<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210059020220117152137140" descrizione="" gruppo="20210059020220117152137140" modifica="1/20/2022 9:06:42 AM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00590"/><fascicolo anno="2022" n="00058"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210059020220117152137140.xml</file><wordfile>20210059020220117152137140.docm</wordfile><ricorso NRG="202100590">202100590\202100590.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\993 Savio Picone\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paola Malanetto</firma><data>20/01/2022 09:06:42</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/01/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Savio Picone,	Presidente FF</h:div><h:div>Paola Malanetto,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Angelo Roberto Cerroni,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della determinazione n. 54 del 12/02/2021 attraverso la quale il Dirigente del Settore Contratti - Persone Giuridiche – Espropri – Usi Civici ha proceduto alla nomina di apposita Commissione Giudicatrice con il compito di esaminare e valutare l'offerta tecnico – economica, relativa alla procedura di gara in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 84 del d.lgs. 163/06 s.m.i. e dall'art. 77 del d.lgs 50/2016. </h:div><h:div>- dei verbali di gara del 02/03/2021 con cui si è dato atto dell'apertura delle offerte tecniche e dei verbali successivi del 15/03/2021, 16/03/2021, 24/03/2021, 30/03/2021, relativi all'esame delle offerte tecniche ed alla attribuzione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice (comunicati a seguito di istanza di accesso agli atti in data 16/06/2021);</h:div><h:div>- del verbale n. 22/2021 del 21/04/2021, relativo all'apertura delle offerte economiche, a mezzo del quale è stata valutata come migliore offerta quella prodotta dall'A.T.I. KPMG ADVISORY s.p.a. - MAAT S.r.l. -C.O. GRUPPO S.r.l., corrente in Milano, Via Vittor Pisani n. 27, conseguendo punti 75,83/80 in relazione alla valutazione dell'offerta tecnica ed un punteggio pari a 18,18/20 per l'offerta economica, per un totale complessivo pari a punti 94,01/100; </h:div><h:div>- della determinazione del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 279 del 19/05/2021 comunicata a mezzo PEC all'odierna ricorrente in data 25/05/2021, a mezzo della quale il servizio è stato affidato in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del d.lgs. 50/2016 (come modificato dalla L. 120/2020), al Raggruppamento KPMG ADVISORY S.p.A. – MAAT S.r.l. – C.O. GRUPPO S.r.l.;</h:div><h:div>- di tutti gli atti propedeutici di approvazione del bando di gara, allo stato non conosciuti né potuti conoscere, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e comunque connesso agli atti qui impugnati, allo stato non conosciuti né potuti conoscere, con particolare riferimento all'eventuale intervenuta stipula del contratto;</h:div><h:div>nonché</h:div><h:div>per la dichiarazione di inefficacia ed il subentro nel contratto, ove nel frattempo stipulato da parte di un terzo</h:div><h:div>e ove occorra</h:div><h:div>per il risarcimento e/o l’indennizzo di tutti i danni subiti dalla ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 590 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Easygov Solutions s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Samantha Battiston, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Candiollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Kpmg Advisory s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Terracciano, Vincenzo Barrasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Maat s.r.l., C.O. Gruppo s.r.l., non costituite in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e di Kpmg Advisory s.p.a.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La ricorrente ha impugnato i provvedimenti con i quali la Regione Piemonte ha aggiudicato la gara per l’affidamento del servizio finalizzato allo sviluppo di un modello formativo-organizzativo dei processi per l’attivazione e la gestione degli Uffici di Prossimità nell’ambito delle risorse del PON Governance 2014/2020 per il servizio giustizia.</h:div><h:div>Alla procedura prendevano parte 5 concorrenti e la gara veniva aggiudicata alla controinteressata A.T.I. KPMG Advisory s.p.a. – MAAT s.r.l – C.O. Gruppo s.r.l., che otteneva 94,01 punti.</h:div><h:div>Evidenzia la ricorrente che nell’ATI aggiudicataria figura la C.O. Gruppo s.r.l. che avrebbe elaborato il progetto posto a base di gara in seguito ad una precedente procedura negoziata aggiudicata dalla Regione Piemonte in data 29.8.2019 ed avente ad oggetto la definizione di un “modello base organizzativo e formativo” sempre per gli uffici di prossimità attraverso la “ricognizione delle caratteristiche e del contesto operativo per l’istituzione dell’Ufficio di Prossimità”.</h:div><h:div>Inoltre nel 2017 la KPMG Advisory s.p.a. sarebbe stata aggiudicataria, per la durata di 24 mesi, di servizi professionali a supporto delle attività dell’Agenzia per la Coesione Territoriale della Regione nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. Ancora la KPMG sarebbe risultata aggiudicataria anche di un servizio di supporto tecnico operativo della governance nazionale dei Piani di rafforzamento amministrativo della Agenzia di coesione territoriale piemontese, con contratto stipulato in formato digitale il 29.3.2021; in sintesi la KPMG sta attualmente prestando assistenza alla Agenzia di coesione territoriale.</h:div><h:div>La legge di gara prevedeva a tal proposito, all’art. 10 dell’allegato A del progetto, che fossero incompatibili con la partecipazione soggetti comunque coinvolti in altri contratti afferenti progetti di PON Governance. </h:div><h:div>Lamenta pertanto parte ricorrente:</h:div><h:div>1) la violazione del principio di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza in quanto la C.O. Gruppo s.r.l. ha svolto lo specifico incarico di definizione del modello base organizzativo e formativo posto a base di gara; la violazione dell’art. 10 dell’allegato A del Progetto di servizio, in quanto la KPMG Advisory s.p.a. ha operato in qualità di assistenza tecnica per conto dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e del Ministero della Giustizia; la ed erronea applicazione della <corsivo>lex specialis </corsivo>di gara; eccesso di potere per errore e difetto di motivazione, vizio del procedimento, violazione della <corsivo>par condicio.</corsivo></h:div><h:div>Lamenta la ricorrente, in sintesi, che l’aggiudicataria avrebbe beneficiato di una impropria asimmetria informativa avendo redatto il modello base allegato al capitolato; la condivisione del documento negli atti di gara non supererebbe le problematiche, in quanto la sua redazione avrebbe posto comunque la concorrente in condizione di accedere ad informazioni supplementari; inoltre la stessa KPMG dovrebbe essere esclusa in applicazione dell’art. 10 dell’allegato al progetto di servizio in quanto soggetto che “opera in qualità di assistenza tecnica per conto dell’Agenzia per la Coesione territoriale nell’ambito del PON Governance 2014/2020”.</h:div><h:div>2) la violazione dell’art. 97 Cost., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 co. 7, 30, 42, 80 co. 5 lett. d) del d.lgs. n. 50/2016; violazione e/o falsa applicazione della <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara; violazione dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta; l’aggiudicataria dovrebbe considerarsi affidataria dell’incarico di progettazione posto a base di gara, e ciò le precluderebbe la partecipazione alla presente gara; ancora l’art. 42, in combinato disposto con l’art. 80, del d.lgs. n. 50/2016 vieta la partecipazione in gara a soggetti in conflitto di interessi, tutte situazioni che si sarebbero verificate nel caso di specie.</h:div><h:div>3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 80 co. 5 lett. d) ed e) d.lgs. n. 50/2016; eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede; eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento  e manifesta irragionevolezza; difetto di istruttoria e motivazione; nel compilare la documentazione di gara l’aggiudicataria negava di essere a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione e di non avere partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione; con ciò la concorrente avrebbe violato gli obblighi dichiarativi sulla stessa gravanti, il che ne implicherebbe altro motivo l’esclusione. </h:div><h:div>Ha quindi chiesto annullarsi l’aggiudicazione.</h:div><h:div>Si sono costituite la Regione Piemonte e la controinteressata, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.</h:div><h:div>L’amministrazione ha precisato di avere proceduto all’affidamento del servizio in via d’urgenza, in considerazione della necessità di non perdere i finanziamenti connessi al progetto assistito dal Fondo Sociale Europeo (FSE).</h:div><h:div>Con ordinanza n. 293/2021 l’istanza di misure cautelari è stata respinta.</h:div><h:div>Con ordinanza n. 6015/2021 la sez. V del Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare.</h:div><h:div>All’udienza del 12.1.2022 la causa è stata discussa e decisa nel merito. </h:div><h:div>La vicenda appare complessa soprattutto per la complessiva astrattezza del settore che si ripercuote sulla descrizione dei servizi, spesso affini, e dunque sulle previsioni di gara. </h:div><h:div>Giova tuttavia un preliminare chiarimento, poiché parte ricorrente argomenta in modo ondivago e talvolta sovrapposto in relazione a problematiche tra loro strutturalmente differenti: si adombrano infatti in parte potenziali asimmetrie informative (consistenti in un rischio di tipo oggettivo, ossia legato al fatto che - concretamente o potenzialmente - un concorrente potrebbe avere a disposizione, e discapito di altri, maggiori informazioni) e in parte problematiche di tipo soggettivo – il conflitto di interessi – consistenti nella possibilità (anche in tal caso in ipotesi concreta o presunta) del soggetto in conflitto di interessi in quanto tale di influire sull’esito della gara, ottenendone un vantaggio economico, e ciò per avere la possibilità di diretto o indiretto intervento sulla procedura.</h:div><h:div>Muovendo da quest’ultimo aspetto, per la maggiore evidenza della sua infondatezza, si ricorda che l’art. 42 co. 2 del d.lgs. n .50/2016, di cui si lamenta la violazione con gli ultimi due motivi di ricorso, recita:</h:div><h:div>“Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, <corsivo>interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne</corsivo>, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.”</h:div><h:div>Come reso palese dalla sovrariportata disposizione, per discutersi di conflitto di interessi, occorre che il soggetto cui si imputa siffatta posizione di incompatibilità sia egli stesso nella condizione di influire sulla gestione della gara; ora non viene neppure dedotto che imprese parte dell’ATI aggiudicataria siano intervenute nella gestione della gara in quanto tale, non avendo nella stessa avuto nessun ruolo. </h:div><h:div>A tutto concedere l’impresa C.O. Gruppo s.r.l. ha realizzato, in esito ad altro affidamento ampiamente esaurito al momento di predisposizione degli atti della presente gara, e quindi del tutto al di fuori della gestione della presente procedura, una preliminare analisi di dati e bisogni inerenti i possibili uffici di prossimità della giustizia. </h:div><h:div>Per accreditare la censura si dovrebbe quindi sostenere che, indirettamente, attraverso quella predisposizione di analisi, la C.O. Gruppo avrebbe costruito un modello idoneo a favorirla, in futuro, nella presente gara.</h:div><h:div>La costruzione remota della tesi si evidenzia da sola e per altro, per pacifica giurisprudenza, il conflitto di interessi – proprio per la sua latitudine con rischio di effetti escludenti in danno per la concorrenza a causa della limitazione dei potenziali aspiranti – deve essere sempre verificato in concreto, tramite riscontro dell’obiettivo vantaggio competitivo conseguito direttamente o indirettamente garantitosi.</h:div><h:div><corsivo>Ex pluribus</corsivo> sul punto si veda Cons. St. sez. V, n. 7943/2020 secondo la quale: “L'impresa affidataria di un lotto di lavori non versa in alcuna situazione di conflitto di interessi in relazione alla gara per l'affidamento di un altro lotto di lavori da eseguire sul medesimo immobile. Non è ravvisabile, infatti, l'elemento soggettivo della fattispecie del conflitto di interessi, il quale, a norma dell'art. 42, 2° comma, D.Lgs. n. 50/2016, riguarda il personale della stazione appaltante che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione. Difetta, altresì, l'elemento oggettivo del conflitto di interessi, in quanto non vi è alcuna norma o clausola della lex specialis che precluda la partecipazione alla gara dell'operatore che ha eseguito un precedente appalto di lavori relativo al medesimo immobile. Inoltre, pur essendo quella sul conflitto di interessi una norma di pericolo, la sussistenza della fattispecie deve essere verificata in concreto sulla base di prove specifiche che, nel caso di specie, non sono state fornite dalla parte deducente. Pertanto l'impresa può legittimamente partecipare alla gara, senza che nei suoi confronti possa operare la causa di esclusione prevista dall'art. 80, 5° comma, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, la quale fa riferimento a situazioni di conflitto di interessi che, pur afferendo ai concorrenti alle gare, in realtà chiama in causa il personale della stazione appaltante.”</h:div><h:div>Nel caso di specie mancano sia il coinvolgimento soggettivo di componenti dell’aggiudicataria nella gestione della specifica gara contestata sia, in ogni caso, la allegazione, ed ancor più prova, del <corsivo>concreto </corsivo>vantaggio concorrenziale che l’aggiudicataria avrebbe tratto dal supposto conflitto di interessi dato dalla precedente elaborazione di un “Tool kit” da parte della C.O. GRuppo, trattandosi di documento pacificamente ed integralmente condiviso con tutti i concorrenti; come contestato dalle controparti la ricorrente non ha condotto nessuna concreta analisi del Tool Kit (in ipotesi per evidenziarne ad esempio caratteristiche idonee - in prospettiva - ad avvantaggiare la sola aggiudicataria); la mancanza di siffatta analisi è tanto più rilevante in quanto, nelle more del giudizio, la ricorrente ha avuto accesso a tutti gli atti di gara e ciò non di meno non è stata in grado di indicare per quali concreti aspetti l’aggiudicataria avrebbe beneficiato di vantaggi indebiti per se stessa precedentemente confezionati. </h:div><h:div>Ne consegue che il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui lamenta la sussistenza di un presunto conflitto di interessi, e l’ultima censura là dove si lamenta la mancata dichiarazione negli atti di gara sempre del presunto conflitto di interessi, risultano infondati per mancanza di idonea allegazione in fatto ancor prima che prova delle circostanze necessarie per integrare la fattispecie.</h:div><h:div>Con il primo motivo e la restante parte del secondo motivo di ricorso, per contro, si lamentano problematiche di tipo oggettivo più prettamente oggettivo (l’aggiudicataria avrebbe beneficiato di indebite asimmetrie informative derivanti dalle proprie pregresse esperienze professionali con la stazione appaltante e/o comunque acquisite nell’ambito di medesimi progetti); in sostanza la censura si focalizza su presunti vantaggi informativi in quanto tali.  </h:div><h:div>La contestazione viene articolata invocando in modo cumulativo: </h:div><h:div>a) la violazione dell’art. 10 dell’allegato A del progetto di servizio inserito nella <corsivo>lex specialis</corsivo>; </h:div><h:div>b) la violazione della dell’art. 24 co. 7 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto l’aggiudicataria avrebbe assunto simultaneamente il ruolo di progettista ed esecutore del servizio;</h:div><h:div>c) la violazione di generali principi di trasparenza, buon andamento, e imparzialità, avendo l’aggiudicataria di fatto beneficiato di una posizione di privilegio derivante dal possesso di conoscenze asimmetriche.</h:div><h:div>Muovendo, sempre per brevità di argomentazioni, da quest’ultimo aspetto e ricordando che, come già evidenziato, la ricorrente ha di fatto invocato una mera “presunzione astratta” di sussistenza di asimmetrie informative che avrebbero agevolato l’offerta aggiudicataria, non essendo stata in grado, pur dopo averne preso visione, di indicare quale parte del progetto della ricorrente avrebbe sfruttato dati che non fossero nella disponibilità di tutti i concorrenti, non può non evidenziarsi che la violazione di principi generali è invocabile a sanzione di circostanze concrete di riscontrata disparità o asimmetria e non può invece giustificare esclusioni “per presunzione”. </h:div><h:div>La censura per il profilo sub. c) è quindi certamente inidonea alla valutazione, non essendo sostenibile che il mero fatto che un concorrente si sia aggiudicato una gara con un miglior punteggio tecnico dimostri <corsivo>ex se</corsivo> che godeva di informazioni asimmetriche.</h:div><h:div>Quanto al profilo sub. a), ed all’art. 10 del progetto di servizio allegato al disciplinare di gara, esso, riproducendo pedissequamente una prescrizione della disciplina generale del presupposto sistema di finanziamento europeo, è intitolato “soggetti incompatibili” e recita che sono esclusi dall’avviso: “i soggetti che operano in qualità di assistenza tecnica per conto dell’Agenzia per la coesione territoriale e del Ministero della giustizia in qualità di A.d.G. e O.I. del PON Governance 2014/2020 in quanto le conoscenze acquisite in predetto incarico porrebbero tali soggetti in una posizione privilegiata rispetto alla partecipazione alla presente gara. Le incompatibilità descritte valgono sia per i soggetti affidatari, singoli o riuniti in raggruppamento, sia per le persone fisiche inserite nel gruppo di lavoro” (cfr. doc. 3 parte ricorrente, allegato A, art. 10).</h:div><h:div>La clausola pone, questa sì, una forma di esclusione “a priori” e per presunzione di sussistenza di un indebito vantaggio competitivo; per tale ragione e per l’effetto escludente, e quindi inevitabilmente restrittivo della concorrenza, essa non può che essere interpretata in senso letterale e restrittivo, non essendo certo suscettibile di interpretazioni analogiche o applicazione, nella sua valenza astratta, a fattispecie semplicemente “affini”.</h:div><h:div>Ai fini dell’esclusione la clausola richiede in specifico: </h:div><h:div>1. che i soggetti interessati “operino” - evidentemente all’attualità - e non semplicemente “abbiano operato” - per l’Agenzia per la Coesione territoriale e/o il Ministero; </h:div><h:div>2. che le due amministrazioni siano intervenute nel contratto “in qualità di A.d.G. e O.I. del PON Governance”; </h:div><h:div>3. che l’attività di assistenza tecnica prestata al Ministero o all’Agenzia per la coesione territoriale attenga direttamente ad un progetto PON Governance 2014/2020.</h:div><h:div>Non pare al collegio che, per nessuno degli incarichi di KPMG contestati in ricorso, risultino puntualmente riscontate queste contemporanee caratteristiche.</h:div><h:div>Si contesta innanzitutto che KPMG sarebbe stata aggiudicataria, nel 2017, di una gara nell’ambito del PON Governance 2014-2020 asse 3, progetto 3.1; la parte non indica quale dei documenti in atti proverebbe le circostanze e in ogni caso nello stesso ricorso (p. 8) afferma che l’incarico avrebbe avuto durata di 24 mesi dalla comunicazione di approvazione del contratto intervenuta il 27.2.2018, dunque sarebbe al più scaduto a febbraio 2020, mentre i primi atti della gara per cui è oggi causa risalgono al settembre 2020; non vi sarebbe quindi stata alcuna contemporaneità di attività, il che già ne escluderebbe la rilevanza ai fini dell’applicazione della clausola escludente.</h:div><h:div>Volendo fare riferimento, ai fini della documentazione, ai docc. 13 e 14 di parte ricorrente, nuovamente si evince che si tratta di una aggiudicazione del 2017 e non vi è alcuna prova che si tratti di rapporti in essere.</h:div><h:div>Il corrispondente contratto risulta poi prodotto in giudizio dalla controinteressata sub. doc. 19, ed anche in tal caso non vi è evidenza che tale specifico contratto sia ancora in corso.</h:div><h:div>La deduzione è quindi infondata.</h:div><h:div>Si lamenta poi in ricorso l’esistenza di un contratto firmato dall’aggiudicataria K.P.M.G. il 29.3.2021 in esito di una aggiudicazione proposta il 13.1.2021 dalla Agenzia per la coesione territoriale; neppure nel ricorso si sostiene che, con quell’affidamento, l’Agenzia abbia agito come O.I. o A.d.G. nel contesto di uno specifico progetto PON Governance, facendosi piuttosto riferimento alla generica “governance nazionale dei piani di rafforzamento amministrativo”.</h:div><h:div>Il relativo decreto n. 76/2021 prodotto dalla ricorrente sub. doc. 13 effettua riferimento all’asse 4 obiettivo specifico 4.2 azione 4.2.1 ed è riferibile appunto al contratto del 29.3.2021 in forza di presupposta determina del 13.1.2021; esso ha ad oggetto, come detto, “supporto alla governance dei piani di rafforzamento amministrativo”. </h:div><h:div>L’attività che lo contraddistingue, generalista e trasversale a tutta l’attività dell’Agenzia che strutturalmente intercetta fondi europei, non consente di evincere che l’Agenzia sia ivi intervenuta in specifica qualità di A.d.G. o O.I. nell’ambito di un progetto del PON Governance, e non invece piuttosto per attività complementari di tipo generalista inerenti l’attività dell’ente nel suo complesso.</h:div><h:div>A sua volta la controinteressata ha prodotto in giudizio bando, disciplinare, capitolato, aggiudicazione e contratto della gara dell’Agenzia di coesione territoriale del 2021 (doc. 20. 21, 22, 23), cioè i presupposti del contratto cui si riferisce la ricorrente, da cui si evince nuovamente che si tratta di attività generaliste e di supporto della struttura definite nello stesso bando “<corsivo>complementare</corsivo> al PON Governance”, senza che risulti che l’Agenzia vi intervenga come A.d.G. o O.I. di uno specifico progetto PON Governance.  </h:div><h:div>Anche dal doc. 6 prodotto dalla Regione Piemonte, nel complesso sistema di gestione dei finanziamenti comunitari, si evince che “i piani di rafforzamento amministrativo” (cui fa riferimento l’invocato contratto del 2021) sono complementari ma distinti dai progetti propriamente “PON Governance”.</h:div><h:div>Ancora sempre la controinteressata ha prodotto documentazione relativa ad una gara Consip del 2017 i cui contratti sarebbero tuttora in corso di esecuzione, gara disegnata sempre nel più ampio contesto di attività di supporto specialistico e assistenza tecnica per una molteplicità di Autorità di gestione e certificazione istituite per la gestione dei programmi di sviluppo e dei programmi operativi 2014-2020 cofinanziati dall’Unione Europea. </h:div><h:div>Come documentato dalla controinteressata, nella gara Consip del 2017, il lotto facente riferimento a specifici progetti afferenti la “PON Governance e capacità istituzionale” era il lotto n. 8, risultato aggiudicato alla Ernst end Young.</h:div><h:div>In ogni caso la mera lettura del capitolato tecnico di detta gara prodotto sub. doc. 15 di parte controinteresstata rende idea della vastità e molteplicità di servizi – pure astrattamente affini nella loro natura - che la gara contemplava con riferimento all’intero territorio nazionale ad a svariati progetti oggetto di finanziamento europeo e servizi agli stessi complementari; non è sostenibile che l’aggiudicazione di uno qualsiasi di tali lotti o una qualunque attività svolta per una stazione appaltante in tale amplissimo settore diventi presuntivamente causa di incompatibilità dell’aggiudicatario per qualsivoglia ulteriore servizio affine da rendere alla medesima stazione appaltante nel medesimo ambito; una applicazione di tal sorta della clausola, stante l’inevitabile ristrettezza del mercato di soggetti altamente specializzati che opera in materia e la molteplicità di affidamenti finirebbe per produrre una sorta di meccanica ripartizione dei contratti tra i vari operatori, determinata dalle incompatibilità generatesi a catena con esiti niente affatto coerenti con la salvaguardia delle esigenze della concorrenza.</h:div><h:div>L’invocata clausola escludente, per contro, va circoscritta nella sua applicazione e, come più volte ricordato, effettua riferimento specifico a progetti in essere e direttamente afferenti alla “PON Governance 2014-2021”, non a progetti complementari, affini, esauriti ecc.. </h:div><h:div>In definitiva non pare al collegio che la ricorrente abbia neppure idoneamente allegato che i rapporti addotti quale causa di supposta incompatibilità presentino tutte le caratteristiche previste dalla clausola, ossia, contestualmente, vedano la stazione appaltante intervenire quale A.d.G. o O.I., siano vigenti, abbiano diretta attinenza al progetto e non mera complementarietà trasversale a tutti i servizi.</h:div><h:div>Se è infatti certamente pacifico che l’aggiudicataria ha avuto ed ha numerose collaborazioni nel generale ambito del supporto amministrativo dell’amministrazione, anche per attività connesse con i fondi europei, attività che rappresentano la fisiologia dell’attività degli operatori di questo mercato e della stessa Agenzia, le deduzioni di cui al ricorso, piuttosto che ricostruire una fattispecie puntuale ed aderente alla clausola escludente, invocano un po’ alla rinfusa rapporti esauriti o affini, purchè intercorsi tra aggiudicataria e stazione appaltante, senza soddisfare i requisiti della clausola. </h:div><h:div>La censura è quindi per questo profilo infondata.</h:div><h:div>Da ultimo, quanto al profilo sub. b), la ricorrente sostiene che l’ATI aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per avere, una delle sue componenti, in specifico la C.O. Gruppo s.r.l., predisposto, in esito ad un affidamento del 2019, un “Tool kit” o “modello base organizzativo” sempre relativo agli uffici di prossimità della giustizia ed utilizzato ai fini della gara.</h:div><h:div>Preliminarmente è del tutto pacifico che il “Tool kit” e tutta la documentazione ad esso afferente è stato inserito tra gli atti di gara e ciò al dichiarato fine, da parte della stazione appaltante, di evitare asimmetrie informative; la censura di parte ricorrente, pertanto, nuovamente, si fonda su “presunzioni” posto che, essendo i documenti stati interamente condivisi, ancora una volta non viene poi indicato quale aspetto dell’offerta dell’aggiudicataria sarebbe invece frutto di conoscenze asimmetriche.</h:div><h:div>Per supportare l’assunto la ricorrente invoca in tal caso l’incompatibilità tra il ruolo di progettista e quello di esecutore del servizio previsto dall’art. 24 del codice dei contratti assimilando il “Tool kit” al progetto posto a base di gara il che, al di là degli aspetti nominalistici, pare al collegio una forzatura, non fosse altro perché l’oggetto della gara che ha prodotto il Tool kit e quello della gara odierna non sono coincidenti né per ambiti di estensione né per prospettive di sviluppo.  </h:div><h:div>Oggetto della presente gara è la “progettazione e attivazione degli uffici di prossimità”; negli atti di gara si specifica che il “tool kit” predisposto dalla C.O. Gruppo, e condiviso nella documentazione progettuale, è un mero “modello pilota” da cui muovere; la gara ha però ad oggetto un modello unitario e replicabile a livello nazionale che integri aspetti organizzativi, procedurali e contenuti formativi, anche prevedendo forme di “training on the job”, il tutto in collegamento con altre amministrazioni ed avvalendosi delle tecnologia del PCT; sempre secondo il progetto di gara  541 giornate dovranno essere dedicate alla definizione e costruzione dei modelli, 1600 all’erogazione di attività di training on the Job negli uffici attivi, e 1610 all’analisi organizzativa degli uffici di prossimità applicabili su scala nazionale ed all’attivazione di quelli avviati in Piemonte.</h:div><h:div>Il Tool Kit predisposto dalla C.O. Gruppo in collaborazione con la Regione Piemonte ha invece avuto il limitato obiettivo di acquisire informazioni da parte di personale e utenti dei soli Tribunali di Torino e Moncalieri, esitando nella predisposizione di schede, frutto di tale preliminare ricognizione effettuata sul limitato territorio; esso è poi stato approvato ed integrato dal Ministero competente e infine inserito tra gli atti della presente gara.</h:div><h:div>La gara è stata predisposta previo coordinamento con il Ministero per integrarvi le caratteristiche indispensabili a creare, invece, uno strumento replicabile sull’intero territorio nazionale.</h:div><h:div>In definitiva il “Tool kit”, come dice lo stesso nome, è stato una “strumento” di prima analisi di fabbisogni redatto sulla scorta di dati acquisiti su un limitato ambito e territorio, condiviso con la documentazione progettuale con tutti i concorrenti, chiamati però a creare un modello a vocazione nazionale che tenga conto evidentemente di differenti esigenze territoriali, pur nella indispensabile omogeneità del servizio.</h:div><h:div>Non pare al collegio che l’assimilazione tra una mera preliminare raccolta di dati e ricognizione di bisogni (condivisa negli atti di gara) e un progetto di servizio che riguardi potenzialmente l’intero servizio nazionale e la sua fattiva messa in opera oggi in discussione sia sostenibile. </h:div><h:div>Né il fatto che il “tool kit” sia menzionato nei documenti progettuali lo fa coincidere tout court con il progetto sì da giustificare l’applicazione dell’art. 24 co. 7 del d.lgs. n. 50/2016.</h:div><h:div>Fermo infatti e ribadito che non sono stati individuati da parte ricorrente concreti elementi di asimmetria informativa, l’invocata esclusione non appare in definitiva al collegio giustificabile.</h:div><h:div>Se tale è la conclusione e ribadito, per quanto specificamente riguarda l’ipotesi del conflitto di interessi quanto già dedotto all’incipit della decisione, non si può sostenere che la C.O. Gruppo abbia violato obblighi dichiarativi connessi a presunte incompatibilità o conflitto di interessi che non si ravvisano esistenti.</h:div><h:div>Ne consegue che sono infondati anche il secondo e terzo motivo di ricorso.</h:div><h:div>La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,</h:div><h:div>respinge il ricorso;</h:div><h:div>compensa le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/01/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gaetana Alparone</h:div><h:div>Paola Malanetto</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>