<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230046120240713145020813" descrizione="" gruppo="20230046120240713145020813" modifica="13/07/2024 15:10:06" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00461"/><fascicolo anno="2024" n="00881"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230046120240713145020813.xml</file><wordfile>20230046120240713145020813.docm</wordfile><ricorso NRG="202300461">202300461\202300461.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\55 Rosa Perna\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alessandro Cappadonia</firma><data>13/07/2024 15:10:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/07/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Rosa Perna,	Presidente</h:div><h:div>Alessandro Cappadonia,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Lorenzo Maria Lico,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>(i) della nota trasmessa a mezzo pec, in data 3 aprile 2023, con la quale l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha chiesto al Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A. di auto dichiarare, quantificare e pagare il contributo di finanziamento dell’Autorità Regolazione Trasporti per l’anno 2023;</h:div><h:div>(ii) della nota trasmessa a mezzo pec, in data 29 maggio 2023, con la quale l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha nuovamente chiesto al Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A. l’autodichiarazione del fatturato rilevante ai fini della quantificazione del contributo di finanziamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2023; </h:div><h:div>(iii) per quanto occorra, dell’art. 1 della delibera 6 dicembre 2022, n. 242 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti nella parte in cui individua i soggetti tenuti alla contribuzione, ossia coloro che esercitano una o più delle seguenti attività: “<corsivo>a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni); b) gestione degli impianti di servizio ferroviario; c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica); d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie); e) operazioni e servizi portuali; f) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci, nazionale, regionale o locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato; g) servizio taxi; h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o di merci; i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci; j) servizi di trasporto di passeggeri su strada; k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci; l) servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; m) servizi di agenzia/raccomandazione marittima</corsivo>” qualora si ritenesse che tale disposizione sia applicabile nei confronti del ricorrente;</h:div><h:div>(iv) di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Centro Agro Alimentare Torino S.C.P.A. il 6/12/2023: </h:div><h:div>- della nota trasmessa a mezzo pec, in data 5 ottobre 2023, prot. 0051579/2023, con la quale l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha chiesto al Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A. di auto dichiarare, quantificare e pagare il saldo del contributo di finanziamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2023;</h:div><h:div>- della nota trasmessa a mezzo pec, in data 2 novembre 2023, con la quale l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha nuovamente chiesto al Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A. l’autodichiarazione del fatturato rilevante ai fini della quantificazione del contributo di finanziamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2023.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 461 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Centro Agro Alimentare Torino S.C.P.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Helga Garuzzo e Chiara Carpignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Autorità di Regolazione dei Trasporti e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Torino, via dell’Arsenale, n. 21; </h:div><h:div>Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Il Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A. (di seguito anche “CAAT”) è una società consortile per azioni con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, che ha come oggetto e finalità la costruzione e la gestione del mercato agro-alimentare all’ingrosso di interesse nazionale di Torino, nonché lo sviluppo di azioni promozionali in ordine al funzionamento e all’utilizzo di tali strutture (cfr. art. 1 dello Statuto).</h:div><h:div>In conformità all’art. 37, comma 6, lettera b) del D.L. n. 201/2011, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito anche “ART”) ha adottato la delibera n. 242 del 2022, recante “<corsivo>misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di regolazione dei trasporti per l’anno 2023</corsivo>”, ove, all’art. 1, sono individuati i soggetti tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell’ART.</h:div><h:div>La Delibera è stata approvata ai fini dell’esecutività con D.P.C.M. in data 5 gennaio 2023 ed è stata pubblicata sul sito <corsivo>web</corsivo> di ART in data 27 gennaio 2023.</h:div><h:div>In data 3 aprile 2023, l’ART ha trasmesso al CAAT una comunicazione via PEC recante “<corsivo>contributo per il funzionamento dell’Autorità regolazione dei trasporti. Anno 2023</corsivo>”, con la quale ha chiesto al ricorrente di auto-dichiarare e pagare il contributo per l’anno 2023 entro il 28 aprile 2023.</h:div><h:div>In data 28 aprile 2023, il CAAT ha trasmesso all’ART un’istanza di annullamento in autotutela della nota, affermando che il CAAT non è un operatore economico del settore dei trasporti, non rientra in alcuna delle categorie individuate dalla delibera e, pertanto, non avrebbe trasmesso alcuna dichiarazione e, tanto meno, pagato il contributo 2023. In ogni caso, il CAAT ha eccepito la carenza di motivazione della nota in ordine alle ragioni per le quali il CAAT rientrerebbe tra i soggetti tenuti al pagamento del contributo 2023.</h:div><h:div>In data 29 maggio 2023, l’ART ha risposto all’istanza, con una nota di replica, con cui, dopo aver riepilogato i recenti arresti giurisprudenziali in tema di obbligo di contribuzione all’ART a carico degli operatori economici del settore della logistica, ha ritenuto che anche il CAAT rientrasse in tale categoria di attività e, quindi, fosse tenuto al pagamento del contributo per l’anno 2023.</h:div><h:div>Il ricorrente ha censurato – con ricorso notificato in data 01.06.2023 – gli anzidetti atti, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:</h:div><h:div>I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della delibera n. 242 del 6 dicembre 2022 e dell’art. 37, comma 6, lettera b) del DL 201/2011. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei documenti, manifesta illogicità e irragionevolezza, violazione del principio di parità di trattamento e concorrenza, violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Vizio di motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei documenti, manifesta illogicità e irragionevolezza; in particolare, il ricorrente deduce l’illegittimità della nota e della replica per violazione dell’art. 1 della delibera n. 242/2022, laddove con tali atti si esige che il CAAT provveda all’autodichiarazione e al pagamento del contributo 2023, nonostante il ricorrente non rientri in alcuna delle categorie di soggetti obbligati individuate dalla delibera n. 242/2022 e dall’art. 37, comma 6, lettera b) del D.L. n. 201/2011;</h:div><h:div>II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 6, lett. b) del DL 201/2011. Eccesso di potere per ingiustizia e illogicità manifesta, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione del principio di proporzionalità; segnatamente, il ricorrente deduce che, qualora si ritenga (erroneamente) che l’attività svolta rientri in una delle categorie individuate dalla delibera n. 242/2022, quest’ultima sarebbe illegittima per violazione dell’art. 37, comma 6, lettera b) del D.L. n. 201/2011, laddove pretende di assoggettare al contributo 2023 un centro agroalimentare, ossia un soggetto che non opera nel settore dei trasporti e nei confronti del quale l’ART non ha mai svolto alcuna attività regolatoria.</h:div><h:div>L’ART si è costituita in giudizio con memoria di stile per resistere al ricorso.</h:div><h:div>Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 01.12.2023, il ricorrente ha impugnato, sulla base degli stessi motivi di ricorso, le note trasmesse a mezzo PEC, in data 5 ottobre 2023 e 2 novembre 2023, con le quali l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha chiesto nuovamente al Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A. di auto-dichiarare, quantificare e pagare il saldo del contributo per il funzionamento dell’Autorità per l’anno 2023.</h:div><h:div>L’ART ha depositato memoria in data 18.06.2024 con la quale non solo ha svolto difese nel merito con riferimento ai motivi di ricorso, ma ha altresì eccepito la tardività del ricorso introduttivo, alla luce del fatto che il ricorso è stato notificato in data 01.06.2024 a fronte della delibera n. 242/2022 pubblicata sul sito dell’Autorità in data 27 gennaio 2023. La delibera ART sopra indicata costituirebbe l’atto presupposto di tutti gli altri provvedimenti successivi dell’Autorità impugnati che assumerebbero carattere di atti meramente confermativi, non impugnabili in quanto in nulla innoverebbero le situazioni giuridiche.</h:div><h:div>La parte ricorrente ha ulteriormente svolto e ribadito le proprie difese.</h:div><h:div>All’odierna udienza pubblica il Collegio ha dato avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., di possibili profili di inammissibilità per carenza di interesse del ricorso per motivi aggiunti; quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>Preliminarmente, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, per pretesa tardività del medesimo, sollevata dall’Autorità.</h:div><h:div>L’eccezione è infondata.</h:div><h:div>Invero, il ricorrente non contesta che il settore della logistica sia tenuto al pagamento del contributo per il funzionamento dell’ART; diversamente, il ricorrente ritiene di essere estraneo a tale settore. Del resto, il CAAT, lungi dall’articolare censure dirette ad avversare la delibera n. 242 del 2022, pubblicata in data 27.01.2023, richiama tale delibera quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa.</h:div><h:div>A fronte di quanto precede, non risulta corretto ritenere che la citata delibera costituisca l’atto presupposto di tutti gli altri provvedimenti successivi dell’Autorità impugnati, aventi carattere meramente confermativo e non impugnabili, in quanto privi di portata innovativa. Al contrario, hanno avuto portata direttamente e autonomamente lesiva e non sono state meramente confermative della delibera n. 242/2022 le note successive con le quali l’ART ha preteso dal CAAT l’autoliquidazione e il pagamento del contributo per l’anno 2023, nonostante tale soggetto, come sarà successivamente evidenziato, non rientri in alcun settore di attività individuato dalla delibera n. 242.</h:div><h:div>Sempre in via preliminare, il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, attesa la carenza di interesse in capo al ricorrente ad avversare le note trasmesse il 5 ottobre 2023 e il 2 novembre 2023, in ragione del carattere meramente reiterativo delle richieste già avanzate dall’ART mediante la comunicazione del 3 aprile 2023, recante “<corsivo>contributo per il funzionamento dell’Autorità regolazione dei trasporti. Anno 2023</corsivo>”, gravata con il ricorso introduttivo. Del resto, la nota datata 02.11.2023 qualifica espressamente la precedente nota del 05.10.2023 come “<corsivo>lettera di cortesia inviata a tutti soggetti attivi nel mercato del trasporto, della logistica nonché dei servizi a questi accessori</corsivo>”, precisando inoltre che “<corsivo>C.A.A.T. S.c.p.A. rimarrà destinataria di lettere di cortesia e comunicazioni a carattere di c.d. friendly reminder anche nel futuro, sino a quando non verrà accertato in giudizio il ruolo svolto dall’operatore economico e lo svolgimento, anche parziale, di attività che la possano includere anche astrattamente nella platea degli obbligati</corsivo>”.</h:div><h:div>Tanto premesso in rito, nel merito il ricorso introduttivo risulta fondato per le ragioni appresso indicate.</h:div><h:div>In particolare, risulta suscettibile di positivo apprezzamento il primo motivo di ricorso, con il quale il CAAT deduce l’illegittimità della nota del 03.04.2023 e della replica del 29.05.2023 per violazione dell’art. 1 della delibera, laddove con le stesse l’Autorità pretende dal CAAT l’autodichiarazione e il pagamento del contributo per l’anno 2023, nonostante il ricorrente non rientri in alcuna delle categorie di soggetti obbligati individuate dalla delibera e dall’art. 37, comma 6, lettera b) del D.L. n. 201/2011.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b) del D.L. n. 201/2011, l’art. 1 della delibera individua i soggetti tenuti alla contribuzione negli operatori che esercitano una o più delle seguenti attività: “<corsivo>a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni); b) gestione degli impianti di servizio ferroviario; c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica); d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie); e) operazioni e servizi portuali; f) servizi di trasporto di passeggeri e/o merci, nazionale, regionale o locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato; g) servizio taxi; h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o di merci; i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci; j) servizi di trasporto di passeggeri su strada; k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci; l) servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; m) servizi di agenzia/raccomandazione marittima</corsivo>”. </h:div><h:div>L’attività svolta dal CAAT non rientra in alcuna di queste categorie e, in particolare, il CAAT non si configura quale interporto o operatore della logistica.</h:div><h:div>Come si evince dall’art. 3, comma 1, dello Statuto, il CAAT “<corsivo>ha per oggetto la costruzione e gestione del mercato agro-alimentare all’ingrosso …, comprese le strutture di trasformazione e condizionamento, nonché lo sviluppo di azioni promozionali in ordine al funzionamento ed all’utilizzo di tali strutture, anche quale hub logistico per il sistema produttivo e distributivo infra e transregionale</corsivo>”.</h:div><h:div>In considerazione dell’interesse generale dell’attività, il CAAT ha il compito di: “<corsivo>1) monitorare i controlli igienico-sanitari al fine di elevare gli standard afferenti alla sicurezza alimentare, alla igienicità dei prodotti ed alla conformità dei processi; 2) garantire un sistema di rilevazione e monitoraggio dei prezzi dei beni di prima necessità; 3) favorire la promozione della filiera agricola regionale e dei suoi prodotti; anche in chiave di esportazione fuori dal territorio regionale e nazionale; 4) favorire la modernizzazione e competitività del sistema distributivo, secondo uno sviluppo equilibrato fra piccola, media e grande distribuzione; 5) sostenere ogni iniziativa utile per promuovere la cultura della sicurezza sugli ambienti di lavoro dedicati allo scambio di merci, alla loro distribuzione e alla logistica; 6) promuovere un equilibrato rapporto fra le parti sociali dedicate allo scambio di merci, alla loro distribuzione e alla logistica, anche mediante la lotta alle forme di sfruttamento e favorendo iniziative e buone pratiche; 7) promuovere iniziative funzionali a favorire ricadute positive in materia ambientale all’interno del processo di approvvigionamento; 8) supportare situazioni emergenziali o stati di necessità del territorio promuovendo iniziative utili per l’approvvigionamento di beni di prima necessità; 9) favorire il recupero delle eccedenze alimentari in favore di iniziative di carattere benefico e/o di assistenza agli indigenti</corsivo>” (art. 3, comma 2, dello Statuto).</h:div><h:div>Nell’ambito del proprio oggetto sociale, il CAAT può quindi svolgere le seguenti attività: “<corsivo>a) predisporre gli studi di fattibilità, le verifiche di impatto ambientale, i progetti generali ed esecutivi; b) acquisire le aree e predisporle alle opere future e alle necessità di movimentazione; c) effettuare gli allacciamenti, la viabilità, le opere di urbanizzazione primaria e di disinquinamento; d) realizzare la costruzione dei fabbricati, delle infrastrutture e degli impianti; e) acquisire le attrezzature e i beni mobili necessari o utili alla funzionalità del mercato, nonché predisporre idonei strumenti di promozione del centro anche sul piano operativo; f) compiere qualsiasi altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo consortile, ivi comprese le operazioni finanziarie e immobiliari ed in particolare stipulare con qualsiasi Ente, persona fisica o giuridica, società nazionali od estere, aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, affidamenti, mutui ed ogni operazione di finanziamento e assicurazione; g) con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, assumere una diretta partecipazione in enti, società o consorzi per la realizzazione di singoli programmi o progetti di attività</corsivo>” (art. 3, comma 3, dello Statuto).</h:div><h:div>In base all’art. 3 dello Statuto, il CAAT può promuovere il centro come spazio presso il quale gli operatori economici insediati e quelli che vi accedono possono dedicarsi all’attività commerciale e logistica. La citata previsione non comporta invece in alcun modo che il CAAT sia un soggetto che pone in essere attività inerenti al settore dei trasporti e/o della logistica.</h:div><h:div>Infatti, il CAAT si occupa della gestione degli spazi del centro e, in particolare, della locazione degli <corsivo>stands</corsivo> mercatali destinati alla vendita all’ingrosso di prodotti, come emerge altresì dal conto economico del bilancio relativo all’esercizio 2022, dal quale si evince che la parte assolutamente prevalente dei ricavi (euro 4.998.667,21, pari alla sommatoria dei conti del gruppo “<corsivo>5.02</corsivo>”, a fronte di un totale della voce A1, “<corsivo>ricavi delle vendite e delle prestazioni</corsivo>”, pari ad euro 5.926.999) è costituita dai canoni di locazione dei vari spazi.</h:div><h:div>Ciò posto, deve escludersi che il CAAT sia un interporto, atteso che con tale termine, sotto il profilo normativo, si intende “<corsivo>un complesso organico di strutture e servizi integrati e finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità di trasporto, comunque comprendente uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione</corsivo>” (art. 1, comma 1, L. 4 agosto 1990, n. 240). Il CAAT non possiede tali caratteristiche, in quanto non gestisce uno scalo ferroviario e presso il centro non avviene alcuno scambio di merci con le diverse modalità di trasporto previste dalla norma.</h:div><h:div>Allo stesso modo, il CAAT non è nemmeno un operatore della logistica. Infatti, il CAAT si limita a gestire il funzionamento del centro agro alimentare sotto il profilo immobiliare e a stabilire le regole che devono rispettare tutti gli operatori che accedono al centro stesso, ma non svolge alcuna attività di trasporto o logistica.</h:div><h:div>Né tale conclusione può essere revocata in dubbio in ragione di quanto riportato sul sito <corsivo>web</corsivo> del CAAT: in particolare, la difesa erariale evidenzia che sul sito <corsivo>web</corsivo> (nella sezione “<corsivo>i servizi del CAAT</corsivo>”) si legge che “<corsivo>Il supporto alla clientela eterogenea del CAAT è garantito da imprese che propongono servizi logistici, che si occupano ad esempio di recepire le merci acquistate, di frazionare i carichi (picking) e molto altro, garantendo la catena del freddo e la puntualità della consegna ovunque questa debba avvenire</corsivo>”; inoltre, quanto ai servizi logistici offerti, nella sezione “<corsivo>le nostre strutture – piattaforme logistiche</corsivo>” si legge che “<corsivo>In questi edifici sono presenti anche imprese che propongono servizi esclusivamente logistici, per fornire supporto a un’importante ed eterogenea clientela del Mercato che desidera occuparsi esclusivamente dell’acquisto delle merci, andando ad affidare il servizio di recepimento delle stesse, di frazionamento dei carichi (picking), di carico dei mezzi a destino – tenendo conto di una pluralità di tappe in regione e fuori – ad esperti di logistica che se ne fanno carico garantendo la catena del freddo e la puntualità della consegna ovunque questa debba avvenire</corsivo>”.</h:div><h:div>Al riguardo, giova osservare che, se è vero che il CAAT gestisce un centro nel quale sono presenti altresì terzi operatori economici che svolgono servizi logistici, collocandosi – questi ultimi – tra i fornitori di prodotti agricoli e i loro clienti, tuttavia è pur vero che l’attività locativa svolta dal CAAT si pone a monte delle transazioni che coinvolgono fornitori, clienti e operatori della logistica. Non è possibile sovrapporre l’attività svolta dagli operatori economici, che accedono al centro o che vi si sono insediati, con quella condotta direttamente dal CAAT, in base a previsioni statutarie, verbali societari e passaggi della relazione sulla gestione inconferenti (o comunque decontestualizzati) e in ogni caso concernenti attività eseguite da terzi e non dal CAAT. L’attività svolta dagli operatori logistici, presenti nel centro, trae mera occasione dalla locazione degli <corsivo>stands</corsivo> da parte del ricorrente, sicché, anche laddove il CAAT fosse fornitore diretto di servizi a vantaggio degli operatori logistici, non potrebbe configurarsi quale soggetto operante nel segmento della logistica. In definitiva, l’Autorità pare confondere l’oggetto sociale del CAAT con le attività svolte presso il centro agro alimentare da parte di taluni operatori presenti all’interno del mercato all’ingrosso.</h:div><h:div>Occorre poi evidenziare che la giurisprudenza citata dall’ART nella replica (sentenze del T.A.R. Piemonte nn. 118/2020, 217/2022, 222/2022, 230/2022, 376/2022, 695/2022, 917/2022 e 969/2022) è inconferente, atteso che vengono in rilievo pronunce che includono nel settore della logistica categorie di operatori completamente diversi dal CAAT, quali spedizionieri, interporti, impianti ferroviari terminali, esercenti l’attività logistica di merci containerizzate, imprese operanti nel settore della logistica integrata etc.</h:div><h:div>In conclusione, il CAAT, limitandosi a mettere a disposizione delle imprese gli spazi, non svolge attività logistica; i servizi resi dal CAAT non risultano strumentali, accessori o comunque connessi al settore del trasporto.</h:div><h:div>Pertanto, il ricorso introduttivo deve essere accolto con conseguente annullamento delle note impugnate, mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.</h:div><h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ferma la refusione delle somme versate a titolo di contributo unificato alle condizioni di legge.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti: </h:div><h:div>- accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati;</h:div><h:div>- dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>Condanna l’Autorità resistente al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate nell’importo di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre oneri di legge, ferma la refusione delle somme versate a titolo di contributo unificato alle condizioni di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/07/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Alessandro Cappadonia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>