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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160112820170105103230302" descrizione="imm; revoca accoglienza; spaccio; resp" gruppo="20160112820170105103230302" modifica="1/10/2017 5:35:52 PM" stato="4" tipo="24" modello="4" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Seedy Badje" versione="1" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2016" n="01128"/><fascicolo anno="2017" n="00047"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160112820170105103230302.xml</file><wordfile>20160112820170105103230302.docm</wordfile><ricorso NRG="201601128">201601128\201601128.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Torino\Sezione 1\2016\201601128\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>domenico giordano</firma><data>10/01/2017 17:35:52</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>domenico giordano</firma><data>10/01/2017 11:05:14</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>11/01/2017</dataPubblicazione><classificazione>38<nuova>38</nuova><ereditata>38</ereditata></classificazione><riferimento id="R20170105103227529" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>241</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1990</anno><articolo>3</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20170105103227386" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>142</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2015</anno><articolo>23</articolo><segnalibro/></riferimento><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Domenico Giordano,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Silvana Bini,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>del decreto emesso dal Prefetto di Torino il 27.7.2016 prot. n. 10149/2016/doc Area IV notificato il 3.8.2016, avente ad oggetto la revoca delle misure di accoglienza presso la Cooperativa Atypica di Collegno erogate in favore del ricorrente;</h:div><h:div>di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1128 del 2016, proposto da: </h:div><h:div>Seedy Badje, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Savio, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Susa, 32; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45; </h:div><h:div>Prefetto di Torino non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 il pres. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1) Il ricorrente Badje Seedy, cittadino gambiano, titolare di permesso di soggiorno rilasciato in data 22 marzo 2016 per richiesta protezione internazionale, è stato ospitato presso il centro di accoglienza dei migranti richiedenti asilo, sito in Collegno via Torino 9/6.</h:div><h:div>Con decreto in data 27 luglio 2016 il Prefetto di Torino disponeva la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del cittadino gambiano per essere stato questi arrestato dai Carabinieri di Collegno in flagranza del reato di spaccio sostanze stupefacenti. Tale condotta, secondo l’Autorità prefettizia, integrava la fattispecie di cui all’art. 23 D.Lgs. n. 142/2015, legittimando quindi la revoca delle misure di accoglienza nei confronti dell’ospite.</h:div><h:div>2) Con il ricorso in epigrafe, l’interessato impugnava il provvedimento, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare e lamentando, in estrema sintesi:</h:div><h:div>- la violazione dell’art. 7 L. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento, in difetto di qualificate e motivate ragioni di urgenza;</h:div><h:div>- l’assenza dei presupposti di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 142 del 2015, in quanto la fattispecie di reato a lui contestata difetterebbe del requisito di “gravità” che la legge richiede ai fini della revoca delle misure di accoglienza.</h:div><h:div>Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio con memoria formale.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il ricorso veniva trattenuto in decisione per la sua definizione con sentenza resa in forma semplificata.</h:div><h:div>3) Ritiene il collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.</h:div><h:div>Il ricorso è infondato in relazione ad entrambi i profili di censura dedotti.</h:div><h:div>3.1) Come emerge dalla documentazione di causa, il ricorrente è stato arrestato in flagranza del reato di spaccio sostanze stupefacenti e successivamente condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 73, quinto comma, D.P.R. n. 309/90.</h:div><h:div>A fronte di tali evenienze, il Collegio osserva che la permanenza temporanea all’interno delle strutture di accoglienza deve immaginarsi funzionale ad intraprendere un percorso verso l’autonomia e l’inserimento sociale che non può certo transitare dalle condotte illecite, fonte di allarme sociale, poste in essere dal ricorrente. Simile dinamica tradisce lo scopo dell’accoglienza rendendone vana la funzione solidaristica.</h:div><h:div>Ciò premesso è evidente che, seppur l’atto impugnato non indichi le esigenze di celerità che giustificano l’omissione dell’avviso di cui all’art. 7 della L. n. 241/90, l’urgenza di provvedere risulta insita nel comportamento riottoso alle regole posto in essere dal ricorrente che, rendendo incompatibile la sua permanenza all’interno della struttura, anche per prevenire il diffondersi di condotte irregolari, non poteva che determinare l’amministrazione nel provvedere, più velocemente possibile, all’adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle esigenze di ordinata gestione del centro di accoglienza e alla rimozione delle cause idonee a comprometterne il controllo.</h:div><h:div>La segnalazione dei Carabinieri, inviata alla Prefettura con nota in data 18 luglio 2016, palesava dunque una situazione di evidente urgenza tanto è vero che l’atto di esclusione del ricorrente dal centro di accoglienza è stato adottato con immediatezza pochi giorni dopo.</h:div><h:div>I fatti riportati nel provvedimento denotano la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo che necessitava di essere prontamente fronteggiata con l’allontanamento del protagonista dell’episodio contestato.</h:div><h:div>Si consideri, inoltre, che il ricorrente non ha dedotto elementi tali da poter escludere o circoscrivere la propria responsabilità, circostanza quest’ultima che consente di far riferimento a quanto previsto dall’art. 21 octies della L. 241/90, ritenendo non dirimente l’assenza dell’avviso di cui all’art. 7 della L. n. 241/90 (in questo senso: TAR Toscana 474/2016).</h:div><h:div>3.2) Risulta infondato anche il secondo motivo del ricorso, considerando che il comportamento posto in essere non poteva che integrare quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 142/2015 nella parte in cui attribuisce al Prefetto il potere di disporre la revoca delle misure d'accoglienza nelle ipotesi di “violazione grave o ripetuta delle regole del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero comportamenti gravemente violenti”.</h:div><h:div>Tale disposizione attribuisce al Prefetto il potere di valutare le circostanze del caso concreto e di disporre la revoca delle misure di accoglienza nel caso di commissione di condotte che risultino in qualche modo incompatibili con le esigenze della ordinata gestione del centro di accoglienza (cfr. Cons. St., sez. III n. 4732/2016).</h:div><h:div>Ciò posto, l'atto impugnato, in relazione ai fatti predetti, non può ritenersi illogico e sproporzionato, dato che lo straniero, che beneficia delle misure in questione, deve tenere un comportamento non solo pacifico, ma anche rigorosamente rispettoso delle regole di convivenza che, nel caso di specie, non risultano essere state osservate. La “gravità” della "violazione delle regole della struttura” che integra condizione sufficiente al fine di disporre la revoca del beneficio, va quindi valutata alla stregua di tale situazione di contesto e, nel caso di specie, pare essersi pienamente integrata in conseguenza delle condotte sopra richiamate.</h:div><h:div>Difatti la gravità rilevante ex art. 23 cit. comprende condotte, quali ad esempio la violazione delle regole sugli ingressi, l’allontanamento non autorizzato o comportamenti anche semplicemente irrispettosi delle regole di convivenza, per cui può a maggior ragione ritenersi integrata in presenza di fatti costituenti reato.</h:div><h:div>Il fatto poi che una determinata condotta sia qualificata a fini penali “di lieve entità”, come nella fattispecie di cui all’art. 73, quinto comma, D.P.R. n. 309/90, non esclude che la medesima condotta possa essere apprezzata quale violazione grave nell’esercizio del potere di revoca delle misure di accoglienza; a tali fini e nel quadro di una valutazione di pericolosità sociale del richiedente asilo non può, peraltro, che assumere particolare valore il rispetto della normativa inerente agli stupefacenti, la cui violazione è espressamente considerata indice di pericolosità sociale ostativa alla permanenza delle misure di accoglienza, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 23, settimo comma e 6, secondo comma lett. c) del D.Lgs. n. 142/15.</h:div><h:div>In proposito vale precisare che l’attitudine delinquenziale dimostrata dall’arresto e dalla successiva condanna per reati in materia di stupefacenti preclude la necessaria integrazione nel tessuto sociale e testimonia in effetti la mancata adesione a regole minime di convivenza civile.</h:div><h:div>Nella specie il provvedimento reca dunque una motivazione sintetica, ma sufficiente ad evidenziare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno reso necessaria l’esclusione del ricorrente dalle misure di accoglienza.</h:div><h:div>4) Per tutte queste concorrenti ragioni il ricorso è manifestamente infondato.</h:div><h:div>Le spese, come di regola, seguono la soccombenza nella misura liquidata al dispositivo.</h:div><h:div>La manifesta infondatezza del ricorso determina la definitiva reiezione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando: </h:div><h:div>respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;</h:div><h:div>condanna il ricorrente alle spese del giudizio, che liquida complessivamente in € 500,00 oltre accessori di legge.</h:div><h:div>Respinge definitivamente la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/12/2016"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Mavaracchio</h:div><h:div>Domenico Giordano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>