<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20170116920201031102313284" descrizione="" gruppo="20170116920201031102313284" modifica="11/3/2020 11:50:38 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Davide Lazzaro" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2017" n="01169"/><fascicolo anno="2020" n="00667"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20170116920201031102313284.xml</file><wordfile>20170116920201031102313284.docm</wordfile><ricorso NRG="201701169">201701169\201701169.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\931 Vincenzo Salamone\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paola Malanetto</firma><data>03/11/2020 11:50:38</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/11/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Vincenzo Salamone,	Presidente</h:div><h:div>Savio Picone,	Consigliere</h:div><h:div>Paola Malanetto,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del decreto a firma del Direttore Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL REG2017 0461790 del 17.8.2017, successivamente conosciuto, avente ad oggetto la rideterminazione dei gradi e delle anzianità assolute nel grado degli ufficiali dei Carabinieri appartenenti al ruolo speciale a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 95/2017</h:div><h:div>nonché per l'annullamento, previa sospensione di ogni altro atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso od eccettuato.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1169 del 2017, proposto da </h:div><h:div>Davide Lazzaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Gramegna, Barbara Busi, domiciliato presso la Tar Piemonte Segreteria in Torino, via Confienza 10; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Gabriele Fabian, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2020 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Il ricorrente è ufficiale dell’arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo del ruolo speciale ad esaurimento, incorporato nell’arma nel 2003 quale allievo ufficiale a seguito di superamento di apposito corso formativo; in data 24.3.2004 è stato nominato sottotenente in ferma prefissata. Successivamente veniva immesso in servizio permanente effettivo nel ruolo di appartenenza; all’atto di immissione in servizio permanente l’anzianità di grado veniva azzerata.</h:div><h:div>Con il d.lgs. n. 95/2017 è poi stato dato corso ad un complessivo riordino delle carriere degli ufficiali dei vari ruoli (speciale, normale, tecnico, forestale); in tale contesto le carriere degli ufficiali del ruolo speciale e ordinario sono state riallineate.</h:div><h:div>Con decreto ministeriale del 17.8.2017 sono state effettuate le ricostruzioni di carriera, inclusi grado e anzianità assoluta, e la carriera del ricorrente veniva determinata a partire dalla nomina dello stesso in servizio permanente effettivo, in pratica escludendo i periodi di ferma temporanea.</h:div><h:div>Lamenta parte ricorrente che siffatta soluzione violerebbe:</h:div><h:div>1-2) l’art. 2212 duodecies del d.lgs. n. 66/2010 e sarebbe afflitta da eccesso di potere per difetto di presupposto, travisamento, perplessità e disparità di trattamento; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento; il mancato riconoscimento di quattro anni di servizio determinerebbe un vulnus alla carriera del ricorrente ed una disparità di trattamento tra soggetti i quali avrebbero di fatto svolto le medesime mansioni.</h:div><h:div>In subordine lamenta: </h:div><h:div>3) l’illegittimità costituzionale derivata per violazione dell’art. 117 Cost., dell’art. 2212 duodecies; ove non fosse condivisa l’interpretazione prospettata in ricorso lamenta la parte che sussisterebbe una violazione degli artt. 3, 97 e 36 Cost. per disparità di trattamento tra situazioni identiche, ed ancora l’incompatibilità con il diritto dell’Unione Europea di ogni forma di discriminazione tra il lavoro a termine e quello a tempo indeterminato.</h:div><h:div>L’amministrazione resistente, ritualmente intimata, non si è costituita.</h:div><h:div>All’udienza del 20.12.2017 parte ricorrente non insisteva per la decisione sull’istanza cautelare.</h:div><h:div>All’udienza del 28.10.2020 la causa veniva discussa e decisa nel merito.     </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorrente ha svolto dapprima un servizio in ferma temporanea, per essere poi immesso nel ruolo speciale ad esaurimento quale graduato in servizio permanente.</h:div><h:div>La pur laconica esposizione del ricorso consente di comprendere che il ricorrente ha avuto accesso dapprima alla ferma prefissata e quindi, come risulta dallo stato di servizio, a domanda al ruolo speciale degli ufficiali in servizio permanente effettivo. </h:div><h:div>Il ricorrente non prospetta alcun elemento circa la procedura che gli ha consentito di transitare in servizio permanente effettivo.</h:div><h:div>Il cuore delle doglianze di parte ricorrente si appunta, sostanzialmente, avverso il solo mancato riconoscimento ad ogni fine del periodo trascorso in ferma prefissata, reclamando una retrodatazione della propria anzianità di servizio.</h:div><h:div>Il ricorrente nulla riferisce o lamenta con riferimento alla procedura che ha indotto la sua immissione in ruolo, la cui disciplina potrebbe tuttavia rilevare, anche con effetti preclusivi, in relazione alla sua posizione.</h:div><h:div>Ridotta tuttavia la domanda nei termini di cui al ricorso, ossia la sostanziale pretesa di retrodatazione della propria carriera ai fini di includervi il periodo di ferma prefissata, ritiene il collegio che la pretesa sia infondata.</h:div><h:div>Parte ricorrente lamenta innanzitutto una violazione dell’art. 2212-duodecies del d.lgs. n. 66/2010, senza articolare la censura, sì da far comprendere in che termini una norma che disciplina esclusivamente il riallineamento dei periodi di anzianità in servizio permanente dovrebbe implicare l’obbligatorio computo anche dei periodi di ferma temporanea; in effetti il decreto del 17.8.2017, che ha individuato la sua posizione in ruolo nel servizio permanente, riallineando la sua carriera a quella di altri militari in servizio permanente, è dichiaratamente applicativo della disciplina dettata dall’art. 2212-duodecies del d.lgs. n. 66/2010. Quella che il ricorrente invoca non è dunque una interpretazione di una disposizione che non considera gli anni di ferma prefissata, ma, al più, una sua ortopedia integrativa in nome di superiori valori costituzionali o eurounitari. D’altro canto il reclutamento attraverso previa ferma prefissata, che ha anche funzioni di addestramento, formazione e valutazione delle qualità degli interessati, trova nel codice una propria separata ed apposita disciplina.</h:div><h:div>Escluso quindi che la retrodatazione invocata in ricorso possa fondarsi sulle vigenti disposizioni, con il secondo motivo di ricorso si sostiene che una non piena equiparazione tra periodi di ferma temporanea e successiva ferma permanente violerebbe principi di rango costituzionale e più in specifico eurounitario, in particolare alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di lavoro a tempo determinato.</h:div><h:div>Ritiene il collegio innanzitutto che la diversa disciplina di percorsi temporanei di accesso alla carriera militare escluda in radice profili di apprezzabile disparità di trattamento rispetto ai soggetti poi immessi in servizio permanente, proprio perché, nel caso di specie, il diverso trattamento consegue ai diversi percorsi ed alle diverse finalità del servizio; premesso che, come detto, il ricorrente non ha neppure dettagliato il proprio percorso di accesso, la presunta disparità viene fondata esclusivamente sulla comparazione delle mansioni, tralasciando che quello militare non è un comune rapporto di lavoro dipendente ma un vero e proprio <corsivo>status, </corsivo>la cui acquisizione presuppone plurime verifiche di idoneità non solo professionale, ed una apposita formazione, con implicazioni che vanno al di là della semplice mansione svolta, tant’è che, ad esempio, una determinata collocazione in ruolo, come evidenziato dallo stesso ricorrente, non incide solo sul trattamento economico ma anche sull’inserimento nella scala gerarchica nell’ambito delle forze armate.</h:div><h:div>Quanto all’invocata applicazione della giurisprudenza eurounitaria in materia di contratti a termine, con lamentati possibili profili di violazione dell’art. 117 della Costituzione o più correttamente esiti di possibile disapplicazione, si osserva:</h:div><h:div>la giurisprudenza eurounitaria si è sviluppata in tema di contratti di lavoro a termine, caratterizzati da scelte abusive del datore di lavoro (anche pubblico) per casi di reiterazione senza valida giustificazione di una serie di rapporti a tempo determinato tutti identici e con il sostanziale unico effetto di inserire stabilmente da subito in organico soggetti privi delle garanzie proprie dell’impiego a tempo indeterminato; essa non postula tuttavia affatto che qualsivoglia rapporto a tempo determinato immediatamente seguito da un rapporto a tempo indeterminato sia come tale abusivo. </h:div><h:div>Il rapporto a tempo determinato, nel quadro di disciplina generale, può essere giustificato da “ragioni obiettive” che secondo la stessa Corte di Giustizia possono essere intese “nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare in questo particolare contesto l’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi. 70      Tali circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l’espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.” (Corte di Giustizia 4.7.2006 in causa C-212/04).</h:div><h:div>Ora non vi è dubbio che il rapporto tra militari e Stato si caratterizza per assoluta peculiarità, anche nell’ambito dell’impiego pubblico.  </h:div><h:div>Non a caso il d.lgs. n. 66/2010, al libro IV titolo I, disciplina lo stato di militare e, all’art. 626, contestualmente la “gerarchia e subordinazione”; l’art. 627 co. 9 esplicita che: “Le carriere del personale militare sono disciplinate esclusivamente dal codice”, instaurando così un rapporto di chiara  specialità del rapporto di “gerarchia e subordinazione” militare rispetto all’ordinario impiego pubblico; ancora l’art. 625 del d.lgs. n. 66/2010 rubricato: “Specificità e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali” esordisce facendo salvi i principi e gli indirizzi “di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché le disposizioni contenute nel presente codice” ; il citato art. 19 recita: “Art. 19 Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti….”</h:div><h:div>In definitiva lo status di militare beneficia di un intero corpus normativo dichiaratamente speciale rispetto alla ordinaria disciplina del pubblico impiego, per altro spesso finalizzato, per la peculiarità dei compiti, a riconoscere agli interessati benefici specifici rispetto agli ordinari dipendenti pubblici.</h:div><h:div>In siffatto contesto di specialità pare al collegio semplicistica l’invocazione tout court della identità di mansioni al fine di una retrodatazione del servizio permanente; in giurisprudenza si è infatti già affermato che: “La provvisorietà dell’impiego nel contesto militare è giustificata dal ricorso annuale o comunque periodico di personale a tempo determinato in ragione della necessità di mantenere un costante contatto delle Forze Armate con la realtà sociale del Paese. Tale scopo, prima ancora che garantire le consistenze organiche, è quello che caratterizza la diversità strutturale e funzionale dell’impiego a tempo determinato dei militari dagli altri dipendenti pubblici” (Tar Lazio sez. I bis n. 657/2016).</h:div><h:div>La ferma prefissata, d’altro canto, si colloca come forma di reclutamento che presuppone formazione e plurime valutazioni degli aspiranti al servizio permanente.</h:div><h:div>In definitiva pare al collegio che non sussistano i presupposti per l’invocata retrodatazione, stante l’obiettiva peculiarità che caratterizza la ferma prefissata nell’ambito dell’organizzazione militare.</h:div><h:div>Il ricorso deve essere respinto.</h:div><h:div>Le oscillazioni giurisprudenziali in materia giustificano la compensazione delle spese di lite.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,</h:div><h:div>respinge il ricorso; </h:div><h:div>compensa le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="28/10/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Alparone</h:div><h:div>Paola Malanetto</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>