<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20240007120250117230204664" id="20240007120250117230204664" modello="2" modifica="17/01/2025 23:18:45" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00071"/><fascicolo anno="2025" n="00135"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240007120250117230204664.xml</file><wordfile>20240007120250117230204664.docm</wordfile><ricorso NRG="202400071">202400071\202400071.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Torino\Sezione 1\2024\202400071\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Raffaele Prosperi</firma><data>17/01/2025 23:18:45</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaele Prosperi</firma><data>17/01/2025 23:18:45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/01/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Raffaele Prosperi,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Luca Pavia,	Referendario</h:div><h:div>Pietro Buzano,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- del foglio di via obbligatorio adottato dal Questore della Provincia di Torino in data -OMISSIS-, notificato a mani dall'ispettore di p.s. in pari data;</h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quello impugnato, ancorché non conosciuti, ivi inclusi il verbale di identificazione e di accompagnamento redatto dalla Questura di Torino, Divisione Polizia Anticrimine in data -OMISSIS-, consegnato a mani dagli ispettori di p.s. in pari data, oltre al verbale di perquisizione e sequestro redatto dalla Questura di Torino, Divisione Polizia Anticrimine in data -OMISSIS- e all''intervista al soggetto proposto per il foglio di via obbligatorio;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 71 del 2024, proposto da </h:div><h:div>-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Gili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Matteotti, 31; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, Questura Torino, rispettivamente nelle persone del Ministro e del Questore <corsivo>pro-tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Torino, via dell'Arsenale, 21; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>  Con ricorso proposto a questo Tribunale amministrativo notificato il 29 gennaio 2024 -ricorrente- impugnava, chiedendone l’annullamento, il foglio di via obbligatorio adottato nei suoi confronti dal Questore di Torino il -OMISSIS-, notificatogli in pari data, unitamente a tutti gli atti ad esso connessi. </h:div><h:div> L’esponente premetteva in fatto di essere studente del Politecnico di Milano, iscritto al corso di studi di ingegneria dell’ambiente, con una media voti del 27,2, prossimo al conseguimento del titolo ed indirizzato ad iscriversi ad un corso di laurea magistrale presso altre sedi, tra cui quella del Politecnico di Torino, non avere precedenti penali, di svolgere varie attività di volontariato partecipando a laboratori nelle scuole e di essersi trovato a Torino in occasione dell’azione non violenta messa in atto dal movimento ambientalista Extinction Rebellion presso il centro congressi dell’Oval del Lingotto dove, in quei giorni, si teneva il meeting “Aerospace and Defence Meeting”, nel corso del quale erano stati esposti sul tetto del centro congressi due striscioni e la bandiera di Extinction Rebellion.</h:div><h:div> Era stata per questo identificato dalla Polizia, ritenuto sotto il profilo soggettivo come “persona socialmente pericolosa inquadrabile nelle categorie di cui all’art. 1 lett. c) d. lgs. 159/2011” ed in quanto già deferita all’Autorità giudiziaria “per violazione delle riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”, nonché sulla base del fatto che “in precedenti circostanze aveva tenuto condotte analoghe prendendo parte ad eventi non autorizzati, del tutto simili a quello sopra descritto, idonei a creare pericolo per la sicurezza e la tranquillità pubblica”, raggiunto dal provvedimento impugnato anche in funzione cautelare, vista la durata nel giorno seguente del meeting.</h:div><h:div> Deduceva in diritto le seguenti censure:</h:div><h:div>1.Violazione degli artt. 3, 7, 8, comma 2 e 10 l. 241 del 1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto e illogicità della motivazione. Il ricorrente lamentava in primo luogo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento ed il conseguente mancato svolgimento di un normale contraddittorio procedimentale. Le ragioni per derogare alla comunicazione non erano sussistenti e se erano da rinvenirsi nell’esposizione dello striscione in parola la P.A. avrebbe potuto prendere che il -ricorrente- era semplicemente imbracato con un cavo salva vita e che non vi erano pericoli per le persone che erano prossime ad affluire al meeting, oltre al fatto dell’irragionevolezza delle tesi che il giorno successivo il ricorrente avrebbe esposto altri striscioni, tesi priva di alcuna prova. Inoltre il ricorrente avrebbe potuto dimostrare di non essere una persona socialmente pericolosa, Né la cosiddetta “intervista al soggetto proposto per il Foglio di Via Obbligatorio” poteva surrogare l’istruttoria, in quanto non prevista dalla l. 241 cit., visto che così l’interessato veniva privato di qualsiasi accesso al procedimento, né sussistevano elementi di motivazione e di palese pericolosità che potessero giustificare un tale comportamento.</h:div><h:div>2.Eccesso di potere per sviamento, carenza di istruttoria, difetto e illogicità della motivazione. Violazione dell’art. 3 l. 241 del 1990, degli artt. 1, comma 1, lett. c) e 2 d.lgs. 159 del 2011, del principio di proporzionalità e dell’art. 16 Cost. Il provvedimento è comunque illegittimo per assenza dei presupposti di cui art. 1, comma 1 lett. c) d.lgs. 159 del 2011, secondo cui sono destinatari di foglio di via “coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.”  Il ricorrente non è dedito alla commissione di reati, non ha precedenti condanne penali ed inoltre il procedimento penale inerente alla manifestazione presso il centro congressi dell’Oval del Lingotto è stato archiviato in quanto considerata un’azione non violenta e che non ha interferito con il regolare svolgimento del congresso: quindi erano del tutto assenti presupposti di legge, vista la non violenza della manifestazione, così come stabilito dalla legge che richiede per l’emanazione del foglio di via presupposti rigorosi ed una motivazione adeguata su condotte concrete dalle quali emerga una significativa probabilità di commissione di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose. In conclusione il provvedimento era stato emesso sviamento di potere con un sottofondo sanzionatorio e senza un reale ruolo preventivo.</h:div><h:div> Il ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese ed in via subordinata per la rimessione alla Corte costituzionale dell’art, 1 co. in combinato disposto con l’art. 2 del d. lgs 159 del 2011 ove risultasse una diversa interpretazione di tali norme, interpretazione legittimante il provvedimento impugnato.</h:div><h:div> Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.</h:div><h:div> Con ordinanza cautelare 7 marzo 2024 n. 92 questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.</h:div><h:div> All’odierna udienza la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Con il primo motivo il ricorrente si duole che siano state del tutto omesse le garanzie di procedimento poste a tutela dell’interesse del privato in campo sanzionatorio ad iniziare dalla comunicazione di avvio iniziale così come previsto dall’art. 7 l. 241 del 1990, non sostituibile da una sorta di intervista preordinata all’emanazione di foglio di via obbligatorio. Sostiene inoltre il ricorrente che la propria azione aveva carattere meramente dimostrativo, sia pure in foggia del tutto eclatante, e dall’applicazione corretta delle garanzie del procedimento il tutto sarebbe potuto emergere in tale sede.</h:div><h:div> Il motivo è fondato.</h:div><h:div> Come già affermato nell’ordinanza cautelare le modalità di “audizione” dell’interessato appaiono anomale, non rispondendo né ad alcun atto tipico di polizia giudiziaria né ad una corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale amministrativo: infatti è stata la stessa Amministrazione procedente a definire una sommaria audizione dell’interessato immediatamente successiva ai fatti “intervista al soggetto proposto per il Foglio di Via Obbligatorio”, intervista che come assunto nel ricorso, non può certo essere un surrogato dell’ordinario procedimento amministrativo in quanto era stata omessa qualsiasi indicazione su chi fosse il responsabile del procedimento, omessa la facoltà di accesso agli atti ed il deposito di memorie entro un termine ragionevole, ai sensi e agli effetti dell’art. 8, comma 2 l. cit., nel rispetto di un effettivo diritto alla difesa, tipizzato in sede di procedimento amministrativo dalla l. 241 del 1990; tutte omissioni queste prive di qualsiasi giustificazione.</h:div><h:div> Né tali determinazioni potevano essere suffragate dalle modalità dei fatti in cui gli stessi si sono svolti.</h:div><h:div> Come affermato nell’ordinanza cautelare la condotta stigmatizzata, per quanto platealmente dimostrativa, non è contestato in fatto che sia stata posta in essere con modalità di sicurezza, né risulta avere arrecato alcuna concreta lesione a persone o cose, perciò in questo punto appare del tutto falso il presupposto del provvedimento di foglio di via obbligatorio laddove esso recita che il ricorrente, già deferito all’autorità giudiziaria per violazione delle riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ed inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità sia da ritenersi persona socialmente pericolosa inquadrabile nelle categorie di cui all’art. 1 lett. c, d. lgs. 159 del 2011, viste anche le condotte tenute in precedenza.</h:div><h:div> A prescindere dal fatto che per tali condotte e relativi deferimenti all’autorità giudiziaria il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione, quanto accaduto il -OMISSIS- era sì una manifestazione a carattere eclatante, con sospensione del vuoto ed esposizione al di sopra delle costruzioni di ampi striscioni, ma tutto ciò è accaduto senza porre in pericolo persone o cose, se non forse l’integrità fisica degli stessi manifestanti.</h:div><h:div> Tutto ciò sta a dimostrare che con una verifica procedimentale nulla di violento o di sedizioso sarebbe emerso se non una manifestazione scenicamente plateale che nemmeno poteva direttamente interferire con il meeting Aerospace and Defence svolgendosi per così dire in altro luogo, cioè in aria ed eventualmente calamitando l’attenzione del pubblico distogliendolo dalla manifestazione ufficiale in corso.</h:div><h:div> Con il secondo motivo si sostiene che il provvedimento fosse illegittimo per assenza dei presupposti di cui art. 1, comma 1 lett. c) d.lgs. 159 del 2011, secondo cui sono destinatari di foglio di via “<corsivo>coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica</corsivo>.”</h:div><h:div> Anche tale motivo appare fondato.</h:div><h:div> Se sotto il profilo soggettivo l’interessato non può ritenersi persona dedita alla commissione di reati, dal punto di vista oggettivo non si ravvedono comportamenti messi in atto che possano aver messo in pericolo l’integrità dei minori, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.</h:div><h:div> Se vanno palesemente escluse la messa in pericolo dell’integrità dei minori e della sanità pubblica, non può ammettersi che sicurezza e tranquillità pubblica siano state in qualche modo turbate da quello che può definirsi in linguaggio colloquiale un comportamento “al di sopra delle righe”, ma semplicemente una manifestazione del pensiero, sì eclatante, ma del tutto non violenta in adesione al movimento ambientalista cui fanno parte la ricorrente e gli altri partecipanti alla manifestazione: lo scopo era fondamentalmente quello di “gridare forte il proprio pensiero non violento” dinanzi ad un meeting che asseritamente valorizzava altri credi, ma non è certamente questa la sede per assegnare ragione a questo o quello, ma sicuramente per distinguere l’azione del movimento Extinction Rebellion, movimento che nulla a che spartire con associazioni oggi comunemente definite “antagoniste”.</h:div><h:div> Per tutte queste ragioni il ricorso deve dunque essere accolto e va annullato il foglio di via obbligatorio adottato.</h:div><h:div> Le spese di giudizio possono essere compensate, poiché non può essere smentito che la risonanza dei comportamenti messi in atto possa aver sia pure momentaneamente turbato il tranquillo scorrere della vita sociale.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Spese compensate. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/01/2025"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Roberta Marion</h:div><h:div>Raffaele Prosperi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>