<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220102920240318124749177" descrizione="" gruppo="20220102920240318124749177" modifica="14/06/2024 23:48:29" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="01029"/><fascicolo anno="2024" n="00701"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue><registro n="01055" anno="2022"/></descrittori><file>20220102920240318124749177.xml</file><wordfile>20220102920240318124749177.docm</wordfile><ricorso NRG="202201029">202201029\202201029.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\40 Gianluca Bellucci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>gianluca bellucci</firma><data>14/06/2024 22:33:24</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Stefania Caporali</firma><data>14/06/2024 02:19:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>17/06/2024</dataPubblicazione><ricorso NRG="202201055">202201055\202201055.xml</ricorso><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gianluca Bellucci,	Presidente</h:div><h:div>Andrea Maisano,	Referendario</h:div><h:div>Stefania Caporali,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento:</h:div><h:div>quanto al ricorso n. 1029 del 2022:</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del provvedimento con cui il Responsabile dell'Area Tecnica geom. E. Malandrone ha annullato il permesso di costruire n. 21/2008 del 27.8.2010 rilasciato alla ricorrente per la costruzione di due fabbricati residenziali e la DIA, in variante n. 56/2013 del 5.7.2013 degli atti presupposti, connessi e conseguenti.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Amelotti Elena Maria Paola il 22/11/2022: </h:div><h:div>- del provvedimento con cui il Responsabile dell'Area Tecnica geom. E. Malandrone ha annullato il permesso di costruire n. 21/2008 del 27.8.2010 rilasciato alla ricorrente per la costruzione di due fabbricati residenziali e la DIA in variante n. 56/2013 del 5.7.2013; </h:div><h:div>- degli atti presupposti, connessi e conseguenti e, in particolare, dell’“ordinanza di demolizione a seguito di annullamento provvedimento illegittimo – autotutela n. 1/2022” datata 4.10.2022 e notificata alla sig.ra Amelotti il 5.10.2022;</h:div><h:div>- nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno.</h:div><h:div>-quanto al ricorso n. 1055 del 2022, per l’annullamento:</h:div><h:div>per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- del provvedimento - autotutela n. 1/2022 del 29.6.2022, notificato in data 30.6.2022 del Comune di Caselette;</h:div><h:div>- nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al predetto provvedimento;</h:div><h:div>per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Garoglio Danilo il 7/12/2022: </h:div><h:div>- dell’ordinanza di demolizione a seguito di annullamento provvedimento illegittimo - autotutela n. 1/2022 del 4.10.2022 datata 4.10.2022 e notificata all'arch. Danilo Garoglio in data 6.10.2022;</h:div><h:div>- nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al predetto provvedimento, in particolare del provvedimento già impugnato - autotutela n. 1/2022 del 29.6.2022 del Comune di Caselette notificato in data 30.6.2022.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1029 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Elena Maria Paola Amelotti, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Casavecchia e Francesca Dealessi, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Caselette, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Federico Videtta, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caselette;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 la dott.ssa Stefania Caporali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed><riuniti><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2022, proposto da Danilo Garoglio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Martino e Ylenia Barban, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia; </h:div></ricorrenti><resistenti><h:div>Comune di Caselette, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Federico Videtta, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia; </h:div></resistenti><altro><controinteressati/><intervenienti/></altro></riuniti></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>La sig.ra Amelotti Elena Maria Paola ha impugnato il provvedimento n. 1 del 29/06/2022 (doc. 9 di parte ricorrente) di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 21/2008 rilasciatole il 27.08.2010 in qualità di proprietaria, per la costruzione di due fabbricati residenziali e della DIA in variante n. 56/2013 del 5.07.2013, sollevando plurime contestazioni in diritto. Il Comune è infatti intervenuto in autotutela in quanto i dati urbanistici dichiarati dalla ricorrente nel progetto allegato all’istanza di permesso di costruire non risultano conformi allo stato di fatto, ma la ricorrente non ritiene sussistenti i presupposti per procedere all’annullamento d’ufficio. Inoltre, la sig.ra Amelotti ha anche chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del provvedimento impugnato. </h:div><h:div>Successivamente, la ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti avverso l’ordinanza di demolizione adottata nei suoi confronti dal Comune di Caselette, eccependo sia vizi di illegittimità derivata dall’illegittimità del provvedimento di autotutela, sia vizi propri dell’ordinanza di demolizione. La ricorrente ha anche reiterato la domanda risarcitoria, già proposta con il ricorso principale.</h:div><h:div>Con ricorso iscritto al n. 1055/2022 l’arch. Garoglio Danilo, in qualità di tecnico progettista incaricato dalla sig.ra Amelotti Elena Maria Paola per i suddetti lavori di realizzazione di due edifici a uso residenziale, ha impugnato, per plurime ragioni in diritto, il citato provvedimento di annullamento del permesso di costruire n. 21/2008 e della DIA in variante, a lui notificato in quanto responsabile dell’abuso.</h:div><h:div>Con successivo ricorso per motivi aggiunti l’arch. Garoglio Danilo ha anche impugnato l’ordinanza di demolizione, deducendone vizi propri e vizi di illegittimità derivata dall’illegittimità del provvedimento di autotutela.</h:div><h:div>In entrambi i giudizi si è costituito il Comune di Caselette, <corsivo/>chiedendo il rigetto dei ricorsi.</h:div><h:div>Con ordinanza cautelare n. 3/2023 questo TAR ha riunito il ricorso proposto dalla sig.ra Amelotti e iscritto al n. 1029/2022 r.g. con il ricorso iscritto al n. 1055/2022 r.g. proposto dall’arch. Garoglio e ha accolto la domanda cautelare, ravvisando la sussistenza dei relativi presupposti.</h:div><h:div>I difensori di tutte le parti hanno depositato memorie<corsivo> ex</corsivo> art. 73 d. lgs. n. 104/2010 e, in vista dell’udienza del 7.03.2024, hanno depositato istanza di passaggio in decisione di entrambe le cause senza discussione.</h:div><h:div>All’udienza del 7.03.2024 il Collegio ha dunque riservato le cause in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Preliminarmente il Collegio dà conto dell’avvenuta riunione del giudizio iscritto al n. 1055/2022 r.g. con il giudizio iscritto al n.1029/2022 r.g., già disposta da questo TAR con ordinanza cautelare n. 3/2023, in quanto trattasi di due giudizi aventi a oggetto la contestata legittimità dell’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 21/2008 e della conseguente ordinanza di demolizione.</h:div><h:div>2. Passando alla trattazione del merito del ricorso, il Collegio osserva quanto segue.	</h:div><h:div>3. Con il ricorso n. 1029/2022 la sig.ra Amelotti, dopo aver chiarito il proprio interesse al ricorso, deduce, con la prima censura, che il provvedimento adottato dall’amministrazione è stato adottato in carenza dei presupposti previsti dall’art. 21-<corsivo>nonies </corsivo>della legge n. 241/1990 e, in particolare, dopo dodici mesi dall’adozione del provvedimento oggetto d’annullamento d’ufficio. Peraltro, la tardività dell’esercizio del potere di autotutela emergerebbe ancor più dalla circostanza che il professionista incaricato dalla ricorrente aveva stilato una relazione in data 10.07.2017, con la quale “<corsivo>aveva esplicitamente e inequivocabilmente rappresentato l’utilizzo di un criterio non utile a garantire l’esattezza del dato</corsivo>”<corsivo>
				</corsivo>(ossia l’inesatta indicazione della superficie catastale) “<corsivo>ed anche che la situazione catastale e la mappatura reale nella zona interessata dall’intervento assentito con il PdC 21/2008 appariva ‘decisamente disallineata’</corsivo>” (cfr. p. 9 del ricorso).</h:div><h:div>Con la medesima doglianza, la ricorrente contesta anche il difetto di istruttoria perché, da un lato, il comune non ha adeguatamente valutato l’interesse pubblico attuale all’annullamento del titolo emesso sulla base di un mero errore, nonostante la già avvenuta realizzazione delle opere in conformità a tale titolo; dall’altro lato, il comune non ha nemmeno adeguatamente valutato l’interesse privato della sig.ra Amelotti a salvaguardare l’attuale assetto edilizio.</h:div><h:div>4. La censura è priva di pregio.</h:div><h:div>Occorre innanzitutto che con segnalazione del 23.09.2021 la ricorrente ha comunicato all’amministrazione che il proprio tecnico aveva riscontrato alcune anomalie nei conteggi urbanistici riportati sulle tavole di progetto e, nello specifico, che nel progetto allegato al permesso di costruire era indicata una superficie catastale del lotto di terreno di proprietà di 3.020 metri quadrati, anziché di 2.700 metri quadrati, come invece risultante dalla visura catastale e dai rilievi strumentali eseguiti successivamente alla realizzazione del progetto stesso (cfr. doc. 5 di parte ricorrente). In conseguenza di siffatto errore la sig.ra Amelotti ha chiesto all’amministrazione di procedere a una verifica e alla revisione dei conteggi. A seguito della segnalazione, il Comune di Caselette ha dapprima risposto che, in caso di accertato aumento della volumetria realizzata rispetto a quella ammissibile, la parte in eccedenza sarà considerata opera realizzata in parziale difformità dal permesso di costruire (cfr. doc. 6) e, successivamente, ha notificato alla ricorrente l’avvio del procedimento avente a oggetto l’annullamento del permesso di costruire n. 21/2008 e DIA 56/2013, poi culminato nel provvedimento impugnato del 29/6/2022. </h:div><h:div>Considerando come dies a quo la data della suddetta segnalazione (dalla quale soltanto il Comune ha potuto rendersi conto dell’inesatta indicazione della superficie del lotto di riferimento contenuta nella domanda di permesso di costruire), non risulta superato il termine di dodici mesi fissato dall’art. 21-<corsivo>nonies </corsivo>della legge n. 241/1990.</h:div><h:div>La ricorrente eccepisce la tardività del provvedimento anche in considerazione della circostanza che il proprio tecnico di fiducia aveva già evidenziato il disallineamento tra la situazione catastale e la mappatura reale nel 2017, senza che il Comune aprisse alcun procedimento. </h:div><h:div>Sul punto, si osserva che costituisce circostanza pacifica che la ricorrente, per il tramite del proprio tecnico, abbia rappresentato lo stato dei fatti in modo difforme dall’assetto reale e che, in virtù di tale errore, sia stata assentita una maggiore volumetria edificabile. Tuttavia, solo con la comunicazione del 2021 il privato ha reso edotta e consapevole l’amministrazione dell’errore in cui era incorso, atteso che la genericità della comunicazione del 19.5.2017 (documento n. 3 depositato in giudizio dall’interessata) non era idonea a consentire al Comune resistente di ritenere erroneo quanto raffigurato nel progetto allegato al permesso di costruire. Invero la relazione tecnica presentata dalla ricorrente il 19.5.2017 si è limitata a dare contezza del presupposto (costituito dalla mappa catastale originaria) alla cui stregua si è proceduto al calcolo della cubatura residenziale massima realizzabile per il permesso di costruire del 13.12.2010, senza specificare quale sarebbe stata la quantificazione di superficie in caso di una corretta istruttoria di parte propedeutica alla presentazione della domanda del titolo edilizio.</h:div><h:div>Rileva al riguardo l’art. 21 nonies, comma 2 bis, della legge n. 241/1990, secondo cui il provvedimento amministrativo (compreso il permesso di costruire) conseguito sulla base di falsa rappresentazione dei fatti può essere annullato in autotutela anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi.</h:div><h:div><corsivo/>Nel caso di specie, la ricorrente - per il tramite del proprio tecnico - ha presentato un progetto raffigurante una superficie di mq. 3020, che poi è risultata eccedente rispetto a quella effettiva, pari a mq. 2.700 (cfr. p. 2 del ricorso), determinando la realizzazione di una volumetria superiore a quella assentibile; trattasi pertanto di errore rilevante ed essenziale, come tale integrante la fattispecie di cui al citato comma 2 bis dell’art. 21 nonies.</h:div><h:div>Né potrebbe eccepirsi il difetto di dolo in capo alla parte istante, in quanto da un lato la scelta della ricorrente di avvalersi di una mappa catastale non più in vigore (e tale da giustificare il calcolo di una maggiore volumetria residenziale realizzabile) è comunque una scelta consapevole, dall’altro tale scelta è sintomatica quanto meno di colpa grave, sufficiente ad integrare quella falsa rappresentazione della realtà che giustifica la deroga al termine di 12 mesi ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990.</h:div><h:div><corsivo/>5. Deve ritenersi infondata anche l’ulteriore parte della prima censura (indicata come II nel ricorso) con cui il provvedimento impugnato è stato contestato per carenza di istruttoria e di motivazione circa l’interesse pubblico attuale all’annullamento d’ufficio e alla sua ponderazione con l’interesse di cui è portatore il privato.</h:div><h:div>La giurisprudenza che si è formata in materia di tutela del territorio ha più volte dato conto del particolare atteggiarsi dell’interesse pubblico in siffatta materia, tanto che si può ritenere che l’interesse pubblico sussista in <corsivo>re ipsa</corsivo> e consista nell’interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica e di repressione degli abusi. </h:div><h:div>Una volta accertato l’abuso, non è dunque necessario procedere a una particolare ponderazione, né si richiede che il provvedimento repressivo sia dotato di precipua motivazione (diversa da quella inerente al ripristino della legittimità violata, cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 17 ottobre 2017, n. 9; TAR Lazio, sez. II quater, 24 giugno 2019, n. 8237); specularmente non è ravvisabile alcuna posizione di affidamento legittimo tutelabile in capo a colui che ha fornito all’amministrazione un’erronea prospettazione delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole. In conseguenza, l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione è soddisfatto dal documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di parte (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 30/06/2023, n. 6387). È stato infatti precisato che “<corsivo>Chi presenta istanza di autorizzazione "ad aedificandum" ha l'onere di accludere dati, documenti e misurazioni idonei a dare esatta contezza della situazione dei luoghi. Nel caso in cui fornisca dati incompleti, e comunque tali da fornire una errata rappresentazione dello stato dei luoghi, l’Amministrazione legittimamente interviene sul piano dell'autotutela e annulla d’ufficio il titolo abilitativo già rilasciato</corsivo>” (cfr. TAR Sardegna, n. 294/2021; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 8/2017). "L'interesse pubblico all'eliminazione, ai sensi dell'art. 21-nonies L. n. 241 del 1990 , di un titolo abilitativo illegittimo è in re ipsa, a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte dell'interessato, risultata rilevante o decisiva ai fini del provvedimento ampliativo, non potendo l'interessato vantare il proprio legittimo affidamento nella persistenza di un titolo ottenuto attraverso l'induzione in errore dell'amministrazione procedente" (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II , 5 gennaio 2021 , n. 18; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 3 marzo 2022, n. 365).</h:div><h:div>Ciò posto, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato atteso che l’amministrazione ha dato conto che il permesso di costruire n. 21/2008 è illegittimo perché “<corsivo>i dati urbanistici dichiarati risultano non conformi allo stato di fatto”</corsivo> e che gli effetti derivanti dall’annullamento “<corsivo>coincidono, o comunque non contrastano, con il concreto interesse pubblico alla rimozione di provvedimenti illegittimi cui conseguono manufatti abusivi e che in capo al privato non può ritenersi consolidato alcun affidamento incolpevole, dal momento che i dati non conformi allo stato di fatto di cui si è detto sono stati forniti dal privato stesso”</corsivo> (cfr. doc. 9 depositato da parte ricorrente).</h:div><h:div>In definitiva, il motivo di gravame non può essere accolto.</h:div><h:div>6. Con la seconda censura, indicata al punto III del ricorso, la ricorrente contesta il provvedimento impugnato evidenziando che, nel caso di specie, sussistevano i requisiti per l’operatività della convalida <corsivo>ex</corsivo> art. 21-<corsivo>nonies</corsivo>, comma 2, legge n. 241/1990 e 38 D.P.R. 380/2001.</h:div><h:div>La doglianza è infondata.</h:div><h:div>La convalida è ammessa solo per vizi formali e procedurali e, dunque, non è ammessa in caso di difformità sostanziali, come quella di specie, che ha riguardo alla superficie edificabile, con la conseguenza che è stata assentita una volumetria maggiore rispetto a quella reale.</h:div><h:div>L’art. 38 D.P.R. 380/2001 consente infatti unicamente la convalida dei “<corsivo>vizi delle procedure amministrative”</corsivo> e tale espressione è stata chiarita dalla Corte Costituzionale, la quale ha precisato (con riferimento a una norma di interpretazione autentica di una disposizione provinciale di tenore identico all’art. 38 citato) che “<corsivo>l’espressione ‘vizi delle procedure amministrative’ non si presta ad una molteplicità di significati, tale da abbracciare i ‘vizi sostanziali’, che esprimono invece un concetto ben distinto da quello di vizi procedurali e non in quest’ultimo potenzialmente contenuto, con la conseguenza di escludere la sanatoria nelle ipotesi di violazioni diverse da quelle formali-procedurali</corsivo>” (Corte cost. 11 giugno 2010, n. 209). Tale esegesi ha trovato concreta applicazione nella giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha specificato che il potere di convalida (contemplato in via generale nell’art. 21 <corsivo>nonies </corsivo>comma 2 della legge n. 241/1990) “<corsivo>implica necessariamente un’illegittimità di natura ‘procedurale’, essendo evidente che ogni diverso vizio afferente alla sostanza regolatoria del rapporto amministrativo rispetto al quadro normativo vigente risulterebbe superabile solo attraverso una modifica di quest’ultimo” </corsivo>(così Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 17/2020).</h:div><h:div>Il motivo di gravame è dunque infondato. </h:div><h:div>7. Con la terza censura, indicata al punto IV del ricorso, la ricorrente contesta il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 21-<corsivo>nonies </corsivo>l. 241/1990 e del principio di proporzionalità, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione sotto l’ulteriore profilo che il Comune avrebbe dovuto (semmai) annullare il permesso di costruire n. 21/2008 (e la successiva DIA) solo parzialmente, ossia solo con riferimento a uno dei due fabbricati oggetto di realizzazione. Secondo la ricorrente, dunque, “<corsivo>ai fini dell’annullamento il Comune avrebbe dovuto optare, al più, per l’</corsivo>annullamento parziale<corsivo>. O motivare idoneamente le ragioni dell’annullamento integrale</corsivo>” (cfr. p. 14 del ricorso).</h:div><h:div>La doglianza è infondata.</h:div><h:div>L’istanza di permesso di costruire era unitaria e riguardava una concessione unica, avente a oggetto entrambi i fabbricati. In conseguenza, la realizzazione delle opere in difformità al titolo edilizio rilasciato può essere valutata solo unitariamente e, nel caso di specie, risulta pacifico che la ricorrente abbia realizzato una volumetria superiore rispetto a quella assentibile. </h:div><h:div>8. Con la quarta censura, indicata al punto V del ricorso, l’esponente contesta il provvedimento impugnato anche per violazione dell’art. 38 D.P.R. 380/2001, della legge n. 241/1990, per contraddittorietà e sviamento, nonché per violazione degli artt. 31 e 34 D.P.R. 380/2001 e 6 della legge regionale n. 19/1999. La ricorrente evidenzia, innanzitutto, che nel caso di specie, pur sussistendo tutti i presupposti per la fiscalizzazione prevista dal secondo comma dell’art. 38 D.P.R. 380/2001 (impossibilità di restituzione in pristino), il Comune ha rigettato la relativa istanza sulla base “<corsivo>da un lato di calcoli non intellegibili, da un altro lato, di argomentazioni errate e non improntate a coerenza con atti presupposti</corsivo>” (cfr. p. 16 del ricorso). Nel rigettare l’istanza, l’ente ha infatti ritenuto che le osservazioni del privato avrebbero dovuto essere supportate da idonea perizia tecnica, richiamando il disposto dell’art. 34 D.P.R. 380/2001. </h:div><h:div>La ricorrente contesta, in particolare, il richiamo a tale ultima disposizione, precisando che la stessa si riferisce al caso di difformità parziale rispetto al progetto assentito, che è differente dalla fattispecie in esame. Inoltre, la ricorrente contesta anche il richiamo all’art. 6 della legge regionale n. 19/1999, a mente del quale l’aumento di volumetria costituisce variazione essenziale solo ove superiore al 30% del progetto approvato, mentre al di sotto si realizza una difformità parziale e, nel caso di specie, la volumetria realizzata in esubero è inferiore al 30%.</h:div><h:div>Anche tale censura non merita accoglimento.</h:div><h:div>Non è applicabile al caso di specie l’art. 38 D.P.R. 380/2001, che si riferisce a vizi di forma e di procedura; inoltre, rileva la necessità di considerare l’opera in questione in modo unitario, essendo realizzata come indicato anche nella domanda di permesso di costruire e nel relativo titolo edilizio: “<corsivo>lavori di nuova costruzione edifici residenziali </corsivo><corsivo/><corsivo>secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto</corsivo>” e che erroneamente individua la superficie catastale (relativamente alla particella mappale n. 344, foglio n. 3) in 3.020 metri quadrati (cfr. doc. 1 di parte ricorrente). Il titolo edilizio è stato rilasciato, in particolare, per la realizzazione su un unico lotto di proprietà della ricorrente di un’opera formata da due edifici residenziali trifamiliari, tanto che - anche nella parte relativa all’inizio e all’ultimazione dei lavori - gli stessi vengono individuati in modo unitario (“<corsivo>I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data del presente permesso ed ultimati in ogni loro parte, sì da essere totalmente funzionanti le opere stesse, le strutture, gli impianti, per poter adempiere alla loro funzione</corsivo>” e il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza del permesso stesso).  La fattispecie in questione, in cui l’opera è stata realizzata con una volumetria superiore rispetto a quella assentibile non realizza dunque una difformità parziale dal permesso già rilasciato e, in ogni caso, non consente il mantenimento della parte dell’opera non in esubero.</h:div><h:div>9. Per le medesime ragioni già indicate con riferimento al ricorso principale, il Collegio respinge altresì il primo motivo aggiunto, depositato in data 22.11.2022, con il quale la deducente ha impugnato l’ordinanza di demolizione, per illegittimità derivata dai vizi del provvedimento di autotutela n. 1/2022.</h:div><h:div>10. Prive di pregio sono anche le ulteriori censure avanzate nel ricorso per motivi aggiunti, che attengono a vizi propri dell’ordinanza di demolizione. Innanzitutto, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 21-<corsivo>nonies</corsivo> della legge n. 241/1990 e dell’art. 38 D.P.R. 380/2001, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria. In secondo luogo, la ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 38 D.P.R. 380/2001, della legge n. 241/1990, la contraddittorietà e lo sviamento di potere, nonché la violazione degli artt. 31 e 34 D.P.R. 380/2001 e dell’art. 6 della legge regionale n. 19/1999, atteso che il Comune non ha esaminato le doglianze della proprietà avanzate con il ricorso avverso l’atto di annullamento e non ha riconsiderato la situazione per accertare se era ancora possibile il ripristino dei luoghi, anche alla luce dei motivi di ricorso espressi con il ricorso principale avverso l’atto di autotutela.</h:div><h:div>Sul punto il Collegio osserva che l’ordinanza di demolizione costituisce atto vincolato, che - in presenza di un accertato abuso - non richiede una specifica istruttoria e motivazione in ordine alla comparazione tra gli interessi pubblici e quelli privati coinvolti, con la conseguenza che non è nemmeno configurabile, in capo al privato, un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva<corsivo>
				</corsivo>(cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. V, 11 gennaio 2011, n. 79; Cons. Stato, sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229; TAR Molise, Campobasso, sez. I, sentenza 26/01/2024, n. 20). Pertanto, non è necessaria alcuna motivazione ulteriore rispetto all’esigenza di ripristino della legalità violata.</h:div><h:div>Inoltre, con riferimento alle ulteriori norme richiamate dalla ricorrente, la censura deve essere respinta per le stesse considerazioni già esposte sopra con riferimento all’assenza, nel caso di specie, di vizi formali e procedurali e alla impossibilità di inquadrare la fattispecie in esame in una difformità parziale dal titolo; solo tale tipologia di vizi potrebbe giustificare l’adozione da parte dell’amministrazione di un provvedimento di convalida ex art. 38 D.P.R. 380/2001 e 21 <corsivo>nonies</corsivo>, comma 2, legge n. 241/1990 (così Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 17/2020). Il vizio da cui è affetto il titolo edilizio rilasciato alla sig.ra Amelotti (e determinato dall’errata rappresentazione della realtà da parte della ricorrente stessa) non può infatti ritenersi di natura “procedurale”, attenendo alla sostanza regolatoria del rapporto amministrativo, vertendo sull’esatta individuazione dell’area edificabile.</h:div><h:div>11. La reiezione della domanda di annullamento determina il rigetto anche della ulteriore domanda risarcitoria, avanzata dalla ricorrente, sia nel ricorso principale sia nel ricorso per motivi aggiunti, per il ristoro dei danni consistenti nell’impossibilità di commercializzare i due immobili realizzati sulla base del titolo annullato.</h:div><h:div>12. Passando alla trattazione del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti proposti dall’arch. Garoglio, il Collegio osserva quanto segue. </h:div><h:div>13. Innanzitutto sono prive di pregio le censure sollevate nel ricorso principale, che sono sovrapponibili a quelle esposte dalla sig.ra Amelotti e che devono dunque essere respinte per gli stessi motivi già illustrati.</h:div><h:div>14. Con il ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha poi anche contestato l’ordinanza di demolizione per violazione dell’art. 31 D.P.R. 380/2001, che non contempla tra i destinatari il progettista e il direttore dei lavori.</h:div><h:div>La censura è priva di pregio. </h:div><h:div>Ritiene infatti il Collegio che il ricorrente sia incluso tra i destinatari della norma citata quale “<corsivo>responsabile dell’abuso</corsivo>”, che è tenuto – unitamente al proprietario – alla rimozione o alla demolizione delle opere realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, ovvero con variazioni essenziali. L’ordinanza di demolizione mira a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica per ripristinare l’ordine urbanistico violato e, pertanto, la legge prescrive che la misura debba essere irrogata sia nei confronti del responsabile dell’abuso, sia nei confronti dell’attuale proprietario non colpevole, “<corsivo>in quanto l’abusività dell'opera è una connotazione di natura reale</corsivo>” (cfr. T.A.R. Sicilia, n. 986/2022; TAR Molise, Campobasso, sez. I, sentenza 26/01/2024, n. 20). </h:div><h:div>Nel caso di specie, poiché l’arch. Garoglio ha dichiarato nel progetto dati urbanistici difformi da quelli reali, lo stesso non può che essere considerato responsabile dell’abuso, con conseguente applicazione del disposto dell’art. 31 D.P.R. 380/2001.</h:div><h:div>15. Quanto al secondo motivo aggiunto, con cui il ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 38 D.P.R. 380/2001, il Collegio ribadisce che – nel caso di specie – tale norma non trova applicazione in quanto non trattasi di vizi di forma o di procedura, i quali – come detto – sono gli unici a poter giustificare l’adozione da parte dell’amministrazione di un provvedimento di convalida (così Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 17/2020). Tale natura difetta nel caso di un vizio concernente l’esatta individuazione dell’area edificabile, attenendo lo stesso alla sostanza regolatoria del rapporto amministrativo.</h:div><h:div>16. Con il terzo motivo aggiunto, il ricorrente censura l’ordinanza di demolizione per difetto di istruttoria e di motivazione, ravvisando una “<corsivo>contraddittorietà di fondo” </corsivo>tra il provvedimento di annullamento in autotutela, che “<corsivo>fa riferimento e annulla due titoli abilitativi che autorizzavano anche la realizzazione di opere che non producevano volumetria come il muro di recinzione posto a confine” </corsivo>e l’ordinanza di demolizione che “<corsivo>si basa esclusivamente sulla demolizione di ciò che è stato realizzato con la volumetria in eccesso, non consentita a suo tempo dal PRG del Comune di Caselette” </corsivo>(cfr. p. 15 del ricorso per motivi aggiunti).</h:div><h:div>La censura è priva di pregio.</h:div><h:div>L’ordinanza di demolizione assume a presupposto l’avvenuto annullamento del titolo edilizio e la conseguente natura abusiva delle opere assentite nel 2010, stante l’unitarietà dell’abuso contestato ai ricorrenti.</h:div><h:div>La giurisprudenza ha chiarito che la valutazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi in modo globale e non in termini atomistici (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1350). Il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva, infatti, non tanto dal singolo intervento abusivo, ma dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio.</h:div><h:div>È dunque legittima l’ordinanza di demolizione, che contiene un chiaro riferimento agli atti precedenti e riguarda proprio i due fabbricati elevati a due piani fuori terra oltre a piano sottotetto e locali interrati di pertinenza siti in Caselette Via Val della Torre n. 237 ed individuati al Catasto terreni al Foglio 3 n. 344, che erano stati oggetto di permesso di costruire e del successivo annullamento d’ufficio (cfr. doc. 12 depositato da parte ricorrente). </h:div><h:div>17. In conclusione, i ricorsi n. 1029/22 e 1055/22 e i relativi motivi aggiunti devono essere respinti.</h:div><h:div>18. Le spese del giudizio devono essere poste a carico delle parti ricorrenti e sono liquidate in favore dell’amministrazione resistente nella misura complessiva di euro seimila oltre accessori di legge.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe e sui relativi motivi aggiunti, li respinge.</h:div><h:div>Condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento, a favore del Comune resistente, delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="07/03/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Stefania Caporali</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>