<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20150025020200816155855321" descrizione="" gruppo="20150025020200816155855321" modifica="9/15/2020 2:48:06 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="6" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2015" n="00250"/><fascicolo anno="2020" n="00537"/><urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20150025020200816155855321.xml</file><wordfile>20150025020200816155855321.docm</wordfile><ricorso NRG="201500250">201500250\201500250.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Torino\Sezione 2\2015\201500250\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>carlo testori</firma><data>15/09/2020 14:48:06</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Valentina Caccamo</firma><data>15/09/2020 10:22:45</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/09/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div><h:div>(Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Carlo Testori,	Presidente</h:div><h:div>Marcello Faviere,	Referendario</h:div><h:div>Valentina Caccamo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>- della deliberazione di Giunta del Comune di Novara n. 360 del 2014 (recante oggetto "Revisione della zonizzazione delle sedi farmaceutiche individuate sul territorio comunale - art. 2 della l. 02.04.1968, n. 475 e ss.mm.ii."), della quale è stata disposta la pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Novara dal 31 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015, insieme con gli allegati A e B, e della relativa comunicazione, nota prot. n. 1145 in data 9 gennaio 2015 a firma del Dirigente del Servizio Governo del Territorio Commercio del Comune di Novara, pervenuta alla ricorrente in data 15 gennaio 2015; </h:div><h:div>- ove occorra, dei preordinati e/o presupposti pareri e provvedimenti dell'Ordine dei Farmacisti delle Province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola e dell'ASL di Novara; </h:div><h:div>- del provvedimento, di estremi e contenuto non noti, dell'ASL di Novara che autorizzi la dott.ssa Cristina Pesenti al trasferimento della Farmacia del Rosario della quale la stessa è titolare (sede n. 3) nell'ambito della sede così come ridelimitata dalla deliberazione di Giunta del Comune di Novara n. 360 del 2014; </h:div><h:div>- di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;</h:div><h:div>nonché, con motivi aggiunti depositati in data 10 novembre 2015, per l’annullamento </h:div><h:div>- della determinazione del Direttore Responsabile della S.C. Farmacia territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale "NO" - Novara r.g. numero 457/DS.DT in data 28 luglio 2015 recante oggetto "Farmacia del Rosario - Novara - Autorizzazione  al trasferimento dei locali", conosciuta solo a seguito di deposito avvenuto in data 4 settembre 2015 da parte della dott.ssa Pesenti nel giudizio avanti il Consiglio di Stato n. r.g. 7472/2015; </h:div><h:div>- di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 250 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Farmacia Fedele S.n.c. di Occhetta Silvia &amp; C., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Rocco Noviello, Serena Patrisso e Rosalba Tubere, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo difensore in Torino, c.so Sommeiller, n. 31;  </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Novara, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanna Perone e Lorena Rovetta, domiciliato presso la T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, via Confienza, n. 10; </h:div><h:div>ASL di Novara e Regione Piemonte, non costituiti in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ordine Farmacisti delle Province di Novara e Verbano Cusio Ossola, Farmacia Bicocca S.n.c. di Carrera G. e C., non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Cristina Pesenti, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Duchi, Enrico Faragona e Maria Teresa Fanzini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo difensore in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 71;  </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Novara e di Cristina Pesenti;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2020 la dott.ssa Valentina Caccamo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1. La Farmacia Fedele s.n.c. di Occhetta dr.sa Silvia &amp; C. (di seguito “Farmacia Fedele”) è titolare della sede di farmacia n. 12 in Novara, con esercizio sito all’interno di detta sede in Corso XXIII Marzo n. 20.</h:div><h:div>2. Con deliberazione di G.C. del Comune di Novara n. 36/2013, in accoglimento dell’istanza presentata dalla dott.ssa Pesenti quale titolare della Farmacia del Rosario per la modifica della circoscrizione territoriale della sede Farmaceutica alla stessa attribuita (sede 3) – che adduceva la scadenza dell’affitto dei locali occupati e l’impossibilità di trovarne di nuovi nell’area di competenza – veniva disposto il decentramento del predetto esercizio ai sensi dell’art. 5, comma 2 della legge n. 362/1991. Tale provvedimento stabiliva, pertanto, l’ampliamento della sede n. 3 di competenza della Farmacia del Rosario con estensione nell’area nord del quartiere di Porta Mortara e contestuale riduzione dell’ambito territoriale della sede n. 12 di pertinenza della ricorrente.</h:div><h:div>3. La deliberazione n. 36/2013 veniva impugnata dalla Farmacia Fedele dinanzi a questo Tribunale che con sentenza n. 461/2014 rigettava il ricorso, ritenendo legittimo l’operato del Comune di Novara. Detto provvedimento veniva appellato dinanzi al Consiglio di Stato che, prima, ne disponeva la sospensione cautelare con ordinanza n. 4881/2014, ritenendo dubbia la “<corsivo>sussistenza dei presupposti per il decentramento della sede farmaceutica n. 3, in applicazione dell’art. 5, comma 2, legge 362/1991</corsivo>” e, quindi, si pronunciava nel merito con sentenza n. 2700/2015, dichiarando improcedibile il gravame stante l’approvazione del provvedimento oggi <corsivo>sub iudice</corsivo>. </h:div><h:div>4. Nelle more della pronuncia di merito in appello, il Comune di Novara, in data 23/12/2014, approvava la deliberazione n. 360 avente ad oggetto “<corsivo>Revisione della zonizzazione delle sedi farmaceutiche individuate sul territorio comunale – art. 2 della L. 02/04/1968, n. 475 s.m.i.</corsivo>”, con la quale, nell’ambito del procedimento generale di revisione della pianta organica, la Farmacia del Rosario veniva collocata interamente al di fuori del centro storico nella parte della zona n. 12 sottratta alla Farmacia Fedele, perdendo a sua volta la propria parte di zona ricadente nel centro storico, che veniva ridistribuita tra le Farmacie 1 e 2.</h:div><h:div>5. In data 27.01.2015, la ricorrente ricorreva al Consiglio di Stato per chiedere la declaratoria di nullità/inefficacia della deliberazione di G.C. del Comune di Novara n. 360/2014, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 104/2010, in ottemperanza all’ordinanza cautelare n. 4881/2014 del medesimo giudice, con la quale era stata sospesa l’efficacia della sentenza n. 461/2014 di questo Tribunale avente ad oggetto la deliberazione di G.C. del Comune di Novara n. 36/2013 e che, attraverso il nuovo atto deliberativo, si assumeva elusa.</h:div><h:div>6. Successivamente, in pendenza di tale azione, sempre avverso la deliberazione di G.C. del Comune di Novara n. 360/2014, la Farmacia Fedele promuoveva il presente ricorso, articolando plurime censure che possono sintetizzarsi come segue:</h:div><h:div>a) “<corsivo>Violazione dell’art. 21 legge 2 aprile 1968 n. 475 e dell’art. 5 della l. 362/1991. Carenza di potere del Comune in ordine all’adozione di provvedimento di revisione della pianta organica. In subordine, incompetenza della giunta comunale, violazione dell’art. 42 d.lgs. n. 267/2000</corsivo>”, in quanto titolare del potere di revisione della pianta organica delle farmacie non sarebbe l’amministrazione comunale, ma la Regione; in ogni caso, anche ammettendo che l’ente locale possa disporre di tale potere, la competenza a provvedere non apparterrebbe alla Giunta, ma al Consiglio Comunale; </h:div><h:div>b) “<corsivo>Violazione dell’art. 21 legge 2 aprile 1968 n. 475 e dell’art. 5 della l. 362/1991. Insussistenza dell’interesse pubblico ad una migliore copertura della sede della ricorrente da parte del servizio farmaceutico. Difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà intrinseca. Violazione dei principi di imparzialità, buona amministrazione e ragionevolezza</corsivo>”, in quanto non sussisterebbe l’interesse pubblico ad una migliore copertura del territorio da parte delle farmacie, essendo la zona territoriale già servita da altre due farmacie, come rilevato anche nei pareri espressi dalla ASL e dall’Ordine dei Farmacisti, né sarebbero intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune tali da giustificare l’adozione del provvedimento impugnato; inoltre, la concentrazione di farmacie nel centro della città non sarebbe eccessiva, in considerazione dell’afflusso di persone che ivi si recano quotidianamente, a prescindere dai residenti, né vi sarebbe necessità di un’ulteriore farmacia nella zona 12, che, seppur densamente abitata, è già servita da due esercizi; lo spostamento della farmacia del Rosario nell’attuale sede di corso XXIII Marzo n. 25 risulterebbe del tutto irragionevole, posto che si creerebbe una situazione di concentrazione di esercizi farmaceutici, a brevissima distanza l’uno dall’altro e per di più sulla stessa traiettoria di accesso al centro città, né la dott.ssa Pesenti avrebbe dimostrato l’insussistenza di locali idonei all’interno della propria sede di competenza negli originari confini ove poter trasferire la propria sede; non sarebbero stati realizzati e neppure progettati gli insediamenti di natura residenziale, terziaria e commerciale indicati dalla deliberazione impugnata come forieri di ulteriore sviluppo e crescita della zona; </h:div><h:div>c) “<corsivo>Difetto di istruttoria della deliberazione n. 360/2014 e del relativo allegato A in relazione alle modifiche delle sedi nn. 12 (Fedele) e 19 (Bicocca)</corsivo>”, poiché i confini della sede n. 12 non corrisponderebbero all’accordo fra i titolari delle sedi n. 12 (Farmacia Fedele) e n. 19 (Farmacia Bicocca) intervenuto nel 1989, cui si riferisce la deliberazione n. 360/2014 a pag. 13, punto 2.a.;</h:div><h:div>d) “<corsivo>Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà con adozione di una delibera ad personam per la dott.ssa Pesenti con riferimento alla previsione di cui al punto 3 della deliberazione n. 360/2014. Difetto di motivazione</corsivo>”, in quanto conterrebbe una inedita, inusuale ed illegittima duplice regolamentazione per la sede n. 3 attribuita alla dott.ssa Pesenti, avendo previsto una nuova sede con confini diversi prima e dopo l’effettivo trasferimento da quella originaria.</h:div><h:div>6. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Novara e la titolare della Farmacia del Rosario dott.ssa Pesenti per resistere al ricorso, eccependo quest’ultima, in via preliminare, l’inammissibilità dell’impugnativa stante la ritenuta illegittima duplicazione delle iniziative giudiziarie intraprese dalla Farmacia Fedele, essendo il presente giudizio di fatto sovrapponibile a quello già pendente dinanzi al Consiglio di Stato per l’ottemperanza della sentenza n. 461/2014. Nel merito, sia la controinteressata che l’amministrazione resistente ribadiscono la competenza della Giunta Comunale all’emanazione della delibera impugnata e, in sintesi, sottolineano le differenze di <corsivo>ratio </corsivo>e presupposti che segnano l’istituto del decentramento farmaceutico ex art. 5, comma 2 della Legge n. 362/1991 (oggetto della D.G.C. n. 36/2013) rispetto alla revisione della pianta organica di cui all’art. 2 della Legge n. 475/1968, nell’ambito della quale andrebbe ora legittimamente a collocarsi la nuova delimitazione della sede n. 3 di competenza della dott.ssa Pesenti.</h:div><h:div>7. Con ordinanza cautelare n. 187 del 25.06.2015, questo Tribunale, rilevato che la sentenza n. 2700/2015 del Consiglio di Stato, intervenuta nelle more con riferimento al giudizio di ottemperanza promosso dalla ricorrente, ha escluso profili di interferenza tra la delibera oggetto della presente impugnativa e l’ordinanza n. 4881 del 23.10.2014, ha rigettato la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato ritenendo carente, sotto plurimi profili, il <corsivo>fumus boni iuris</corsivo> del ricorso. L’ordinanza è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato (ord. n. 4602/2015).</h:div><h:div>8. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 11.11.2015, la ricorrente impugna la determinazione del Direttore Responsabile della S.C. Farmacia Territoriale dell’Azienda Sanitaria Locale “NO” – Novara, prot. 457/DS.DT del 28.07.2015, con la quale è stato autorizzato il trasferimento della Farmacia del Rosario della dott.ssa Pesenti presso la nuova sede individuata in Corso XXIII Marzo, n. 25/A, deducendo, per un verso, la contraddittorietà del provvedimento gravato rispetto al parere della ASL di Novara ex art. 2 della Legge n. 475/1968 contrario al succitato trasferimento e, per altro verso, l’illegittimità derivata dai vizi già censurati in relazione al provvedimento impugnato in via principale, di cui ripropone i contenuti. </h:div><h:div>9. In vista dell’udienza fissata per la trattazione del merito della causa, sono stati prodotti documenti e scambiati ulteriori scritti difensivi.</h:div><h:div>10. All’udienza del 4 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, la causa è stata trattenuta per la decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità del gravame, formulata dalla resistente Farmacia del Rosario, perché l’impugnativa è infondata nel merito.</h:div><h:div>Con il primo ordine di censure sviluppate nel ricorso principale, la ricorrente deduce che il Comune di Novara, in quanto già deputato all’identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie, non potrebbe essere altresì titolare del potere di procedere alla revisione della pianta organica, che, a norma dell’art. 5 della Legge n. 362/1991, spetterebbe invece alla Regione; in subordine, considerato che il servizio farmaceutico ha natura di servizio pubblico, la sua organizzazione ricadrebbe nella previsione di cui all' art. 42, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 267/2000, così radicandosi ogni competenza – anche quella in merito alla revisione della pianta organica – in capo al Consiglio Comunale e non alla Giunta, come invece verificatosi nella fattispecie.</h:div><h:div>Il motivo non ha pregio.</h:div><h:div>L’art. 2 della Legge n. 475/1968, come modificata dal D.L. n. 1/2012, stabilisce che “<corsivo>al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie (…)</corsivo>”. Il dettato della norma, quindi, si esprime chiaramente nel senso di attribuire l’individuazione e la localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche all’ente locale, trattandosi di attività volta a garantire un ordinato assetto del territorio alla luce degli effettivi bisogni della collettività e, dunque, connessa ai compiti di pianificazione urbanistica attribuiti ai Comuni in quanto enti appartenenti a un livello di governo più vicino ai cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 2.04.2020, n. 2240). Né giova al ricorrente evocare anche l’applicazione dell’art. 5 della Legge n. 362/1991, trattandosi di disposizione specificamente relativa all’istituto del decentramento delle farmacie, che non viene in considerazione nel caso di specie in cui si discute della differente attività di revisione della pianta organica.   </h:div><h:div>Sul piano giurisprudenziale, poi, l’orientamento è ormai assolutamente consolidato nel senso di riconoscere la competenza alla revisione della pianta organica delle farmacie al Comune, in particolare alla Giunta Comunale, e non alla Regione (cfr., <corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, Sez. III, 28.11.2018, n. 6757; id, 14.2.2017 n. 652; id, 15.01.2016, n.110). Difatti, gli atti amministrativi di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche appartengono al novero dei provvedimenti esecutivi e di gestione amministrativa rientranti nella residuale sfera di competenze della Giunta Comunale, laddove il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla cui competenza la legge riserva gli atti di carattere strategico e programmatico nella vita della comunità locale (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 2.04.2020, n. 2240).</h:div><h:div>Il motivo è quindi complessivamente infondato, sia nella sua prospettazione principale che in quella subordinata, e deve essere conseguentemente respinto.</h:div><h:div>2. Con il secondo motivo del ricorso principale, vengono sviluppate plurime censure relative all’assenza dei presupposti per l’insediamento della Farmacia del Rosario nella nuova sede individuata all’esito della revisione della pianta organica operata dall’amministrazione comunale, che verranno esaminate partitamente in relazione al singolo profilo considerato.</h:div><h:div>2.1 La ricorrente lamenta, innanzitutto, che a fondamento del provvedimento difetterebbe il necessario interesse pubblico ad una migliore copertura del territorio da parte delle farmacie, sotteso alle previsioni di cui all’art. 2 della Legge n. 475/1968 e all’art. 5 della Legge n. 362/1991, nonché, in termini generali, alla disciplina degli esercizi farmaceutici. In particolare, la deliberazione impugnata non sarebbe volta ad assicurare un’equa distribuzione sul territorio delle farmacie, poiché consentirebbe l’insediamento dell’attività della dottoressa Pesenti non solo in una zona già ampiamente servita da altre due farmacie, ma proprio a ridosso della farmacia dell’odierna ricorrente (ubicata in Corso XXIII Marzo, n. 20). Del resto, tale zona comprenderebbe un’area densamente popolata già coperta dalla Farmacia Fedele e una zona priva di insediamenti residenziali/lavorativi che non avrebbe formato oggetto di alcun intervento di recupero, per cui l’accessibilità al servizio farmaceutico sarebbe stata comunque già garantita. Inoltre, secondo la ricorrente, la sussistenza di alcun interesse pubblico con riferimento alla modifica dei confini della sede della dott.ssa Pesenti - così come delineati dalla D.G.C. n. 36/2013 e poi confermati in termini identici dalla D.G.C. n. 360/2014 impugnata con il presente ricorso - sarebbe stata esclusa dal Consiglio di Stato con le due ordinanze cautelari n. 4881/2014 e n. 3594/2013.</h:div><h:div>Le doglianze non colgono nel segno.</h:div><h:div>Preliminarmente, va dato atto che nelle more del presente giudizio è stata pubblicata la sentenza n. 2700/2015 del Consiglio di Stato, che, nel dichiarare improcedibile l’appello avverso la sentenza di questo Tribunale n. 1461/2014 e nel rigettare l’istanza di esecuzione dell’ordinanza n. 4881/2014 – relative entrambe alla delibera di G.C. n. 36/2013 – ha escluso qualsiasi profilo di interferenza o sovrapposizione tra quest’ultima e la delibera di G.C. n. 360/2014 oggi impugnata, evidenziando come le stesse avessero ad oggetto due fattispecie, quali il decentramento e la revisione della pianta organica delle farmacie, differenti nei presupposti, finalità e disciplina.</h:div><h:div>Il decentramento delle farmacie, oggetto della delibera di G.C. n. 36/2013, è infatti regolato dall’art. 5, comma 2 della Legge n. 362/1991 che prevede la possibilità di autorizzare “<corsivo>su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell'ambito del comune o dell'area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della presente legge</corsivo>”. </h:div><h:div>Si tratta di un istituto funzionale a soddisfare esigenze puntuali di uno specifico esercizio farmaceutico, che consente, senza modifica del numero delle farmacie, il trasferimento di sede all’interno dello stesso comune in zone interessate da nuovi insediamenti abitativi e, dunque, dal conseguente sviluppo demografico, nell’ottica di garantire adeguata assistenza farmaceutica sul territorio. La pianta organica costituisce, invece, lo strumento generale di programmazione con il quale il Comune disciplina la dislocazione delle sedi farmaceutiche al fine di garantire la loro corretta localizzazione, in relazione al dichiarato fine della nuova disciplina di legge di massimizzare ed ottimizzare l’offerta farmaceutica sul territorio comunale a tutela del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19.03.2020, n. 1976). </h:div><h:div>Alla luce della diversità di <corsivo>ratio</corsivo> e disciplina delle fattispecie considerate, il Consiglio di Stato ha espressamente riconosciuto nella citata sentenza n. 2700/2015 che “<corsivo>la d.G.C. n. 360/2014 costituisce esercizio di un potere più ampio, basato su presupposti più articolati e scaturente da un procedimento partecipato più complesso, rispetto a quello di mero “decentramento” sotteso alla d.G.C. n. 36/2013</corsivo>”. Pertanto, le conclusioni che sono state raggiunte in sede giudiziaria con riferimento all’insussistenza dei presupposti per il decentramento della Farmacia del Rosario ex art. 5, comma 2, della legge 362/1991, stante la mancata previsione nella zona sottratta alla Farmacia Fedele di nuovi insediamenti abitativi di prossima realizzazione, non possono essere automaticamente riferite anche alla vicenda oggi <corsivo>sub iudice</corsivo>, in cui viene all’attenzione del Collegio il provvedimento comunale di revisione della pianta organica.</h:div><h:div>Né si può ritenere che la sussistenza di un interesse pubblico sotteso alla D.G.C. n. 360/2014 sia stata di fatto esclusa dal Consiglio di Stato con riferimento ai confini della sede della dott.ssa Pesenti delineati nella D.G.C. n. 36/2013, stante la ritenuta identità delle due deliberazioni. Le osservazioni che precedono e il contenuto della sentenza n. 2700/2015 valgono infatti a smentire in radice tale assunto.</h:div><h:div>Sostiene poi parte ricorrente che, nella fattispecie, non sussisterebbero le “<corsivo>finalità cui l’art. 2 l. 475/1968, invocato dall’Amministrazione comunale, subordina ogni intervento di modifica delle sedi delle farmacie</corsivo>”, vale a dire assicurare un’equa distribuzione sul territorio del servizio farmaceutico e garantirne l’accessibilità anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate.  </h:div><h:div>L’assunto non convince sia per ragioni di metodo che di merito. </h:div><h:div>Occorre innanzitutto sottolineare come le suddette finalità – che vanno a delineare la<corsivo> ratio</corsivo> dell’istituto disciplinato dall’art. 2 della Legge n. 475/1968 – devono essere riferite non alla sola determinazione assunta nei confronti della Farmacia Fedele considerata singolarmente, ma rispetto all’attività di revisione della pianta organica delle farmacie nel suo complesso di cui alla D.G.C. n. 360/2014, in cui la posizione della ricorrente viene in considerazione nel quadro di un programma generale di riorganizzazione delle sedi farmaceutiche. E difatti, dall’esame del provvedimento impugnato risulta che:</h:div><h:div>- alla sede 7 e alla sede 8 è stata attribuita parte della zona in precedenza rientrante nell’attribuzione della sede 9;</h:div><h:div>- alla sede 4 è stata attribuita parte della zona in precedenza rientrante nell’attribuzione della sede 3;</h:div><h:div>- alla sede 23 è stata attribuita parte della zona in precedenza rientrante nell’attribuzione della sede 31;</h:div><h:div>- alla sede 3 è stata attribuita parte della zona in precedenza rientrante nell’attribuzione della sede 12;</h:div><h:div>- i confini delle suddette sedi sono stati riparametrati in conseguenza delle modifiche apportate.</h:div><h:div>Non si tratta, dunque, di un provvedimento finalizzato alla regolamentazione di una specifica situazione individuale, ma di un atto di più ampia portata che interessa più d’una farmacia nell’ottica della razionalizzazione della dislocazione di detti servizi sul territorio comunale.</h:div><h:div>Quanto ai contenuti, non è dato al giudice amministrativo sindacare la tutela dell’interesse pubblico perseguito nella fattispecie dall’amministrazione se non alla luce delle seguenti precisazioni.</h:div><h:div>Va preliminarmente rammentato come l’atto di revisione della pianta organica delle farmacie, in quanto atto programmatorio a contenuto generale, non necessiti in via generale di una analitica motivazione, essendo sufficiente l'esternazione dei criteri ispiratori adottati dall'autorità emanante nell’ambito delle scelte effettuate e di cui può essere apprezzata, anche sotto il profilo del perseguimento dell’interesse pubblico, la congruità, legittimità e ragionevolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 9.10.2018, n. 5795). Inoltre, l’ordinamento riconosce all’ente locale un’ampia discrezionalità nella pianificazione volta a rendere maggiormente accessibile a tutti i cittadini il servizio farmaceutico sul proprio territorio, il cui esercizio può essere sindacato soltanto in modo estrinseco in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della contraddittorietà (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 1.06.2020, n. 3436). </h:div><h:div>Ebbene, dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che:</h:div><h:div>- la revisione ordinaria della pianta organica si è resa necessaria per razionalizzare la distribuzione delle farmacie già esistenti, considerata la vetustà della precedente perimetrazione (risalente al 1989), così da garantire la più ampia copertura possibile del territorio comunale nell’ottica di favorire un miglior accesso al servizio in parola;</h:div><h:div>- nel centro storico, comprendente una popolazione di 6.661 residenti (zona n. 3) erano presenti 8 farmacie, mentre nella zona 12 (precedentemente di spettanza della ricorrente) risultava presente un’unica farmacia pur a fronte di una popolazione di circa 13.000 residenti;</h:div><h:div>- la nuova delimitazione della sede 3 consente di ubicare la Farmacia del Rosario interamente al di fuori del centro storico, nell’ottica dello sfoltimento dell’eccessivo numero di esercizi presenti in tale ristretta area cittadina; a fronte di tale collocazione, la sede 3 cede l’area ricadente nel centro storico precedentemente attribuitale, che viene divisa tra la sede 1 e la sede 2;</h:div><h:div>- la suddescritta modifica consentirebbe di migliorare l'offerta del servizio farmaceutico nella zona 12 che, pur essendo già servita, potrebbe beneficiare della presenza di un ulteriore esercizio a fronte dell’alta densità demografica (circa 13.652 abitanti, in base ai dati forniti dal Servizio Statistica); </h:div><h:div>- la nuova localizzazione della Farmacia del Rosario, oltre a garantire il rispetto del limite di 200 metri di distanza rispetto all’esercizio farmaceutico più vicino, soddisfa le esigenze legate all'importante flusso di traffico e di passaggio lungo l'asse viario chiamato a fare da confine tra le zone attribuite alle due sedi interessate dalla revisione, rappresentato proprio da via XXIII Marzo, che costituisce la principale arteria di accesso alla Città per chi proviene da sud-est; </h:div><h:div>- sebbene il centro storico cittadino presenti un afflusso elevato di popolazione fluttuante in ragione delle attività e dei servizi ivi presenti, giustificando sicuramente un numero di farmacie maggiore rispetto a quello determinato sulla base del mero parametro numerico dei residenti, è evidente la sproporzione nell’offerta del servizio farmaceutico reso in tale zona rispetto alle effettive esigenze della stessa, a discapito di altre aree del territorio comunale tra le quali è da ricomprendere quella del quartiere di Porta Mortara.</h:div><h:div>Ritiene il Collegio che, nei limiti in cui è ammessa la cognizione giudiziale su atti discrezionali della pubblica amministrazione, le scelte e le valutazioni compiute dal Comune di Novara si collochino in modo non manifestamente irragionevole, né contraddittorio, nell’ambito di una più complessiva politica di potenziamento e razionalizzazione del servizio farmaceutico offerto ai cittadini mediante il riequilibrio dei bacini di utenza delle farmacie esistenti. La riparametrazione della sede di competenza della Farmacia del Rosario rappresenta, quindi, una soluzione rispondente all’interesse pubblico dell’“<corsivo>equa distribuzione</corsivo>” sul territorio comunale cui fa riferimento l’art. 2, comma 1 della Legge n. 475/1968, che deve apprezzarsi, a seguito delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 1/2012, “<corsivo>con riferimento non al bacino di utenza, ma alla più ampia copertura possibile del territorio comunale</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 06.02.2015, n. 603).</h:div><h:div>In sostanza, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, la circostanza che la localizzazione della nuova sede possa incidere sul bacino di utenza di una sede preesistente non costituisce di per sé un motivo d’illegittimità della scelta, in quanto “<corsivo>la finalità di garantire l'accessibilità degli utenti al servizio distributivo dei farmaci non può significare che occorra procedere all'allocazione delle nuove sedi di farmacia in zone disabitate o del tutto sprovviste (di farmacie), né può significare</corsivo>
				<corsivo>che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma (D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, art. 11) l'eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d'utenza di una o più sedi preesistenti</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. III, 03.11.2016, n. 4614; id., 27.04.2018, n. 2562).</h:div><h:div>2.2. Sempre nell’ambito del primo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce l’assenza dei presupposti di cui all’art. 5, comma 1, della Legge n. 362/1991, non essendo intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione comunale richiesti dalla citata disposizione. </h:div><h:div>La censura è infondata.</h:div><h:div>Come già evidenziato al punto che precede, la norma invocata disciplina specificamente l’istituto del decentramento delle farmacie, di cui non si fa questione nel caso <corsivo>sub iudice</corsivo>. Ora, l’intervento di mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune è un elemento che caratterizza esclusivamente la fattispecie del decentramento, ma non è richiesto tra i presupposti per procedere alla revisione della pianta organica, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 475/1968, tenuto conto delle differenti finalità cui quest’ultima risponde. </h:div><h:div>2.3. Parte ricorrente lamenta poi che il provvedimento impugnato contrasterebbe con i pareri espressi dalla ASL di Novara (prot. 32.188/FT del 15.12.2014) e dall’Ordine dei Farmacisti delle province di Novara e del Verbano - Cusio – Ossola (prot. n. 2014.00.544 del 17.12.2014), secondo cui la modifica apportata all’estensione della zona 3 non garantirebbe la copertura di un’area effettivamente scoperta dal servizio e, dunque, non otterrebbe una migliore distribuzione di farmacie sul territorio.</h:div><h:div>L’argomento è infondato.</h:div><h:div>La norma recata dall’art. 1 della L. n. 475/1968, come modificata dal D.L. n. 1/2012, prevede l’acquisizione di un parere obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell’Ordine dei Farmacisti e della ASL di zona, limitandosi invero a richiedere che tali soggetti siano soltanto “sentiti” nell’ambito del procedimento decisionale dell’ente locale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19.09.2019, n. 6237). Pertanto, tale obbligo <corsivo>“non fa di questi ultimi i titolari di un potere di concertazione o co-decisione, ma semplicemente attribuisce loro la facoltà di rappresentare esigenze e formulare proposte</corsivo>” (Cons. Stato, Sez. III, 07.01.2016, n. 22).</h:div><h:div>Premesso, dunque, che i succitati pareri non rivestono carattere vincolante per l’amministrazione, nel caso di specie sia l’ASL di Novara che il locale Ordine dei Farmacisti si sono apoditticamente limitati ad affermare l’inidoneità della modifica dell’estensione delle zone 3 e 12 a garantire una migliore distribuzione del servizio sul territorio – valutazione, questa, di esclusiva competenza del Comune – pur riconoscendola ammissibile in senso tecnico (così parere della ASL) in considerazione della notevole densità abitativa della zona 12 oggetto di ridimensionamento territoriale. Né gli stessi organi hanno rappresentato, attraverso il loro contributo, esigenze specifiche tali da indurre l’ente comunale ad una rivalutazione delle preliminari soluzioni indicate, come pure non hanno formulato alcuna proposta alternativa che fosse idonea ad assicurare un servizio farmaceutico più equo e capillare nell'ambito di tale porzione del territorio ad alta concentrazione demografica.</h:div><h:div>2.4. Con riferimento alla lamentata illegittimità e contraddittorietà delle motivazioni poste a base del provvedimento impugnato, di cui parte ricorrente si duole sempre nell’ambito del primo ordine di censure, si osserva quanto segue:</h:div><h:div>2.4.1 In merito all’eccessiva concentrazione di esercizi farmaceutici nel centro della città, la ricorrente sostiene la legittimità del precedente assetto delle zone territoriali n. 3 e n. 12 che terrebbe giustamente conto della fluttuazione giornaliera di una consistente porzione degli abitanti delle periferie verso il centro, aumentando il bacino di utenza delle farmacie ivi ubicate. L’argomento è in primo luogo inammissibile, poiché entra nel merito delle scelte operate in sede di pianificazione dall’amministrazione comunale, che, come già evidenziato ai paragrafi che precedono, in quanto espressione di ampia discrezionalità risultano sindacabili solo in caso di manifesta irragionevolezza e contraddittorietà, che nel caso di specie non è dato ravvisare. Ad ogni modo, si tratta di affermazioni anche prive di fondamento in quanto, pur considerando l’incidenza della popolazione fluttuante dalla periferia verso il centro, risulta oggettiva la sproporzione tra il numero di esercizi ivi collocati e il numero di cittadini serviti, ben al di sotto del rapporto numerico di 1 farmacia ogni 3.300 abitanti e a distanza inferiore al limite di 200 metri tra gli esercizi farmaceutici, oggi imposti dall’art. 1 della Legge n. 475/1968;</h:div><h:div>2.4.2 Quanto alla rilevante densità abitativa della zona 12, la ricorrente evidenzia che in Corso XXIII Marzo esisterebbe già, oltre alla propria, anche l’ulteriore Farmacia Bicocca, e che il resto della sede attribuita alla Farmacia del Rosario sarebbe scarsamente abitato. Anche in questo caso la censura non merita positivo apprezzamento, poiché la zona 12 di competenza della Farmacia Fedele comprende una popolazione di oltre 13.652 residenti (circa il 13% della popolazione cittadina stimata in 104.736 residenti – dati del 2013), secondo dati puntualmente rappresentati nel provvedimento impugnato e non contestati da parte ricorrente. A seguito della riparametrazione operata con la revisione della pianta organica, nella nuova zona 3, di spettanza della Farmacia del Rosario, si registra la presenza di 4.500 residenti in coerenza con il parametro normativo che prevede 1 farmacia ogni 3.300 abitanti, mentre alla zona 12 rimane attribuita l’area a più alta densità demografica con una popolazione di circa 9.000 abitanti. Rispettati i parametri di legge e soddisfatto l’interesse pubblico ad una più capillare ed equa diffusione sul territorio degli esercizi farmaceutici, nei termini delineati al punto 2.1), la presenza di 2 ulteriori farmacie su un’area che ne supporta la presenza diventa elemento non ostativo alla nuova perimetrazione. </h:div><h:div>2.4.3 La ricorrente lamenta che la presunta necessità della dott.ssa Pesenti di trasferirsi al di fuori della sua sede originaria sarebbe stata assolutamente indimostrata, mentre vi sarebbe stata prova della disponibilità da parte della proprietà dell’esercizio commerciale in questione al rinnovo della locazione; in ogni caso, la Farmacia del Rosario sarebbe stata titolare di diritto di prelazione, quale conduttore, in forza degli artt. 38 e 40 legge 27 luglio 1978, n. 392 sia in caso di locazione sia in caso di vendita del medesimo immobile a terzi e, inoltre, anche in caso di sfratto, non ci sarebbero stati i presupposti per una modifica dei confini della sede n. 3, posto che la Farmacia del Rosario avrebbe avuto a disposizione un rilevante lasso di tempo per il reperimento di un altro immobile all’interno della propria sede originaria di competenza. </h:div><h:div>Le doglianze della ricorrente risultano prive di pregio. Come già ampiamente illustrato, il provvedimento impugnato non è finalizzato a regolare il decentramento di un solo esercizio farmaceutico, in ragione di esigenze specifiche legate alla singola farmacia; trattandosi, nella specie, di atto di pianificazione a contenuto generale sono irrilevanti le ragioni per cui la Farmacia del Rosario aveva in passato già chiesto il decentramento della sede, e i correlati accertamenti, una volta che la riparametrazione della zona di pertinenza della stessa risponda all’interesse pubblico di una più equa distribuzione del servizio sul territorio e agli specifici requisiti previsti dalla legge. Assegnata la nuova area di competenza, quindi, l’amministrazione non può imporre autoritativamente la puntuale localizzazione dell’esercizio, poiché rientra nell’autonomia imprenditoriale di ciascun esercente individuare al suo interno i locali idonei all’insediamento commerciale, cui non possono essere imposti limiti diversi da quelli previsti dalla legge. Tra questi ultimi si annovera, come già detto, l’obbligo di ubicare gli esercizi farmaceutici ad una distanza legale minima di 200 metri l’uno dall’altro, che oggi, a seguito del provvedimento impugnato, viene ripristinata. La questione, seppur non determinante, non può essere obliterata adducendo che la distanza fra la precedente farmacia della dott.ssa Pesenti (sita in corso Mazzini 7) e le altre farmacie confinanti fosse già inferiore a 200 metri, in virtù del consolidarsi della situazione in epoca anteriore all’introduzione di una distanza minima da parte della legge n. 475/1968. All’atto della pianificazione operata con la D.G.C. n. 360/2014, infatti, il potere esercitato dall’amministrazione soggiace al rispetto della normativa all’attualità vigente e non può valorizzare situazioni che si pongono <corsivo>contra legem</corsivo> a seguito della sopravvenienza di nuove regolamentazioni, per cui correttamente l’amministrazione ha applicato i parametri di distanza previsti dalla legge oggi vigente.</h:div><h:div>2.4.4 Quanto alla circostanza che nell’area attribuita alla Farmacia del Rosario non sarebbero in programma insediamenti di natura residenziale, terziaria e commerciale tali da rendere necessario un nuovo presidio delle esigenze farmaceutiche dell’area, la stessa non risulta determinante nell’economia complessiva del provvedimento impugnato. L’indicazione di futuri progetti per la valorizzazione residenziale ed economico-produttiva del territorio vale soltanto a rappresentare una possibilità futura di crescita demografica all’interno di un’area che già <corsivo>ex se</corsivo>, al momento in cui la D.C.G. n. 360/2014 è stata assunta, risultava così densamente popolata da rendere opportuno l’insediamento di un ulteriore esercizio farmaceutico. </h:div><h:div>Né la ricorrente può pretendere che le scelte dell’amministrazione siano modulate al fine di non compromettere le proprie aspettative di mercato. Difatti, anche laddove questo fosse (e non è scontato) un interesse individuale validamente tutelato, non appare comunque prevalente rispetto a quello della titolare della Farmacia del Rosario allo spostamento in un’area più adeguata alla conduzione dell’esercizio in parola, né rispetto all’interesse pubblico a favorire lo sviluppo della concorrenza anche tra gli operatori che erogano servizi farmaceutici. </h:div><h:div>Anche la giurisprudenza ha più volte sottolineato che “<corsivo>alle farmacie già insediate non possono essere garantite misure protezionistiche, in quanto anche questa categoria di operatori economici deve in primo luogo difendersi attraverso strumenti di mercato”: la nuova disciplina di settore è stata dettata, infatti, dalla finalità di estendere il numero degli esercenti il servizio farmaceutico a dimostrazione che le “rendite di posizione” non possono assumere rilievo se confrontate con l’interesse della collettività alla capillarità del servizio farmaceutico</corsivo>” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 27.04.2018, n. 2562).</h:div><h:div>2.4.5 La ricorrente lamenta, infine, la contraddittorietà del provvedimento impugnato, di cui mette a confronto alcuni passi, con riferimento alla mancata previsione di futuri insediamenti residenziali e industriali all’interno della sede n. 12 e all’eccessiva concentrazione di esercizi farmaceutici in detta zona, che non lascerebbe alla ricorrente medesima l’area della circoscrizione più densamente abitata. Le questioni sono infondate per le motivazioni già ampiamente illustrate ai paragrafi precedenti, cui può dunque rinviarsi. </h:div><h:div>3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione in quanto i confini della sede n. 12 non corrispondono all’accordo fra i titolari delle sedi n. 12 (Farmacia Fedele) e n. 19 (Farmacia Bicocca) intervenuto nel 1989.</h:div><h:div>Il motivo è inammissibile. Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto la modifica della zona 3 di competenza della Farmacia del Rosario operata, in sede di revisione della pianta organica, con la sottrazione di una parte della zona 12 assegnata alla Farmacia Fedele. Non è dato comprendere, dalla lettura degli atti di causa, in che termini l’accordo del 1989 intervenuto con il titolare della Farmacia Bicocca (zona 19) possa interferire con la questione sottoposta alla cognizione del Collegio, né quale sia il danno che la ricorrente potrebbe ricevere, in relazione alla contestata modifica della zona 3, dalla lamentata violazione dei confini della diversa zona 19, ubicata ad una distanza di circa 1,2 km dalla ricorrente. </h:div><h:div>4. Con il quarto motivo di ricorso, viene dedotta l’illogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnato per aver assegnato alla sede n. 3 confini diversi prima e dopo la avvenuta effettività e definitività del trasferimento, prevedendo così una sorta di “paracadute” per l’ipotesi in cui la delibera, a seguito di impugnazione, fosse annullata, in detti termini attribuendo due sedi, fra loro diverse per ampiezza, ad un solo farmacista.  </h:div><h:div>Le censure sono infondate.</h:div><h:div>Non appare illogico o contraddittorio che l’amministrazione abbia voluto subordinare l’efficacia delle proprie scelte agli esiti definitivi delle impugnative avverso la delibera in questione, né risulta illegittima la previsione di una perimetrazione parzialmente diversa per l’ipotesi in cui il provvedimento fosse confermato in giudizio con efficacia di <corsivo>res iudicata</corsivo>, soprattutto considerando che all’assetto della nuova sede 3 sono collegate le ulteriori modifiche indicate al punto 3, lett. a) e b) della delibera gravata, che comportano “<corsivo>l’attribuzione alla sede n. 1 di parte dell’area del centro storico attualmente attribuita alla sede 3</corsivo>” e “<corsivo>alla sede 2 della restante parte dell’area del centro storico attribuita alla sede 3</corsivo>”. </h:div><h:div>5. Il ricorso principale, dunque, è complessivamente infondato e merita di essere respinto.</h:div><h:div>6. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, con il primo ordine di censure viene contestata la determinazione n. 457/2015 di autorizzazione al trasferimento della farmacia della dott.ssa Pesenti in quanto contrastante con il parere espresso dalla ASL di Novara nell’ambito dell’istruttoria relativa alla D.G.C. n. 360/2014, contrario al trasferimento del predetto esercizio. Con il secondo ordine di censure, si lamenta l’illegittimità derivata del provvedimento gravato dall’illegittimità della D.G.C. n. 360/2014, impugnata con il ricorso principale.</h:div><h:div>Dall’infondatezza del ricorso principale deriva, stante la natura delle censure sopra sintetizzate, anche la conseguente infondatezza del ricorso per motivi aggiunti, che, dunque, deve essere parimenti respinto.</h:div><h:div>Data la particolarità della fattispecie, sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese. </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall’art. 84, comma 6, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="04/06/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Tonia Pezone</h:div><h:div>Valentina Caccamo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>