<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230036220240730110555027" descrizione="" gruppo="20230036220240730110555027" modifica="30/07/2024 17:05:33" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00362"/><fascicolo anno="2024" n="00928"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230036220240730110555027.xml</file><wordfile>20230036220240730110555027.docm</wordfile><ricorso NRG="202300362">202300362\202300362.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\40 Gianluca Bellucci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>gianluca bellucci</firma><data>30/07/2024 16:58:16</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea Maisano</firma><data>30/07/2024 13:23:44</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>31/07/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gianluca Bellucci,	Presidente</h:div><h:div>Andrea Maisano,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Stefania Caporali,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:</h:div><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- del provvedimento della Città di Torino – Divisione Servizi Commercio – SUAP, n. 1/16 del 10 gennaio 2023, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune fino al 21 febbraio 2023, con cui si è autorizzata la Società Esselunga “all'ampliamento della media struttura di vendita tipologia M-SAM4 con trasformazione in un centro commerciale classico tipologia G-CC1 con superficie di vendita complessiva di mq 4.660, ubicato all'interno della Localizzazione urbana non addensata L1, in Corso Bramante 15”;</h:div><h:div>nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ed in specie:</h:div><h:div>- autorizzazione centro commerciale tip. G-CC1 n. 1a/16 del 10 gennaio 2023;</h:div><h:div>- autorizzazione commerciale esercizio tip. G-SM1 n. 1-1a/16 del 10 gennaio 2023;</h:div><h:div>- parere urbanistico rilasciato dal Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito – Servizio Pianificazioni Esecutive in data 21/09/2022 prot. 2511/2022, acquisito con prot. Rep_prov_to/to-supro 0073583/28-09-2022;</h:div><h:div>- parere di compatibilità ambientale rilasciato dalla Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali in data 23/09/2022 prot. 8550/2022, acquisito con prot. Rep_prov_to/to-supro 0072496/26-09-2022, e relative condizioni;</h:div><h:div>- parere rilasciato dal Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità – Divisione Mobilità – Servizio Mobilità e Viabilità in data 20/09/2022 prot. 16080/2022, acquisito con prot. Rep_prov_to/to-supro 0071100/21-09-2022, e relative condizioni;</h:div><h:div>- parere di compatibilità edilizia rilasciato dal Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – Divisione Edilizia Privata – Unità Operativa Permessi in Deroga e Convenzionati in data 06/10/2022 prot. 6869/2022, acquisito con prot. Rep_prov_to/to-supro 0076557/06-10-2022;</h:div><h:div>- deliberazione n. 25-6139 del 2.12.2022 con la quale la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole vincolante secondo quanto previsto dall'art.6 commi 2-bis della D.G.R. 43-29533/2000 s.m.i. in ordine alla valutazione delle esternalità negative ed altri analoghi effetti indotti che determinano il contrasto con l'utilità sociale;</h:div><h:div>- deliberazione della Conferenza dei Servizi del 27/12/2022 prot. n. 15761/A2009B del 27/12/2022, acquisita con prot. Rep_prov_to/to-supro 0106011/30-12-2022, “parte integrante” del provvedimento SUAP, con la quale la Regione Piemonte – Direzione Cultura e Commercio - Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori ha espresso parere favorevole all'istanza presentata ai sensi dell'Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo con la D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012;</h:div><h:div>atti tutti di cui si è avuta conoscenza in data 28 marzo 2023 a seguito di istanza di accesso agli atti, unitamente ad altri atti facenti parte della procedura, che qui pure si impugnano, ed in specie:</h:div><h:div>- verbale della Conferenza dei Servizi del 17 ottobre 2022;</h:div><h:div>- certificato urbanistico rilasciato dal Comune di Torino, protocollo edilizio n. 2022-07-17492, in data non indicata;</h:div><h:div>nonché di tutti gli altri atti della procedura, allo stato non conosciuti, tra cui in specie il parere favorevole della Città Metropolitana di Torino, citato dalla Deliberazione della Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2022 ed ivi indicato come “acquisito agli atti con prot. n. 15498/A2009B del 23.12.2022”.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gs S.p.A. il 26/9/2023: </h:div><h:div>per l'annullamento, previ provvedimenti cautelari</h:div><h:div>dei provvedimenti impugnati con i presenti motivi aggiunti, e nella specie:</h:div><h:div>A) i provvedimenti assunti da Comune di Torino e Regione Piemonte sulle istanze di accesso e partecipazione procedimentale avanzate da GS:</h:div><h:div>a) note della Città di Torino, Divisione Edilizia Privata, e SUAP prot. n. 7535/2023 del 17 luglio 2023 e Divisione Edilizia Privata, prot. n. 8439/2023 del 17 agosto 2023, con riguardo alla procedura di rilascio del “titolo edilizio abilitativo”;</h:div><h:div>b) nota della Regione Piemonte, Settore Commercio e Terziario, prot. n. 9383/2023 del 20 luglio 2023, con riguardo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;</h:div><h:div>c) nota della Regione Piemonte, Settore Commercio e Terziario, prot. n. 9384/2023 del 20 luglio 2023, con riguardo alla procedura di Autorizzazione regionale ex art. 26 c. 11 L.R. urbanistica n. 57/1977 e succ. mod.;</h:div><h:div>B) provvedimenti conclusivi assunti dalla Regione Piemonte sulle procedure in corso relative alla iniziativa delle società controinteressate:</h:div><h:div>d) Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte, Settore Commercio e Terziario, n. 173/A2009B/2023 del 29 giugno 2023, conosciuta successivamente, con cui è stata disposta l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA di cui all'art. 12 L.R. 40/98 e art. 23 e seguenti D.lgs. 152/2006.</h:div><h:div>e) Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte, Settore Commercio e Terziario, n. 270/A2009B/2023 del 23 agosto 2023, con cui è stata rilasciata alla Società Esselunga l'autorizzazione regionale ex art. 26 c. 11 L.R. urbanistica n. 57/1977 e succ. mod.;</h:div><h:div>nonché per l'annullamento, previ provvedimenti cautelari degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, e nella specie:</h:div><h:div>del provvedimento della Città di Torino – Divisione Servizi Commercio – SUAP, n. 1/16 del 10 gennaio 2023, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune fino al 21 febbraio 2023, con cui si è autorizzata la Società Esselunga “all'ampliamento della media struttura di vendita tipologia M-SAM4 con trasformazione in un centro commerciale classico tipologia G-CC1 con superficie di vendita complessiva di mq 4.660, ubicato all'interno della Localizzazione urbana non addensata L1, in Corso Bramante 15”;</h:div><h:div>nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ed in specie:</h:div><h:div>- autorizzazione centro commerciale tip. G-CC1 n. 1a/16 del 10 gennaio 2023;</h:div><h:div>- autorizzazione commerciale esercizio tip. G-SM1 n. 1-1a/16 del 10 gennaio 2023;</h:div><h:div>- parere urbanistico rilasciato dal Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito – Servizio Pianificazioni Esecutive in data 21/09/2022 prot. 2511/2022, acquisito con prot. Rep_prov_to/to-supro 0073583/28-09-2022;</h:div><h:div>- parere di compatibilità ambientale rilasciato dalla Divisione Ambiente Verde e Protezione Civile – Area Ambiente Qualità della Vita e Valutazioni Ambientali in data 23/09/2022 prot. 8550/2022, acquisito con prot. Rep_prov_to/to-supro 0072496/26-09-2022, e relative condizioni;</h:div><h:div>- parere rilasciato dal Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità – Divisione Mobilità – Servizio Mobilità e Viabilità in data 20/09/2022 prot. 16080/2022, acquisito con prot. Rep_prov_to/to-supro 0071100/21-09-2022, e relative condizioni;</h:div><h:div> - parere di compatibilità edilizia rilasciato dal Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata – Divisione Edilizia Privata – Unità Operativa Permessi in Deroga e Convenzionati in data 06/10/2022 prot. 6869/2022, acquisito con prot. Rep_prov_to/to-supro 0076557/06-10-2022;</h:div><h:div>- deliberazione n. 25-6139 del 2.12.2022 con la quale la Giunta Regionale ha espresso parere favorevole vincolante secondo quanto previsto dall'art.6 commi 2-bis della D.G.R. 43-29533/2000 s.m.i. in ordine alla valutazione delle esternalità negative ed altri analoghi effetti indotti che determinano il contrasto con l'utilità sociale;</h:div><h:div>- deliberazione della Conferenza dei Servizi del 27/12/2022 prot. n. 15761/A2009B del 27/12/2022, acquisita con prot. Rep_prov_to/to-supro 0106011/30-12-2022, “parte integrante” del provvedimento SUAP, con la quale la Regione Piemonte – Direzione Cultura e Commercio - Settore Commercio e Terziario – Tutela dei Consumatori ha espresso parere favorevole all'istanza presentata ai sensi dell'Allegato A alla D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo con la D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012;</h:div><h:div>atti tutti di cui si è avuta conoscenza in data 28 marzo 2023 a seguito di istanza di accesso agli atti, unitamente ad altri atti facenti parte della procedura, che qui pure si impugnano, ed in specie:</h:div><h:div>- verbale della Conferenza dei Servizi del 17 ottobre 2022;</h:div><h:div>- certificato urbanistico rilasciato dal Comune di Torino, protocollo edilizio n. 2022-07-17492, in data non indicata;</h:div><h:div>nonché di tutti gli altri atti della procedura, allo stato non conosciuti, tra cui in specie il parere favorevole della Città Metropolitana di Torino, citato dalla Deliberazione della Conferenza dei Servizi del 27 dicembre 2022 ed ivi indicato come “acquisito agli atti con prot. n. 15498/A2009B del 23.12.2022”; atti di cui si chiede l'acquisizione in giudizio, con riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 362 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Gs S.p.A. e Bramante S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Riccardo Montanaro e Antonella Incandela, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Boursier e Isabella Tassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Elisabetta Boursier in Torino, via Corte D'Appello 16; </h:div><h:div>Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Fusillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Citta Metropolitana di Torino, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Esselunga S.p.A. ed Esserbella S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Matilde Battaglia e Fabio Todarello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino, della Regione Piemonte, di Esselunga S.p.A. e di Esserbella S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>GS S.p.A. (GS) gestisce, sotto l’insegna “Carrefour”, un ipermercato di 3.037 mq di superficie di vendita a Torino, in corso Filippo Turati n. 75, presso un’immobile di proprietà della società Bramante S.p.A. (Bramante).</h:div><h:div>Nell’edificio adiacente a quello che ospita l’ipermercato Carrefour -in corso Bramante 15/17-  Esselunga S.p.A. (Esselunga) ha insediato una media struttura di vendita (tipologia M-SAM4), di 2500 mq di superficie, ricadente in localizzazione commerciale non addensata di tipo L1.</h:div><h:div>Detto insediamento commerciale è stato realizzato in forza di permesso di costruire in deroga n. 32/S/2021 e di delibera del consiglio comunale n. 395/2021, che GS e Bramante hanno impugnato con precedente ricorso (R.G. 658/2021), respinto da questo Tribunale con sentenza n. 1099 del 9.12.2022.</h:div><h:div>Intanto, con provvedimento SUAP n. 1/16 del 10.1.2023, pubblicato sull’albo pretorio fino al 21.2.2023 (doc. 1 di parte ricorrente), il Comune di Torino, all’esito di conferenza di servizi, ha autorizzato Esselunga ad avviare nel medesimo sito un centro commerciale (tipologia G-CC1), di 4.660 mq, composto da una grande struttura di vendita alimentare e mista (tipologia G-SM1) di 4.500 mq, ad insegna “Esselunga”, e da un esercizio di vicinato di 160 mq, ad insegna “Esserbella”, mediante l’ampliamento e la trasformazione della struttura esistente.</h:div><h:div>Avverso la suddetta autorizzazione commerciale, e i presupposti atti endoprocedimentali (meglio individuati in epigrafe), sono nuovamente insorte le società esponenti che, con il ricorso oggi all’esame, notificato il 20.4.2023 e depositato il 9.5.2023, ne hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, per i motivi di diritto così rubricati:</h:div><h:div>1) Violazione di legge: art. 7 e seguenti L. 241/1990- Eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta.</h:div><h:div>2) Violazione e mancata applicazione di legge e norme regolamentari: art. 6 D.lgs. 114/1998; art. 3 e ss. L.R. Piemonte 28/1999; art. 17 D.C.R. n. 563/13414 del 29 ottobre 1999 e succ. mod.; violazione della Variante di adeguamento del P.R.G.C. di Torino ai criteri in materia di commercio (Variante n. 160 del 31 gennaio 2011)- Eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto dei presupposti e della motivazione- Illogicità manifesta- Sviamento.</h:div><h:div>3) Violazione e mancata applicazione di legge e norme regolamentari: art. 6 D.lgs. 114/1998; art. 3 e ss. L.R. Piemonte 28/1999; artt. 16 e 17 D.C.R. n. 563/13414 del 29 ottobre 1999 e succ. mod.; violazione ed errata applicazione della D.G.R. n. 43-29533 del 1° marzo 2000 e succ. mod.- Violazione della Variante di adeguamento del P.R.G.C. di Torino ai criteri in materia di commercio (Variante n. 160 del 31 gennaio 2011)- Eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto dei presupposti e della motivazione- Illogicità manifesta- Sviamento.</h:div><h:div>4) Violazione e mancata applicazione di legge e norme regolamentari: art. 6 D.lgs. 114/1998; art. 3 e ss. L.R. Piemonte 28/1999; artt. 1, 2 e ss., 28 D.C.R. n. 563/13414 del 29 ottobre 1999 e succ. mod.; violazione della Variante di adeguamento del P.R.G.C. di Torino ai criteri in materia di commercio (Variante n. 160 del 31 gennaio 2011)- Violazione e inapplicabilità del D.lgs. 222/2016- Eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto dei presupposti e della motivazione; violazione del principio generale del giusto procedimento e giusto provvedimento- Illogicità manifesta.</h:div><h:div>5) Violazione e mancata applicazione di legge e norme regolamentari: art. 6 D.lgs. 114/1998; art. 3 e ss. L.R. Piemonte 28/1999; artt. 16 e 17 D.C.R. n. 563/13414 del 29 ottobre 1999 e succ. mod.; Violazione dell’art. 30 D.P.R. 380/2001 e succ. mod.; violazione ed errata applicazione della D.G.R. n. 43-29533 del 1° marzo 2000 e succ. mod.- Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 5 commi 9-14 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 conv. Legge 12 luglio 2011 n. 106; art. 14 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come modificato dalla L. 164/2014- Eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto dei presupposti e della motivazione- Illogicità manifesta.</h:div><h:div>6) Violazione e mancata applicazione di legge e norme regolamentari: artt. 6 e 8 D.lgs. 114/1998; art. 3 e ss. L.R. Piemonte 28/1999; artt. 16 e 17 D.C.R. n. 563/13414 del 29 ottobre 1999 e succ. 23 mod.; violazione della Variante di adeguamento del P.R.G.C. di Torino ai criteri in materia di commercio (Variante n. 160 del 31 gennaio 2011); violazione ed errata applicazione della D.G.R. n. 43-29533 del 1° marzo 2000 e succ. mod.- Eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto dei presupposti e della motivazione- Illogicità manifesta.</h:div><h:div>Sul rilievo che la gravata abilitazione commerciale sarebbe affetta anche da illegittimità derivata dal presupposto permesso di costruire in deroga, le ricorrenti hanno reiterato altresì nel presente giudizio le stesse censure già articolate nel menzionato ricorso R.G. 658/2021 (numerati da 1 a 7 a pag. 24 e ss. del ricorso introduttivo).</h:div><h:div>In sede istruttoria esse hanno domandato l’esibizione di tutti gli atti del procedimento.</h:div><h:div>Si sono costituiti in giudizio il Comune di Torino, la Regione Piemonte e le controinteressate Esselunga S.p.A. ed Esserbella S.p.A. che, con documenti e memorie, hanno eccepito l’inammissibilità e infondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.</h:div><h:div>Non si è costituita, benché ritualmente evocata, la Città Metropolitana di Torino. </h:div><h:div>Con atto ex art. 43 cod. proc. amm., notificato il 14.9.2023 e depositato il 26.9.2023, le ricorrenti hanno esteso l’impugnativa alle note di riscontro della Regione e del Comune alle istanze di accesso ai documenti e di partecipazione procedimentale avanzate da GS (del pari meglio individuate in epigrafe) nonché alle determinazioni regionali di esclusione del progetto di Esselunga dalla procedura di VIA e di autorizzazione urbanistica ai sensi dell’art. 26 L.R. n. 56/1977 (docc. 23 e 25 di parte ricorrente), deducendo i seguenti motivi aggiunti:</h:div><h:div>1) Violazione di legge: art. 7 e seguenti L. 241/1990 - Eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto di istruttoria, errore di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta.</h:div><h:div>2) Violazione di legge: art. 7 e seguenti, 24 c. 6 L. 241/1990; art. 25 L.R. 14/2014 - Eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto di istruttoria, errore di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta.</h:div><h:div>3) Violazione e mancata applicazione di legge e norme regolamentari: art. 6 D.lgs. 114/1998; art. 3 e ss. L.R. Piemonte 28/1999; artt. 8, 16 e 17 D.C.R. n. 563/13414 del 29 ottobre 1999 e succ. mod.; - Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 5 commi 9-14 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 conv. Legge 12 luglio 2011 n. 106; art. 14 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 come modificata dalla L. 164/2014 - Eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto dei presupposti e della motivazione - Illogicità manifesta.</h:div><h:div>4) Violazione di legge: artt. 3, 7 e seguenti L. 241/1990 - Eccesso di potere per vizio del procedimento, difetto di istruttoria, errore e difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta.</h:div><h:div>5) Motivi relativi al riconoscimento della Localizzazione L1- Violazione delle norme in materia di coordinamento tra commercio e urbanistica. - Violazione e mancata applicazione del D.lgs. 114/1998, della L.R. 28/1999 e della D.C.R. 563/13414 del 29 ottobre 1999 e succ. mod.- Violazione dell’art. 26 comma 7 della L.R. urbanistica regionale n. 56/1977 - Illogicità manifesta.</h:div><h:div>5) (erroneamente contrassegnato nell’atto con lo stesso numero del precedente) Errore, contraddittorietà e difetto di motivazione, ancora con riguardo, in particolare, al riconoscimento della Localizzazione L1- Violazione delle norme in materia di coordinamento tra commercio e urbanistica - Violazione e mancata applicazione del D.lgs. 114/1998, della L.R. 28/1999 e della D.C.R. 563/13414 del 29 ottobre 1999 e succ. mod.- Illogicità manifesta.</h:div><h:div>6) Violazione ed errata applicazione degli artt. 4 e 12 L.R. 40/1998 e 19 e 23 e ss. del D.lgs. 152/2006 e succ. mod. - Eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto di motivazione e dei presupposti, contraddittorietà.</h:div><h:div>A titolo di illegittimità derivata sono stati ribaditi, inoltre, i motivi del ricorso introduttivo (nn. 7-11 alle pagg. 27-32 dell’atto ex art. 43 cod. proc. amm.), e, di nuovo, quelli di cui al ricorso R.G. 658/2021 (nn. 1-5 a pag. 32 e ss. del medesimo atto).</h:div><h:div>Le amministrazioni e le controinteressate hanno resistito con documenti e scritti difensivi.</h:div><h:div>L’istanza cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 392 del 19.10.2023, riformata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 79 del 12.1.2024 ai sensi dell’art. 55, comma 10 cod. proc. amm..</h:div><h:div>Nel corso del giudizio le parti hanno ulteriormente svolto e documentato le rispettive difese. In particolare:</h:div><h:div>- con memoria del 18.4.2024 parte ricorrente ha chiesto l’esibizione in giudizio del parere favorevole della Città Metropolitana di Torino, citato dalla deliberazione della conferenza di servizi del 27.12.2022;</h:div><h:div>- le parti resistenti, dando atto che con sentenza n. 3691 del 23.4.2024 il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di GS e Bramante avverso la citata sentenza di questo TAR n. 1099/2022, hanno eccepito l’inammissibilità per <corsivo>ne bis in idem</corsivo> dei mezzi di gravame trasfusi dal ricorso R.G. 658/2021 (si vedano le rispettive repliche del 30.4.2024 della Regione Piemonte e del Comune di Torino).</h:div><h:div>All’udienza del 21 maggio 2024 la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>A) Rinviando alle considerazioni svolte più avanti (al paragrafo I) sull’istanza incidentale di accesso, il Collegio reputa <corsivo>in limine </corsivo>completa l’istruttoria ed esauriente l’acquisito compendio d’informazioni e documenti, stimando non utili ai fini del decidere gli ulteriori incombenti richiesti dalla parte ricorrente.</h:div><h:div>B) Ancora in via pregiudiziale, dev’essere accolta l’eccezione d’inammissibilità, per <corsivo>ne bis in idem</corsivo>, dei motivi del ricorso R.G. 658/2021 ripresi nell’odierno giudizio sotto le insegne dell’illegittimità derivata (nn.1-7 a pag. 24 e ss. del ricorso introduttivo e nn. 1-5 a pag. 32 e ss. del ricorso per motivi aggiunti).</h:div><h:div>Stante l’identità degli elementi costitutivi dell’azione, il combinato disposto degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., applicabile anche al processo amministrativo per la clausola di rinvio esterno ex art. 39 comma 1, cod. proc. amm. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20.3.2024, n. 2721), preclude al Collegio di pronunciarsi di nuovo sulla medesima controversia dopo l’intervenuta decisione sul ricorso R.G. 658/2021, con la sentenza di questo Tribunale n. 1099/2022, e la successiva formazione del giudicato per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 3691/2024, che ha respinto l’appello proposto da GS e Bramante.</h:div><h:div>Uguale giudizio d’inammissibilità investe anche le due censure dei motivi aggiunti contrassegnate entrambe con n. 5, aventi ad oggetto la tipologia di localizzazione L1 (pagg. 21-26 dell’atto ex art. 43 cod. proc. amm.), siccome testualmente reiterative di coincidenti motivi d’illegittimità derivata già svolti nel ricorso principale (sotto i nn. 6 e 7 alle pagg. 31-33 del ricorso), a loro volta tratti dal ricorso R.G. 658/2021. Anch’esse sono, perciò, allo stesso modo incisi dalla formazione del giudicato.</h:div><h:div>In definitiva, risultano scrutinabili soltanto i motivi 1-6 del ricorso introduttivo e i motivi 1-4, 6, e 7-11 dell’atto di aggiunzione (con la precisazione che i motivi aggiunti da 7 a 11 reiterano le stesse doglianze articolate nel ricorso introduttivo).</h:div><h:div>Nel merito si rileva quanto segue.</h:div><h:div>C) Con il primo motivo del ricorso principale le società esponenti lamentano l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente lesione delle garanzie partecipative. In specie esse fanno discendere la legittimazione ex art. 7 Legge n. 241/1990 dalla partecipazione al pregresso procedimento edilizio e dalla conseguente azione di annullamento del titolo nel citato giudizio R.G. 658/2021, che varrebbero a conferire loro il requisito formale della facile individuabilità in aggiunta a quello sostanziale della titolarità di un interesse antagonista pregiudicato dal provvedimento.</h:div><h:div>L’argomento non ha pregio.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 14, n. 6) della Direttiva 2006/123/CE, è vietato subordinare l’esercizio di un’attività di servizi al “<corsivo>coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell’adozione di altre decisioni delle autorità competenti</corsivo>”. Analoga prescrizione è dettata dall’art. 18 D.Lgs. 59/2010 (“<corsivo>ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell’adozione di altri provvedimenti rilevanti per l’esercizio dell'attività di servizi è vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti</corsivo>”).</h:div><h:div>Ora, giacché il campo applicativo della Direttiva 2006/123/CE comprende anche le attività di distribuzione (cfr. il considerando 33) ed essendo indubbia la qualità di operatore concorrente di GS (in quanto attiva nello stesso mercato rilevante e nella struttura limitrofa a quella delle controinteressate), la pretesa di quest’ultima di partecipare al procedimento di abilitazione annonaria s’imbatte nei citati divieti normativi all’interferenza delle imprese concorrenti nelle determinazioni spettanti all’autorità sulle singole domande di autorizzazione (cfr. Corte Cost. 25.2.2016 n. 39).</h:div><h:div>La stessa conclusione s’impone per Bramante, che non è neppure qualificabile come concorrente e che, in quanto proprietario frontista, per consolidata giurisprudenza non è soggetto al quale debba inviarsi la comunicazione di avvio del procedimento, pure nel caso di precedente opposizione all’attività edilizia del confinante (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28.10.2020 n. 6581).</h:div><h:div>Del resto, come eccepito dalla difesa comunale (a pag. 4 della memoria del 19.4.2024), le ricorrenti non hanno assolto all’onere d’indicare gli elementi conoscitivi che avrebbero introdotto nel procedimento, se previamente comunicato, onde indirizzare l’amministrazione verso una decisione diversa da quella assunta; ciò che, al fondo, priva di rilievo la censura in esame (cfr. T.A.R. Piemonte, Sez. II, 6.12.2021, n. 1126).</h:div><h:div>D) Con il secondo mezzo del ricorso introduttivo si rileva che la struttura autorizzata di Esselunga non corrisponde a quella prevista per la localizzazione L1 dalla relativa tabella di compatibilità di cui all’art. 17 della delibera del consiglio regionale (D.C.R.) n. 563-13414 del 29.10.1999, richiamata anche dall’art. 12 delle norme urbanistiche ed edilizie di attuazione (NUEA) del PRGC del Comune di Torino.</h:div><h:div>Per connessione logico-argomentativa, la doglianza deve essere vagliata congiuntamente al terzo motivo, con cui le esponenti lamentano l’errata applicazione dell’art. 16 della citata D.C.R. 563-13414/99, che, a determinate condizioni, consente di derogare alle soglie di compatibilità. Secondo le ricorrenti, infatti, nel caso concreto difetterebbero i presupposti per l’esenzione dal vincolo tabellare, come specificati nella delibera di giunta regionale (D.G.R.) 43-29533 del 1.3.2000, e, segnatamente, quello fissato al par. 1.g) dell’art. 6, comma 2 ter, secondo cui la struttura beneficiaria della deroga deve ricadere nella soglia immediatamente superiore a quella altrimenti ammessa dalla tabella (doc. 1 della produzione regionale, pag. 11).</h:div><h:div>Le censure sono infondate.</h:div><h:div>Non è in discussione, invero, che la tipologia di struttura distributiva autorizzata (centro commerciale: G-CC1) non rientra tra quelle compatibili per la sua zona d’insediamento (localizzazione L1) (cfr. doc. 25 della produzione comunale, pag. 8 del pdf e doc. 5 della parte controinteressata, pag. 33). Tuttavia né il quadro regolamentare regionale, che si assume violato, né i principi di liberalizzazione delle attività commerciali enunciati dalle fonti normative primarie avallano la conclusione che il superamento delle soglie di compatibilità renderebbe annullabile il provvedimento autorizzatorio.</h:div><h:div>D.1) Sotto il primo profilo, la tesi appare inficiata da una lettura parziale dell’art. 17 D.C.R. 563/13414/99, il quale se, per un verso, qualifica le soglie tabellari come vincolanti per l’ubicazione delle grandi strutture di vendita, al contempo, però, fa salvo “<corsivo>quanto previsto dall’art. 16, comma 1</corsivo>” (doc. 5 della parte controinteressata, pag. 31, lett. b).</h:div><h:div>L’art. 16 D.C.R. 563/13414/99, a sua volta, correla le tabelle di compatibilità al canone di utilità sociale, stabilendo che questa è presunta ogni qual volta la superficie della struttura corrisponda a quella consentita per la zona d’insediamento. Diversamente, quando l’esercizio commerciale eccede i limiti di zona, si prevede che “<corsivo>il contrasto con l’utilità sociale è determinato valutando, per le medie e grandi strutture di vendita, le esternalità negative e gli altri analoghi effetti indotti</corsivo>”, quali, ad esempio, il grave intralcio al sistema del traffico e l’inquinamento ambientale (cfr. doc. 5 della parte controinteressata, pag. 30).</h:div><h:div>Dunque, il vincolo di corrispondenza tra tipologia distributiva e zona d’insediamento non è assoluto, bensì derogabile all’esito di un’istruttoria volta a determinare, caso per caso, la rispondenza al fine di utilità sociale, previa esclusione di possibili incidenze negative del progetto.</h:div><h:div>Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, l’istituto derogatorio è recepito anche dall’ordinamento comunale ed esattamente dall’art. 12 delle NUEA, il cui testo vigente (come riformato dalla variante n. 325) reca un espresso rinvio all’art. 16 D.C.R. 563/13414/99 (doc. 26 della produzione comunale, pag. 6 del pdf). </h:div><h:div>Ciò precisato, proprio sul presupposto dell’eccedenza della superficie da autorizzare rispetto alla pertinente soglia di compatibilità, Esselunga ha formulato l’istanza ai sensi del medesimo art. 16 (doc. 1.a della produzione comunale, pag. 3). L’istruttoria ha escluso la sussistenza di eventuali esternalità negative con riguardo ai profili del deflusso del traffico, delle ricadute ambientali e di quelle occupazionali (docc. 7-9 della produzione regionale). Con particolare riferimento a queste ultime, nella comparazione tra possibili posti di lavoro persi e nuove assunzioni, è stato stimato un saldo positivo di sessantasei potenziali nuovi addetti (doc. 9 della produzione regionale, pag. 62).</h:div><h:div>In base alle risultanze dell’istruttoria, sono stati adottati il parere favorevole e vincolante della Regione, di cui alla deliberazione di giunta n. 25-6139 del 2.12.2022, e la decisione conclusiva della conferenza di servizi (docc. 6 e 11 della produzione regionale).  </h:div><h:div>In definitiva, l’autorizzazione impugnata si conforma al modello derogatorio previsto dall’ordinamento regionale e la sua motivazione è adeguatamente integrata dagli atti istruttori richiamati.</h:div><h:div>D.2) In senso contrario non depone la prescrizione dell’art. 6, comma 2 ter, par. 1g) D.G.R. 43-29533/2000, secondo cui la deroga dei criteri tabellari è consentita solo se la superficie di vendita non eccede la soglia massima immediatamente superiore a quella compatibile (doc. 1 della Regione Piemonte, pag. 11).</h:div><h:div>Si deve rammentare al riguardo che l’art. 31 D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 148/2011) ha sancito “<corsivo>la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali</corsivo>”, gravando regioni ed enti locali dell’obbligo di adattare i propri ordinamenti. In attuazione del principio, è stata stabilita l’immediata abrogazione delle restrizioni relative all’accesso all’attività economica commerciale ancora vigenti (art. 34, comma 2 D.L. n. 201/2011).</h:div><h:div>Nella stessa direttrice l’art. 1 D.L. n. 1/2012 (convertito in Legge n. 27/2012) ha abolito le norme attinenti ad aspetti economici “<corsivo>che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate</corsivo>”, al contempo imponendo un’interpretazione delle previsioni recanti restrizioni all’accesso e all’esercizio dell’attività economica tassativa, restrittiva e proporzionata alle finalità pubbliche perseguite (commi 1 lett. b e 2).</h:div><h:div>Trattandosi di norme sulla concorrenza, e perciò ricadenti nella potestà legislativa esclusiva statale, eventuali contrastanti disposizioni regionali, precedenti o successive, sono destinate a recedere.</h:div><h:div>Il par. 1g) dell’art. 6, comma 2 ter D.G.R. 43-29533/2000, allorché circoscrive la deroga dei criteri tabellari al solo caso in cui la struttura corrisponda alla soglia immediatamente superiore a quella compatibile, introduce una limitazione quantitativa, di contingentamento delle superfici di vendita, non giustificata da istanze di tutela della salute, dei lavoratori o dell’ambiente. Ne deriva una restrizione all’esercizio dell’attività economica avulsa da finalità pubbliche dichiarate; come tale, in contrasto con le richiamate norme di rango primario.</h:div><h:div>In ossequio al principio di gerarchia delle fonti, la ravvisata antinomia con il livello normativo sovraordinato conduce alla disapplicazione del par. 1.g) in oggetto, cui il Collegio può provvedere anche d’ufficio (cfr. Cons. Stato, II, 9.1.2020, n. 219).</h:div><h:div>Nel senso della disapplicazione depone anche la prassi procedimentale della Regione Piemonte che ordinariamente omette di applicare il criterio di cui al par. 1.g) proprio per il suo attrito con gli esposti principi di liberalizzazione (cfr. doc. 12 della produzione regionale). Lo stesso è avvenuto anche nel caso di specie, come si evince dall’allegato B al parere favorevole della Regione (“<corsivo>scheda di valutazione ai sensi dell’art. 6, comma 2 ter della d.g.r. n.-43-29533 del 1 marzo 2000 s.m.i.</corsivo>”: doc. 8 della produzione regionale), laddove l’istruttoria risulta condotta alla stregua di tutti i parametri della norma ad eccezione del 1.g).  </h:div><h:div>Il raffronto diretto dell’atto impugnato con il livello normativo primario, senza più l’intermediazione della norma regolamentare disapplicata, rivela l’infondatezza della censura attesa la conformità dell’autorizzazione SUAP 1/16 agli artt. 31 D.L. n. 201/2011 e 1 D.L. n. 1/2012 che non prevedono la limitazione in oggetto.</h:div><h:div>E) Con il quarto motivo del ricorso principale GS e Bramante lamentano la violazione del principio di contestualità ex art. 6 D.Lgs. n. 114/1998, in quanto i pareri espressi dal Comune nel procedimento di abilitazione annonaria sulle implicazioni urbanistiche ed edilizie dell’opera avrebbero carattere meramente interlocutorio. Inoltre, poiché l’originaria struttura di Esselunga è stata realizzata in virtù di permesso di costruire in deroga, l’ampliamento assentito avrebbe richiesto un nuovo provvedimento derogatorio. Si contesta, poi, la violazione del D.lgs. 222/2016 i cui istituti di semplificazione procedimentale in materia di commercio non sarebbero declinabili al caso di specie, caratterizzato dalla deroga allo strumento urbanistico. </h:div><h:div>La doglianza si lega al quinto motivo, con cui si deduce che la decisione assunta in conferenza di servizi, prodromica all’autorizzazione commerciale, sarebbe inficiata dall’erroneità del certificato di destinazione urbanistica ivi prodotto, in quanto attestante la destinazione a commercio della zona, in realtà avente per la maggior parte una destinazione diversa. La stessa decisione sarebbe, altresì, illegittima poiché assunta in base al mero assenso tacito del Comune, nel difetto degli atti istruttori di sua competenza.</h:div><h:div>Le deduzioni non meritano di essere accolte.</h:div><h:div>E.1) Dai documenti di causa si ricava che il 21.9.2022 l’amministrazione comunale ha reso il parere urbanistico e il 4.10.2022 quello edilizio (docc. 6 e 7 della produzione comunale).</h:div><h:div>Nel primo (doc. 6 cit.) si dà atto della peculiare conformazione urbanistica della zona, caratterizzata dal contestuale coinvolgimento di due aree normative diverse: l’una, classificata come zona urbana consolidata mista - area normativa “CO” - aree o complessi di edifici a destinazione commerciale; l’altra, compresa nella zona urbana di trasformazione (z.u.t.) ambito 12.10 “<corsivo>bruno 1</corsivo>”.</h:div><h:div>Nello stesso atto si precisa, peraltro, che la deliberazione del consiglio comunale n. 395 del 17.5.2021, presupposta all’originario insediamento commerciale di Esselunga (doc. 28 della produzione comunale), ha riconosciuto il cambio di destinazione d’uso in deroga, da produttivo a commercio, per una quota pari a 8.476 mq di superficie lorda di pavimenti.</h:div><h:div>La delibera consiliare n. 395/2021 è richiamata anche nel parere del 4.10.2022 (doc. 7 cit.), nel quale contestualmente si rimanda alla formazione di un nuovo titolo edilizio, abilitativo dell’ampliamento.</h:div><h:div>Al successivo titolo edilizio rinvia pure l’autorizzazione commerciale impugnata (doc. 1 di parte ricorrente), sospensivamente condizionata al perfezionamento di questo e di altri atti, quali la verifica ambientale di cui alla L.R. n. 40/98 e l’autorizzazione urbanistica regionale ex art. 26, comma 11 L.R. n. 56/1977, a loro volta pregiudiziali al nuovo titolo edilizio; atti in seguito sopravvenuti e contestati tramite motivi aggiunti.</h:div><h:div>Se ne ricava, in primo luogo, che, indipendentemente dal certificato di destinazione urbanistica (avente carattere dichiarativo e, perciò, insuscettibile d’impugnazione), la documentazione versata dal Comune nella procedura attesta la concordanza dell’ampliamento autorizzato all’originaria deroga allo strumento urbanistico (concretizzatasi con il permesso di costruire 32/S/2021) per un’estensione di superficie lorda di pavimento (8.476 mq) che comprende largamente l’incremento di superficie di vendita (fino a 4.660 mq) derivante dalla trasformazione della struttura di Esselunga in centro commerciale.</h:div><h:div>Inconferente è, al riguardo, il rilievo delle ricorrenti sulla reciproca autonomia concettuale e giuridica delle nozioni di superficie lorda di pavimento e superficie di vendita (pag. 24 della memoria del 18.4.2024). Dal momento che la prima consiste nella somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio, con esclusione delle sole superfici accessorie (art. 13 del regolamento edilizio del Comune di Torino), essa non può che includere anche la seconda, quale sua parte integrante.</h:div><h:div>La rilevanza a fini urbanistici della s.l.p. (rispetto alla mera superficie di vendita) è confermata dall’art. 26, comma 11 L.R. n. 56/1977, che, per le strutture commerciali quali quella di specie, prescrive l’autorizzazione urbanistica regionale (qui gravata con motivi aggiunti) nei casi di ampliamento della superficie lorda di pavimento. </h:div><h:div>La deroga allo strumento urbanistico per una quota così estesa di s.l.p., fin dall’iniziale abilitazione della prima struttura di Esselunga, è coerente alla previsione nella stessa delibera consiliare n. 395/2021 di “<corsivo>una seconda fase, di una possibile trasformazione in grande struttura di vendita ai sensi dell'articolo 16 della D.C.R. n. 563-13414/1999 e s.m.i.</corsivo>” (doc. 28 della produzione comunale, pag. 9).</h:div><h:div>L’ampliamento della struttura per cui è controversia non ha perciò violato i confini della eccezionale destinazione d’uso consentita, integrando anzi quella seconda fase progettuale già prefigurata dalla suddetta delibera; nel rispetto dei limiti massimi, ivi stabiliti, di s.l.p. asservita a uso commercio. </h:div><h:div>E.2) Dalla “<corsivo>scheda di valutazione rispetto ai criteri e indirizzi regionali</corsivo>” e, in particolare, dalle sezioni dedicate alla descrizione del progetto e alle destinazioni d’uso (doc. 7 della produzione regionale, pagg. 3 e 6), si ricava che tutti i superiori elementi conoscitivi sono permeati nell’istruttoria della conferenza di servizi e su queste basi si è fondata la relativa decisione conclusiva; la quale, pertanto, non ha deviato dai principi del giusto procedimento né ha compromesso il primato della pianificazione urbanistica sulla regolazione delle attività commerciali, di cui all’art. 6 D.Lgs. 114/1998.</h:div><h:div>Merita ancora rilevare che, in quanto assente all’ultima seduta della conferenza, il Comune di Torino non ha manifestato la propria posizione (cfr. doc. 10 della produzione regionale e doc. 16 della produzione comunale) e che, ai sensi degli artt. 14 bis e 14 ter Legge n. 241/1990, il silenzio assenso in conferenza di servizi non incontra eccezioni, nemmeno quando nella decisione sono implicati interessi sensibili.</h:div><h:div>Anche sotto questo profilo le tesi ricorsuali non colgono nel segno.</h:div><h:div>E.3) Ad inficiare la validità dell’atto non rileva neppure la circostanza che, allorché è stata rilasciata l’autorizzazione SUAP 1/16, gli altri procedimenti, alla cui conclusione essa subordinava la propria efficacia, fossero ancora in corso.</h:div><h:div>Come chiarito dalla giurisprudenza, la regola della correlazione tra procedimento urbanistico-edilizio e autorizzazione commerciale, di cui al citato art. 6 D.Lgs. 114/1998, rifugge da interpretazioni rigide ed assolute (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 7.3.2013 n. 1302). La pluralità di situazioni e interessi coinvolti tra loro interferenti e la complessità delle valutazioni devolute all’amministrazione giustificano la segmentazione del procedimento in più fasi. La contestualità non può dunque intendersi, formalisticamente, come simultaneità procedimentale, essendo sufficiente che sia assicurata la prevalenza della conformità urbanistica ed edilizia sui requisiti idoneativi all’esercizio dell’attività commerciale. Ciò che in specie è stato garantito dalla richiamata condizione sospensiva di efficacia dell’autorizzazione SUAP 1/16 al previo perfezionamento degli altri titoli e atti di pertinenza edilizia e urbanistica.</h:div><h:div>E.4) In ultimo, deve ritenersi inammissibile, per la sua genericità, la censura di violazione del D.Lgs. n. 222/2016.</h:div><h:div>F) Immeritevole di accoglimento è anche il sesto motivo del ricorso principale, con cui si contesta l’erronea valutazione delle esternalità negative sui livelli occupazionali (doc. 9 della produzione regionale, pag. 62) dal momento che le società esponenti non hanno illustrato le ragioni della ritenuta implausibilità della stima sulla creazione di 121 nuovi posti di lavoro, con un saldo positivo rispetto a quelli persi (55) di 66 nuovi addetti né hanno contradetto ai criteri in base ai quali è stato perimetrato il bacino di gravitazione (ben più esteso della zona urbanistica d’interesse) cui quella stima si riferisce. </h:div><h:div>In assenza di concreti elementi di confutazione, necessari a contestare <corsivo>ab intrinseco </corsivo>il nucleo dell’apprezzamento tecnico-discrezionale espletato dall’amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5.12.2022 n. 10624), le deduzioni delle ricorrenti non travalicano la soglia del mero giudizio soggettivo di non condivisione.</h:div><h:div>G) Dalla reiezione dei motivi del ricorso introduttivo discende il correlato rigetto delle censure contrassegnate con i numeri da 7 a 11 dei motivi aggiunti (pagg. 27-32 dell’atto ex art. 43 cod. proc. amm.), che ripercorrono pedissequamente i primi sotto il profilo d’illegittimità derivata. Per le altre ragioni di doglianza valga quanto appresso si espone.</h:div><h:div>H) Nella prima e nella quarta censura dei motivi aggiunti le ricorrenti rinnovano la censura di lesione delle garanzie partecipative in relazione ai titoli e agli atti sopravvenuti dopo il rilascio dell’autorizzazione commerciale.</h:div><h:div>La deduzione non è suscettibile di positivo apprezzamento.</h:div><h:div>Quanto al procedimento edilizio, alla pretesa partecipativa delle ricorrenti ostano la consistenza economica e indiretta dell’interesse affermato nonché l’inidoneità della <corsivo>vicinitas</corsivo> commerciale a identificarle come soggetti cui è dovuta la comunicazione ex art. 7 Legge 241/1990, sebbene già giudizialmente insorte avverso l’iniziativa edificatoria delle controinteressate (per le ragioni svolte al superiore paragrafo B, cui si rinvia).</h:div><h:div>Peraltro, con nota del 17.7.2023, il Comune di Torino aveva riconosciuto a GS facoltà d’intervento volontario nel procedimento (doc. 32 della produzione comunale). Non consta però che questa si sia avvalsa degli istituti di cui agli artt. 9 e 10 Legge 241/1990 né nel presente giudizio ha indicato i contributi istruttori che avrebbe apportato nel procedimento.</h:div><h:div>Tenuto conto, poi, che in specie il titolo abilitativo ha concretamente assunto la forma della s.c.i.a., occorre rilevare, altresì, che, per la sua natura oggettiva e soggettiva privata, questa esula dall’ambito di applicazione degli artt. 7 e 8 Legge n. 241/1990 (Cons. Stato sez. VI, 26.10.2022, n. 9125).</h:div><h:div>Analoghe considerazioni riguardano il procedimento culminato con la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte, n. 270/A2009B/2023 del 23.8.2023, recante l’autorizzazione urbanistica ex art. 26 c. 11 L.R. n. 56/1977 (doc. 21 della parte controinteressata), rispetto al quale, allo stesso modo, né la <corsivo>vicinitas</corsivo> commerciale né il pregresso contenzioso instaurato tra le stesse parti si rivelano sufficienti al radicamento della legittimazione a ricevere la comunicazione ex art. 7 L. 241/1990; nel difetto, ancora una volta, dell’indicazione del pertinente contributo istruttorio.</h:div><h:div>Infine, quanto alla determinazione dirigenziale n. 173/A2009B/2023 del 29.6.2023 (doc. 20 della parte controinteressata), che ha escluso l’assoggettabilità a VIA del progetto, dalla documentazione depositata in giudizio si evince che il 22.2.2022 la Direzione Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte ha pubblicato sul proprio sito istituzionale lo studio preliminare ambientale (cfr. doc. 19 di parte ricorrente). Con tale adempimento l’amministrazione ha ottemperato allo specifico regime di pubblicità collettiva sancito dall’art. 19, comma 3 D.Lgs. 152/2006, che non prevede forme di comunicazione individuale che nei confronti delle amministrazioni interessate. Non vi è prova di contro che nel termine di trenta giorni, di cui al successivo comma 4 dell’art. 19, le ricorrenti abbiano presentato osservazioni.</h:div><h:div>I) Con il secondo rilievo dei motivi aggiunti si lamenta l’inadempimento del Comune di Torino e della Regione Piemonte alle richieste di accesso alla documentazione presentate dalle ricorrenti.</h:div><h:div>Previa riqualificazione, in base ai suoi elementi costitutivi ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm., come istanza incidentale d’accesso ex art. 116, comma 2 cod. proc. amm., che può essere decisa anche con la sentenza che definisce il giudizio, la doglianza non merita condivisione.</h:div><h:div>Quanto agli atti richiesti al Comune (docc. 31 e 33 della produzione comunale), l’interesse conoscitivo delle ricorrenti è, invero, venuto meno per effetto del deposito in giudizio da parte del Comune di Torino di due segnalazioni certificate d’inizio attività di Esselunga: l’una presentata ai sensi dell’art. 22, comma 2 D.P.R. 380/2001, a titolo di “<corsivo>variante in corso d’opera</corsivo>” (doc. 35 cit.); l’altra avente ad oggetto opere di “<corsivo>manutenzione straordinaria pesante di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), art. 22, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001</corsivo>” (doc. 36 cit.).</h:div><h:div>Di tali titoli il Comune aveva, peraltro, già dato notizia a GS con nota del 17.8.2023, impugnata tramite motivi aggiunti (doc. 34 della produzione comunale). </h:div><h:div>Quanto ai provvedimenti di competenza regionale emerge invece che, nell’ambito del procedimento di autorizzazione urbanistica, con nota del 17.8.2023 (doc. 14 della produzione regionale), acquisito il consenso della parte controinteressata, l’amministrazione ha reso disponibili gli elaborati richiesti in modalità digitale tramite accesso al proprio sito istituzionale; nell’ambito del subprocedimento di assoggettabilità a VIA, le informazioni rilevanti sono state divulgate nelle forme dell’art. 19 D.Lgs. n. 152/2006.</h:div><h:div>Tenuto conto anche degli altri atti acquisiti al compendio istruttorio, l’interesse conoscitivo delle società esponenti risulta, di conseguenza, essere stato tacitato.</h:div><h:div>A diversa conclusione non conduce l’omesso deposito in giudizio del parere favorevole della Città Metropolitana di Torino all’abilitazione commerciale. Per la sua natura endoprocedimentale, di atto consultivo non vincolante, esso è insuscettibile d’incidere sulla posizione di parte ricorrente. La sua acquisizione al compendio istruttorio non apporterebbe, di conseguenza, alcuna utilità concreta; talché non si ravvisano neppure i presupposti per ordinarne l’esibizione d’ufficio ai sensi dell’art. 64, comma 3 cod. proc. amm..</h:div><h:div>L) Con il terzo mezzo dei motivi aggiunti le ricorrenti, ribadita l’immodificabilità del permesso di costruire in deroga n. 32/S/2021, se non attraverso una nuova deroga, e ritenuto che i lavori di ampliamento in oggetto integrerebbero una variante sostanziale del titolo, non giustificata dal previo asservimento a uso commercio di 8.476 mq di s.l.p., contestano “<corsivo>la impraticabilità della procedura tramite SCIA</corsivo>” (pag. 19 dell’atto ex art. 43 cod. proc. amm.).</h:div><h:div>La prima parte della censura, incentrata sul carattere chiuso della deroga allo strumento urbanistico e sulla distinzione tra s.l.p. e superficie di vendita, ripercorre le doglianze del quinto motivo del ricorso introduttivo, già giudicate infondate per le ragioni svolte al superiore paragrafo E.1) della presente sentenza (al quale si rinvia) laddove si è osservato che l’ampliamento in esame trova fondamento nella deroga alla destinazione d’uso della zona per una quota di s.l.p. sufficientemente estesa da comprendere anche il progettato incremento della superficie di vendita.</h:div><h:div>Nella prospettazione ricorsuale, peraltro, più che il carattere sostanziale della variante, è contestata, in radice, la possibilità stessa di qualsiasi titolo edilizio che non sia un nuovo permesso di costruire in deroga (cfr. in particolare pag. 19 del ricorso per motivi aggiunti laddove le ricorrenti affermano che il titolo edilizio “<corsivo>non è mai stato rilasciato e neppure può essere rilasciato</corsivo>”), sicché le censure di ordine edilizio si saldano con quelle inerenti al profilo urbanistico.  </h:div><h:div>Il secondo nucleo censorio è inammissibile, come eccepito dalle parti convenute (cfr. memoria del Comune di Torino del 16.10.2023, pag. 7).</h:div><h:div>Per la sua natura di dichiarazione di volontà privata, la s.c.i.a. non è suscettibile di annullamento; la tutela del terzo è esplicabile nelle sole forme previste dall’art. 19, comma 6 ter Legge 241/1990, che, in specie, non sono state attivate.</h:div><h:div>L’affermazione di GS e Bramante, in base alla quale con note del 21.6.2023 e del 17.7.2023 (docc. 31 e 33 della produzione comunale) esse avrebbero indirizzato al Comune atti aventi “<corsivo>proprio il contenuto di cui all’art. 19 cit.</corsivo>” (pag. 15 della memoria del 18.4.2024), non trova ragionevole aggancio nel dato testuale di quegli atti, che rivela piuttosto il fine di domandare l’apertura del procedimento alla loro partecipazione, né concorda con la scansione temporale degli eventi, essendo le due note in oggetto anteriori alle segnalazioni presentate da Esselunga (cfr. docc. 35 e 36 cit.).</h:div><h:div>Piuttosto, anche dopo che il Comune di Torino ha dato loro notizia delle s.c.i.a., con nota del 17.8.2023 (vale a dire in tempo utile per sollecitare i poteri inibitori dell’amministrazione), le ricorrenti hanno mancato di attivare il rimedio previsto dal citato art. 19 comma 6 ter.</h:div><h:div>Neppure persuade l’allegazione per cui l’impugnativa non avrebbe ad oggetto le s.c.i.a. di parte controinteressata (pag. 15 della memoria del 18.4.2024). L’assunto è contraddetto dal tenore delle censure in esame, dal quale emerge che la contestazione si indirizza in via diretta avverso i titoli abilitativi e non nei confronti delle note di comunicazione del Comune. </h:div><h:div>In definitiva, la contestazione delle s.c.i.a. nella forma impugnatoria assunta nel presente ricorso è irrituale rispetto alle vincolate tecniche di tutela prescritte dall’ordinamento.</h:div><h:div>M) Con la sesta censura in cui si articolano i motivi aggiunti si contesta, infine, il provvedimento con cui la Regione ha escluso l’assoggettabilità a VIA del progetto sotto il duplice profilo dell’asserito <corsivo>deficit</corsivo> istruttorio nella valutazione dell’inquinamento acustico e della ritenuta inadeguatezza delle misure compensative. </h:div><h:div>L’assunto è infondato.</h:div><h:div>Dai documenti di causa si evince che, nel corso dell’istruttoria, è stato chiesto alla società proponente di produrre integrazioni documentali e ulteriori approfondimenti, in particolare per quanto concerne l’impatto acustico del progetto.</h:div><h:div>Il supplemento d’istruttoria è stato positivamente scrutinato dall’organo tecnico comunale che, nella seduta del 13.6.2023, ha espresso parere favorevole alle integrazioni relative alla valutazione previsionale di impatto acustico (doc. 39, pag. 2 della produzione comunale). La valutazione è accompagnata dalla previsione di un collaudo acustico entro trenta giorni dall’apertura dell’attività.</h:div><h:div>Quanto, invece, alla campagna di misure <corsivo>ante operam</corsivo>, i relativi esiti sono stati vagliati sia da Arpa sia dal Comune di Torino, che hanno espresso parere favorevole (docc. 23 e 24 della parte controinteressata). Sulla base di tali risultanze la Regione ha attestato l’ottemperanza delle misure (doc. 22 della parte controinteressata).</h:div><h:div>Al fine di prevenire o mitigare le criticità ambientali evidenziate durante l’istruttoria, l’amministrazione regionale ha, quindi, imposto ad Esselunga l’attuazione “<corsivo>di tutte le mitigazioni di impatto ambientale proposte nel progetto medesimo e subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alla fase ante e post operam, vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera</corsivo>” così come specificate nell’allegato A del provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Nel dettaglio, oltre alla consegna dei risultati della campagna <corsivo>ante operam</corsivo>, sono state imposte ulteriori condizioni ambientali <corsivo>post operam</corsivo> da attuare solo dopo la messa in esercizio della nuova struttura di vendita, e cioè: l’indicato collaudo acustico, la previsione di misure di mitigazione per il caso di superamento dei limiti e una campagna di monitoraggio del traffico. Sono state richieste altresì ulteriori misure supplettive, quali la redazione di un progetto specifico per le opere di compensazione ambientale previste nelle aree limitrofe (Parco della Clessidra) e l’implementazione della segnaletica di indirizzamento ai parcheggi biciclette interni nonché la verifica – dopo sei mesi dall’avvio dell’esercizio – attraverso una campagna di monitoraggio (della durata di due settimane e durante l’apertura delle scuole) al fine di valutare l’adeguatezza della quantità degli stessi spazi a parcheggio (doc. 20 di parte controinteressata, pagg. 6 e 7 del pdf).</h:div><h:div>A fronte dei descritti approfondimenti istruttori e della coerente motivazione che ne intercetta le risultanze, il provvedimento di esclusione di VIA risulta immune dai vizi denunciati dalla parte ricorrente.</h:div><h:div>In considerazione della natura tecnico-discrezionale delle valutazioni espletate, l’atto non palesa neppure profili di travisamento del fatto, illogicità o irrazionalità, perseguendo piuttosto un ragionevole bilanciamento tra le istanze della libera iniziativa economica e la salvaguardia dei valori ambientali.</h:div><h:div>Le opposte tesi ricorsuali, sguarnite del necessario corredo probatorio, non assolvono all’onere di mettere seriamente in discussione l’apprezzamento tecnico-scientifico dell’autorità pubblica (cfr. Cons. Stato 10624/2022 cit.), risolvendosi, ancora una volta, in un giudizio soggettivo di non condivisione, che non può sostituirsi alle valutazioni razionalmente espresse dall’amministrazione.</h:div><h:div>Per quanto esposto, il ricorso e i relativi motivi aggiunti devono essere respinti, siccome infondati.</h:div><h:div>Per la peculiarità e complessità della fattispecie esaminata, le spese del giudizio possono essere compensate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Spese di lite compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/05/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Claudia Piras</h:div><h:div>Andrea Maisano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>