<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20240008920250120164043923" id="20240008920250120164043923" modello="2" modifica="21/01/2025 11:30:13" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00089"/><fascicolo anno="2025" n="00156"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240008920250120164043923.xml</file><wordfile>20240008920250120164043923.docm</wordfile><ricorso NRG="202400089">202400089\202400089.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\651 Raffaele Prosperi\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Raffaele Prosperi</firma><data>20/01/2025 23:10:50</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Luca Pavia</firma><data>20/01/2025 18:05:24</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/01/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Raffaele Prosperi,	Presidente</h:div><h:div>Luca Pavia,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Pietro Buzano,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del provvedimento n. -OMISSIS-, con cui il Questore di Torino ha ordinato al ricorrente di lasciare il territorio del Comune entro un giorno dalla sua notifica, e di non farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per i successivi due anni nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali o comunque connessi a quello impugnato;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 89 del 2024, proposto da </h:div><h:div>-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno e Questura di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Torino, via dell'Arsenale, 21; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso proposto a questo Tribunale amministrativo e notificato il 26 gennaio 2024 il ricorrente impugnava, chiedendone l’annullamento, il foglio di via obbligatorio adottato nei suoi confronti dal Questore di Torino il 29 novembre 2023, notificatogli in pari data, unitamente a tutti gli atti ad esso connessi.</h:div><h:div>Nello specifico, in tale data l’esponente, unitamente ad altri manifestanti, partecipava all’azione non violenta messa in atto dal movimento ambientalista <corsivo>Extinction Rebellion</corsivo> presso il centro congressi dell’Oval del Lingotto dove, in quei giorni, si teneva il meeting “<corsivo>Aerospace and Defence Meeting</corsivo>”, nel corso del quale erano stati esposti sul tetto del centro congressi due striscioni e la bandiera del movimento.</h:div><h:div>Era stato per questo identificato dalla Polizia come uno dei soggetti che si era calato dal tetto per esporre lo striscione, ritenuto sotto il profilo soggettivo come «<corsivo>persona socialmente pericolosa inquadrabile nelle categorie di cui all’art. 1 lett. c) d.lgs. 159/2011</corsivo>» ed in quanto già deferito all’Autorità giudiziaria «<corsivo>per l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e per la violazione delle disposizioni riguardanti le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico</corsivo>» nonché sulla base del fatto che «<corsivo>in precedenti circostanze ha tenuto condotte analoghe prendendo parte ad eventi non autorizzati, del tutto simili a quello sopra descritto, idonei a creare pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica</corsivo>», raggiunto dal provvedimento impugnato anche in funzione cautelare, vista la durata nel giorno seguente del <corsivo>meeting</corsivo>.</h:div><h:div>Con il proprio ricorso, il ricorrente censura la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 159/2011, dell’art. 7 della legge 241/90, dell’art. 2, del Protocollo n. 4 alla Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.</h:div><h:div>A suo dire, infatti, l’amministrazione non avrebbe indicato per quale ragione egli sarebbe sussumibile nella categoria prevista dall’art. 1, comma 1, lett. c, del d.lgs. 159/11.</h:div><h:div>A ciò si aggiungerebbe che il Questore non avrebbe neppure indicato per quale ragione, a fronte di un minimo di sei mesi, il divieto di rientro sarebbe stato esteso a due anni e che, comunque, il provvedimento sarebbe stato emanato in assenza di una previa comunicazione di avvio del procedimento e in assenza delle ragioni di urgenza che ne avrebbero legittimato l’omissione.</h:div><h:div>In via subordinata, il ricorrente formula un’istanza di rimessione alla Corte Costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. c e 2 d.lgs. n. 159/2011, con riferimento all’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 2 del Protocollo Addizionale n. 4 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché agli articoli 13, comma 2, 16, 25, comma 3 e 27 della Costituzione.</h:div><h:div>Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.</h:div><h:div>Con ordinanza cautelare 7 marzo 2024 n. 94 questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>All’odierna udienza la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è complessivamente fondato.</h:div><h:div>Come già affermato nell’ordinanza cautelare le modalità di “audizione” dell’interessato appaiono anomale, non rispondendo né ad alcun atto tipico di polizia giudiziaria né ad una corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale amministrativo: infatti è stata la stessa Amministrazione procedente a definire una sommaria audizione dell’interessato immediatamente successiva ai fatti “<corsivo>intervista al soggetto proposto per il Foglio di Via Obbligatorio</corsivo>”, intervista che non può certo essere un surrogato dell’ordinario procedimento amministrativo in quanto era stata omessa qualsiasi indicazione su chi fosse il responsabile del procedimento nonché la facoltà di accesso agli atti ed il deposito di memorie entro un termine ragionevole, ai sensi e agli effetti dell’art. 8, comma 2 l. cit., nel rispetto di un effettivo diritto alla difesa, tipizzato in sede di procedimento amministrativo dalla l. 241 del 1990; omissioni, queste, prive di qualsiasi giustificazione.</h:div><h:div>Né tali determinazioni potevano essere suffragate dalle modalità dei fatti in cui gli stessi si sono svolti.</h:div><h:div>Come affermato nell’ordinanza cautelare, la condotta stigmatizzata, per quanto platealmente dimostrativa, è stata posta in essere con modalità di sicurezza né risulta avere arrecato alcuna concreta lesione a persone o cose, perciò in questo punto appare del tutto falso il presupposto del provvedimento di foglio di via obbligatorio laddove esso recita che il ricorrente, già deferito all’autorità giudiziaria per violazione delle riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ed inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità sia da ritenersi persona socialmente pericolosa inquadrabile nelle categorie di cui all’art. 1 lett. c, d.lgs. 159 del 2011, viste anche le condotte tenute in precedenza.</h:div><h:div>A prescindere dal fatto che per tali condotte e relativi deferimenti all’autorità giudiziaria il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione, quanto accaduto il 29 novembre 2023 era sì una manifestazione a carattere eclatante, con sospensione del vuoto ed esposizione al di sopra delle costruzioni di ampi striscioni, ma tutto ciò è accaduto senza porre in pericolo persone o cose, se non forse l’integrità fisica degli stessi manifestanti.</h:div><h:div>Tutto ciò sta a dimostrare che nulla di violento o di sedizioso sarebbe emerso se non una manifestazione scenicamente plateale che nemmeno poteva direttamente interferire con il meeting <corsivo>Aerospace and Defence</corsivo> svolgendosi per così dire in altro luogo, cioè in aria ed eventualmente calamitando l’attenzione del pubblico distogliendolo dalla manifestazione ufficiale in corso.</h:div><h:div>A ciò si deve aggiungere che se sotto il profilo soggettivo l’interessato non può ritenersi persona dedita alla commissione di reati, dal punto di vista oggettivo non si ravvedono comportamenti messi in atto che possano aver messo in pericolo l’integrità dei minori, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.</h:div><h:div>Se vanno palesemente escluse la messa in pericolo dell’integrità dei minori e della sanità pubblica, non può ammettersi che la sicurezza e la tranquillità pubblica siano state in qualche modo turbate da quello che può definirsi in linguaggio colloquiale un comportamento “<corsivo>al di sopra delle righe</corsivo>”, ma comunque semplicemente una manifestazione del pensiero, sì eclatante, ma del tutto non violenta in adesione al movimento ambientalista cui fanno parte il ricorrente e gli altri partecipanti alla manifestazione: lo scopo era fondamentalmente quello di “<corsivo>gridare forte il proprio pensiero non violento</corsivo>” dinanzi ad un <corsivo>meeting</corsivo> che asseritamente valorizzava altri credi, ma non è certamente questa la sede per assegnare ragione a questo o quello, ma sicuramente per distinguere l’azione del movimento <corsivo>Extinction Rebellion</corsivo>, movimento che nulla a che spartire con associazioni oggi comunemente definite “antagoniste”.</h:div><h:div>Per tutte queste ragioni il ricorso deve dunque essere accolto e va annullato il foglio di via obbligatorio adottato.</h:div><h:div>Le spese di giudizio possono essere compensate, poiché non può essere smentito che la risonanza dei comportamenti messi in atto possa aver sia pure momentaneamente turbato il tranquillo scorrere della vita sociale.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/01/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Roberta Marion</h:div><h:div>Luca Pavia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>