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   <Provvedimento>
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         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="00753"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00886"/>
            <urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
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            <lingua>I</lingua>
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         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Torino\Sezione 2\2018\201800753\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>carlo testori</firma>
            <data>29/07/2019 08:12:15</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>silvia cattaneo</firma>
            <data>25/07/2019 18:55:11</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>29/07/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
8            <nuova>8</nuova>
            <ereditata>8</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div>
            <h:div>(Sezione Seconda)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Carlo Testori,	Presidente</h:div>
            <h:div>Silvia Cattaneo,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>a) della deliberazione della Giunta regionale 5.6.2018 n. 1-6985, recante “Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l. r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2018/19 e delle relative istruzioni operative supplementari” – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 7.6.2018 n. 23 Supplemento n. 3 – nella parte in cui non ammette il prelievo venatorio delle specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, allodola, merlo, pernice bianca, lepre variabile; </h:div>
            <h:div>b) della deliberazione della Giunta regionale 13.7.2018 n. 26-7214, recante “Modifiche al calendario venatorio 2018/2019 di cui alla DGR 1-6985 del 05.06.2018, ai sensi della legge regionale 5/2018, e modifiche alle Linee guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina di cui alla DGR 17-5754 del 06.5.2013”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 13.7.2018 n. 29; </h:div>
            <h:div>c) di tutti gli atti preparatori, presupposti, consequenziali e comunque connessi del procedimento e, ove occorra, del parere dell'ISPRA.</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 753 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>Federazione Italiana della Caccia - Federazione Italiana della Caccia Regione Piemonte, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Paolo Scaparone, Jacopo Gendre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2019 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. La Federazione italiana della Caccia – Federazione della Caccia Regione Piemonte ha impugnato la deliberazione n. 1-6985 del 5.6.2018, con cui la Giunta regionale  ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2018/19, nella parte in cui non ammette il prelievo venatorio delle specie fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, allodola, merlo, pernice bianca, lepre variabile, e la deliberazione della Giunta regionale 13.7.2018 n. 26-7214, recante “Modifiche al calendario venatorio 2018/2019 di cui alla DGR 1-6985 del 05.06.2018, ai sensi della legge regionale 5/2018, e modifiche alle Linee guida per la gestione e il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina di cui alla DGR 17-5754 del 06.5.2013”.</h:div>
         <h:div>2. Queste le censure dedotte:</h:div>
         <h:div>I.	la Regione non potrebbe modificare l’elenco delle specie cacciabili fissato dalla legge statale: Illegittimità costituzionale degli artt. 39 l.r. 22.12.2015 n. 26, 1 l.r. 27.12.2016 n. 27 e 2 co. 5 l. r. 19.6.2018 n. 5 per contrasto con l’art. 117 co. 2 lett. s) Cost.;</h:div>
         <h:div>II.	l’atto legislativo regionale che modifica l’elenco statale delle specie cacciabili deve essere sorretto da un’adeguata istruttoria e motivato: illegittimità costituzionale degli artt. 39 l.r. 22.12.2015 n. 26, 1 l.r. 27.12.2016 n. 27 e 2 co. 5 l. r. 19.6.2018 n. 5 per contrasto con l’art. 117 co. 1 Cost.;</h:div>
         <h:div>III.	le modifiche al calendario venatorio 2018/2019 sarebbero state approvate senza il preventivo coinvolgimento dell’Ispra e della commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie per la tutela della fauna selvatica: violazione di legge in relazione all’art. 13 l. r. 19.6.2018 n. 5 e del principio della necessaria istruttoria tecnica;</h:div>
         <h:div>IV.	la Regione non potrebbe modificare le giornate di silenzio venatorio stabilite dalla legge statale: illegittimità costituzionale dell'art. 23 co. 1 lett. gg) l. r. 19.6.2018 n. 5 per contrasto con l’art. 117 co. 2 lett. s) Cost.</h:div>
         <h:div>V.	il divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle domeniche di settembre sarebbe illogico e irragionevole: illegittimità costituzionale dell'art. 23 co. 1 lett. gg) per contrasto con l’art. 117 co. 1 Cost. nonché con il canone costituzionale della razionalità-logicità o, almeno, della ragionevolezza-proporzionalità;</h:div>
         <h:div>VI.	l’obbligo del cacciatore di indossare durante l’esercizio dell’attività venatoria giubbotti o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità sarebbe irragionevole: illegittimità costituzionale dell’art. 13 co. 5 l. r. 19.6.2018 n. 5 per contrasto con il canone costituzionale della ragionevolezza-proporzionalità.</h:div>
         <h:div>3. Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.</h:div>
         <h:div>4. All’udienza dell’11 luglio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div>
         <h:div>5. Nel giudizio connesso r.g. n. 590 del 2016 (proposto dalla Federazione italiana della Caccia – Federazione della Caccia Regione Piemonte, dall’Unione nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro – delegazione regionale del Piemonte, dall’Associazione nazionale libera caccia ANLC, dall’Associazione dei migratoristi italiani ANUU, dal Comprensorio alpino CA T01, dal Comprensorio alpino CA T02, dal Comprensorio alpino CA T03, dal Comprensorio alpino CA T04, dal Comprensorio alpino CA CN1, dal Comprensorio alpino CA CN2, dal Comprensorio alpino CA CN4, dal Comprensorio alpino CA CN5, dal Comprensorio alpino CA CN7, dall’Ambito territoriale di caccia ATC AL1, dall’Ambito territoriale di caccia ATC AL4 e dall’Ente Produttori Selvaggina – EPS avverso il calendario venatorio per il biennio 2016 – 2017), questo Tribunale, con ordinanza n. 1262/2017, ha sollevato alcune delle questioni di legittimità costituzionale proposte nel presente giudizio dai ricorrenti.</h:div>
         <h:div>6. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 7/2019, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma 1, l. Regione Piemonte 22 dicembre 2015, n. 26 e dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 27 dicembre 2016, n. 27, sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26/2015 e del medesimo art. 1, comma 1, legge reg. Piemonte n. 27/2016, sollevate, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione al considerando n. 32 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, e agli artt. 114 e 193 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130.</h:div>
         <h:div>7. Le censure - proposte con il primo motivo - con cui viene dedotta l’illegittimità costituzionale dell’art. 39, c. 1, l. reg. n. 26/2015 e dell'art. 1, comma 1, l. reg. n. 27/2016, e dell’art. 2 co. 5 l. r. 19.6.2018 n. 5, per lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, prevista dall’art. 117, c. 2, lett. s) Cost. sono, dunque, infondate in quanto, come affermato dalla Corte Costituzionale:</h:div>
         <h:div>- “a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la mancata indicazione della materia «caccia» nel novellato art. 117 Cost. - in precedenza, invece, espressamente annoverata tra le materie rimesse alla potestà legislativa concorrente - determina la sua certa riconduzione alla competenza residuale regionale. Difatti, tra le materie in astratto riconducibili al quarto comma dell'art. 117 Cost., occorre distinguere quelle che prima della riforma del Titolo V erano esplicitamente elencate nell'ambito della competenza concorrente da quelle che, invece, non lo erano: per le prime, ancor più nettamente che per le seconde, è del tutto evidente la volontà del legislatore costituzionale di farle assurgere al rango della competenza residuale regionale, che, come tale, non incontra più i limiti di quella concorrente”; </h:div>
         <h:div>- “pur costituendo la caccia materia certamente affidata alla competenza legislativa residuale della Regione - senza che possa ritenersi ricompresa, neppure implicitamente, in altri settori della competenza statale -, anche in tale ambito «è tuttavia necessario, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che la legislazione regionale rispetti la normativa statale adottata in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ove essa esprima regole minime uniformi» (sentenza n. 139 del 2017)”;</h:div>
         <h:div>- “da ciò consegue che, se da un lato i precipui livelli di protezione fissati dalla legge n. 157 del 1992 a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema «non sono derogabili in peius dalla legislazione regionale (da ultimo, sentenze n. 139 e n. 74 del 2017)», dall'altro quest'ultima ben può, invece, intervenire su tale disciplina «innalzando il livello della tutela» (sentenza n. 174 del 2017) nell'esercizio delle proprie competenze”;</h:div>
         <h:div>- sia l'art. 39, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 26 del 2015, sia l'art. 1, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 27 del 2016, estendendo il divieto di caccia a specie che, sulla scorta dell'art. 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992, sarebbero cacciabili, non si risolvono in una riduzione della soglia minima di tutela della fauna selvatica, ma risultano, al contrario, più rigorosi rispetto alla disciplina statale, nella direzione quindi di un legittimo incremento della suddetta protezione minima;</h:div>
         <h:div>- le norme denunciate hanno pienamente rispettato il principio per cui il calendario venatorio deve necessariamente essere adottato con atto amministrativo: “queste, infatti, non hanno approvato, né la prima né la seconda, alcun calendario venatorio, bensì hanno introdotto, in via generale e astratta, un divieto di caccia per determinate specie, prescindendo da una specifica stagione venatoria. Esse, pertanto, hanno solo stabilito un precetto normativo suscettibile di ripetuta applicazione nel tempo, privo del contenuto tipico del calendario venatorio, nonché dei relativi effetti temporanei e contingenti”;</h:div>
         <h:div>- “i calendari venatori sono stati approvati con atti amministrativi, senza che il potere legislativo esercitato dalla Regione sia in alcun modo ascrivibile alla disciplina di cui all'art. 18, commi 2 e 4, della legge n. 157 del 1992, su cui, invece, si è incentrata questa Corte con la sentenza n. 20 del 2012 (poi confermata dalla successiva giurisprudenza: ex plurimis, sentenze n. 90 del 2013 e n. 310 del 2012) evocata dal rimettente. Nel caso in esame, dunque, le norme censurate, in ciò legittimate dalla competenza residuale in materia di caccia, hanno avuto l'effetto, non di attrarre alla disciplina legislativa il calendario venatorio, bensì di innalzare, in via generale e astratta, il livello della tutela faunistica: esse, pertanto, in nessun modo hanno inciso in peius sugli standard minimi e uniformi di protezione della fauna, la cui disciplina è ascrivibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Le medesime ragioni sopra esposte, infine, conducono a ritenere privo di pregio l'argomento, addotto dal rimettente sotto il profilo in esame, basato sull'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992, il quale, nel secondo periodo, prevede che le variazioni all'elenco delle specie cacciabili di cui al precedente comma 1 sono disposte, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dal Presidente del Consiglio dei ministri.</h:div>
         <h:div>8. Deve essere rigettato anche il secondo motivo, con cui viene dedotta l’illegittimità costituzionale degli artt. 39 l.r. 22.12.2015 n. 26, 1 l.r. 27.12.2016 n. 27 e dell’art. 2 co. 5 l. r. 19.6.2018 n. 5, per contrasto con l’art. 117 co. 1 Cost., perché approvati in difetto di una compiuta e dettagliata istruttoria e dal parere dell’Ispra.</h:div>
         <h:div>La Corte ha, invero, ritenuto analoga questione inammissibile per difetto di adeguata motivazione sulle ragioni dell'asserito vulnus, non essendo state illustrate le ragioni per cui il parere dell'Ispra sarebbe imposto dal considerando n. 32 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dagli artt. 114 e 193 del TFUE, normativa “che peraltro appare prevalentemente rivolta più alle istituzioni comunitarie che agli Stati membri” – e non essendo, in definitiva, chiarito in cosa sarebbe consistita la violazione denunciata.</h:div>
         <h:div>9. Con l’ultima memoria depositata in giudizio le ricorrenti hanno domandato al Tribunale di sollevare nuovamente le questioni di costituzionalità già decise con la sentenza n. 7/2019, affermando: che il contrasto delle leggi regionali impugnate con le previsioni dell’art. 1 co. 1 bis l. n. 157/1992 e dell’art. 3 quinquies d. lgs. n. 152/2006 non sarebbe stato esaminato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 7/2019, perché nell'ordinanza del giudice a quo tale questione non sarebbe stata sollevata; che la Corte Costituzionale non si sarebbe pronunciata sulla questione effettivamente sollevata dal Tar Piemonte e denunciata dai ricorrenti della necessaria forma amministrativa dell’atto con il quale è modificato l’elenco delle specie cacciabili di cui all’art. 18 l. n. 157/1992, ed insistendo sulla questione della illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate sotto il profilo del difetto di istruttoria.</h:div>
         <h:div>10. Questa domanda è infondata essendosi la Corte Costituzionale puntualmente pronunciata su tutte le questioni sollevate e non ravvisando, comunque, il Collegio, la sussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza delle questioni proposte, neppure prendendo a parametro le disposizioni sopra richiamate. </h:div>
         <h:div>Come chiaramente affermato dalla Corte, il legislatore regionale – in una materia, quale è la caccia, affidata alla sua competenza legislativa residuale, nel rispetto, comunque, della normativa statale adottata in tema dell’ambiente e dell’ecosistema, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. – incontra un limite nei livelli di protezione fissati dal legislatore statale solamente <corsivo>in peius</corsivo>, potendo invece sempre intervenire «innalzando il livello della tutela» nell'esercizio delle proprie competenze (sentenze n. 7/2019 e n. 174 del 2017).</h:div>
         <h:div>Nel caso di specie, la modifica dell’elenco delle specie cacciabili non va a derogare <corsivo>in peius</corsivo> ad alcun limite posto dall’art. 1 co. 1 bis l. n. 157/1992 – ai sensi del quale “<corsivo>lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalita' di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva</corsivo>” –  o dall’art. 3 quinquies d. lgs. n. 152/2006 – secondo cui “<corsivo>le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell'ambiente piu' restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purche' cio' non comporti un'arbitraria discriminazione, anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Né, infine, possono ritenersi superate le ragioni per le quali la Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 39, l.r. 22.12.2015 n. 26 e 1, l.r. 27.12.2016 n. 27, per contrasto con l’art. 117 co. 1 Cost., non essendo state affatto chiarite le ragioni per le quali il parere dell'Ispra sarebbe imposto dal considerando n. 32 della decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché dagli artt. 114 e 193 del TFUE, o dal principio di ragionevolezza, né in cosa sarebbe consistita la violazione denunciata.</h:div>
         <h:div>11. Con il terzo motivo viene dedotta l’illegittimità della deliberazione del 13.7.2018 n. 26-7214, con cui la Giunta Regionale ha apportato modifiche al calendario venatorio 2018/2019 perché sarebbe stata approvata senza il preventivo coinvolgimento dell’Ispra e della commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie per la tutela della fauna selvatica.</h:div>
         <h:div>12. La censura è infondata.</h:div>
         <h:div>L’amministrazione regionale ha domandato il parere dell’Ispra sulla proposta di calendario venatorio per la stagione 2018/2019, poi approvato con la deliberazione del 5.6.2018 n. 1-6985.</h:div>
         <h:div>Quanto alla deliberazione n. 26-7214, essa si è limitata ad adeguare il calendario venatorio alle previsioni della legge regionale n. 5/2018, inserendo specifiche e puntuali prescrizioni, senza andarne a modificare l’impianto complessivo: non necessitava pertanto di essere preceduta da un ulteriore parere dell’Ispra.</h:div>
         <h:div>Limitandosi ad apportare puntuali modifiche ad un calendario già approvato, la deliberazione non necessitava neppure dell’avviso della Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica previsto all’art. 13 l. r. n. 5/2018.</h:div>
         <h:div>13. Con il quarto motivo viene dedotto il vizio di illegittimità costituzionale dell'art. 23 co. 1 lett. gg) l. r. 19.6.2018 n. 5 – ai sensi del quale “ <corsivo>... è vietato … l’esercizio venatorio in tutte le domeniche del mese di settembre</corsivo>” - per contrasto con l’art. 117 co. 2 lett. s) Cost.: la disposizione contrasterebbe con l’art. 18, c. 5, l. n. 157/1992 (ai sensi del quale “<corsivo>il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso</corsivo>”), norma espressiva della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, e con il principio, sancito dalla legge statale n. 157/1992, della necessaria forma amministrativa del calendario venatorio.</h:div>
         <h:div>Con il quinto motivo viene contestata l’irragionevolezza e l’illogicità del divieto di esercizio dell’attività venatoria nelle domeniche di settembre, poiché il divieto colpirebbe in modo eccessivo la libertà del cacciatore di coltivare la propria passione.</h:div>
         <h:div>14. Le censure – che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse sul piano logico e giuridico – sono manifestamente infondate.</h:div>
         <h:div>Come affermato dalla Corte Costituzionale, se i precipui livelli di protezione fissati dalla legge n. 157 del 1992 a salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema «non sono derogabili in peius dalla legislazione regionale» (sentenze n. 139 e n. 74 del 2017) quest'ultima ben può, invece, intervenire su tale disciplina «innalzando il livello della tutela» (sentenza n. 174 del 2017), nell'esercizio delle proprie competenze.</h:div>
         <h:div>In applicazione di questi principi deve escludersi che la disposizione che vieta l’esercizio venatorio in tutte le domeniche di settembre vada a invadere alcuna competenza del legislatore statale, non apportando alcuna deroga <corsivo>in peius</corsivo> al limite massimo di tre giornate cacciabili previsto dal legislatore statale con l’art. 18, c. 5, l. n. 157/1992.</h:div>
         <h:div>La norma rispetta poi il principio per cui il calendario venatorio deve necessariamente essere adottato con atto amministrativo, avendo introdotto, in via generale e astratta, un divieto di caccia per tutte le domeniche del mese di settembre, prescindendo da una specifica stagione venatoria. </h:div>
         <h:div>Né questa disposizione può essere ritenuta affetta da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà, in considerazione della discrezionalità spettante al legislatore nel necessario contemperamento tra l’interesse allo svolgimento di un’attività sportiva ed interessi di rango superiore - quale quello alla tutela della sicurezza pubblica, in un periodo di diffusa fruizione dei boschi - oltre che della conformità di tale prescrizione con le indicazioni date dall’Ispra.</h:div>
         <h:div>L’obiezione secondo cui anche nei mesi di ottobre e novembre i boschi sono frequentati di domenica da non cacciatori per svolgervi attività ludico-ricreative, non palesa affatto una illogicità della norma, quantomeno non nel senso avuto di mira dalle ricorrenti.</h:div>
         <h:div>15. Con il sesto motivo viene dedotto che l’applicazione generalizzata a tutti i cacciatori della previsione di cui all’art. 13 co. 5 l. r. 19.6.2018 n. 5 – ai sensi del quale “durante l'esercizio venatorio, nonché nel corso delle attività di contenimento di selvatici previste dalla presente legge, è obbligatorio per tutti i cacciatori ed operatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità” – si porrebbe in contrasto con il canone costituzionale della ragionevolezza-proporzionalità.</h:div>
         <h:div>16. Anche questa censura è infondata.</h:div>
         <h:div>La previsione dell’obbligo di indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità” è rispettosa dei principi di logicità e ragionevolezza: essa è priva di alcun carattere discriminatorio, è posta a tutela dell’incolumità fisica degli stessi cacciatori e di chiunque si trovi nelle loro vicinanze, non potendosi escludere a priori – a fronte di un’attività che comporta l’uso delle armi - il sussistere di situazioni di pericolo, quale che sia il contesto ambientale in cui si svolge la caccia.</h:div>
         <h:div>15. Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.</h:div>
         <h:div>16. Le spese di giudizio, previa parziale compensazione, per la complessità di alcune questioni trattate, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</h:div>
      </premessa>
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      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div>
         <h:div>Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, previa parziale compensazione, in euro 3.000 (tremila/00) a favore della Regione Piemonte, oltre oneri di legge.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
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         <dataeluogo norm="11/07/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
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            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
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            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Pezone</h:div>
            <h:div>Silvia Cattaneo</h:div>
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