<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220101820240102200403750" descrizione="" gruppo="20220101820240102200403750" modifica="02/01/2024 20:41:11" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Voi Technology Italia S.r.l." versione="0" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2022" n="01018"/><fascicolo anno="2024" n="00001"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="01093" anno="2022"/><registro n="00005" anno="2023"/></descrittori><file>20220101820240102200403750.xml</file><wordfile>20220101820240102200403750.docm</wordfile><ricorso NRG="202201018">202201018\202201018.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Torino\Sezione 2\2022\202201018\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Andrea Maisano</firma><data>02/01/2024 20:41:11</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Andrea Maisano</firma><data>02/01/2024 20:41:11</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/01/2024</dataPubblicazione><ricorso NRG="202201093">202201093\202201093.xml</ricorso><ricorso NRG="202300005">202300005\202300005.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Andrea Maisano,	Presidente FF, Estensore</h:div><h:div>Marco Costa,	Referendario</h:div><h:div>Stefania Caporali,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 1018 del 2022:</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della deliberazione della Giunta Comunale di Torino n. 588 del 6 settembre 2022, recante approvazione delle linee di indirizzo per l'individuazione di operatori interessati al servizio di noleggio a flusso libero di monopattini elettrici in sharing, unitamente all'allegato schema di convenzione;</h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale n. 4116 dell'8 settembre 2022 del comune di Torino, unitamente all'allegato disciplinare per i servizi in sharing con mezzi innovativi di micro mobilità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio della Città di Torino;</h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale n. 4172 del 12 settembre 2022 del comune di Torino, unitamente all'allegato disciplinare per i servizi in sharing con mezzi innovativi di micro mobilità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio della Città di Torino;</h:div><h:div>- dell'avviso del Comune di Torino, avente ad oggetto la procedura per l'individuazione degli operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing a flusso libero con mezzi innovativi di micro mobilità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio della Città di Torino, pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione comunale;</h:div><h:div>- dell'avviso pubblico per l'individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con biciclette o monopattini elettrici sul territorio della Città Metropolitana di Torino, pubblicato nell'ottobre 2020 e richiamato dal Comune di Torino nella documentazione della procedura selettiva qui gravata;</h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto conseguenziale;</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Voi Technology Italia S.r.l. il 20/12/2022, </h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale del Comune di Torino n. 5945 del 23 novembre 2022, recante annullamento in autotutela delle determinazioni dirigenziali del Comune di Torino n. 4116/2022 e n. 4172/2022 e contestuale indizione di nuova procedura per l'individuazione degli operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing a flusso libero con mezzi innovativi di micro mobilità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio della Città di Torino, unitamente allegati, ivi incluso il disciplinare e lo schema di convenzione;</h:div><h:div>- dell'avviso del Comune di Torino, avente ad oggetto la nuova procedura per l'individuazione degli operatori interessati a svolgere servizi in sharing con mezzi innovativi di micro mobilità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio della Città di Torino, pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione comunale;</h:div><h:div>- della deliberazione della Giunta Comunale di Torino n. 588 del 6 settembre 2022, recante approvazione delle linee di indirizzo per l'individuazione di operatori interessati al servizio di noleggio a flusso libero di monopattini elettrici in sharing, unitamente all'allegato schema di convenzione;</h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 6115 del 14 novembre 2022, recante aggiornamento dell'avviso pubblico per l'individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con biciclette tradizionali, biciclette a pedalata assistita, scooter elettrici o monopattini elettrici sul territorio della Città Metropolitana di Torino, unitamente agli allegati;</h:div><h:div>- dell'avviso pubblico per l'individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con biciclette tradizionali, biciclette a pedalata assistita, scooter elettrici o monopattini elettrici sul territorio della Città Metropolitana di Torino, come aggiornato con determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 6115 del 14 novembre 2022;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto e connesso;</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Voi Technology Italia S.r.l. il 26/1/2023: </h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale del Comune di Torino n. 115 del 17 gennaio 2023, recante approvazione del verbale e della graduatoria delle istanze pervenute con riguardo alla procedura, indetta dal Comune di Torino, per l'individuazione degli operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con mezzi innovativi di micro mobilità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio della Città di Torino;</h:div><h:div>- del verbale del 5 gennaio 2023, allegato alla determinazione dirigenziale del Comune di Torino n. 115 del 17 gennaio 2023, recante redazione della graduatoria relativa alla procedura di individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing a flusso libero con mezzi innovativi di micro mobilità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio della Città di Torino, unitamente all'allegato A recante la tabella di assegnazione dei punteggi;</h:div><h:div>- della comunicazione recante cessazione del servizio di mobilità in sharing e ritiro dei monopattini dal territorio comunale, ricevuta da VOI Technology Italia S.r.l. in data 18 gennaio 2023;</h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto conseguenziale, anche non noto;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia delle non conosciute convenzioni afferenti alla gestione dei servizi in sharing di monopattini elettrici sul territorio della Città di Torino, ove nelle more stipulate tra il Comune di Torino e le prime quattro graduate, Em Transit S.r.l., Bird Rides S.r.l., Link Your City Italia S.r.l. e Helbiz Italia S.r.l., intendendo la ricorrente poter confrontarsi nell'ambito di nuova procedura concorsuale emendata dai gravi vizi qui censurati.atoria delle istanze pervenute con riguardo alla procedura, indetta dal Comune di Torino, per l'individuazione degli operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con mezzi innovativi di micro mobilità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio della Città di Torino;</h:div><h:div>- del verbale del 5 gennaio 2023, allegato alla determinazione dirigenziale del Comune di Torino n. 115 del 17 gennaio 2023, recante redazione della graduatoria relativa alla procedura di individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing a flusso libero con mezzi innovativi di micro mobilità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio della Città di Torino, unitamente all'allegato A recante la tabella di assegnazione dei punteggi;</h:div><h:div>- della comunicazione recante cessazione del servizio di mobilità in sharing e ritiro dei monopattini dal territorio comunale, ricevuta da VOI Technology Italia S.r.l. in data 18 gennaio 2023;</h:div><h:div>- di ogni altro atto connesso, conseguente, presupposto conseguenziale, anche non noto;</h:div><h:div>nonché per la declaratoria di inefficacia delle non conosciute convenzioni afferenti alla gestione dei servizi in sharing di monopattini elettrici sul territorio della Città di Torino, ove nelle more stipulate tra il Comune di Torino e le prime quattro graduate, Em Transit S.r.l., Bird Rides S.r.l., Link Your City Italia S.r.l. e Helbiz Italia S.r.l., intendendo la ricorrente poter confrontarsi nell'ambito di nuova procedura concorsuale emendata dai gravi vizi qui censurati.</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Bird Rides Italy S.r.l. il 8/3/2023: </h:div><h:div>Ricorso incidentale avverso gli atti della procedura selettiva espletata dal Comune di Torino per l'individuazione di quattro operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing a flusso libero con mezzi innovativi di micromobilità a propulsione elettrica (monopattini) e la relativa graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale 17/1/2023, n. 115.</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 1093 del 2022:</h:div><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>(i) in parte qua, della determinazione della Giunta Comunale n. 588 del 6 settembre 2022, del Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità – Divisione Mobilità del Comune di Torino avente ad oggetto “Approvazione linee di indirizzo per l'individuazione di operatori interessati al servizio di noleggio monopattini elettrici approvazione schema di convenzione” e rispettivi allegati, nella parte in cui valorizzano nella selezione degli operatori come criterio generale quello della presenza dei suddetti operatori nei comuni limitrofi; (ii) in parte qua, del “Disciplinare dei servizi in sharing con mezzi innovativi di micro mobilità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio della Città di Torino”, approvato con determinazione dirigenziale dell'8 settembre 2022, n. 4116 del Comune di Torino, modificata con determinazione dirigenziale del 12 settembre 2022, n. 4172 del Comune di Torino, relativamente al paragrafo 6, punti 1 e 3; in parte qua, dell'Allegato 1 “Scheda tecnica per la selezione degli operatori”, relativamente al criterio n. 1 “Presenza del servizio nei comuni limitrofi” e al sub-criterio “Disponibilità di tecnologie che garantiscano il rispetto del CdS ed impediscano comportamenti vietati e/o pericolosi per gli utenti della strada (es. circolazione su marciapiede, in contromano o con più di un passeggero a bordo; precisione GPS)”, di cui al criterio n. 3 “Proposte aggiuntive, innovative e servizi offerti”; (iii) dei chiarimenti pubblicati dal Comune di Torino sul proprio sito istituzionale in merito alle disposizioni contestate di lex specialis; (iv) ove occorrer possa, in parte qua, dell'”Avviso Pubblico per l'individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con biciclette tradizionali, biciclette a pedalata assistita, scooter elettrici o monopattini elettrici sul territorio della Città Metropolitana di Torino”, approvato con determinazione dirigenziale del 18 ottobre 2019, n. 44482, modificato dalla deliberazione n. 352 della Giunta Comunale del 4 maggio 2021, relativamente al paragrafo n. 3, nella parte in cui pone come requisito di ammissione/partecipazione “non avere contenziosi in essere con la Città di Torino e con le Amministrazioni comunali interessate”; (v) nonché di tutti gli atti della procedura sopra richiamata presupposti, connessi, colle-gati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti..</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 5 del 2023:</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>per l'annullamento : (i) in parte qua, della determinazione della Giunta Comunale n. 588 del 6 settembre 2022, del Dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità – Divisione Mobilità del Comune di Torino avente ad oggetto “Approvazione linee di indirizzo per l'individuazione di operatori interessati al servizio di noleggio monopattini elettrici approvazione schema di convenzione” e rispettivi allegati, nella parte in cui valorizzano nella selezione degli operatori come criterio generale quello della presenza dei suddetti operatori nei comuni limitrofi; (ii) in parte qua, del “Disciplinare dei servizi in sharing con mezzi innovativi di micro mobilità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio della Città di Torino”, approvato con determinazione dirigenziale dell'8 settembre 2022, n. 4116 del Comune di Torino, modificata con determinazione dirigenziale del 12 settembre 2022, n. 4172 del Comune di Torino e – da ultimo – aggiornato con determinazione dirigenziale del 22 novembre 2022, n. 5945, relativamente al paragrafo 6, punti 1 e 3 e al paragrafo 7, comma 2, punto 2; in parte qua, dell'Allegato 1 “Scheda tecnica per la selezione degli operatori”, relativamente al criterio n. 1 “Presenza del servizio nei comuni limitrofi” e al sub-criterio “Disponibilità di tecnologie che garantiscano il rispetto del CdS ed impediscano comportamenti vietati e/o pericolosi per gli utenti della strada (es. circolazione su marciapiede, in contromano o con più di un passeggero a bordo; precisione GPS)”, di cui al criterio n. 3 “Proposte aggiuntive, innovative e servizi offerti”; (iii) dei chiarimenti pubblicati dal Comune di Torino sul proprio sito istituzionale in merito alle disposizioni contestate di lex specialis, ivi inclusi quelli pubblicati in relazione alla precedente edizione della procedura qualora ritenuti applicabili; (iv) ove occorrer possa, dell'”Avviso Pubblico per l'individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con biciclette tradizionali, biciclette a pedalata assistita, scooter elettrici o monopattini elettrici sul territorio della Città Metropolitana di Torino”, approvato con determinazione dirigenziale del 18 ottobre 2019, n. 44482, modificato dalla deliberazione n. 352 della Giunta Comunale del 4 maggio 2021 e – da ultimo - aggiornato con determinazione dirigenziale del 14 novembre 2022, n. 6115; (v) ove occorrer possa, in parte qua, dello schema di Convenzione approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 588 del 6 settembre 2022 e ss.mm.ii., nella parte in cui all'art. 4, lett. t), obbliga gli operatori a garantire la piena interoperabilità del servizio tra i comuni confinanti ed il Comune di Torino; (vi) nonché di tutti gli atti della procedura sopra richiamata presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lime Technology S.r.l. il 9/2/2023: </h:div><h:div>per l'annullamento, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare: (a) della determinazione dirigenziale 115 del 17 gennaio 2023 della Città di Torino, con la quale è stata approvata la graduatoria delle istanze pervenute in merito alla procedura di individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing con monopattini elettrici sul territorio della Città di Torino; (b) del verbale della Commissione di gara del 5 gennaio 2023, allegato alla determinazione dirigenziale del Comune di Torino n. 115 del 17 gennaio 2023, recante redazione della graduatoria relativa alla procedura di individuazione di operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing a flusso libero con mezzi innovativi di micro mobilità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio della Città di Torino, unitamente all'allegato A recante la tabella di assegnazione dei punteggi; (c) della comunicazione della Città di Torino recante cessazione del servizio di mobilità in sharing e ritiro dei monopattini dal territorio comunale, ricevuta da Lime Technology s.r.l. in data 18 gennaio 2023; (d) nonché di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Bird Rides Italy S.r.l. il 10/3/2023: </h:div><h:div>per l'annullamento degli atti della procedura selettiva espletata dal Comune di Torino per l'individuazione di quattro operatori interessati a svolgere servizi di mobilità in sharing a flusso libero con mezzi innovativi di micromobilità a propulsione elettrica (monopattini) e la relativa graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale 17/1/2023, n. 115.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Voi Technology Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario e Simona Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Boursier, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Corte D'Appello 16; </h:div><h:div>Citta' Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Massacesi e Remo Ghibaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Massacesi in Torino, c.so Inghilterra, 7; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Helbiz Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Andrea Antonio Talivo, Vittoria Donat-Cattin e Luca Miglioranza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Paolo Bello in Torino, Galleria San Federico n. 54; </h:div><h:div>Bird Rides Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mozzati e Niccolo' Medica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Emtransit S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Repetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Link Your City Italia S.r.l., non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Torino e di Citta' Metropolitana di Torino e di Helbiz Italia S.r.l. e di Bird Rides Italy S.r.l. e di Emtransit S.r.l. e di Comune di Torino e di Citta' Metropolitana di Torino e di Comune di Torino e di Citta' Metropolitana di Torino e di Bird Rides Italy S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1093 del 2022, proposto da Lime Technology S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca, Daniele Carminati e Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Boursier e Marco Loche, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elisabetta Boursier in Torino, via Corte D'Appello 16; </h:div><h:div>Citta' Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Massacesi e Remo Ghibaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro></riuniti><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 5 del 2023, proposto da Lime Technology S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca, Daniele Carminati e Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani in Torino, via Cofienza, 10; </h:div><h:div/></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisabetta Boursier, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elisabetta Boursier in Torino, via Corte D'Appello 16; </h:div><h:div>Citta' Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Massacesi e Remo Ghibaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Massacesi in Torino, c.so Inghilterra, 7; </h:div></resistenti><altro><controinteressati><h:div>Emtransit S.r.l., Link Your City Italia S.r.l., Helbiz Italia S.r.l., Voi Technology Italia S.r.l., non costituite in giudizio; </h:div><h:div>Bird Rides Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Mozzati e Niccolo' Medica, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><intervenienti><h:div/><h:div/></intervenienti></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Con avviso pubblico dell’ottobre 2020, la Città metropolitana di Torino ha sollecitato l’individuazione di operatori interessati a svolgere, in uno o più comuni del suo territorio, servizi di mobilità in sharing con biciclette tradizionali, biciclette a pedalata assistita nonché monopattini elettrici.</h:div><h:div>2. Tra gli altri requisiti minimi prescritti per presentare istanza di autorizzazione era indicata anche la condizione di “<corsivo>non avere contenziosi in essere con la Città Metropolitana di Torino e con le Amministrazioni comunali interessate</corsivo>”.</h:div><h:div>3. Con deliberazione del 6 settembre 2022, n. 588 (doc. 1 VOI), la Giunta Comunale di Torino -in vista della scadenza del precedente servizio di sperimentazione dei monopattini elettrici, originariamente fissata per il 31 ottobre 2022, poi prorogata- ha approvato nuove linee di indirizzo per individuare operatori interessati al servizio di noleggio in modalità free floating di monopattini elettrici in sharing nel Comune di Torino a partire dal 1° novembre 2022, con cui ha fissato in quattro il numero massimo di operatori ammessi, precisando che “<corsivo>si terrà conto in particolare della presenza degli stessi sui comuni confinanti</corsivo>”.</h:div><h:div>4. Sono poi seguite le determine dirigenziali 8 settembre 2022, n. 4116 e 12 settembre 2022, n. 4172, con cui il Comune ha approvato il “<corsivo>disciplinare dei servizi in sharing con mezzi innovativi di micro mobililità a propulsione elettrica (monopattini) sul territorio della Città di Torino</corsivo>”, il quale ha definito le modalità di svolgimento della procedura per l’individuazione degli operatori economici, nonché i requisiti tecnici dei monopattini elettrici da offrire, in parte recependo i requisiti minimi fissati nell’avviso pubblico della Città Metropolitana e in parte stabilendo propri criteri di selezione; tra i quali, la “<corsivo>Presenza del servizio nei comuni confinanti</corsivo>”, con assegnazione di quattro punti per ogni comune servito, per un massimo di sedici punti.</h:div><h:div>5. Con il ricorso introduttivo del giudizio, R.G. n. 1018/2022, notificato il 6 ottobre 2022 e depositato il 10 ottobre 2022, VOI Technology Italia s.r.l. (VOI) ha impugnato i superiori atti. Lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, la società ricorrente ha, in sintesi, contestato l’avviso pubblico della Città Metropolitana, e i pedissequi richiami del disciplinare del Comune di Torino, nella parte in cui prevedevano tra i requisiti minimi di partecipazione quello di “<corsivo>non avere contenziosi in essere con la Città Metropolitana di Torino e con le Amministrazioni comunali interessate</corsivo>” nonché lo stesso disciplinare del Comune, nella parte in cui disponeva quale criterio premiale la “<corsivo>presenza del servizio nei comuni confinanti</corsivo>”.</h:div><h:div>6. Parallelamente anche Lime Technology s.r.l. (Lime), con ricorso R.G. n. 1093/2022, notificato il 4 novembre 2022 e depositato il 7 novembre 2022, ha impugnato i medesimi atti, insieme ai chiarimenti resi dall’amministrazione comunale. Nella specie, con tre articolati motivi di diritto, essa ha del pari censurato, per violazione di legge ed eccesso di potere, la medesima prescrizione dell’avviso pubblico della Città Metropolitana sull’assenza di contenziosi in essere nonché lo stesso criterio n. 1 del disciplinare del Comune, attributivo di punti in ragione della presenza del servizio nei comuni confinanti, e inoltre il subcriterio, di cui criterio al n. 3, relativo alla disponibilità di tecnologie atte a garantire il rispetto del codice della strada e a impedire comportamenti vietati e/o pericolosi per gli utenti della strada.   </h:div><h:div>7. Con determinazione del 14 novembre 2022, n. 6115 (docc. 16 e 17 VOI), la Città Metropolitana ha riformato in autotutela il proprio avviso pubblico mediante rimozione della clausola sull’assenza di contenziosi.</h:div><h:div>8. Simmetricamente, con determinazione dirigenziale n. 5945 del 23 novembre 2022 il Comune di Torino ha annullato d’ufficio la procedura instaurata, prorogando il servizio di monopattini fino al 31 gennaio 2023, e avviato al contempo un’altra procedura, con un nuovo disciplinare e relativo schema di convenzione (docc. 18-20 VOI), pur mantenendo ferma la delibera di Giunta Comunale del 6 settembre 2022, n. 588.</h:div><h:div>9. La nuova procedura si conforma al medesimo sistema di attribuzione del punteggio già stabilito per la gara annullata, prevedendosi, all’art. 6 del disciplinare e all’allegata tabella, l’assegnazione di una dote massima di 50 punti così ripartiti:</h:div><h:div>“Presenza del servizio nei comuni confinanti”: 4 punti per ogni comune servito, fino ad un massimo di 16; </h:div><h:div>“Diffusione sul territorio”: 2 punti ogni 5 kmq aggiuntivi rispetto all’area minima di servizio (pari a 40 km), fino ad un massimo di 12; </h:div><h:div> “Proposte aggiuntive, innovative e servizi offerti”: 2 punti per ogni correlato sub-criterio fino ad un massimo di 16;</h:div><h:div>“Trasmissione dati per il monitoraggio”, 2 punti per ogni relativo sub-criterio, fino ad un massimo di 6 (doc. 19 VOI, pagg. 6 e 8).</h:div><h:div>Nel disciplinare di gara è stato, inoltre, introdotto l’obbligo di garantire la piena interoperabilità del servizio tra i Comuni confinanti in cui l’operatore è presente ed il Comune di Torino (art. 3 lett. u).</h:div><h:div>10. VOI ha presentato domanda di partecipazione alla procedura riedita e, contestualmente, con atto ex art. 43 c.p.a., notificato il 14 dicembre 2022 e depositato il 20 dicembre 2022, ha proposto primi motivi aggiunti al ricorso R.G. 1018/2022 avverso gli ulteriori atti adottati dal Comune di Torino e dalla Città Metropolitana, così articolati:</h:div><h:div><corsivo>I. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia, economicità e dei principi dell'ordinamento comunitario ex art. 1 della l. 241/90 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 75 e ss. della l. 160/2019 – Violazione e/o falsa applicazione del d.m. n. 229 del 4 giugno 2019 – Violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost – eccesso di potere per carenze di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, sviamento, carenza di motivazione, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta – lesione della par condicio.</corsivo></h:div><h:div>Il requisito territoriale, enunciato nel criterio n. 1 ex art. 6 del disciplinare, e il correlato obbligo di interoperabilità con i comuni limitrofi sarebbero irragionevoli, sproporzionati e lesivi del canone di <corsivo>par condicio</corsivo>, in quanto: estranei all’ambito spaziale di efficacia dell’autorizzazione (circoscritta al solo territorio comunale); contraddittori e inidonei ad attuare il prospettato obiettivo di intermodalità, in assenza di vincoli di dislocazione dei mezzi in prossimità di stazioni, capolinea o parcheggi, nonché di strumenti coercitivi a disposizione del Comune; non suffragati dall’avviso pubblico della Città Metropolitana, che non legittimerebbe un simile vincolo di contestuale presenza nei territori di più comuni; sottratti alla sfera di dominio del concorrente, siccome rimessi alla discrezionalità degli altri enti locali. Con la conseguenza che, attesa la parziale sovrapponibilità del secondo criterio e la natura sostanzialmente tabellare degli altri, l’unico fattore discretivo si esaurirebbe nell’indicato criterio di presenza territoriale extracomunale, con indebita discriminazione a vantaggio degli operatori già titolari di licenze negli altri comuni dell’hinterland. </h:div><h:div><corsivo>II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 75 e ss. della l. 160/2019 – Violazione e/o falsa applicazione del d.m. n. 229 del 4 giugno 2019 – eccesso di potere per carenze di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, sviamento, carenza di motivazione – violazione del principio di speditezza e non aggravamento del procedimento</corsivo></h:div><h:div>Si contesta l’asserita carenza di potere della Città Metropolitana nella regolazione della materia <corsivo>de qua</corsivo>, da cui discenderebbe, in via derivata, l’illegittimità degli atti comunali che si ispirano alle relative linee guida.</h:div><h:div>11. Allo stesso modo, con nuovo e separato ricorso R.G. n. 5/2023, notificato il 22 dicembre 2022 e depositato il 3 gennaio 2023, anche Lime, contestualmente alla partecipazione alla procedura, ha impugnato gli stessi provvedimenti e quelli già gravati con il ricorso R.G. 1093/2022, per i seguenti due motivi di diritto:</h:div><h:div>I. <corsivo>Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (relativa ai servizi del mercato interno), con particolare riferimento agli artt. 12 e 16 della stessa; dell’art. 16, d.lgs. n. 59/2010, n. 59, dell’art. 1, l. n. 241/1990; violazione del principio di imparzialità, della par condicio dei concorrenti; eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta</corsivo></h:div><h:div>Nella premessa che la maggior parte dei comuni dell’hinterland torinese non è collegata al capoluogo da infrastrutture stradali idonee alla mobilità con monopattini elettrici, mentre gli altri non sono contigui o sarebbero raggiungibili solo tramite lunghi tragitti, si deduce l’illegittimità del criterio n. 1 (Presenza del servizio nei comuni confinanti con Torino) alla stregua dei vincoli normativi alla circolazione dei monopattini, e dei limiti intrinseci agli spostamenti in micro-mobilità, nonché per la sua portata discriminatoria e distorsiva della concorrenza, in violazione della Direttiva sui servizi del mercato interno che, per il caso di contingentamento dei titoli abilitativi, impone l’espletamento di procedure selettive improntate a imparzialità.</h:div><h:div>II. <corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost, dell’art. 1, l. n. 241/1990; eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà estrinseca, perplessità, illogicità e travisamento dei presupposti di fatto</corsivo>.</h:div><h:div>Lime censura, inoltre, il sub-criterio di selezione “Disponibilità di tecnologie che garantiscano il rispetto del CdS ed impediscano comportamenti vietati e/o pericolosi per gli utenti della strada”, di cui al macro-criterio n. 3, lamentandone la dubbia interpretazione, tale, in tesi, da non consentire la formulazione di un’offerta adeguata e consapevole; nonché, in ogni caso, la generica declinazione del parametro, atta a ricomprendere tendenzialmente qualsiasi tecnologia di monitoraggio e controllo dei veicoli.   </h:div><h:div>12. Con determina n. 115 del 17 gennaio 2023 (doc. 39 VOI), il Comune di Torino, dando atto della conclusione delle operazioni relative all’individuazione degli operatori interessati a svolgere il servizio a partire dal 1° febbraio 2023, ha rilasciato le relative autorizzazioni alle società EmTransit s.r.l., Bird Rides Italy s.r.l., Link Your City Italia s.r.l. e Helbiz Italia s.r.l., prime quattro classificate in graduatoria e ha, quindi, sollecitato VOI e Lime al ritiro dal territorio comunale delle rispettive flotte di monopattini a decorrere dalla medesima data d’inizio del servizio.</h:div><h:div>13. Con secondi motivi aggiunti al ricorso R.G. 1018/2022, notificati e depositati il 26 gennaio 2023, VOI ha esteso le medesime ragioni dedotte nel primo atto di aggiunzione ai predetti provvedimenti di approvazione del verbale e della graduatoria nonché di rimozione dei mezzi, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, anche in via monocratica ex art. 56 c.p.a.</h:div><h:div>14. Pure Lime, con atto notificato il 7 febbraio 2023 e depositato il 9 febbraio 2023, ha proposto motivi aggiunti al ricorso R.G. 5/2023 avverso gli stessi atti deducendone l’illegittimità derivata per i medesimi vizi degli atti presupposti nonché, con nuova ragione di doglianza, i seguenti vizi propri:</h:div><h:div>III. <corsivo>Violazione e falsa applicazione della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (relativa ai servizi del mercato interno), con particolare riferimento agli artt. 12 e 16 della stessa; dell’art. 16, d.lgs. n. 59/2010, n. 59, dell’art. 1, l. n. 241/1990; violazione del principio di concorrenzialità, imparzialità e trasparenza, della par condicio dei concorrenti; eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza, illogicità e ingiustizia manifesta </corsivo></h:div><h:div>La lex specialis sarebbe altresì illegittima nella misura in cui prevede un meccanismo selettivo basato su valutazione tabellare secondo criteri on/off; con conseguente svilimento del confronto competitivo, risolventesi nella vidimazione di requisiti posseduti da quasi tutti gli operatori concorrenti.  </h:div><h:div>15. Nel giudizio R.G. 1018/2022 promosso da VOI si sono costituite per resistere la Città Metropolitana e il Comune di Torino nonché le società EmTransit s.r.l., Bird Rides Italy s.r.l. ed Helbiz Italia s.r.l. che, con documenti e memorie, hanno eccepito, in rito, l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti sotto plurimi profili e, nel merito, la loro infondatezza, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. </h:div><h:div>15.1. Nel medesimo giudizio sono state concesse, con decreto presidenziale del 26 gennaio 2023 n. 37, misure cautelari monocratiche, confermate con ordinanza 8 febbraio 2023 n. 45 sotto il profilo della dedotta contrarietà del criterio n. 1 di cui all’art. 6 del disciplinare ai principi di ragionevolezza e proporzionalità in quanto ritenuto “<corsivo>l’unico su cui si è concretamente definito l’affidamento</corsivo>” e “<corsivo>non</corsivo> […] <corsivo>strettamente pertinente con l’oggetto del servizio (tenuto anche conto della disciplina concreta delle prestazioni che comunque sono centrate sul territorio comunale) né proporzionato rispetto ai legittimi obiettivi di interoperabilità dei servizi tra territori comunali, giacché appare foriero di eccessivi effetti limitativi della concorrenza per il mercato che deve essere tutelata anche nella procedura di cui si controverte</corsivo>”.</h:div><h:div>15.2. Nello stesso contenzioso, inoltre, con atto notificato il 24 febbraio 2023 e depositato l’8 marzo 2023, Bird Rides Italy s.r.l. (Bird) ha proposto ricorso incidentale per i seguenti motivi:</h:div><h:div><corsivo>I. Violazione artt. 3, 6 e 12, legge n, 241/1990. Violazione art. 83, d.lgs. n. 50/2016. Violazione art. 12, direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 16, d.lgs. n. 59/2010. Violazione artt. 6 e 7, Disciplinare di gara Comune Torino. Violazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione. Violazione del principio di certezza, celerità e funzionalità delle gare pubbliche. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione</corsivo></h:div><h:div>La ricorrente principale avrebbe presentato una proposta generica e incompleta. L’amministrazione comunale avrebbe consentito il soccorso istruttorio oltre i limiti ordinamentali. Anche dopo le integrazioni sollecitate, la domanda di VOI sarebbe rimasta comunque deficitaria e meritevole di un punteggio inferiore e, quindi, inidonea a soddisfare la prova di resistenza.</h:div><h:div>II. <corsivo>Violazione art. 68 e art. 80, comma 5, lett. c) e lett. f-bis), d.lgs. n. 50/2016. Violazione art. 75, d.p.r. n. 445/2000. Violazione art. 3, legge n. 241/1990. Violazione artt. 6 e 7, Disciplinare di gara Comune Torino. Violazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione. Violazione del principio di certezza, celerità e funzionalità delle gare pubbliche. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti e di istruttoria. Illogicità.</corsivo></h:div><h:div>Si contesta la non veridicità dell’attestazione di VOI circa la presenza di un suo servizio di noleggio in altro comune della cintura urbana (Baldissero Torinese), ritrattata solo successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, e tale da integrare una fattispecie di grave illecito professionale.</h:div><h:div>III. <corsivo>Violazione art. 68 e art. 80, comma 5, lett. c) e lett. f-bis), d.lgs. n. 50/2016. Violazione art. 75, d.p.r. n. 445/2000. Violazione art. 3, legge n. 241/1990. Violazione art. 7, Avviso Città Metropolitana Torino. Violazione art. 7, Disciplinare di gara Comune Torino. Violazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione. Violazione del principio di certezza, celerità e funzionalità delle gare pubbliche. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti e di istruttoria. Illogicità.</corsivo></h:div><h:div>La manifestazione d’interesse presentata da VOI alla Città Metropolitana di Torino non sarebbe stata resa ai sensi degli artt. 46 e 47, d.p.r. n. 445/2000, in violazione di quanto richiesto dall’avviso pubblico.</h:div><h:div>IV. <corsivo>Violazione art. 68 e art. 80, comma 5, lett. c) e lett. f-bis), d.lgs. n. 50/2016. Violazione art. 75, d.p.r. n. 445/2000. Violazione art. 3, legge n. 241/1990. Violazione art. 7, Avviso Città Metropolitana Torino. Violazione art. 7, Disciplinare di gara Comune Torino. Violazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione. Violazione del principio di certezza, celerità e funzionalità delle gare pubbliche. Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti legittimanti e di istruttoria. Illogicità.</corsivo></h:div><h:div>Il Comune avrebbe illegittimamente attribuito a VOI due punti per il subcriterio “individuazione di più di una base operativa sul territorio comunale di Torino” nonostante l’asserita carenza nella ricorrente principale dell’indicato requisito.</h:div><h:div>16. Quanto al giudizio R.G. 1093/2022 promosso da Lime, si sono costituiti il Comune di Torino e la Città Metropolitana di Torino, che, in esito alla riforma dell’avviso pubblico dell’ottobre 2020, per determina n. 6115/2022, e all’annullamento d’ufficio dell’originaria procedura di selezione avviata dal Comune, disposta con determina n. 5945/2022, hanno eccepito l’improcedibilità del ricorso, domandando la condanna alle spese dell’impresa ricorrente.</h:div><h:div>17. Le stesse amministrazioni territoriali si sono altresì costituite nel successivo giudizio R.G. 5/2023 (ugualmente incardinato da Lime), deducendo l’inammissibilità e infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, dei quali hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese.</h:div><h:div>17.1 Benché ritualmente evocate in giudizio non si sono, invece, costituite, in tal caso, le imprese controinteressate, ad eccezione di Bird Rides Italy s.r.l. che, con atto notificato il 9 marzo 2023 e depositato il giorno successivo ha del pari promosso ricorso incidentale per i seguenti motivi:</h:div><h:div>I. <corsivo>Violazione artt. 3, 6 e 12, legge n, 241/1990. Violazione art. 83, d.lgs. n. 50/2016. Violazione art. 12, direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 16, d.lgs. n. 59/2010. Violazione artt. 6 e 7, Disciplinare di gara Comune Torino. Violazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione. Violazione del principio di certezza, celerità e funzionalità delle gare pubbliche. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione</corsivo></h:div><h:div>Si contesta l’illegittima applicazione del soccorso istruttorio che avrebbe consentito a Lime di modificare la sua offerta, dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda, mediante allegazione dell’"autocertificazione con mappa dell’area operativa allegata", richiesta dall'art. 7.2 del disciplinare di gara.</h:div><h:div>II. <corsivo>Violazione artt. 3, 6 e 12, legge n. 241/1990. Violazione art. 83, d.lgs. n. 50/2016. Violazione art. 12, direttiva 2006/123/CE. Violazione art. 16, d.lgs. n. 59/2010. Violazione artt. 6 e 7, Disciplinare di gara Comune Torino. Violazione dei principi di trasparenza e di buona amministrazione. Violazione del principio di certezza, celerità e funzionalità delle gare pubbliche. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione</corsivo>.</h:div><h:div>Si deduce l’omessa allegazione di Lime del Regolamento di gestione in violazione della prescrizione del disciplinare di gara che ne imponeva la distinguibilità nei contenuti rispetto alla Carta dei servizi e al Contratto tipo con gli utenti.</h:div><h:div>18. Dopo scambio di ulteriori atti difensivi, con cui VOI e Lime hanno resistito ai ricorsi incidentali di Bird, i tre giudizi sono stati chiamati all’udienza pubblica del 23 novembre 2023 e ivi posti in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>A) <corsivo>In limine</corsivo> il Collegio dispone la riunione dei giudizi R.G. 1093/22022 e 5/2023 (Lime) al giudizio R.G.1018/2022 (VOI), per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.</h:div><h:div>Nella specie, tutti e tre i gravami hanno ad oggetto gli atti della stessa procedura e, in parte, deducono censure sovrapponibili che, per ragioni di economia processuale, si ritiene di poter valutare congiuntamente.</h:div><h:div>1) <corsivo>Sul ricorso di VOI Technology Italia s.r.l. R.G. 1018/2022</corsivo>.</h:div><h:div>Criteri cronologici e di economia processuale suggeriscono, in particolare, di prendere le mosse dal ricorso R.G. 1018/2022 e dai conseguenti motivi aggiunti proposti da VOI Technology Italia s.r.l.   </h:div><h:div>A) Per un ordinato svolgimento delle questioni poste, a partire da quella concernente l’ordine di trattazione dei ricorsi, si ritiene opportuno accennare, preliminarmente, alla normativa del servizio di noleggio dei monopattini elettrici, come ricostruita dalla più recente giurisprudenza (si vedano in particolare: Cons. Stato, sez. V, 2.5.2023, n. 4368; Id. 15.3.2022, n. 1811).</h:div><h:div>La disciplina primaria è contenuta nell’art. 1, comma 75-ter e ss., l. 27 dicembre 2019, n. 160 (come modificato dall'art. 33-bis, comma 2, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in l. con mod. 28 febbraio 2020, n. 8) per il quale: “Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis i servizi di noleggio dei monopattini elettrici a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free - floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione: a) l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso; b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati; c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città”.</h:div><h:div>Da ciò consegue che: 1) per lo svolgimento del servizio di noleggio dei monopattini elettrici è necessario il rilascio di un titolo autorizzativo (indicato dal legislatore nella "licenza"); 2) il numero degli atti che possono essere rilasciati è contingentato.</h:div><h:div>Tali elementi agganciano la richiamata normativa di settore all’art. 16, comma 1, D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (di attuazione della Direttiva 2006/123/CE), a tenore del quale: “Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l’imparzialità, cui le stesse devono attenersi”.</h:div><h:div>Quest’ultimo, a sua volta, dev’essere letto alla luce del paragrafo 1 dell’art. 12 della citata Direttiva n. 2006/123/CE (“Servizi” o “Bolkestein”), secondo cui “Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”; nonché del successivo paragrafo 3, in base al quale: “Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario”. </h:div><h:div>Se ne ricava che la procedura avviata dal Comune di Torino non è riconducibile né a un appalto né a una concessione di servizi, avendo l’ente inteso soltanto individuare i soggetti autorizzati a esercitare un’attività economica privata nuova, non oggetto di assunzione pubblica (cfr. Cons. Stato, sez. V, 02/05/2023 n. 4368 cit.; Id. 03/11/2023, n. 9541; T.A.R. Sicilia sez. I - Palermo, 01/03/2023, n. 650). La normativa sui contratti pubblici è, perciò, applicabile al caso di specie limitatamente ai principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità, in quanto ugualmente riconducibili alla comune matrice dell’art. 81 TFUE (cfr. Corte Giustizia UE 7/12/2000, C-324/98 nonché Cons. Stato sez. VII - 28/10/2022, n. 9328 che la richiama).</h:div><h:div>Quanto fin qui osservato consente di sciogliere la questione dell’ordine di trattazione dei ricorsi nel senso del necessario esame congiunto tanto del ricorso principale di VOI quanto del ricorso incidentale di Bird, con priorità di trattazione del primo.</h:div><h:div>Come ancora di recente chiarito dal Giudice d’Appello, la recessività della trattazione prioritaria del ricorso incidentale escludente (e, con essa, del principio di autonomia procedimentale) si giustifica in presenza di ricorsi che afferiscono ad una materia di competenza europea, qual è la concorrenza, che, per la sua peculiare natura e per la sua particolare rilevanza per la garanzia delle libertà europee di circolazione, dev’essere assicurata non solo mediante l’imposizione di regole sostanziali e procedimentali ma anche mediante la conformazione degli istituti processuali che siano tali da garantire, con effettività, il rispetto di tali regole (Cons. Stato, Sez. IV, 20/10/2023, n. 9112).</h:div><h:div>Tale è la situazione in cui si versa in specie.</h:div><h:div>Benché la vicenda in oggetto sfugga al raggio d’azione della Direttiva 89/665/CEE (“Ricorsi”), nondimeno l’art. 10 co. 6 della Direttiva 2006/123/CE dispone che “Salvo nel caso del rilascio di un’autorizzazione, qualsiasi decisione delle autorità competenti, […] deve […] poter essere oggetto di un ricorso dinanzi a un tribunale o ad un’altra istanza di appello”. La richiamata comune derivazione di entrambe le direttive dall’art. 81 TFUE impone d’interpretare la norma come esigente un “accesso effettivo alla giustizia”, in conformità al disposto della lett e) dello stesso art. 81.</h:div><h:div>B) Ciò posto, sempre in via preliminare e in accoglimento delle eccezioni in rito delle amministrazioni resistenti (pagg. 9-10 della memoria del Comune di Torino del 6.2.2023; pag. 8 della memoria della Città Metropolitana di Torino del 3.2.2023), dev’essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio dal momento che la riforma dell’avviso pubblico della Città Metropolitana, con determina n. 6115/2022, e l’annullamento in autotutela della originaria procedura di selezione indetta dal Comune di Torino, per effetto della determina dirigenziale n. 5935/2022, con avvio di una nuova procedura comparativa, hanno privato parte ricorrente di un residuo interesse all’impugnazione degli atti in origine gravati, alla stregua delle ragioni di doglianza in quella sede dedotte.</h:div><h:div>C) Ancora preliminarmente devono essere vagliate le molteplici eccezioni in rito sollevate dalla controinteressata EmTransit s.r.l. (pag. 9 e ss. della memoria del 6.2.2023).</h:div><h:div>In primo luogo essa contesta la tardività del ricorso avverso il criterio n. 1) di cui all’art. 6 del disciplinare di gara, sull’assunto della sua portata meramente esecutiva dell’avviso pubblicato dalla Città Metropolitana nell’ottobre del 2020.</h:div><h:div>La tesi non è meritevole di condivisione.</h:div><h:div>Se è vero, infatti, che l’avviso in esame mira a dettare una disciplina uniforme per tutti i Comuni, stabilendo a tal fine anche condizioni e standard minimi di attività (doc. 2 della ricorrente principale, pagg. 3-6), nondimeno in nessun modo questo vincola la discrezionalità delle singole amministrazioni municipali nella determinazione dei criteri per la selezione degli operatori né alcuna delle statuizioni dell’avviso indica nella contestuale presenza degli operatori in più comuni limitrofi un fattore premiante o preferenziale per l’attribuzione del titolo.</h:div><h:div>In definitiva, la contestata clausola territoriale non figura tra i requisiti predefiniti nell’avviso della Città Metropolitana, ma costituisce espressione della discrezionalità propria del Comune. Si deve, perciò, escludere che, in relazione a tale specifico requisito, l’avviso pubblico del 2020 si connoti della natura di atto presupposto, direttamente lesivo, tale da ingenerare un onere d’impugnazione immediata.</h:div><h:div>Parimenti infondata è anche l’eccezione di acquiescenza alla legge di gara, asseritamente derivante dalla partecipazione di VOI alla procedura, cui si oppone il consolidato e condiviso indirizzo interpretativo (forgiato sulle procedure di affidamento, ma mutuabile al caso di specie per i condivisi principi giuridici intercettati) in base al quale l’accettazione delle regole di partecipazione ad un gara non comporta l’inoppugnabilità di clausole ritenute illegittime, in quanto l’amministrazione non può mai opporre ad una concorrente un’acquiescenza implicita alle clausole del procedimento, che si tradurrebbe in una palese ed inammissibile violazione dei principi fissati dagli artt. 24, comma 1, e, 113 comma 1, Cost., ovvero nella esclusione della possibilità di tutela giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16/11/2015, n. 5218 e 5/11/2014, n. 5479; nonché sez. IV, 17/02/2014, n. 749). Del resto, venendo in rilievo, in specie, una clausola attributiva del punteggio, questa non poteva che essere impugnata in esito alla sua concreta applicazione.</h:div><h:div>E’, invece, centrata l’eccezione (ripresa anche dalla Città Metropolitana con memoria del 3.2.2023) d’irricevibilità della seconda ragione di doglianza articolata nei primi e secondi motivi aggiunti -con cui la ricorrente principale deduce l’incompetenza della Città Metropolitana a regolare le tipologie di procedura per cui è causa, e la lamentata invasione nella sfera di competenze che il citato art. 1, comma 75-ter e ss., L. 160/2019 riserverebbe in via esclusiva ai comuni- in relazione agli standard minimi prestabiliti dalla Città Metropolitana e trasfusi nel disciplinare di gara (non dunque quelli discrezionalmente elaborati da Comune, quale la contestata clausola territoriale).</h:div><h:div>Attingendo non la determina dirigenziale n. 6115/2022, bensì l’impianto originario dell’avviso del 2020, il mezzo, siccome formulato per la prima volta solo con il primo atto ex art. 43 c.p.a., notificato il 6.10.2022, risulta tardivo.</h:div><h:div>D) Nel merito il ricorso principale è fondato, sotto l’assorbente profilo dell’illegittimità dell’art. 6, criterio n. 1 del disciplinare e della tabella allegata (Presenza dell’operatore nei comuni confinanti con Torino) per irragionevolezza e violazione dei pertinenti principi comunitari, con conseguente conferma della delibazione assunta in sede cautelare, seppure con le precisazioni che seguono.</h:div><h:div>Dalla superiore normativa unionale (art. 12 parr. 1 e 3 Direttiva 2006/123/CE) si evince che la selezione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni non è rimessa alla pura discrezionalità amministrativa dell’ente pubblico, occorrendo che la scelta sia espressiva, in astratto, di “motivi imperativi d’interesse generale” (come declinati dalla stessa Direttiva) e che, nella sua concreta esplicazione, si conformi ai richiamati canoni di proporzionalità, non discriminazione e par condicio.</h:div><h:div>La clausola in esame, benché rispondente al primo requisito, manca tuttavia del secondo. </h:div><h:div>In linea con la delibera di Giunta Comunale 6.9.2022 n. 588 (nella parte in cui dispone che “<corsivo>si terrà conto in particolare della presenza degli stessi sui comuni confinanti</corsivo>”), essa prevede, nella specie, l’attribuzione di un punteggio proporzionale in ragione della compresenza del servizio di micromobilità fornito dallo stesso gestore sia nel territorio cittadino sia in quello di uno o più Comuni limitrofi nell’ottica di offrire un sistema di mobilità condivisa per gli spostamenti del “primo e dell’ultimo miglio” da e verso il Comune di Torino rispetto al suo hinterland, in chiave intermodale con gli altri mezzi di collegamento interurbano. Ciò con il proposito di facilitare gli utenti nella fruizione dei servizi di micromobilità e promuoverne la diffusione anche nelle fasce urbane periferiche, nel quadro degli atti di pianificazione sulla mobilità sostenibile (docc. 26 bis-31 del Comune di Torino).</h:div><h:div>Tale <corsivo>ratio</corsivo> è resa esplicita nella determinazione dirigenziale n. 5945/2022 laddove il Comune di Torino indica l’obiettivo di assicurare “<corsivo>omogeneità del servizio e regole di coordinamento in conformità con i Comuni limitrofi partecipanti, che valorizzano l’interscambio con Bus e Metropolitana, nei punti nodali della Città ed includono il più possibile i quartieri e le aree più periferiche, decongestionando il traffico e lo spazio pubblico urbano</corsivo>”, corredato dall’impegno dell’operatore di “<corsivo>garantire la piena interoperabilità del servizio tra i comuni confinanti ed il Comune di Torino, ed anche a comunicare eventuali cessazioni nei servizi presso i comuni confinanti per il periodo di validità della convenzione</corsivo>”.</h:div><h:div>La finalità di sviluppare un evoluto assetto di mobilità sostenibile, e alleggerire la pressione del traffico veicolare, intercetta senz’altro il motivo imperativo d’interesse generale della “protezione dell’ambiente”, cui, per espressa previsione dell’art. 4 n. 8) della Direttiva Bolkestein, deve ricondursi anche l’ambiente urbano. Nondimeno il mezzo approntato per perseguirla deraglia dai principi di proporzionalità e non discriminazione.</h:div><h:div>La sproporzione del criterio è, anzitutto, quantitativa. Tenuto conto che alla compresenza dell’operatore nei comuni limitrofi il disciplinare assegna fino a 16 punti su un totale di 50, emerge come a tale requisito, non pertinente all’ambito geografico del servizio oggetto di autorizzazione, la legge di gara tributi, in modo incongruo, poco meno di un terzo della complessiva dote di punti nonché un coefficiente superiore a quello specificamente destinato, dal successivo criterio n. 2, alla “Diffusione sul territorio” (cui è attribuito un massimo di 12 punti) (cfr. pag. 12 e ss. del primo atto di motivi aggiunti). </h:div><h:div>La clausola confligge inoltre con i principi di necessità e proporzionalità in senso stretto.</h:div><h:div>Sotto il primo profilo coglie nel segno il rilievo della ricorrente principale (pag. 14-16 del ricorso per motivi aggiunti) secondo cui il disciplinare, pur valorizzando in modo espresso l’interscambio con bus e metropolitana a vantaggio dei collegamenti con le periferie, manca però contraddittoriamente di dettare concrete prescrizioni in tal senso, privilegiando il gravato criterio della presenza nei comuni limitrofi a soluzioni che, a parità di efficacia, abbiano minore incidenza restrittiva sulla concorrenza, come: l’ampliamento dell’area minima di servizio o la previsione di criteri che impegnino le imprese concorrenti a dislocare le proprie flotte di monopattini in prossimità di stazioni, capolinea e aree di parcheggio o, ancora, di un regime tariffario agevolato per gli utenti abituali del sistema di trasporto pubblico, come stabilito in altre analoghe procedure (cfr. doc. 25 VOI). Inoltre, come pure correttamente rilevato da VOI, all’obiettivo del collegamento con le zone periferiche concorre già l’indicato criterio n. 2 (“Diffusione sul territorio”) che mira proprio a incentivare l’estensione dell’area di servizio verso zone necessariamente perimetrali rispetto a quelle, più remunerative, del centro città.</h:div><h:div>Sotto il secondo profilo, rileva invece come, attraverso l’aggregazione al mercato torinese di quelli dei comuni limitrofi, benché l’autorizzazione sia circoscritta solo al primo, la clausola impugnata imponga alle imprese concorrenti (sia pure solo per l’attribuzione del punteggio) un’organizzazione sovradimensionata alle effettive condizioni strutturali del mercato rilevante -concernente l’erogazione di un servizio di noleggio di monopattini su un singolo ambito geografico e non di una rete di servizi di micro-mobilità distribuita su più territori-, che non trova adeguato bilanciamento nella tutela dell’interesse pubblico, stante il rilevato difetto di concrete misure di raccordo con il sistema del trasporto pubblico locale, e non garantisce il miglior servizio possibile agli utenti del capoluogo, sui quali è, anzi, presumibile che graveranno i costi finali di una tale organizzazione. E’ perciò fondata la censura con cui la ricorrente lamenta l’apposizione di un’illegittima barriera all’entrata che discrimina i gestori già presenti nei territori dell’hinterland in danno degli altri (pag. 16 del ricorso per motivi aggiunti).</h:div><h:div>In definitiva la gravata clausola di territorialità è illegittima. La fondatezza del mezzo comporta anche l’illegittimità della presupposta delibera di Giunta Comunale n. 588/2022 nella parte, più sopra richiamata, in cui afferma di voler valorizzare “<corsivo>in particolare</corsivo>” la presenza degli operatori nei comuni limitrofi nonché della prescrizione del medesimo disciplinare sull’obbligo di interoperabilità con i comuni limitrofi.</h:div><h:div>Diversamente dalla prospettazione di parte ricorrente, tuttavia, l’accoglimento del gravame non ha conseguenze invalidanti sulle restanti parti del disciplinare. Invero, anche a voler considerare la clausola come escludente -benché in effetti essa non investa a monte i requisiti di partecipazione, ma la metrica distributiva di una parte del punteggio- nondimeno, per autorevole insegnamento giurisprudenziale, l’invalidità della prescrizione <corsivo>vitiatur sed non vitiat</corsivo>, (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. 16/10/2020, n. 22); talché, lungi dal determinare il travolgimento dell’intera procedura, la sua espunzione dal disciplinare (salvo quanto si dirà infra sul ricorso incidentale) comporta la retrocessione della procedura alla fase di formazione della graduatoria dalla quale dovranno essere decurtati i punti attribuiti in applicazione del caducato criterio n. 1 (sia pure in tema di gare d’appalto, si veda, per analoga fattispecie di clausola territoriale illegittima, rilevante per l’attribuzione di punti: T.A.R. Calabria sez. I - Reggio Calabria, 30/11/2021, n. 901).</h:div><h:div>Né ad una differente conclusione conduce la tesi ricorsuale secondo cui la selezione si sarebbe fondata solo sul censurato criterio n. 1.</h:div><h:div>Per indirizzo interpretativo -coniato in materia di gare d’appalto, ma applicabile anche in specie per identità di ratio- la scelta dell’amministrazione circa i criteri di valutazione, ivi compreso il peso da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati nella lex specialis, e ivi compresa anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico; e come tale è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale e i criteri non siano trasparenti ed intellegibili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14.11.2017 n. 5245).</h:div><h:div>I criteri binari (on/off) enumerati nel disciplinare, non presentano profili di manifesta irragionevolezza o illogicità, in quanto per la loro varietà e molteplicità appaiono idonei a differenziare le diverse proposte progettuali e ad assicurare un effettivo confronto concorrenziale sugli elementi qualitativi del servizio.</h:div><h:div>In radice, poi, la censura incorre in un vizio prospettico atteso che la critica all’idoneità selettiva di un criterio di valutazione deve emergere da un giudizio prognostico ex ante ed in concreto e non ex post, in base all’avvenuto esito della procedura. </h:div><h:div>E)  L’accoglimento del ricorso principale, nei limiti indicati, impone di valutare il ricorso incidentale di Bird.</h:div><h:div>Al riguardo dev’essere disattesa l’eccezione in rito d’inammissibilità opposta da VOI.</h:div><h:div>Poiché, infatti, come appena osservato, l’accoglimento del ricorso principale non comporta la caducazione dell’intera procedura, ma incide (soltanto) sulla formazione della graduatoria, Bird è titolare di un interesse concreto ed attuale a contestare la partecipazione e il punteggio di VOI onde scongiurare una situazione di pareggio generalizzato tra tutti i partecipanti idonei (ad eccezione dell’ultima classificata Vento Mobility s.r.l.) e il conseguente ricorso al meccanismo del sorteggio previsto dallo stesso art. 6 del disciplinare.</h:div><h:div>Nel merito, il ricorso incidentale deve, peraltro, essere respinto.</h:div><h:div>Il primo motivo è inammissibile.</h:div><h:div>Come documentalmente dimostrato dall’amministrazione comunale (cfr. doc. 41 del Comune di Torino) anche Bird ha beneficiato del medesimo soccorso istruttorio concesso alla ricorrente principale, di cui pure oggi contesta la legittimità.</h:div><h:div>La contraddittorietà tra la condotta procedimentale e l’odierna condotta processuale integra, pertanto, una trasgressione al divieto di <corsivo>venire contra factum proprium</corsivo>.</h:div><h:div>Il secondo motivo è infondato.</h:div><h:div>In disparte la ricordata inapplicabilità alle procedure ex art. 16 D.Lgs. 59/2010 del codice dei contratti pubblici, la stessa ricorrente incidentale dà atto della ritrattazione di VOI circa la presenza di un suo servizio nel Comune di Baldissero Torinese. La dichiarazione, peraltro, non può ritenersi oggettivamente mendace in quanto formulata prima del sopravvenuto mutamento d’indirizzo dello stesso Comune di Baldissero Torinese (cfr. docc. 34-36) e, d’altra parte, proprio la risposta ai chiarimenti sollecitati sul punto ha privato VOI dell’attribuzione dei corrispondenti quattro punti, con sua conseguente collocazione in posizione deteriore in graduatoria. Onde nessun condizionamento ne è derivato sul corretto svolgimento della gara.</h:div><h:div>Non essendo in discussione né l’autenticità delle comunicazioni trasmesse da VOI né la loro riconducibilità al legale rappresentante dell’impresa, non coglie nel segno neppure il terzo motivo del ricorso incidentale, con cui Bird contesta la mancata formulazione della manifestazione d’interesse della ricorrente principale nella forma degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.</h:div><h:div>Infine, anche il quarto motivo è infondato.</h:div><h:div>L’ottavo subcriterio contenuto nel criterio n. 3, concernente “l’individuazione di più di una base operativa sul territorio comunale di Torino”, dà foggia a un requisito di “esecuzione” in quanto destinato ad attualizzarsi solo con la sottoscrizione della convenzione. Diversamente opinando, e ritenendo che i concorrenti dovessero dimostrare l’effettiva disponibilità di una base operativa già in sede di partecipazione, la clausola spiegherebbe una surrettizia portata discriminatoria, gravando le parti di un onere economico e organizzativo che, in considerazione dell’alea della procedura, sarebbe del tutto ingiustificato.</h:div><h:div>Pertanto, tenuto conto che il disciplinare non specifica termini e modalità della richiesta “<corsivo>individuazione</corsivo>” e che la ricorrente incidentale non ha impugnato il subcriterio in esame, la formale dichiarazione di VOI d’impegnarsi a individuare “una seconda base operativa sul territorio comunale di Torino entro 120 giorni dalla stipula della Convenzione per il nuovo servizio in sharing di monopattini a propulsione elettrica” (doc. 2 della ricorrente incidentale), sulla cui base il Comune potesse poi pretendere l’acquisizione della disponibilità effettiva della struttura nel tempo indicato, si palesa conforme alla norma di gara.</h:div><h:div>In definitiva, il ricorso principale di VOI è improcedibile; i motivi aggiunti sono in parte irricevibili e in parte fondati, nei limiti sopra specificati.</h:div><h:div>Il ricorso incidentale di Bird deve, invece, essere respinto.</h:div><h:div>2) <corsivo>Sul ricorso di Lime Technology s.r.l. R.G. 1093/2022</corsivo></h:div><h:div>F) Venendo ai gravami coltivati da Lime si evidenzia anzitutto come il ricorso iscritto al n. di R.G. 1093/2022 sia inciso dai provvedimenti di secondo grado nelle more adottati dalle amministrazioni resistenti.</h:div><h:div>Come evidenziato sia dalla Città Metropolitana sia dal Comune di Torino con rispettive memorie del 20.10.2023, l’intera procedura selettiva per l’individuazione di operatori interessati a svolgere i servizi di mobilità in sharing nel territorio comunale, bandita con determinazione dirigenziale n. 4116/2022, è stata annullata d’ufficio con la menzionata determinazione 5945/2022 23 ed anche l’originario avviso pubblico della Città Metropolitana dell’ottobre 2020 è stato emendato per effetto della già più volte richiamata determina 6115/2022.</h:div><h:div>Contrariamente a quanto sostenuto da Lime (con repliche del 2.11.2023) tali provvedimenti sopravvenuti non comportano la “cessata materia del contendere”, bensì, come eccepito dalle amministrazioni territoriali, l’improcedibilità del ricorso.</h:div><h:div>Per acquisite coordinate giurisprudenziali, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato; per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica quando: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione (in termini da ultimo Cons. Stato sez. V, 13/11/2023, n. 9683).</h:div><h:div>La vicenda all’esame è sussumibile nella terza fattispecie sopra indicata, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso non sortirebbe per Lime alcun effetto utile stante l’avvenuta riedizione della procedura e l’esito per essa sfavorevole.</h:div><h:div>Il ricorso R.G. 1093/2022 deve pertanto essere dichiarato improcedibile. </h:div><h:div>3) <corsivo>Sul ricorso di Lime Technology s.r.l. R.G. 5/2023</corsivo></h:div><h:div>G) Il giudizio di cui al n. di R.G. 5/2023, nel quale pure è stato articolato un ricorso incidentale, soggiace allo stesso ordine di trattazione dei ricorsi già adottato per il giudizio R.G. 1018/2022 per le medesime ragioni spiegate al superiore paragrafo A), cui si rinvia. </h:div><h:div>H) L’accoglimento del primo mezzo di gravame di cui ai primi e secondi motivi aggiunti di VOI, per le ragioni dedotte al superiore paragrafo D) (al quale pure si rinvia), comporta l’improcedibilità, per carenza d’interesse (anche rispetto al provvedimento di rimozione dei mezzi dal territorio comunale) del primo motivo del ricorso R.G. 5/2023, e dei conseguenti motivi aggiunti proposti da Lime, siccome indirizzato avverso il medesimo criterio n. 1 ex art. 6 del disciplinare di gara; salvo precisare che non può trovare condivisione l’ermeneutica prospettata dalla società ricorrente per la quale l’interoperabilità tra i Comuni debba intendersi esclusivamente sotto la forma del collegamento diretto mediante micromobilità tra gli stessi -come noto impraticabile lungo gli assi viari extraurbani fatte salve le piste ciclabili di collegamento-; tesi interpretativa sprovvista di ragionevole aggancio testuale nella legge di gara, la quale inclina piuttosto (come del pari illustrato al superiore paragrafo D) a connotare l’interoperabilità del significato di interscambio con metropolitana e bus secondo l’indicata ottica intermodale con il sistema del trasporto pubblico.</h:div><h:div>I) Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.</h:div><h:div>Come evidenziato sia dal Comune di Torino (con memoria del 23.10.2023, pag. 12) sia dalla ricorrente incidentale Bird (con memoria del 23.10.2023, pag. 14) per il criterio in questione Lime, come gli altri operatori, ha conseguito il punteggio massimo, onde nessuna utilità le deriverebbe dalla sua caducazione.</h:div><h:div>Il motivo è peraltro infondato nel merito.</h:div><h:div>Agli atti amministrativi si applicano le regole per l’interpretazione del contratto dettate dagli artt. 1362 e ss. Cod. Civ. (cfr. da ultimo T.A.R. Genova, (Liguria) sez. I, 03/04/2023, n.382) con priorità dei criteri soggettivi su quelli oggettivi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 08/09/2023 n. 8220).</h:div><h:div>L’interpretazione del gravato subcriterio deve quindi essere orientata, anzitutto, dal disposto dell’art. 1365 Cod. Civ., a mente del quale un’elencazione esemplificativa di casi non comporta l’esclusione dei casi non menzionati ove questi, secondo ragione, possano ricondursi al campo applicativo della clausola.</h:div><h:div>Nel caso di dimostrata insufficienza del superiore criterio soggettivo soccorre il criterio sussidiario, di stampo oggettivo, stabilito dall’art. 1369 Cod. Civ. secondo cui le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più consono all’oggetto della previsione, che quanto alla clausola in esame, attiene alla protezione della sicurezza ed incolumità pubblica.</h:div><h:div>Quale cerniera tra criteri soggettivi e oggettivi opera, infine, il superiore canone di buona fede ex art. 1366 Cod. Civ. </h:div><h:div>Da quanto sopra il subcriterio concernente le dotazioni tecnologiche risulta immune dai lamentati profili di genericità e indeterminatezza, ben potendosi prefigurare espedienti tecnologici che inibiscano o scoraggino comportamenti antigiuridici degli utenti in violazione delle norme del codice della strada. Né, alla stregua dei principi ermeneutici richiamati, il ricorso dell’amministrazione comunale alla contestata tecnica esemplificativa può ritenersi decettivo. Allo stesso modo la lettura del testo del disciplinare non induce a ritenere che le soluzioni richieste dovessero essere circoscritte solo a quelle non ancora disponibili sul mercato stante l’interesse primario alla tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, da perseguire con ogni più utile strumento a tal fine.</h:div><h:div>L) In ordine al terzo motivo di ricorso devono, in via preliminare, essere disattese le eccezioni d’irricevibilità e inammissibilità, per asserita acquiescenza, opposte dal Comune di Torino (nella stessa memoria del 20.10.2023, pagg. 13-14) tenuto conto che, come correttamente replicato da Lime, la doglianza ha per oggetto una clausola attributiva del punteggio, la cui portata lesiva si è concretamente esplicata solo in sede di concreta applicazione, e che la partecipazione alla gara da parte di un operatore non implica alcuna acquiescenza alle regole prive di immediata lesività (pagg. 12-13 delle repliche del 3.11.2023).</h:div><h:div>Il motivo è, del resto, inammissibile e infondato per le stesse ragioni già svolte al superiore paragrafo D) (cui di nuovo si rinvia) di fronte alle sovrapponibili doglianze di VOI; opponendosi anche in tal caso al suo accoglimento, per un verso, la discrezionalità dell’amministrazione nella predisposizione dell’articolato di una procedura comparativa -censurabile solo per macroscopica illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà- e, per altro verso, il rilevato vizio di prospettiva che inficia la valutazione dell’attitudine selettiva dei criteri impugnati in base all’esito della procedura anziché <corsivo>ex ante</corsivo>. Con il risultato che, in definitiva, il mezzo mira a sollecitare un non consentito sindacato sostitutivo delle determinazioni discrezionali dell’amministrazione.</h:div><h:div>Il ricorso R.G. 5/2023 è, perciò, in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto.</h:div><h:div>M) La reiezione del ricorso principale comporta l’improcedibilità, per carenza d’interesse, del ricorso incidentale di Bird, che è, peraltro, meritevole di rigetto in quanto:</h:div><h:div>- come già evidenziato, anche Bird ha beneficiato del soccorso istruttorio;</h:div><h:div>- l’onere di allegazione della mappa operativa dell’area non era stabilito a pena di esclusione;</h:div><h:div>- i documenti in atti rivelano che, già in sede di manifestazione d’interesse, Lime aveva indicato i chilometri e la diffusione sul territorio del Comune (cfr. doc. 3 della ricorrente principale);</h:div><h:div>- la legge di gara richiedeva la distinguibilità per contenuti, e non anche formale, dei diversi elementi costitutivi dell’istanza di partecipazione.</h:div><h:div>4) <corsivo>Statuizioni conclusive e regime delle spese</corsivo></h:div><h:div>In conclusione:</h:div><h:div>-quanto al ricorso R.G. 1018/2022 incardinato da VOI Technology Italia s.r.l.:</h:div><h:div>-- si dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;</h:div><h:div>-- i primi e secondi motivi aggiunti sono in parte dichiarati irricevibili e in parte accolti nei sensi di cui in motivazione;</h:div><h:div>-- il ricorso incidentale di Bird Rides Italy s.r.l. è respinto;</h:div><h:div>- il ricorso R.G. 1093/2022 promosso da Lime Technology s.r.l. è dichiarato improcedibile;</h:div><h:div>- quanto al ricorso R.G. 5/2023 del pari presentato da Lime Technology s.r.l.:</h:div><h:div>-- il ricorso introduttivo e i conseguenti motivi aggiunti sono in parte dichiarati improcedibili e in parte respinti;</h:div><h:div>-- il ricorso incidentale di Bird Rides Italy s.r.l. è dichiarato improcedibile e, in ogni caso, infondato.</h:div><h:div>L’accoglimento del gravame di VOI nei termini indicati in motivazione comporta:</h:div><h:div>- l’annullamento delle linee guida, adottate con delibera della Giunta Comunale di Torino del 6 settembre 2022 n. 588, nella parte in cui stabiliscono che: “Per l’individuazione specifica degli operatori interessati a svolgere il servizio sul territorio della Città si terrà conto in particolare della presenza degli stessi sui comuni confinanti”;</h:div><h:div>- l’annullamento del criterio n. 1 di cui all’art. 6 del disciplinare dei servizi in sharing con mezzi innovativi di micromobilità a propulsione elettrica approvato dal Comune di Torino con determinazione del 23 novembre 2022 n. 5945;</h:div><h:div>- la retrocessione della procedura avviata dal Comune di Torino con la citata determinazione 5945/2022 alla fase di formazione della graduatoria dalla quale dovranno essere decurtati i punti assegnati in applicazione dell’indicato criterio n. 1, con adozione dei provvedimenti consequenziali previsti dalla stessa legge di gara per il caso di pareggio tra più di quattro concorrenti;</h:div><h:div>- il conseguente annullamento delle comunicazioni di cessazione dei servizi di micromobilità in essere.</h:div><h:div>E’ fatto salvo il potere dell’amministrazione comunale di rideterminarsi, nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla presente sentenza.</h:div><h:div>La soccombenza reciproca e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di lite. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, sui motivi aggiunti, sui ricorsi incidentali, come in epigrafe proposti, così dispone:</h:div><h:div>- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo del giudizio R.G. 1018/2022 presentato da VOI Technology Italia s.r.l., mentre, quanto ai motivi aggiunti al medesimo ricorso, in parte li dichiara irricevibili, in parte li accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;</h:div><h:div>- respinge il ricorso incidentale presentato da Bird Rides Italy s.r.l. nel giudizio R.G. 1018/2022;</h:div><h:div>- dichiara improcedibile il ricorso R.G. 1093/2022 presentato da Lime Technology s.r.l.;</h:div><h:div>- quanto al ricorso R.G. 5/2023 e ai motivi aggiunti, del pari presentati da Lime Technology s.r.l., in parte li dichiara improcedibili e in parte li respinge;</h:div><h:div>- dichiara improcedibile e, in ogni caso, infondato il ricorso incidentale presentato da Bird Rides Italy s.r.l. nel giudizio R.G. 5/2023.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/11/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Andrea Maisano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>