<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250010120250717122848208" descrizione="" gruppo="20250010120250717122848208" modifica="18/07/2025 19:27:27" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Gap Progetti S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00101"/><fascicolo anno="2025" n="00120"/><urn>urn:nir:tar.trentino.alto.adige;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250010120250717122848208.xml</file><wordfile>20250010120250717122848208.docm</wordfile><ricorso NRG="202500101">202500101\202500101.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\816 Alessandra Farina\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Maria Cappellano</firma><data>18/07/2025 19:27:27</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>23/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento</h:div><h:div>(Sezione Unica)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Alessandra Farina,	Presidente</h:div><h:div>Maria Cappellano,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Cecilia Ambrosi,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione</h:div><h:div>- della determinazione dirigenziale del Comune di Levico Terme n. 66 del 21/05/2025 di aggiudicazione definitiva disposta a favore della controinteressata, comunicata ai concorrenti il 22 maggio; </h:div><h:div>- di tutti gli atti presupposti e conseguenti; nonché per dichiarare nullo, inefficace e/o comunque risolto il contratto medio tempore eventualmente stipulato tra il Comune e la controinteressata, nonché, infine, per la condanna del Comune di Levico Terme al risarcimento dei danni patiti e patiendi, per come verranno dimostrati in corso di causa.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 101 del 2025, proposto da </h:div><h:div>GAP PROGETTI S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B37309EF64, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>il Comune di Levico Terme, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come da ultimo sostituito dall’art. 1 co. 1, del d.lgs. 15 maggio 2023, n. 64, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico <corsivo>ex lege</corsivo> in Trento, largo Porta Nuova n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>di DAP Studio Elena Sacco Paolo Danelli, SM Ingegneria s.r.l., Projema Engineering S.r.l., Giulio Pignatta, quali componenti del costituendo R.T.I. DAP Studio Elena Sacco Paolo Danelli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicola Durazzo e Eloà Pellizzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Levico Terme, con la relativa documentazione e le deduzioni difensive;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio di DAP Studio Elena Sacco Paolo Danelli, SM Ingegneria s.r.l., Projema Engineering S.r.l., Giulio Pignatta, quali componenti del costituendo R.T.I. DAP Studio Elena Sacco Paolo Danelli, e viste la memoria e la documentazione depositate;</h:div><h:div>Vista la memoria di replica di parte ricorrente;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Visti gli articoli 55 e 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>A. – Con il ricorso in esame, notificato il 20 giugno 2025 e depositato il 2 luglio, la società GAP Progetti s.r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale del Comune di Levico Terme n. 66 del 21 maggio 2025, comunicata ai concorrenti il 22 maggio, di aggiudicazione definitiva dell’appalto per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo del nuovo polo culturale comunale, in favore del costituendo RTI formato da DAP Studio Elena Sacco Paolo Danelli, SM Ingegneria s.r.l., Projema Engineering s.r.l. e Ing. Giulio Pignatta, per un importo di € 299.747,27 - oltre CNPAIA 4% e IVA ai sensi di legge, pari a complessivi € 380.319,36.</h:div><h:div>Espone, in punto di fatto, che:</h:div><h:div>- il Comune di Levico Terme ha indetto detto appalto per servizi tecnici avente ad oggetto la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo del nuovo polo culturale comunale, sulla scorta del progetto preliminare approvato con delibera del Consiglio Comunale n.8 del 24 gennaio 2023;</h:div><h:div>- il capo 16 del disciplinare di gara prevede che l’offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, (anche) la documentazione prevista nell’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”; e, per quanto attiene alla valutazione dell’offerta tecnica, il capo 21 dello stesso disciplinare prevede la valutazione da parte di un’apposita commissione giudicatrice, con assegnazione dei relativi punteggi in applicazione dei criteri e delle formule indicate nel predetto elaborato;</h:div><h:div>- in base a tale documento, si prevede l’assegnazione di un punteggio massimo di 85 punti per l’offerta tecnica e di 15 punti per l’offerta economica, con articolazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica (1) professionalità ed adeguatezza dell’offerta; referenze, max 45 punti; 2) dettaglio progettuale, max 35 punti; 3) criterio premiante, max 5 punti);</h:div><h:div>- per quanto attiene al criterio n. 2 (dettaglio progettuale), il concorrente deve sviluppare la proposta progettuale per la porzione di edificio che affaccia su via Dante, nel rispetto dell’impostazione progettuale come definita dagli elaborati del progetto preliminare approvato; </h:div><h:div>- in tal senso si esprimevano le FAQ per i concorrenti, sicché la proposta progettuale, in quanto coerente con il progetto preliminare, avrebbe dovuto mantenere la stessa composizione volumetrica, funzionale e spaziale declinata nel progetto preliminare;</h:div><h:div>- alla gara in interesse ha partecipato, oltre alla ricorrente, anche il raggruppamento controinteressato, il quale ha presentato l’offerta comprensiva del documento denominato “sviluppo dettaglio progettuale”; e la stazione appaltante ha ammesso alla presentazione dell’offerta venti ditte;</h:div><h:div>- la commissione, quindi, ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata, con assegnazione al documento “sviluppo dettaglio progettuale” della controinteressata di 31,5 punti (lo 0.9 di 35 punti) nettamente superiore a quello assegnato a tutti gli altri concorrenti, tra cui la ricorrente alla quale sono stati assegnati 18,095 punti;</h:div><h:div>- la predetta è risultata, pertanto, la migliore per quanto attiene all’offerta tecnica con 54,130 punti, i quali, riparametrati, hanno portato al punteggio di 85 punti; con conseguente collocazione della controinteressata in prima posizione nella graduatoria, dopo l’apertura delle offerte economiche, con punti 98,500, seguita dalla ricorrente con punti 97,053.</h:div><h:div>Tutto ciò premesso in punto di fatto, la ricorrente si duole dell’aggiudicazione disposta a favore della controinteressata deducendo avverso la determinazione e n.66 del 21 maggio 2025 le censure di:</h:div><h:div>1) <corsivo>Violazione legge di gara (punto 2.2. dell’allegato Parametri e criteri di valutazione delle offerte; capo 16 del disciplinare di gara; art.2, co.1, del CSA). Inammissibilità dell’offerta per offerta aliud pro alio. Violazione art.97 Cost. Violazione di legge</corsivo>;</h:div><h:div>2) <corsivo>Violazione legge di gara (punto 2.1. dell’allegato Parametri e criteri di valutazione delle offerte; capo 16 del disciplinare di gara; art.2, co.1, del CSA). Eccesso di potere (contraddittorietà, ingiustizia manifesta, illegittimità. Superamento prova di resistenza</corsivo>.</h:div><h:div>Con il primo motivo sostiene la ricorrente che la proposta della controinteressata non sarebbe stata redatta nel rispetto dell’impostazione progettuale come definita dal progetto preliminare approvato; e che la predetta non si sarebbe limitata a sviluppare la proposta progettuale relativa alla porzione di edificio che affaccia su via Dante, ma avrebbe proposto un progetto che attiene anche alla parte che affaccia su via Garibaldi, nonostante i chiari precetti della legge di gara e le FAQ su tale punto.</h:div><h:div>Sostiene altresì che l’aggiudicataria non avrebbe rispettato anche la composizione volumetrica e quella spaziale del progetto preliminare; e ciò, sebbene nella formulazione della proposta tecnica non tanto “qualità” e “costi” sarebbero dovuti restare in linea con il progetto preliminare, quanto piuttosto l’impostazione dello sviluppo progettuale.</h:div><h:div>Assume, pertanto, l’offerta di un <corsivo>aliud pro alio</corsivo> dal quale deriverebbe l’esclusione della proposta redatta dalla controinteressata.</h:div><h:div>Con il secondo motivo sostiene che tale offerta avrebbe dovuto essere valutata <corsivo>tamquam non esset</corsivo> e, quindi, con l’assegnazione di zero punti; o, in ogni caso – pur valutandola come ammissibile – anche l’assegnazione del coefficiente 0,8 comporterebbe l’arretramento in graduatoria con collocazione al primo posto dell’odierna istante. In tal senso, la valutazione della commissione sarebbe affetta da grave illogicità, grave travisamento dei fatti e grave errore valutativo.</h:div><h:div>Ha, quindi, chiesto – previa misura cautelare – l’annullamento dell’aggiudicazione, la declaratoria di nullità e/inefficacia del contratto eventualmente stipulato; nonché, il risarcimento del danno in forma specifica o, se diventato impossibile, il risarcimento per equivalente dei danni patrimoniali per come saranno determinati in corso di causa. </h:div><h:div>B. – Si è costituito in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Comune di Levico Terme, il quale ha depositato documentazione e, con memoria difensiva – nel precisare che la controinteressata avrebbe avuto diritto anche all’attribuzione del criterio premiale dei 5 punti – ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata puntuale impugnazione degli atti presupposti alla determinazione n. 66/2025 di aggiudicazione definitiva della gara, con specifico riferimento alla deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 29 aprile 2025 con cui è stata approvata la graduatoria finale, e ai verbali delle operazioni di gara.</h:div><h:div>Sulle censure, ha chiarito innanzitutto che – come reso evidente dagli atti di gara – il dettaglio progettuale non sarebbe stato utilizzato dalla stazione appaltante nella fase successiva di esecuzione del contratto; e, per quanto attiene al criterio n. 2 (dettaglio progettuale), la valutazione della commissione era discrezionale sulla base di predefiniti criteri, tra cui, in ordine decrescente di priorità: a) l’integrazione nel volume delle funzioni proposte nel progetto preliminare, e l’integrazione della struttura nell’attuale contesto edilizio/architettonico; b) la fruibilità ed ottimizzazione degli spazi e del volume; c) la durabilità e qualità degli elementi, con particolare riferimento al ciclo di vita della struttura ed alle esigenze manutentive; d) il mancato incremento dell’importo lavori; e) la chiarezza e sinteticità espositiva della documentazione.</h:div><h:div>Per quanto attiene all’assegnazione del punteggio tecnico, la difesa del Comune ha evidenziato – ferma l’insindacabilità del giudizio tecnico in assenza di manifesta illogicità o travisamento dei fatti – la genericità della contestazione di parte ricorrente con riferimento alla motivazione resa sul progetto della controinteressata.</h:div><h:div>Ha, quindi chiesto la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto del ricorso in quanto infondato.</h:div><h:div>Per quanto attiene alla domanda cautelare, sul piano del <corsivo>periculum in mora</corsivo> ha evidenziato che l’eventuale sospensione degli atti impugnati comporterebbe il rischio della perdita del finanziamento da parte della Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione dell’opera pari ad € 4.968.500,00 (pari al 95% della spesa ammessa), ammessa al finanziamento con deliberazione della Giunta Provinciale n. 478 del 24 marzo 2023 a valere sui fondi di cui all’art. 16, co. 3 bis della L.P. 36/1993 e s.m.i. “Fondo sviluppo locale”; documentando, inoltre, che la Provincia, con nota del 7 aprile 2025, ha fissato inderogabilmente la data del 24 marzo 2026 per la presentazione della documentazione richiesta e quindi del progetto di fattibilità tecnico economica validato, concludendo per la reiezione dell’istanza cautelare.</h:div><h:div>C. – Si è costituito in giudizio il costituendo raggruppamento temporaneo aggiudicatario, il quale, con memoria ritualmente depositata in vista della trattazione dell’istanza cautelare – ricostruito sinteticamente l’<corsivo>iter</corsivo> della gara – ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata puntuale impugnazione degli atti presupposti.</h:div><h:div>Sostiene, in particolare che – una volta che sia stato adottato l’atto conclusivo della gara – l’atto endoprocedimentale che si assume viziato deve essere impugnato contestualmente all’atto conclusivo della procedura; laddove, nel caso in esame, non sono stati impugnati né la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 29 aprile 2025 di approvazione della graduatoria, né i verbali di gara con particolare riguardo a quelli da cui risulta l’esame dell’offerta della controinteressata.</h:div><h:div>Nel merito, si è soffermato sul nucleo centrale della contestazione di parte ricorrente, relativo alla presunta violazione delle prescrizioni della <corsivo>lex specialis</corsivo> nella parte in cui il RTI controinteressato avrebbe modificato la proposta progettuale sul piano della composizione volumetrica e della distribuzione spaziale interna, oltre alla estensione della stessa proposta alla porzione che affaccia su via Garibaldi.</h:div><h:div>Ha evidenziato altresì l’insindacabilità delle valutazioni rese dalla Commissione, in assenza di macroscopici vizi di illogicità e irragionevolezza.</h:div><h:div>Nell’aderire sul piano del <corsivo>periculum in mora</corsivo> a quanto evidenziato dalla stazione appaltante, ha quindi chiesto la reiezione del ricorso e della contestuale istanza cautelare, con vittoria di spese.</h:div><h:div>D. – La ricorrente ha depositato una memoria di replica, con cui ha controdedotto all’eccezione di inammissibilità argomentando anche nel merito, insistendo quindi per la fondatezza del ricorso e per l’accoglimento della contestuale istanza cautelare.</h:div><h:div>E. – Alla camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025, presenti i difensori delle parti come specificato nel verbale – i quali hanno reso chiarimenti – il Presidente del Collegio ha dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., e la causa è stata posta in decisione.</h:div><h:div>F. – Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio alle parti presenti.</h:div><h:div>G. – Nel merito, il ricorso non è fondato, il che consente di prescindere dall’esame dell’eccezione in rito sollevata dalla difesa sia del Comune che della parte controinteressata.</h:div><h:div>G.1. – Non è fondato il primo motivo di ricorso.</h:div><h:div>Con tale censura sostiene la ricorrente che la proposta della controinteressata non sarebbe stata redatta nel rispetto dell’impostazione progettuale come definita dal progetto preliminare approvato; e che la predetta non si sarebbe limitata a sviluppare la proposta progettuale relativa alla porzione di edificio che affaccia su via Dante, ma avrebbe proposto un progetto che attiene anche alla parte che affaccia su via Garibaldi, nonostante i chiari precetti della legge di gara e le FAQ su tale punto.</h:div><h:div>Sostiene altresì che l’aggiudicataria non avrebbe rispettato anche la composizione volumetrica e quella spaziale del progetto preliminare; e ciò, sebbene nella formulazione della proposta tecnica non tanto “qualità” e “costi” sarebbero dovuti restare in linea con il progetto preliminare, quanto piuttosto l’impostazione dello sviluppo progettuale.</h:div><h:div>Assume, pertanto, l’offerta di un <corsivo>aliud pro alio</corsivo>, dal quale dovrebbe derivare la doverosa esclusione dalla gara della controinteressata.</h:div><h:div>La complessiva prospettazione non convince.</h:div><h:div>Come riferito in punto di fatto, l’appalto in interesse ha ad oggetto la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo, sulla scorta del progetto preliminare approvato con delibera del Consiglio Comunale n.8 del 24 gennaio 2023, per la realizzazione del “Nuovo Polo Culturale Comunale di Levico Terme da Realizzare sull’area 46/1, 46/5, 46/6 e p.f. 114 in C.C. Levico”; opera per la quale è stato chiesto il finanziamento provinciale.</h:div><h:div>Il costo stimato per la realizzazione dell’opera, è di € 4.000.000,00 di cui € 3.912.000,00 per lavori e € 88.000,00 per oneri della sicurezza, al netto di I.V.A.</h:div><h:div>Il criterio di aggiudicazione - per quanto attiene all’aggiudicazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, e del progetto esecutivo – è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del Codice e dell’art. 17 della L.P. n. 2/2016, <corsivo>secondo quando definito nell’elaborato “Parametri e criteri e valutazione delle offerte</corsivo>”; e, per esigenze di accelerazione, è stata prevista e applicata l’inversione procedimentale.</h:div><h:div>Sono state ammesse a presentare l’offerta venti ditte.</h:div><h:div>Per quanto attiene alla controinteressata, a detto documento è stato assegnato il punteggio di 31,5, nettamente superiore a quello di tutti gli altri concorrenti, tra cui la stessa ricorrente alla quale venivano assegnati 18,095 punti.</h:div><h:div>Tale elevato punteggio ha portato all’assegnazione, come da riparametrazione, di punti 85, e un punteggio finale di punti 98,500, seguita dalla ricorrente, seconda in graduatoria con 97,053 punti, con una differenza rispetto alla ricorrente di punti 1,447.</h:div><h:div>Ciò premesso e chiarito sul piano fattuale, la premessa da cui muove la ricorrente non può trovare accoglimento e, a tal fine, si rende necessario prendere le mosse dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> e, in particolare:</h:div><h:div>- il punto 16 del disciplinare di gara, in base al quale l’offerta tecnica “deve contenere, a pena di esclusione, “…<corsivo>la documentazione prevista dall’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”</corsivo>”;</h:div><h:div>- il punto 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, secondo cui il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del Codice e dell’art. 17 della L.P. n. 2/2016, <corsivo>secondo quando definito nell’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte</corsivo>”. </h:div><h:div><corsivo>Per quanto attiene i contenuti e le modalità di formulazione dell'offerta nonché l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato denominato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”</corsivo>”.</h:div><h:div>- il successivo punto 19, relativo alla Commissione giudicatrice, il quale prevede tre componenti “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”, e la responsabilità di detto organo tecnico “della valutazione delle offerte tecniche”, con un ruolo di ausilio al RUP anche nella valutazione della congruità delle offerte tecniche;</h:div><h:div>- il punto 21, secondo cui le offerte tecniche sono valutate da una commissione appositamente nominata, la quale deve valutare le offerte tecniche e assegnare i relativi punteggi “applicando i criteri e le formule indicate nell’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”; prevedendo altresì che “<corsivo>La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel citato elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte</corsivo>”.</h:div><h:div>Osserva quindi il Collegio che, in base a tale disciplina, la commissione – costituita da esperti dello specifico settore – ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i dettagliati criteri e sub-criteri con relativi punteggi indicati nel suddetto elaborato (<corsivo>Parametri e criteri e valutazione delle offerte</corsivo>).</h:div><h:div>Il punteggio era ripartito in offerta tecnica, max 85; offerta economica max 15; con un’evidente attenzione alla qualità della proposta tecnica, come si evince anche dalla previsione della prioritaria collocazione, quale primo in graduatoria, del concorrente che, a parità di punteggio complessivo, abbia ottenuto il miglior punteggio per l’offerta tecnica (punto 1 del Documento “Parametri e criteri e valutazione delle offerte”).</h:div><h:div>Per quanto attiene, poi, a tale Documento:</h:div><h:div>- tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, era previsto il “Dettaglio progettuale” (max 35 punti), rispetto al quale il capo 2.2. dell’elaborato <corsivo>Parametri e criteri e valutazione delle offerte</corsivo> stabilisce che <corsivo>il concorrente è tenuto a sviluppare la propria proposta progettuale relativa alla porzione di edificio che affaccia su via Dante, adibita a Sala polivalente con possibile affaccio sulla piazza coperta</corsivo>; precisando, che “<corsivo>La proposta dovrà essere redatta, nel rispetto della impostazione progettuale come definita dagli elaborati del progetto preliminare approvato</corsivo>”; e, tra i criteri per valutare il livello di qualità del concorrente, vi è anche la “coerenza con il progetto preliminare approvato”.</h:div><h:div>Sempre tale documento richiedeva al concorrente di formulare la propria proposta, <corsivo>approfondendo in particolare: </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• Come integrare nel volume le funzioni proposte nel progetto preliminare, e integrare la struttura nell’attuale contesto edilizio/architettonico; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• scelta dei materiali; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• eventuali dettagli costruttivi a scelta del concorrente; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• analisi costi benefici</corsivo>.</h:div><h:div>Era anche precisato che la proposta era richiesta al solo scopo di valutare il progettista nello svolgimento pratico dell’attività; e che nessun obbligo grava sul Comune di realizzazione della proposta progettuale del concorrente, precisando altresì che tale proposta non è qualificabile quale “concorso di idee”.</h:div><h:div>Tale passaggio ad avviso del Collegio si presenta di particolare interesse al fine di rilevare la debolezza della prospettazione di parte istante, in quanto la proposta progettuale – per quanto possibilmente innovativa, o con l’inserimento di significativi miglioramenti – non obbliga la stazione appaltante ad utilizzarla, anche considerando che l’obiettivo dichiarato del Comune è quello di valutare tecnicamente il progettista. </h:div><h:div>Non convince, pertanto, la ricorrente nella parte in cui, nella memoria di replica, si sofferma sul criterio relativo al rispetto del progetto preliminare – peraltro, solo il quinto criterio in ordine decrescente – in quanto: a) tale criterio non impone l’integrale rispetto di detto progetto, ma prescrive la (diversa) “coerenza” con lo stesso progetto preliminare; b) come già chiarito, la stazione appaltante non era tenuta in alcun modo a considerare la proposta anche migliorativa; c) il suddetto criterio deve, in ogni caso, essere letto unitamente a tutte le altre previsioni della <corsivo>lex specialis</corsivo>, quali sopra riportate.</h:div><h:div>Inoltre, non è dato riscontrare l’asserita “profonda modifica” del progetto, in quanto la controinteressata ha proposto una mera rotazione della sala nel rispetto della volumetria complessiva, con un miglioramento della fruizione degli spazi esterni.</h:div><h:div>Venendo, a questo punto, alla presunta causa di esclusione dalla gara, sempre il Documento prescriveva che:</h:div><h:div>- “<corsivo>La mancata presentazione dell’elaborato richiesto comporta l’attribuzione di un punteggio pari a 0,00</corsivo>”;</h:div><h:div>- <corsivo>La proposta dovrà essere redatta, nel rispetto della impostazione progettuale come definita dagli elaborati del progetto preliminare approvato. </corsivo></h:div><h:div><corsivo>- L’attribuzione del punteggio per ciascun criterio, sarà assegnato in “via discrezionale” dalla Commissione giudicatrice sulla base della documentazione presentata e degli elementi richiesti per la valutazione, assegnando un peso/coefficiente variabile tra zero e uno sulla base dei seguenti elementi…</corsivo></h:div><h:div><corsivo>- Verranno ritenute più idonee quelle proposte la cui documentazione consenta di stimare il livello di professionalità, affidabilità e quindi qualità del concorrente, mediante i seguenti aspetti e criteri, posti in ordine decrescente di priorità:</corsivo></h:div><h:div><corsivo>•	integrazione nel volume delle funzioni proposte nel progetto preliminare, e integrazione della struttura nell’attuale contesto edilizio/architettonico; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• fruibilità ed ottimizzazione degli spazi e del volume; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• durabilità e qualità degli elementi, con particolare riferimento al ciclo di vita della struttura ed alle esigenze manutentive; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• non determinare un incremento dell’importo lavori, complessivo e/ o per le singole categorie di lavoro, come determinate dall’elaborato “VE_VALUTAZIONI ECONOMICHE”, ed eventualmente proporre delle soluzioni a favore di un contenimento dei suddetti importi; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• coerenza con il progetto preliminare approvato; </corsivo></h:div><h:div><corsivo>• chiarezza e sinteticità: saranno valutate anche la chiarezza e la sinteticità espositiva di tutta la documentazione consegnata.</corsivo></h:div><h:div>Come si evince dalla piana lettura di tale parte della <corsivo>lex specialis</corsivo>, il criterio asseritamente preminente su cui ruota in sostanza l’intero impianto del ricorso – la coerenza con il progetto preliminare approvato – non solo non è l’unico elemento di valutazione della proposta progettuale, ma, nel previsto ordine decrescente di priorità, è collocato solo al quinto posto.</h:div><h:div>Per quanto attiene alle modifiche al progetto – che dovrebbero condurre all’esclusione dalla gara – oltre a quanto già rilevato, deve osservarsi, quanto ai chiarimenti resi dalla stazione appaltante, che:</h:div><h:div>- uno dei chiarimenti atteneva a possibili varianti del volume e/o della sagoma della Sala Polivalente, oltre che della forma, della tecnologia costruttiva (PEC datata 4 novembre 2024, ore 11.53.55);</h:div><h:div>- il riscontro fornito – il quale, stando alla prospettazione di parte ricorrente, avrebbe dovuto negare in radice la possibilità di introdurre variazioni – ammette(va), pertanto, l’inserimento di variazioni nella fase di sviluppo della proposta progettuale, ma “nel rispetto della composizione volumetrica, funzionale e spaziale” del progetto preliminare, aspetti che la controinteressata risulta avere rispettato, in quanto – come evidenziato dalla difesa del Comune – le variazioni proposte attengono alla rotazione di 90° della sala polivalente da orizzontale a verticale, senza alterazione né del volume (mc), né in termini di spazi (mq interni ed esterni); in particolare, senza che ne risultino alterate le proporzioni né modificato il rapporto con la parte retrostante dell’edificio;</h:div><h:div>- deve, in ogni caso, convenirsi con la difesa del Comune nella parte in cui evidenzia come la lettura delle FAQ vada comunque contestualizzata rispetto ad una <corsivo>lex specialis</corsivo> che richiedeva di approfondire taluni aspetti significativi, in ordine ai quali il criterio invocato da parte istante ai fini dell’esclusione, non prioritario tra i criteri nell’ordine previsto, prescriveva la “coerenza” con il progetto preliminare; e fermo restando che, nella valutazione del progetto, non risulta che la commissione abbia fatto il minimo cenno alla parte di progetto sviluppata per via Garibaldi,  la quale, pertanto, non ha costituito oggetto di valutazione.</h:div><h:div>Non si riscontra dalla documentazione di gara neppure alcun elemento da cui desumere che la controinteressata procederà alla redazione del progetto in conformità alla proposta presentata, in quanto nel disciplinare era chiarito nettamente che la proposta aveva il solo scopo di valutare il livello di qualità del progettista nello svolgimento pratico dell’attività; e che nessun obbligo grava sul Comune di realizzazione della proposta progettuale del concorrente, precisando altresì che tale proposta non è qualificabile quale “concorso di idee”.</h:div><h:div>Se queste sono le premesse da cui muovere correttamente, allora si depotenzia ulteriormente il profilo centrale del primo motivo, sulla presunta offerta di un “aliud pro alio”. </h:div><h:div>Va, a tal fine, rammentato che, per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa:</h:div><h:div>- la carenza che legittima l’esclusione dalla gara deve consistere nella carenza di un elemento dell’offerta ritenuto essenziale e, come tale suscettibile di dare luogo al cd. aliud pro alio, riferito – a presidio proprio del principio di stretta tassatività delle cause di esclusione – a quelle “<corsivo>caratteristiche e qualità dell'oggetto dell'appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali o perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale</corsivo>” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 maggio 2023, n. 5393);</h:div><h:div>- “…se è vero che la giurisprudenza giustifica l’esclusione del concorrente la cui offerta non rispetti le caratteristiche tecniche essenziali richieste dagli atti di gara, anche se la sanzione espulsiva non è espressamente prevista (cfr. Cons. Stato, IV, 31 maggio 2023, n. 5393), ciò presuppone che i <corsivo>desiderata</corsivo> della stazione appaltante siano espressi in termini chiari ed assolutamente inequivoci. In particolare, è necessario che la legge di gara precisi quali delle molteplici caratteristiche di un prodotto da fornire la stazione appaltante assuma come talmente essenziali per il rispetto delle finalità perseguite con la fornitura che l’eventuale mancanza o difformità si risolverebbe in un <corsivo>aliudo pro alio</corsivo>…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 5 novembre 2024, n. 8829).</h:div><h:div>Il riferimento all’<corsivo>aliud pro alio</corsivo> risulta, quindi, fuori fuoco, e nessuna esclusione la stazione appaltante avrebbe potuto disporre, in quanto la sanzione espulsiva era prevista solo per il caso in cui l’offerta tecnica non contenesse “…<corsivo>la documentazione prevista dall’elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”</corsivo>” (v. punto 16 del disciplinare).</h:div><h:div>Del resto, come si evince dalla legge di gara, neanche la mancata presentazione dell’elaborato richiesto al criterio n. 2 avrebbe comportato l’esclusione del partecipante dalla gara, ma solo l’attribuzione di punteggio pari a zero (pag. 7 “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”).</h:div><h:div>Il primo motivo, pertanto, deve essere respinto.</h:div><h:div>G.2. – Anche il secondo motivo non è fondato. </h:div><h:div>Con tale censura parte istante – oltre a sostenere che la commissione avrebbe dovuto assegnare un punteggio pari a “0” – assume l’illogicità del punteggio assegnato, evidenziando che il punteggio di 31,5 punti (lo 0.9 di 35 punti) sarebbe immotivato in quanto legato solo alla qualità elevata; e che anche la sola assegnazione del coefficiente di 0,8 – sempre indice di “qualità elevata” – avrebbe comportato un arretramento in graduatoria del RTI controinteressato.</h:div><h:div>A tal fine, ha depositato in giudizio uno schema di calcolo sul superamento della prova di resistenza; e – venendo in rilievo una valutazione tecnico-discrezionale – ha dedotto il vizio di eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche della “<corsivo>grave incongruità, grave disparità di trattamento, grave illogicità, grave travisamento dei fatti, grave errore valutativo, grave irragionevolezza</corsivo>”.</h:div><h:div>Ciò premesso in punto di fatto, deve in via preliminare darsi atto dei seri dubbi del Collegio sulla sussistenza di un concreto a attuale interesse su tale censura.</h:div><h:div>Invero, per quanto attiene all’assegnazione del punteggio tecnico, la difesa del Comune ha evidenziato – ferma l’insindacabilità nel merito del giudizio tecnico in assenza di manifesta illogicità o travisamento dei fatti – che la controinteressata avrebbe avuto diritto anche al punteggio premiale, di cui al punto 2.3. del Documento, un punteggio on/off che avrebbe comportato l’assegnazione di 5 punti.</h:div><h:div>E’ invero accaduto che – in applicazione dell’inversione procedimentale – la busta contenente la documentazione amministrativa è stata esaminata solo successivamente, per cui solo in quella sede è stato riscontrato il possesso della certificazione posseduta dal tecnico esperto in merito agli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, che avrebbe comportato l’attribuzione del criterio premiale dei 5 punti.</h:div><h:div>Prosegue la difesa del Comune precisando che tale certificato non è stato tuttavia considerato, in quanto non avrebbe alterato l’ordine della graduatoria, considerata l’applicazione all’aggiudicataria della riparametrazione dell’offerta tecnica al punteggio massimo di 85 punti.</h:div><h:div>Ciò premesso e chiarito, osserva il Collegio che di tale punteggio premiale la ricorrente non ha tenuto conto nel formulare il conteggio sulla prova di resistenza.</h:div><h:div>Invero – muovendo dalla stessa, per quanto generica, prospettazione di parte istante, di ipotetica assegnazione di 0,8 alla controinteressata – la ricorrente formula un calcolo volto a dimostrare il superamento della prova di resistenza.</h:div><h:div>E, tuttavia, la predetta non prende in considerazione la sussistenza del suddetto requisito – il criterio premiale on/off, 5 punti – e, quindi, in caso di ipotetica riedizione del potere, dell’ipotesi di assegnazione dell’invocato punteggio inferiore alla controinteressata, ma con contestuale assegnazione dei 5 punti per il criterio premiale; il che si riflette sulla fondatezza dell’assunto e, in definitiva, disvela la debolezza del secondo motivo nella parte relativa alla prova di resistenza, la quale si presenta debole.</h:div><h:div>La censura è in ogni caso infondata.</h:div><h:div>Deve, sul punto, essere richiamato il consolidato orientamento, anche del giudice di appello, secondo cui:</h:div><h:div>- “…<corsivo>nell'ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l'espressione di un'ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta. Per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (così Consiglio di Stato V n° 10195 del 18 dicembre 2024)</corsivo>...” (Cons. Stato, Sez. VII, 20 giugno 2025, n. 5392);</h:div><h:div>- “…<corsivo>secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, anche di questa Sezione, “Nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica le valutazioni delle offerte tecniche da parte delle Commissioni di gara sono espressione di discrezionalità tecnica, con la conseguenza che le stesse sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti o, ancora, salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione” (da ultimo, ex plurimis, della Sezione, la sentenza n. 8865 del 2022)</corsivo>…” (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 giugno 2024, n. 5490; in senso conforme, T.A.R. Sicilia, Sez. I, 8 maggio 2024, n. 1531).</h:div><h:div>Applicando i su esposti principi al caso in esame, deve innanzitutto osservarsi che la valutazione resa dalla commissione, formata da esperti dello specifico settore, non è stata sostanzialmente censurata dalla ricorrente, la quale non deduce alcuno specifico vizio sulla valutazione discrezionale concretamente resa.</h:div><h:div>La commissione ha, in particolare, assegnato il punteggio con un’articolata motivazione che la ricorrente non scalfisce; e non è dato ravvisare nel giudizio dell’organo tecnico il superamento dei suddetti confini, tanto che la ricorrente, sostanzialmente, ha accettato il giudizio reso sul progetto dalla stessa presentato, il quale non è stato in alcun punto censurato.</h:div><h:div>Né, tantomeno, risulta specificamente censurata la valutazione della commissione sulla proposta progettuale redatta dalla controinteressata, in cui si fa riferimento al “<corsivo>Progetto di qualità elevata soprattutto per l’attenzione prestata allo spazio pubblico circostante tramite un sistema di terrazzamenti scale e gradonate; molto interessante il rivestimento della facciata in U-Galss (edificio lanterna). Elevata chiarezza espositiva, la proposta è migliorativa per la durabilità degli elementi, qualità e costi si rimangono in linea con il preliminare</corsivo>”; con assegnazione di punti 31,500.</h:div><h:div>Deve ulteriormente osservarsi che tale valutazione – raffrontata con i parametri fissati dal Documento “Parametri e criteri e valutazione delle offerte” – si pone in linea con detti criteri e con lo stesso ordine decrescente di priorità, in quanto la commissione ha apprezzato l’attenzione allo spazio pubblico, al rivestimento della facciata, alla “durabilità e qualità degli elementi”, e anche ai costi in linea con il progetto preliminare.</h:div><h:div>La contestazione di parte ricorrente su tale giudizio si presenta, pertanto, generica e, come tale, inidonea a scalfire la valutazione discrezionale.</h:div><h:div>E, d’altro canto, non può neppure aderirsi alla tesi volta a fare assegnare alla controinteressata un punteggio pari a zero, in quanto il più volte citato Documento prescriveva l’attribuzione del punteggio pari a 0,00 nel caso – all’evidenza non presente nella fattispecie in esame – di “<corsivo>mancata presentazione dell’elaborato richiesto</corsivo>”.</h:div><h:div>Ritiene conclusivamente il Collegio che, nel caso in esame, la ricorrente ha espresso una valutazione unilaterale priva di riscontro, non idonea a provare in concreto che l’esercizio della discrezionalità sia connotato da manifesto travisamento dei fatti o da irrazionalità, limitandosi in sostanza – quanto all’assegnazione del punteggio – a non concordare con il giudizio adeguatamente motivato della commissione, e coerente con i criteri di riferimento.</h:div><h:div>G.3. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati.</h:div><h:div>Dalla reiezione del ricorso consegue, <corsivo>de plano</corsivo>, la reiezione della domanda risarcitoria.</h:div><h:div>H. – Le spese di giudizio, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 91 cod. proc. civ., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto della media complessità delle questioni giuridiche affrontate e della concreta attività difensiva svolta.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Condanna GAP PROGETTI S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge, in solido fra di loro in favore di DAP Studio Elena Sacco Paolo Danelli, SM Ingegneria s.r.l., Projema Engineering S.r.l., Giulio Pignatta, e in € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre oneri accessori come per legge, in favore del Comune di Levico Terme.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Niccolo Pedelini</h:div><h:div>Maria Cappellano</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>