<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240017620250213170840139" descrizione="CMC formale ma solo annullamento e no rilascio provvediemnto agognato - condanna spese" gruppo="20240017620250213170840139" modifica="25/02/2025 16:02:29" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Adama Traore" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00176"/><fascicolo anno="2025" n="00455"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>1</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240017620250213170840139.xml</file><wordfile>20240017620250213170840139.docm</wordfile><ricorso NRG="202400176">202400176\202400176.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\651 Raffaele Prosperi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luca Pavia</firma><data>13/02/2025 17:30:27</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/02/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Raffaele Prosperi,	Presidente</h:div><h:div>Paola Malanetto,	Consigliere</h:div><h:div>Luca Pavia,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento del Questore di Torino, prot. n. 125/2024 del 23 gennaio 2024, con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale del ricorrente nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali a quello impugnato;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 176 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Adama Traore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrica Origlia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno e Questura di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Torino, via dell'Arsenale, 21; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;</h:div><h:div>Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del 13 febbraio 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale del ricorrente.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 122/2024 di questo TAR l’istanza cautelare è stata accolta, ai fini di un riesame della posizione del ricorrente ma, stante l’inottemperanza dell’amministrazione procedente, il 23 maggio 2024, questo Tribunale ha ordinato all’amministrazione resistente di conformarsi al contenuto dell’ordinanza <corsivo> de qua</corsivo>, nominando, come commissario <corsivo>ad acta</corsivo>, il Prefetto della Provincia di Torino (con facoltà di delega a un altro funzionario dell’ufficio) per intervenire, previa istanza del ricorrente, qualora l’amministrazione resistente non adotti il provvedimento conclusivo del procedimento nel nuovo termine assegnatole.</h:div><h:div>Prima dell’udienza di discussione del 13 febbraio 2025, con memoria depositata il 23 gennaio 2025, la difesa dell’amministrazione ha dato atto che il provvedimento impugnato è stato annullato in autotutela e che la posizione del ricorrente è stata rivalutata; ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, senza per altro aver documentato l’emissione di un provvedimento favorevole.</h:div><h:div>Il Collegio prende atto dell’intervenuto annullamento, con formale cessazione della materia del contendere</h:div><h:div>Non può tuttavia esimersi dall’evidenziare come, in una concezione non arcaica del giudizio e del procedimento amministrativo, quest’ultimo abbia ad oggetto da anni il bene della vita e non la mera legittimità dell’atto impugnato, sicché la scelta di moltiplicare le fasi procedimentali limitandosi al mero annullamento di un atto riconosciuto illegittimo senza provvedere, come per altro esplicitamente indicato in fase cautelare, in modo definitivo sulla richiesta dell’interessato, costituisce gestione inutilmente dilatatoria dei tempi del procedimento e defatigante, tanto per il privato che per l’amministrazione.</h:div><h:div>Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono quindi la soccombenza virtuale.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.</h:div><h:div>Condanna le amministrazioni riesistente, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/02/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Roberta Marion</h:div><h:div>Luca Pavia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>