<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210001920210125112830507" descrizione="" gruppo="20210001920210125112830507" modifica="1/27/2021 1:30:16 PM" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Benassi S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00019"/><fascicolo anno="2021" n="00091"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210001920210125112830507.xml</file><wordfile>20210001920210125112830507.docm</wordfile><ricorso NRG="202100019">202100019\202100019.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\524 Carlo Testori\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>silvia cattaneo</firma><data>27/01/2021 12:08:55</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>28/01/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Carlo Testori,	Presidente</h:div><h:div>Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Marcello Faviere,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>del provvedimento di esclusione del 1/12/2020 comunicato in pari data a mezzo pec rif SB/LD/TV/rg Tit 1-B6 relativo a procedura negoziata per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi a ridotto impatto ambientale con cui si comunicava come “per quanto riguarda la procedura in oggetto, è stata esclusa in quanto l'offerta economica era sottoscritta dalla sola impresa mandataria”</h:div><h:div>del verbale procedura negoziata telematica con criterio del minor prezzo per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi a ridotto impatto ambientale del 27/11/2020 mai comunicato e pubblicato in data 17/12/2020</h:div><h:div>dell'eventuale successivo provvedimento, mai comunicato, di aggiudicazione definitiva alla controinteressata del servizio oggetto della predetta procedura e di ogni eventuale atto prodromico, endoprocedimentale, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso con quelli impugnati. </h:div><h:div>nonché per la condanna - previa declaratoria ai sensi degli artt. 121 e 122 D.Lgs. n. 104/2010 di nullità e/o inefficacia ex tunc del contratto nelle more eventualmente sottoscritto e previo accertamento dell'effettiva possibilità della ricorrente di conseguire l'aggiudicazione e di subentrare nel contratto - ad aggiudicare la gara alle ricorrenti ed a stipulare il relativo contratto, da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito nonché, in subordine, per la condanna della CIDIU s.p.a. al risarcimento del danno per equivalente pecuniario in favore delle ricorrenti</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 19 del 2021, proposto da </h:div><h:div>Benassi s.r.l. ed Euroservizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Alessandro Della Valle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Centro Intercomunale di Igiene Urbana (CIDIU) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vittorio Del Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 123; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Geo Progetto Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Cresta, Laura Polito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Centro Intercomunale di Igiene Urbana (CIDIU) s.p.a. e della Geo Progetto Ambiente s.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 la dott.ssa Silvia Cattaneo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020, essendosi riservato il Collegio anche la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Considerato che</h:div><h:div>con il provvedimento indicato in epigrafe la CIDIU s.p.a. ha escluso dalla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi a ridotto impatto ambientale la costituenda ATI tra la Euroservizi s.r.l. e la Benassi s.r.l., per mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte della mandante;</h:div><h:div>le ricorrenti ne hanno contestato la legittimità per la mancata attivazione del soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 d.P.R. n. 50/2016 a fronte di quella che sarebbe una carenza meramente formale, indotta delle modalità di presentazione telematica dell’offerta e dai documenti di gara; a loro avviso la volontà della mandante di vincolarsi all’offerta si ricaverebbe comunque: dalla sottoscrizione digitale dell’allegato relativo ai costi della manodopera; dall’ottemperanza all’invito rivolto alla mandante Benassi s.r.l. dalla stazione appaltante a presentare documenti mancanti, con il soccorso istruttorio; dall’impegno della mandante, contenuto nella documentazione così depositata, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa mandataria Euroservizi s.r.l.; dalla scrittura privata del 16-11-2020 con cui la mandante ha conferito mandato alla Euroservizi s.r.l.;</h:div><h:div>le censure sono infondate;</h:div><h:div>l’art. 48 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che, in caso presentazione di offerte da parte di raggruppamenti non ancora costituiti, l’offerta “<corsivo>deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei […]</corsivo>”;</h:div><h:div>la disposizione è chiara e inequivoca e risponde a imprescindibili esigenze di certezza della riconducibilità dell'offerta agli operatori che, con la presentazione dell’offerta, intendono impegnarsi nei confronti dell’amministrazione appaltante e di coercibilità dei relativi impegni nella successiva fase esecutiva; </h:div><h:div>il Collegio aderisce all’orientamento, ampiamente maggioritario in giurisprudenza, secondo cui: la mancata sottoscrizione del documento contenente l’offerta economica non è sanabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio il quale, in virtù dell’articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, non può essere utilizzato per sanare le carenze degli elementi sostanziali dell’offerta economica - tra i quali rientra la sottoscrizione per le funzioni essenziali che essa spiega - senza che sia necessaria un’espressa previsione nella lex specialis, pena, in caso contrario la lesione della par condicio dei concorrenti; le esigenze perseguite dal legislatore con la previsione di cui all’art. 48, c. 8, d.lgs. n. 50/2016 non possono ritenersi adeguatamente soddisfatte mediante il mandato con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo, trattandosi - quest'ultimo - di un atto che non assicura che il mandatario adempia correttamente agli obblighi gestori e di rappresentanza verso i terzi assunti nei confronti delle mandanti, con il conseguente rischio che possano insorgere contestazioni interne ai componenti del raggruppamento incidenti negativamente sulla fase di esecuzione del contratto (Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 6530/2020; sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1425; Tar Piemonte, sez. I, sent. n. 16/2020; Tar Lazio, Roma, sez. II, 23.11.2020, n. 12406; sez. III quater, 2 luglio 2019, n. 8605; sez. III ter 22 dicembre 2015, n. 14451); </h:div><h:div>tantomeno, nel caso di specie, queste esigenze possono dirsi soddisfatte per la sottoscrizione da parte della mandante del solo allegato relativo ai costi della manodopera – oltretutto presentato alla stazione appaltante oltre il termine di scadenza per la presentazione delle offerte - o solamente perché la Benassi s.r.l. ha ottemperato a quanto richiesto, con soccorso istruttorio, dalla CIDIU s.p.a. (cfr., analogamente, Tar Lazio, Roma, sez. II, 23.11.2020, n. 12406 secondo cui “per le stesse ragioni per cui l’offerta economica priva di sottoscrizione non può essere sanata mediante soccorso istruttorio, l’offerta non potrebbe essere comunque ratificata a seguito di un’iniziativa unilaterale del concorrente che, sebbene occasionata da una richiesta proveniente dalla stessa stazione appaltante, verrebbe comunque assunta al di fuori delle regole di legge e di gara e quindi in violazione dei principi che regolano le procedure ad evidenza pubblica (art. 30, d.lgs. n. 50 del 2016).”);</h:div><h:div>la stazione appaltante ha quindi legittimamente escluso dalla gara il concorrente per la mancata sottoscrizione dell’offerta da parte della mandante del raggruppamento costituendo, non sanabile mediante soccorso istruttorio;</h:div><h:div>per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto;</h:div><h:div>le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, a favore delle parti resistenti, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) - di cui 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore della CIDIU s.p.a. e 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore della Geo Progetto Ambiente s.r.l. - oltre oneri di legge.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall’art. 25, c.2, d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="26/01/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Tonia Pezone</h:div><h:div>Silvia Cattaneo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>