<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200020320201230141218205" descrizione="subappalto" gruppo="20200020320201230141218205" modifica="12/30/2020 2:23:02 PM" stato="2" tipo="2" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2020" n="00203"/><fascicolo anno="2021" n="00009"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>6</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200020320201230141218205.xml</file><wordfile>20200020320201230141218205.docm</wordfile><ricorso NRG="202000203">202000203\202000203.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\931 Vincenzo Salamone\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>savio picone</firma><data>30/12/2020 14:23:02</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>05/01/2021</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento id="R20201230141216096" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>50</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2016</anno><articolo>60</articolo><segnalibro/></riferimento><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Vincenzo Salamone,	Presidente</h:div><h:div>Savio Picone,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Paola Malanetto,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della determinazione del 29 gennaio 2020 n. 167, pubblicata il 4 febbraio 2020, della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Moncalieri – La Loggia – Trofarello, di approvazione dei verbali di gara e contestuale aggiudicazione del “servizio di manutenzione del verde pubblico in 3 lotti, 2019/2023”, nell’interesse del Comune di La Loggia, limitatamente al lotto n. 2 (CIG 7912875704); </h:div><h:div>- di tutti i verbali di gara;</h:div><h:div>- dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione, pubblicati in data 4 settembre 2019;</h:div><h:div/><h:div>- del provvedimento di cui alla nota del 16 giugno 2020 prot. 6489, di conferma dell’ammissione in gara del raggruppamento aggiudicatario (a seguito dell’ordinanza cautelare n. 191 del 9 aprile 2020);</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 203 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>M.A.V.E.S. s.r.l., Meriano S.r.l., Cooperativa Sociale P.G. Frassati, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Faggiano, Mariacristina Sapone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Torino, via Drovetti 37; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di La Loggia, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Giuseppe Giusti, 3; </h:div><h:div>Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Moncalieri, La Loggia, Trofarello;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Piossasco Servizi di Castagno Daniele e C. s.a.s., Green Keeper Subalpina s.r.l., rappresentate e difese dall’avvocato Luigi Serafini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di La Loggia e di Piossasco Servizi di Castagno Daniele &amp; C. s.a.s. e di Green Keeper Subalpina s.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Savio Picone;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 120 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto, quanto al primo e più corposo ordine di censure:</h:div><h:div>che il paragrafo 7.1. del disciplinare di gara richiedeva, quale requisito di qualificazione a pena d’esclusione, l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella categoria 1 – sottocategoria D1 e D4;</h:div><h:div>che nessuna delle imprese riunite nell’a.t.i. aggiudicataria possedeva l’iscrizione nella categoria richiesta dalla lex specialis di gara;</h:div><h:div>che, tuttavia, le imprese aggiudicatarie avevano ritualmente reso, già in sede di offerta (si veda la sez. D del DGUE – doc. 3 della difesa del Comune), la dichiarazione di voler subappaltare le prestazioni di “raccolta e trasporto materiali non vegetali”, così integrando la qualificazione necessaria;</h:div><h:div>che il ricorso al subappalto necessario non era vietato dal disciplinare di gara;</h:div><h:div>che l’integrazione della qualificazione, mediante il subappalto, è ammessa anche negli appalti di servizi (Cons. Stato, sez. V, n. 3504 del 2020; Id., sez. V, n. 3727 del 2019); </h:div><h:div>che, per la gara controversa, non sussisteva l’obbligo di preventiva indicazione del nominativo del subappaltatore (si veda, in giurisprudenza: Cons. Stato, ad. plen., n. 9 del 2015; TAR Piemonte, sez. I, n. 99 del 2020); </h:div><h:div>che alla gara controversa è senz’altro applicabile la disciplina derogatoria dettata dall’art. 1, comma 18, della legge n. 55 del 2019, ai cui sensi “Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all’articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore”;</h:div><h:div>che pertanto, alla luce della documentazione prodotta in giudizio dalla difesa del Comune, il raggruppamento aggiudicatario è stato legittimamente ammesso alla gara, avendo reso in sede di offerta la dichiarazione di voler subappaltare le prestazione per le quali era sprovvisto della qualificazione, in specie dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 1 – sottocategoria D1 e D4;</h:div><h:div>Ritenuto, quanto al secondo motivo: </h:div><h:div>che la commissione giudicatrice ha fatto corretta applicazione del criterio di attribuzione del punteggio di cui al sub-criterio A.4 del disciplinare di gara;</h:div><h:div>che la clausola del disciplinare non specificava, come preteso dalle ricorrenti, che la “distanza dal confine cittadino del centro di smaltimento” dovesse essere calcolata secondo il percorso stradale, né che il tragitto dovesse essere il più breve od il più rapido, né che esso dovesse essere computato dal confine comunale più prossimo; </h:div><h:div>che, al contrario, la lettera del disciplinare di gara consentiva, facendo riferimento al “confine cittadino”, di valutare per il sub-criterio A.4 la distanza in linea d’aria, corrispondente ad un virtuale ampliamento nella misura indicata (15 km) del confine cittadino;</h:div><h:div>che, ad avviso del Collegio, il computo della distanza in linea d’aria non è irragionevole od illogico, essendo ordinariamente praticabili dagli autisti diversi percorsi stradali, con lunghezza e ricadute viabilistiche anche differenti secondo contingenze quali le condizioni meteo, i lavori stradali, il traffico nei momenti della giornata, etc.; </h:div><h:div>che, nella specie, il centro di smaltimento indicato dall’a.t.i. aggiudicataria si trova ad una distanza su strada dal confine più prossimo del Comune di La Loggia pari a 19,4 km, mentre quello indicato dall’a.t.i. ricorrente si trova ad una distanza pari a 31 km (doc. 14 e 15 della difesa del Comune);</h:div><h:div>Ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese processuali;</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/12/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gaetana Alparone</h:div><h:div>Savio Picone</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>