<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20160032620201031080455874" descrizione="" gruppo="20160032620201031080455874" modifica="11/3/2020 11:50:21 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Valentino Antonio + Altri" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2016" n="00326"/><fascicolo anno="2020" n="00670"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20160032620201031080455874.xml</file><wordfile>20160032620201031080455874.docm</wordfile><ricorso NRG="201600326">201600326\201600326.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\931 Vincenzo Salamone\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Paola Malanetto</firma><data>03/11/2020 11:50:21</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/11/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><riferimento id="R20201031080450375" codice="COSTSEN" descrizione="LEGGE DELLO STATO"><ereditato>2</ereditato><numero>1746</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1962</anno><articolo>0</articolo><segnalibro/></riferimento><riferimento id="R20201031080450650" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA"><ereditato>2</ereditato><numero>1092</numero><giorno>0</giorno><mese>0</mese><anno>1973</anno><articolo>18</articolo><segnalibro/></riferimento><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Vincenzo Salamone,	Presidente</h:div><h:div>Paola Malanetto,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Angelo Roberto Cerroni,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'accertamento</h:div><h:div>del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'art. unico della l. n. 1746/62, all'art. 18 del D.P.R. n. 1092/1973, dell'art. 3 della L. n. 390/50, dell'art.5 del D. Lgs. n. 165/97 ed all'art. 1858 del Codice dell'Orientamento Militare ed alla conseguente supervalutazione ai fini pensionistici dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'ONU ed equiparate, nonchè alla rideterminazione del trattamento di buonuscita.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 326 del 2016, proposto da </h:div><h:div>Valentino Antonio, Alessandro Avarino, Domenico Lucà, Domenico Esposito Di Marcantonio, Marco Quaranta, Livio Cavallera, Davide Concorso, Raffaele De Mattia, Davide Rella, Claudio Ravera, Roberto Soru, Jgor Pompa, Alessandro Atzori, Ferdinando Letizia, Giovanni Luca Minardi, Antonio Sannia, Enrico Leonardo Piras, Alfonso Ciulla, Ugo Marino, Antonino Coppola, Alessandro Di Pace, Rodolfo Settembrini, Andrea Muzzioli, Luigi Munno, Davide Martino, Antonino Licciardino, Giuseppe Eccellente, Daniele Negro, Mario Altabella, Fabio Bellomi, Alessandro Crisafulli, Luigi Franco, Gianluca Squillace, Domenico Ambrosio, Giuseppe Idillio, Celestina Celesti, Michele Pastore, Giovanni Pasimeni, Claudio Filippi, Marco Antonelli, Daniele Tricarico, Andrea Imbembo, Giovanni Giasone, Mario Iannone, Andrea Casafina, Gianluca Improto, Michele Sutera, Filippo D'Avola, Antonio Cretoso, Gianluca Caruso, Giuseppe Iannotta, Francesco De Nicola, Ciro Improta, Rosario Bodanza, Giovanni Barrale, Michele Caruso, Maurizio Biddau, Orlando Galli, Gianfranco Galante, Christian Calvetta, Paolo Pellegrino, Antonino Projetto, Filippo Salis, Francesco Tagliafierro, Enzo Tomaino, Massimo Tuve, Vincenzo Li Puma, Ruggero Marocco, Francesco Todisco, Francesco Volpicelli, Leonardo Demilio, Domenico Ciotta, Giuseppe Russo, Paolo Russo, Antonio Policino, Giuseppe Parisi, Andrea Cocco, Giuseppe Conti, Fabrizio Galioto, Antonino Lo Monaco, Fabrizio Maniaci, Ruggiero Papa, Michele Poppiti, Maurizio Sessa, Luigi Marsano, Carmine Massa, Patrizio Piergianni, Donatello Principe, Giovanni Propati, Mario Romano, Luigi Ranieri, Aniello Sabatino, Antonio Tarantini, Larte Tuzza, Giacomo Esposito, Vitantonio Coladonato, Gaetano Ravida', Gerardo Anzisi, Davide Cau, Pietro Cutolo, Salvatore De Martino, Carlo Di Serio, Luigi Gisondi, Diego Greco, Fausto Greco, Gennaro Carnevale, Carmine Improta, Ernesto Luongo, Giovanni Losacco, Nicola Mancuso Catarinella, Matteo Marasco, Domenico Marinuzzi, Dalmazio Di Lorenzo, Giampiero Monastra, Nicolangelo Giannini, Carlo Ceragno, Daniele Damiano, Francesco Siliberto, Sabino Accetta, Giovanni Della Ratta, rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Crovetti, Leonardo Bitti, domiciliati presso la T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, via Confienza, 10; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>I ricorrenti hanno adito il TAR del Lazio deducendo di essere ufficiali, sottoufficiali e graduati dell’esercito italiano effettivi in servizio presso il secondo reggimento alpini di Cuneo e di essere stati, nel tempo e secondo la documentazione individuale di ciascuno, impiegati in missioni fuori area in teatri operativi in missioni di pace ONU. Tale condizione attribuirebbe loro il diritto alla rivalutazione dei relativi periodi contributivi prevista per i “combattenti”, tanto ai fini della buonuscita che ai fini pensionistici.</h:div><h:div>Lamentano in particolare:</h:div><h:div>1-2) la violazione e falsa applicazione della l. n. 1746/62, dell’art. 18 del d.p.r. n. 1092/73, dell’art. 3 della l. n. 390/50, dell’art. 5 del d.lgs. n. 165/97. Il combinato disposto della citata normativa determinerebbe una equiparazione dei militari impegnati in missioni ONU ai combattenti in guerra;</h:div><h:div>la violazione e falsa applicazione della l. n. 1746/62, violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.p.r. n. 1092/1973; la censura espone una critica del difforme orientamento del Consiglio di Stato in materia e desume l’equiparazione tra la nozione di missioni di pace ONU e missioni di guerra dal diritto internazionale. </h:div><h:div>Con ordinanza n. 1660/2016 il Tar del Lazio dichiarava la propria incompetenza territoriale.</h:div><h:div>I ricorrenti riassumevano il giudizio innanzi al TAR Piemonte.</h:div><h:div>Il Ministero della difesa non si costituiva nel giudizio</h:div><h:div>All’udienza del 27.4.2016, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, le parti rinunciavano alla stessa.</h:div><h:div>All’udienza del 14.10.2020 la causa veniva decisa nel merito.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è infondato.</h:div><h:div>La tesi dei ricorrenti si fonda su una pretesa interpretazione analogica della vigente normativa ormai univocamente sconfessata dal giudice d’appello (a partire da Cons. St. n. 5172/2014) e, da ultimo, anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 240/2016.</h:div><h:div>L’art. 18 del d.p.r. n. 1092 del 1973 ha introdotto una forma di supervalutazione ai fini pensionistico-previdenziali dei periodi di servizio svolti nelle campagne di guerra. Esso stabilisce, infatti, che “il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.”</h:div><h:div>Secondo i ricorrenti l’articolo unico della l. n. 1746/1962 avrebbe esteso ai militari impegnati in missioni per conto dell’ONU i benefici previsti per i combattenti da varie disposizioni di legge entrate in vigore anche in epoca successiva, tra cui appunto quello previsto dal menzionato art. 18 del d.p.r. n. 1092/1973.</h:div><h:div>Come chiarito dal giudice delle leggi la previsione dettata dalla legge del 1962 trova origine in un preciso fatto storico (uccisione di numerosi militari italiani impegnati in Kindu, ex Congo Belga) e in un contesto storico-normativo in cui la partecipazione delle nostre forze armate a missioni dell’ONU in zone di conflitto risultava sfornita di adeguata disciplina specifica.</h:div><h:div>Negli anni successivi la proliferazione di questa tipologia di missioni ha indotto l’adozione di norme specifiche (d.l. n. 1/2000, conv. in l. n. 44/2000; d.l. n. 451/2001, conv. in l. n. 15/2002; d.l. n. 3/2005, conv. in l. n. 37/2005; d.l. n. 273/2005 conv. in l. n. 51/2006) ivi inclusa una disciplina di carattere generale dettata dal d.lgs. n. 145/2016. Le specifiche disposizioni regolanti le singole missioni contengono, tra l’altro, specifiche previsioni di favore in tema di trattamento economico, previdenziale, indennitario e assicurativo. </h:div><h:div>In definitiva la creazione di uno specifico quadro normativo per ogni singola missione, corredato di altrettanto specifici benefici economici di varia natura, ha fatto cadere l’esigenza di supplire ad un vero e proprio vuoto normativo che era stata colmata con la l. n. 1746/1962; nell’ambito di ogni specifica disciplina delle missioni ONU il legislatore ha poi individuato se e quali provvidenze già previste per le campagne di guerra estendere ai militari ivi impegnati.</h:div><h:div>Per contro, e da un punto di vista sistematico, nella legislazione risalente il concetto di “combattente” è sempre stato dal legislatore riferito ai partecipanti a vario titolo al secondo conflitto mondiale. Addirittura il giudice delle leggi ha osservato che, come emerge nei lavori preparatori del codice dell’ordinamento militare, con riferimento all’articolo 1858 cod. ord. mil. che richiama l’art. 18 del d.p.r. n. 1092 del 1973, invocato dai ricorrenti, venne esplicitato che, pur trattandosi di norma non più attivata in favore dei militari appartenenti a contingenti inviati in missione all’estero, restava opportuno il suo mantenimento in ragione dei possibili rischi connessi al verificarsi di una crisi internazionale. Infine la l. n. 108/2009, nel prevedere esplicitamente l’estensione ai militari impegnati in missioni specifiche previsioni dettate per il tempo di guerra, non ha incluso il menzionato art. 18 del d.p.r. 1092/1973.</h:div><h:div>In definitiva, nell’articolato quadro delle varie campagne internazionali, il legislatore ha di volta in volta previsto benefici specifici e/o selezionato quali benefici già previsti per i “combattenti” della guerra mondiale estendere ai militari ivi impegnati. Né l’equiparazione delle missioni ONU a missioni di guerra a determinati fini e nell’ambito del diritto internazionale vincola il legislatore ad estendere in tutto e per tutto i benefici previdenziali e retributivi previsti per il secondo contesto al primo; sul punto il giudice delle leggi ha esplicitamente osservato come, a tacer d’altro, in un vero scenario di guerra la normativa consentirebbe il richiamo alle armi e l’arruolamento di non professionisti cui, a legislazione vigente, spetterebbe solo il compenso giornaliero simbolico del cosiddetto “soldo”, oltre al beneficio previdenziale di cui qui si chiede l’estensione, e non certo l’articolato compendio di benefici economici di vario genere previsti per i professionisti impegnati nella campagne ONU.</h:div><h:div>Ne consegue che, alla luce che del complesso sistema normativo in materia e della lettura che ne hanno offerto il Consiglio di Stato prima e la Corte Costituzionale poi, la domanda dei ricorrenti non può trovare accoglimento.</h:div><h:div>Considerate le oscillazioni giurisprudenziali verificatesi in materia le spese di lite sono compensate.  </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,</h:div><h:div>respinge il ricorso;</h:div><h:div>compensa le spese di lite.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/10/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Alparone</h:div><h:div>Paola Malanetto</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>