<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20190082020200127124735394" descrizione="" gruppo="20190082020200127124735394" modifica="3/3/2020 8:25:54 AM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2019" n="00820"/><fascicolo anno="2020" n="00154"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20190082020200127124735394.xml</file><wordfile>20190082020200127124735394.docm</wordfile><ricorso NRG="201900820">201900820\201900820.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Torino\Sezione 1\2019\201900820\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>vincenzo salamone</firma><data>03/03/2020 08:25:54</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>flavia risso</firma><data>29/02/2020 23:04:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/03/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento id="R20200127124733786" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>241</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1990</anno><articolo>6</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20200127124733199" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA"><ereditato>2</ereditato><numero>445</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2000</anno><articolo>43</articolo><segnalibro/></riferimento><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Vincenzo Salamone,	Presidente</h:div><h:div>Savio Picone,	Consigliere</h:div><h:div>Flavia Risso,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della graduatoria finale del concorso a pubblico n. 22 posti unificato per Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica indetto dall'A.S.L. TO3 Collegno e l'A.S.L. TO5 Chieri, nella parte in cui il ricorrente risulta classificato alla posizione n. 168 con un punteggio di punti 58;</h:div><h:div>- del punteggio attribuito al ricorrente nella predetta graduatoria di punti 58;</h:div><h:div>- dei verbali e/o provvedimenti di approvazione della graduatoria finale e di attribuzione del punteggio del ricorrente, nella parte in cui collocano il ricorrente alla posizione n. 168 e gli attribuiscono il punteggio di punti 58;</h:div><h:div>- della nota del Presidente della Commissione Esaminatrice, nella quale si afferma che “In riferimento alla Sua richiesta di verifica dei titoli presentati per la domanda di partecipazione al concorso in oggetto, si comunica che la Commissione ha esaminato la sua istanza con le seguenti risultanze”: il candidato ha dichiarato tutta l'esperienza lavorativa e curricolare solo nel curriculum vitae allegato, i dati non sono stati riportati nell'apposita griglia di valutazione. Il punteggio assegnato rimane invariato pari a punti 0”;</h:div><h:div>- del bando di concorso a pubblico n. 22 posti unificato per Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica indetto dall'A.S.L. T03 Collegno e l'A.S.L. T05 Chieri, nella parte in cui prevede: “Non verranno valutati i titoli presentati compilando in maniera non completa ed esaustiva il format on-line. E' responsabilità del candidato fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta individuazione del titolo posseduto”;</h:div><h:div>- nonché degli atti tutti a detti provvedimenti antecedenti, preordinati e consequenziali, nonché degli altri atti o provvedimenti comunque citati negli atti medesimi e nel testo del presente ricorso;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 820 del 2019, proposto da </h:div><h:div>Stefano Masia, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Casetta, Fabio Cramarossa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, via Morgari, n. 31;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Sanitaria Locale A.S.L. To3, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Re Umberto, n. 27;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Federica Lanza non costituita in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale A.S.L. To3;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>A seguito di Protocollo d’Intesa sottoscritto fra l’A.S.L. TO3 Collegno e l’A.S.L. TO 5 Chieri, in esecuzione di provvedimento del Direttore Generale dell’A.S.L. TO3, l’Azienda sanitaria Locale TO3 indiceva un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 22 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, di cui: n. 11 presso A.S.L. TO3 di Collegno e n. 11 presso A.S.L. TO5 di Chieri.</h:div><h:div>Il bando prevedeva che la graduatoria del concorso sarebbe stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e che sarebbe rimasta efficace nei termini previsti dalla normativa vigente.</h:div><h:div>Le domande di ammissione al concorso dovevano essere prodotte mediante procedura telematica.</h:div><h:div>Le prove d’esame consistevano in: una prova scritta, vertente su materie inerenti il profilo oggetto del concorso, una prova pratica e una prova orale consistente in un colloquio sulle materie inerenti il profilo a concorso.</h:div><h:div>La Commissione disponeva, complessivamente di 100 punti così ripartiti: 30 punti per titoli; 70 punti per le prove di esame. I punti per la valutazione dei titoli erano così ripartiti: titoli di carriera: punti 12; titoli accademici e di studio: punti 6; pubblicazioni e titoli scientifici: punti 2; curriculum formativo e professionale: punti 10.</h:div><h:div>Con il verbale n. 1 la Commissione esaminatrice procedeva a predefinire i criteri per la valutazione dei titoli dei candidati.</h:div><h:div>Il ricorrente dichiara di essere un Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, laureato a Torino nel 2011, di aver partecipato al suddetto concorso e che, nella domanda di partecipazione alla gara, aveva allegato in formato pdf <corsivo>Curriculum vitae</corsivo> autocertificato ai sensi di legge (artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000), debitamente datato e sottoscritto.</h:div><h:div>Il ricorrente afferma di aver allegato tutta la documentazione comprovante il possesso dei titoli e che nello specifico, i titoli in suo possesso, in base a quanto previsto nel verbale n. 1 della Commissione Esaminatrice, avrebbero comportato l’attribuzione di 5,6.</h:div><h:div>Il ricorrente afferma altresì che dopo aver superato le tre prove previste dal bando (scritta, pratica, orale) con un punteggio di 58 punti su 70, veniva retrocesso al 168.mo posto in quanto non gli venivano riconosciuti i titoli (30 punti a disposizione della Commissione) nonostante li avesse allegati alla domanda.</h:div><h:div>Il ricorrente afferma, che qualora fossero stati riconosciuti i titoli in suo possesso, sarebbe stato collocato in 82ma posizione con 63,6 punti (punti 58 + 5,6).</h:div><h:div>Con il gravame in esame il ricorrente pertanto ha impugnato la graduatoria finale del concorso a pubblico n. 22 posti unificato per Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica indetto dall'A.S.L. TO3 Collegno e l'A.S.L. TO5 Chieri, nella parte in cui il ricorrente medesimo risulta classificato alla posizione n. 168 con un punteggio pari a 58, nonché tutti gli atti collegati e, in particolare, la nota del Presidente della Commissione Esaminatrice, nella quale si afferma che “In riferimento alla Sua richiesta di verifica dei titoli presentati per la domanda di partecipazione al concorso in oggetto, si comunica che la Commissione ha esaminato la sua istanza con le seguenti risultanze: il candidato ha dichiarato tutta l'esperienza lavorativa e curricolare solo nel curriculum vitae allegato, i dati non sono stati riportati nell'apposita griglia di valutazione. Il punteggio assegnato rimane invariato pari a punti 0”.</h:div><h:div>Il ricorrente ha impugnato altresì il bando di concorso a pubblico n. 22 posti unificato per Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica indetto dall'A.S.L. T03 Collegno e l'A.S.L. T05 Chieri, nella parte in cui prevede che: “Non verranno valutati i titoli presentati compilando in maniera non completa ed esaustiva il format on-line. E' responsabilità del candidato fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta individuazione del titolo posseduto”.</h:div><h:div>Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per violazione di legge con riferimento all’art. all'art. 6, lett. b) della legge 241 del 7 agosto 1990; violazione di legge con riferimento all’art. 18 della legge n. 241 del 1990, violazione di legge con riferimento all’art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000 e eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione di legge con riferimento all’art. all'art. 6, lett. b) della legge n. 241 del 1990, violazione di legge con riferimento all’art. 18 della legge n. 241 del 1990; violazione di legge con riferimento all’art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dei principi normativi e giurisprudenziali in materia di c.d. “soccorso istruttorio”, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di presupposti, mancata considerazione di circostanze essenziali; violazione di legge con riferimento all’art. all'art. 6, lett. b) della legge n. 241 del 1990, violazione di legge con riferimento all’art. 18 della legge n. 241 del 1990, violazione di legge con riferimento all’art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eccesso di potere per manifesta illogicità e difetto di ragionevolezza.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2019 gli avvocati di parte ricorrente hanno dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare e il Collegio, con l'accordo delle parti, ha rinvito la discussione alla pubblica udienza di merito del 15 gennaio 2020.</h:div><h:div>All’udienza pubblica del 15 gennaio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. – Con il primo motivo di gravame il ricorrente sostiene che il non avergli riconosciuto il punteggio per i titoli nonostante li avesse indicati e allegati alla domanda e nel <corsivo>curriculum vitae</corsivo> ma non nella griglia prevista dal <corsivo>format on line</corsivo> sarebbe illegittimo in quanto i titoli venivano elencati e prodotti nella domanda di partecipazione prima della scadenza del termine per la presentazione.</h:div><h:div>A parere del ricorrente l’indicazione, allegazione e produzione dei titoli nel <corsivo>curriculum vitae</corsivo> allegato alla domanda di partecipazione anziché nella griglia prevista dal <corsivo>format on line</corsivo>, costituiva una semplice irregolarità che poteva e doveva essere oggetto di sanatoria, non violando il principio della <corsivo>par condicio</corsivo> tra i partecipanti al concorso.</h:div><h:div>2. -  Con il secondo motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione dell’art. 6, lett. b), dell’art. 18 della legge n. 241 del 1990 nonché dell’art. 43 del d.P.R. n. 445 del 2000 secondo i quali l’Amministrazione deve acquisire d’ufficio i documenti di cui sia già in possesso evidenziando che, nel caso in questione, tutti i titoli erano indicati e allegati nel <corsivo>curriculum vitae</corsivo> prodotto al momento del deposito della domanda di partecipazione al concorso.</h:div><h:div>Secondo il ricorrente, alla luce della normativa sopra citata, il responsabile del procedimento aveva il dovere di attivare il c.d. “soccorso istruttorio”, evidenziando al ricorrente la mancanza della documentazione indicata nell’elenco e invitandolo a regolarizzare la domanda, compilando la griglia di valutazione on line.</h:div><h:div>3. – Infine, il ricorrente sostiene che non varrebbe replicare che il bando prevedeva che i documenti dovessero essere presentati “pena la non valutazione”, in quanto il principio legislativo del soccorso istruttorio non poteva essere derogato dal bando di gara, pena l’illegittimità del bando stesso in parte qua.</h:div><h:div>4. – Il Collegio ritiene opportuno valutare congiuntamente i tre motivi di gravame perché strettamente connessi.</h:div><h:div>Preliminarmente si evidenzia che agli atti risulta il “protocollo d'intesa tra l'A.S.L. TO3 di Collegno (con funzioni di capofila) e l'A.S.L. TO5 di Chieri per la gestione congiunta del concorso pubblico per n. 22 posti di collaboratore professionale sanitario — tecnico sanitario di radiologia medica”.</h:div><h:div>Nel protocollo, al punto 5 delle premesse, si legge “che l'attivazione di un concorso per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario — Tecnico Sanitario di Radiologia Medica comporta la presentazione di un rilevante numero di domande ed un consistente impegno per l'espletamento della relativa procedura concorsuale” e all’art. 3 si legge “Le domande di partecipazione corredate dalla documentazione richiesta e prevista dal bando verranno acquisite esclusivamente per via telematica con l'ausilio di un software fornito dalla Società individuata con apposita procedura on line. Le domande avranno un numero di protocollo progressivo attribuito dal suddetto software”.</h:div><h:div>Con deliberazione del Direttore Generale n. 108 del 5 marzo 2019 l’Azienda A.S.L. TO3 ha dunque indetto il concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per “la copertura a tempo indeterminato di n. 22 posti di collaboratore professionale sanitario/tecnico sanitario di radiologia medica per l'A.S.L. TO3 Collegno e per l'A.S.L. TO5 Chieri”.</h:div><h:div>Il bando di concorso era chiaro nello stabilire che “Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere prodotte mediante procedura telematica pena esclusione, con le modalità di seguito descritte…La procedura è attiva 24 ore su 24 raggiungibile da qualsiasi <corsivo>personal computer</corsivo> collegato, alla rete internet e dotato di un <corsivo>browser</corsivo> di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (<corsivo>Chrome, Explorer, Firefox, Safari</corsivo>) e di recente versione: le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23:59:59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine il candidato non potrà più apportare modifiche e/o integrazioni né inviare la domanda”.</h:div><h:div>Sotto la rubrica “modalità di trasmissione mediante procedura on-line”, si legge “Per accedere al servizio di iscrizione cliccare sul seguente link presente anche nelle pagine concorsi delle A.S.L. TO3 e A.S.L. T05: <corsivo>https://www.schemaprogetti.it/php/iscrizioni/index.php?ente=aslto3”</corsivo>. La piattaforma di iscrizioni non necessita di registrazione in quanto la stessa avviene in maniera automatica all'atto della prima conferma di iscrizione. Per iscriversi collegarsi alla pagina indicata, leggere attentamente le istruzioni riportate e utilizzare i pulsanti presenti in fondo alla pagina. Per la gestione della domanda verrà sempre richiesto il codice fiscale e una password scelta dal candidato in fase di prima iscrizione. Una volta compilata la domanda e confermata attraverso il tasto Conferma presente nella pagina di iscrizione, verrà assegnato un numero di ticket che attesterà la registrazione della domanda. Sarà cura del candidato stampare, datare e firmare la domanda che dovrà essere allegata, insieme alla documentazione richiesta dal bando, in un unico file pdf della grandezza massima di 10 mb attraverso il pulsante gestione allegati presente nella pagina iniziale della piattaforma. L’allegato contenente la domanda di iscrizione in formato pdf e la documentazione richiesta, potrà essere caricato solo dopo aver inserito la domanda nell'applicativo. Si precisa che la piattaforma non controlla il contenuto del file allegato, sarà cura del candidato controllare di avere allegato il file corretto contenente tutta la documentazione richiesta dal bando. Non sarà possibile modificare la domanda nel caso in cui sia già stato caricato l'allegato. In questo caso il candidato dovrà eliminare il file allegato, procedere con la modifica della domanda, stampare, datare, firmare e ricaricare nel file pdf la nuova versione della domanda. A questo punto si potrà procedere con il caricamento del nuovo file pdf. Tutte queste operazioni potranno essere fatte sino alla data di scadenza; al termine la piattaforma consentirà solo la visualizzazione della domanda con i relativi allegati e l'eventuale recupero della password”.</h:div><h:div>Sotto la rubrica “documentazione da allegare alla domanda on-line” si legge “I candidati devono allegare alla domanda on-line, pena esclusione, la copia digitale, nel formato indicato, dei seguenti documenti in un unico file pdf della grandezza massima di 10 mb: … copia della domanda di partecipazione, datata e firmata. In particolare il candidato dovrà: 1) Scaricare e stampare la domanda 2) Firmare la domanda 3) Digitalizzare l'intera domanda firmata (NON solo l'ultima pagina con la firma) 4) Allegare la domanda firmata. Si precisa che non verranno prese in considerazione eventuali integrazioni inviate con modalità diversa da quella prevista dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC)”.</h:div><h:div>Nel bando è prevista anche una specifica assistenza tecnica per la compilazione della domanda; invero, sotto la rubrica “Assistenza tecnica”, si legge “Nella pagina iniziale della procedura, si avrà una funzione di assistenza tramite e-mail che permetterà al candidato di contattare la Ditta affidataria per eventuali problemi tecnici legati alla compilazione della domanda”.</h:div><h:div>Infine, sotto la rubrica “avvertenze”, è espressa in modo chiaro la regola secondo la quale “Non verranno valutati i titoli presentati compilando in maniera non completa ed esaustiva il format on-line. È responsabilità del candidato fornire tutte le informazioni necessarie alla corretta individuazione del titolo posseduto”.</h:div><h:div>Tale prescrizione non risulta essere illegittima.</h:div><h:div>In primis, si osserva che l’uso della telematica anche nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadini è previsto dalla stessa legge n. 241 del 1990 che, all’art. 3 <corsivo>bis</corsivo> prevede che “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”.</h:div><h:div>L’uso della telematica nei procedimenti amministrativi e, in particolare, in quelli dove sia prevista la partecipazione di un gran numero di candidati (come nei concorsi pubblici) risponde ai principi di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge n. 241 del 1990.</h:div><h:div>Sul punto, in generale, si richiama quanto evidenziato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato “…il divieto del formalismo incontra il limite derivante dalla particolare importanza che assume l’esigenza di speditezza (e dunque di efficienza, efficacia ed economicità), dell’azione amministrativa: in questi casi l’imposizione di oneri formali a carico dei partecipanti alla procedura può essere funzionalmente correlata alla necessità di garantire il rispetto dei tempi del procedimento a salvaguardia dell’interesse pubblico primario affidato dall’ordinamento alla cura dell’amministrazione procedente, nonché degli interessi secondari coinvolti (pubblici o privati che siano); c) la compilazione di moduli o la produzione di fotocopie di validi documenti (di identità, ma non solo), di per sé non si configurano come adempimenti abnormi o eccessivi; dunque le clausole della legge di gara che li prevedono non sono ex se illegittime” (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9; sul punto anche T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 3 aprile 2019, n. 414).</h:div><h:div>Si deve dunque ritenere conforme a legge la previsione della compilazione della domanda, ivi compresi i titoli, con il format on-line.</h:div><h:div>Ciò posto, il candidato avrebbe dovuto diligentemente rispettare la regola contenuta nel bando di gara.</h:div><h:div>Tale previsione non introduce una deroga al principio del soccorso istruttorio ma introduce un obbligo in capo ai candidati i quali, per il principio di autoresponsabilità, erano tenuti a compilare i titoli sul format on line.</h:div><h:div>Partendo da tali premesse e ritenendo pertanto non fondato l’ultimo motivo di gravame, gli altri motivi di ricorso non possono trovare accoglimento.</h:div><h:div>Invero, di fronte ad una precisa clausola del bando che prescriveva la modalità telematica di inserimento dei titoli, non si può ritenere che la mancata indicazione nella griglia prevista dal format on line costituisse una mera irregolarità ravvisandosi invece una vera e propria violazione di una puntuale e chiara regola del bando.</h:div><h:div>Neppure si può ritenere che fosse obbligo del responsabile del procedimento attivare il soccorso istruttorio poiché secondo la normativa in vigore l’Amministrazione deve acquisire d’ufficio i documenti di cui sia già in possesso, tenendo conto che, nel caso in esame, tutti i titoli erano stati indicati e allegati nel <corsivo>curriculum vitae</corsivo> prodotto al momento del deposito della domanda di partecipazione.</h:div><h:div>In primis, sul punto, il Collegio richiama quanto evidenziato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in merito al “soccorso istruttorio” al di fuori del codice dei contratti pubblici: “Un primo elemento di differenza sostanziale rispetto al “potere di soccorso” disciplinato dall’art. 46, co. 1, codice dei contratti pubblici, emerge dal raffronto fra il tenore testuale delle due disposizioni: invero, l’art. 6, l. n. 241 del 1990 cit., si limita a prevedere la mera facoltà a che il responsabile del procedimento eserciti il “potere di soccorso”, mentre l’art. 46 cit. obbliga la stazione appaltante a fare ricorso al “potere di soccorso”, sia pure nei precisi limiti derivanti dalla rigorosa individuazione del suo oggetto e della sua portata applicativa…Nell’ambito del procedimento amministrativo e, in particolare, in relazione alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti (ad es. reclutamenti di pubblici dipendenti): a) si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’auto responsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti ecc. (cfr., <corsivo>ex plurimis</corsivo> e da ultimo, Cons. St., Ad. plen., 23 marzo 2011, n. 3; successivamente, Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3408; Sez. V, 15 novembre 2012, n. 5772; antecedentemente alla Plenaria cfr. Sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8291)” (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9; sul punto anche Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96).</h:div><h:div>Più di recente il Consiglio di Stato ha evidenziato che “Giova al riguardo ricordare che la giurisprudenza di questa Sezione è consolidata nel senso che il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione; con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della <corsivo>par condicio</corsivo>, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria (su iniziativa dell’Amministrazione), di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla <corsivo>lex specialis</corsivo>, una dichiarazione o documentazione conforme al bando (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, n. 6752/2018, che richiama, id., n. 4266/2018 e n. 2219/2016)” (Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3331; sul punto anche Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 4 marzo 2019, n. 324).</h:div><h:div>Alla luce della decisione dell’Adunanza Plenaria sopra citata, questo Tribunale, con la sentenza n. 1189 del 2 dicembre 2019, di recente, ha affermato che “in ossequio ai limiti dell’ambito di operatività del soccorso istruttorio, individuati dalla giurisprudenza nelle procedure comparative di massa che, come quella in oggetto, sono caratterizzate da un elevato numero di partecipanti e nelle quali le esigenze di celerità e di economicità dell’azione amministrativa giustificano l’imposizione di obblighi comportamentali in capo ai partecipanti (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9, paragrafo 7.4.2.). Come sopra riportato, la ricorrente non ha evaso, per sua negligenza, l’onere minimo di informazione richiesto dall’amministrazione, mediante la compilazione del modulo secondo le chiare indicazioni in esso contenute, per cui la mancata valutazione dei titoli professionali soddisfa il principio di certezza dell’azione amministrativa e la parità di trattamento dei concorrenti”.</h:div><h:div>Anche nel caso in esame il ricorrente, nonostante la chiara indicazione nel bando di gara, per sua negligenza, non ha caricato sul format on line i titoli.</h:div><h:div>Dall’esame del ticket numero 7, emesso dalla piattaforma alle ore 18:07:57 del giorno 13 aprile 2019, emerge inoltre che il sistema aveva evidenziato al ricorrente che non era stata compilata la griglia di valutazione relativa ai titoli; alla voce “Essere in possesso dei seguenti titoli” si legge, infatti, la dicitura “Nessun titolo dichiarato”.</h:div><h:div>Tenendo conto che il termine per la presentazione delle domande sarebbe scaduto solo il 13 maggio 2019 si ritiene che il ricorrente, a fronte della segnalazione contenuta nel ticket del 13 aprile 2019, avrebbe avuto la possibilità e il tempo per modificare la propria domanda.</h:div><h:div>Per completezza, si evidenzia che l’Amministrazione, nella memoria del 4 ottobre 2019, dichiara che la Commissione ha confermato per i titoli il punteggio pari a 0 anche per altri n. 4 candidati che, come il ricorrente, non avevano compilato la griglia di valutazione dei titoli e che su un totale di n. 1104 domande compilate e trasmesse correttamente, soltanto n. 6 candidati (compreso il ricorrente) non avevano provveduto a compilare la griglia di valutazione di titoli, con la conseguente assegnazione del punteggio “zero”.</h:div><h:div>Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, in conclusione si ritiene che il mancato riconoscimento del punteggio per i titoli nel caso in esame non sia illegittimo soddisfacendo peraltro il principio di certezza dell’azione amministrativa e di parità di trattamento dei concorrenti.</h:div><h:div>Le censure pertanto non colgono nel segno.</h:div><h:div>In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.</h:div><h:div>La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/01/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Mavaracchio</h:div><h:div>Flavia Risso</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>