<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210066620250821191630734" descrizione="" gruppo="20210066620250821191630734" modifica="28/08/2025 15:23:14" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="D.A.N.S. Sas di Demarchi Gianpaolo" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00666"/><fascicolo anno="2025" n="01295"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210066620250821191630734.xml</file><wordfile>20210066620250821191630734.docm</wordfile><ricorso NRG="202100666">202100666\202100666.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\40 Gianluca Bellucci\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>gianluca bellucci</firma><data>28/08/2025 14:24:35</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marco Costa</firma><data>23/08/2025 21:52:20</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/09/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Gianluca Bellucci,	Presidente</h:div><h:div>Marco Costa,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Alessandro Fardello,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della delibera 28.4.2021, n. 19 del Consiglio comunale di Bosconero avente ad oggetto ”variante parziale n. 8 al PRGC, ai sensi dell'art. 17/5 lr 56/1977 …controdeduzioni alle osservazioni al progetto preliminare e approvazione del progetto definitivo, pubblicata nell'albo pretorio e nel B.U.R 10.6.2021 n. 23;</h:div><h:div>- degli atti presupposti e connessi e, in particolare: (i) della delibera G.C. 7.12.2019, n. 98, di approvazione del documento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. a corredo della variante parziale 8 (non a mani dei ricorrenti); (ii) della determina dell'Organo tecnico comunale 17.1.2020 recante parere di esclusione della variante 8 dalla procedura di V.A.S.; (iii) della delibera C.C. 26.6.2020 n. 12 di adozione del progetto preliminare della variante 8 (non a mani dei ricorrenti).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 666 del 2021, proposto da </h:div><h:div>D.A.N.S. Sas di Demarchi Gianpaolo, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, nonché da Gianpaolo Demarchi e Marianna Demarchi, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Anna Casavecchia e Francesca Dealessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Bosconero, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Piemonte e Città Metropolitana di Torino, non costituite in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Giovanni Rosaci e Giovanna Antonellini, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune di Bosconero;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Marco Costa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. Gli odierni esponenti riferiscono di svolgere presso il loro complesso produttivo sito nel Comune di Bosconero l’attività sociale di fabbricazione, finitura, riparazione e vendita di mobili e oggetti di arredamento nonché di allestimento di stands fieristici; nell’ambito del suddetto compendio, un primo stabilimento è stato dagli stessi ultimato nel 2010 in forza del permesso di costruire n. 98 A1/04 del 24.3.2007, in area avente destinazione urbanistica industriale e/o commerciale “IE4”; un secondo capannone è stato successivamente realizzato a seguito dell’approvazione della variante urbanistica n. 7 approvata con delibera C.C. 19.12.2012 n. 33, che ha classificato “IE4A” un’area contigua alla “IE4”, permettendone l’edificazione a fini produttivi.</h:div><h:div>2. Il sito in questione, sino all’approvazione degli atti qui contestati, sul confine Est era separato dalle aree residenziali da una fascia di terreno – di proprietà dei controinteressati - avente destinazione “EV – area agricola di cornice all’abitato e/o interclusa” che, ai sensi dell’art. 30 delle NtA dello strumento urbanistico, ne garantiva l’inedificabilità <corsivo>“a tutti gli effetti, ivi comprese le infrastrutture per l’agricoltura non direttamente connesse alla irrigazione dei fondi. In esse non si può dare luogo né all’accumulo di materiali né all’apertura di discariche…”</corsivo>, permettendo il solo esercizio dell’attività agricola o silvo – pastorale (docc. 6 e 7 ricorrenti).</h:div><h:div>3. Con la qui gravata variante n. 8/2021 il Comune ha deciso di variare la destinazione del citato terreno posto al confine Est dello stabilimento e ricompreso nell’ambito urbanistico “1g” da “EV” a “C*7” – area di completamento, per la porzione nord, di circa 1.400 mq, e a “VP 7” verde privato, per la porzione sud (doc. 11 ricorrenti, pagg. 42-46).</h:div><h:div>4. Ritenendo lesiva la nuova destinazione (in particolare quella residenziale C*7) in quanto idonea generare nuovi accostamenti incompatibili sotto il profilo della tollerabilità del disturbo da rumore generato dall’impianto produttivo, i deducenti hanno presentato osservazioni al progetto preliminare della variante, adottato con delibera C.C. 26.6.2020, n. 12, corredandole di illustrazioni grafiche e di una relazione acustica tese a: </h:div><h:div>(i) segnalare l’esistenza di errori/contraddizioni anche cartografici afferenti alla classificazione acustica dell’ambito “1g” e la criticità in ogni caso conseguente a nuovi insediamenti residenziali nel suddetto ambito “1g”; </h:div><h:div>(ii) chiedere conseguentemente il mantenimento della destinazione EV in quanto: <corsivo>“l’avvicinamento per mera speculazione edilizia del recettore residenziale all’attività produttiva, pur nei limiti di emissione di quest’ultima, innescherebbe spiacevoli immissioni sonore che, seppure alla luce dei fatti emesse con la volontà di non arrecare disturbo, sarebbero comunque patite dagli abitanti ivi insediati e diverrebbero fonte di contenzioso…qualora considerate intollerabili”</corsivo> (docc. 10-10.1-10.2 ricorrenti). </h:div><h:div>5. Il Comune con delibera C.C. n. 19/2021, pubblicata sul B.U.R. 10.6.2021 n. 23, ha approvato il progetto definitivo della variante n. 8 allo strumento urbanistico (docc. 1-3 ricorrenti), non accogliendo le osservazioni degli esponenti (doc. 21 ricorrenti, controdeduzione comunale n. 19).</h:div><h:div>6. A seguito di istanza ostensiva, solo parzialmente evasa al momento della proposizione dell’epigrafato ricorso, i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale l’annullamento della delibera consiliare n. 19/2021 e degli atti connessi, con richiesta di esibizione di quanto non ancora mostrato dall’amministrazione, deducendo tre motivi in diritto come di seguito rubricati:</h:div><h:div>I. Eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, illogicità, difetto di motivazione;</h:div><h:div>II. Eccesso di potere, contraddittorietà, difetto di motivazione. Illogicità sotto altro profilo;</h:div><h:div>III. In subordine. Illegittimità per violazione dei principi relativi al procedimento. Difetto di istruttoria, contraddittorietà tra gli atti interni dello stesso procedimento, illogicità. Eccesso di potere e sviamento. Illegittimità per violazione dell’art. 7 lr 52/2000.</h:div><h:div>7. Si è costituito il Comune intimato, eccependo in rito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e, in subordine, l’improcedibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse, discendente dall’omessa impugnazione della variante al Piano di classificazione acustica comunale <corsivo>medio tempore</corsivo> approvato; nel merito l’amministrazione ha poi dedotto l’infondatezza delle avversarie doglianze.</h:div><h:div>8. All’udienza pubblica (ruolo aggiunto) del 27.11.2024 il Collegio, dato atto della dichiarazione attorea di interesse alla decisione della causa nel merito depositata in atti, ne ha rinviato la trattazione come da verbale.</h:div><h:div>9. All’esito dell’ulteriore scambio di scritti difensivi, all’udienza pubblica del 18.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. In via preliminare devono essere respinte le eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione resistente.</h:div><h:div>1.1. Quanto all’eccepita inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, secondo il Comune gli odierni attori si sarebbero limitati a rappresentare la c.d. <corsivo>vicinitas</corsivo> rispetto all’approvata variante urbanistica, trascurando la parimenti necessaria, positiva dimostrazione di un danno alla loro posizione conseguente all’approvazione delle previsioni urbanistiche impugnate, peraltro riguardanti una altrui proprietà, apprezzabile in termini di significativo decremento del valore di mercato o dell’utilità dei loro immobili ovvero di una lesione diretta, concreta ed attuale dei loro interessi.</h:div><h:div>L’eccezione non può essere accolta, poiché i deducenti hanno chiaramente prospettato un pregiudizio direttamente discendente dalla approvazione della variante impugnata, consistente nell’asserito venir meno di una soluzione di continuità (c.d. “fascia cuscinetto”) tra il proprio impianto produttivo e le future edificazioni residenziali, rappresentando che dal diretto accostamento tra le suddette aree a diversa vocazione scaturirebbero lesive interferenze, impattanti sulla pacifica prosecuzione e il potenziale ampliamento dell’attività aziendale. L’interesse a ricorrere è pertanto individuato non già in relazione alla mera <corsivo>vicinitas</corsivo>, ma piuttosto alle concrete ricadute degli effetti della variante sulla fruibilità del compendio aziendale.</h:div><h:div>1.2. Quanto alla subordinatamente evocata improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, l’Amministrazione riferisce di aver <corsivo>medio tempore</corsivo> approvato con delibera consiliare n. 43/2021 il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale – Variante n. 1, la cui Tavola 3.b (doc. 4 Comune, pag. 78 del file depositato) ribadisce e conferma l’inserimento nella Classe acustica IV (aree di intensa attività umana) sia delle aree produttive dei ricorrenti (EI4 e EI4A) sia del confinante appezzamento con nuova destinazione residenziale di completamento (C*7); secondo il Comune, pertanto, anche la sopravvenuta, richiamata variante n. 1 del piano di classificazione acustica avrebbe dovuto essere impugnata, da cui l’improcedibilità del ricorso.</h:div><h:div>Neppure tale subordinata eccezione merita condivisione, poiché le censure dedotte con il ricorso impingono direttamente la scelta pianificatoria e non si esauriscono in mere contestazioni alla classificazione acustica del territorio; a ben vedere, infatti, gli odierni attori, nell’avversare la scelta urbanistica comunale, contestano piuttosto all’Amministrazione di essersi concentrata  soltanto sull’indagine acustica relativa ai possibili “accostamenti critici”– la cui assenza risulta confermata e ribadita dalla variante di cui alla delibera consiliare n. 43 /2021 approvata in corso di causa - trascurando più ampi e significativi profili che trascenderebbero tale aspetto classificatorio. La variante alla classificazione acustica <corsivo>medio tempore</corsivo> approvata, pertanto, costituisce un atto connesso ma distinto dalla scelta pianificatoria e non incide direttamente sul portato contestativo contenuto nel ricorso, cosicché non può comportarne l’improcedibilità.</h:div><h:div>2. Il Tribunale dà altresì preliminarmente atto che la documentazione richiesta con istanza istruttoria e oggetto dell’originaria istanza ostensiva attorea è stata depositata in giudizio dall’Amministrazione, come riconosciuto dai deducenti nella memoria del 14.5.2025.</h:div><h:div>3. Il primo motivo di ricorso, rubricato “<corsivo>eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, illogicità, difetto di motivazione</corsivo>”, si incentra sulla contestazione delle controdeduzioni comunali fatte proprie dalla delibera consiliare impugnata. Secondo i deducenti, la natura “puntuale” della variante n. 8 al PRGC ed il fatto che la stessa miri a al soddisfacimento di esigenze residenziali potenzialmente confliggenti con quelle produttive promosse invece dalla poco antecedente variante n. 7, avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a non limitarsi alla verifica di compatibilità acustica della nuova destinazione. La discrezionale potestà pianificatoria comunale avrebbe infatti dovuto tendere alla conciliazione delle contrapposte istanze di uso del territorio anziché creare <corsivo>ex novo</corsivo> frizioni potenzialmente foriere di contenziosi.</h:div><h:div>3.1. La censura è infondata.</h:div><h:div>3.2. Per pacifica giurisprudenza, rientra nella piena discrezionalità pianificatoria del Comune la possibilità di imprimere ad una determinata zona un certo regime urbanistico-edilizio. Per tale ragione, la destinazione data dagli strumenti urbanistici alle singole aree del territorio non necessita di apposita motivazione, salvo che particolari situazioni, qui non ravvisabili, abbiano creato qualificate aspettative o affidamenti meritevoli di tutela in favore dei privati interessati. All’ampia discrezionalità di cui godono gli enti locali in sede di pianificazione urbanistica corrisponde un sindacato giurisdizionale di carattere estrinseco, limitato al riscontro di palesi elementi di illogicità e irrazionalità senza che lo scrutinio possa spingersi all’apprezzamento nel merito circa la condivisibilità delle scelte pubbliche (ex multis, Cons. Stato, VII, 2. 1.2024, n. 7).</h:div><h:div>3.3. Per consolidata ricostruzione, infatti, anche l’onere di motivazione gravante sull’amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico è di carattere generale e risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e “mirata”, salvo i casi in cui la variante, oltre ad incidere su zone territorialmente circoscritte, leda anche le già menzionate, legittime aspettative in capo ai privati. Tale legittimo affidamento alla conservazione delle qualità urbanistiche di un’area è tuttavia configurabile solo in presenza di convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio - rifiuto su una domanda di concessione o, ancora, nella modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (Cons. Stato, IV, 25.9.2024, n. 7790, con pertinenti richiami giurisprudenziali).</h:div><h:div>3.4. Il caso qui oggetto di scrutinio non è assimilabile alle tassative ipotesi individuate dalla giurisprudenza amministrativa, peraltro pertinenti alla speculare ma affine fattispecie di auspicata conservazione dell’attitudine edificatoria di un fondo, né è possibile riscontrare in capo ai deducenti alcun legittimo affidamento meritevole di rafforzata protezione. Invero, la vocazione agricola del terreno oggetto della variante n. 8, sebbene non interessata dalla precedente variante urbanistica n. 7 che aveva consentito l’ampliamento del sito produttivo nell’area IE4A, non risultava impressa a presidio all’altrimenti inevitabile diretto contatto tra lo stabilimento e l’abitato. La sopravvivenza dell’area agricola costituiva, infatti, la mera conseguenza della graduale variazione della destinazione dei suoli e del progressivo sviluppo edilizio del territorio, non certo l’espressione di una decisione urbanistica adottata in allora dal Comune per preservare una c.d. fascia cuscinetto intorno allo stabilimento dei ricorrenti, cosicché la nuova vocazione residenziale impressa con la qui gravata variante n. 8 non necessitava di alcuna rafforzata valutazione né di un più ampio corredo motivazionale.</h:div><h:div>3.5. In ogni caso l’Amministrazione, nel respingere le osservazioni della Società alla proposta di variante, ha fornito una motivazione che non palesa alcuna illogicità o abnormità, palesando, al contrario, una attenta valutazione delle problematiche di compatibilità acustica della nuova destinazione in rapporto al c.d. “diritto al preuso” già in capo all’impresa; il Comune, infatti, evidenzia <corsivo>“che, in ogni caso, per quanto riguarda gli eventuali nuovi insediamenti residenziali in area C*7 di cui si dovesse richiedere il titolo abilitativo all’attività edilizia, sarà obbligo del proponente allegare al progetto edilizio la Documentazione di Valutazione Clima Acustico ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge n. 447/95 e dell’art. 11 della L.R 52/2000, elaborata in conformità alla D.G.R. 14 febbraio 2005, n. 46-14762; tale studio acustico dovrà fornire “gli elementi per la verifica della compatibilità del sito prescelto per l’insediamento (residenziale) con i vincoli necessari alla tutela di quest’ultimo, mediante l’individuazione e la descrizione delle sorgenti sonore presenti nel suo intorno, la caratterizzazione del clima acustico esistente, l’indicazione dei livelli sonori ammessi dalla classificazione acustica comunale e dai regolamenti di esecuzione che disciplinano l’inquinamento acustico originato dalle infrastrutture dei trasporti, di cui all’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) per il sito destinato all’insediamento oggetto di valutazione” e specificare gli eventuali interventi di risanamento acustico (a carico del proponente) che si rendessero necessari per il conseguimento dei limiti normativi di riferimento”</corsivo>. Quanto approvato e testé richiamato si palesa quindi in linea con la tutela del citato c.d. “preuso” in capo ai produttori ricorrenti (doc. 21 ricorrenti, pag. 54 del file depositato).</h:div><h:div>3.6. In conclusione, pertanto, fermo il testé richiamato profilo motivazionale, di per sé sintomatico di un esame non superficiale della fattispecie, la decisione comunale non può dirsi affetta dai vizi di cui in rubrica, non potendo i ricorrenti vantare una legittima aspettativa alla permanente destinazione agricola del fondo confinante, né pretendere una valutazione rafforzata propedeutica alla relativa modifica.</h:div><h:div>4. Il secondo motivo di ricorso, rubricato <corsivo>“eccesso di potere, contraddittorietà, difetto di motivazione. Illogicità sotto altro profilo”</corsivo>, si appunta sulla lamentata incoerenza del disegno pianificatorio contenuto nella variante n. 8 con le scelte urbanistiche pregresse e con le consolidate destinazioni d’uso del territorio. Nella prospettiva ricorsuale, le osservazioni procedimentali dei deducenti avrebbero in particolare sollevato un’ulteriore questione cui il Comune – pur tenuto – non avrebbe dato adeguato riscontro (doc. 10.2 ricorrenti, relazione acustica). In sintesi, il rumore, secondo i deducenti, rileva non solo in considerazione dei limiti amministrativi posti dall’ordinamento alle emissioni sonore, ma anche laddove, pur nel rispetto dei limiti di legge, risulti intollerabile ai sensi dell’art. 844 c.c., disciplinante i rapporti privati tra fondi vicini e così integrante le norme tese al contenimento dell’inquinamento acustico. Poiché il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto ma relativo alla situazione ambientale ed è rimesso al prudente apprezzamento del giudice ordinario, per effetto della variante in questione sul futuro dell’attività produttiva dei ricorrenti incomberebbero tanto ineliminabili quanto illegittime incertezze, derivanti dal possibile instaurarsi di contenziosi con i nuovi residenti.</h:div><h:div>4.1. La censura non merita nuovamente accoglimento.</h:div><h:div>4.2. Il Comune intimato, nell’adottare la variante contestata, non si è limitato ad escludere la creazione di nuovi c.d. “accostamenti critici” sul piano acustico ma, come visto, ha chiaramente valutato che, alla luce delle previsioni ordinamentali, risultano a carico del nuovo, potenziale recettore residenziale sia la redazione degli elaborati istruttori sia l’implementazione dei conseguenti accorgimenti realizzativi necessari per il conseguimento dei limiti normativi acustici di riferimento.</h:div><h:div>4.3. L’istruttoria alla base della decisione gravata, pertanto, non può dirsi viziata o carente, non risultando esigibile un ulteriore vaglio dei profili acustici derivanti dall’accostamento tra lo stabilimento e le sviluppande aree residenziali; la verifica che i ricorrenti esigono, infatti, dovrebbe essere svolta non alla luce dei parametri emissivi stabiliti in via generale dall’ordinamento ma dell’ipotetica soglia di tollerabilità dei futuri, nuovi residenti, ovvero di un elemento che la stessa difesa ricorrente ritiene sindacabile dal solo dal “prudente apprezzamento” del giudice ordinario.</h:div><h:div>4.4. Una siffatta pretesa risulterebbe, per un verso, sfornita di base normativa - che, invece, impone all’amministrazione ai sensi dell’art. 6 della L.R. piemontese n. 52/2000 e della relativa disciplina di attuazione di astenersi unicamente dal creare nuovi “accostamenti critici” sul piano acustico - e oltremodo complessa da attuare (al punto da porne in dubbio la compatibilità con il generale divieto di aggravamento del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 241/1990); per altro verso, un tale approfondimento sarebbe comunque inutile, non potendo sostituire il pertinente accertamento giudiziale riservato, in caso di contenzioso, al giudice ordinario, come espressamente riconosciuto dagli stessi ricorrenti.</h:div><h:div>5. Il terzo, subordinato motivo di ricorso, rubricato “<corsivo>illegittimità per violazione dei principi relativi al procedimento. Difetto di istruttoria, contraddittorietà tra gli atti interni dello stesso procedimento, illogicità. Eccesso di potere e sviamento. Illegittimità per violazione dell’art. 7 lr 52/2000</corsivo>”, si incentra sulla stigmatizzata intrinseca incoerenza del processo di pianificazione. Secondo i deducenti vi sarebbero infatti contraddizioni interne che impedirebbero di ricostruire quale classificazione acustica del territorio sia stata presa a riferimento dal Comune nel processo decisionale che ha condotto all’ approvazione della variante contestata.</h:div><h:div>5.1. La doglianza è priva di pregio.</h:div><h:div>5.2. La L.R. piemontese n. 52/2000 all’art. 5 co, 4 prevede che <corsivo>“ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica”</corsivo>, consentendo al successivo art. 7, co. 6 bis che <corsivo>“la modifica o revisione della classificazione acustica, ove attuata in sede di predisposizione o modifica degli strumenti urbanistici secondo le procedure di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), è svolta contestualmente a tali procedure”</corsivo>.</h:div><h:div>5.3. Il Piano di classificazione acustica comunale di Bosconero, approvato con D.C.C. n. 29 del 19.09.2005, prevedeva la collocazione dell’intero terreno posto ad Est dello stabilimento e dell’area poi divenuta EI4A in classe acustica III, mentre l’area EI4 ricadeva già in classe acustica IV; successivamente, per effetto della variante urbanistica n. 7 con cui era approvata la destinazione produttiva dell’area EI4A, la classificazione acustica di quest’ultima e dell’appezzamento di terreno posto ad Est è stata modificata riconducendola alla classe IV, senza che a ciò sia seguita la formale modifica del  Piano di classificazione acustica comunale (doc. 19 ricorrenti, pag. 12); parimenti, con la qui gravata variante n. 8 è stata variata la destinazione urbanistica del terreno posto ad est dello stabilimento senza incidere sulla relativa classificazione acustica – già in IV classe - mentre il Piano di classificazione acustica comunale è stato formalmente modificato solo con la successiva delibera consiliare n. 43 /2021, intervenuta, come visto, in corso di causa.</h:div><h:div>5.4. Pur non richiamando espressamente le norme regionali citate al precedente punto 5.2., la verifica di compatibilità acustica relativa alla Variante parziale n. 8, al punto 1.1 della Premessa (doc. 25 ricorrenti, pagg. 3 e 10) è stata effettuata dall’Amministrazione adottando un esternato criterio sostanziale, ovvero <corsivo>“comparando le classi acustiche (in Fase IV) stabilite dal Piano di Classificazione Acustica Comunale di Bosconero (approvato con D.C.C. n. 29 del 19/09/2005) e successivamente modificato per effetto della 7° Variante non strutturale al PRGC ai sensi dell’art. 17 comma 7 L.R. 56/77 (P.C.A.) con quelle conseguenti alle modifiche urbanistiche introdotte con la Variante Parziale al PRG n.8 di Bosconero (Progetto Definitivo)”</corsivo>.  Invero, sebbene non accompagnata dal pedissequo, formale adeguamento del piano di classificazione acustica comunale, la citata variante n. 7  aveva consentito ai ricorrenti di edificare sull’area EI4A il proprio, secondo stabilimento produttivo, cosicché il Comune non avrebbe potuto ignorare tale già intervenuta, rilevante modifica del territorio, riferendo la propria valutazione alla sola classificazione acustica contenuta nel piano del 2005, comunque correttamente richiamata e riportata nella Relazione illustrativa al progetto definitivo della variante 8 (doc. 15 ricorrenti, pagg. 12 e 13) perché al tempo non ancora formalmente modificata. Una siffatta valutazione non si palesa, pertanto, né oscura né contraddittoria.</h:div><h:div>5.5. In ogni caso, come dedotto dal Comune a pag. 15 della memoria depositata il 16.5.2025, anche considerando la sola classificazione contenuta nel piano acustico risalente al 2005 e formalmente modificato solo nell’anno 2021 e, quindi, l’ivi contenuta collocazione del terreno posto ad Est dello stabilimento e dell’area produttiva EI4A in classe acustica III, non emergerebbe alcun accostamento critico con le nuove aree a vocazione edilizia classificate in classe IV.</h:div><h:div>6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>7. La particolarità della fattispecie trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="18/06/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Marco Costa</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>