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<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160077720170806131337264" descrizione="imm; revoca accoglienza; deposito tardivo documenti; omesso avviso procedimento; acc" gruppo="20160077720170806131337264" modifica="8/6/2017 11:49:08 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="1" ricorrente="Aitafo Imuentiyan" versione="1" versionePDF="1" pdf="2"><descrittori><registro anno="2016" n="00777"/><fascicolo anno="2017" n="00949"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160077720170806131337264.xml</file><wordfile>20160077720170806131337264.docm</wordfile><ricorso NRG="201600777">201600777\201600777.xml</ricorso><rilascio>O:\DocumentiGA\Torino\Sezione 1\2016\201600777\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>domenico giordano</firma><data>06/08/2017 23:49:08</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>domenico giordano</firma><data>06/08/2017 18:23:21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>07/08/2017</dataPubblicazione><classificazione><nuova>230</nuova><ereditata>230</ereditata></classificazione><riferimento id="R20170806131333382" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>241</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1990</anno><articolo>1,3,6</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20170806131333649" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO"><ereditato>2</ereditato><numero>142</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>2015</anno><articolo>23</articolo><segnalibro/></riferimento><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Domenico Giordano,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Roberta Ravasio,	Consigliere</h:div><h:div>Giovanni Pescatore,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- del decreto del Prefetto della Provincia di Novara, data protocollo – n. 1076, notificato a mani al ricorrente in data 17/05/2016, con il quale è stata disposta "l’esclusione del sig. Imuentiyan Aitafo dalle misure di accoglienza previste dal Ministero dell’Interno";</h:div><h:div>- di tutti gli atti ad essa presupposti, antecedenti, conseguenti e comunque connessi e/o richiamati ob relationem;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed/><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 777 del 2016, proposto da: </h:div><h:div>Aitafo Imuentiyan, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Chidini, elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed/><resistenti><h:div>Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Novara, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, via Arsenale, 21; </h:div></resistenti><resistentiTed/><altro><controinteressati><h:div>Frutteto A - Societa’ Cooperativa Sociale ed Impresa Sociale Onlus non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;</h:div><h:div>Viste le memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2017 il Pres. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed/><esaminato/><esaminatoTed/></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1) Il ricorrente Imuentiyan Aitafo, cittadino nigeriano, titolare di permesso di soggiorno rilasciato in data 13 gennaio 2016 per richiesta protezione internazionale, ha avuto accesso alle misure di accoglienza del SPRAR ed è stato ospitato presso il centro di accoglienza dei migranti richiedenti asilo con inserimento nella struttura convenzionata, sita in Novara via Balossini 16.</h:div><h:div>Con decreto in data 13 maggio 2016 il Prefetto di Novara disponeva la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del richiedente protezione per avere questi posto in essere in molteplici occasioni violazioni reiterate e consapevoli del regolamento della struttura, in particolare per essersi reso irreperibile e per aver dato ospitalità a persone estranee. Tale condotta, secondo l’Autorità prefettizia, integrava la fattispecie di cui all’art. 23, primo comma lett. e), D.Lgs. n. 142/2015, legittimando quindi la revoca delle misure di accoglienza nei confronti dell’ospite.</h:div><h:div>2) Con il ricorso in epigrafe, l’interessato impugnava il provvedimento, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare e lamentando, in estrema sintesi:</h:div><h:div>- la violazione dell’art. 23, secondo comma, del decreto 142/15 e dell’art. 20 dir. 2013/33/UE per l’omessa considerazione della particolare situazione del richiedente asilo;</h:div><h:div>- la violazione del principio di proporzionalità, per l’adozione de plano dell’atto di revoca a fronte di presunte e non gravi violazioni del regolamento della struttura ritenute apoditticamente sussistenti sulla base di semplici e imprecisate segnalazioni;</h:div><h:div>- l’insufficienza e l’inadeguatezza della motivazione, l’omessa istruttoria, per la mancata indicazione delle regole comportamentali che il ricorrente avrebbe violato, delle precise circostanze in cui tali condotte sarebbero state perpetrate e della data delle violazioni, anche al fine di verificare il rispetto delle tempistiche procedimentali imposte dall’art. 23, quinto comma, del decreto; </h:div><h:div>- la violazione dell’art. 7 L. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento, in difetto di qualificate e motivate ragioni di urgenza.</h:div><h:div>In sede di decreto monocratico, emesso in data 27 luglio 2016 ai sensi dell’art. 55 c.p.a., veniva ordinato alla Prefettura di Novara di depositare in giudizio la documentazione posta a sostegno dell’atto impugnato e nel medesimo indicata. L’ordine rimaneva ineseguito.</h:div><h:div>Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio in data 8 settembre 2016, con memoria di pura forma.</h:div><h:div>La domanda cautelare proposta dal ricorrente trovava accoglimento nella successiva ordinanza n. 310 del 14 settembre 2016, per le seguenti motivazioni:</h:div><h:div><corsivo>rilevato che l’amministrazione non ha dato esecuzione all’ordine istruttorio impartito con il decreto n. 289 del 27 luglio 2016, così impedendo al Collegio di apprezzare la natura grave o reiterata delle condotte imputate al ricorrente;</corsivo></h:div><h:div><corsivo>ritenuto che il provvedimento impugnato non reca alcuna indicazione delle particolari esigenze di celerità idonee a giustificare, ai sensi dell’art. 7, primo comma, l.n. 241/90, il mancato inoltro dell’avvio del procedimento.</corsivo></h:div><h:div>In esito all’udienza pubblica del 19 aprile 2017, il Collegio rinnovava l’ordine istruttorio già impartito all’amministrazione, assegnando il termine di trenta giorni per l’esecuzione dell’incombente, con l’espressa avvertenza che “l’inottemperanza anche alla presente ordinanza costituirà comportamento valutabile ai sensi dell’art. 64, quarto comma, c.p.a.”, e rinviando per il prosieguo all’udienza di discussione del 12 luglio 2017.</h:div><h:div>In data 8 luglio 2017 l’amministrazione depositava in giudizio la documentazione istruttoria.</h:div><h:div>All’udienza odierna il difensore del ricorrente formulava opposizione al deposito tardivo dei documenti e la causa veniva spedita in decisione.</h:div><h:div>3) Preliminarmente, il Collegio osserva che i documenti depositati in data 8 luglio 2017 dalla difesa erariale sono da considerarsi tardivi, secondo il tassativo disposto di cui all’art. 73 c.p.a., né sussistono i presupposti, in relazione a quanto previsto dall’art. 54 c.p.a., per l’autorizzazione al deposito tardivo nel fascicolo di causa, in presenza di opposizione della parte ricorrente e in assenza di formale richiesta, volta a giustificare le ragioni del ritardo nel deposito, da parte della resistente.</h:div><h:div>In proposito, occorre ribadire che nel processo amministrativo i termini fissati dall’art. 73 cit. per il deposito di memorie difensive e documenti hanno carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice; pertanto la loro violazione conduce all’inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, che vanno considerati tamquam non essent (cfr. ex multis Cons. St. n. 1754/2016).</h:div><h:div>Al riguardo si deve precisare che, anche dopo il differimento dell’udienza, l’amministrazione è rimasta inottemperante agli ordini istruttori che le sono stati impartiti, benché il Collegio – con l’ordinanza pronunciata in esito alla udienza pubblica del 19 aprile 2017 - l’avesse espressamente ammonita ai sensi dell’art. 64, quarto comma, c.p.a.</h:div><h:div>La documentazione tardivamente depositata dalla difesa erariale non può quindi essere presa in alcuna considerazione ai fini del giudizio.</h:div><h:div>4) Il ricorso merita accoglimento. </h:div><h:div>E’ fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, non essendo stata data alcuna comunicazione dell’avvio del procedimento relativo alla revoca delle misure di accoglienza. Tale norma prevede che l’avvio del procedimento sia comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale sia destinato a produrre effetti diretti.</h:div><h:div>La medesima disposizione esclude la necessità di tale comunicazione qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.</h:div><h:div>Nel caso di specie, l’amministrazione, nel provvedimento impugnato, non ha fatto alcun riferimento a tali particolari esigenze, che peraltro, potrebbero anche giustificare, ai sensi del comma 2 dell’art. 7, l’adozione di misure cautelari nelle more della partecipazione al procedimento.</h:div><h:div>La giurisprudenza, infatti, ha affermato che il grado di urgenza necessario, che consente di omettere le garanzie partecipative, va valutato, di volta in volta, in relazione alle circostanze ed alla conoscenza da parte dell’autorità amministrativa dei fatti, che risultino obiettivamente di tale gravità ed evidenza da non consentire di procrastinare ulteriormente l’adozione del provvedimento o di rendere necessario l’apporto collaborativo dell’interessato (Cons. St. n. 3581 del 2013) e che comunque l’urgenza qualificata che, ai sensi dell’art. 7 della l. 241/90, consente all’amministrazione di derogare all’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, non può che attenere al singolo procedimento e trovare giustificazione nelle esigenze proprie e peculiari dello stesso, (Cons. St. n. 3048 del 2013). Pertanto l’amministrazione, se ritenga esistenti i presupposti di celerità che legittimano l’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento, deve dare contezza, nel provvedimento finale, dell’urgenza atteso che le ragioni della speditezza devono essere poste a raffronto con le esigenze di tutela del contraddittorio, soprattutto nel caso in cui il provvedimento da adottare consista nel ritiro o nella modificazione di un atto favorevole per i destinatari con conseguente venir meno di un effetto positivo ( Tar Lazio n. 1663 del 2013).</h:div><h:div>La violazione del principio del giusto procedimento trascina con sé la violazione del principio di proporzionalità, poiché la mancata partecipazione dell’interessato al procedimento ha impedito all’amministrazione non solo di verificare le dichiarazioni accusatorie in ordine agli episodi che hanno portato al provvedimento impugnato (si rammenta che in ipotesi di misure che, quale che ne sia la natura giuridica, si riverberano sulla persona, il contraddittorio anteriore alla decisione definitiva è imprescindibile, tanto più se manchino prove oggettive), ma anche di valutare soluzioni alternative idonee a realizzare l’interesse pubblico protetto con minor aggravio per l’interessato .</h:div><h:div>Questo non è stato messo nella condizione di poter esercitare il proprio diritto di difesa in relazione ai fatti per cui è stato accusato, tanto più che essi risultano genericamente enunciati nel provvedimento e in alcun modo circostanziati, il che concreta anche vizio di motivazione sul punto.</h:div><h:div>Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza.</h:div><h:div>Sussistono comunque, in ragione dell’oggetto del ricorso e delle incertezze interpretative in materia, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.</h:div><h:div>Infine, non può procedersi alla liquidazione degli onorari, richiesti dal difensore del ricorrente, atteso che con verbale in data 1 marzo 2017, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha respinto la domanda del ricorrente, per la mancata esibizione del diniego espresso dall’Autorità Consolare in relazione agli eventuali redditi prodotti all’estero.</h:div></premessa><premessaTed id="pre"><h:div/></premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot"/><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando </h:div><h:div>accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;</h:div><h:div>compensa le spese tra le parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2017 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis"/><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/07/2017"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Mavaracchio</h:div><h:div>Domenico Giordano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed><dataeluogo norm=""/></sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>