuite alla barriera idraulica in alcuni periodi considerati (90% dal 2007 al 2011; 60% dal 2012 al 2015; 30% dal 2016 al 2020; 10% dal 2021 al 2024), che non terrebbe nemmeno in debita considerazione il fatto che la realizzazione ed i successivi potenziamenti della predetta barriera sono sempre stati condivisi ed approvati dagli Enti competenti, ivi inclusa la stessa Provincia;</h:div><h:div>“<corsivo>III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 245 e ss. del d.lgs. n. 152 del 2006. Violazione e falsa applicazione del principio “chi inquina paga” di cui agli artt. 191 e 192 del TFUE e dell’art. 3 ter, d.lgs. 152 del 2006. Violazione del principio di legalità e di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta, irragionevolezza, travisamento, sviamento, contraddittorietà ed errore nei presupposti di fatto e di diritto</corsivo>”: sarebbe comunque illegittima l’attribuzione di una corresponsabilità a -ALFA- per gli anni dal 2002 al 2007 e dal 2007 al 2011 sul presupposto di una mancata o insufficiente configurazione della barriera idraulica in quei periodi, posto che una sua diversa condotta sarebbe stata inesigibile, in primo luogo, perché -ALFA- sarebbe stata ingannata da -BETA-, al pari delle amministrazioni, in ordine al reale stato di contaminazione del sito e delle sue aree esterne (come avrebbe confermato il lodo arbitrale parziale del -OMISSIS-, reso esecutivo con decreto della Corte di Milano del -OMISSIS-) e, in secondo luogo, perché essa, quale proprietaria non responsabile della contaminazione (avente carattere storico e riferibile alla pregressa attività di -BETA-), sarebbe stata tenuta solo ad approntare le misure di prevenzione ma non anche a porre in essere misure di messa in sicurezza e/o di bonifica, quale sarebbe la barriera idraulica in questione;</h:div><h:div>“<corsivo>IV. Violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 245 del d.lgs. n. 152 del 2006. Violazione e falsa applicazione del principio “chi inquina paga” di cui agli artt. 191 e 192 del TFUE e dell’art. 3 ter, d.lgs. 152 del 2006. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta, irragionevolezza, travisamento, sviamento, contraddittorietà ed errore nei presupposti di fatto e di diritto</corsivo>”: l’attribuzione di una corresponsabilità a -ALFA- per tutto il periodo di suo subentro nella gestione del sito (dunque a partire dal 2002) sul mero presupposto della prosecuzione dell’attività industriale sarebbe illegittimo perché non terrebbe adeguato conto del fatto che la contaminazione di cui si discute è pacificamente storica e che non vi è prova che vi sia stato un effettivo e persistente aggravamento della stessa imputabile alla prosecuzione dell’attività da parte di -ALFA- (essendovi stati soli isolati incidenti nel periodo della sua gestione, i cui eventuali effetti negativi sarebbero rimasti confinati all’interno dello stabilimento proprio grazie alla realizzazione della barriera idraulica), cosicché la persistenza e l’oscillazione delle concentrazioni degli inquinanti riscontrati nelle acque sotterranee esterne al sito andrebbero piuttosto imputate a fenomeni di movimentazione della contaminazione pregressa;</h:div><h:div>“<corsivo>V. Violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 245 del d.lgs. n. 152 del 2006. Violazione e falsa applicazione del principio “chi inquina paga” di cui agli artt. 191 e 192 del TFUE e dell’art. 3 ter, d.lgs. 152 del 2006. Violazione del principio di legalità e di proporzionalità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, illogicità ed ingiustizia manifesta, irragionevolezza, travisamento, sviamento, contraddittorietà ed errore nei presupposti di fatto e di diritto</corsivo>”: in ogni caso sarebbe illegittima l’attribuzione di una corresponsabilità a -ALFA- rispetto all’inquinamento da cromo esavalente, il cui impiego sarebbe imputabile solo ad -BETA- e sarebbe comunque cessato nel 1980, cosicché il suo rinvenimento nelle acque sotterranee esterne al sito sarebbe da attribuirsi alla contaminazione storica dei terreni soprastanti (che si sarebbe propagata alla falda sottostante), piuttosto che ad un preteso malfunzionamento della barriera idraulica.</h:div><h:div>3. Si sono costituite in giudizio la Provincia di -OMISSIS-, la Regione Piemonte ed -BETA-, rilevando l’infondatezza delle censure avversarie e chiedendone il rigetto.</h:div><h:div>4. Su istanza di parte ricorrente depositata in data 29.10.2024, il presente ricorso è stato chiamato all’udienza pubblica del 19.02.2025 in trattazione congiunta con il ricorso proposto da -BETA- avverso la stessa ordinanza provinciale qui impugnata (RG. -OMISSIS-), nonché con il ricorso precedentemente proposto da -ALFA- avverso la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- con cui il Comune di -OMISSIS- aveva approvato, solo in parte e con prescrizioni, la proposta di aggiornamento del piano di monitoraggio delle acque sotterranee e della barriera idraulica, dubitando appunto dell’efficacia di quest’ultima (R.G. -OMISSIS-).</h:div><h:div>5. Le parti hanno, dunque, depositato memorie e documenti <corsivo>ex</corsivo> art. 73, comma 1, c.p.a. e parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso, previa sua riunione a quelli portanti R.G. -OMISSIS- e -OMISSIS-. </h:div><h:div>6. All’udienza del 19.02.2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>7. Preliminarmente, il Collegio ritiene di non accogliere l'istanza di riunione del presente ricorso a quello aventi R.G. -OMISSIS- e -OMISSIS-, trattandosi di una scelta facoltativa e discrezionale di mera opportunità che, nel caso di specie, non porterebbe ad una maggiore economicità e speditezza dei relativi giudizi, suggerendo pertanto il mantenimento della loro separazione (cfr.  Cons. Stato, Sez. V, 16/04/2024, n. 3463; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 14/04/2025, n. 1328).</h:div><h:div>8. Sempre in via preliminare, va rigettata l’istanza di verificazione o di consulenza tecnica formulata dalla ricorrente in ordine alle questioni dedotte con i primi due motivi di ricorso (vale a dire, rispetto all’efficacia o meno della barriera idraulica e dell’incidenza della sua ipotetica inefficacia sulla ripartizione della responsabilità tra -ALFA- ed -BETA-). L’ampia documentazione, anche di natura tecnica, prodotta in giudizio dalle parti consente infatti al Collegio di valutare le predette questioni   prescindendo da ulteriori approfondimenti istruttori.</h:div><h:div>9. Può procedersi pertanto all’esame delle singole censure proposte dalla ricorrente avverso il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>10. Il primo motivo, con cui -ALFA- contesta l’attribuzione di una sua corresponsabilità nella contaminazione delle acque sotterranee esterne al sito industriale, è infondato.</h:div><h:div>Deve innanzitutto premettersi che, nelle materie in cui è chiamata a risolvere questioni tecnico-scientifiche di particolare complessità (come nel caso dell’individuazione delle cause e delle relative responsabilità rispetto a fenomeni di inquinamento ambientale), l’autorità amministrativa dispone di una discrezionalità tecnica molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi o manifestamente illogici e contraddittori (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12/07/2022, nn. 5863 e 5864; Cons. Stato, Sez. IV, 06/06/2022 nn. 4585 e 4588; Cons. Stato, Sez. II, 07/09/2020 n. 5379; T.A.R. Lazio Latina, Sez. I, 12/02/2025, n. 95; T.A.R. Veneto, Sez. IV, 17/01/2025, n. 65). L’accertamento del nesso di causalità fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti si basa sul criterio di matrice civilistica del c.d. “più probabile che non”, il quale richiede semplicemente che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità sia più probabile della sua negazione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 22/10/2019 n. 10; Cons. Stato, Sez. IV, 12/07/2022, nn. 5863 e 5864; TAR Lazio Latina, Sez. I, 07/11/2024 n. 708). La nozione di causa dell’inquinamento, in applicazione del principio "chi inquina paga" (che consiste nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto), va peraltro intesa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/03/2025, n. 1969 Cons. Stato, Sez. IV, 21/02/2023, n. 1776). L’accertamento di un tale contributo causale può essere compiuto dall’amministrazione anche avvalendosi di presunzioni semplici <corsivo>ex</corsivo> art. 2727 c.c. (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 04/09/2024, n. 7420; T.A.R. Veneto, Sez. IV, 17/01/2025, n. 65; T.A.R. Brescia, Sez. I, 14/06/2023, n.522), quali, ad esempio, la vicinanza dell'impianto dell’operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10/03/2025, n. 1969; Cons. Stato, Sez. VII, 04/09/2024, n. 7420; Corte giust. UE, 4 marzo 2015, in causa C-534/13).</h:div><h:div>Ebbene, nel caso di specie, l’accertamento sul contributo causale di -ALFA- nella contaminazione delle acque sotterranee esterne al sito produttivo è stato fondato dalla Provincia (come emerge dall’ordinanza impugnata e dalla relazione istruttoria ad essa allegata quale parte integrante e sostanziale: docc. 1 e 2 -ALFA-) su una serie di elementi così sintetizzabili:</h:div><h:div>- i risultati del piano di caratterizzazione delle aree esterne, trasmessi da -ALFA- nell’-OMISSIS- e validati da ARPA Piemonte, i quali hanno evidenziato “<corsivo>nelle acque sotterranee (sia nel Livello A, sia nel Livello B), la presenza di contaminanti (quali, in particolare, Tetracloruro di Carbonio, Tetracloroetilene, Cloroformio, Cromo totale e Cromo VI), in concentrazioni elevate, nonché la presenza di PFAS (in particolare, cC6O4)</corsivo>” (pag. 6 ordinanza), quest’ultimo un PFAS di nuova generazione coperto da ‘brevetto esclusivo -ALFA-’ (dunque certamente riconducibile solo a quest’ultima) utilizzato nel sito industriale come sostituto del PFOA a partire dal 2012 (pag. 2 ordinanza);</h:div><h:div>- l’accertata riconducibilità delle predette sostanze inquinanti all’attività svolta nello stabilimento industriale, provenendo “<corsivo>quali materie prime, intermedi, prodotti finali principali e non… dalle linee produttive degli impianti gestiti sia dalle società facenti parte o, comunque, riconducibili al Gruppo -OMISSIS- (oggi -BETA-), sia da -ALFA-</corsivo>” (pag. 14 dell’ordinanza; cfr., altresì, tabella 14 a pagg. 100-106 della relazione istruttoria);</h:div><h:div>- le risultanze del procedimento penale conclusosi con la condanna definitiva per disastro ambientale (sentenze della Corte di Assiste di -OMISSIS- n. -OMISSIS-, della Corte di Assise di Appello di Torino n. -OMISSIS- e della Corte di Cassazione n. -OMISSIS-: rispettivamente docc. 3, 4 e 5 -ALFA-) dei soggetti che avevano svolto il ruolo di amministratori, direttori e/o responsabili ambientali del sito produttivo in questione nel periodo compreso tra il 1995 ed il 2008 (dunque, sia sotto la gestione di -BETA- che sotto quella di -ALFA-), che hanno individuato “<corsivo>precise condotte in grado di causare la situazione di contaminazione ancora oggi presente nelle acque di falda esterne all’area di Stabilimento di -OMISSIS-</corsivo>” consistenti “<corsivo>in estrema sintesi, nell’aver realizzato e mantenuto per lunghissimi anni l’abbancamento di enormi quantitativi di residui di lavorazione contenenti piombo, cromo e altri metalli pesanti privi dei necessari presidi di contenimento sia nelle ‘discariche’ site all'interno dello Stabilimento (autorizzate solo per rifiuti speciali e non tossico-nocivi), sia in numerose altre aree del sito industriale; nell’aver cagionato la fuoriuscita di contaminanti dalle reti idriche di processo, di raffreddamento, fognaria; nell’aver altresì prodotto, a causa delle perdite dalle reti idriche, un duomo piezometrico in grado di: invertire localmente il senso della falda, con conseguente diffusione a raggiera degli inquinanti anche verso le aree esterne allo Stabilimento; potenziare il processo di lisciviazione/solubilizzazione dei contaminanti contenuti nel terreno; spingere l’acqua contaminata verso gli strati più profondi e meno inquinati dell'acquifero</corsivo>” (pagg. 10-11 ordinanza);</h:div><h:div>- la consulenza tecnica al PM dell’ottobre 2021 svolta nell’ambito del nuovo procedimento penale RG.N.R.-OMISSIS- (doc. 28 -ALFA-) in cui è stato chiesto il rinvio a giudizio (doc. 5 Provincia), ancora una volta per disastro ambientale colposo, dei direttori e responsabili dello stabilimento per il periodo successivo al 2015 (con contestazione della relativa responsabilità amministrativa <corsivo>ex</corsivo> D. lgs. 231/2001 a -ALFA-), nella quale si fa riferimento: a) ad “<corsivo>alcuni eventi incidentali occorsi a partire dal 2012 fino ad ottobre 2021 … suscettibili di aver provocato, anche solo potenzialmente, la dispersione di contaminazione in falda</corsivo>” tra cui quello “<corsivo>dell’8 dicembre 2020 con dispersione di cC6O4</corsivo>” (cfr. pagg. 168-174 della consulenza, nonché pag. 122 della relazione istruttoria della Provincia); b) ad <corsivo>“evidenti problematiche di rilascio di contaminanti in falda che anche negli anni recenti hanno caratterizzato lo stabilimento -ALFA-, come testimoniato in modo incontrovertibile dalla diffusa e cospicua concentrazione di PFAS nelle acque sotterranee interne allo stabilimento, ed in particolare di cC6O4 e ADV</corsivo>” che è “<corsivo>un chiaro indice di come negli ultimi anni la gestione dello stabilimento non sia riuscita ad eliminare, o comunque a contenere adeguatamente, la dispersione dei contaminanti in falda</corsivo>” (cfr. pagg. 277-278 della consulenza, nonché pag. 124 della relazione istruttoria della Provincia); c) agli “<corsivo>specifici monitoraggi sui PFAS presenti nelle acque sotterranee (denominate campagne di monitoraggio delle sostanze xenobiotiche), che non soltanto hanno evidenziato la diffusa presenza di PFAS nelle acque sotterranee sia interne che esterne allo stabilimento, ma che, inoltre, hanno evidenziato la presenza di un particolare composto, (il cC6O4) in uso presso lo stabilimento -ALFA- soltanto a partire dal 2012</corsivo>” la cui <corsivo>“presenza nelle acque sotterranee è pertanto un chiaro indice delle “dispersioni” nel sottosuolo occorse in epoca recente (dal 2012 ad oggi) negli impianti -ALFA- e, dall’altro lato, tenuto conto che il composto è stato rinvenuto anche nelle acque sotterranee a valle idrogeologica dello stabilimento è un chiaro indice di una fuoriuscita di tali composti attraverso la barriera idraulica</corsivo>” (cfr. pag. 244 della consulenza, nonché pag. 122 della relazione istruttoria della Provincia); d) al fatto che “<corsivo>il sistema di barriera idraulica realizzato a valle dello stabilimento si è dimostrato parzialmente inefficacie sicuramente in occasione degli eventi piezometrici estremi del marzo 2014 e del dicembre 2019, non intercettando completamente le acque di falda scorrenti al di sotto dello stabilimento e, pertanto, consentendo la parziale fuoriuscita dei contaminanti in essa contenuti, compresi i cosiddetti contaminanti “storici” (es. Cr VI), come testimoniato dalla significativa presenza del cC6O4 in area esterna allo stabilimento nei mesi successivi all’evento del 2019</corsivo>” (cfr. pagg. 298-301 della consulenza, nonché pag. 123 della relazione istruttoria della Provincia).</h:div><h:div>In sostanza, basandosi sui richiamati elementi probatori la Provincia ha accertato come, a seguito del subentro di -ALFA- nella gestione del sito industriale, gran parte delle linee produttive pregresse siano state rimaste in uso e che, quantomeno fino all’approvazione del progetto di messa in sicurezza operativa del 2011, l’attività sia continuata ininterrottamente senza che sia stato approntato  alcun concreto intervento che abbia impedito l’inquinamento della falda sottostante (in particolare, a causa delle perdite provenienti dalle reti industriali gravemente deteriorate e dei rilasci di sostanze tossiche provenienti dalle discariche non adeguatamente protette) nonché la fuoriuscita delle acque anche al di fuori del sito produttivo (stante l’inesistenza, prima, e l’inadeguatezza, poi, di una barriera idraulica di contenimento di tale contaminazione). Anche dopo l’approvazione del piano di messa in sicurezza e la realizzazione della barriera idraulica (2011) non sono tuttavia cessate le dispersioni all’interno del sito industriale (presumibilmente, a causa delle persistenti problematiche delle tubature, nonché degli eventi incidentali verificatisi) e si sono verificate dispersioni dei contaminanti al di fuori del sito nelle acque sotterranee esterne (quantomeno a seguito degli eventi del 2014 e 2019), tanto da aver reso necessari ulteriori potenziamenti della barriera inizialmente progettata (nel 2015 e nel 2020), la quale tuttavia ancora oggi non consente un totale isolamento delle acque contaminate interne al sito. In ragione di ciò, la Provincia ha dunque ritenuto di poter individuare una corresponsabilità di -ALFA- per lo stato di attuale e persistente contaminazione delle acque sotterranee esterne al sito produttivo.</h:div><h:div>Ad avviso del Collegio, tale accertamento tecnico non presenta manifeste irragionevolezze ed arbitrarietà e resiste alle doglianze formulate col motivo di ricorso in esame.</h:div><h:div>In primo luogo, tali doglianze attengono, nel loro complesso, alla questione della efficacia o meno della barriera idraulica realizzata nel 2011 al fine di evitare la fuoriuscita di acque contaminate dalla falda sottostante il sito industriale, dunque non sono pertinenti rispetto al periodo precedente della gestione del sito da parte di -ALFA- (quello che va dal 2002 al 2010), nel corso del quale sono comunque continuate le contaminazioni della falda con sostanze inquinanti provenienti dalla prosecuzione dell’attività produttiva che si sono estese (in totale assenza della barriera idraulica sino al 2007 e con una barriera solo embrionale e totalmente insufficiente sino al 2010) anche alle acque sotterranee esterne al sito, come è stato accertato in via definitiva dalle sentenze penali di condanna sopra richiamate, alle quali hanno fatto ampio riferimento (senza che ciò possa ritenersi illogico o arbitrario) l’ordinanza provinciale impugnata e la relazione istruttoria ad essa allegata.  D’altra parte, rispetto alla contaminazione avvenuta in quegli anni (2002-2010) anche la ricorrente pare soprattutto dolersi (con il terzo motivo di ricorso, su cui ci si soffermerà in seguito) dell’inesigibilità di una condotta diversa da parte di -ALFA- la quale, per comportamento fraudolento o comunque reticente di -BETA- al momento della cessione del pacchetto azionario della controllata -OMEGA-, non avrebbe avuto all’epoca piena consapevolezza della gravità della situazione ambientale. </h:div><h:div>A tale riguardo, deve allora considerarsi che la produzione su scala industriale di prodotti di tipo chimico costituisce un’attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c. che rende il relativo autore responsabile della lesione, compromissione, degradazione o, comunque, messa in pericolo del bene ambiente che ne sia conseguita, salva la prova liberatoria di aver, già all'epoca, posto in essere ogni esigibile accorgimento idoneo a prevenire in radice tale contaminazione cfr., <corsivo>ex pluris</corsivo>, Cons. Stato, Sez. IV17/03/2025, n. 2186; Cons. Stato, Sez. IV, 14/06/2022, n. 4826; Cons. Stato, Sez. IV, 01/04/2020, n. 2195; T.A.R. Veneto, Sez. II, 06/02/2025, n. 193; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 02/08/2022, n.776). La giurisprudenza civile ha, peraltro, evidenziato come tale prova liberatoria debba essere fornita con estremo rigore, tanto da far assumere alla presunzione di responsabilità stabilita dall’art. 2050 c.c. una connotazione sostanzialmente oggettiva (cfr. Cass. n. 8457/2004 e Cass. 28626/2019). Infatti, al fine di esimersi da responsabilità, per l’esercente l’attività pericolosa non è sufficiente dimostrare di aver rispettato la normativa vigente nell'esercizio dell'attività o di non aver commesso alcuna negligenza, dovendo invece provare positivamente di aver fatto tutto il possibile per prevenire il danno (tra le altre: Cass. n. 1931/2017; Cass. n. 19422/2016), stante l'esigenza di assicurare il rispetto di standard oggettivi rigorosi e adeguati al rischio intrinseco dell'attività, in un'ottica di prevenzione e tutela della sicurezza collettiva. Egli risponde, dunque, in ragione dell'oggettiva mancanza delle misure protettive idonee, non essendogli sufficiente, per ottenere l'esonero, la prova di essere personalmente incolpevole; cosicché, quand’anche avesse adottato una qualche misura atta ad evitare il danno, ma non tutte quelle misure astrattamente disponibili a tal fine, l'unica prova liberatoria di cui potrà avvalersi è quella che gli consenta di escludere il nesso causale tra la propria condotta e il danno subito dal danneggiato, quindi, in sostanza, che riesca a provare il caso fortuito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/03/2025, n. 8224).</h:div><h:div>Tale ricostruzione in termini sostanzialmente oggettivi della presunzione di responsabilità stabilita dall’art. 2050 c.c. a carico dell’esercente una generica attività pericolosa trova peraltro una specifica declinazione proprio nella materia dell’inquinamento ambientale, posto che dal combinato disposto delle norme di cui agli articoli 242, 244, 298 bis, comma 1, lett. a), e 311, comma 2, primo periodo, del D. Lgs. n. 152/ 2006 si ricava che l'operatore che abbia causato un danno ambientale nello svolgimento delle attività pericolose di cui all'allegato 5 alla parte sesta del predetto Decreto (tra le quali si considera compresa anche la gestione di uno stabilimento chimico industriale: cfr. T.A.R. Veneto, Sez. II, 06/02/2025, n. 190; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I, 02/08/ 2022, n. 776; T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. I,  18/10/2022, n. 963) può essere onerato degli obblighi di ripristino e bonifica sulla base del semplice nesso di causalità tra la sua attività e l’inquinamento riscontrato, senza che l’amministrazione sia tenuta a dimostrare l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, essendo a carico dell’operatore fornire la rigorosa prova liberatoria consistente nella sussistenza di una delle cause di esonero della responsabilità espressamente previste dall’art. 308, commi 4 e 5, del D. Lgs. 152/2006, vale a dire, in sostanza, che l’inquinamento sia stato provocato da un terzo nonostante l’esistenza di misure astrattamente idonee, oppure sia stato causato dall’esecuzione di un ordine obbligatorio impartito dall’autorità, o ancora sia stato autorizzato in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare vigente, o che non sia riconducibile alla sua attività secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche vigenti al momento del suo svolgimento (cfr., sul punto, Cons. Stato, Sez. IV, 05/03/2025, n. 1882; T.A.R. Veneto, Sez. IV, 17/01/2025, n. 65; T.A.R. Toscana, Sez. II, 13/03/2023, n. 270).</h:div><h:div>Ebbene, considerato che la Provincia ha ragionevolmente accertato (sulla base delle risultanze dei processi penali già conclusi) un contributo causale di -ALFA- all’inquinamento delle acque sotterranee (sia interne che esterne al sito) anche nel periodo compreso tra il 2002 e quantomeno il 2008 (arco temporale della gestione -ALFA- presa in considerazione nei predetti processi penali) e che, al contempo, quest’ultima non ha fornito per tale periodo (né in sede amministrativa né, come meglio si dirà <corsivo>infra</corsivo>, nel presente giudizio) prova liberatoria ai sensi del richiamato art. 308, commi 4 e 5, del D. lgs. 152/2006 o, comunque, dell’art. 2050 c.c, tanto sarebbe sufficiente a ritenere legittima l’ordinanza provinciale impugnata nella parte in cui individua una sua corresponsabilità nella contaminazione delle acque sotterranee esterne al sito produttivo, a prescindere dall’efficacia o meno della barriera idraulica messa in funzione durante il periodo successivo di gestione del sito (quello compreso tra il 2011 ed il 2024)</h:div><h:div>Stiamo, infatti, discutendo di una gravissima contaminazione ambientale protrattasi per decenni e provocata dall’attività industriale ivi svolta, rispetto alla quale non sono isolabili e distinguibili singole azioni causative (in senso attivo e/o omissivo) dell’attuale situazione (almeno rispetto alla contaminazione delle acque sotterranee esterne), né immaginabili separate azioni di bonifica da porre a carico di distinti responsabili, cosicché l’azione di bonifica non può che essere intesa in senso unitario e fatta gravare, in via solidale, su tutti i soggetti che abbiano concorso (anche solo in minima parte e/o per un periodo di tempo limitato) a tale contaminazione, salva la suddivisione dei relativi costi, nei soli rapporti interni, secondo le rispettive percentuali di responsabilità (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 07/01/2021, n. 172; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 10/06/2022, n. 1352; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 09/06/2017, n. 717). Dal che discende che, accertato il contributo causale di -ALFA- sulla contaminazione per il periodo di gestione precedente al 2011 (approvazione e messa in funzione della barriera idraulica) o quantomeno al 2008 (esercizio dell’azione penale nei richiamati procedimenti conclusi con condanne definitive), ciò può considerarsi sufficiente ad imporre alla ricorrente gli oneri della complessiva azione di bonifica (relativa alle acque sotterranee), in solido con l’altro responsabile individuato  (-BETA-).</h:div><h:div>Ad ogni modo, però, anche volendosi prescindere dai predetti rilievi, restano comunque non condivisibili le ragioni per le quali la ricorrente ritiene di non poter essere ritenuta corresponsabile per la contaminazione delle acque esterne a seguito della realizzazione e messa in funzione della barriera idraulica (quindi, per il periodo successivo al 2011). </h:div><h:div>Secondo la ricorrente, infatti, contrariamente a quanto erroneamente asserito nell’ordinanza impugnata, la predetta barriera sarebbe risultata pienamente efficace, come dimostrerebbe la progressiva riduzione della contaminazione delle acque risultante dai campionamenti svolti secondo il piano di monitoraggio e come avrebbero sostanzialmente confermato le perizie svolte sia dal consulente del PM nel nuovo procedimento penale iscritto con R.G.N.R.-OMISSIS- e dal consulente di parte di -ALFA- nel secondo giudizio arbitrale tuttora pendente nei confronti di -BETA-, mentre non rileverebbero in senso contrario le parziale e limitate inefficienze riscontrate in occasione degli eventi piezometrici estremi registrati nel 2014 e 2019 (che, comunque, avrebbero garantito un’elevata funzionalità pari, rispettivamente, al 98% ed al 95% durante le poche settimane di durata di tali eventi). </h:div><h:div>Ebbene, ad avviso del Collegio, deve muoversi ancora una volta dalla natura pericolosa dell’attività industriale svolta da -ALFA- e dalla pacifica sussistenza di una pregressa situazione di grave contaminazione ambientale che, come riconosce la stessa ricorrente, ha reso necessario un progetto di messa in sicurezza operativa e di bonifica del sito, di cui un elemento fondamentale era rappresentato proprio dalla barriera idraulica volta ad isolare e progressivamente ridurre la contaminazione presente nella falda acquifera posta al di sotto dello stabilimento produttivo, evitando l’ulteriore propagazione delle acque contaminate verso l’esterno. </h:div><h:div>In questo contesto, -ALFA- si è trovata ad operare non soltanto come proprietaria del sito, ma anche come operatore economico che ha continuato ad utilizzare lo stabilimento portando avanti le linee produttive del precedente gestore ed avviandone delle nuove. Tra queste ultime ha un significativo rilievo, nell’ordinanza provinciale oggetto della presente impugnativa, quella relativa al composto cC604, vale a dire un PFAS di nuova generazione coperto da brevetto esclusivo di -ALFA- ed utilizzato nel sito industriale di -OMISSIS-a partire dal 2012, il cui ritrovamento sia nella falda sottostante lo stabilimento sia nelle acque sotterranee esterne al sito è stato ritenuto (anche dal consulente tecnico del PM nella sua perizia del 2021, ampiamente richiamata, sul punto, a pagg. 122-124 della relazione istruttoria della Provincia: doc. 2 -ALFA-), un chiaro indice del fatto, da una parte, che vi sono state anche successivamente al 2012 ulteriori “dispersioni” in senso verticale dagli impianti produttivi ai terreni e/o alla falda sottostante, dall’altra, che si sono verificate fuoriuscite in senso orizzontale tra la falda e le acque sotterranee esterne al sito. </h:div><h:div>Con una valutazione tecnico-scientifica che al Collegio non appare manifestamente irragionevole o arbitraria, la Provincia ha ritenuto “più probabile che non” che, assieme a tale particolare composto, siano fuoriusciti dal sito, anche dopo la messa in funzione della barriera idraulica, ulteriori sostanze inquinanti connesse all’attività produttiva (di -BETA- prima e -ALFA- dopo) e presenti nella falda acquifera, non ritenendo pertanto che i contaminanti presenti nelle acque esterne possano riferirsi solo alla contaminazione storica o, comunque, antecedente all’entrata in funzione della barriera idraulica. </h:div><h:div>D’altra parte, le ulteriori “dispersioni” all’interno del sito produttivo, a prescindere dalla risoluzione o meno dei problemi delle tubature deteriorate (che, secondo la relazione del consulente tecnico del PM e la conseguente richiesta di rinvio a giudizio dell’-OMISSIS-, sarebbero ancora persistenti al 2021: cfr., rispettivamente, pag. 187 del doc. 28 -ALFA- e  pag. 6 del doc. 5 Provincia), possono trovare conferma nei diversi incidenti verificatisi tra il 2012 e 2024, notificati dalla stessa -ALFA- ed elencati a pag. 70 della relazione istruttoria della Provincia, che hanno portato anche a perdite, tra cui in particolare il significativo sversamento di cC604 dell’08.12.2020 che ha sicuramente raggiunto le acque sotterranee. </h:div><h:div>Per quanto riguarda, invece, la fuoriuscita delle acque sotterranee contaminate dal perimetro del sito, è pacifico ed incontestato che ciò sia avvenuto quantomeno nel corso dei due eventi piezometrici estremi verificatisi nel 2014 e nel 2019. </h:div><h:div>Peraltro, secondo quanto riferito nella relazione istruttoria della Provincia (pagg. 68-69), anche a seguito dei suddetti eventi incidentali interni al sito (verificatisi in momenti diversi rispetto agli eventi piezometrici estremi del 2014 e del 2019) si sarebbero verificati “<corsivo>incrementi significativi delle concentrazioni dei contaminanti nelle acque sotterranee, le quali si discostavano notevolmente rispetto ai risultati del monitoraggio periodico</corsivo>” e ciò “<corsivo>anche in piezometri esterni al sito</corsivo>”. Ancora nel marzo-aprile 2024 sono state segnalate dalla stessa -ALFA- delle anomalie per concentrazioni elevate del composto cC604 risultanti da alcuni campionamenti svolti, a seguito delle quali sono state effettuate delle campagne straordinarie di monitoraggio da parte di ARPA che hanno registrato un incremento della concentrazione di tale composto nell’ “<corsivo>area esterna al perimetro dello stabilimento” </corsivo>(docc. 35-36 Provincia). Cosicché, sulla base di tali specifici riscontri e, più in generale, dei risultati delle campagne di monitoraggio e campionamento delle acque sotterranee nelle aree esterne al sito produttivo svolte a partire dal 2013 (che attestano ancora una diffusa presenza delle sostanze inquinanti sia “nuove” che “vecchie”: doc. 36 Provincia), non appare manifestamente irragionevole dubitare della piena tenuta della barriera idraulica nel corso di questi anni, anche al di fuori degli eventi piezometrici estremi del 2014 e 2019 e pure a seguito dell’ultimo potenziamento di tale barriera del 2020-2021. </h:div><h:div>Il che non significa sostenere che la stessa sia stata inefficace, malfunzionante o addirittura inutile (al contrario, l’amministrazione ne ha tenuto in debita considerazione la realizzazione proprio in punto di ripartizione interna delle quote di responsabilità tra -ALFA- ed -BETA-), ma semplicemente che la stessa non sia riuscita a neutralizzare pienamente le acque sotterranee inquinate e ad evitare ulteriori contaminazioni all’esterno del sito, tant’è vero che, negli anni, si sono resi necessari progressivi e rilevanti ampliamenti della sua portata.</h:div><h:div>Ad avviso del Collegio, non può peraltro escludersi una corresponsabilità di -ALFA- nemmeno per la fuoriuscita delle acque contaminate di falda durante gli eventi piezometrici estremi del 2014 e 2019, che invece la ricorrente non ritiene configurabile in ragione della pretesa eccezionalità di tali eventi e dell’asserita limitata percentuale delle acque non trattenute dalla barriera a seguito del temporaneo innalzamento della falda. </h:div><h:div>Partendo da quest’ultimo profilo, anche ammettendo che la funzionalità della barriera sia rimasta pari alle percentuali ipotizzate dai consulenti -ALFA- (98% nel 2014 e 95% nel 2019), resta il fatto che la stessa non è risultata comunque idonea ad impedire una fuoriuscita delle acque interne contaminate per un periodo che ha avuto una durata non irrilevante (pari ad alcune settimane per ciascun evento) con sicuro aggravamento della situazione di contaminazione delle acque esterne. </h:div><h:div>Quanto all’eccezionalità di tali eventi, intanto deve rilevarsi come gli stessi non sembrino potersi ritenere assolutamente straordinari ed imprevedibili, anche alla luce della vicinanza temporale con cui si sono verificati e del comunque sempre insufficiente dimensionamento della barriera anche nel 2019, sebbene la stessa fosse stata da pochi anni potenziata a seguito del primo ravvicinato evento del 2014 (cosicché, a tutto concedere, potrebbe ritenersi imprevedibile il primo, ma non anche il secondo evento). </h:div><h:div>A prescindere da questo, deve in ogni caso considerarsi che la barriera idraulica in questione costituiva (e costituisce tutt’oggi) una misura di contenimento e bonifica rispetto ad una situazione di contaminazione già in atto e connessa all’esercizio di un’attività pericolosa sul sito produttivo, cosicché, da una parte, essa avrebbe richiesto una precauzione ancora maggiore nella sua progettazione e realizzazione, dall’altra, l’eventuale eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche del 2014 e del 2019 si sarebbe trovata comunque ad interagire, sotto il profilo eziologico, con una situazione di già esistente contaminazione della falda interna imputabile anche a -ALFA- (quantomeno per il periodo precedente all’attivazione della barriera idraulica), cosicché quest’ultima non potrebbe invocare tali eventi atmosferici a propria esimente (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 18/11/2024, n. 1177; Cass. Civ., Sez. III, 05/05/2020, n. 8466; Cass. Civ., 24/03/2016, n. 5877). Se infatti le sostanze inquinanti rinvenute all’esterno del sito industriale sono riferibili all’attività produttiva ivi svolta e dimostrano la propagazione da una matrice ambientale (la falda sotterranea interna) ad un’altra (le acque sotterranee esterne) di una pregressa contaminazione che sia già imputabile all’esercente l’attività pericolosa, non v’è ragione di escludere che gli obblighi di bonifica di quest’ultimo si estendano anche a tale nuova matrice ambientale inquinata, non potendo far valere quale esimente il fatto di aver approntato delle misure di contenimento (la barriera idraulica) che però si siano rivelate non pienamente adeguate  ad evitare la dispersione del preesistente inquinamento che gli sia (in tutto o in parte) addebitabile.</h:div><h:div>Né può deporre in senso contrario il fatto che il progetto originario della barriera idraulica così come i suoi successivi ampliamenti siano stati previamente approvati dagli Enti competenti. </h:div><h:div>L’approvazione di un intervento di messa in sicurezza e bonifica si basa infatti sui dati e sugli studi presentati dal proponente e posti alla base del suo progetto, di cui viene previamente verificata l’astratta attendibilità e congruenza rispetto all’obiettivo posto, senza tuttavia che ciò basti ad esimere il proponente dalla responsabilità in ordine alla concreta e completa efficacia del progetto proposto e realizzato, i cui effetti vengono infatti verificati e monitorati e sono sempre suscettibili di implementazioni e miglioramenti (come avvenuto nel caso di specie) in modo tale da raggiungere il fine del completo rispristino ambientale, che continua ad incombere sempre sul responsabile della contaminazione (quand’anche l’amministrazione dovesse aver erroneamente valutato in modo favorevole un progetto poi rivelatosi inadeguato o insufficiente).</h:div><h:div>Ne discende, pertanto, la complessiva infondatezza del primo motivo di ricorso.</h:div><h:div>11. Con la seconda censura (proposta in via subordinata alla prima), viene contestata invece la ripartizione delle quote di responsabilità che la Provincia ha fatto, ai soli fini dei rapporti interni, tra la -ALFA- ed -BETA-, sostenendosi l’irragionevolezza ed arbitrarietà dei criteri utilizzati, specie con riferimento alle percentuali di parziale inefficacia attribuite alla barriera idraulica nel corso dei diversi periodi della gestione del sito industriale da parte della ricorrente.</h:div><h:div>A tale riguardo, deve premettersi che la ripartizione delle quote di responsabilità tra i soggetti ritenuti solidalmente responsabili per un inquinamento ambientale non costituisce un elemento necessario del provvedimento adottato ai sensi dell’art. 244 del D. lgs. 152/2006 ed esprime soltanto valutazioni della amministrazione provinciale, che tuttavia non si riverberano sui rapporti interni dei coobbligati e non determinano alcun vincolo rispetto all’azione di rivalsa esperibile innanzi al giudice ordinario (o, come nel caso in esame, in sede arbitrale), il che porta financo a dubitare della sussistenza di un concreto interesse della parte ad impugnarne il contenuto <corsivo>in parte qua</corsivo> (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 27/09/2024, n. 2500).</h:div><h:div>Ad ogni modo, tale doglianza risulta anche infondata.</h:div><h:div>Dalla lettura della relazione istruttoria allegata all’impugnata ordinanza (in particolare, dalle pagine da 159 a 164), si evince che per stabilire le quote di responsabilità dei due gestori del sito industriale la Provincia è partita dall’associazione tra le singole sostanze chimiche inquinanti rinvenute nelle acque sotterranee esterne e la loro utilizzazione o produzione nei cicli produttivi di -BETA- e/o di -ALFA-, individuando, per ciascuna sostanza, il periodo in cui la stessa è stata effettivamente utilizzata o prodotta.</h:div><h:div>Conseguentemente, per quelle sostanze che sono risultate riferibili all’attività produttiva sia di -BETA- che di -ALFA-, essendo tecnicamente impossibile stabilire le quantità imputabili all’attività della prima o della seconda, la Provincia ha preso a riferimento il periodo di svolgimento di tale attività da parte di ciascuna delle società. Infine, relativamente al periodo di gestione -ALFA-, ha valorizzato la realizzazione da parte di quest’ultima della barriera idraulica finalizzata ad evitare la propagazione della contaminazione dell’acquifero sotterraneo verso l’esterno, attribuendo delle percentuali di efficacia a tale barriera via via crescenti a seconda del suo progressivo sviluppo, con conseguente corrispondente abbattimento della responsabilità di -ALFA- per gli anni in questione (10% dal 2007 al 2011; 40% dal 2012 al 2015; 70% dal 2016 al 2020; 90% dal 2021 al 2024).</h:div><h:div>Ad avviso del Collegio, tali criteri non sono manifestamente arbitrari ed irragionevoli.</h:div><h:div>Intanto, la correlazione tra il tipo di sostanza inquinante rilevata e l’attività produttiva delle società operanti sul sito industriale, oltre fondare la loro chiamata in corresponsabilità, consente già di modulare e ripartire le quote di responsabilità sulla base dell’effettivo contributo alla contaminazione.</h:div><h:div>Il successivo riferimento al periodo di gestione degli impianti di produzione di tali specifici inquinanti consente, a sua volta, di tenere in considerazione le caratteristiche storiche della contaminazione e dunque il diverso contributo causale che può essere stato offerto nel corso degli anni dai diversi gestori del sito, risultando così di gran lunga maggioritaria la quota di responsabilità attribuita ad -BETA- per gli inquinanti “storici”.</h:div><h:div>Infine, la considerazione della realizzazione da parte di -ALFA- della barriera idraulica consente un ulteriore abbattimento della quota di corresponsabilità di quest’ultima, valorizzando il suo impegno per il contenimento e la rimozione degli effetti della contaminazione ambientale. </h:div><h:div>A tale specifico riguardo, il Collegio non condivide la censura di arbitrarietà delle percentuali di abbattimento della responsabilità di -ALFA- per i periodi di funzionamento della predetta barriera idraulica.   </h:div><h:div>Il presupposto logico dell’attribuzione di una corresponsabilità di -ALFA- anche per gli anni successivi all’entrata in funzione di tale barriera è che la stessa non sia stata negli anni completamente efficace per impedire la fuoriuscita delle acque contaminate. Tale presupposto logico non può, quindi, essere nuovamente messo in discussione in sede di ripartizione interna delle quote di una responsabilità già accertata. Ebbene, non essendo tecnicamente possibile stabilire quali siano le quantità di acque contaminate concretamente fuoriuscite nel corso degli anni, non risulta palesemente iniquo fare riferimento ai diversi livelli di sviluppo progressivamente raggiunti dalla barriera idraulica quale criterio di valutazione della sua efficacia nell’intercettazione e nel trattamento delle acque contaminate. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la prima barriera del 2007 fosse costituita da appena 4 pozzi con una portata complessiva di 20 m3/h (cfr. paragrafi 2.1.2., 2.1.3. e 3.3 del progetto: doc. 10 -ALFA-), mentre tra il 2012 ed il 2021 sono stati progressivamente realizzati (come dichiarato a pag. 27 della consulenza tecnica di parte ricorrente: doc. 20) ulteriori 80 pozzi che hanno aumentato la sua portata complessiva a 244 m3/h nell’aprile 2012 (con una capacità di TAF di 350 m3/h), poi a 360 m3/h nel settembre 2015 (con una capacità di TAF di 450 m3/h) ed infine a 460 m3/h nel dicembre 2020 (con una capacità di TAF di 570 m3/h). </h:div><h:div>Alla luce di tali dati, possono pertanto ritenersi sostanzialmente congrue le percentuali di progressiva capacità di funzionamento e dunque di intercettazione delle acque di falda da parte della barriera idraulica (10% dal 2007 al 2011; 40% dal 2012 al 2015; 70% dal 2016 al 2020; 90% dal 2021 al 2024), che considerano, come dato iniziale, una capacità di contenimento del tutto insufficiente (10%) e, come dato finale, una capacità di contenimento pressoché completa ma non ancora ottimale (90%, percentuale che non appare illogica alla luce del fatto che, ancora nel marzo-aprile 2024, sono stati rilevati degli incrementi delle concentrazioni del composto cC604 nell’area esterna al perimetro dello stabilimento: docc. 35-36 Provincia), con delle conseguenti capacità intermedie in corrispondenza dei due interventi di potenziamento del 2015 e 2020 (40% e 70%). </h:div><h:div>Né tale percentuali intermedie possono considerarsi irragionevoli in ragione del fatto (asserito dalla ricorrente) che anche nel corso degli eventi piezometrici estremi del 2014 e del 2019 la barriera avrebbe mantenuto una capacità di funzionamento pari al 98% e 95%. Al di là del fatto che queste ultime percentuali rappresentano stime effettuate dai consulenti della stessa -ALFA- e che la Provincia ritiene possano semmai riferirsi alla capacità di quanto (insufficientemente) progettato e non alle reali capacità di contenimento della barriera, resta il fatto che gli eventi in questione hanno provocato una sicura fuoriuscita di acque inquinate che non è possibile misurare con certezza e che, quand’anche fosse durata solo poche settimane, potrebbe essere stata comunque quantitativamente molto rilevante stante il rapido innalzamento della falda sotterranea e la conseguente accelerazione del deflusso delle acque verso l’esterno. Nell’impossibilità, dunque, di una tale precisa misurazione non risulta manifestamente irragionevole o erroneo, come detto, agganciare le percentuali di efficacia della barriera al progressivo potenziamento della sua portata.</h:div><h:div>Ne discende l’infondatezza del secondo motivo di ricorso.</h:div><h:div>12. La terza censura ha ad oggetto la contestazione dell’attribuzione di una corresponsabilità a -ALFA- per la contaminazione delle acque sotterranee esterne durante il primo periodo della sua gestione del sito industriale, quello antecedente alla realizzazione della barriera idraulica (2002-2011). </h:div><h:div>Ad avviso della ricorrente, infatti, una sua diversa condotta sarebbe stata inesigibile in quel periodo, in primo luogo, perché il reale stato di contaminazione del sito sarebbe stato mascherato da -BETA- (sia in fase di trattative per il passaggio della proprietà, sia nel piano di caratterizzazione presentato nel 2001) e sarebbe emerso solo successivamente,  in secondo luogo, perché essa non sarebbe stata onerata, quale mera proprietaria del sito non responsabile della pregressa contaminazione (a suo dire, interamente imputabile ad -BETA-), di realizzare la barriera idraulica in questione, esulando tale opera dalle misure di prevenzione richiedibili al proprietario incolpevole.</h:div><h:div>Anche tale doglianza non è condivisa dal Collegio.</h:div><h:div>La ricorrente infatti, a seguito dell’acquisto delle azioni -OMEGA-, non è semplicemente succeduta ad -BETA- nella titolarità di un impianto industriale oramai dismesso e non più in funzione, ma è piuttosto subentrata nella gestione di uno stabilimento chimico industriale ancora attivo e di cui ha portato avanti gran parte dell’attività produttiva. Essa, dunque, si è trovata ad operare come esercente un’attività industriale pericolosa rispetto alla quale era chiamata a soddisfare i più alti standard di sicurezza, sia ai fini ambientali che della sicurezza pubblica, ponendo in essere tutte le misure idonee ad evitare un aggravamento della contaminazione del sito e delle aree esterne, con i conseguenti obblighi di messa in sicurezza e di ripristino, salvo la prova dell’assenza di una propria responsabilità per l’aggravamento della contaminazione nei ristretti e rigorosi limiti di cui all’art. 2050 c.c. e/o all’art. 308, commi 4 e 5, del D. Lgs. 152/2006 (sul punto, si rinvia <corsivo>supra</corsivo> al paragrafo 10).</h:div><h:div>Ebbene, l’ordinanza provinciale impugnata e la relazione istruttoria ad essa allegata hanno fatto ampio riferimento agli esiti dei processi penali per disastro ambientale già conclusi e che abbracciano anche il periodo della gestione -ALFA- qui in esame (quantomeno dal 2002 al 2008), in cui è stata accertata una persistente situazione di contaminazione della falda anche in quegli anni, in particolare a causa delle perdite derivanti dalle tubature gravemente deteriorata della rete (di processo, di raffreddamento e fognaria) degli impianti produttivi, nonché a causa dalla mancata corretta gestione delle discariche presenti all’interno del sito. Una contaminazione, peraltro, che in quegli anni si è sicuramente estesa anche alle acque sotterranee esterne al sito (come approfonditamente ricostruito nelle predette sentenze penali: docc. 3, 4 e 5 -ALFA-) stante l’assenza di un sistema di sbarramento idraulico. Ciò significa che i predetti accertamenti penali hanno confermato un contributo causale alla contaminazione della falda e delle acque esterne anche da parte dell’attività produttiva svolta da -ALFA- tra il 2002 ed il 2008, la quale non ha all’epoca tempestivamente adottato tutte le misure di sicurezza idonee alla prosecuzione dell’attività senza ulteriori aggravi dell’inquinamento ambientale (quantomeno rispetto alla manutenzione delle reti ed alla gestione delle discariche, anche volendo prescindere dalla realizzazione del nuovo sistema di sbarramento idraulico). Il che esclude, peraltro, che -ALFA- possa essere considerata mera proprietaria incolpevole, dunque onerata della sola esecuzione delle misure di prevenzione, ma non anche di messa in sicurezza (quali la barriera idraulica). </h:div><h:div>D’altra parte, la stessa consulenza tecnica prodotta da -ALFA- <corsivo>sub</corsivo> doc. 32 afferma che l’esistenza dell’alto piezometrico (vale a dire l’anomalo livello di innalzamento della falda) al di sotto dello stabilimento era “<corsivo>da ricondurre alle perdite lungo le reti di distribuzione e raccolta delle acque all’interno del sito (ad es. rete distribuzione acqua industriale prelevata dai pozzi, meteoriche, antincendio)</corsivo>”, che tale situazione sarebbe “<corsivo>stata scoperta (e comunicata agli Enti competenti) da -ALFA- nel 2004</corsivo>” e che quest’ultima aveva “<corsivo>dunque realizzato una capillare attività di ricerca e risoluzione delle perdite delle reti idriche che hanno portato, già all’inizio del decennio scorso, alla sostanziale eliminazione dell’alto piezometrico, riducendone tanto l’altezza quanto l’estensione</corsivo>” (cfr. pag. 15). Da ciò può, quindi, evincersi che il problema delle perdite idriche, secondo la stessa ricostruzione di parte ricorrente, sarebbe stato risolto non prima del 2010 (anche se, come più sopra ricordato, il consulente tecnico del PM nel nuovo procedimento penale RG.N.R.-OMISSIS- ritiene che il problema sia, in realtà, continuato a persistere anche negli anni successivi, tanto che, con determinazione del-OMISSIS-, la Provincia ha condizionato la  possibilità  di  dar  seguito  alla  produzione  di cC6O4 al completamento degli interventi migliorativi proposti e diretti a garantire “<corsivo>la assoluta  tenuta  della  rete  idrica  e  l’eliminazione delle  perdite  dovute  non  solo  a tubazioni ma anche ad emissioni diffuse</corsivo>”: cfr. doc. 28 -ALFA-, pag. 187).</h:div><h:div>Quanto alla situazione delle discariche (su cui si tornerà <corsivo>infra</corsivo> anche in relazione al quinto motivo di ricorso), sempre il consulente tecnico di -ALFA- conferma che solo nel 2012 è stato attivato un intervento di <corsivo>capping</corsivo> (vale a dire di posa di una copertura impermeabile sulle stesse) ultimato nel 2013 (cfr. pag. 12). Cosicché, anche prescindendosi dal fatto che il consulente tecnico del PM nel nuovo procedimento penale RG.N.R.-OMISSIS- sottolinea come la mancata previsione di una impermeabilizzazione anche alla base dei terreni abbia consentito un contatto delle acque di falda con i terreni inquinati durante gli eventi piezometri estremi del 2014 e 2019 (doc. 28 -ALFA-, pagg. 159 e 227), resta il fatto che sino al 2012 non c’è stata alcuna misura di messa in sicurezza delle predette discariche, che abbia evitato il contatto delle acque piovane con i rifiuti tossici e la formazione di percolato inquinante propagatosi ai terreni ed alla falda sottostante.</h:div><h:div>In una situazione di questo tipo, ritiene il Collegio che la ricorrente non possa considerarsi esonerata da responsabilità per il semplice fatto che -BETA-, al momento della cessione, non avesse rappresentato la reale situazione di compromissione ambientale del sito produttivo, non costituendo tale circostanza una esimente nel rigoroso senso indicato dall’art. 2050 c.c. e/o dall’art. 308, commi 4 e 5, del D. Lgs. 152/2006.</h:div><h:div>Peraltro, la sussistenza di problematiche ambientali (pur presentate in modo edulcorato) risultavano già dal piano di caratterizzazione presentato da -OMEGA- nel 2001. Inoltre, è la stessa -ALFA- ad affermare di aver effettuato indagini negli anni immediatamente successivi e di aver scoperto la gravità della situazione già nel 2004, informandone gli enti competenti, ma ciononostante ha continuato a portare avanti la propria attività produttiva senza che siano stati compiuti idonei interventi di messa in sicurezza almeno fino al 2011, determinando, secondo gli accertamenti penali sopra richiamati, un aggravio della pregressa contaminazione.</h:div><h:div>Non rileva in senso contrario il lodo arbitrale del -OMISSIS- (il cui contenuto è stato, peraltro, espressamente esaminato a pagg. 127-131 della relazione istruttoria al provvedimento impugnato: doc. 2 -ALFA-), posto che lo stesso dichiara la responsabilità contrattuale di -BETA- nei confronti di -ALFA- per la falsa rappresentazione del reale stato di contaminazione, ma, rispetto alla questione dell’aggravio della contaminazione da parte di -ALFA-, si limita ad affermare che nessuna delle parti ha prevalso nella sua dimostrazione e che, comunque, tale circostanza non potrebbe essere utilizzata da -BETA- al fine di limitare la propria responsabilità (doc. 6 -ALFA-, punto 639 a pag. 204 e punto 652 a pag. 211).</h:div><h:div>Ciò posto, non risulta illogico che, a fronte di una formulazione dubitativa del predetto lodo arbitrale in punto di contributo causale di -ALFA- alla contaminazione preesistente, la Provincia abbia dato prevalenza alle risultanze del procedimento penale in cui tale contributo causale di -ALFA- alla contaminazione è, invece, stato ritenuto pienamente sussistente. Ciò, peraltro, anche in considerazione del fatto che gli accertamenti svolti in sede penale al pari di quelli svolti in sede amministrativa sono rivolti al perseguimento di finalità pubblicistiche di tutela ambientale (nel primo caso in chiave sanzionatoria, nel secondo caso in ottica ripristinatoria), mentre gli accertamenti svolti in sede civile o arbitrale hanno la diversa finalità di tutelare meri interessi privatistici di natura preminentemente patrimoniale. Cosicché, anche la falsa rappresentazione della realtà operata da -BETA- nell’ambito dell’accordo di cessione delle azioni della controllata -OMEGA- non basta a esimere -ALFA- dalle responsabilità che gli derivano, nei confronti della collettività, per la gestione di un sito produttivo risultato inquinato, ma semmai rilevano (come è avvenuto proprio nel caso in esame) ai fini dell’esercizio dell’azione di rivalsa nei confronti del cedente per il risarcimento dei danni che ne sono conseguiti (in termini di costi di bonifica non evidenziati in sede contrattuale).</h:div><h:div>Ne discende la complessiva infondatezza anche del terzo motivo di ricorso.</h:div><h:div>13. Con la quarta doglianza la ricorrente lamenta, invece, il fatto che l’amministrazione non avrebbe considerato il carattere storico della contaminazione, cosicché le sostanze inquinanti rinvenute nelle acque sotterranee esterne al sito industriale (e, dunque, anche le oscillazioni dei relativi valori risultanti dalle campagne di monitoraggio) sarebbero da ricondurre alla movimentazione dei contaminanti storici già presenti in loco e connessi alla pregressa attività di -BETA- anziché essere ritenuti, in assenza di adeguato riscontro probatorio, l’effetto di nuovi inquinamenti derivanti dallo svolgimento della sua attività.</h:div><h:div>Anche tale censura non merita accoglimento.</h:div><h:div>Come più volte detto, infatti, gli accertamenti svolti in sede penale e le relative sentenze di condanna (anche) dei dirigenti e responsabili -ALFA- hanno constatato (quantomeno rispetto all’arco temporale considerato in quei procedimenti, quindi dal 2002 ad almeno il 2008) la sussistenza di ulteriori dispersioni nella falda sotterranea di inquinanti provenienti dalle linee produttive di -ALFA- e dalle discariche presenti sul sito industriale, nonché la propagazione delle acque inquinate di falda anche nelle aree esterne al predetto sito (non sussistendo all’epoca alcun valido sistema di sbarramento idraulico). </h:div><h:div>Nella falda sotterranea è stato rinvenuto, in concentrazioni elevate, anche il composto cC604, appartenente alle sostanze PFAS, di cui è già stata rilevata la potenziale pericolosità per la salute umana e per l’ambiente, giustificandosene così, anche in virtù del principio di precauzione, l’ordine di bonifica (cfr. T.A.R. Veneto, 27/05/2024, n. 1192). Tale composto è coperto da brevetto esclusivo di -ALFA- ed è prodotto nello stabilimento di -OMISSIS-a partire dal 2012, cosicché tale ritrovamento non può che significare che le dispersioni “verticali” (vuoi per perdite delle tubature, vuoi per i vari incidenti verificatisi) sono continuate anche negli anni successivi e sono indiscutibilmente ricollegabili all’attività produttiva svolta dalla ricorrente. Il cC604 è stato, peraltro, rivenuto anche nelle acque sotterranee esterne al perimetro del sito industriale, cosicché è indubbio che vi siano stato dispersioni anche in senso “orizzontale” dalla falda sottostante l’impianto nonostante la realizzazione della barriera idraulica (come, peraltro, è pacifico che sia avvenuto nel corso degli eventi piezometrici estremi del 2014 e del 2019). Non può, dunque, considerarsi irragionevole l’utilizzazione del composto cC604 come tracciante della dispersione in senso orizzontale anche delle altre sostanze contaminanti presenti nella falda sotterranea interna al sito (come visto, riconducibili almeno in parte anche all’attività produttiva svolta da -ALFA- o comunque alla mancata messa in sicurezza di fonti di contaminazione anche nel suo periodo di gestione del sito), escludendosi pertanto che le sostanze inquinanti rinvenute all’esterno del sito possano essere solo quelle “storiche” disperse sotto la gestione -BETA- o quelle infiltratesi nelle acque sotterranee esterne attraverso la lisciviazione dei soprastanti terreni (la cui contaminazione è stata, invece, considerata dalla Provincia come imputabile solo ad -BETA-).</h:div><h:div>Da qui l’infondatezza della censura in esame.</h:div><h:div>14. Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente si duole dell’attribuzione a suo carico di una corresponsabilità anche rispetto all’inquinamento derivante da cromo esavalente, trattandosi di sostanza il cui impiego sarebbe imputabile solo ad -BETA- e sarebbe comunque cessato nel 1980, cosicché il suo rinvenimento nelle acque sotterranee esterne al sito sarebbe da attribuirsi alla contaminazione storica dei terreni soprastanti (che si sarebbe propagata per lisciviazione alla falda sottostante), piuttosto che ad un preteso malfunzionamento della barriera idraulica.</h:div><h:div>Anche tale doglianza non è condivisibile.</h:div><h:div>Intanto, deve evidenziarsi come anche tale contestazione della ricorrente riguardi la parte del provvedimento che individua la ripartizione interna delle quote di responsabilità, distinguendole a seconda dei diversi contaminanti rinvenuti nelle acque sotterranee esterne, tra cui appunto il cromo esavalente. Ciò comporta che, quand’anche l’inquinamento da cromo esavalente non le fosse effettivamente imputabile, non verrebbe meno la sua responsabilità solidale per la complessiva bonifica delle acque, avendo essa offerto un contributo causale rispetto alle altre sostanze inquinanti e non essendo tecnicamente possibile eseguire interventi diversi sui singoli contaminanti, stante la necessaria unitarietà delle operazioni di bonifica. Peraltro, come già indicato in relazione al secondo motivo di ricorso, la ripartizione interna delle quote di responsabilità effettuata dall’amministrazione non costituisce un vincolo per il giudice civile (o, come nel caso di specie, per il collegio arbitrale) che dovesse essere adito (o che sia già stato adito) dalle parti ai fini della rivalsa o comunque della definizione dei rispettivi obblighi nei rapporti interni, cosicché l’impugnativa <corsivo>in parte qua</corsivo> del provvedimento appare anche difettare di un concreto interesse (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 27/09/2024, n. 2500). </h:div><h:div>In ogni caso, la censura è infondata nel merito, non essendo manifestamente irragionevole ed arbitrario aver rinvenuto una corresponsabilità di -ALFA- per la contaminazione delle acque da cromo esavalente (peraltro in misura pari al 13%, dunque largamente inferiore rispetto all’87% attribuito ad -BETA-: cfr. pag. 162 e 164 della relazione istruttoria allegata all’ordinanza impugnata). </h:div><h:div>È pacifico infatti che tale sostanza sia stata impiegata/prodotta esclusivamente da -BETA- sino al 1980 e che, pertanto, la fonte originaria della relativa contaminazione non può che essere l’attività produttiva svolta dalla predetta società.</h:div><h:div>Tuttavia, è stato accertato già nei processi penali relativi al periodo 1995-2008 come una primaria fonte di contaminazione siano state anche le discariche presenti nel sito produttivo, nelle quali erano stati precedentemente conferiti i rifiuti tossici contenenti, tra le altre sostanze, anche il cromo esavalente. In assenza di un’adeguata protezione/impermeabilizzazione, infatti, tali discariche sono rimaste esposte agli agenti atmosferici e le infiltrazioni delle acque piovane, venute a contatto con i predetti rifiuti tossici, hanno portato ad un’ulteriore contaminazione dei terreni e della falda sottostante nonostante la cessazione dell’utilizzo del cromo esavalente nel ciclo produttivo, con un meccanismo che è proseguito anche a seguito del subentro di -ALFA- nella gestione del sito industriale (e delle relative discariche).</h:div><h:div>D’altra parte, tale meccanismo di ulteriore contaminazione è stato confermato anche dalla stessa -ALFA- al momento della presentazione del proprio progetto di messa in sicurezza operativa (come riportato a pag. 157 della relazione del consulente del PM: doc. 28 -ALFA-), il quale ha previsto, quale rimedio, un intervento di copertura (<corsivo>capping</corsivo>) delle due discariche in questione (denominate C1 e C2), che è stato avviato solo nel 2012 ed ultimato nel 2013 (cfr. pag. 12 della consulenza tecnica di parte -ALFA- <corsivo>sub</corsivo> doc. 32). Non è, invece, stato previsto e mai realizzato alcun intervento di impermeabilizzazione alla base della discarica, essendo stato escluso da -ALFA- in sede progettuale che la falda sotterranea, in considerazione del suo livello e della contestuale realizzazione della barriera idraulica, potesse entrare in contatto con terreni inquinati soprastanti; ipotesi, questa, che il consulente del PM ha tuttavia evidenziato essere stata smentita dai successivi eventi del 2014 e 2019, durante i quali invece tale contatto vi sarebbe stato con conseguente ulteriore dispersione di sostanze inquinanti in falda (cfr. pagg. 159-160 della sua relazione <corsivo>sub</corsivo> doc. 28 -ALFA-).</h:div><h:div>Può ritenersi, pertanto, ragionevolmente dimostrato che la contaminazione della falda con cromo esavalente sia proseguita anche dopo il subentro di -ALFA-, quantomeno sino all’esecuzione degli interventi di <corsivo>capping</corsivo> delle discariche nel 2012-2013 (pur ammettendosi che la stessa sia stata inferiore rispetto alla contaminazione “storica” verificatasi durante il periodo di impiego/produzione di tale sostanza chimica nel processo produttivo).</h:div><h:div>Allo stesso tempo, appare ragionevole ritenere che il cromo esavalente presente in falda (sia per effetto della contaminazione “storica”, sia per le ulteriori dispersioni provenienti dalle discariche) si sia propagato, in assenza di un sufficiente sbarramento idraulico, anche alle acque sotterranee esterne al sito industriale e che tale dispersione in senso “orizzontale” sia proseguita quantomeno sino alla realizzazione della barriera idraulica nel 2011.</h:div><h:div>Anche a seguito della messa in funzione di tale barriera, si sono tuttavia verificati ulteriori fuoriuscite di acque sotterranee dal perimetro del sito, quantomeno durante gli eventi piezometrici estremi del 2014 e 2019 (circostanza questa pacifica). Il ritrovamento nelle acque esterne del composto cC604 (prodotto da -ALFA- solo a partire dal 2012) è stato peraltro ritenuto, con un ragionamento con non risulta arbitrario ed illogico, un tracciante della fuoriuscita anche degli altri contaminanti, tra cui il cromo esavalente, i cui valori nelle acque sotterranee esterne sono infatti fortemente incrementati a seguito di tali eventi. </h:div><h:div>Non è, pertanto, condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui tale incremento di valori sarebbe esclusivamente riconducibile alla movimentazione della contaminazione storica di cromo esavalente già presente nelle aree esterne. </h:div><h:div>Come efficacemente osservato a tale riguardo dal consulente tecnico del PM nella propria perizia dell’ottobre 2021 (doc. 28 -ALFA-, pagg. 274-275), se è vero che una tale movimentazione della contaminazione pregressa può esservi stata, nondimeno non è plausibile che la fuoriuscita di acque dalla barriera idraulica abbia riguardato solo il cC604 ma non anche le altre sostanze inquinanti (tra cui il cromo esavalente), tanto più che i piezometri più vicini alla barriera idraulica sono proprio quelli che hanno registrato i maggiori incrementi della concentrazione del cromo esavalente (al contrario di quelli più lontani dallo stabilimento presi in considerazione da -ALFA-).</h:div><h:div>Ne discende, pertanto, l’infondatezza anche di quest’ultima censura.</h:div><h:div>15. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.</h:div><h:div>16. La complessità fattuale e giuridica delle questioni trattate consente di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Compensa integralmente le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti coinvolti nei fatti di causa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="19/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Alessandro Fardello</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>