<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20220008620250716194805104" id="20220008620250716194805104" modello="2" modifica="20/07/2025 21:57:47" pdf="0" ricorrente="Valeria Dellagaren" stato="2" tipo="2" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00086"/><fascicolo anno="2025" n="01249"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220008620250716194805104.xml</file><wordfile>20220008620250716194805104.docm</wordfile><ricorso NRG="202200086">202200086\202200086.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Torino\Sezione 2\2022\202200086\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>gianluca bellucci</firma><data>20/07/2025 21:57:47</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>gianluca bellucci</firma><data>20/07/2025 21:57:47</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>21/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gianluca Bellucci,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Marco Costa,	Referendario</h:div><h:div>Martina Arduino,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dell'ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, emessa dal dirigente dell’Area Tecnica del Comune di -OMISSIS-, nonché degli atti connessi.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 86 del 2022, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Rolle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune -OMISSIS-, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Il Comune di -OMISSIS-, con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di opere prive di titolo edilizio.</h:div><h:div>Avverso tale atto l’interessata è insorta deducendo:</h:div><h:div>1)violazione degli artt. 31, 34 e 22 del d.p.r. n. 380/2001; eccesso di potere per travisamento, omessa considerazione di circostanze essenziali, carenza ed erroneità dei presupposti; violazione degli artt. 3 e 10 del d.p.r. n. 380/2001 nonché degli artt. 4 e 7 in relazione all’art. 10 della legge n. 47/1985, all’art. 7 del D.L. n. 9/1982 e all’art. 56, comma 1, lett. c) e d), della L.R. n. 56/1977; violazione di legge con riferimento all’art. 6, comma 2, lett. c, in relazione agli artt. 3, 31 e 34 del d.p.r. n. 380/2001; violazione dei principi sulla graduazione delle sanzioni amministrative; violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;</h:div><h:div>2) violazione di legge con riferimento agli artt. 31 e 34 del d.p.r. n. 380/2001; violazione di legge con riferimento all’art. 6, in relazione agli artt. 15, 22, 34 e 37 del d.p.r. n. 380/2001 e all’art. 841 cod. civ..</h:div><h:div>All’udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione. </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.Con la prima censura la ricorrente deduce che il manufatto sul quale poggiano lamiere e costituente un deposito temporaneo non richiedeva il rilascio del permesso di costruire ma, al più, l’autorizzazione edilizia.</h:div><h:div>La doglianza non ha pregio.</h:div><h:div>Il manufatto in questione è un fabbricato di m. 10 per 8 e m. 8 per 5, poggiante su platea in calcestruzzo, caratterizzato da copertura in lamiera e da pannelli perimetrali in lamiera, con altezza minima da terra pari a metri 2,70.</h:div><h:div>Trattasi di costruzione di notevoli dimensioni, adibita a deposito a tempo indeterminato.</h:div><h:div>La descrizione espressa nell’impugnata ordinanza riguarda una struttura stabilmente presente sul territorio e di significativo impatto, talchè la sua realizzazione doveva essere previamente assentita con permesso di costruire, mai rilasciato.</h:div><h:div>Pertanto, tenuto conto delle caratteristiche dell’opera in questione, la tesi della deducente non risulta in sintonia con i criteri individuati dalla giurisprudenza relativamente alla natura temporanea di un'opera e alle peculiarità della nozione di pertinenza in ambito urbanistico.</h:div><h:div>2. Invero, dal punto di vista prettamente edilizio, si deve seguire "non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale", per cui un'opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee (come nel caso di specie, in cui il manufatto appare stabilmente funzionale alle esigenze della parte istante) non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili (peraltro l’agevole amovibilità non risulta nel caso in esame) (Cons. Stato, VI, 3.1.2022, n. 8). Ai fini urbanistici ed edilizi il concetto di pertinenza ha un significato del tutto diverso rispetto alla nozione civilistica e si fonda sulla assenza di: a) autonoma destinazione del manufatto pertinenziale; b) incidenza sul carico urbanistico; c) modifica all'assetto del territorio (cfr.Cons. di Stato, sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4636; Cons. di Stato, sez. IV, 16 maggio 2013, n. 2678; Cons. di Stato, sez. V, 11 giugno 2013, n. 3221), ma nel caso di specie le notevoli dimensioni, idonee a modificare sensibilmente l’assetto del territorio, inducono a escludere che si possa trattare di pertinenza. </h:div><h:div>3. Priva di pregio è la tesi secondo cui il manufatto de quo sarebbe sottoposto ad autorizzazione edilizia, propria delle tettoie temporanee.</h:div><h:div>Infatti, l’immobile in questione non presenta alcun elemento idoneo a rivelarne la natura temporanea.</h:div><h:div>4. Con il secondo motivo la parte istante sostiene che la recinzione con pannelli su cordolo costituisce mera espressione dello jus excludendi alios e, come tale, non presuppone il rilascio del permesso di costruire; ove invece fosse assoggettata a C.I.L.A. o S.C.I.A. (mancanti), sarebbe sanzionabile solo con sanzione pecuniaria.</h:div><h:div>Il rilievo è infondato.</h:div><h:div>La recinzione oggetto della gravata ordinanza è costituita, oltre che da pannelli metallici, da cordolo in calcestruzzo.</h:div><h:div>Orbene, la distinzione tra l'esercizio dello ius aedificandi, assoggettato a titolo edilizio, ed esercizio dello ius excludendi alios, rientrante nell'attività edilizia libera, va operata caso per caso sulla scorta delle concrete caratteristiche della recinzione realizzata (cfr., C.d.S., Sez. VI, sentenza n. 9022/2023).</h:div><h:div>In particolare, occorre il preventivo rilascio del titolo edilizio autorizzatorio in caso di recinzione che presenti un basamento in muratura sul quale è infissa la rete (cfr., C.d.S., Sez. VI, n. 8600/2019); a tale fattispecie è assimilabile il caso in esame, in cui la recinzione è costituita da cordolo in calcestruzzo.</h:div><h:div>Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, "sono esenti dal regime del permesso di costruire solo le recinzioni che non configurino un'opera edilizia permanente, bensì manufatti di precaria installazione e di immediata asportazione (quali, ad esempio, recinzioni in rete metalliche, sorrette da paletti in ferro o di legno e senza muretto di sostegno), in quanto entro tali limiti la posa in essere di una recinzione rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo "ius excludendi alios" o, comunque, la delimitazione delle singole proprietà. Viceversa, è necessario il permesso di costruire quando la recinzione costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non precario sull'assetto edilizio del territorio, come ad esempio se è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica o da opera muraria" (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 16 settembre 2015, n. 1254). Alla stregua di tale indirizzo, l'intervento concretamente realizzato dalla ricorrente, consistendo in un'opera stabile per la presenza di un cordolo in calcestruzzo che altera lo stato dei luoghi, richiedeva il permesso di costruire (TAR Campania, Napoli, II, 20.12.2022, n. 7936).</h:div><h:div>5. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-.   </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="09/07/2025"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Gianluca Bellucci</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>