<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20210000220210331165909436" descrizione="" gruppo="20210000220210331165909436" modifica="4/6/2021 10:16:56 AM" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2021" n="00002"/><fascicolo anno="2021" n="00366"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20210000220210331165909436.xml</file><wordfile>20210000220210331165909436.docm</wordfile><ricorso NRG="202100002">202100002\202100002.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\524 Carlo Testori\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>carlo testori</firma><data>01/04/2021 16:35:27</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Marcello Faviere</firma><data>01/04/2021 13:06:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>06/04/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Carlo Testori,	Presidente</h:div><h:div>Marcello Faviere,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Valentina Caccamo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della Richiesta di Offerta e del Disciplinare di Gara e Invito alla gara indetta dalla Città Metropolitana di Torino, per l'affidamento del servizio di riparazioni meccaniche, elettriche ed elettrotecniche di autocarri di massa inferiore a 35 q.li per il periodo 2021-2022 (CIG 85130875A1); </h:div><h:div>- del capitolato d'oneri della gara sopra indicata, approvato con determinazione del dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 della Città Metropolitana di Torino, n° 5312 del 2 dicembre 2012; </h:div><h:div>- dei verbali e di tutti i provvedimenti del Seggio di Gara della gara sopra indicata, se esistenti; </h:div><h:div>- della proposta di aggiudicazione e dell'aggiudicazione della gara di cui sopra, se esistenti; </h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o, comunque, connesso; </h:div><h:div>nonché al fine di ottenere ristoro in forma specifica, con la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione </h:div><h:div>di indire nuova gara ovvero modificare la <corsivo>lex specialis</corsivo> di quella impugnata, in conformità alle censure dedotte, ovvero ancora con l'accertamento dell'inefficacia del contratto che dovesse essere stipulato tra l'amministrazione e l'eventuale aggiudicataria e del diritto del ricorrente a subentrarvi;</h:div><h:div>nonché, in subordine, qualora non sia possibile il risarcimento in forma specifica, per la condanna </h:div><h:div>dell'amministrazione intimata al risarcimento per equivalente, pari al 15% del valore dell'appalto per mancato utile, oltre al 5% dello stesso valore a titolo di danno curricolare, ovvero, in via subordinata, del danno da responsabilità precontrattuale o da contatto, il tutto nella misura che risulterà in corso di causa o che il Giudice riterrà di stabilire in via equitativa, oltre accessori di legge, rivalutazione, interessi e maggior danno.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 2 del 2021, proposto da Consorzio Parts &amp; Services, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Luigi Machiavelli, Mauro Tronci, Giulio Steri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Citta' Metropolitana di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Remo Ghibaudo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>O.M.E.A. di Pastore Domenico Pietro non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Torino;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2021 il dott. Marcello Faviere e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La Città Metropolitana di Torino con determinazione n. 5312/2020, in data 2.12.2020, ha avviato una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020, da svolgersi mediante richiesta di offerta (RDO) attivata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio di “riparazioni meccaniche, elettriche ed elettroniche di autocarri di massa inferiore a 35 q.li. periodo 2021-2022”, per un periodo di 24 mesi (scad. 31.12.2022) e per un importo complessivo a base di gara di euro 65.573,76 (IVA esclusa), di cui 13.101,64 per oneri di manodopera. </h:div><h:div>Il Consorzio Parts &amp; Services, odierno ricorrente, dichiara di avere interesse a partecipare alla procedura (essendo un operatore leader del mercato) in qualità di consorzio tra imprese artigiane, ai sensi dell'art. 45, 2° comma, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n°50. </h:div><h:div>Considerando gli atti di gara (segnatamente l’invito-disciplinare ed il capitolato) immediatamente lesivi delle proprie prerogative (con riferimento alla base d’asta ed alle condizioni di partecipazione), il Consorzio ha impugnato i predetti atti con ricorso notificato il 04.01.2021. Mediante il citato gravame, l’impresa lamenta, in quattro motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili ed insta, altresì, per la concessione di misure cautelari, l’accertamento dell’obbligo di indire una nuova gara (o modificare la <corsivo>lex specialis</corsivo> esistente), la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente <corsivo>medio tempore</corsivo> stipulato e, in subordine, domanda il risarcimento dei danni. </h:div><h:div>Con memoria depositata il 22.01.2021 si è costituita la Città Metropolitana di Torino. </h:div><h:div>L’amministrazione ha evidenziato nei propri atti che il ricorrente, dopo l’attivazione del soccorso istruttorio, è stato ammesso a partecipare alla gara ma che, a seguito dell’apertura delle offerte economiche, è risultata migliore offerente la Bonello s.r.l. </h:div><h:div>Con ordinanza n. 43/2021 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare. </h:div><h:div>Il 15.03.2021 il ricorrente ha depositato memoria, cui ha fatto seguito memoria di replica dell’amministrazione resistente (il 19.03.2021) e note di udienza di entrambe le parti. </h:div><h:div>Alla udienza pubblica del 31.03.2021 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020. </h:div><h:div>2. Il ricorso è infondato. </h:div><h:div>3. In via preliminare l’amministrazione resistente eccepisce la necessità di integrazione del contraddittorio mediante notifica alla controinteressata Bonello s.r.l. che è stata individuata come migliore offerente. </h:div><h:div>La Città Metropolitana eccepisce altresì l’inammissibilità del ricorso dal momento in cui, essendo il consorzio stato ammesso alla procedura selettiva, non avrebbe interesse alla contestazione delle regole di ammissione. </h:div><h:div>Il Collegio, considerato che l’amministrazione non ha proceduto a formalizzare l’aggiudicazione ma ha solo individuato in via endoprocedimentale la migliore offerente, non ritiene di poter individuare nella Bonello s.r.l. un soggetto su cui sia maturata una posizione giuridica soggettiva in grado di differenziarla dalla generalità dei partecipanti alla gara. Per tali ragioni non è qualificabile come unico controinteressato, come sostenuto dalla amministrazione resistente.   </h:div><h:div>In considerazione dell’esito nel merito della controversia si prescinde dall’esame della rimanente eccezione. </h:div><h:div>4. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 30, dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e, più in generale, del principio di tutela della concorrenza. Secondo il ricorrente la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara prevede requisiti che restringerebbero, oltre ogni ragionevole misura, la concorrenza essendo “rari” gli operatori in possesso degli elementi soggettivi e strutturali richiesti. </h:div><h:div>In particolare il disciplinare - invito contiene condizioni di ammissione alla gara (lett. e. e f.) così formulate: </h:div><h:div>“<corsivo>e) di assumere inoltre l’obbligo ad avere la disponibilità di un’officina presso la quale dovrà essere eseguito ogni lavoro durante il periodo di validità del contratto, ubicata sul territorio della Città Metropolitana di Torino, opportunamente attrezzata, in cui sia presente personale specializzato e dotata di area di carico e scarico dei veicoli (rimorchi e semirimorchi), dotata di recapito telefonico, posta elettronica, nonché di un numero di cellulare, con operatore presente nei giorni feriali tra le ore 9.00 e le 16.00, a cui segnalare eventuali e necessità di interventi manutentivi. Oltre a ciò, in officina – nei citati orari - dovrà essere presente un addetto, responsabile della preventivazione (con il quale dovrà tenersi tutta la corrispondenza relativa ai singoli interventi manutentivi), a cui potrà fare riferimento il personale della Stazione Appaltante per recepire direttamente ed efficacemente eventuali richieste ed osservazioni;</corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div><corsivo>f) essere iscritto presso gli Uffici della MCTC di Torino e disporre di tutte le autorizzazioni e delle necessarie attrezzature per effettuare la revisione biennale dei mezzi di cui al precedente Art. 1 presso l’officina anzidetta”</corsivo>.</h:div><h:div>Il Capitolato prevede ulteriori specifiche e, in particolare, all’art. 3: “<corsivo>possedere o disporre di un’officina, presso la quale dovrà essere eseguito ogni lavoro durante il periodo di validità dell’incarico, ubicata nell’ambito della Città Metropolitana di Torino – ad una distanza non superiore a 15 km dalla sede del Centro Mezzi Meccanici della Città Metropolitana di Torino, in Via A. Sordi n. 7 a Grugliasco (TO) - opportunamente attrezzata, in cui sia presente personale specializzato e dotata di area di carico e scarico dei veicoli (rimorchi e semirimorchi), dotata di recapito telefonico</corsivo> […]. </h:div><h:div>Il ricorrente, inoltre, evidenzia come tale complesso di requisiti non risponderebbe a nessuna particolare esigenza funzionale dell’amministrazione, poiché ogni possibile interesse legato al limitato spostamento dei veicoli, alla facilità dei controlli e delle operazioni gestionali e contabili (evidenziati negli atti di indizione) ben potrebbe essere soddisfatto anche con più officine collocate nell’ambito territoriale indicato ed un unico centro decisionale ed amministrativo con cui relazionarsi. </h:div><h:div>Tali censure non colgono nel segno. </h:div><h:div>L’amministrazione evidenzia, nelle proprie memorie, che i requisiti richiesti si presentano sostanzialmente non come elementi discriminanti l’ammissione (ai sensi degli artt. 83 e ss. del d.lgs. n. 50/2016) ma come condizioni per la realizzazione delle prestazioni, più affini con i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto di cui all’art. 100 del Codice dei Contratti Pubblici. </h:div><h:div>La Città Metropolitana, peraltro, evidenzia che la ricorrente, a seguito di soccorso istruttorio esperito in corso di ammissione alla gara, ha presentato una nota (a mezzo PEC del 18.12.2020, doc. n. 8 di parte resistente) contenente una dichiarazione integrativa del DGUE con la quale (alla lett. e.) assumeva “<corsivo>l’obbligo ad avere la disponibilità di più officine presso le quali dovrà essere eseguito ogni lavoro durante il periodo di validità del contratto, ubicate sul territorio della Città Metropolitana di Torino, opportunamente attrezzate […]”</corsivo> ed indicava una consorziata in grado di eseguire le attività di revisione. </h:div><h:div>La stazione appaltante, a valle di tali dichiarazioni, ha ammesso il Consorzio alla procedura selettiva e ha proceduto con l’apertura delle offerte. </h:div><h:div>La ricorrente sostiene nelle proprie memorie che tale esito sia dovuto ad una errata applicazione delle regole di gara (non avendo la stessa dichiarato il possesso dei requisiti previsti dalla legge di gara) preconizzando e sostenendo l’irregolarità della propria ammissione. </h:div><h:div>L’amministrazione, di contro, sostiene la regolarità del proprio operato, evidenziando la correttezza dell’ammissione attendendosi, a valle delle operazioni di selezione ed in caso di eventuale aggiudicazione, l’indicazione di quale, tra le più officine indicate, avrebbe effettivamente eseguito le prestazioni. </h:div><h:div>Al di là di tali irrituali modalità di partecipazione e gestione del procedimento di gara, le argomentazioni di parte ricorrente non persuadono. </h:div><h:div>Il Collegio evidenzia come l’amministrazione abbia adeguatamente evidenziato la razionalità e la proporzionalità della propria scelta con riferimento alle condizioni di esecuzione del contratto motivando le proprie esigenze. </h:div><h:div>Il citato art. 100 del Codice dei contratti pubblici (analogamente a quanto avviene per le condizioni di partecipazione di cui agli artt. 83 e ss.) consente l’introduzione delle particolari condizioni di esecuzione del contratto “<corsivo>purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità […]</corsivo>”. Alla luce di tali principi di derivazione comunitaria ed immanenti nell'ordinamento nazionale, il potere discrezionale della stazione appaltante di prescrivere tali condizioni è soggetto ai limiti connaturati alla funzione affidata alle clausole del bando e del capitolato, volte a prescrivere le peculiari modalità partecipative pretese in stretta relazione con le finalità proprie della selezione tra più aspiranti per la scelta di quello più idoneo e l'oggetto della commessa da affidarsi. </h:div><h:div>Tale potere discrezionale dell'amministrazione appaltante incontra il limite del rispetto del principio di ragionevolezza che si traduce nel divieto di limitazioni eccessive ed ingiustificate all'accesso alla procedura ed all’obbligo di motivare le scelte in base alle specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto. “<corsivo>Va poi rimarcato che lo stesso interesse pubblico alla tutela della concorrenza non può che essere perseguito in stretta adesione con il principio comunitario di proporzionalità, che richiede non soltanto la dimostrazione dell'idoneità della misura a raggiungere lo scopo perseguito, ma anche la dimostrazione della sua adeguatezza, nel duplice senso della corrispondenza alla situazione presa in considerazione e della non eccedenza rispetto ad essa, in modo che la stessa risulti corrispondente a quanto è strettamente necessario per raggiungere lo scopo</corsivo>” (T.A.R. Lazio, Sez. II Quater, sent. 19/2/2013 n. 1828).</h:div><h:div>La giurisprudenza ha precisato che la scelta operata dalla stazione appaltante in merito all’introduzione dei requisiti e alle modalità di partecipazione alla gara può essere sindacata in sede di legittimità solo in quanto sia manifestamente irragionevole, arbitraria, irrazionale, sproporzionata, illogica e contraddittoria (cfr. Cons. Stato Sez. V 2/2/09, sent. n. 252; Cons. Stato Sez. IV 22/10/04 sent. n. 6967) con la precisazione che il giudice – anche mediante il ricorso al sindacato estrinseco - può comunque valutare se la richiesta di un certo requisito sia correlata al concreto interesse perseguito dall’Amministrazione nella selezione del miglior contraente. </h:div><h:div>La stazione appaltante, nel caso di specie, in sede di individuazione delle modalità di gara (a valle della determinazione a contrattare del Dirigente della Direzione Coordinamento Viabilità n. 5312 del 02/12/2020, cfr. doc 3 di parte resistente) aveva correttamente evidenziato e motivato le esigenze connesse alla presenza del requisito esecutivo di cui si discute, legandolo alla necessità di garantire “<corsivo>un’agile gestione degli interventi in considerazione della natura dei mezzi anche dedicati al pronto intervento ed è proporzionata al fine perseguito</corsivo>”. </h:div><h:div>Tali esigenze sono state ulteriormente specificate negli atti di causa dove l’amministrazione ha evidenziato che la “agile gestione” di cui parla la determina va intesa come esigenza di contenere al massimo i tempi di fermo macchina e, al contempo, “<corsivo>riservandosi la possibilità di accertare in qualsiasi momento, tramite il personale addetto, lo stato della riparazione dei veicoli, sapendo di poter inviare l’operatore presso la stessa officina e di verificare, sul momento e senza ulteriori spostamenti, le condizioni dei mezzi e la coerenza tra le lavorazioni preventivate e quelle effettivamente eseguite</corsivo>”, evitando così “<corsivo>conseguenti gravose movimentazioni dei mezzi su un'area molto vasta e con impossibilità di tenere i mezzi sempre a disposizione degli Uffici tecnici per le emergenze e per i controlli delle riparazioni in corso</corsivo>”. </h:div><h:div>Dagli atti di causa, peraltro, emerge che l’amministrazione abbia accertato che nel territorio della Città Metropolitana vi sono 250 officine autorizzate a svolgere l’attività di revisione dei veicoli, di cui n. 121 si trovano nei Comuni limitrofi o adiacenti alla sede del Centro Mezzi Meccanici della Città Metropolitana di Torino (doc. n. 11 di parte resistente). Il mercato di riferimento potenzialmente interessato alla gara, pertanto, risulta oltre che presente anche strutturato.</h:div><h:div>Il fatto poi che alla procedura di gara abbiano partecipato (oltre alla ricorrente) altre quattro imprese e che vi sia stato un affidamento a conclusione della procedura selettiva dimostra, <corsivo>per tabulas,</corsivo> la presenza di un settore di mercato (concretamente interessato alla commessa) ragionevolmente sufficiente, considerando che la normativa di settore, per le gare di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, indica quale <corsivo>target standard</corsivo> cinque operatori di mercato (cfr. l’art. 36, comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici e l’art. 2, comma 1 lett. b) del D.L. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020).</h:div><h:div>Sul punto, d’altronde, in una vertenza del tutto analoga questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che la richiesta “<corsivo>ai concorrenti di assumere l’impegno ad eseguire la totalità delle prestazioni manutentive richieste – inclusa la revisione biennale dei mezzi - presso un’unica officina in possesso di adeguata area di carico e scarico dei veicoli (rimorchi e semirimorchi), senza possibilità di fare riferimento a sedi differenti per l’adempimento del  complesso delle prestazioni oggetto dell’appalto … non sembra essere né lesiva del favor partecipationis, né lesiva dell’iniziativa economica, né irragionevole o sproporzionata</corsivo>” (TAR Torino, Sez. I, ord. 6/12/2018 n. 514). </h:div><h:div>Per tali ordini di ragioni le censure di irragionevolezza ed illogicità mosse avverso le previsioni della <corsivo>lex specialis </corsivo>non sono condivisibili ed il primo motivo di ricorso è infondato. </h:div><h:div>5. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e dei principi di proporzionalità e maggiore partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, oltre che eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria, falsità del presupposto e sviamento</h:div><h:div>L'invito ed il capitolato (all'art. 13), prevedono che l'aggiudicazione avvenga secondo il metodo del ribasso medio ponderato da applicare ai listini di ricambi ufficiali delle case produttrici (pesato con coefficiente pari a 0.6) e sul costo orario della lavorazione (comprensivo di manodopera, utile e costi generali, pesato con coefficiente pari a 0.4) che riporta un valore a base di gara di euro 52,70 (oltre IVA). </h:div><h:div>La ricorrente sostiene che la possibilità di ottenere sconti sui listini delle case produttrici è particolarmente limitata; pertanto i margini di miglioramento richiesti in gara sarebbero risicati oltre i limiti di logicità e ragionevolezza. </h:div><h:div>L’assunto della ricorrente è dedotto e non provato, oltre ad essere stato contraddetto dagli esiti di gara. Dalla documentazione prodotta in giudizio, infatti, emerge che sui listini i concorrenti hanno offerto ribassi che vanno dal 10% al 32%; tale scontistica è tutt’altro che marginale o risicata. Emerge <corsivo>per tabulas</corsivo>, pertanto, che le censure di illogicità, difetto di istruttoria e sviamento formulate nel ricorso risultano prive di fondamento. </h:div><h:div>Anche il secondo motivo, pertanto, è infondato.    </h:div><h:div>6. Il con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e sviamento.</h:div><h:div>In particolare il ricorrente evidenzia che a seguito dell’entrata in vigore della nuova direttiva comunitaria del 2014 e del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il ricorso a criteri di valutazione che tengano in considerazione il solo prezzo costituiscono un’eccezione da motivare adeguatamente. Nello specifico lamenta il fatto che gli atti di gara non contengano alcuna motivazione sul punto, considerato altresì che il servizio manutentivo non rientrerebbe tra i casi, tassativamente previsti, in cui è possibile ricorrere al prezzo più basso (ed in particolare non si tratterebbe, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato). </h:div><h:div>La doglianza non merita accoglimento per due ordini di profili. </h:div><h:div>In primo luogo l’amministrazione resistente ha dimostrato l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 95, comma 4 lett. b) nel caso di specie. </h:div><h:div>Nella determina a contrattare, infatti, si legge “<corsivo>l'aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, in legge n.120/2020 in quanto ricorrono le condizioni previste dall'art.95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 lett. b) e non trattasi di servizio ad alta intensità di manodopera, a favore del miglior ribasso derivante dalla media ponderata dei ribassi percentuali offerti sui prezzi di listino ufficiali dei ricambi dei Produttori e del costo orario della lavorazione</corsivo>”. </h:div><h:div>Nel disciplinare di gara, nonché in una relazione della Direzione Viabilità dell’Amministrazione resistente depositata in giudizio (doc. n. 12 di parte resistente), l’incidenza della manodopera sul totale dei costi del servizio è indicata al 19,68% (con riferimento ai servizi complessivi attivati nel 2019) e del 20,75% (relativamente ai valori 2020) dell’importo complessivo del contratto. In ogni caso l’incidenza è sempre inferiore al 50%, previsto dall’art. 50 del codice dei contratti come limite quantitativo per qualificare un appalto come ad alta intensità di manodopera. </h:div><h:div>Il ricorrente, peraltro, nelle argomentazioni utilizzate per ribadire la non valutabilità delle offerte mediante il ricorso al solo elemento prezzo, non confuta tali ricostruzioni né prova una diversa incidenza della manodopera. </h:div><h:div>Orbene la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “<corsivo>Nell'ambito dell'art. 95, D.Lgs. n. 50 del 2016, il rapporto tra il comma 3 (che disciplina i casi di esclusivo utilizzo del generale criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra i quali v'è quello dei servizi ad alta intensità di manodopera) e il comma 4 (casi di possibile utilizzo del residuale criterio del minor prezzo, tra i quali v'è quello dei servizi ripetitivi e non aventi natura tecnica), è di specie a genere. Ne consegue che, pur nella generale preferenza accordata dal codice dei contratti pubblici a criteri di selezione che abbiano riguardo non solo all'elemento prezzo, ma anche ad aspetti di carattere qualitativo delle offerte (coerentemente con i principi e criteri direttivi previsti dalla legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, per l'attuazione delle direttive sugli appalti pubblici del 2014, tra cui la direttiva europea 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, sui contratti di appalto pubblico), le stazioni appaltanti, nell'ambito delle generale facoltà discrezionale nella scelta del criterio di aggiudicazione, a sua volta insita nell'esigenza di rimettere all'amministrazione la definizione delle modalità con cui soddisfare nel miglior modo l'interesse pubblico sotteso al contratto da affidare, potranno aggiudicare l'appalto secondo un criterio con a base il (solo) prezzo per i servizi con caratteristiche standardizzate che non abbiano al contempo caratteristiche di alta intensità di manodopera</corsivo>” (Cons. Stato Sez. V, 12/02/2020, n. 1063.). </h:div><h:div>Che nel caso di specie si sia in presenza di prestazioni standardizzate non pare esservi dubbio. Tali prestazioni, precisa il capitolato, riguardano il complesso degli interventi di riparazioni meccaniche, elettriche ed elettroniche di autocarri. La <corsivo>lex specialis</corsivo>, inoltre precisa, altresì, il complesso delle attività necessarie al superamento della revisione periodica dei mezzi (noleggio dell’attrezzatura e messa a disposizione del personale addetto, per le operazioni di revisione e pre-revisione; compilazione delle pratiche per gli autocarri, compresi rimorchi e semirimorchi, di proprietà della Stazione Appaltante; prove fumi e freni per ciascun veicolo, ecc.). </h:div><h:div>Per tali prestazioni di servizi, pertanto, non risultando neanche astrattamente ammissibili possibili miglioramenti, personalizzazioni o aggiunte che possano portare a diversificazioni tali da meritare una valutazione tecnica specifica del contenuto e delle caratteristiche degli interventi, è ammissibile il ricorso al criterio del prezzo più basso.  </h:div><h:div>Questo Tribunale in un caso analogo ha avuto modo di pronunciarsi sul profilo in esame. “<corsivo>In linea generale, il Collegio evidenzia che proprio con riferimento al servizio di riparazione, manutenzione e revisione dei mezzi comunali, in una controversia che vedeva come parte proprio il Consorzio Parts &amp; Services, si è di recente pronunciato il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 24 gennaio 2019, n.205 affermando che tali prestazioni “hanno natura standardizzata e ripetitiva, essendo connotate dalla routinarietà degli interventi (non aventi contenuto tecnologico né alcun carattere innovativo o latu sensu creativo) e dalla determinazione in dettaglio in sede di capitolato tecnico avendo la Stazione appaltante provveduto ad una totale predefinizione nella lex specialis, delle condizioni che le imprese concorrenti possono proporre (ovvero il prezzo dei ricambi, aventi caratteristiche fisse e stabilite dai tariffari di mercato, e il costo orario della manodopera), senza riconoscere significativi margini qualitativi del servizio appaltato, ma anche perché non ricorre nella specie l’affidamento di un servizio ad alta intensità di manodopera tale da imporre l’obbligatorio ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” (sul punto anche T.A.R. Veneto, 21 giugno 2018, n. 673; T.A.R. Lazio, Sez. I bis , 16 luglio 2018, n. 7890)</corsivo>” (TAR Piemonte, 3/05/2019, sent. 542).</h:div><h:div>La giurisprudenza ha altresì avuto modo di evidenziare che “<corsivo>nelle gare pubbliche, la scelta del minor prezzo è ammissibile nelle procedure che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate. In tali casi può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell'esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell'allegato tecnico. Per i contratti con caratteristiche standardizzate non vi è alcuna ragione né utilità di far luogo ad un'autonoma valutazione e valorizzazione degli elementi non meramente economici delle offerte, perché queste, proprio perché strettamente assoggettati allo standard, devono assolutamente coincidere tra le varie imprese</corsivo>” (T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 31/01/2019, n. 126). “<corsivo>Il “minor prezzo” resta dunque circoscritto alle procedure per l’affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate. In tali casi può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell’allegato tecnico. In tale ottica la tipologia di cui alla lett. b) del comma 4 dell’art. 95 attiene ad un ipotesi ontologicamente del tutto differente sia dall’appalto “ad alta intensità di manodopera” di cui all’art.95 comma 3 lett. a) che concerne prestazioni comunque tecnicamente fungibili; e sia da quelli caratterizzati da “notevole contenuto tecnologico”” o di “carattere innovativo” di cui all’art 95 comma n. 4 lett. c) del codice dei contratti, attinenti tipicamente a prestazioni di contenuto evolutivo</corsivo>”. (Cons. stato, Sez. III, 13/03/2018, sent. 1609). </h:div><h:div>Occorre evidenziare altresì un ulteriore profilo di riflessione. </h:div><h:div>La gara di cui si discute è sotto soglia e, per palese richiamo contenuto nella determina a contrattare, le si applica il particolare regime dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020. Sul punto in esame, tale disposizione prevede una disciplina speciale che così recita: “<corsivo>Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso</corsivo>”.</h:div><h:div>In questo particolare regime, in sostanza, mentre rimane fermo il limite di cui all’art. 95, comma 3, non trovano applicazione piena tutte le regole e le norme delle direttive comunitarie ma vigono solo i relativi principi. In presenza di una norma speciale che, sotto soglia, attribuisce una facoltà di scelta discrezionale tra il criterio della valutazione qualità – prezzo e quello del prezzo più basso, è ragionevole dedurre che non sussistano le limitazioni motivazionali di cui all’art. 95, comma 4. </h:div><h:div>Per tali ordini di ragioni anche il terzo motivo non è fondato. </h:div><h:div>7. Con il quarto motivo il ricorrente censura la <corsivo>lex specialis</corsivo> per lo stesso ordine di violazioni di cui al punto precedente ma con riferimento ad un ulteriore profilo. </h:div><h:div>Ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett b), il Codice impone l’utilizzo del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (da intendersi secondo il miglior rapporto prezzo-qualità) per la valutazione dei “<corsivo>contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro</corsivo>”. Tra tali servizi, secondo la ricostruzione del ricorrente, sarebbero inclusi quelli individuati dall’art. 3, comma 1 lett. vvv) del Codice, che definisce “<corsivo>servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici” i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”. </corsivo>Orbene tra i servizi disciplinati dalla menzionata direttiva, agli artt. 3, 17, 18 e 19, vi è anche la "Riparazione di automezzi, cicli, motocicli", espressamente menzionata al n. 384 dell'allegato IV. Per tali ragioni i citati servizi rientrerebbero nel divieto di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso imposto dall’art. 95, comma 3 del Codice (nonché, indirettamente, dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020). </h:div><h:div>Anche tale ordine di censure non merita accoglimento. </h:div><h:div>Questo Tribunale ha già avuto modo di statuire su tale argomentazione in un caso analogo al presente. </h:div><h:div><corsivo> “Sul punto ci si limita a riportare quanto sul punto evidenziato dal T.A.R. Lazio e condiviso da questo Collegio: “il riferimento agli altri servizi di “natura tecnica e intellettuale”, riportati, tra l’altro, in rapporto di stretta conseguenzialità alla precedente menzione dei “servizi di ingegneria e architettura”…- cfr. delibera ANAC n. 1361 del 20 dicembre 2017, afferente il “servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elevatori”, con riconoscimento della legittimità della“ scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso”), conduce non solo ad escludere un’automatica identificazione dei servizi in trattazione con i “servizi tecnici” elencati nella direttiva 2005/36/CE ma anche a ricollegare la configurazione di servizi di tale genere esclusivamente alla presenza di prestazioni connotate da apporti di natura innovativa o, comunque, ideativa del concorrente, atti a imprimere ai servizio concretamente resi un chiaro carattere di specialità” (T.A.R. Lazio, Sez. I bis , 16 luglio 2018, n. 7890) e dal T.A.R. Veneto: “Premesso che la disciplina recata dall’art. 95, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli “altri servizi di natura tecnica e intellettuale”, pare richiedere ai fini dell’applicazione della norma(attraverso la congiunzione “e”) che i servizi in questione abbiano sia natura tecnica sia natura intellettuale (cumulativamente), il Collegio ritiene impropria ed eccessiva la prospettata assimilazione della riparazione e manutenzione dei veicoli ai servizi di natura tecnica e intellettuale riportati dalla previsione dell’art.95, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai fini dell’applicazione esclusiva del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo… né appare utile il riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 122che, nel prevedere requisiti maggiormente professionalizzanti per chi eserciti l’attività in questione, non ne ha certo importato la trasformazione in attività di natura intellettuale e ad alta specializzazione.” (T.A.R Veneto, Sez. I, 21 giugno2018, n. 673). Né può condividersi il riferimento operato dal Consorzio all’art. 3 della direttiva2005/36/CE, recante la definizione di “professione regolamentata” cui, a sua volta, l’art. 3 comma 1, lett. vvvv), del Codice dei contratti fa rinvio per definire i servizi “di natura tecnica e intellettuale”. La citata disposizione comunitaria, infatti, va letta insieme agli allegati alla direttiva in cui è contenuta e, tra questi, all’Allegato IV, ove è citata proprio l’attività di riparazione di automezzi, cicli, motocicli. Tale Allegato IV, rubricato “Attività collegate alle categorie di esperienza professionale di cui agli articoli 17, 18 e 19”, risulta normativamente richiamato dagli artt. 17-19 della direttiva stessa, rubricati testualmente “Attività di cui all'elenco…dell'Allegato IV” e quest’ultimo contiene un ampio elenco di lavorazioni artigianali e industriali (quali, ad esempio, la “Fabbricazione di gres, porcellane, maioliche, terracotta e prodotti refrattari” e la Fabbricazione di cemento, calce e gesso”) ictu oculi non riconducibili ai servizi “di natura tecnica e intellettuale”. Alla luce di quanto sopra evidenziato il Collegio ritiene che il ragionamento svolto dal ricorrente non sia complessivamente condivisibile” </corsivo>(TAR Piemonte, 3/05/2019, sent. 542).</h:div><h:div>Non si ravvisano ragioni per discostarsi da tale orientamento. </h:div><h:div>Anche il quarto motivo, pertanto, non è fondato. <corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>8. Stante l’infondatezza della parte caducatoria del ricorso non vi sono i presupposti per lo scrutinio delle domande risarcitorie. <corsivo/><corsivo/><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>9. Il ricorso nel suo complesso è infondato e, pertanto, dev’essere respinto. </h:div><h:div>10. Le spese seguono la soccombenza come precisato in dispositivo. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. </h:div><h:div>Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore della Città Metropolitana di Torino, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre oneri di legge. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="31/03/2021"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Marcello Faviere</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>