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   <Provvedimento>
      <meta id="20130133520190630134304080" descrizione="servizio idrico - in house" gruppo="20130133520190630134304080" modifica="7/28/2019 6:27:45 PM" stato="4" tipo="2" modello="3" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2013" n="01335"/>
            <fascicolo anno="2019" n="00857"/>
            <urn>urn:nir:tar.piemonte;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn>
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            <lingua>I</lingua>
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         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Torino\Sezione 1\2013\201301335\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>savio picone</firma>
            <data>28/07/2019 18:27:45</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>antonino masaracchia</firma>
            <data>30/06/2019 13:47:30</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>29/07/2019</dataPubblicazione>
         <classificazione>
13            <nuova>13</nuova>
            <ereditata>13</ereditata>
         </classificazione>
         <riferimento id="R20190630134251498" codice="REGIONI" descrizione="LEGGE REGIONE PIEMONTE">
            <ereditato>2</ereditato>
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            <giorno>0</giorno>
            <mese>0</mese>
            <anno>1997</anno>
            <articolo>0</articolo>
            <segnalibro/>
         </riferimento>
         <riferimento id="R20190630134251885" codice="REGIONI" descrizione="LEGGE REGIONE PIEMONTE">
            <ereditato>2</ereditato>
            <numero>7</numero>
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            <anno>2012</anno>
            <articolo>0</articolo>
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         </riferimento>
         <riferimento id="R20190630134251255" codice="COSTSEN" descrizione="DECRETO LEGISLATIVO">
            <ereditato>2</ereditato>
            <numero>152</numero>
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            <mese>0</mese>
            <anno>2006</anno>
            <articolo>142</articolo>
            <segnalibro/>
         </riferimento>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Falso</omissis>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Piemonte</h:div>
            <h:div>(Sezione Prima)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Savio Picone,	Presidente FF</h:div>
            <h:div>Antonino Masaracchia,	Consigliere, Estensore</h:div>
            <h:div>Laura Patelli,	Referendario</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>- della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Villar Focchiardo n. 27, in data 30/09/2013, pubblicata all’Albo pretorio dal 4/10/2013 al 18/10/2013, comunicata dal Comune all'ATO n. 3 via PEC in data 24/10/2013, avente ad oggetto: "<corsivo>Trasformazione di SMAT s.p.a. in azienda speciale consortile</corsivo>", con la quale il Comune di Villar Focchiardo ha subordinato l'affidamento della gestione del servizio idrico del proprio territorio a SMAT s.p.a. alla trasformazione di quest’ultima in azienda speciale consortile ed ha, quindi, deliberato di non affidare la gestione del servizio idrico nel territorio comunale al gestore unico SMAT s.p.a. individuato dall'autorità d'ambito;</h:div>
            <h:div>nonchè per l'annullamento di ogni atto presupposto, antecedente, preordinato, consequenziale e comunque connesso, tra i quali, la deliberazione del consiglio comunale di Villar Focchiardo n. 7, in data 26/04/2010, indicata nelle premesse della deliberazione impugnata e non nota; </h:div>
            <h:div>e per ogni ulteriore statuizione, ai sensi ed agli effetti dell'art 34 cod. proc. amm.;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2013, proposto da </h:div>
            <h:div>AUTORITÀ D'AMBITO N. 3 “TORINESE”, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Servetti, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II, 82; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Pierpaolo Prinetto, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Frejus, 1; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati>
               <h:div>COMUNE DI DRUENTO; </h:div>
               <h:div>SMAT S.P.A.; </h:div>
            </controinteressati>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villar Focchiardo;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2019 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO e DIRITTO</h:div>
         <h:div>1. L’Autorità d’Ambito– ATO n. 3 Torinese, ai fini della gestione ed erogazione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale di propria competenza, con delibera del 27 maggio 2004 aveva individuato in SMAT s.p.a. (società a partecipazione interamente pubblica, con partecipazione maggioritaria del Comune di Torino) uno dei soggetti titolari della gestione del servizio. L’affidamento, in particolare, è avvenuto ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. <corsivo>c</corsivo>, del d.lgs. n. 267 del 2000, ovvero secondo il modello dell’<corsivo>in house providing</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Il Comune di Villar Focchiardo (TO), rientrante in tale ambito territoriale (in quanto Comune della Bassa Val di Susa), pur avendo già aderito all’ATO n. 3, ha tuttavia deliberato – con delibera del Consiglio comunale n. 27, del 30 settembre 2013 – di non voler affidare la gestione del proprio servizio idrico a SMAT s.p.a., ritenendo prioritariamente “<corsivo>indispensabile riconsiderare l’attuale struttura giuridica, organizzativa e gestionale</corsivo>” di tale azienda, attraverso anche “<corsivo>la stesura e l’approvazione di un nuovo Statuto dell’Azienda</corsivo>” che si mostri rispettoso di alcuni “<corsivo>principi</corsivo>” parimenti individuati (tra i quali, in particolare, il divieto di perseguire “<corsivo>fini di lucro anche in via indiretta</corsivo>”, l’obbligo di “<corsivo>garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato</corsivo>” nonché di “<corsivo>garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all’organizzazione del lavoro</corsivo>”). In tale quadro ha quindi approvato, con la suddetta delibera, la richiesta “<corsivo>di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati</corsivo>”, dando quindi mandato alla Giunta “<corsivo>di valutare e sottoporre al Consiglio Comunale, in caso di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico secondo i principi fondamentali sanciti dalla modifica statutaria </corsivo>[predetta]<corsivo>, l’ipotesi di affidamento della gestione del proprio servizio idrico alla suddetta azienda</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>Con il ricorso oggi in decisione, l’Autorità d’Ambito– ATO n. 3 Torinese, in persona del Direttore Generale <corsivo>pro tempore</corsivo>, ha impugnato detta delibera, chiedendone l’annullamento, ricordando che, con delibera della Conferenza n. 173, del 27 maggio 2004, era stato assegnato un termine ai i vari Comuni per completare l’acquisizione della qualità di socio degli enti affidatari del servizio idrico integrato (ciò, con il voto favorevole della Comunità Montana cui apparteneva, all’epoca, lo stesso Comune di Villar Focchiardo). Tale delibera – precisa la ricorrente – sarebbe stata seguita, successivamente, da altre delibere dello stesso tenore, con previsione di “ulteriori termini per perfezionare l’adesione come soci a SMAT s.p.a.” (nel frattempo diventata gestore unico d’ambito, con deliberazione della Conferenza del 14 giugno 2007), parimenti fatte proprie dal Comune di Villar Focchiardo. Nonostante tutto ciò – si precisa in ricorso – quest’ultimo Comune “ha continuato ad escludere il proprio territorio dalla gestione del servizio idrico integrato mediante il gestore unico SMAT s.p.a. individuato da ATO”, proseguendo (sia pure senza autorizzazione) a gestire separatamente, ed in economia, i servizi di acquedotto e di fognatura relativi al proprio territorio. Con la deliberazione impugnata il Comune di Villar Focchiardo avrebbe “esplicitato le ragioni per le quali [...] non intende divenire socio di SMAT s.p.a.”, subordinando “un’eventuale propria adesione [...] alla ‘<corsivo>trasformazione di SMAT s.p.a. da società di capitale ad Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico...’</corsivo>”. </h:div>
         <h:div>In diritto, la ricorrente ha dedotto il vizio di incompetenza (in quanto, secondo il d.lgs. n. 152 del 2006 e le leggi della Regione Piemonte n. 7 del 2012 e n. 13 del 1997, solo all’Autorità d’Ambito spetterebbe, in esclusiva, “la scelta sia della forma di gestione del servizio sia la procedura di affidamento ed individuazione del gestore del servizio”) ed ha sostenuto l’obbligo del Comune di Villar Focchiardo “di adesione quale socio a SMAT” dovendosi assicurare, per legge, “una gestione unitaria, che superi le precedenti gestioni frammentarie, al fine di conseguire una maggiore efficienza ed economicità del servizio”. Ha inoltre sostenuto l’“Insindacabilità dell’affidamento del servizio idrico a SMAT”, scelta che “compete per legge esclusivamente all’ATO”, richiamando, qui, la Convenzione del 1998 istitutiva dell’Autorità d’Ambito sottoscritta dallo stesso Comune. Ha, infine, sostenuto l’“Insussistenza dell’ipotesi di deroga” di cui all’art. 148, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 (non possedendo, il Comune di Villar Focchiardo, i requisiti previsti da tale ipotesi derogatoria), invocando anche l’intervenuta “acquiescenza” di controparte la quale “ha sempre approvato tutti gli atti con i quali gli Enti locali, in ottemperanza alla normativa statale e regionale, hanno trasferito i loro poteri in materia di servizio idrico integrato all’ATO n. 3”.</h:div>
         <h:div>2. Si è costituito in giudizio il Comune di Villar Focchiardo, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendone l’infondatezza con memoria depositata in giudizio il 18 aprile 2019. In via preliminare, peraltro, il Comune resistente ha eccepito l’inammissibilità del gravame per “carenza d’interesse” in quanto l’annullamento dell’atto impugnato “non produrrebbe [...] alcuna modificazione della situazione giuridica attuale” posto che “il Comune non diventerebbe per ciò solo socio di SMAT, né quindi destinatario dell’affidamento <corsivo>in house </corsivo>a SMAT”.</h:div>
         <h:div>La ricorrente, per parte sua, con memoria depositata in pari data, ha ribadito le proprie argomentazioni a sostegno della richiesta di annullamento. Ne sono seguite reciproche repliche, depositate in giudizio il 30 aprile 2019.</h:div>
         <h:div>Alla pubblica udienza del 22 maggio 2019, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div>
         <h:div>3. Va preliminarmente esaminata l’eccezione in rito sollevata dal Comune resistente.</h:div>
         <h:div>L’eccezione non è fondata, in quanto la delibera impugnata ha frapposto un evidente ostacolo all’adesione del Comune alla compagine sociale del gestore del servizio idrico. Il testo della delibera è, invero, estremamente chiaro nel subordinare tale adesione all’avvenuta “<corsivo>trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico</corsivo>”, lasciando quindi intendere che, in caso contrario, verrà mantenuta l’attuale situazione che vede il Comune estraneo a quella compagine sociale. Si tratta quindi di un atto autovincolante per l’amministrazione, tale da non consentirle, allo stato, di aderire al gestore del servizio idrico in mancanza dell’avveramento della condizione. Non è perciò condivisibile la prospettazione di parte resistente, secondo cui la delibera impugnata avrebbe, in sostanza, una valenza meramente politica o “di principio”, determinando invece essa l’effetto giuridico – vieppiù immediato, stante la coeva deliberazione di immediata eseguibilità della delibera stessa, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 – di impedire l’acquisizione di quote di SMAT s.p.a. da parte del Comune. E’ pertanto evidente che solo mediante una sua rimozione, per effetto di una pronuncia giurisdizionale di annullamento, è possibile ottenere l’obiettivo che si prefigge la ricorrente, ossia l’adesione – sia pure da deliberarsi con successivo atto – da parte del Comune intimato a SMAT s.p.a.</h:div>
         <h:div>4. Nel merito, il ricorso è fondato.</h:div>
         <h:div>Questo TAR, a margine di analoghi contenziosi, ha avuto già occasione di chiarire i tratti essenziali del sistema di organizzazione del servizio idrico, quale originariamente delineati dalla legge n. 36 del 1994 ed attualmente previsti dagli artt. 147 ss. del d.lgs. n. 152 del 2006, precisando che esso è caratterizzato – in vista del superamento della frammentazione tipica del precedente sistema – dall’obbligatorietà della definizione di ambiti territoriali ottimali, in cui devono confluire tutti i Comuni, e dalla competenza delle Regioni nella loro delimitazione e nella disciplina delle forme e dei modi della cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale (cfr. TAR Piemonte, questa sez. I, sentt. nn. 1210, 1227, 1228 e 1229 del 2016).</h:div>
         <h:div>4.1. In particolare, si è in tali occasioni ricordato che, con legge regionale n. 13 del 1997, la Regione Piemonte ha proceduto alla individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato di cui all’art. 8 della legge n. 36 del 1994 ed alla definizione delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nei predetti ambiti. A tal fine, l'art. 4 della legge regionale n. 13 del 1997 ha previsto che gli Enti locali di ciascun ambito territoriale esercitino le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato attraverso un organo denominato “<corsivo>Autorità d’ambito</corsivo>”, da costituirsi con apposita convenzione e composto dal Presidente della Provincia territorialmente interessata, dai Presidenti delle Comunità Montane e dai Sindaci dei Comuni non facenti parte di queste ultime. Secondo l’art. 4 della legge regionale in questione, “<corsivo>i Comuni, ivi compresi quelli appartenenti a Comunità montane, le Comunità montane e le Province di ciascun ambito territoriale ottimale stipulano apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 142 del 1990, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge</corsivo>” (comma 2) e “<corsivo>La convenzione di cui al comma 2 e le sue eventuali modificazioni sono adottate sulla base dei criteri e degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge</corsivo>” (comma 5). Ai sensi del successivo articolo 5 della legge regionale, poi, “<corsivo>L'Autorità d'ambito esercita le funzioni elencate all'articolo 3, in nome e per conto di tutti gli Enti locali appartenenti all'ambito territoriale</corsivo>” (comma 1) e “<corsivo>L'Autorità d'ambito: </corsivo>a)<corsivo> approva il programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio; </corsivo>b)<corsivo> definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito degli istituti di cui all'articolo 7, comma 1, ivi compresa la salvaguardia degli organismi esistenti; </corsivo>c)<corsivo> determina le tariffe del servizio idrico e dispone in ordine alla destinazione dei proventi tariffari</corsivo>” (comma 2). Gli ambiti territoriali ottimali sono stati individuati nel numero di sei, tra cui l’ambito n. 3 “torinese” (cfr. art. 2 della legge regionale cit.).</h:div>
         <h:div>A livello di legislazione statale, la volontà di addivenire ad un unico centro di imputazione delle funzioni di governo del servizio idrico integrato ha trovato poi conferma con la disciplina delineata nel nuovo art. 149-<corsivo>bis</corsivo> del d.lgs. n. 152 del 2006 (inserito dal decreto-legge n. 133 del 2014, convertito in legge n. 164 del 2014, e poi modificato dall’art. 1, comma 615, della legge n. 190 del 2014), prevedendosi che “<corsivo>L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione </corsivo>in house<corsivo>, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>4.2. Dal riepilogato quadro normativo questo TAR, nei richiamati precedenti (che, in questa sede, devono trovare piena conferma), ha ricavato anzitutto alcune indicazioni preliminari: <corsivo>a)</corsivo> tanto la legge statale quanto quella regionale individuano nel modulo organizzatorio dell’autorità d’ambito l’unica possibile forma di gestione del servizio idrico integrato; <corsivo>b)</corsivo> detta autorità costituisce diretta espressione degli Enti locali, che nella convenzione istitutiva devono definire le relative quote in base alla popolazione e al territorio di ciascuno, nella necessità di garantire le esigenze del territorio, l’equilibrio di rappresentanza fra i Comuni partecipanti e funzionalità dell’organismo; <corsivo>c)</corsivo> l’Autorità d’ambito sceglie il modello organizzativo e individua le concrete forme di gestione del servizio idrico integrato; <corsivo>d) </corsivo>siffatta individuazione deve, per volontà espressa del legislatore, seguire il solco già tracciato dall’art. 22 della legge n. 142 del 1990, poi trasfuso e rivisto nell’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, variamente modificato dalle leggi di settore. Di talché le figure gestorie ipotizzabili sono costituite: dalla procedura ad evidenza pubblica; dal partenariato pubblico-privato con gara a doppio oggetto (riguardante la qualità di socio e l’attribuzione ad esso dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio); dall’affidamento del servizio a società <corsivo>in house</corsivo> a capitale interamente pubblico (cfr., nello stesso senso, quanto adesso dispone il già menzionato art. 149-<corsivo>bis</corsivo> del d.lgs. n. 152 del 2006); <corsivo>e)</corsivo> ai sensi del novellato art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, gli Enti locali devono provvedere ad affidare le infrastrutture idriche di loro proprietà al gestore del servizio idrico integrato, in concessione d'uso gratuita e per tutta la durata della gestione. A sua volta, il gestore ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. </h:div>
         <h:div>4.3. La conseguente soggezione dei Comuni ricompresi nell’ambito ottimale alle scelte dell’Autorità d’Ambito è stata affermata, sulla scorta delle norme allora vigenti, anche in più risalenti decisioni di questo TAR e del Consiglio di Stato (cfr., in particolare, TAR Piemonte, questa sez. I, sentt. nn. 1019 e 1441 del 2009; Cons. Stato, sez. V, dec. n. 4478 del 2005), nelle quali è stato riconosciuto il sostanziale obbligo di adesione all’Autorità d’ambito da parte dei vari Comuni interessati, obbligo ritenuto correttamente realizzabile anche tramite la nomina di commissario <corsivo>ad acta</corsivo>. Nella citata sentenza il giudice d’appello ha infatti chiarito: “sono di competenza dell'Autorità d'ambito l'approvazione del programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre necessarie per l'erogazione del servizio, il piano finanziario, la definizione del modello organizzativo e l'individuazione delle forme di gestione del servizio idrico integrato, compresa la salvaguardia degli organismi esistenti; gli atti di affidamento della gestione del servizio, la determinazione delle tariffe del servizio idrico e della destinazione dei proventi tariffari, il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del servizio”; e ha ulteriormente precisato: “la decisione impugnata ha correttamente delimitato la possibilità di salvaguardia delle gestioni esistenti – ammessa dalla legge statale e legge regionale – nella concreta ricognizione infrastrutturale e nella concreta programmazione del servizio. Il mantenimento di gestioni esistenti è quindi un fatto eventuale e derogatorio al criterio generale di unicità gestionale per tutto l'ambito, verificabile solo in concreto e laddove una gestione già operante risponda a parametri di efficacia sul piano della qualità e dell'economicità dei servizi. [...] il servizio idrico integrato deve essere di norma gestito mediante un unico soggetto e può essere affidato ad una pluralità di soggetti gestori, al solo fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondano a particolari criteri di efficienza ed economicità”.</h:div>
         <h:div>4.4. Come già rilevato nei precedenti di questo TAR del 2016, concernenti controversie azionate dalla medesima Autorità d’ambito oggi ricorrente, quest’ultima risulta istituita con convenzione del giugno 1998 ed ha approvato il piano d’ambito con delibera n. 107/2002; con le successive deliberazioni n. 173/2004, 282/2007 e 296/2007, ha scelto di affidare alla società SMAT s.p.a. (società a capitale interamente pubblico), ai sensi dell’art. 113, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, la gestione del ciclo completo delle acque per il territorio corrispondente all’Ambito territoriale Ottimale Torino 3, nel quale ricade anche il Comune qui resistente. </h:div>
         <h:div>Ciò posto, e tenuto conto della vincolatività delle determinazioni dell’ATO nei confronti dei singoli enti che ne fanno parte, analogamente a quanto già deciso da questo TAR nei menzionati precedenti del 2016, non paiono ravvisabili, nel caso di specie, valide ragioni di opposizione da parte del Comune resistente, anche in considerazione del fatto che: <corsivo>a)</corsivo> quest’ultimo ha concorso all’approvazione delle delibere da ultimo menzionate, attraverso l’intervento e il voto espresso, in sede di Conferenza dei rappresentanti degli Enti locali, dal rappresentante della Comunità Montana cui esso afferisce; <corsivo>b)</corsivo> ai sensi dell’art. 13 della convenzione istitutiva (doc. n. 2 della ricorrente), la conferenza dei rappresentanti degli Enti locali ha legittimamente assunto le proprie deliberazioni a maggioranza (dei 2/3 dei presenti e dei 2/3 delle quote), non sussistendo a tal fine il vincolo dell’unanimità dei consensi; <corsivo>c)</corsivo> la soluzione dell’affidamento diretto del servizio a società a capitale interamente pubblico era espressamente ammessa dall’allora vigente art. 113, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000.</h:div>
         <h:div>Da tutto quanto esposto non può che conseguire una valutazione di illegittimità dell’iniziativa adottata successivamente dal Comune resistente, in contrasto con la legittima e vincolante scelta gestoria posta in essere dall’ATO competente. Spetta infatti a quest’ultimo – come già chiarito da questo TAR nei precedenti già menzionati, e come emerge dal quadro normativo precedentemente ricostruito – individuare la figura gestoria più opportuna mediante la quale provvedere all’erogazione del servizio idrico integrato, sicché il singolo Comune non è più competente e legittimato a costituire in proprio alcuna società o struttura consortile a cui affidare, con gara o meno, la gestione del servizio idrico. In particolare, come rilevato da questo TAR nei citati precedenti, è dirimente, ai fini della risoluzione della presente controversia, quanto prevede la delibera n. 173, del 27 maggio 2004, della Conferenza dei Rappresentanti degli Enti locali (doc. n. 3 della ricorrente), recante “<corsivo>Riorganizzazione del servizio idrico – Conferimento della titolarità della gestione del servizio ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 267/00 e approvazione del contratto di servizio</corsivo>”, la quale, a pag. 14, punto 4b, prevede espressamente l’obbligo di adesione (mediante acquisizione della qualità di socio) alla società SMAT s.p.a. da parte dei Comuni che, alla data di approvazione della delibera, non erano ancora parte della compagnie societaria. Si tratta di delibera che, a mente del proprio dispositivo, esplicita effetti estesi ai “<corsivo>territori dei comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società</corsivo>”: se ne desume che la delibera ha effetto cogente, nei confronti della totalità dei Comuni facenti parte dell’ATO, sia nella parte in cui impone agli stessi l’adesione alla società affidataria, sia nella parte – logicamente consequenziale alla prima – in cui dispone l’affidamento diretto in favore di quest’ultima della gestione del servizio idrico. </h:div>
         <h:div>Deve pertanto concludersi, in accoglimento dei relativi profili di censura (e con assorbimento di quelli non esplicitamente qui esaminati), che la delibera impugnata è in contrasto con il dettato legislativo di riferimento, come sopra sinteticamente ricostruito, il quale delinea un sistema accentrato a livello di ambito territoriale ottimale per la gestione e l’erogazione del servizio idrico integrato e a tal fine assegna alle scelte dell’ATO, al ricorrere dei presupposti richiesti, carattere vincolante nei confronti dei singoli enti ricompresi nel suo ambito territoriale.</h:div>
         <h:div> Né a conclusioni diverse può giungersi, nella specie, sulla base della disposizione di cui all'art. 147, comma 2-<corsivo>bis</corsivo>, lettera <corsivo>b</corsivo>, del d.lgs. n. 152 del 2006 (inserito dal decreto-legge n. 133 del 2014, convertito in legge n. 164 del 2014, e poi modificato dall'art. 62, comma 4, della legge 221 del 2015), invocata da parte resistente, a norma della quale “<corsivo>Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve: </corsivo>a)<corsivo> le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148; </corsivo>b)<corsivo> le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera </corsivo>b)<corsivo>, l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti</corsivo>”. Ed infatti – in disparte la pur rilevante circostanza che si tratta di norma sopravvenuta all’adozione della delibera in questa sede impugnata, onde essa non può condurre al suo annullamento in ossequio al principio del <corsivo>tempus regit actum</corsivo>– si tratta di disposizione, come già osservato da questo TAR, che non è applicabile alla posizione per cui è causa né, più in generale, all'ordinamento piemontese (cfr., tra le tante, la sent. n. 1229 del 2016, cit.): come reso evidente dal suo <corsivo>incipit</corsivo> (“<corsivo>Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale</corsivo>”), tale comma 2-<corsivo>bis</corsivo> risulta formulato con esclusivo riferimento agli ambiti territoriali coincidenti con l'intero territorio regionale; del resto, un’indiscriminata estensione della deroga avrebbe comportato un effetto, non controllabile, contrastante con la <corsivo>ratio </corsivo>di evitare eccessive frammentazioni territoriali, sicché appare correttamente rientrare nella discrezionalità del legislatore la scelta di limitare la deroga in questione (tenuto conto della finalità di “<corsivo>conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza</corsivo>”) alla sola ipotesi in cui l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale – con ciò, quindi, non potendosi accedere all’interpretazione “costituzionalmente orientata”, propugnata dal Comune resistente nei suoi scritti difensivi, volta a ritenere superabile quella limitazione territoriale. In ogni caso, il Comune resistente non ha nemmeno comprovato in giudizio di possedere i requisiti in presenza dei quali la lettera <corsivo>b) </corsivo>del comma 2-<corsivo>bis</corsivo> cit. consente il mantenimento della gestione del servizio idrico in forma autonoma, essendosi limitato ad allegare (senza alcun riscontro) sia l’approvvigionamento del proprio servizio idrico “da fonti idriche pregiate”, sia l’ubicazione della sorgente in sito individuato come bene paesaggistico, sia ancora l’“<corsivo>utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico</corsivo>”.</h:div>
         <h:div>5. Dall’annullamento della delibera impugnata consegue l’obbligo conformativo per il Comune resistente di porre in essere tutti gli atti necessari per aderire alla gestione d’ambito come affidata con le delibere n. 173/2004, 282/2007 e 296/2007 (cfr., nello stesso senso, i precedenti di questo TAR del 2016, citt.).</h:div>
         <h:div>6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da liquidarsi in euro 3.000,00 (tremila/00).</h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione prima, definitivamente pronunciando,</h:div>
         <h:div>Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla la delibera del Consiglio comunale del Comune di Villar Focchiardo n. 27, del 30 settembre 2013, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.</h:div>
         <h:div>Condanna il Comune di Villar Focchiardo, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
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         <dataeluogo norm="22/05/2019"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Mavaracchio</h:div>
            <h:div>Antonino Masaracchia</h:div>
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   </Provvedimento>
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