<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20210129920230725121615582" id="20210129920230725121615582" modello="4" modifica="26/07/2023 14:06:27" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="16" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="01299"/><fascicolo anno="2023" n="00722"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.3:ordinanza.collegiale:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>16</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>3</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210129920230725121615582.xml</file><wordfile>20210129920230725121615582.docm</wordfile><ricorso NRG="202101299">202101299\202101299.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\55 Rosa Perna\</rilascio><tipologia>Ordinanza collegiale</tipologia><firmaPresidente><firma>Rosa Perna</firma><data>26/07/2023 13:01:10</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Alessandro Cappadonia</firma><data>25/07/2023 12:39:25</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Rosa Perna,	Presidente</h:div><h:div>Alessandro Cappadonia,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Giovanni Francesco Perilongo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>del provvedimento di rigetto dell’istanza presentata via PEC in data -OMISSIS- per l’approvazione di un luogo diverso dall’ufficio doganale competente per la presentazione delle merci, prot. n. -OMISSIS-/RU del 20/10/2021, notificato in data 21/10/2021, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Centro di Assistenza Doganale (Cad) Mellano S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Simona Mellano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale per la Liguria e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Torino, via dell’Arsenale, 21; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli artt. 19, paragrafo 3, lett. b) del Trattato sull’Unione Europea (T.U.E.) e 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.);</h:div><h:div>Visti lo Statuto e il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell’Unione Europea; </h:div><h:div>Viste le “<corsivo>raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale</corsivo>” (2012/C 338/01) della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale per la Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;</h:div><h:div>Viste le memorie proposte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;</h:div><h:div>Visto l’art. 79, comma 1, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1- L’OGGETTO DELLA CONTROVERSIA, L’ILLUSTRAZIONE DEI FATTI PERTINENTI E DEI MOTIVI DI RICORSO.</h:div><h:div>Il ricorrente CAD Mellano S.r.l. è un Centro di Assistenza Doganale (di seguito: CAD) operante dall’anno 2014, con sede legale a Cuneo, che svolge operazioni di dogana, ossia l’emissione di bollette doganali d’importazione ed esportazione per conto dei propri clienti; la società in questione è soggetto riconosciuto AEO, ovvero Operatore Economico Autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.</h:div><h:div>Con ricorso notificato in data 16/12/2021, il CAD Mellano S.r.l. deduce di aver concluso, nell’esercizio della propria attività d’impresa, con la società tedesca -ALFA- un accordo per l’emissione di bollette doganali d’importazione ed esportazione da/verso il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord; la società -ALFA-, infatti, acquista da fornitori italiani prodotti alimentari da destinare alla catena -OMISSIS- nel Regno Unito.</h:div><h:div>Al fine di ottenere il titolo abilitativo da parte dell’Amministrazione finanziaria, in data 19/08/2021 le società -BETA- S.p.a. e CAD Mellano S.r.l. stipulavano un contratto di servizi per l’effettuazione delle operazioni doganali presso il luogo approvando per un periodo di tempo indeterminato (“<corsivo>this agreement is for an indefinite period of time</corsivo>”). </h:div><h:div>All’uopo, il CAD Mellano S.r.l., prima della presentazione della domanda di luogo approvato, in data 14/09/2021 apriva un’unità locale (sede secondaria) per “<corsivo>espletamento pratiche per servizi doganali</corsivo>” a Vicenza, in Via Zamenhos n. 81.</h:div><h:div>In data -OMISSIS-, posta la necessità di operare presso il magazzino del cliente di -OMISSIS-, “-BETA- S.p.a.”, corrente a -OMISSIS-, il CAD Mellano S.r.l. presentava via P.E.C., alla sede di Torino della Direzione Territoriale II per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta della resistente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, domanda di autorizzazione per l’approvazione di un luogo diverso dall’Ufficio doganale, ai fini della presentazione delle merci in entrata presso il magazzino in questione, sito in provincia di Vicenza e, dunque, al di fuori della circoscrizione della Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta, nel cui territorio il citato CAD ha stabilito la sua sede principale.</h:div><h:div>In data 01/10/2021, ai sensi dell’art. 10 bis, Legge n. 241/1990, la Direzione Territoriale II per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emetteva preavviso di rigetto, prot. n. -OMISSIS-/RU, avverso l’istanza presentata dal CAD il -OMISSIS-. </h:div><h:div>Tale preavviso motivava l’eventuale mancato accoglimento della domanda dell’operatore sulla base di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, del D.M. n. 549/1992, a mente del quale i Centri di Assistenza Doganale possono svolgere la loro attività nell’ambito del cosiddetto “<corsivo>compartimento doganale in cui hanno la sede</corsivo>”; compartimento che, nell’assetto organizzativo dell’Agenzia, è da individuarsi nella Direzione Regionale/Interregionale/Interprovinciale di riferimento (Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta). </h:div><h:div>Il CAD non presentava memorie, scritti o documenti nel termine di dieci giorni dalla notifica del preavviso di rigetto. </h:div><h:div>In data 20/10/2021, la Direzione Territoriale II per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emetteva il provvedimento definitivo di rigetto, prot. n. -OMISSIS-/RU, richiamando a fondamento del diniego l’art. 3, comma 3, del D.M. n. 549/1992. </h:div><h:div>Nell’atto era, inoltre, ribadito che la preclusione legale all’approvazione di luogo situato al fuori del circondario territoriale della Direzione Territoriale II non potesse ritenersi superata dall’art. 47, comma 3, D.P.R. n. 43/1973, nel testo novellato dall’art. 82, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 59/2010, secondo cui “<corsivo>la nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull’intero territorio nazionale</corsivo>”, in base all’assunto per cui tale ampliamento della sfera territoriale di attività non trova diretta applicazione nelle disposizioni regolatrici delle attività dello spedizioniere doganale, laddove quest’ultimo agisca quale socio di CAD.</h:div><h:div>Per tali ragioni, era rigettata l’istanza presentata via P.E.C. in data -OMISSIS- con la quale la società, odierna ricorrente, aveva chiesto l’approvazione, ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento (UE) n. 952/2013 e dell’articolo 115 del Regolamento Delegato (UE) n. 2446/2015, di un luogo diverso dall’Ufficio doganale competente per la presentazione delle merci.</h:div><h:div>La società ricorrente censurava l’anzidetto provvedimento, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: </h:div><h:div>I. Violazione e falsa applicazione di legge – Violazione Regolamento UE n. 952/2013 del 09/10/2013 – Art. 18 e Considerando n. 21 e Direttiva 123/2006/CE;</h:div><h:div>II. Eccesso di potere e irragionevolezza del provvedimento impugnato;</h:div><h:div>III. Istanza di remissione di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia <corsivo>ex</corsivo> art. 267 T.F.U.E.</h:div><h:div>In data 29/12/2021 si costituivano in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale per la Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per resistere al ricorso.</h:div><h:div>Le parti costituite svolgevano e ribadivano le rispettive difese.</h:div><h:div>Alla odierna udienza pubblica la causa veniva trattenuta in decisione.</h:div><h:div>2- LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E L’OPINIONE DEL COLLEGIO SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI.</h:div><h:div>Occorre preliminarmente richiamare il pertinente contesto normativo.</h:div><h:div>Ai sensi del considerando 21 del Reg. UE 952/2013 “<corsivo>Al fine di agevolare le attività commerciali, occorre preservare per chiunque il diritto di nominare un rappresentante per le relazioni con le autorità doganali. Non dovrebbe tuttavia essere più possibile riservare tale diritto di rappresentanza con una legge emanata da uno Stato membro. Inoltre, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali dovrebbe essere abilitato a prestare tali servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 18 del Reg. UE 952/2013 prevede che: </h:div><h:div>“<corsivo>Chiunque può nominare un rappresentante doganale. Siffatta rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un’altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Il rappresentante doganale è stabilito nel territorio doganale dell’Unione. Salvo che sia altrimenti disposto, si deroga a tale requisito se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell’Unione. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>Gli Stati membri possono fissare, conformemente al diritto dell’Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito. Tuttavia, fatta salva l’applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato membro interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all’articolo 39, lettere da a) a d), è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito …</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 10, paragrafo 4, della Direttiva 2006/123/CE, intitolato “<corsivo>Condizioni di rilascio dell’autorizzazione</corsivo>” prevede che “<corsivo>L’autorizzazione permette al prestatore di accedere all’attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l’apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici, tranne nei casi in cui la necessità di un’autorizzazione specifica o di una limitazione dell’autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale</corsivo>”, vale a dire “<corsivo>motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale</corsivo>” (cfr. art. 4, definizione n. 8, della citata Direttiva).</h:div><h:div>Ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, della Direttiva 2006/123/CE, intitolato “<corsivo>Requisiti da valutare</corsivo>”: </h:div><h:div>“<corsivo>1. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l’accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell’attività;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>e) il divieto di disporre di più stabilimenti sullo stesso territorio nazionale;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>g) tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>h) l’obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>3. Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>a) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell’ubicazione della sede legale;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato</corsivo>”.</h:div><h:div>Procedendo all’esame della normativa interna, l’art. 1, comma 1, del D.M. n. 549 dell’11 dicembre 1992 (“<corsivo>Regolamento recante la costituzione dei centri di assistenza doganale</corsivo>”) stabilisce che “<corsivo>Gli spedizionieri doganali iscritti da almeno tre anni all’albo professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612 , e che esercitano l’attività professionale non vincolati a rapporto di lavoro subordinato, possono costituire società di capitali, denominati CAD (centri assistenza doganale), con capitale minimo di 100 milioni di lire, aventi per oggetto esclusivamente l’esercizio di assistenza doganale, per lo svolgimento dei compiti indicati ai commi 1-sexies e 1-septies, dell’art. 7, della legge 6 febbraio 1992, n. 66</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 3, comma 3, del medesimo D.M. n. 549/1992, richiamato nel provvedimento impugnato, dispone che “<corsivo>Le società autorizzate di cui all’art. 1, comma 1, svolgono le loro attività nell’ambito territoriale del compartimento doganale in cui hanno la sede e possono collegarsi con società omologhe con sede e competenza in altri territori di differenti direzioni compartimentali e costituire gruppi europei di interesse economico previsti dal regolamento CEE n. 2137/85 del 25 luglio 1985, disciplinati dal decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 3, comma 5, della Legge n. 213 del 25 luglio 2000 (“<corsivo>Norme di adeguamento dell’attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell’interscambio internazionale delle merci</corsivo>”), pur non menzionato nel provvedimento impugnato, ma semplicemente richiamato nelle proprie difese dall’Amministrazione resistente, prevede che “<corsivo>I CAD, in attuazione delle procedure semplificate, possono presentare le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati all’effettuazione delle operazioni doganali di cui all’articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, sempreché tali luoghi, magazzini o depositi siano siti nell’ambito territoriale di competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati ad operare</corsivo>”.</h:div><h:div>L’art. 47, comma 3, D.P.R. n. 43 del 28 marzo 1973 (“<corsivo>Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale</corsivo>”), come modificato dall’art. 82, comma 1, lett. b), D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, stabilisce che “<corsivo>La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull’intero territorio nazionale</corsivo>”.</h:div><h:div>Ciò posto, a giudizio del Collegio, allo stato non rilevano i presupposti per procedere alla diretta disapplicazione dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 549/1992, poiché le ragioni dell’eventuale contrasto con il diritto dell’Unione – in assenza di un obbligo negativo incondizionato di non ricorrere a restrizioni territoriali con riferimento all’attività dei rappresentanti doganali – non appaiono immediate, chiare e precise. </h:div><h:div>Il Collegio ritiene che sia necessaria l’interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in ordine al regolamento UE 952/2013 con particolare riferimento all’art. 18, nonché in ordine alla Direttiva 2006/123/CE con riferimento ai relativi artt. 10 e 15 e, infine, in ordine agli artt. 56 ss. del T.F.U.E.; di tal che, in via pregiudiziale, si pongono le questioni della compatibilità dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 549/1992 con il vigente e sovraordinato diritto dell’Unione Europea al fine di verificare la sussistenza della prospettata illegittimità dell’atto nazionale gravato con il ricorso in epigrafe.</h:div><h:div>2.1- Innanzitutto, il Collegio osserva che l’art. 18 del Reg. UE 952/2013 non sembra consentire la restrizione territoriale dell’attività derivante dall’art. 3, comma 3, del D.M. n. 549/1992. </h:div><h:div>Segnatamente, da un lato, l’art. 18 del Reg. UE 952/2013, al comma 3, afferma che gli Stati membri possono fissare, “<corsivo>conformemente al diritto dell’Unione</corsivo>”, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nello Stato membro in cui è stabilito; dall’altro, la stessa norma recita che “<corsivo>Tuttavia, fatta salva l’applicazione di criteri meno severi da parte dello Stato interessato, il rappresentante doganale che soddisfa i criteri di cui all’articolo 39, lettere da a) a d), è abilitato a prestare i servizi in questione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito</corsivo>”. </h:div><h:div>Al CAD Mellano S.r.l. è stato imposto un criterio più severo (una restrizione territoriale) con riferimento alla prestazione di servizi in questione. </h:div><h:div>La norma comunitaria (norma sovraordinata e successiva al D.M. n. 549/1992 e alla Legge n. 213/2000, pur non menzionata nel provvedimento impugnato) prevede espressamente che il potere del legislatore possa essere esercitato in senso più favorevole al rappresentante in dogana e non, al contrario, secondo criteri più restrittivi. </h:div><h:div>In definitiva, il Collegio rileva che l’ordinamento doganale dell’Unione Europea non prevede alcuna limitazione territoriale all’esercizio dei servizi di intermediazione doganale e di conseguenza l’ordinamento interno (cfr. art. 3, comma 3, D.M. n. 549/1992 e art. 3, comma 5, Legge n. 213/2000) non appare conforme al diritto dell’Unione.</h:div><h:div>2.2- Peraltro, l’art. 3, comma 3, del D.M. n. 549/1992, precludendo al CAD Mellano S.r.l. di operare attraverso un’unità locale e un magazzino stabiliti fuori dalla circoscrizione della Direzione Interregionale in cui si trova la sua sede principale (Cuneo), introduce restrizioni relative alla possibilità di operare attraverso rappresentanze, succursali o filiali (cosiddetti “stabilimenti secondari”), malgrado l’articolo 10, paragrafo 4, della Direttiva 2006/123/CE  consenta al prestatore autorizzato di accedere all’attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, “<corsivo>anche mediante l’apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici</corsivo>”, tranne nei casi in cui la necessità di un’autorizzazione specifica o di una limitazione dell’autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, che nel caso in esame pare non ricorrere (cfr. art. 4, definizione n. 8, della Direttiva 2006/123/CE). </h:div><h:div>Inoltre, in ragione dell’art. 3, comma 3, del D.M. n. 549/1992 si configura “<corsivo>il divieto di disporre di più stabilimenti sullo stesso territorio nazionale</corsivo>” – in assenza delle condizioni di necessità e di proporzionalità individuate dall’art. 15, paragrafo 3, della Direttiva 2006/123/CE –, sia pure limitatamente al caso in cui detti stabilimenti siano collocati al di fuori del territorio della circoscrizione della Direzione Interregionale in cui il CAD abbia stabilito la sua sede principale.</h:div><h:div>A ciò si aggiunga che l’art. 82 del D.lgs. n. 59/2010 (Decreto intitolato “<corsivo>Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno</corsivo>”), modificando l’art. 47 del D.P.R. n. 43/1973, ha eliminato le limitazioni territoriali prima vigenti per l’esercizio dell’attività di spedizioniere, coerentemente con il principio della libera circolazione dei servizi sul territorio nazionale.</h:div><h:div>La limitazione territoriale dell’autorizzazione all’esercizio di un’attività di servizi costituisce, ai sensi degli articoli 10 e 15 della Direttiva 2006/123/CE, una restrizione alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi (Corte di Giustizia, 23 dicembre 2015, C-293/14), a nulla rilevando la circostanza in base alla quale l’art. 3, comma 3, del D.M. n. 549/1992 prevede la possibilità per i CAD di agire in forma aggregata (attraverso il collegamento con società omologhe, aventi il medesimo oggetto sociale, o attraverso la costituzione di un GEIE) al fine di poter prestare i servizi fuori dal settore geografico di riferimento.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene che l’operatività di stabilimenti secondari non possa soffrire preclusioni o limitazioni, quali quelle poste dall’ordinamento nazionale, che priva i CAD della possibilità di operare direttamente, attraverso sedi secondarie e magazzini, al di fuori del territorio della circoscrizione della Direzione Interregionale in cui detti CAD hanno stabilito la loro sede principale. </h:div><h:div>2.3- In via ulteriore, il Collegio dubita che la disciplina recata dall’art. 3, comma 3, del D.M. n. 549/1992, nella parte in cui prevede la citata restrizione territoriale, sia conforme al diritto dell’Unione (artt. 56 ss. del T.F.U.E.), in quanto, pur non formalmente discriminatoria, pone il prestatore del servizio, che opera come società di capitali denominata CAD, in posizione obiettivamente sfavorevole, talché la misura nazionale sembra costituire una restrizione alla libera prestazione di servizi. </h:div><h:div>Diversamente da quanto eccepito dall’Amministrazione resistente, non si rinvengono le ragioni per cui l’esercizio da parte di un CAD dell’attività al di fuori del proprio circondario territoriale (ora Direzione Interregionale di riferimento) possa pregiudicare i requisiti di natura tecnico professionale previsti per tale attività e, con ciò, la continuità del servizio. </h:div><h:div>Peraltro, l’attività di vigilanza da parte dell’Ufficio delle dogane territorialmente competente non può tramutarsi in una limitazione di attività dei CAD (né di qualunque altro operatore economico), laddove tale limitazione sia contraria ai principi sovranazionali di libera prestazione di servizi e di libertà di stabilimento, ben potendo – oltretutto – l’eventuale illecito compiuto da un CAD, operante al di fuori della Direzione regionale, interregionale o interprovinciale  su  cui insiste l’Ufficio delle dogane presso  cui  è  accreditato, essere prontamente segnalato a tale ultima Direzione per l’adozione dei relativi provvedimenti.</h:div><h:div>Inoltre, come già evidenziato, l’art. 82 del D.lgs. n. 59/2010, nel modificare l’art. 47 del D.P.R. n. 43/1973, ha previsto che la nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione delle dichiarazioni doganali sull’intero territorio nazionale e non più, come in precedenza, presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale prescelta dall’interessato, coerentemente con il principio della libera circolazione dei servizi sul territorio nazionale.</h:div><h:div>La restrizione territoriale in esame non può ritenersi superata dalla previsione normativa che contempla la possibilità per i CAD di agire in forma aggregata (attraverso il collegamento con società omologhe, aventi il medesimo oggetto sociale, o attraverso la costituzione di un GEIE) al fine di poter prestare i servizi fuori dalla circoscrizione della Direzione Interregionale. Infatti, è plausibile che il collegamento con società omologhe (così come la costituzione di un GEIE) comporti rilevanti oneri economico-gestionali, destinati a gravare esclusivamente sui CAD, pur in presenza del principio, posto dal Codice Doganale dell’Unione, in base al quale la rappresentanza in dogana è libera nelle due forme della rappresentanza diretta ed indiretta. Tale incombente appare idoneo a rendere l’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato più difficoltoso ed economicamente meno attraente, senza che le misure nazionali perseguano un obiettivo di interesse generale, siano adeguate a garantirne la realizzazione e non eccedano quanto sia necessario per raggiungerlo (Corte di Giustizia, 12 settembre 2013, C-475/11).</h:div><h:div>Giova evidenziare, infine, che il perdurare dell’attuale interpretazione normativa potrebbe provocare una distorsione all’interno del mercato europeo con riferimento alla libera circolazione delle merci e delle persone.</h:div><h:div>Pertanto, la normativa italiana e l’interpretazione che ne viene data dall’autorità doganale (cfr. circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 8/D del 19/04/2016) sembrano, ad avviso del Collegio, limitative della libertà di circolazione dei servizi all’interno degli Stati e tra gli Stati membri, alla luce, sia della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sia degli artt. 56-62 T.F.U.E. </h:div><h:div>3- LA PROPONIBILITÀ DELLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI.</h:div><h:div>Quanto alla proponibilità delle questioni pregiudiziali e, segnatamente, alla sussistenza di un interesse transfrontaliero (con particolare riferimento alla terza questione pregiudiziale), il Collegio evidenzia i potenziali effetti implicati dalla misura restrittiva in esame nei confronti di soggetti stabiliti in altri Stati membri, ove questi intendano fruire della libertà di circolazione dei servizi (Corte di Giustizia, 11 marzo 2010, causa C-384/08, punti 23 e 24; 1° giugno 2010, C-570/07 e C-571/07, punto 40; 19 luglio 2012, C-470/11, punti 20 e 21; 18 luglio 2013, C-265/12, punto 33; 5 dicembre 2013, C-159/12, punti 25 e 26), nonché la circostanza per cui la prestazione in discorso, in base a quanto dedotto dalla parte ricorrente, coinvolge nel caso concreto due Stati membri (Italia, quale Stato del prestatore, e Germania, quale Stato di destinazione del servizio). </h:div><h:div>Rileva il Collegio che le questioni pregiudiziali sollevate sono, secondo i parametri indicati dalla Corte di Giustizia: questioni di interpretazione del diritto comunitario; questioni non identiche ad altre già decise dalla Corte di Giustizia; questioni rilevanti al fine della decisione del giudizio, atteso che, laddove fosse accertato un contrasto diretto tra la disciplina interna ed la disciplina dell’Unione Europea, l’art. 3, comma 3, del D.M. n. 549/1992, posto a fondamento del provvedimento impugnato, dovrebbe essere disapplicato.</h:div><h:div>4- QUESTIONI PREGIUDIZIALI.</h:div><h:div>Ritiene pertanto il Collegio opportuno ed anzi necessario sospendere il giudizio sul ricorso in esame e trasmettere gli atti alla Eccellentissima Corte di Giustizia dell’Unione Europea in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E., sottoponendo le seguenti questioni:</h:div><h:div>1. “<corsivo>Dica la Corte di Giustizia UE se l’art. 18 Reg. UE 952/2013, unitamente al considerando 21, debba essere interpretato nel senso che osti ad una norma (l’art. 3, comma 3, D.M. n. 549/1992) e prassi nazionale che dispongono la limitazione dell’operatività dei CAD – Centri di assistenza doganale presso un “luogo approvato” all’interno della Direzione Regionale / Interregionale / Interprovinciale in cui hanno sede legale, escludendone l’estensione all’intero territorio nazionale</corsivo>”;</h:div><h:div>2. “<corsivo>Dica la Corte di Giustizia UE se gli artt. 10 e 15 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</corsivo>
				<corsivo>debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una norma (l’art. 3, comma 3, D.M. n. 549/1992) e prassi nazionale che dispongono la limitazione dell’operatività dei CAD – Centri di assistenza doganale presso un “luogo approvato” all’interno della Direzione Regionale / Interregionale / Interprovinciale in cui hanno sede legale, escludendone l’estensione all’intero territorio nazionale</corsivo> e <corsivo>riservando al contempo tale operatività su tutto il territorio nazionale soltanto agli spedizionieri doganali</corsivo>”.</h:div><h:div>3. “<corsivo>Dica la Corte di Giustizia UE se gli artt. 56-62 T.F.U.E.</corsivo>
				<corsivo>debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una norma (l’art. 3, comma 3, D.M. n. 549/1992) e prassi nazionale che dispongono la limitazione dell’operatività dei CAD – Centri di assistenza doganale presso un “luogo approvato” all’interno della Direzione Regionale / Interregionale / Interprovinciale in cui hanno sede legale, escludendone l’estensione all’intero territorio nazionale</corsivo> e <corsivo>riservando al contempo tale operatività su tutto il territorio nazionale soltanto agli spedizionieri doganali</corsivo>”.</h:div><h:div>5- RICHIESTA DI APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO ACCELERATO, DISPOSIZIONI PER LA SEGRETERIA E SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO.</h:div><h:div>Tenuto conto della rilevanza delle questioni controverse, che hanno natura di principio, nonché del fatto che la controversia è condizionata solo dalla decisione della Corte di Giustizia, il Tribunale chiede l’applicazione del procedimento accelerato ai sensi dell’art. 105, paragrafo 1, del Regolamento di procedura.</h:div><h:div>Dato che tali questioni sono rilevanti e prioritarie nell’ambito dell’introdotto giudizio, ne consegue la rimessione alla Corte competente e la sospensione del presente giudizio allo stato degli atti, secondo quanto indicato in dispositivo.</h:div><h:div>A tale fine si dispone la trasmissione alla cancelleria della Corte di Giustizia di copia del fascicolo della causa.</h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm., il presente giudizio viene sospeso fino alla pronuncia della Corte di Giustizia e ogni ulteriore decisione, anche in ordine alle spese, è riservata alla pronuncia definitiva.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Sezione Terza, sospesa e riservata ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese, dispone:</h:div><h:div>- la rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea delle questioni pregiudiziali indicate in motivazione;</h:div><h:div>- a cura della segreteria, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea e dell’art. 105, paragrafo 1, del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia, nei sensi di cui in motivazione, e con copia del fascicolo di causa;</h:div><h:div>- la sospensione del presente giudizio.</h:div><h:div>Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le società -ALFA- e -BETA- S.p.a.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gaetana Alparone</h:div><h:div>Alessandro Cappadonia</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>