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   <Provvedimento>
      <meta id="20190018520190816125426390" descrizione="ottemperanza appalto" gruppo="20190018520190816125426390" modifica="8/23/2019 12:56:49 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Teknoservice S.r.l." versione="1" versionePDF="1" pdf="2">
         <descrittori>
            <registro anno="2019" n="00185"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00959"/>
            <urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Torino\Sezione 1\2019\201900185\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>savio picone</firma>
            <data>23/08/2019 12:56:49</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>savio picone</firma>
            <data>23/08/2019 12:56:49</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>23/08/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>





























143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        <nuova>143</nuova>
            <ereditata>143</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Vero</omissis>
         <redazionale>
            <nota>
               <h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div>
            </nota>
         </redazionale>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Savio Picone,	Presidente FF, Estensore</h:div>
            <h:div>Flavia Risso,	Primo Referendario</h:div>
            <h:div>Rosanna Perilli,	Referendario</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l’ottemperanza</h:div>
            <h:div>alla sentenza del T.A.R. Piemonte, sez. I, n. 119 del 2018, confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5142 del 2018;</h:div>
            <h:div>nonché per la declaratoria di nullità e/o per l’annullamento:</h:div>
            <h:div>della nota n. 391 del 23.1.2019 e della determina n. 22 del 22.1.2019, comunicata alla ricorrente Teknoservice in data 23.1.2019;</h:div>
            <h:div>della nota prot. n. 754 del 5.2.2019, della determinazione n. 35 del 5.2.2019 e della allegata relazione del 5.2.2019;</h:div>
            <h:div>della nota n. 8413 del 28.12.2018 e della determina n. 493 del 28.12.2018;</h:div>
            <h:div>di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 185 del 2019, proposto da </h:div>
            <h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Giuseppe Orofino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Scaparone, Cinzia Picco, Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Paolo Scaparone in Torino, via San Francesco d’Assisi 14;</h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Macri, Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Claudia Pronzato in Torino, via Colli 4; </h:div>
               <h:div>-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Viste le memorie difensive;  </h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2019 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>Il -OMISSIS-, che riunisce diciannove Comuni della -OMISSIS-, con bando pubblicato sulla G.U. il 14.10.2016 ha indetto una gara europea per l’affidamento settennale del servizio di igiene urbana. </h:div>
         <h:div>Hanno presentato offerta la ricorrente -OMISSIS- ed il raggruppamento composto da -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-. </h:div>
         <h:div>Con ricorsi rubricati ai numeri 120/2017 e 343/2017, la -OMISSIS- ha impugnato dinanzi a questo Tribunale l’aggiudicazione del servizio al r.t.i. -OMISSIS-, censurandone la mancata esclusione per plurime violazioni dell’art. 80 del d.gls. n. 50 del 2016.   </h:div>
         <h:div>Si sono costituiti la stazione appaltante e l’aggiudicataria -OMISSIS-, quest’ultima notificando ricorso incidentale avverso l’ammissione della società ricorrente principale.  </h:div>
         <h:div>Con sentenza n. 119 del 2018, confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5142 del 2018, questa Sezione ha: respinto il ricorso incidentale della -OMISSIS-; accolto in parte l’impugnativa principale della -OMISSIS-, con riferimento al terzo, quarto e quinto dei motivi di ricorso. </h:div>
         <h:div>Di seguito i passaggi rilevanti della motivazione:</h:div>
         <h:div>“<corsivo>(…) Risulta agli atti del giudizio che: </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>- a) il responsabile tecnico-ambientale della -OMISSIS- è stato condannato due volte nel 2009 dal Tribunale di -OMISSIS- per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici. Tali condanne sono all’origine di un provvedimento del Comune di -OMISSIS-che nel 2015 ha escluso la -OMISSIS-da una gara da esso bandita. Nella sentenza n. 1228/2015 del TAR di -OMISSIS-, avanti al quale detto provvedimento era stato impugnato, si legge che i reati che avevano originato tali condanne erano caratterizzati per essere stati commessi in qualità di pubblico ufficiale, con una condotta commessa nell’ambito dell’esercizio dell’attività professionale, e specificamente il tecnico della -OMISSIS-, in qualità di docente esperto in due corsi di preparazione che si sono svolti in materia di trasporto di merci pericolose (per il conseguimento di certificati di formazione professionale), che attestava falsamente l’avvenuta effettuazione delle lezioni di primo soccorso e delle relative esercitazioni nelle comunicazioni di fine corsi e nei registri di presenze allievi; si trattava inoltre di reati dolosi, commessi contro la fede pubblica, svolti nell’esercizio dell’attività professionale, con falsa attestazione di doverosi adempimenti richiesti per un titolo pubblico di formazione, con attività svolta in corsi che dovevano essere approvati da un’autorità pubblica (ufficio provinciale della motorizzazione civile di -OMISSIS-), con recidiva specifica infraquinquennale, puniti con la pena della reclusione (6 mesi ciascuno). Secondo il TAR -OMISSIS-tali elementi erano sufficienti a giustificare la valutazione fattane dalla stazione appaltante, che li aveva ritenuti indice di assenza del requisito della moralità professionale. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4644/2016, ha poi confermato il pronunciamento del TAR -OMISSIS-, e quindi la legittimità del provvedimento di esclusione, rilevando che seppure i reati per i quali il Tribunale di -OMISSIS- aveva condannato il responsabile tecnico-ambientale della -OMISSIS- erano ormai estinti, tuttavia la causa di estinzione si era verificata dopo il provvedimento di esclusione e si trattava comunque di reati a fronte dei quali la valutazione della stazione appaltante appariva incensurabile dal punto di vista logico, in quanto astrattamente idonei a far venir meno la moralità professionale.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>- b) il legale rappresentante ed amministratore delegato della -OMISSIS- è stato condannato dal Tribunale di -OMISSIS-, con sentenza n. 169 del 27 novembre 2006, per il reato di cui all’art. 51, comma 1 e 3 del D.L.vo 22/1997, per fatti riferibili a gestione di rifiuti non autorizzata (…); </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>- c) i legali rappresentanti, il responsabile di cantiere ed il capo area per la Provincia di -OMISSIS- della -OMISSIS- sono stati rinviati a giudizio il 27 marzo 2014 per fatti ascrivibili ai reati di cui agli artt. 356 e 640 c.p., commessi in occasione della illecita gestione di un appalto affidato dal Comune di -OMISSIS-, in sostanza omettendo di eseguire prestazioni previste dal capitolato d’appalto, così cagionando un danno di oltre 3 milioni di euro, in particolare anche violando specifiche prescrizioni afferenti la raccolta differenziata. Non si dispone agli atti di una sentenza di condanna degli imputati, avendo invece parte ricorrente prodotto, oltre alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero, la sentenza della Corte di Cassazione che il 5 novembre 2013 si è pronunciata sulla richiesta di riesame del provvedimento limitativo della libertà personale degli (allora) solo indagati: si legge nel provvedimento che costoro, nei confronti dei quali la misura era stata nel frattempo revocata, avevano proposto il ricorso in Cassazione al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità della misura, al fine di far riconoscere il diritto alla equa riparazione del danno da ingiusta detenzione: la Suprema Corte, nel ricordare che secondo la giurisprudenza il diritto alla equa riparazione in caso di revoca della misura cautelare restrittiva può essere riconosciuto solo ove ex post sia dimostrata la insussistenza degli indizi di grave colpevolezza, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, rilevando che nel caso di specie gli indagati avevano ricorso avverso la misura restrittiva contestando esclusivamente le esigenze cautelari e la qualificabilità dei fatti nell’ambito della truffa aggravata; che nulla in ricorso si diceva in ordine alla imputazione di cui all’art. 356 c.p., così che neppure dagli stessi indagati di fatto si mettevano in dubbio la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativamente a tale imputazione, da sola sufficiente a sostenere la misura restrittiva; che solo con motivi aggiunti, e come tali inammissibili, gli indagati avevano posto in dubbio la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato di cui all’art. 640 c.p. ed alla utilizzabilità di certe intercettazioni telefoniche.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>(…) Tutte le vicende giudiziarie dianzi ricordate hanno ad oggetto fatti che astrattamente possono far sorgere dubbi sulla affidabilità dell’operatore economico nell’interesse del quale hanno agito le varie persone condannate o indagate nei sopra citati procedimenti penali. In particolare:</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>- quanto alle condanne inflitte dal Tribunale di -OMISSIS-, una valutazione in tal senso è stata effettuata espressamente dal TAR -OMISSIS-, la cui decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato;</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>- la condanna del Tribunale di -OMISSIS- a carico di uno dei legali rappresentanti di -OMISSIS- ha ad oggetto fatti di natura contravvenzionale, ma comunque integranti illecito smaltimento di rifiuti, e quindi afferenti lo stesso tipo di servizio oggetto di gara;</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>- relativamente al procedimento penale pendente avanti al Tribunale di -OMISSIS- per i fatti commessi nel corso dell’appalto affidato dal Comune di -OMISSIS- a -OMISSIS-, la riconducibilità di tali fatti a quelli che possono far dubitare della integrità e moralità di un operatore si ricava dalla stessa qualificazione giuridica delle imputazioni, cioè come reati p. e p. dagli articoli 356 e 640 c.p., al cui accertamento definitivo segue l’esclusione di diritto dell’operatore da ogni gara ai sensi dell’art. 80 comma 1 lett. b) e c) del D.L.vo 50/2016; si tratta in ogni caso di incriminazioni attinenti a fatti commessi in occasione della esecuzione di un appalto di natura simile a quello oggetto di causa; ad avviso del Collegio, il fatto che non sia ancora intervenuta una sentenza di primo grado nella vicenda di che trattasi non esonerava -OMISSIS- dall’obbligo di dichiararla quale possibile ipotesi di errore professionale grave: si desume infatti dalla sentenza della Corte di Cassazione, che si è pronunciata sulla legittimità delle misure restrittive disposte a carico dei -OMISSIS-, che sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza questi ultimi nulla di concreto hanno dedotto con riferimento ad entrambe le ipotesi di reato, intervenendo solo con motivi aggiunti tardivi a contestarli, peraltro solo relativamente alla ipotesi di reato di cui all’art. 640 c.p.; la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sufficienti a sostenere la misura restrittiva della libertà personale, non può dunque più essere rimessa in discussione; tenuto conto di ciò; del fatto che del fatto che le Linee Guida n. 6 dell’ANAC sono state emanate ai sensi dell’art. 80 comma 13 del D.L.vo 50/2016, erano quindi facoltative (e non obbligatorie) e sono finalizzate a garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti; e, ancora, del fatto che proprio tali Linee Guida annettono rilevanza probatoria al certificato per carichi pendenti (punto 4.3.), nel quale vengono annotati tutti procedimenti pendenti ancorché non ancora definiti con sentenza di primo grado; tutto ciò considerato il Collegio è dell’opinione che i mezzi di prova adeguati indicati dalle Linee Guida ANAC n. 6 non esauriscono tutti i possibili mezzi di prova utilizzabili da una stazione appaltante per valutare la ricorrenza di gravi errori professionali ex art. 80 comma 5 lett. c) del D.L.vo 50/2016, dovendosi piuttosto ritenere che le predette Linee Guida abbiano inteso sottolineare l’obbligo delle stazioni appaltanti di valutare in un certo modo talune categorie di provvedimenti, già di per sé caratterizzati da attendibilità ancorché non definitivi;</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>- v’è poi la vicenda conclusasi con l’esclusione di -OMISSIS- dalla gara bandita dal Comune di -OMISSIS-, esclusione motivata sia con riferimento ai fatti oggetto delle sentenze del Tribunale di -OMISSIS-, ascrivibili ad gravi illeciti professionali, sia con riferimento al fatto che -OMISSIS-aveva falsamente dichiarato di possedere tutti i requisiti e di non essere incorsa in alcun tipo di sentenza di condanna.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>(…) Ritiene il Collegio che tanto -OMISSIS- che -OMISSIS- avrebbero dovuto dichiarare le vicende giudiziarie sopra ricordate, non già ai sensi dell’art. 80 comma 1 D.L.vo 50/2016, quanto piuttosto ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c) - vizio questo chiaramente prospettato, e con ampio respiro, dalla ricorrente al punto 3.4. del ricorso introduttivo del giudizio -venendo in considerazione fatti astrattamente qualificabili come errore professionale grave, tale da rendere dubbia la integrità e la moralità professionale dei due operatori economici in questione, che invece le hanno taciute, evidentemente contando sul fatto che avevano ad oggetto reati estinti, non ancora accertati con condanna definitiva o altrimenti irrilevanti ai sensi dell’art. 80 comma 1, e quanto alla esclusione pronunciata dal Comune di -OMISSIS-, con la presunta buona fede che aveva assistito la dichiarazione di -OMISSIS- circa l’inesistenza di condanne penali a carico dei soggetti indicati dall’art. 38 D.L.vo 163/2006. Tuttavia, proprio per la ragione che tali procedimenti penali avevano / hanno ad oggetto vicende che possono assumere rilevanza anche ai fini di valutare la affidabilità dei soggetti e degli operatori interessati, essi avrebbero dovuto essere semplicemente dichiarati, onde consentire al -OMISSIS- di effettuare le rispettive valutazioni del caso. Invece risulta che nelle domande di partecipazione alla gara per cui è causa, presentate da -OMISSIS- e da -OMISSIS-, si dichiara l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D.L.vo 50/2016 e si dichiara altresì il possesso dei requisiti di partecipazione indicati dalla norma medesima. In particolare, risulta che nel DGUE del 15 novembre 2016 presentato in gara dalla -OMISSIS- (…) questa ha dichiarato di non essere mai incorsa in gravi errori professionali. Ugualmente la -OMISSIS- ha dichiarato, nella domanda di partecipazione alla gara per cui è causa (…), la insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 e di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati in precedenti gare, di guisa che si deve credere che anche nel DGEU da essa presentato, che però non risulta depositato agli atti del giudizio, essa abbia dichiarato di non aver commesso errori professionali. Orbene: mentre i fatti oggetto dei procedimenti giudiziari sopra ricordati potrebbero astrattamente essere considerati errori professionali gravi commessi in epoca antecedente la gara e nel corso di altre procedure, l’omissione dichiarativa evidenziata al paragrafo che precede è idonea ad integrare di per sé un errore professionale grave commesso nel corso della gara per cui è causa, e ciò in quanto avente ad oggetto fatti astrattamente rilevanti ai fini della ammissione o meno alla gara di -OMISSIS- e di -OMISSIS- s.p.a. e quindi astrattamente rilevanti ai fini del corretto svolgimento della gara.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>(…) Venendo a conoscenza della esclusione pronunciata dal Comune di -OMISSIS-, delle sentenze e dei procedimenti penali sopra ricordati, il -OMISSIS- avrebbe quindi dovuto:</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>a)	valutare l’omissione dichiarativa di cui al punto che precede, commessa nel corso della gara per cui è causa, decidendo se essa era di per sé idonea a minare la fiducia in -OMISSIS- e -OMISSIS-, al punto da determinarne subito l’esclusione;</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>b)	alternativamente, nel caso in cui avesse ritenuto di non escludere dalla gara i due operatori citati ed il relativo raggruppamento, in ragione della evidenziata omissione dichiarativa, il -OMISSIS- avrebbe comunque dovuto valutare tutti i fatti per i quali il Comune di -OMISSIS-ha escluso la -OMISSIS-, nonché i fatti per cui sono intervenute le sentenze di condanna penale sopra ricordate nonché i fatti oggetto del procedimento penale pendente avanti al Tribunale di -OMISSIS- per fatti commessi nella esecuzione dell’appalto affidato dal Comune di -OMISSIS-.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Il -OMISSIS- ha omesso di fare tali valutazioni, e ciò anche dopo aver ricevuto le apposite segnalazioni della ricorrente, e con ciò facendo ha errato.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>(…) In esecuzione di tale decisione il -OMISSIS- dovrà riesaminare l’ammissione del RTI aggiudicatario, in particolare valutando se i fatti posti dal Comune di -OMISSIS-a base del provvedimento di esclusione dalla gara che esso aveva bandito nonché se gli ulteriori fatti oggetto dei procedimenti penali sopra ricordati integrino illeciti professionali idonei a far dubitare della integrità morale e della affidabilità delle imprese -OMISSIS- e -OMISSIS-, adottando i provvedimenti conseguenziali</corsivo>”.<corsivo/></h:div>
         <h:div>E’ stata così annullata l’aggiudicazione dell’appalto al r.t.i. -OMISSIS-, con l’espressa statuizione che “<corsivo>(…) In esecuzione della presente decisione il -OMISSIS-, effettuato il riesame di cui al paragrafo 17, provvederà eventualmente a confermare l’aggiudicazione a favore del Raggruppamento aggiudicatario, provvedendo dipoi alla stipula del contratto; ovvero disporrà l’esclusione dello stesso provvedendo ai conseguenziali adempimenti e quindi, all’occorrenza, anche a pronunciare la aggiudicazione a favore della ricorrente</corsivo>”. </h:div>
         <h:div>Con determinazioni n. 22 del 22.1.2019 e n. 35 del 5.2.2019, il -OMISSIS- ha riesaminato la posizione del r.t.i. -OMISSIS- e confermato l’aggiudicazione in suo favore del servizio di igiene urbana.</h:div>
         <h:div>Di seguito le motivazioni espresse dal responsabile del procedimento.</h:div>
         <h:div>Quanto alla valutazione delle omissioni dichiarative in gara:</h:div>
         <h:div>“<corsivo>1. Sentenze penali di condanna a carico di -OMISSIS-.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>1.1. Trattasi di due sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate dal Tribunale di -OMISSIS-, datate rispettivamente 09/02/2009 (irrevocabile dal 06/05/2010) e 01/10/2009 (irrevocabile dal 08/11/2009), entrambe recanti la condanna per il reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale (art. 479 cod. pen.), pronunciate a carico di -OMISSIS- per condotte tenute in una veste estranea allo svolgimento di attività per conto di -OMISSIS- (segnatamente era docente di un corso di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose e aveva attestato falsamente la presenza di allievi alle lezioni). 1.2. La Stazione Appaltante rileva che, dalla domanda di partecipazione di -OMISSIS- e dai relativi allegati, non risulta che -OMISSIS- ricopra più ruoli nella società, atteso che il legale rappresentante nonché direttore tecnico è -OMISSIS-, mentre i responsabili tecnici sono -OMISSIS-,-OMISSIS-e -OMISSIS-. Invece, nella procedura indetta dal Comune di -OMISSIS-nel 2013, -OMISSIS- era quantomeno “Responsabile Tecnico Ambientale Albo Gestori Ambientali” (determinazione Comune di -OMISSIS-n. 5914/205). In altre parole, nella presente procedura la società ha ritenuto di non dichiarare l’esistenza di precedenti penali in capo a un soggetto che non rivestiva più ruoli nella società, mentre nella procedura -OMISSIS-tana l’allora responsabile tecnico della società aveva dichiarato falsamente l’assenza a suo carico di condanne penale. Deriva da quanto precede che l’omissione dichiarativa dei precedenti penali di -OMISSIS-, in cui è incorsa -OMISSIS-, non può nella presente procedura inficiare il giudizio di affidabilità e integrità dell’operatore economico in quanto ha ad oggetto un fatto di per sé non rilevante ai fini della partecipazione alla gara. Le Linee Guida ANAC n. 6 del 2016, aggiornate nel 2017, (…) chiariscono che i gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, co. 3, del Codice. In particolare, precisa l’ANAC che, “Ai fini della partecipazione alla gara, la Stazione Appaltante deve verificare l’assenza della causa ostativa prevista dall’art. 80, comma 5, lett. c) del codice in capo: a) all’operatore economico, quando in gara gli illeciti professionali sono riferibili direttamente allo stesso in quanto persona giuridica; b) ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del codice quando i comportamenti ostativi sono riferibili esclusivamente a persone fisiche”. Tra quei soggetti non rientra -OMISSIS-, sicchè l’omessa dichiarazione da parte dell’operatore economico delle condanne penali in cui egli è incorso non appare rappresentare, in sè considerata, una causa ostativa ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice. 1.3. Infine, è ragionevole ritenere che le stesse circostanze in fatto sopra richiamate siano state considerate dall’operatore economico inducendolo a ritenere non dovuta alcuna dichiarazione circa -OMISSIS-, e ciò porta questa Stazione Appaltante a ritenere che non vi sia stato nemmeno intento doloso o gravemente colposo idoneo a compromettere la valutazione di affidabilità e integrità dell’operatore economico.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>2. Esclusione di -OMISSIS- dalla gara del Comune di -OMISSIS-.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Nella precitata gara indetta nel 2013 dal Comune di -OMISSIS-, la falsa dichiarazione resa dall’allora responsabile tecnico -OMISSIS- ha condotto al provvedimento di esclusione di -OMISSIS-; esclusione che quest’ultima ha omesso di segnalare nella presente procedura, sicché anche sotto tale profilo occorre condurre la valutazione di idoneità di tale comportamento omissivo a compromettere l’affidabilità o l’integrità dell’operatore economico. Rileva questa Stazione Appaltante che l’esclusione dalla gara disposta dal Comune di -OMISSIS-, al pari della conseguente esclusione per due mesi da tutte le procedure di appalto disposta dall’allora AVCP, erano circostanze che emergevano dal Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’Autorità, poi acquisito ai sensi di legge dalla Stazione Appaltante, nel quale risultava anche che la sanzione interdittiva bimestrale, avendo avuto effetto dal 23/08/2016, si era esaurita il successivo 23/10/2016, cioè in una data anteriore sia alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (24/11/2016), sia a quella di effettiva presentazione della dichiarazione da parte di -OMISSIS-(che porta la data del 16/11/2016). In un tale contesto, l’assenza di dichiarazione della pregressa esclusione appare ragionevolmente riconducibile alla convinzione dell’operatore economico di avere già scontato tutte le conseguenze sanzionatorie connesse all’esclusione medesima, essendosi già esaurito il periodo di sospensione disposto dall’Autorità decorso il quale, ai sensi dell’art. 80, co. 12, del Codice, “l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”. Inoltre, l’operatore economico aveva adottato misure astrattamente idonee a porre rimedio alla causa determinante l’esclusione, avendo allontanato e comunque non avvalendosi più dell’opera della persona fisica (-OMISSIS-) che con il proprio comportamento aveva dato luogo alla medesima (sopra, § 1). Infine, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (24/11/2016), le Linee Guida dell’ANAC erano state appena adottate (…). In quelle circostanze di tempo, un operatore economico di media diligenza, che legittimamente aveva risposto in forma negativa alla seconda domanda relativa all’iscrizione al Casellario ANAC (avendo l’iscrizione cessato i propri effetti), poteva non pensare che i fatti oggetto di quella medesima dichiarazione negativa avrebbero dovuto emergere nuovamente, ma questa volta in senso opposto e pregiudizievole, sotto forma di “gravi illeciti professionali”. Al contrario, il comportamento complessivo dell’operatore economico, che pur avendo già scontato la sanzione ha ritenuto di non avvalersi più del -OMISSIS-, induce questa Stazione Appaltante a ritenere che l’omissione dichiarativa non possa avere avuto intento fraudolento, né sia rivelatrice di una colpa grave, tanto meno di entità tale da condurre a un giudizio negativo di affidabilità e integrità dell’operatore medesimo che ne possa fondare l’esclusione dalla procedura.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>3. Sentenza penale di condanna a carico di -OMISSIS- -OMISSIS-.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Il legale rappresentante di -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, è stato condannato dal Tribunale di -OMISSIS- con sentenza 27/11/2006 (irrevocabile dal 15/01/2008) per due reati contravvenzionali di attività non autorizzata di gestione rifiuti non pericolosi (art. 51, d.lgs. n. 22/1997), cui è conseguita la pena pecuniaria dell’ammenda, contestualmente dichiarata estinta per indulto. Sennonché, nella domanda di partecipazione alla procedura di appalto, l’interessato ha allegato il proprio certificato del casellario giudiziale, dal quale risultava la condanna, precisando che il relativo contenuto “deve ritenersi integralmente riportato e trascritto”. Ritiene questa Stazione Appaltante che una tale dichiarazione, fatta “per relationem” all’allegato certificato, se anche volesse ritenersi non sufficiente ad assolvere gli obblighi dichiarativi sotto il profilo formale, non possa d’altra parte fondare alcun giudizio di inaffidabilità o di difetto d’integrità dell’operatore economico, visto che, sotto il profilo sostanziale, si è tradotta nel segnalare alla Stazione Appaltante i reati indicati nel documento accluso alla domanda di partecipazione e ivi specificamente richiamato.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>4. Procedimento penale di -OMISSIS- verso esponenti di -OMISSIS- </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Davanti al Tribunale di -OMISSIS- v’è stato un procedimento penale, nel corso del quale sono state disposte misure cautelari restrittive della libertà personale, in cui la Procura della Repubblica ha contestato ai legali rappresentanti di -OMISSIS-, così come al responsabile di cantiere di -OMISSIS- e al capo area per la Provincia di -OMISSIS-, fatti ascrivibili ai reati di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.) e di truffa (art. 640 cod. pen.), per avere omesso l’esecuzione di talune prestazioni previste da un contratto di appalto stipulato con il Comune di -OMISSIS-, cagionando un danno di oltre 3 milioni di euro. Osserva questa Stazione Appaltante che, nella presente procedura, la pendenza del procedimento penale non era affatto emersa, essendo stata dedotta soltanto nel corso del successivo giudizio incardinato prima davanti al TAR Piemonte, poi al Consiglio di Stato. Avendone comunque acquisito conoscenza, la Stazione Appaltante deve valutare la circostanza, sicché, riaperta la presente fase della procedura, ha acquisito sia i nuovi certificati del casellario giudiziale relativi ai legali rappresentanti e agli altri soggetti ricoprenti ruoli rilevanti in -OMISSIS-, sia i certificati dei carichi pendenti dei medesimi soggetti. I predetti documenti sono stati acquisiti rispettivamente il 12 novembre 2018 (certificati del casellario giudiziale) e il 5 dicembre 2018 (certificati dei carichi pendenti), e dagli stessi risulta che nessuna sentenza di condanna, nemmeno in primo grado, è stata pronunciata nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS- e degli altri soggetti sopra menzionati. Nei certificati, anzi, non v’è alcuna menzione della pendenza di un procedimento penale. Ebbene, l’ANAC, nelle precitate Linee Guida riconosce che possono avere rilievo ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, co. 5, lett. c), del Codice gli illeciti professionali gravi, di natura penale, civile, o amministrativa, “accertati con provvedimento esecutivo”, suscettibili in quanto tali di rendere almeno “dubbia” l’integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento. Prosegue l’ANAC precisando che, in materia penale, rilevano “i provvedimenti di condanna non definitivi” per reati gravi, tra i quali la frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.), “qualora contengano altresì una condanna al risarcimento del danno o a uno degli altri effetti tipizzati dall’art. 80, co. 5, lett. c), del codice”. Sennonchè nel caso in esame non v’è alcuna condanna, seppure non definitiva, che possa dirsi pronunciata all’esito di un processo di merito, in cui cioè il diritto di difesa degli imputati abbia avuto modo di esplicarsi compiutamente, e dunque sia idonea a fondare quantomeno un “dubbio” sull’integrità dell’operatore economico. Ritiene per l’effetto questa Stazione Appaltante che il principio costituzionale di presunzione di innocenza (art. 27, co. 2, Cost.) debba operare senza eccezione o affievolimento alcuno, e dunque precluda di biasimare la condotta dell’operatore economico che non abbia segnalato la pendenza di un procedimento penale per fatti ancora da accertare. Fatti che non possano rilevare nemmeno nel significato più limitato di far sorgere il precitato “dubbio” d’integrità o affidabilità, che non può essere anticipato ulteriormente rispetto a quanto ritenuto dalla stessa ANAC, e, dunque, richiede quale fattispecie costitutiva e legittimante una condanna, nel caso inesistente. Nessun giudizio negativo può dunque esprimersi relativamente all’assenza di dichiarazione della mera pendenza di un procedimento penale relativo a fatti che nessuna sentenza appare avere fatto oggetto di condanna, e che dunque non possono provocare legittimamente nemmeno dubbi della Stazione Appaltante, pena la violazione del fondamentale principio costituzionale</corsivo>.” </h:div>
         <h:div>Quanto alla valutazione dei fatti:</h:div>
         <h:div>“<corsivo>1-bis. Sentenze penali di condanna a carico di -OMISSIS-. </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>I fatti posti a carico di -OMISSIS- nelle due sentenze di applicazione della pena su richiesta, pronunciate dal Tribunale di -OMISSIS- nel 2009, sono stati commessi nell’esercizio di un’attività condotta dal reo in proprio ed estranea alla società (si è detto che era docente di un corso di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose e aveva attestato falsamente la presenza di allievi alle lezioni), e ciò rende complesso fondare su di essi un giudizio di inaffidabilità o di difetto di integrità della società medesima. In ogni caso, risulta dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4644/2016, relativa alla vicenda -OMISSIS-tana, che i due reati di cui trattasi sono stati dichiarati estinti dal medesimo Tribunale di -OMISSIS- in funzione di giudice dell’esecuzione il 14/10/2015, cioè prima della pubblicazione del bando della presente procedura, avvenuta un anno dopo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 14/10/2016. Ai sensi dell’art. 80, co. 3, del Codice, l’estinzione del reato preclude di ritenere ostative addirittura le sentenze di condanna per i reati previsti dall’art. 80, co. 1, quindi a maggior ragione deve avere lo stesso effetto sui fatti posti a fondamento di condanne per reati meno gravi e non immediatamente escludenti, come quelli in esame. Deve dunque escludersi che le due sentenze di condanna a carico di -OMISSIS-, relative a reati estinti prima dell’indizione della presente procedura, possano in qualsivoglia modo rilevare ai fini dell’esclusione dell’operatore economico -OMISSIS-, fondando un qualsivoglia giudizio negativo sulla sua affidabilità e integrità.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>2-bis. Esclusione di -OMISSIS- dalla gara del Comune di -OMISSIS-. </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>L’esclusione di -OMISSIS- dalla gara indetta nel 2013 dal Comune di -OMISSIS-è già stata sanzionata dall’ANAC, che ha effettuato essa stessa la valutazione di gravità del fatto e l’ha reputato tale da determinare l’esclusione per due mesi da tutte le gare d’appalto pubblico. La valutazione dell’ANAC è ritenuta condivisibile da questa Stazione Appaltante, anche perché, a ipotizzare che ogni amministrazione estranea a quei fatti mantenga il potere di estendere indefinitamente la sanzione oltre il termine stabilito dall’Autorità, verrebbe meno ogni certezza correlata a una pronuncia che ha avuto effetti erga omnes. Le iscrizioni nel Casellario correlate a false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 80, co. 12, del Codice, sono disposte al preciso scopo di impedire all’operatore economico la partecipazione a gare pubbliche nel periodo deciso dall’ANAC entro i limiti previsti dalla legge (due anni), “decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”. Ne deriva che quelle medesime iscrizioni, una volta cessate, non possono essere di per sè stesse causa sufficiente a fondare un giudizio negativo di affidabilità o integrità dell’operatore economico. Valgono, al contrario, le considerazioni già svolte innanzi, relative, da un lato, alla non diretta riferibilità alla società dei fatti di reato che hanno condotto alla sua esclusione (sopra, § 1-bis), dall’altro lato, al comportamento complessivo dell’operatore economico, che, pur avendo già scontato la sanzione, ha ritenuto di non avvalersi più del -OMISSIS-, così mostrando una dissociazione dai suoi pregressi comportamenti.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>3-bis. Sentenza penale di condanna a carico di -OMISSIS- -OMISSIS-.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>3.1. Il nuovo certificato del casellario giudiziale relativo a -OMISSIS- -OMISSIS-, più sopra citato (§ 4), non indica alcuna condanna in cui sia incorso l’interessato. La cancellazione della menzione della sentenza penale di condanna pronunciata dal Tribunale -OMISSIS- nel 2006 è ragionevolmente avvenuta in applicazione dell’art. 5, d.P.R. n. 313/2002, a norma del quale, in caso di condanne per contravvenzioni per le quali sia stata inflitta la sola pena dell'ammenda, l’iscrizione è eliminata “trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita o ero si è in altro modo estinta” (art. 5, co. 2, lett. c, cit.). Dal più risalente certificato del casellario giudiziale, prodotto in sede di gara dall’operatore economico (sopra, § 3), risulta in effetti che il reato era stato sanzionato con la sola pena dell’ammenda, contestualmente dichiarata estinta per indulto. Dallo stesso risulta inoltre che la sentenza era divenuta irrevocabile il 15/01/2008, sicché è ampiamente decorso il termine decennale previsto dalla legge ai fini dell’eliminazione dell’iscrizione. Se il legislatore ritiene che, trascorso un certo lasso temporale (dieci anni), venga meno l’effetto penale conseguente alla condanna a una sanzione tenue (ammenda), già eseguita o estinta (indulto), da tale valutazione questa Stazione Appaltante non ritiene di doversi discostare, tanto più che la stessa appare rientrare nell’esercizio della discrezionalità del legislatore. 3.2. Del resto, lo stesso provvedimento di esclusione adottato dal Comune di -OMISSIS-nei confronti di -OMISSIS- aveva esaminato anche la posizione di -OMISSIS-, pervenendo a ritenere che la sentenza di condanna qui in esame, pronunciata a carico di -OMISSIS- -OMISSIS-, non potesse fondare alcuna esclusione. Questa Stazione Appaltante ritiene condivisibili in punto le argomentazioni addotte a suo tempo dal Comune di -OMISSIS-, secondo cui dalla precitata sentenza - peraltro relativa a un fatto occorso oltre quattordici anni orsono (2004) - non emergano elementi tali da configurare la gravità ed incidenza del reato sul possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, e ciò per molteplici ragioni: a) perché trattasi di reato contravvenzionale, sanzionato in concreto con una pena ulteriormente diminuita dalla concessione delle attenuanti generiche “al fine di adeguare la pena all’effettiva gravità dei fatti contestati”; b) perché la condanna ha riguardato il soggetto nella sua qualità di legale rappresentante della società, non avendo egli partecipato materialmente alla condotta (avente ad oggetto il trasporto di rifiuti in un cassone inidoneo, che spandeva percolato sulla via pubblica); c) perchè trattasi dell’unico precedente penale acclarato a carico dell’interessato; d) perchè è stata irrogata unicamente una pena pecuniaria.</corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>4-bis. Procedimento penale di -OMISSIS- verso esponenti di -OMISSIS- </corsivo></h:div>
         <h:div><corsivo>Valgono qui i rilievi già svolti a proposito dell’omessa dichiarazione della pendenza del procedimento penale a carico di alcuni esponenti di -OMISSIS- La presunzione di innocenza e l’assenza di una condanna, ancorchè non definitiva, non soltanto inducono a escludere ogni rimprovero al concorrente che non abbia dichiarato la pendenza del procedimento penale, ma a maggior ragione precludono alla Stazione Appaltante di valutare negativamente, cioè in modo pregiudizievole per il concorrente, i “fatti” contestati dalla Procura della Repubblica. Quei fatti, se provati, sono certamente gravi, avendo ad oggetto ipotizzate condotte reiterate, tenute con la compiacenza di funzionari e politici locali, volte a non eseguire prestazioni previste in un contratto d’appalto d’igiene urbana, ottenendo comunque la liquidazione dei relativi corrispettivi, per un importo di oltre tre milioni di euro. Sennonchè trattasi di contestazioni avanzate dall’accusa, verso le quali non v’è alcun accertamento giudiziale reso all’esito di un processo di merito, sicchè questa Stazione Appaltante ritiene che le stesse, essendo sfornite di prova, rappresentino fatti inidonei a fondare un giudizio negativo di affidabilità e integrità dell’operatore economico. L’unico atto proveniente da un magistrato giudicante nell’intera vicenda è la sentenza della Corte di Cassazione n. 47173/2013, citata nella sentenza del TAR Piemonte n. 119/2018, che tuttavia: a) è intervenuta nella fase cautelare, e non in una fase di merito, decidendo sul ricorso proposto da alcune delle persone sottoposte alle indagini avverso l’ordinanza del Tribunale della Libertà di -OMISSIS-; b) si è pronunciata solo sulla richiesta dei ricorrenti di avere comunque un provvedimento idoneo a proporre richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, poiché nel frattempo le misure cautelari erano state revocate; c) non ha deciso sulla sussistenza del fumus commissi delicti, bensì ha rigettato i ricorsi per motivi procedurali, atteso che nell’atto introduttivo gli interessati avevano ritenuto sufficiente contestare la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione del reato) e non anche intervenire sui gravi indizi di colpevolezza del reato di frode nelle pubbliche forniture, salvo poi, una volta ottenuta per altra via la revoca della misura cautelare, introdurre tardivamente (con motivi aggiunti) la contestazione sui predetti gravi indizi, sui quali dunque, data la ragione di tardività, la Corte di Cassazione non ha potuto pronunciarsi, dovendo invece dichiarare inammissibili i ricorsi visto che il relativo accertamento è l’unico utile ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione. La circostanza che gli interessati, in sede cautelare, non abbiano contestato o abbiano contestato tardivamente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non significa che gli stessi abbiano riconosciuto gli addebiti, né che abbiano maturato una qualche preclusione di sorta verso una piena difesa nel processo di merito, che proprio perciò è l’unico in grado di concludersi con una condanna, allo stato inesistente</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Con il ricorso in esame, la -OMISSIS- denuncia la violazione del giudicato formatosi sulla pronuncia di questo Tribunale, in relazione all’illegittima ammissione del r.t.i. -OMISSIS-; in subordine, chiede l’annullamento del provvedimento di conferma dell’aggiudicazione definitiva, deducendo la violazione dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.</h:div>
         <h:div>Si sono costituiti il -OMISSIS- e la mandataria -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div>
         <h:div>Le parti hanno prodotto memorie e documenti.</h:div>
         <h:div>Il Collegio, in considerazione della proposizione alternativa di domanda di ottemperanza e di domanda di annullamento, ha disposto il rinvio della trattazione all’udienza pubblica del 10 luglio 2019, nella quale la causa è passata in decisione.</h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>Preliminarmente, deve dichiararsi inammissibile il deposito effettuato dalla parte ricorrente il 9 luglio 2019, sul quale le controparti hanno formulato espressa opposizione nel corso della discussione.</h:div>
         <h:div>Nel merito, sono assorbenti e fondati i motivi con i quali la ricorrente -OMISSIS- lamenta la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 119 del 2018, confermata in appello dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5142 del 2018.</h:div>
         <h:div>In specie, la violazione sussiste in relazione ai fatti emersi nel procedimento penale a carico degli amministratori della -OMISSIS-, incardinato dinanzi al Tribunale di -OMISSIS- (paragrafo 4-bis del provvedimento di conferma dell’aggiudicazione). Il -OMISSIS- ha ritenuto che tali vicende non potessero portare all’esclusione del raggruppamento concorrente, in assenza di una sentenza definitiva di condanna.  </h:div>
         <h:div>Tale valutazione, tuttavia, disattende in modo manifesto quanto stabilito nella sentenza n. 119 del 2018, ove si afferma che tutte le vicende giudiziarie prese in esame hanno ad oggetto “fatti che astrattamente possono far sorgere dubbi sulla affidabilità dell’operatore economico nell’interesse del quale hanno agito le varie persone condannate o indagate”.</h:div>
         <h:div>Le condotte penalmente rilevanti, in corso di accertamento e non ancora sanzionate da una pronuncia di condanna, avrebbero dovuto essere dichiarate in gara dalla società e la loro omessa menzione costituisce di per sé un grave errore professionale. Si pone, pertanto, in aperto contrasto con quanto affermato da questo Tribunale l’argomentazione con la quale il -OMISSIS- ha giustificato l’omessa dichiarazione, asserendo che non vi sia necessità di dichiarare eventuali vicende penali prima che esse siano state definite con una sentenza.</h:div>
         <h:div>Nell’appalto con il Comune di -OMISSIS-, la Procura ha contestato agli amministratori della -OMISSIS- fatti ascrivibili ai reati di frode in pubbliche fornite e truffa, ipotizzando un danno all’ente un danno superiore ad euro 3.000.000. Tali vicende hanno portato agli arresti domiciliari di esponenti apicali della società disposti dal G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- con provvedimento del 9.5.2013, confermati dal Tribunale del Riesame di -OMISSIS- con provvedimento del 27.5.2013 e definitivamente confermati dalla Corte di Cassazione con sentenza del 5.11.2013.</h:div>
         <h:div>Non può dubitarsi che sussista, in capo alle imprese concorrenti, l’obbligo di dichiarare tutte le situazioni pregresse astrattamente ostative, ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.  </h:div>
         <h:div>Se un pregresso errore professionale può essere tratto da una risoluzione contrattuale disposta da altra stazione appaltante, a fortiori l’errore può desumersi dagli atti di indagine penale che abbiano superato il vaglio del Tribunale del Riesame e della Corte di Cassazione. La giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che le stazioni appaltanti possono porre a base della valutazione della sussistenza dell’elemento fiduciario fatti emersi in un giudizio penale, anche se non ancora oggetto di pronuncia passata in giudicato (Cons. Stato, sez. V, n. 5299 del 2015; Id., sez. VI, n. 1 del 2017; Id., sez. V, n. 5818 del 2017, quest’ultima nel senso della legittimità dell’esclusione dell’impresa concorrente, per la omessa dichiarazione di illeciti professionali tratti da una misura cautelare adottata dal giudice penale nei confronti dell’amministratore). </h:div>
         <h:div>Non vi è dubbio, pertanto, che la sussistenza di provvedimenti cautelari restrittivi della libertà personale a carico di amministratori aziendali soggiace ad un obbligo dichiarativo. </h:div>
         <h:div>A tale obbligo la -OMISSIS- avrebbe dovuto adempiere con la diligenza professionale richiesta ad un operatore di rilevanti dimensioni nel mercato di riferimento, ben potendo esigersi una peculiare attenzione nella compilazione delle autocertificazioni da presentare in gara (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 1782 del 2016). </h:div>
         <h:div>Il -OMISSIS- avrebbe dovuto acquisire e vagliare i provvedimenti con i quali sono state disposte e confermate le misure cautelari nei confronti degli amministratori della società. </h:div>
         <h:div>Da ultimo, la difesa di parte ricorrente è riuscita ad ottenerne copia e l’ha prodotta nel presente giudizio (doc. 43 e 44).</h:div>
         <h:div>Agli amministratori della -OMISSIS- viene imputata la mancata esecuzione di prestazioni del servizio di igiene urbana affidato dal Comune di -OMISSIS-, così indebitamente locupletando un importo di euro 3.455.504,85 per attività mai resa. Le fattispecie delittuose, protrattesi senza soluzione di continuità nel corso del tempo, sarebbero state agevolate mediante le liquidazioni, le false attestazioni sulla regolare esecuzione dei servizi previsti dal capitolato speciale d’appalto e la mancata applicazione delle sanzioni, per le continue e protratte violazioni, dal Sindaco, dall’Assessore all’Ambiente e dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, attraverso l’attestazione fraudolenta della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e di altri servizi, benché gli stessi non fossero stati eseguiti così come contemplato nel contratto. </h:div>
         <h:div>La ricostruzione dei fatti delittuosi è stata operata anche mediante sopralluoghi eseguiti dalla Guardia di Finanza, mediante rapporti della Polizia Municipale, mediante intercettazioni telefoniche, mediante informazioni rese da persone informate sui fatti e, soprattutto, mediante una relazione tecnica sullo svolgimento dell’appalto redatta dallo stesso Comune di -OMISSIS- (doc. 45).</h:div>
         <h:div>In dettaglio, la Procura ha contestato alla -OMISSIS-:</h:div>
         <h:div>a)	il mancato rispetto della frequenza di raccolta differenziata, che non sarebbe mai stata effettuata di lunedì, sebbene il contratto ne prevedesse l’esecuzione giornaliera in bassa stagione e con due turni giornalieri in alta stagione;</h:div>
         <h:div>b)	il mancato raggiungimento degli obiettivi contrattuali, fissati nel 20% di raccolta differenziata in bassa stagione e nel 26% in alta stagione, laddove la società avrebbe tenuto una media del 3,22%;</h:div>
         <h:div>c)	con precipuo riferimento al 2009, la mancata raccolta di plastica, pile, farmaci, vetro e cartoni;</h:div>
         <h:div>d)	l’indebita miscelazione di rifiuti differenziati ed indifferenziati, avviati allo smaltimento con codici CER alterati, allo scopo di ridurre i costi per personale e mezzi;</h:div>
         <h:div>e)	lo smaltimento, almeno in una occasione, di un quantitativo superiore di rifiuti rispetto a quello indicato nei propri formulari;</h:div>
         <h:div>f)	il mancato avvio della campagna di informazione ai cittadini in ordine alle modalità di effettuazione della raccolta differenziata;</h:div>
         <h:div>g)	il mancato lavaggio dei cassonetti, che avrebbe dovuto essere reso con cadenza quindicinale, tanto da provocare, durante tutto il periodo estivo dell’anno 2010, numerose lamentele da parte dei cittadini per i cattivi odori;</h:div>
         <h:div>h)	il mancato spazzamento di vie comunali, in particolare quelle secondarie;</h:div>
         <h:div>i)	l’impiego di un numero di dipendenti inferiore a quanto indicato nella relazione economica (16,5 operai anziché 20), secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Municipale, anche mediante intercettazioni telefoniche; </h:div>
         <h:div>j)	l’utilizzo di automezzi obsoleti, impiegati anche su appalti diversi da quello di -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>Nell’ordinanza che ha disposto le misure cautelari, si afferma che gli operai della società appaltatrice “<corsivo>(…) sotto le precise direttive dei vertici della società (…) nonostante la consapevolezza delle indagini in corso, hanno continuato a svolgere operazioni di sversamento sul suolo di rifiuti di ogni genere ed un’illecita miscelazione di rifiuti differenziati con quelli indifferenziati (…) al solo scopo di non impegnare tutti gli automezzi presenti sull’isola, preoccupandosi i vertici della società di dare una parvenza di regolarità al servizio così come avvenuto in occasione di una festa patronale, ove gli indagati si preoccupavano di dare una ‘pulizia di facciata’ per trarre in inganno la cittadinanza</corsivo>”. La società, secondo le risultanze d’indagine, avrebbe occultato rifiuti su di una spiaggia cittadina al fine di incenerirli, con la compiacenza del Sindaco che avrebbe perfino mostrato il proprio disappunto per il ritardo nell’intervento, ritardo che avrebbe reso possibile il sequestro dei rifiuti da parte dei militari della Guardia di Finanza.</h:div>
         <h:div>Secondo le conclusioni del G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS-, si sarebbero verificati veri e propri comportamenti fraudolenti da parte dei membri della società appaltatrice, realizzati “<corsivo>con il consapevole e volontario contributo dei vertici e dei dirigenti della -OMISSIS-</corsivo>”. Nella stessa ordinanza, si rileva che la scaltrezza e la disinvoltura nello scambio dei mezzi e del personale tra un cantiere e l’altro “<corsivo>induce a ritenere che la stessa gestione extra legem possa essere adottata anche in riferimento ad altri appalti in gestione alla società stessa</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Tutte le predette contestazioni hanno trovato conferma dal Tribunale del Riesame, che ha sottolineato la profonda ed illecita contiguità tra la società affidataria del servizio e gli organi di vertice del Comune di -OMISSIS-.</h:div>
         <h:div>Infine, come si è accennato, la gravità degli inadempimenti emerge dalla relazione riservata sulle procedure di affidamento e sulle modalità di espletamento del servizio, redatta dall’organo di supporto al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di -OMISSIS- (doc. 45).</h:div>
         <h:div>Da quanto precede, dunque, deriva la nullità dei provvedimenti con i quali il -OMISSIS- ha confermato l’aggiudicazione del servizio al raggruppamento controinteressato, disconoscendo il rilievo probatorio delle vicende che hanno portato agli arresti domiciliari degli amministratori della capogruppo -OMISSIS- ed al loro rinvio a giudizio.</h:div>
         <h:div>Siffatta conclusione è rafforzata dall’orientamento ormai affermatosi nella giurisprudenza comunitaria. </h:div>
         <h:div>Nella vigenza della direttiva 2004/18/CE, la Corte aveva già incidentalmente affermato che “<corsivo>(…) le cause di esclusione previste all’articolo 45, paragrafo 2, lettere d) e g), di detta direttiva conferiscono alle amministrazioni aggiudicatrici anche il potere di escludere ogni operatore economico che nell’esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione aggiudicatrice, o che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste ai fini della selezione qualitativa delle offerte oppure che non abbia fornito dette informazioni, senza che sia necessario che nei confronti dell’operatore economico sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato</corsivo>” (Corte Giust. UE, sent. 11 dicembre 2014, C-440/13, <corsivo>Croce Amica One</corsivo>).</h:div>
         <h:div>Più di recente, la Corte ha ribadito che la nozione di “errore nell’esercizio della propria attività professionale” comprende qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell’operatore economico, con la precisazione che è possibile accertare un errore grave commesso nell’esercizio della propria attività professionale con qualsiasi mezzo di prova, senza che sia richiesta una sentenza passata in giudicato (Corte Giust. UE, ord. 4 giugno 2019, C-425/18, <corsivo>-OMISSIS-</corsivo>).</h:div>
         <h:div>E di nuovo, in termini ancor più pertinenti alla controversia in esame, la Corte ha recentemente chiarito che l’art. 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un’amministrazione aggiudicatrice per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce all’amministrazione che indice una nuova gara d’appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull’affidabilità dell’operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce (Corte Giust. UE, sent. 19 giugno 2019, C-41/18, <corsivo>Meca</corsivo>).</h:div>
         <h:div>In definitiva, è ormai consolidato il principio per il quale i fatti oggetto di accertamento in un procedimento penale ancora in corso possano ben essere considerati “mezzi adeguati” da parte di un’amministrazione aggiudicatrice, per dimostrare che un operatore economico si sia reso responsabile di gravi illeciti professionali. Non è indispensabile che i gravi illeciti professionali posti a fondamento dell’esclusione del concorrente dalla gara siano stati accertati con sentenza, anche non definitiva, essendo infatti sufficiente che gli stessi siano ricavabili da altri gravi indizi (Cons. Stato, sez. V, n. 1367 del 2019; Tar Lombardia, Milano, sez. I, n. 1120 del 2019 secondo cui, pure in presenza della sola richiesta di rinvio a giudizio del P.M., l’esclusione deve essere preceduta da un provvedimento dell’amministrazione che analizzi i fatti oggetto di contestazione, mediante un vaglio diretto degli atti delle indagini, delle intercettazioni, delle perizie disposte nel procedimento penale).</h:div>
         <h:div>Nel caso di specie, come si è visto, il vaglio degli indizi di colpevolezza a carico degli amministratori della -OMISSIS- era già triplice, siccome effettuato dal G.I.P., dal Tribunale del Riesame e dalla Corte di Cassazione. </h:div>
         <h:div>In conclusione, assorbite tutte le restanti questioni, il ricorso per ottemperanza è fondato e deve essere accolto, in relazione alla illegittima valutazione dei fatti e delle condotte riferibili agli amministratori della -OMISSIS-, nell’ambito del procedimento penale (R.G.N.R. 1911/2011) dinanzi al Tribunale di -OMISSIS-, conclusosi con sentenza dell’11.3.2019 che ha dichiarato la prescrizione. Il -OMISSIS- ha illegittimamente ritenuto che tali vicende non potessero portare all’esclusione del raggruppamento concorrente, in assenza di una sentenza definitiva di condanna. Tale decisione è nulla, per violazione di quanto statuito nella sentenza n. 119 del 2018 di questo Tribunale, ove si era accertato che tutte le vicende giudiziarie prese in esame hanno ad oggetto “fatti che astrattamente possono far sorgere dubbi sulla affidabilità dell’operatore economico nell’interesse del quale hanno agito le varie persone condannate o indagate”. Le condotte penalmente rilevanti, sebbene non ancora sanzionate da una pronuncia di condanna, avrebbero dovuto essere dichiarate in gara dalla società capogruppo e la loro omessa menzione costituisce di per sé un grave errore professionale. </h:div>
         <h:div>Per l’effetto, si nomina Commissario ad acta il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, che entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza darà corso all’esecuzione della sentenza n. 119 del 2018, nei sensi di cui in motivazione, compiendo tutti gli atti necessari in sostituzione del -OMISSIS-. </h:div>
         <h:div>Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:</h:div>
         <h:div>dichiara nulle le determine n. 22 del 22.1.2019 e n. 35 del 5.2.2019 del -OMISSIS- -OMISSIS-;</h:div>
         <h:div>nomina commissario ad acta il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, per gli adempimenti specificati in motivazione; </h:div>
         <h:div>condanna il -OMISSIS- -OMISSIS- e la -OMISSIS- al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente -OMISSIS-, ciascuno nella misura di euro 5.000,00 (oltre i.v.a., c.p.a. ed accessori di legge).</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare gli amministratori nominati in motivazione.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
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         <dataeluogo norm="10/07/2019"/>
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            <h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div>
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         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Mavaracchio</h:div>
            <h:div>Savio Picone</h:div>
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