<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="0" gruppo="20180108520200716114829087" id="20180108520200716114829087" modello="2" modifica="7/22/2020 8:18:59 AM" pdf="3" ricorrente="-OMISSIS-" stato="4" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2018" n="01085"/><fascicolo anno="2020" n="00480"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20180108520200716114829087.xml</file><wordfile>20180108520200716114829087.docm</wordfile><ricorso NRG="201801085">201801085\201801085.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Torino\Sezione 1\2018\201801085\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>vincenzo salamone</firma><data>22/07/2020 08:18:59</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Angelo Roberto Cerroni</firma><data>20/07/2020 12:57:47</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/07/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Vincenzo Salamone,	Presidente</h:div><h:div>Savio Picone,	Consigliere</h:div><h:div>Angelo Roberto Cerroni,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento,</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della nota riservata amministrativa del 10 aprile 2018, fasc. n. 5175/2014 Area I bis-Ant., recante informazione antimafia interdittiva ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 della società -OMISSIS- s.r.l., notificata dalla Prefettura di Torino, unitamente alla nota di accompagnamento dell'11 aprile 2018, in data 12 aprile 2018 a mezzo P.E.C. ex art. 92, co. 2 <corsivo>bis</corsivo>, d.lgs. n. 159/2011;</h:div><h:div>- della nota 11 maggio 2018, prot. -OMISSIS-/P20180040672, recante comunicazione da parte del -OMISSIS- Gestore -OMISSIS-s.p.a. della risoluzione di diritto della convenzione in Conto Energia n. L06I252753207 “<corsivo>dalla data della sopra indicata informazione antimafia e con riserva di ripetizione delle somme eventualmente indebitamente percepite</corsivo>” nonché della convenzione RID050866 “<corsivo>in accordo con le tempistiche previste dalla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Rete e Ambiente n. 11/06 e quindi la contestuale fuoriuscita dell'impianto dal contratto di dispacciamento a far data dal 01/08/2018</corsivo>” per illegittimità derivata;</h:div><h:div>- di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso o conseguente, anche se non conosciuto, che risulti lesivo degli interessi della ricorrente, compresi, per le valutazioni ivi contenute, il verbale della riunione del Gruppo provinciale Interforze per i controlli nei cantieri degli appalti pubblici 28 febbraio 2018, i rapporti informativi della Questura di Torino – Divisione Polizia Anticrimine 7 febbraio 2018, prot. n. 10292, del Comando Provinciale dei Carabinieri 19 marzo 2018, prot. n. 335/2593-2/2017 e del Centro operativo della D.I.A. di Torino dell'8 gennaio 2018, prot. n. 151 allo stato non conosciuti in quanto “<corsivo>atti sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 415/94, come integrato e modificato dal D.M. 508/97, ai sensi dell'art. 24 della l. 241/90, in quanto inerenti l'attività di prevenzione e repressione della criminalità</corsivo>”;</h:div><h:div>nonché per la condanna delle Amministrazioni vocate in giudizio, per quanto di rispettiva competenza, quantomeno a svolgere ed integrare la verifica e la valutazione circa l'effettiva attualità e concretezza dell'asserito pericolo di condizionamento dell'impresa.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società ricorrente il 25 luglio 2019: </h:div><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div/><h:div>- della nota riservata amministrativa 24 maggio 2019, n. 1171, fasc. n. 005175/2014 Area I bis - Ant., notificata in pari data a mezzo posta elettronica certificata, con cui la Prefettura – U.T.G. di Torino ha comunicato l'adozione nei confronti dell'odierna ricorrente della <corsivo>“(…) conferma dell'informazione antimafia interdittiva emessa in data 10 aprile 2018</corsivo>”;</h:div><h:div>- della nota 12 giugno 2019, prot. n. 0047366, con cui l'ANAC ha comunicato alla ricorrente l'avvenuta annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici, a fronte dell'emanazione a suo carico della conferma dell'informazione interdittiva antimafia;</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso o conseguente, anche se non conosciuto, che risulti lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi, per le valutazioni ivi contenute, la nota della Questura di Torino, 25 marzo 2019, n. 27835, la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, 26 febbraio 2018, prot. n. 335/2593-6-2017, la nota del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Torino, 8 febbraio 2019, n. 43650/2019, la nota del Centro Operativo della DIA di Torino, 12 febbraio 2019, n. 1656 nonché il verbale della riunione del 15 aprile 2019 del Gruppo Provinciale Interforze per i controlli nei cantieri degli appalti pubblici allo stato non conosciuti</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società ricorrente il 16 dicembre 2019: </h:div><h:div>per l’annullamento,</h:div><h:div>previa adozione di misure cautelari, monocratiche e collegiali </h:div><h:div>- della Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi 22.11.2019 n. -OMISSIS-, comunicata all’odierna ricorrente con nota 25.11.2019 prot. 100268/TA1/VF ricevuta a mezzo posta certificata in pari data, con cui la Città metropolitana di Torino ha dichiarato la decadenza e revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 109-19344 del 1/7/2015 e s.m.i. rilasciata in capo alla società -OMISSIS-, relativa alla sede operativa di -OMISSIS-, nel Comune di -OMISSIS-, cancellando dal Registro delle Imprese <corsivo>ex</corsivo> art. 216 e s.m.i., l’iscrizione n. 113, classe 2a, con scadenza al 15.12.2022 in capo alla società -OMISSIS-, relativa alla sede operativa di -OMISSIS-, nel Comune di -OMISSIS-e disposto altresì che la Società provveda entro 60 giorni ad allontanare tutti i rifiuti presenti nelle aree di esercizio ed entro i successivi 30 gg dalla completa rimozione dei rifiuti, ad effettuare le verifiche ai fini di rendere le aree medesime fruibili per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali interessate;</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso o conseguente, anche se non conosciuto, che risulti lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresa la nota 2.05.2018, prot. n. 52820 recante avvio procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990 finalizzato a dichiarare la revoca della D.D. n. 109-19344/2015 del 1.07.2017 (i.e. Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti di -OMISSIS- e -OMISSIS-) e contestualmente la cancellazione dal Registro <corsivo>ex</corsivo> art. 216 d.lgs. n. 152/2006 per le due sedi operative sopracitate (si v. all. 1.c., sub doc. 8), nella parte in cui si qualifica come “<corsivo>certificata la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs n. 159 del 06/09/2011</corsivo>” ed il verbale di audizione 29 ottobre 2019 nella parte in cui l’Amministrazione odierna resistente <corsivo>“(…) evidenzia che la revoca dei provvedimenti da parte dell’Amministrazione a fronte di un’interdittiva antimafia positiva è atto vincolato e qualora l’Amministrazione non provvedesse in tal senso deve risponderne innanzi all’Autorità</corsivo>” informando “<corsivo>(…) che non verrà dato preavviso per l’adozione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i.</corsivo>”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Gili, Andrea Dragone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Gili in Torino, corso Matteotti, 31; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Torino, via dell'Arsenale, 21; </h:div><h:div>-OMISSIS-- -OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Frontoni, Gianluca Luzi, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Bruno Sarzotti in Torino, corso Re Umberto, 27; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del -OMISSIS-- -OMISSIS- S.p.A.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2020 il dott. Angelo Roberto Cerroni e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.	Con nota riservata amministrativa 10 aprile 2018, fasc. n. 005175/2014 Area I bis-Ant, la Prefettura di Torino notificava a -OMISSIS- s.r.l., <corsivo>ex</corsivo> art. 92, co. 2 <corsivo>bis</corsivo>, d.lgs. n. 159/2011, l’informazione antimafia interdittiva, oggetto di impugnativa nel presente giudizio, a seguito dell’istanza inserita in data 27 settembre 2017 dalla Regione Piemonte sulla Banca Dati Nazionale Antimafia.</h:div><h:div>2.	A seguito dell’interdittiva venivano adottati ulteriori provvedimenti limitativi da altre Amministrazioni, e, in particolare, la Città Metropolitana di Torino notificava in data 3 maggio 2018 all’odierna ricorrente la nota 2 maggio 2018, prot. n. 52820/LB7/SA, recante avvio procedimento <corsivo>ex</corsivo> art. 7 l. n. 241/1990 finalizzato a dichiarare la revoca della D.D. n. 109- 19344/2015 del 1° luglio 2017 (i.e. Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti di -OMISSIS- e -OMISSIS-) e contestualmente la cancellazione dal Registro <corsivo>ex</corsivo> art. 216 d.lgs. n. 152/2006 per le due sedi operative sopracitate.</h:div><h:div>3.	Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale del Piemonte notificava all’odierna ricorrente in data 11 maggio 2018 la nota prot. n.10975/CTM9 Amb recante comunicazione di avvio del procedimento disciplinare <corsivo>ex</corsivo> artt. 20, co. 1, lett. b) e 21, d.m. n. 120/2014.</h:div><h:div>4.	Infine, il Gestore -OMISSIS-s.p.a. notificava all’odierna ricorrente in pari data la nota 11 maggio 2018, prot. -OMISSIS-/P20180040672 recante risoluzione della convenzione in conto energia n. L06I252753207, nonché della convenzione RID050866 oggetto di impugnativa nel presente giudizio.</h:div><h:div>5.	In data 11 giugno 2018, -OMISSIS- s.r.l. notificava ricorso che veniva depositato in data 19 giugno 2018 presso il Tar Lazio - Roma. Tuttavia, il Giudice originariamente adito (Sez. III-ter, R.G. n. 7364/2018), si dichiarava incompetente con ordinanza 10 luglio 2018 n. 7755, pubblicata in data 11 luglio 2018. Gravata ritualmente con regolamento di competenza <corsivo>ex</corsivo> art. 16 c.p.a. del 5 settembre 2018 davanti al Consiglio di Stato (Sez. III, R.G. 7315/2018), il Supremo Consesso con ordinanza 16 novembre 2018, n. 6454, nel regolare la competenza, ha indicato come competente il Tar Piemonte, sicché la ricorrente ha ritualmente riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale.</h:div><h:div>6.	In esito ad apposita istanza presentata dalla società ricorrente, in data 25 giugno 2018 la Prefettura di Torino notificava la nota prot. n. 91085 di comunicazione dell’avvio del procedimento “<corsivo>avente ad oggetto il riesame dell’informazione antimafia interdittiva adottata in data 10 aprile 2018</corsivo>”.</h:div><h:div>7.	Analogamente, la Città Metropolitana di Torino - con nota 9 luglio 2018, prot. n. 82547/LB7/SA - sospendeva, “<corsivo>in attesa di pronunciamento del TAR (…) sull’istanza cautelare avanzata</corsivo>”, il procedimento <corsivo>ex</corsivo> art. 7 l. n. 241/1990 finalizzato a dichiarare la revoca della D.D. n. 109-19344/2015 del 1° luglio 2017 nonché la cancellazione dal Registro <corsivo>ex</corsivo> art. 216 d.lgs.n. 152/2006 per le due sedi operative di -OMISSIS- e -OMISSIS-.</h:div><h:div>8.	Infine, in data 7 agosto 2018, con nota prot. n. 22932/CTM9 Amb, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare - Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale del Piemonte, comunicava l’archiviazione del procedimento disciplinare <corsivo>ex</corsivo> artt. 20, co. 1, lett. b) e 21, d.m. n. 120/2014.</h:div><h:div>9.	Con comunicazione del 24 dicembre 2018 -OMISSIS- s.r.l. integrava la richiesta di riesame indirizzata alla Prefettura di Torino con apposita dichiarazione relativa al mutamento della <corsivo>governance</corsivo> societaria, concretantesi nella nomina di Aldo Monge quale amministratore unico e rappresentante legale <corsivo>pro tempore</corsivo>, nonché all’avvio delle attività necessarie a garantire l’adozione di uno specifico e idoneo modello di organizzazione e gestione <corsivo>ex</corsivo> d.lgs. 231/2001.</h:div><h:div>10.	Con ordinanza collegiale dell’11 gennaio 2019, questo Tribunale, ritenendo indispensabile, ai fini del decidere, acquisire informazioni sull’esito del predetto procedimento di riesame, anche alla luce delle sopravvenienze allegate dalla ricorrente, quali la modificazione della <corsivo>governance</corsivo> societaria e l’archiviazione del procedimento disciplinare per l’iscrizione nell’Albo Nazionale dei Gestori ambientali, disponeva che la Prefettura di Torino depositasse presso la Segreteria della prima Sezione una esaustiva relazione sullo svolgimento e sull’esito del procedimento di riesame della informazione interdittiva antimafia adottata in data 10 aprile 2018.</h:div><h:div>11.	La Prefettura depositava in data 12 febbraio 2019 apposita relazione sullo stato del procedimento di riesame rappresentando che esso risultava ancora pendente. Con successiva nota riservata amministrativa 24 maggio 2019, n. 1171, fasc. n. 005175/2014, notificata in pari data a mezzo posta elettronica certificata, la Prefettura - U.T.G. di Torino ha comunicato l’adozione della “<corsivo>conferma dell’informazione antimafia interdittiva emessa in data 10 aprile 2018</corsivo>”.</h:div><h:div>12.	A fronte dell’emanazione a suo carico della conferma dell’informazione interdittiva antimafia, con nota 12 giugno 2019, prot. n. 0047366, l’ANAC comunicava alla ricorrente l’avvenuta annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici.</h:div><h:div>13.	La società ricorrente gravava tempestivamente con ricorso per motivi aggiunti la prefata nota prefettizia deducendo l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione nonché per travisamento/errata valutazione dei presupposti di fatto e diritto e violazione del principio di proporzionalità; impugnava, altresì, la menzionata nota ANAC per invalidità derivata.</h:div><h:div>14.	La ricorrente instava richiesta di controllo giudiziario <corsivo>ex</corsivo> art. 34-<corsivo>bis</corsivo>, co. 6 d.lgs. 159/2011 presso il Tribunale di Torino- sezione misure di prevenzione, ma all’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 1° ottobre 2019 il Tribunale rigettava l’istanza ritenendone insussistenti i relativi requisiti.</h:div><h:div>15.	Da ultimo, la Città metropolitana di Torino, a seguito della conferma dell’interdittiva e rivedendo la precedente posizione di sospensione procedimentale, con Determinazione del Dirigente della Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi 22.11.2019 n. -OMISSIS-, comunicata all’odierna ricorrente con nota 25.11.2019 prot. 100268/TA1/VF, dichiarava la decadenza e revoca dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. n. 109-19344 del 1/7/2015 e s.m.i. rilasciata in capo alla società -OMISSIS-, relativa alla sede operativa di -OMISSIS-, nel Comune di -OMISSIS-, cancellando dal Registro delle Imprese <corsivo>ex</corsivo> art. 216 e s.m.i., l’iscrizione n. 113, classe 2a, con scadenza al 15.12.2022 in capo alla società -OMISSIS-, relativa alla sede operativa di -OMISSIS-, nel Comune di -OMISSIS-e disponeva, altresì, che la Società provvedesse entro 60 giorni ad allontanare tutti i rifiuti presenti nelle aree di esercizio ed entro i successivi 30 gg dalla completa rimozione dei rifiuti, ad effettuare le verifiche ai fini di rendere le aree medesime fruibili per la destinazione d’uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali interessate.</h:div><h:div>16.	La società ricorrente ha gravato con secondo ricorso per motivi aggiunti anche l’ultimo provvedimento emanato dalla Città metropolitana di Torino, instando per la concessione di misure cautelari monocratiche allegando ragioni di estrema gravità ed urgenza connesse allo stallo dell’attività di impresa in esito al provvedimento assunto dalla Città metropolitana di Torino.</h:div><h:div>17.	Nel mezzo di impugnazione la società instava per la sospensione del giudizio, ritenuto che in un contesto simile a quello oggetto del presente giudizio, il Tribunale Civile di Palermo (Sez. V civile specializzata in materia di impresa, ordinanza 10.05.2018, n. 131 in G.U. n. 39 del 3.10.2018) ha sollevato questione di legittimità costituzionale reputando irragionevole “<corsivo>ricomprendere nella sfera d'incidenza dell'inibitoria, ma soprattutto della decadenza, tutti i provvedimenti previsti dall'art. 67, senza escludere quelli che sono mero presupposto dell'esercizio di un’attività imprenditoriale privata che non comporti alcun rapporto con la Pubblica Amministrazione e alcun impatto, neppure potenziale, su beni e interessi pubblici</corsivo>” nonché “<corsivo>ricollegare al rilascio dell’informazione interdittiva, dunque a un provvedimento di natura amministrativa, gli stessi effetti - vale a dire il divieto generalizzato di ottenere tutti i «provvedimenti» indicati nel comma 1° dell’art. 67 del codice antimafia e la decadenza di diritto, pure generalizzata, da tutti quelli eventualmente già ottenuti (co. 2) - che il predetto art. 67 ricollega all’applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione, vale a dire alla definitività di un provvedimento di natura giurisdizionale, come tale per definizione garantito dal punto di vista procedimentale e più stringente nei presupposti da quello sostanziale” (ibidem)] di cui si discute in questa sede</corsivo>”.</h:div><h:div>18.	Sicché, pur considerato che nella sentenza n. 4 del 18 gennaio 2018 la Corte costituzionale, nel respingere la questione di costituzionalità sollevata, anche con riferimento all’art. 3 Cost., ha valorizzato il fondamentale rilievo informativo della Banca dati ed ha affermato non essere manifestamente irragionevole che, secondo l’interpretazione dell’art. 89-<corsivo>bis</corsivo> del d. lgs. n. 159 del 2011 seguita dalla giurisprudenza amministrativa, «<corsivo>a fronte di un tentativo di infiltrazione mafiosa, il legislatore, rispetto agli elementi di allarme desunti dalla consultazione della banca dati, reagisca attraverso l’inibizione, sia delle attività contrattuali con la pubblica amministrazione, sia di quelle in senso lato autorizzatorie, prevedendo l’adozione di un’informazione antimafia interdittiva che produce gli effetti anche della comunicazione antimafia</corsivo>», con decreto monocratico del Presidente di questo Tribunale n. 488 del 17 dicembre 2019, ritenuti sussistere i presupposti del danno grave e irreparabile, è stata accolta la richiesta di misure cautelari monocratiche disponendo la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti assunti dalla Città metropolitana di Torino, sull’assunto che il presente giudizio verta sull’applicazione delle stesse norme e sui medesimi temi della questione sollevata dal Tribunale Civile di Palermo e che siffatta questione investe una parte più circoscritta della disposizione sospettata di incostituzionalità con argomentazioni svolte su profili diversi da quelli presi in esame dalla Corte costituzionale - segnatamente la violazione dell’art. 41 della Costituzione.</h:div><h:div>19.	Con il prefato decreto si rimetteva al Collegio la valutazione dei presupposti sostanziali e processuali per disporre la sospensione del giudizio nelle more della decisione della questione incidentale di costituzionalità.</h:div><h:div>20.	Con successiva ordinanza cautelare n. 13 del 16 gennaio 2020 questo Tribunale ha confermato la sospensiva dei citati provvedimenti considerato di dover attendere, ai fini del decidere, gli esiti imminenti della predetta decisione in relazione alla riconducibilità o meno della questione sollevata nel perimetro dei principi di diritto espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 4 del 18 gennaio 2018.</h:div><h:div>21.	Con memoria depositata in data 5 giugno 2020 la ricorrente, nell’insistere per l’accoglimento dei motivi di ricorso, ha dedotto in via preliminare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34-bis, co. 6, 67, co. 5, 84, co. 4, 91, co. 6 e 94 d.lgs. n. 159 del 2011 in combinato disposto con gli artt. 1 (tutela piena ed effettiva), 2 (principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo), 8, co. 2, 13, co. 1 e 133 (giurisdizione esclusiva) c.p.a. per violazione degli artt. 24, 41, commi 1 e 3, 111, co. 2 e 113 Cost. per la parte in cui il quadro normativo attuale attribuisce al G.A. la verifica di conformità alla legge del provvedimento interdittivo prefettizio, senza peraltro stabilire quali siano le modalità per superare l’interdittiva ed i criteri su cui la P.A. va a decidere, pur in presenza di una temporaneità della misura.</h:div><h:div>22.	La causa è introitata in decisione all’udienza dell’8 luglio 2020 senza discussione orale sulla base degli atti depositati in conformità a quanto disposto dall’art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.	La società ricorrente grava con ricorso principale l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Torino con la nota riservata amministrativa 10 aprile 2018 unitamente alla nota -OMISSIS- 11 maggio 2018 recante la comunicazione di risoluzione di diritto della Convenzione in Conto energia e della Convenzione relativa al contratto di dispacciamento. In sede di censura del provvedimento prefettizio articola un unico motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione degli artt. 84, 89-<corsivo>bis</corsivo> e 91 d.lgs. 159/2011 in ordine agli elementi da cui viene desunto il tentativo di infiltrazione nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, mentre il provvedimento del -OMISSIS- è fatto oggetto di gravame per invalidità derivata.</h:div><h:div>2.	Con ricorso per motivi aggiunti viene, poi, gravata la nota prefettizia 24 maggio 2019 di conferma dell’interdittiva adottata all’esito del procedimento di riesame assieme alla comunicazione 12 giugno 2019 con cui l’ANAC notiziava l’avvenuta annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici conseguente alla confermata interdittiva. Articola, parimenti, in questa sede un unico motivo in cui mutua, <corsivo>mutatis mutandis,</corsivo> le censure già svolte a carico dell’interdittiva appuntandole alle argomentazioni poste a sostegno del provvedimento confermativo ed estende l’impugnativa al provvedimento dell’ANAC per invalidità derivata.</h:div><h:div>3.	Da ultimo, con il secondo ricorso per motivi aggiunti è fatto oggetto di gravame il provvedimento adottato dalla Città metropolitana di Torino con cui viene disposta la decadenza e revoca dell’A.I.A. e la cancellazione dal registro delle imprese <corsivo>ex</corsivo> art. 216 d.lgs. 152/2006 per le due sedi operative di -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-.</h:div><h:div>4.	Il Collegio deve scrutinare in via preliminare l’istanza di sospensione cd. “impropria” avanzata da parte ricorrente nel secondo atto di motivi aggiunti in relazione alla pendenza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale Civile di Palermo (Sez. V civile specializzata in materia di impresa, ordinanza 10.05.2018, n. 131 in G.U. n. 39 del 3.10.2018) degli articoli 92, co. 3 e 4 e 89-bis del decreto legislativo n. 159 del 2011 in relazione agli articoli 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui non escludono dai divieti e dalle decadenze conseguenti all'informazione interdittiva antimafia i provvedimenti previsti dall'art. 67 del medesimo decreto che siano mero presupposto dell'esercizio del diritto di iniziativa economica privata. </h:div><h:div>5.	Come noto, la questione è stata recentemente decisa dalla Corte costituzionale con sentenza n. 57 del 26 marzo 2020 che, nel dichiarare non fondata la questione, ha precisato che “<corsivo>il dato normativo, arricchito dell’articolato quadro giurisprudenziale, esclude, dunque, la fondatezza dei dubbi di costituzionalità avanzati dal rimettente in ordine alla ammissibilità, in sé, del ricorso allo strumento amministrativo, e quindi alla legittimità della pur grave limitazione della libertà di impresa che ne deriva</corsivo>” pur enfatizzando la centralità del carattere provvisorio della misura suggellato dall’art. 86, comma 2 d.lgs. 159/2011, da cui discende “<corsivo>la necessità di un’applicazione puntuale e sostanziale della norma, per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile</corsivo>”.</h:div><h:div>6.	L’intervenuta decisione della Corte costituzionale priva di attualità l’interesse all’istanza di sospensione impropria che può, dunque, ritenersi improcedibile.</h:div><h:div>7.	Tanto premesso, procedendo nell’ordine logico-giuridico di trattazione, occorre esaminare la prospettata questione di legittimità costituzionale denunciata dalla società ricorrente nella memoria del 3 maggio 2019 e reiterata nei successivi scritti difensivi relativa agli artt. 34-<corsivo>bis</corsivo>, comma 6, 67, comma 5, 84, comma 4, 91, comma 6 e 94, d.lgs. n. 159/2011 in combinato disposto con gli artt.1 (tutela piena ed effettiva), 2 (principi della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo), 8, comma 2 e 133 (giurisdizione esclusiva) c.p.a. per violazione degli artt. 24, 111, comma 2 e 113 Cost. per la parte in cui il quadro normativo attuale attribuisce al G.A. la verifica della conformità alla legge del provvedimento interdittivo prefettizio, senza peraltro stabilire quali siano le modalità per superare l’interdittiva ed i criteri su cui la PA va a decidere. Secondo la prima prospettazione del ricorrente, si porrebbe il fondato interrogativo se, “<corsivo>a fronte della norme del diritto positivo e del diritto vivente, sia costituzionalmente legittimo che la questione che qui ci occupa sia rimessa al sindacato giurisdizionale di sola legittimità, in assenza di guarentigie costituzionali quali il diritto al contraddittorio ed alla difesa, non solo nella fase procedimentale ma anche nella successiva giurisdizionale, lasciando che tali diritti vengano, oltretutto nel silenzio di controparte, letteralmente “travolti” in uno con la capacità stessa di svolgere qualsivoglia attività economica, e, di conseguenza, sollevare, per quanto occorrer possa, eccezione di difetto di giurisdizione a favore dell’A.G.O.</corsivo>”. </h:div><h:div>7.1.	La questione, per come prospettata, si profila manifestamente infondata. Secondo la suggestiva ricostruzione della ricorrente, la tutela anticipatoria dell’interdittiva si realizzerebbe a costo di una notevole compressione della libertà di iniziativa economica ed attraverso misure amministrative, il cui contenuto afflittivo sarebbe assimilabile a quello di alcune misure di natura penale, senza però le garanzie dell’equo giudizio, della tassatività e dell’irretroattività: si assisterebbe, dunque, ad una inedita “<corsivo>forma di incapacità legale a svolgere tutte le attività economiche</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9 febbraio 2017, n. 565) che – secondo gli assunti della ricorrente - dovrebbe rifluire nella cognizione del giudice ordinario in quanto questione pregiudiziale <corsivo>ex</corsivo> art. 8, comma 2 c.p.a. Orbene, la pur suggestiva ricostruzione esegetica non può sottrarsi, nondimeno, al raffronto col diritto positivo che, sì, predispone un articolato armamentario di misure afflittive e penetranti per l’operatore economico colpito da contro-indicazione antimafia, ma giammai giunge alla formale <corsivo>capitis deminutio</corsivo> tale da ridurre l’operatore economico colpito a <corsivo>minus habens</corsivo> nell’orizzonte della libera impresa privata. Le misure di cui all’art. 67 colpiscono, sia pur ad ampio spettro, individuate manifestazioni della libertà di iniziativa economica, cionondimeno non esauriscono le possibilità di esplicazione dell’imprenditoria privata, segnatamente alla luce del rinnovato orizzonte del diritto positivo ispirato al marcato ridimensionamento dei regimi amministrativi in materia di attività economiche e alla più larga liberalizzazione attuata in omaggio ai principi dettati dal diritto unionale (basti pensare al nuovo corso segnato all’indomani della cd. direttiva “Servizi” 123/2006/CE e ai conseguenti provvedimenti nazionali adottati con d.lgs. n. 59 del 2010, D.L. n. 5 del 2012 cd. “Semplifica Italia” fino ai più recenti interventi normativi realizzati in attuazione delle deleghe recate dalla legge n. 124/2015). </h:div><h:div>7.2.	Parimenti, priva di pregio appare la denunciata conculcazione dei diritti al contraddittorio e alla difesa che si consumerebbe sul terreno del sindacato di sola legittimità somministrato da questo giudice. Appare quasi superfluo rammentare i canoni fondativi su cui si regge il moderno giudizio amministrativo, icasticamente scolpiti nelle disposizioni di esordio del nuovo codice di rito e individuabili nel principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (art. 1 c.p.a.) e del giusto processo, i cui corollari sono da ravvisarsi <corsivo>in primis </corsivo>nel diritto al contraddittorio e alla parità delle armi in diretta continuità con i canoni costituzionali di cui agli art. 103 e 113 Cost.. Dunque, non può trovare accoglimento alcuno una doglianza volta a stigmatizzare l’inadeguatezza degli istituti processuali del giudizio amministrativo rispetto all’inviolabilità del diritto di difesa <corsivo>ex</corsivo> art. 24 Cost. Né appare assentibile una questione di costituzionalità volta a porre in discussione l’omessa previsione di una giurisdizione di merito in tema di sindacato sull’attività provvedimentale prefettizia in materia di prevenzione antimafia. Come noto, le ipotesi di giurisdizione di merito rispondono a scelte eccezionali del legislatore, individuate tassativamente, in quanto derogatorie al principio di separazione dei poteri cui si ispira il nostro ordinamento costituzionale: propugnare un sindacato penetrante di merito sulle delicate valutazioni rimesse all’autorità governativa in tema di prevenzione antimafia non potrebbe discendere da uno sfavorevole scrutinio costituzionale dell’attuale assetto di guarentigie e tutele giurisdizionali <corsivo>in subiecta materia</corsivo>, assolutamente in linea con il regime delle tutele somministrate nei confronti della restante attività provvedimentale dell’amministrazione, bensì dovrebbe scaturire da una puntuale ed espressa opzione regolatoria dettata dal legislatore. Sicché, il prospettato intervento additivo del giudice costituzionale, oltre che manifestamente infondato, e lungi dall’essere una pronuncia cd. “a rime obbligate”, resterebbe comunque precluso al giudice delle leggi. </h:div><h:div>7.3.	Giova, peraltro, rammentare quanto affermato dal Giudice delle leggi nella ricordata pronuncia n. 57 del 2020 che ha ribadito l’adeguatezza del sistema di tutele giurisdizionali <corsivo>in subiecta materia</corsivo>: “<corsivo>le complesse valutazioni dell’autorità prefettizia - che sono, sì, discrezionali, ma dalla forte componente tecnica -sono soggette ad un vaglio giurisdizionale pieno ed effettivo. Di fatto è questa la portata delle numerose sentenze amministrative che si sono occupate dell’istituto. Esse non si limitano ad un controllo “estrinseco” (così ancora una volta la relazione citata) e, pur dando il giusto rilievo alla motivazione, procedono ad un esame sostanziale degli elementi raccolti dal prefetto, verificandone la consistenza e la coerenza</corsivo>”.</h:div><h:div>7.4.	Non coglie nel segno, tantomeno, la mancata contemplazione di un contraddittorio endo-procedimentale, come noto previsto solo a discrezione dell’Autorità prefettizia, in quanto siffatta scelta si profila quale coerente modulazione delle garanzie partecipative con la peculiare <corsivo>ratio</corsivo> preventiva sottesa all’istituto. Non nuoce, a tal riguardo, richiamare, altresì, la recente pronuncia della Corte di Giustizia UE che, investita della questione pregiudiziale dal TAR Puglia con ordinanza n. 28 del 13 gennaio 2020 – ordinanza richiamata testualmente dalla ricorrente, ha ritenuto irricevibile la questione in quanto il giudice del rinvio non avrebbe dimostrato l’esistenza di un collegamento tra il diritto dell’Unione e l’informazione antimafia interdittiva dedotta in giudizio, non essendosi dunque profilato plausibilmente che la normativa oggetto del procedimento principale possa ricadere nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione (CGUE, Sez. IX, ord. 28 maggio 2020).</h:div><h:div>7.5.	Da ultimo, non si profila meritevole di condivisione il profilo di prospettata illegittimità costituzionale del complesso di norme dianzi richiamato nella parte in cui non stabilisce quali siano le modalità per superare l’interdittiva, imponendo all’impresa che ne sia destinataria l’onere di impugnarla nei termini avanti il G.A. prima di poter rivolgere all’A.G.O. la richiesta di controllo giudiziario <corsivo>ex</corsivo> art. 34-<corsivo>bis</corsivo>, co. 6 d.lgs. 159/2011 e senza specificare la necessità di procedere secondo un approccio prospettico-recuperativo. Orbene, il concorrente scrutinio giurisdizionale opera su versante differenti e non può che accrescere il tasso di effettività delle tutele, inopinatamente oggetto delle doglianze della ricorrente. Invero, la <corsivo>ratio</corsivo> recuperativa appare immanente all’istituto del controllo giudiziario avendo riguardo ai chiari indici normativi che ne delineano la fisionomia: basti por mente al disposto della lettera e) del comma 3 dell’art. 34-<corsivo>bis</corsivo> cit. per cui il tribunale stabilisce gli obblighi dell’amministratore giudiziario tra cui quello “<corsivo>di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi</corsivo>”. La portata risolutiva o meno dell’istituto si consuma, pervero, sugli indirizzi assunti dal diritto vivente in ordine al requisito della “occasionalità” delle condotte agevolatorie contro-indicanti – terreno cruciale ove si confrontano approcci retrospettivo-stigmatizzanti o prospettico-recuperativi: senonché, si tratta di profili che attengono agli indirizzi applicativi dell’istituto nei casi concreti e non investono i dubbi di costituzionalità sollevati dalla ricorrente.</h:div><h:div>7.6.	In ultimo, preme sottolineare il fondamentale monito rivolto dal giudice delle leggi nella ridetta pronuncia in ordine alla puntuale e rigorosa applicazione da parte dell’autorità amministrativa, <corsivo>in primis</corsivo>, e dei giudici amministrativi, in caso di gravame, del carattere provvisorio della misura interdittiva “<corsivo>per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile</corsivo>”. La temporaneità intrinseca dell’interdittiva antimafia è la risposta ordinamentale ai dubbi svolti dalla ricorrente sul crinale della legittimità costituzionale del sistema normativo sotto scrutinio: è, dunque, compito irrinunciabile dell’Autorità amministrativa e del giudice amministrativo assicurarne un’applicazione puntuale e rigorosa, tale da garantire l’effettività delle vie ordinamentali per il superamento della situazione di contro-indicazione mafiosa (i.e. richiesta di aggiornamento <corsivo>ex</corsivo> art. 91, co. 5; controllo giudiziario <corsivo>ex</corsivo> art. 34-<corsivo>bis</corsivo>, co. 6 d.lgs. 159/2011). Indi, il dubbio di costituzionalità non coglie nel segno, rispondendo a razionalità <corsivo>in abstracto</corsivo> l’attuale assetto del sistema normativo antimafia sotto tal profilo.</h:div><h:div>7.7.	Tanto premesso, la questione di legittimità costituzionale denunciata dalla società ricorrente non può trovare positiva adesione da parte del Collegio vista la sua manifesta infondatezza nei termini dianzi precisati.</h:div><h:div>8.	Venendo al merito del ricorso introduttivo, nel motivo unico e portante la società deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 3 l. n. 241/1990, agli artt. 84, 89-<corsivo>bis</corsivo> e 91 d.lgs. 159/2011, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto motivazionale e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Le censure si appuntano sugli elementi da cui l’Autorità prefettizia avrebbe desunto la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società -OMISSIS- s.r.l.:</h:div><h:div>a)	il primo profilo su cui si appunta la censura della ricorrente attiene alla valorizzazione dello “<corsivo>stretto collegamento dei componenti della compagine societaria a soggetti controindicati ai fini antimafia” nonché ad “un complesso intreccio di legami familiari e cointeressenze economiche della famiglia -OMISSIS- con la famiglia -OMISSIS-</corsivo>”. Osserva la società ricorrente che l’Amministrazione resistente pare essersi “<corsivo>limitata a riprodurre elementi risalenti e ad elencare rapporti di parentela, senza lo svolgimento di alcuna valutazione circa la diversità ed attualità del quadro e senza spiegare il presunto possibile collegamento con l’attività dell’impresa così pesantemente incisa</corsivo>”, tanto che nel provvedimento qui impugnato non è dato rinvenire qualsivoglia “<corsivo>elemento esplicativo, valutativo o anche solo di richiamo in merito allo svolgimento, da parte della Prefettura, del necessario giudizio di attualità e concretezza richiesto dal richiamato orientamento</corsivo>”.</h:div><h:div>E’ circostanza pacifica secondo la prevalente giurisprudenza che il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata non è di per sé idoneo, in assenza di ulteriori elementi, a dare conto del tentativo d'infiltrazione, in quanto non può in alcun modo instaurarsi un vero e proprio automatismo tra un legame familiare, sia pure tra stretti congiunti, ed il condizionamento dell'impresa, che deponga nel senso di un'attività sintomaticamente connessa a logiche e ad interessi malavitosi, senonché nel provvedimento impugnato l’autorità prefettizia si dà carico di illustrare l'attendibilità dell'interferenza in dipendenza anche da una serie di circostanze ed ulteriori elementi indiziari, consistenti nelle forti co-interessenze economiche – <corsivo>in primis</corsivo> la circostanza che -OMISSIS-sia stato al contempo socio e amministratore delegato della -OMISSIS- s.r.l. e amministratore unico della società -OMISSIS- s.r.l. ereditandone i poteri di amministrazione e rappresentanza da -OMISSIS-, destinatario di una sentenza di condanna a sei anni di reclusione in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416-<corsivo>bis</corsivo> c.p.. Siffatti elementi qualificano e delineano una immanente situazione di condizionamento e di contiguità con interessi malavitosi, che travalica di gran lunga il mero rapporto di parentela e vale a sottrarre al sindacato di questo giudice l’apprezzamento di merito svolto dall’Amministrazione in quanto immune da vizi di manifesta abnormità o illogicità (<corsivo>cfr. ex multis</corsivo> Consiglio di Stato sez. III, 01/04/2019, n.2141; Consiglio di Stato sez. III, 07/01/2019, n.163);</h:div><h:div>b)	un secondo elemento cardine su cui poggia l’impianto dell’interdittiva prefettizia inerisce all’assimilabilità della società ad un’altra già interdetta – la -OMISSIS- S.r.l. -con il conseguente pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso. Come riferito dalla stessa ricorrente, la -OMISSIS- s.r.l. è risultata essere di proprietà dei fratelli -OMISSIS- e destinataria di un’informazione antimafia interdittiva adottata con provvedimento n. 37694/2013 del 18 giugno 2013, favorevolmente scrutinato dal Consiglio di Stato in via definitiva con sentenza n. 203/2015, e confermato, a seguito di istanza di riesame, con provvedimento n. 2825/2014 del 12 febbraio 2016. La comunanza dell’assetto proprietario delle due società riveste una forte valenza sintomatica di cointeressenze economiche particolarmente pregnanti con plausibile condivisione di finalità illecite e verosimile convergenza verso l'assoggettamento agli interessi criminali delle organizzazioni mafiose di tal ché può legittimamente presumersi il ‘contagio' alla -OMISSIS- s.r.l. della ‘mafiosità' della -OMISSIS- s.r.l. con l’emissione di interdittive a cascata (<corsivo>cfr</corsivo>. Consiglio di Stato sez. III, 22/06/2016, n.2774; T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 07/06/2019, n.1127). Siffatto ragionamento inferenziale, per come svolto dall’Autorità prefettizia, si presenta logicamente argomentato e immune da vizi o abnormità per cui resiste positivamente allo scrutinio di legittimità di questo giudice;</h:div><h:div>c)	anche con riferimento al supposto difetto di elementi di attualità e concretezza del pericolo di condizionamento mafioso vale utilmente ribadire che l'interdittiva antimafia può legittimamente fondarsi anche su fatti risalenti nel tempo – quali i contatti interpersonali e le intercettazioni riferite dall’Autorità prefettizia, purché dall'analisi del complesso delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'attività di impresa (<corsivo>cfr</corsivo>. T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 26/04/2019, n.390; T.A.R. Reggio Calabria, (Calabria) sez. I, 11/02/2019, n.91), desumibile nel caso di specie dalle cointeressenze e intrecci personali e familiari che vedono coinvolta -OMISSIS- s.r.l., rilevando <corsivo>in primis</corsivo> l’invarianza dell’assetto societario con -OMISSIS- s.r.l.</h:div><h:div>9.	Tutto ciò premesso, il motivo veicolato dal ricorso introduttivo non può trovare accoglimento, sicché deve essere respinta anche l’impugnativa per invalidità derivata avverso il provvedimento di risoluzione di diritto adottato dal -OMISSIS- </h:div><h:div>10.	Come riepilogato in narrativa, l’interdittiva prefettizia del 10 aprile 2018 era oggetto di provvedimento confermativo con nota amministrativa riservata del 24 maggio 2019, gravata ritualmente dalla -OMISSIS- s.r.l. con ricorso per motivi aggiunti nel quale si deduce vizio di violazione di legge in relazione all’art. 3 l. n. 241/1990, artt. 84, 89-<corsivo>bis</corsivo> e 91 d.lgs. 159/2011, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto motivazionale e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.</h:div><h:div>10.1.	La società ricorrente insiste nello stigmatizzare il quadro istruttorio asseritamente inconsistente, gravemente lacunoso ed inidoneo a scalfire la fondatezza delle doglianze fatte già valere in sede di riassunzione. Essa reitera, <corsivo>in primis</corsivo>, la censura circa l’allegata maggiore permeabilità mafiosa di un’impresa ad impronta spiccatamente familiare, come -OMISSIS- s.r.l., in considerazione del reticolo di relazioni parentali e della comunanza di interessi economici dei suoi titolari con il clan -OMISSIS-, che né il decesso di -OMISSIS- -OMISSIS- né la condanna del figlio -OMISSIS- sono stati ritenuti in grado di indebolire. </h:div><h:div>10.2.	Nel propugnare la non condivisibilità sul piano socio-criminologico della congenita permeabilità mafiosa di soggetti economici a conduzione familiare, la ricorrente sottace, tuttavia, che il provvedimento prefettizio argomenta in modo compiuto ed esaustivo in ordine allo stretto intreccio di legami interpersonali e co-interessenze economiche – non da ultimo nell’ambito della società -OMISSIS- s.r.l. – tra la famiglia -OMISSIS- e il clan -OMISSIS-, non limitandosi a postulare aprioristicamente una contiguità mafiosa, bensì allegando fatti e circostanze puntuali che corroborano plausibilmente l’ipotesi del condizionamento mafioso a carico della società ricorrente. La ricostruzione dell’Autorità prefettizia appare logicamente motivata e imperniata sulla valutazione di un quadro indiziario storicizzato che, con riferimento alla parallela società -OMISSIS- s.r.l., già ha superato lo scrutinio del giudice amministrativo in primo e secondo grado.</h:div><h:div>10.3.	Analogamente, la circostanza che la sovrapponibilità della compagine sociale di -OMISSIS- e -OMISSIS- fosse già conoscibile in base a visure camerali tale da dover condurre all’adozione anzitempo della misura interdittiva, in concomitanza con quella adottata nei confronti di -OMISSIS-, non sembra rivestire valenza plausibilmente viziante del provvedimento interdittivo adottato in prima battuta nell’aprile 2018, dipoi confermato nel maggio 2019. Né pare soccorrere in modo decisivo la constatazione fenomenica che la sostanziale sovrapponibilità di due società non possa sempre ed automaticamente ricondurle alla medesima <corsivo>governance</corsivo> atteso che nella peculiare disciplina delle società a responsabilità limitata vi è più stretta affinità tra assetto proprietario e <corsivo>governance</corsivo> alla luce del disposto dell’art. 2475 cod.civ. giusta il quale “<corsivo>salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci</corsivo>”.</h:div><h:div>10.4.	Sul versante delle misure di <corsivo>self-cleaning</corsivo> – nella specie consistenti nel mutamento della <corsivo>governance</corsivo> societaria con assunzione della carica di amministratore da parte di Aldo Monge e nell’adozione di un idoneo modello di organizzazione e gestione <corsivo>ex</corsivo> d.lgs. 231/2001 – si profilano ragionevolmente motivate le argomentazioni di senso contrario svolte dall’Amministrazione resistente rivestendo insuperabile valore ostativo la circostanza dell’invarianza dell’assetto proprietario della società, ancora saldamente in mano alla famiglia -OMISSIS-.</h:div><h:div>10.5.	L’impianto argomentativo del provvedimento resiste anche alla censura di estraneità della ricorrente e dei suoi soci dall’inchiesta Minotauro facendo leva sul coinvolgimento della società -OMISSIS-, in seno alla quale -OMISSIS-ha rivestito in passato la carica di Amministratore e che è stata ritenuta giudizialmente uno degli strumenti utilizzati dalla famiglia -OMISSIS- per esercitare il proprio potere economico a disposizione della consorteria mafiosa, anche quando co-titolare e consigliere della società è stato -OMISSIS- -OMISSIS-, padre dei soci della società ricorrente.</h:div><h:div>10.6.	Nel complesso, il Collegio ritiene di non ravvisare nel caso di specie elementi di convincimento tali da discostarsi dall’indirizzo pretorio per cui l'interdittiva antimafia può fondarsi, oltre che su fatti recenti, anche su fatti più risalenti nel tempo, quando tuttavia dal complesso delle vicende esaminate, e sulla base degli indizi (anche più risalenti) raccolti, possa ritenersi sussistente un condizionamento attuale dell'attività dell'impresa (<corsivo>cfr</corsivo>. Consiglio di Stato sez. III, 06/03/2019, n.1553; Consiglio di Stato sez. III, 05/05/2017, n.2085; T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 25/10/2019, n. 1084). Nella fattispecie in esame, infatti, non risultano sopravvenienze di fatti positivi che persuasivamente e fattivamente introducano elementi di inattendibilità della situazione rilevata in precedenza – a ciò non potendo assurgere il semplice mutamento di <corsivo>governance</corsivo> di una società a responsabilità limitata - dovendosi pur sempre ribadire che il superamento del rischio di inquinamento mafioso non è riconducibile al mero trascorrere del tempo dall'ultima verifica effettuata senza che sia emersa alcuna evenienza negativa. </h:div><h:div>10.7.	Tanto premesso, giova pur sempre rimarcare che l'ampia discrezionalità di apprezzamento del Prefetto in tema di tentativo di infiltrazione mafiosa comporta che la valutazione prefettizia sia sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, sicché il sindacato penetrante invocato dalla società ricorrente sugli elementi da cui viene desunto il tentativo di infiltrazione deve attestarsi alla predetta soglia e non spingersi oltre a pena di esorbitare dall’alveo della propria giurisdizione. Conclusivamente, anche il ricorso per motivi aggiunti non può trovare favorevole scrutinio da parte del Collegio e se ne deve disporre la reiezione unitamente all’impugnativa estesa per supposta invalidità derivata della nota ANAC di cui in narrativa.</h:div><h:div>11.	Con secondo ricorso per motivi aggiunti la società grava il provvedimento di decadenza e revoca adottato dalla Città metropolitana di Torino con riferimento all’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata in data 1° luglio 2015 per l’esercizio dell’attività di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi presso l’impianto di -OMISSIS-, nonché la cancellazione dell’iscrizione al Registro delle Imprese del 15 dicembre 2017 per l’attività di gestione di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata presso l’impianto di -OMISSIS- -OMISSIS-.</h:div><h:div>11.1.	La ricorrente articola due motivi autonomi di ricorso, oltre ad una censura per invalidità derivata dai dedotti vizi già negativamente scrutinati dianzi dal Collegio, sulla quale è sufficiente rinviare a quanto motivato <corsivo>sub</corsivo> 8 e 10. Occorre, dunque, passare in rassegna i due motivi autonomi con cui -OMISSIS- s.r.l. censura la determinazione provvedimentale della Città metropolitana: il primo vizio stigmatizzato consiste nella violazione e falsa applicazione dell’art. 67 in rapporto agli artt. 84, co. 3 e 91, d.lgs. n. 159/2011e nell’eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità estrinsecantesi nella dedotta insussistenza di alcun automatismo tra interdittiva antimafia e revoca di qualunque tipo di autorizzazioni, anche quelle che esulano dai rapporti con gli enti pubblici – nella specie le autorizzazioni di matrice ambientale.</h:div><h:div>11.2.	Il vizio dedotto è manifestamente infondato alla luce dell’inequivoca <corsivo>littera legis</corsivo>: l’art. 94, comma 2 d.lgs. 159/2011 statuisce nitidamente che <corsivo>“[…] qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91 comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti […]</corsivo>”. L’esegesi letterale non lascia spazio a dubbi circa la natura di atto vincolato (“<corsivo>revocano</corsivo>”) della revoca dei provvedimenti abilitativi e autorizzatori nell’ipotesi di sopravvenienza dell’informativa che accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, indirizzo interpretativo confortato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (<corsivo>cfr</corsivo>. Consiglio di Stato , sez. III , 02/09/2019 , n. 6057; T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 07/11/2018, n.6465; T.A.R. , Napoli , sez. I , 03/12/2018 , n. 6945). La Città metropolitana di Torino non godeva, dunque, di un margine di discrezionalità nella revoca.</h:div><h:div>11.3.	Con secondo motivo la ricorrente censura la violazione degli artt. 3 e 10-<corsivo>bis</corsivo> l. n. 241/1990 per carenza di motivazione ed omessa istruttoria, nonché per eccesso di potere per contraddittorietà e per violazione del principio di proporzionalità. Secondo la ricostruzione della ricorrente, non sarebbe stata assicurata la congrua garanzia partecipativa di cui all’art. 10-<corsivo>bis</corsivo> dacché la ripresa procedimentale con l’adozione della determina di decadenza avrebbe rappresentato un’inspiegabile accelerata dalla lunga sospensione che l’Amministrazione aveva discrezionalmente accordato alla luce delle circostanze. Senonché, la doglianza non coglie nel segno ove si ponga mente alla dirimente circostanza che l’Amministrazione ha accordato al procuratore e al legale rappresentante della società un’apposita audizione in data 29 ottobre 2019 nel corso della quale sono state congruamente rappresentate le posizioni delle parti, ribadendo altresì che non si sarebbe fatto luogo alla comunicazione <corsivo>ex</corsivo> art. 10-<corsivo>bis</corsivo> l. 241/1990. Non si vede come le prerogative partecipative della ricorrente siano state vulnerate in sede procedimentale.</h:div><h:div>11.4.	Appare, altresì, assistita da profili di ragionevolezza la determinazione assunta dalla Città metropolitana di procedere alla decadenza e revoca dell’A.I.A. soprassedendo alla sospensione discrezionalmente accordata alla luce del rigetto della richiesta di controllo giudiziario intervenuto in data 19 novembre 2019 e all’acclarata conferma del provvedimento interdittivo prefettizio. Delucidata la natura vincolata della prefata revoca nei termini di cui <corsivo>sub</corsivo> 11.2, non residuano dubbi circa la legittimità dell’operato provvedimentale della Città metropolitana, atteso che la sospensione procedimentale poteva trovare fondamento solo nei potenziali effetti sospensivi di cui all’art. 34-<corsivo>bis</corsivo>, comma 7 d.lgs. 159/2011: dileguatasi questa possibilità col rigetto decretato dal Tribunale, l’Amministrazione ha correttamente dato applicazione al disposto dell’art. 94 nei termini richiamati.</h:div><h:div>11.5.	Tanto premesso, i mezzi di impugnazione svolti nel secondo atto di motivi aggiunti devono essere parimenti respinti in quanto infondati.</h:div><h:div>12.	In via conclusiva, il ricorso e i motivi aggiunti articolati dalla società ricorrente non sono meritevoli di positivo scrutinio e devono essere complessivamente respinti.</h:div><h:div>13.	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate nell’importo di euro 2.500,00.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità </h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/07/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Mavaracchio</h:div><h:div>Angelo Roberto Cerroni</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>