<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20230025320230925134804563" id="20230025320230925134804563" modello="2" modifica="25/09/2023 13:55:06" pdf="2" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="2" versione="1" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00253"/><fascicolo anno="2023" n="00759"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230025320230925134804563.xml</file><wordfile>20230025320230925134804563.docm</wordfile><ricorso NRG="202300253">202300253\202300253.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Torino\Sezione 1\2023\202300253\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Raffaele Prosperi</firma><data>25/09/2023 13:55:06</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Raffaele Prosperi</firma><data>25/09/2023 13:55:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/09/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Raffaele Prosperi,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Angelo Roberto Cerroni,	Referendario</h:div><h:div>Luca Pavia,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>1) del provvedimento emesso dal Questore di Torino il -OMISSIS-, notificato il 6.3.2023, con il quale veniva rigettata l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciatole dal Questore di Torino in data -OMISSIS-, e, contestualmente, revocato il permesso stesso;</h:div><h:div>2) di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso o consequenziale;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 253 del 2023, proposto da </h:div><h:div>-Ricorrente-, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Savio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Questura Torino, in persona del Questore <corsivo>pro-tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Torino, via dell'Arsenale, 21; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Torino;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale amministrativo e notificato il 23 marzo 2023 la cittadina cinese-ricorrente- impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento emesso dal Questore di Torino il -OMISSIS-, notificatole il 6 marzo 2023, con il quale veniva rigettata l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciatole il -OMISSIS- e, contestualmente, revocato il permesso stesso.</h:div><h:div> Esponeva in fatto la ricorrente di essere entrata in Italia da minorenne in seguito a ricongiungimento con i genitori, di essere titolare fin dal 2013 di permesso di soggiorno di lungo periodo e di averlo aggiornato nel 2019 in seguito alla nascita della propria figlia, ma che in seguito ad un lungo carteggio con la Questura, motivato sulla base di una sentenza penale di applicazione pena su richiesta delle parti (art. 444, c.p.p.), emessa dal Tribunale di Torino, sez. G.U.P. l-OMISSIS-, nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione ed €. 20.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui agli artt. 81 cpv.,110, 112, co. 1, n.4, 416, co. 1,2 e 3, 603 bis, co. 1 n. 2 e co. 4 n. 1, C.P. (sfruttamento lavorativo), al termine del procedimento tale permesso di soggiorno di lungo periodo, con il provvedimento prima richiamato, non solo non era stato aggiornato ma era stato altresì revocato con la motivazione “<corsivo>che il comportamento della ricorrente rappresenta un concreto disvalore sociale e denota l’assoluta assenza di recepimento delle norme civili e penali che regolano la civile convivenza, oltre a rappresentare un indice particolarmente incline alla condotta illecita, con conseguente pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica (…)</corsivo>”.</h:div><h:div> Avverso il diniego predetto la ricorrente deduceva in diritto le seguenti censure:</h:div><h:div>1.Violazione dell’art. 9, co. 7 e 4, d.lgs. 286 del 1998. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto d’istruttoria, erroneità della motivazione.</h:div><h:div>2.Violazione dell’art. 5, co. 5, d.lgs. 286 del 1998, come interpretato alla luce della sentenza n. 202/2013 della Corte costituzionale. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e carenza assoluta di motivazione.</h:div><h:div> La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.</h:div><h:div> La Questura di Torino si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.</h:div><h:div> Con ordinanza 20 aprile 2023 n. 344 questo Tribunale rigettava la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ma con ordinanza 9 giugno 2023 n. 2353 la Sezione 3^ del Consiglio di Stato rilevava che le censure sollevate nell’appello cautelare meritavano adeguato approfondimento nella sede di merito sotto il profilo dei legami familiari e del percorso di inserimento sociale corroborato dalla presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e che, nel bilanciamento tra contrapposti interessi, ferma restando la valutazione inerente il precedente penale, la tutela della posizione giuridica del cittadino straniero risultava prevalente anche con riferimento alla posizione della minore, ivi compresa, tra gli altri, la continuità scolastica, per cui riformava l’ordinanza n. 344/2023 indisponeva la sollecita fissazione dell’udienza di merito ex art. 55 c.p.a.</h:div><h:div> All’udienza del 20 settembre 2023 la causa è passata in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>In sede cautelare questo Tribunale ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito dal prescritto <corsivo>fumus boni iuris</corsivo>, poiché il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo presuppone un particolare livello di integrazione sociale che nel caso in esame era invece contraddetto dai gravi fatti di reato addebitati dalla ricorrente attinenti a gravi violazione della disciplina lavoristica fino a sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro e metodi di sorveglianza degradanti.</h:div><h:div> Le esigenze familiari della ricorrente non avevano costituito un riequilibrio motivazionale al fine di una gestione legale della propria esistenza e non potevano perciò costituire prevalente ragione per garantire un titolo di soggiorno che presuppone comunque una integrazione sociale che non appariva perseguita dall’interessata.</h:div><h:div> In ogni caso si rilevava, quanto all’affermazione contenuta nel titolo di soggiorno per la quale a quel momento la ricorrente non vantava legittimazione ad ottenere altro titolo di soggiorno, che tale affermazione non escludeva che la stessa potesse maturare nel tempo in base a diverse condizioni che la legittimassero a formulare altre istanze, fermo restando che la stabile integrazione sociale che è presupposto di un permesso di lungo periodo era invece assente.</h:div><h:div> Il Consiglio di Stato con ordinanza 9 giugno 2023 n. 2353 ha riformato l’ordinanza di questa Sezione con l’assunto che le censure sollevate da parte appellante meritavano un adeguato approfondimento nella sede di merito sotto il profilo dei legami familiari e del percorso di inserimento sociale corroborato dalla presenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato; e che, nel bilanciamento tra contrapposti interessi, ferma restando la valutazione inerente il precedente penale, la tutela della posizione giuridica del cittadino straniero risulta prevalente anche con riferimento alla posizione della minore, ivi compresa, tra gli altri, la continuità scolastica.</h:div><h:div> Alla luce dell’ordinanza cautelare di riforma questa Sezione non può che accogliere il ricorso alla stregua di quanto affermato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2353/2023, ma soprattutto con le enunciazioni espresse dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 202/2013 e riportate nell’atto introduttivo del giudizio nel motivo sub 2, secondo cui “<corsivo>la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati. Nell’ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari</corsivo>”.</h:div><h:div> Alla stregua di quanto finora riportato quindi il ricorso deve essere accolto, fatte salve nuove ed eventuali ragioni e valutazioni che la Questura di Torino potrà far valere in occasione di un nuovo provvedimento.</h:div><h:div> Le spese di giudizio possono essere compensate, visti anche i contrasti in sede giurisdizionale.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Spese compensate, fatta salva la restituzione alla ricorrente del contributo unificato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="20/09/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Roberta Marion</h:div><h:div>Raffaele Prosperi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>