<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20250008820250717125339945" id="20250008820250717125339945" modello="2" modifica="17/07/2025 17:21:40" pdf="0" ricorrente="Gabriella Maria Seminatore" stato="2" tipo="2" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00088"/><fascicolo anno="2025" n="00116"/><urn>urn:nir:tar.trentino.alto.adige;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250008820250717125339945.xml</file><wordfile>20250008820250717125339945.docm</wordfile><ricorso NRG="202500088">202500088\202500088.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\816 Alessandra Farina\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Alessandra Farina</firma><data>17/07/2025 16:48:07</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Cecilia Ambrosi</firma><data>17/07/2025 14:56:33</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>18/07/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento</h:div><h:div>(Sezione Unica)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Alessandra Farina,	Presidente</h:div><h:div>Maria Cappellano,	Consigliere</h:div><h:div>Cecilia Ambrosi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>a) del verbale delle operazioni elettorali e del provvedimento di proclamazione degli eletti del 06 maggio 2025 emesso dall’Ufficio Elettorale Centrale di Trento, nella parte in cui il Presidente ha proclamato eletta alla carica di consigliere comunale -OMISSIS-;</h:div><h:div>b) dei verbali delle operazioni elettorali delle sezioni nn. 43, 53, 61, 62, 63, 69, 96 e 98 del Comune di Trento;</h:div><h:div>c) di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dalla ricorrente; </h:div><h:div>nonché per la correzione del risultato elettorale con la proclamazione della ricorrente alla carica di consigliere comunale del Comune di Trento, con ogni connessa e conseguente statuizione e correzione.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 88 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Cozzolino e Antonio Izzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Trento, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, non costituita in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025 il consigliere Cecilia Ambrosi e udito il difensore della parte ricorrente come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.	La signora -OMISSIS- con il ricorso in esame, proposto ai sensi dell’art. 130 c.p.a., contesta l’esito del voto per l’elezione del Consiglio comunale di Trento così come cristallizzato nel verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale del 6 maggio 2025, per la parte in cui ha determinato la proclamazione a consigliere comunale della controinteressata -OMISSIS-, candidata come la ricorrente nella lista “<corsivo>GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA</corsivo>”, che ha conseguito 103 voti di preferenza, mentre alla ricorrente ne sono stati attribuiti 97.  </h:div><h:div>Deduce che, da una prima visualizzazione degli esiti del voto nel sito <corsivo>internet</corsivo> della Regione Trentino-Alto Adige, sarebbe stato reso pubblico un risultato opposto, che avrebbe visto la ricorrente proclamata eletta, con un numero di preferenze pari a 97, e la signora -OMISSIS- quale prima dei non eletti, situazione poi rovesciatasi a seguito di <corsivo>“un’opaca operazione di riconteggio, avvenuta tra la notte di lunedì 05 maggio e la mattinata di martedì 06 maggio</corsivo>”. </h:div><h:div>2.	Il ricorso è stato depositato il 5 giugno 2025 e con decreto del Presidente di questo Tribunale n. 3/2025 del 9 giugno 2025, <corsivo>ex</corsivo> art. 130, comma 2 c.p.a., sono state ordinate le notificazioni alle parti che possono avere interesse, nel termine di 10 giorni, con deposito entro i successivi dieci giorni di copia delle stesse nonché degli atti e documenti del giudizio. Tali adempimenti sono stati ritualmente e tempestivamente svolti dalla parte ricorrente, come da documentazione depositata in atti in data 26 giugno 2025. </h:div><h:div>3.	Il Comune di Trento, in data 1 luglio 2025, ha presentato le proprie controdeduzioni spontanee a mente dell’art.130, comma 7, c.p.a. </h:div><h:div>4.	Secondo -OMISSIS- vi sarebbe stato l’erroneo e/o illegittimo riconoscimento a -OMISSIS- di voti di preferenza ed inoltre non sarebbero state assegnate illegittimamente alcune preferenze alla propria candidatura, come illustrato nei motivi di ricorso, sotto descritti, illegittimità che avrebbero comportato la proclamazione in suo favore. Pertanto la ricorrente domanda, nei limiti di interesse, l’annullamento <corsivo>in parte qua</corsivo> degli atti impugnati con correzione delle operazioni elettorali e la sua proclamazione alla carica di consigliere comunale del Comune di Trento. In via istruttoria chiede che questo Tribunale ordini l’esecuzione di una verificazione per la ripetizione delle operazioni di scrutinio nelle sezioni interessate. </h:div><h:div>4.1 Primo motivo: “<corsivo>1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 278 e 283 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge regionale - 03/05/2018, n. 2) - Eccesso di potere”.  </corsivo>Il primo motivo, al punto 1.1, evidenzia come dal verbale delle operazioni elettorali della sezione 78 emerge che alla -OMISSIS-controinteressata non è stata attribuita alcuna preferenza, mentre nel verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale (mod. 43 bis.El.III) è stata assegnata una preferenza; analogamente è dedotto nel motivo 1.2 quanto alla sezione 87.  </h:div><h:div>Ne consegue un errore dell’Ufficio Elettorale Centrale nella trascrizione dei dati, da cui deriva che il totale delle preferenze assegnate alla controinteressata deve essere rideterminato in 101 in luogo di 103.  L’Amministrazione comunale, dal canto suo, ha riconosciuto tale discrepanza attribuendola, verosimilmente, ad un errore di trascrizione delle preferenze assegnate al candidato collocato nella riga immediatamente precedente del verbale rispetto a quella della ricorrente. </h:div><h:div>4.2 Secondo motivo: “<corsivo>2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 276, 277, 278 e 283 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge regionale - 03/05/2018, n.2) - Eccesso di potere”</corsivo>. Nella sezione 61 sono stati dichiarati nulli due voti di preferenza espressi a vantaggio della ricorrente: tale decisione si prospetterebbe illegittima, in mancanza della motivazione della dichiarazione di nullità nel verbale di sezione, mentre sarebbe possibile desumere la volontà dell’elettore di esprimere il suffragio in suo favore con rideterminazione del totale delle preferenze a lei attribuite in 99.  </h:div><h:div>Il Comune afferma che tale verbalizzazione deve intendersi corretta in ragione di quanto disposto dalle disposizioni normative e dalle istruzioni impartite ai presidenti di seggio, secondo le quali si possono esprimere fino a due preferenze che, per essere valide, devono però riguardare esclusivamente i candidati compresi nella lista votata. Inoltre, chiarisce che il Presidente di seggio non era tenuto ad alcuna motivazione sul punto.  </h:div><h:div>4.3 Motivo terzo: “<corsivo>3. Violazione e falsa applicazione degli artt. da 275 a 278 e 283 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige (legge regionale - 03/05/2018, n. 2) - Violazione e falsa   applicazione del d.P.R. n. 570/1960 e successive modifiche - Eccesso   di potere”.  </corsivo>Il verbale delle operazioni elettorali della sezione 43, pur indicando un numero di voti di lista attribuiti alla lista “<corsivo>GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA</corsivo>” pari a 46, non riporta poi nella relativa tabella di scrutinio (con ciò intendendo la tabella riepilogativa riportata a pag. 57 del verbale di sezione) i voti di preferenza attribuiti ai vari candidatati appartenenti alla lista medesima. Quindi conclude la ricorrente nel senso che “<corsivo>Tale omissione è di particolare gravità, in quanto impedisce la verifica puntuale delle preferenze espresse dagli elettori in favore dei singoli candidati della lista medesima, rendendo impossibile accertare la regolarità dell’attribuzione dei voti di preferenza e la corretta ripartizione degli stessi tra i candidati</corsivo>”. Vi è pertanto la violazione delle disposizioni di legge richiamate, che comprometterebbe la trasparenza e verificabilità del risultato elettorale e, in tesi, “<corsivo>determina la necessità di procedere alla revisione dell’attribuzione delle preferenze in quella sezione, nonché, ove ritenuto opportuno, al riesame complessivo delle schede votate”</corsivo>.     </h:div><h:div>Il Comune riferisce che l’Ufficio Centrale Elettorale ha a disposizione anche le tabelle di scrutinio da cui sarebbero stati desunti tali dati che hanno determinato l’attribuzione delle preferenze ai vari candidati nella sezione. Aggiunge che in tale sezione né la ricorrente né la controinteressata hanno conseguito preferenze. </h:div><h:div>4.4 Motivo quarto: “<corsivo>4. Violazione e falsa applicazione, sotto altro aspetto, degli artt. da 275 a 278 e 283 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige (legge regionale - 03/05/2018, n. 2) - Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 570/1960 e successive modifiche - Eccesso   di potere”.</corsivo>  Nelle sezioni 53 e 69 i verbali delle operazioni elettorali sono privi di tutte le indicazioni fondamentali previste dalla normativa, segnatamente:  </h:div><h:div>“- <corsivo>l’indicazione del numero dei voti validi;   </corsivo></h:div><h:div><corsivo> – il riepilogo (voti contestati e non attribuiti; numero delle schede bianche; numero delle   schede nulle; numero delle schede valide solo per il candidato sindaco; etc);    </corsivo></h:div><h:div><corsivo>– ogni riferimento ai voti di lista validi, ovvero l’attribuzione dei voti alle singole liste   partecipanti alla competizione elettorale</corsivo>”.     </h:div><h:div>Ne consegue, in tesi, il carattere “<corsivo>del tutto indeterminato e non verificabile il risultato dello scrutinio in ciascuna delle due sezioni interessate, violando in modo manifesto gli obblighi di verbalizzazione imposti dalla normativa vigente, richiamata in rubrica. In assenza di tali dati essenziali, è impossibile accertare la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio</corsivo>” e quindi anche dell’attribuzione dei voti alla ricorrente; in particolare denuncia a tale riguardo la mancanza dell’indicazione dei voti di lista e della distinzione degli stessi tra voti con preferenza e senza preferenza, da cui deriverebbe la violazione del proprio diritto alla trasparenza e alla verificabilità nonché alla tutela del risultato elettorale. Segnatamente, l’entità e la rilevanza delle irregolarità riscontrate avrebbero un <corsivo>“potenziale impatto</corsivo>” sul computo delle preferenze attribuitele, circostanza che imporrebbe <corsivo>“la revisione – o, se del caso, l’annullamento – dell’esito elettorale nelle predette sezioni”. </corsivo></h:div><h:div>Il Comune deduce nuovamente che l’Ufficio Centrale Elettorale aveva a disposizione le tabelle di scrutinio da cui sarebbero stati desunti i dati. Rileva peraltro che in tali sezioni i voti di preferenza sono stati comunque verbalizzati. </h:div><h:div>4.5 Motivo quinto: “<corsivo>5. Violazione e falsa applicazione, sotto altro aspetto, degli artt. da 275 a 278 e 283 Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige (legge regionale - 03/05/2018, n. 2) - Violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 570/1960 e successive modifiche - Eccesso   di potere”.</corsivo>  Nelle sezioni 62, 63, 96 e 98 il verbale delle operazioni elettorali non contiene il dato relativo alla distinzione dei voti di lista tra voti di lista con o senza preferenze, mancanza che impedirebbe la verifica dei voti di preferenza assegnati. Tale omissione integra la violazione delle norme in materia di verbalizzazione e scrutinio, compromettendo la certezza e legalità dell’attribuzione dei voti e, in tesi, ha certamente pregiudicato direttamente la posizione della ricorrente “<corsivo>lesa nel computo delle preferenze ricevute e nella corretta valutazione del consenso elettorale conseguito</corsivo>”. Tale circostanza “<corsivo>impone, ove necessario, la rettifica o la ripetizione delle operazioni di scrutinio nelle sezioni interessate</corsivo>”.   </h:div><h:div>Il Comune rileva che i verbali contestati riportano comunque le preferenze conseguite dai singoli candidati. Inoltre, precisa che i dati della cui mancanza si duole la ricorrente non avrebbero comunque consentito un controllo delle preferenze attribuite al candidato, in quanto un simile “<corsivo>controllo risulta peraltro impossibile considerato che l’elettore, oltre a votare una lista può esprimere fino a due preferenze per la lista votata</corsivo>”. Inoltre, rileva che non vi sono indizi di incongruenza tra i dati relativi al numero di preferenze in concreto attribuite e il numero di voti di lista in nessuna delle sezioni considerate. </h:div><h:div>5.	Il Comune di Trento e la controinteressata non si sono formalmente costituiti in giudizio. </h:div><h:div>6.	Da ultimo, la ricorrente ha presentato note d’udienza, in data 16 luglio 2025, aventi il contenuto di una memoria di replica e, sotto altro profilo, recanti nuove doglianze con riferimento a ulteriori sezioni elettorali. </h:div><h:div>7.	All’odierna pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.  </h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>I.	In via preliminare deve essere dichiarata l’inammissibilità della memoria da ultimo depositata dalla parte ricorrente, in data 16 luglio 2025, in quanto intempestiva rispetto ai termini, pur dimidiati, di cui all’art. 130, comma 10, c.p.a. nonché, per le doglianze riferite ad ulteriori sezioni elettorali, non notificate alle controparti e presentate oltre il termine decadenziale previsto dall’art. 130, comma 1, lett. a) c.p.a. </h:div><h:div>II.	Il ricorso si prospetta inammissibile per le ragioni di seguito indicate. </h:div><h:div>III.	Per quanto d’interesse giova rammentare, seppur per sintesi, i principi che informano il giudizio elettorale, quali cristallizzatisi nella giurisprudenza consolidata, a cui questo Tribunale intende dare continuità (cfr. sentenza TRGA Trento, 24.12.2020, n. 216). </h:div><h:div> - Anche nel giudizio elettorale vige il principio di specificità dei motivi, seppure in termini attenuati rispetto all’ordinario, e lo stesso deve ritenersi osservato quando è indicato il tipo di vizio, il numero delle schede e le sezioni elettorali in cui le illegittimità si sarebbero verificate, essendo invece inammissibili azioni esplorative volte al mero riesame delle operazioni svolte (Ad. Pl. Cons. Stato, 20.11.2014, n. 32; sez. V, 13.04.2016, n. 1477). L’art. 40, comma 1, c.p.a. - applicabile anche nel giudizio in materia elettorale disciplinato dall’art. 130, comma 3, c.p.a. - dispone, alla lett. d), che l’atto introduttivo del giudizio deve contenere i “<corsivo>motivi specifici su cui si fonda il ricorso</corsivo>” e, alla lett. e), che nell’atto introduttivo del giudizio devono essere indicati altresì i “<corsivo>mezzi di prova</corsivo>”. Alla luce di tali disposizioni la giurisprudenza ha chiarito che nel giudizio in materia elettorale al Giudice amministrativo è consentito esercitare i poteri istruttori previsti dalla legge, riesaminando l’attività amministrativa svoltasi durante la consultazione, solo quando ciò occorra per verificare la sussistenza dei vizi denunciati dal ricorrente con sufficiente grado di precisione e ragionevole presunzione di attendibilità, mentre non può trovare ingresso la prospettazione di vizi generici o ipotetici, né la formulazione di censure fondate esclusivamente su di una soggettiva valutazione di scarsa verosimiglianza dell’accaduto (<corsivo>ex multis</corsivo>, TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 16.10.2019, n. 11934 e giurisprudenza ivi citata). Conseguentemente l’onere di indicazione delle irregolarità procedimentali lamentate può ritenersi assolto solo se i vizi siano enunciati con un’analiticità sufficiente a delimitare sia la doglianza dedotta, sia la sua incidenza sul risultato elettorale conclusivo, ai fini dell’accertamento dell’interesse a ricorrere, onde evitare ogni uso strumentale del giudizio (<corsivo>ex multis</corsivo>, da ultimo TAR Sicilia Catania, sez. I, sent., 18.01.2024, n. 226; TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 18.03.2022, n. 3156 ed ivi precedenti giurisprudenziali). Pertanto, si rivelano inammissibili le censure indeterminate, per la mancata indicazione delle sezioni in cui si sarebbero verificate le asserite irregolarità, per la mancata enunciazione dei voti attribuibili alla parte interessata, oppure che non superi la c.d. prova di resistenza, in presenza di elementi oggettivi che impediscano d’intravedere un qualunque vantaggio per il ricorrente (giurisprudenza costante, da ultimo TAR Campania Napoli, sez. V, sent., 28.10.2024, n. 5751). </h:div><h:div> - Nello stesso senso un motivo pur strutturato in termini specifici può essere comunque inammissibile e rendere tale l’intero ricorso allorché questo presenti caratteri tali da doversi qualificare come meramente esplorativo, in quanto orientato - ad una valutazione riservata al giudicante - ad un complessivo riesame del voto in sede contenziosa (Cons. Stato, Ad. plen., n. 32/2014). In tal senso, infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (<corsivo>ex multis</corsivo>, Cons. Stato, sez. III, 25.08.2020, n. 5203), anche in materia elettorale l’osservanza dell’onere della specificità dei motivi non assorbe, né azzera il distinto onere di allegare almeno un principio di prova, del pari gravante sul ricorrente e ciò in quanto anche una denuncia estremamente circostanziata dell’irregolarità in cui sarebbe incorsa la sezione elettorale deve essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle mere affermazioni della parte ricorrente.  </h:div><h:div>- Dunque, in relazione alle caratteristiche proprie dei ricorsi elettorali in cui al privato può mancare la piena cognizione degli atti delle operazioni elettorali, devono essere contemperati il principio dell’effettività della tutela e i principi generali del processo amministrativo della specificità dei motivi e dell’onere della prova, per cui è stato costantemente affermato il divieto di ricorso c.d. esplorativo, per evitare che il ricorso si trasformi in una inammissibile richiesta di riesame generale delle operazioni di scrutinio dinanzi al giudice amministrativo (per tutte citata sentenza TAR Campania Napoli, sez. V, Sent., 28.10.2024, n. 5751). </h:div><h:div> - Nel procedimento elettorale si applica il principio di strumentalità delle forme, secondo cui l’invalidità può essere dichiarata solo in presenza di irregolarità, sostanziali, che compromettano lo scopo dell’atto o pregiudichino le garanzie fondamentali, incidendo sulla libera espressione del voto (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Cons. Stato, sez. II, 11.05.2022, n. 3722). Il principio di strumentalità delle forme si integra con il principio di conservazione degli atti, che mira a tutelare la stabilità del risultato elettorale, data la rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Cons. Stato, sez III, 19.12.2017, n. 5959). Pertanto, la giurisprudenza ha specificato ad esempio che l’omessa indicazione nei verbali di sezione dei voti di preferenza e della cifra individuale dei candidati costituisce una mera irregolarità, qualora tali dati possano essere ricostruiti attraverso la documentazione allegata, come le tabelle di scrutinio. Inoltre, le incompletezze nella compilazione dei verbali non costituiscono prova sufficiente che sia stata alterata la volontà espressa dal corpo elettorale (sent. cit. Cons. Stato n. 3722/2022). Nello stesso senso, le tabelle di scrutinio valgono a supplire alle incompletezze dei verbali di sezione, secondo i poteri riconosciuti all’Ufficio Centrale Elettorale (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Cons. Stato, sez. II, 15.06.2022, n. 4870); le tabelle di scrutinio prevalgono rispetto ai verbali di sezione, stante il valore meramente certificatorio che questi ultimi assumono e le irregolarità di verbalizzazione non sono di per sé rilevanti per inficiare il risultato elettorale se i dati sono desumibili da tali tabelle (TAR Sicilia Catania, sez. I, Sent. 18.01.2024, n. 226). </h:div><h:div>IV. Sulla scorta delle suesposte coordinate giurisprudenziali è possibile esaminare partitamente ciascun motivo di ricorso. </h:div><h:div>V. Con riferimento al primo motivo le contestazioni dedotte trovano effettivamente riscontro.  </h:div><h:div>Infatti, l’Ufficio Elettorale Centrale ha attribuito 2 preferenze alla candidata -OMISSIS- erroneamente riportandole dalle sezioni elettorali 78 e 87, nelle quali invece la controinteressata non ha conseguito alcuna preferenza. Tanto si evince dal confronto tra i verbali di sezione e il verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale e relativi allegati (mod. 43 bis.El.III). Si tratta di errore riscontrato anche dal Comune di Trento. </h:div><h:div>Per l’effetto il totale delle preferenze assegnate alla candidata -OMISSIS- dovrebbe essere rideterminato in 101 in luogo di 103. </h:div><h:div>Tuttavia, per le considerazioni che seguiranno, va sin d’ora sottolineato che, alla prova di resistenza, l’eventuale accoglimento del primo motivo e la conseguente modifica dei voti attribuibili alla controinteressata non consentirebbe alla ricorrente di sopravanzare la medesima nel conteggio finale.   </h:div><h:div>VI. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, poiché la ricorrente non ha assolto all’onere probatorio neppure nei termini attenuati prescritti dalla giurisprudenza nella materia elettorale in ragione della difficoltà di accedere integralmente al materiale elettorale come sopra esposti (<corsivo>ex multis</corsivo> Cons. Stato Ad. Pl. n. 32 del 2014), e dunque non ha dimostrato neppure a mezzo dell’allegazione di elementi indiziari, pur estranei agli atti del procedimento, ma “<corsivo>dotati della attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile ed idoneo a legittimare l’attività acquisitiva del giudice”</corsivo> quanto meramente asserito, ossia che le schede in questione avrebbero evidenziato una chiara manifestazione di volontà dell’elettore a proprio favore (vedi anche Cons. Stato, sez. II, 7.01.2022, n. 113; id. 19.07.2021, n. 5428; id. 4.05.2022, n. 3483; id. II, 9.01.2024, n. 316; Cons. Giust. Amm. Reg. Siciliana, sez. giurisdizionale, 25.09.2024, n. 731).  </h:div><h:div>Occorre considerare che i voti di preferenza annullati non erano stati contestati nel seggio elettorale e pertanto non era necessaria una specifica motivazione (art. 277 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., d’ora in poi CEL), al contrario di quanto dedotto nel ricorso. Per la stessa ragione tali voti non dovevano essere riesaminati dall’Ufficio Centrale Elettorale.  </h:div><h:div>Pertanto, nel legittimo difetto di un qualche elemento desumibile dal verbale di sezione o dell’Ufficio Elettorale Centrale depositati in giudizio, l’onere probatorio faceva capo alla ricorrente e la stessa non lo ha assolto. In particolare, manca la produzione di elementi che la giurisprudenza riconosce come sufficienti a circostanziare il motivo di ricorso in simili casi: ad esempio, un reclamo o una contestazione circostanziata risultante a verbale, una circostanziata dichiarazione di un rappresentante di lista anche postuma rispetto allo svolgimento delle operazioni elettorali o di un elettore o quant’altro possa giustificare in qualche modo quanto dedotto. Tale mancanza non si giustifica anche alla luce del fatto che, per lista di cui si controverte, era stato nominato presso l’Ufficio Centrale Elettorale un rappresentante di lista, come documentato in giudizio dal Comune di Trento, ma nessun rilievo è pervenuto da parte dello stesso o di chicchessia. </h:div><h:div>Sul punto, infine, è appena il caso di rilevare che il diverso esito risultante dai dati inseriti nel sito regionale nel corso della tornata elettorale, peraltro nemmeno comprovato in giudizio, non può idoneamente assolvere all’onere della prova mancante, in quanto tale pubblicazione ha natura meramente informativa e i dati che ne costituiscono oggetto sono del tutto provvisori e non assumono rilievo giuridico neppure quali indizi di prova rispetto alle contestazioni svolte in giudizio (Cons. Stato cit. n. 113/2022). Il risultato del voto, infatti, è affidato dalla legge regionale (art. 283 CEL) solo alla proclamazione degli eletti da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale, che ha espletato i propri compiti il 6 maggio 2025 come prescritto dalle disposizioni normative ed organizzative in ordine allo svolgimento delle operazioni di scrutinio elettorale per la tornata elettorale in questione (art. 275 e ss. CEL).  </h:div><h:div>Nei termini esposti, pertanto, il motivo, pur sufficientemente specifico, si prospetta come meramente assertivo, privo di un substrato probatorio, ancorché indiziario, e si connota come esplorativo ossia inteso a far verificare, per mezzo dell’istruttoria officiosa di questo Tribunale, la correttezza della decisione del Presidente di seggio. </h:div><h:div>VII. I motivi terzo, quarto e quinto fanno leva esclusivamente su svariate mancanze rinvenibili nei verbali delle operazioni elettorali delle contestate sezioni, quanto a dati che avrebbero dovuto esservi riportati.  </h:div><h:div>Nel merito di tali doglianze, vale rammentare in via preliminare, quanto precisato in maniera consolidata dalla giurisprudenza e sopra esposto al paragrafo III in ordine all’irrilevanza, di per sé, delle irregolarità rilevate nei verbali qualora non compromettano lo scopo dell’atto o pregiudichino le garanzie fondamentali, incidendo sulla libera espressione del voto, circostanze di cui non v’è alcuna evidenza nel caso di specie. </h:div><h:div>VIII. Peraltro, il terzo motivo, prima ancora che infondato, si prospetta inammissibile in rito. Invero, le mancanze evidenziate nel ricorso sono effettivamente riscontrabili nel verbale delle operazioni elettorali della sezione 43 (il quale, pur riportando un numero di voti di lista attribuiti alla lista “<corsivo>GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA</corsivo>” pari a 46, non dettaglia, poi, nella tabella riepilogativa di pag. 57 del verbale di sezione, i voti di preferenza attribuiti ai vari candidatati appartenenti alla lista medesima), tuttavia non è stato osservato l’onere probatorio da parte della ricorrente, che doveva essere assolto con le modalità indicate in precedenza.  </h:div><h:div>Sotto altro profilo, sempre in rito, il motivo manca anche del carattere di specificità, pur nella forma attenuata richiesta in caso di contenzioso elettorale dalla giurisprudenza ricordata in apertura. La candidata -OMISSIS- si limita a dire che non sarebbe possibile verificare la regolarità della (mancata) attribuzione delle preferenze in suo favore - tenuto conto che per la sezione elettorale in considerazione nessuna delle due candidate risulta aver conseguito alcuna preferenza secondo le risultanze del verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale - e, solo per tale ragione, si renderebbe necessario il riesame dell’attribuzione delle stesse, se non addirittura il riesame complessivo delle schede votate.  La ricorrente non deduce, neppure in termini assertivi, di aver conseguito una qualche preferenza in quella sezione che non sarebbe stata verbalizzata, risultando del tutto omesso il rispetto del principio di specificità del motivo; né fornisce una prova indiziaria in tal senso. Dunque, la doglianza si prospetta esplorativa, ossia intesa a verificare la sussistenza di eventuali preferenze non verbalizzate mediante l’attività istruttoria svolta da questo Tribunale. </h:div><h:div>Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso. </h:div><h:div>IX. Anche il quarto motivo è inammissibile.  </h:div><h:div>Invero, pur rilevandosi nei verbali delle operazioni elettorali delle sezioni 53 e 69 gran parte delle mancanze evidenziate nel gravame, tuttavia anche in questo caso non è stato assolto l’onere della prova nei termini richiesti dalla richiamata giurisprudenza. Poiché nei verbali delle sezioni in esame i dati relativi alle preferenze scrutinate in favore dei candidati sono stati verbalizzati (e concordano con quelli indicati negli allegati del Verbale dell’Ufficio Elettorale Centrale) tale onere doveva essere orientato a dimostrare, seppure per meri indizi, l’erroneità della verbalizzazione delle preferenze certificate o meno in favore delle candidate, ricorrente e controinteressata, con specificazione degli effetti che tale erroneità avrebbe determinato rispetto alle risultanze dello scrutinio in contestazione. A ben vedere, le mancanze rilevate nella verbalizzazione, in quanto non si estendono alla dati concernenti le preferenze attribuite ai candidati in sede di scrutinio, smentiscono la conclusione espressa nel ricorso circa il “<corsivo>potenziale impatto</corsivo>” sul computo delle preferenze attribuite alla ricorrente, computo che costituisce la ragione esclusiva che sorregge il ricorso, in quanto non inteso ad annullare l’esito del voto ma a determinare una diversa proclamazione del risultato elettorale, favorevole alla ricorrente. </h:div><h:div>Quindi anche in questo caso il motivo va dichiarato inammissibile per difetto del rispetto dell’onere probatorio e di specificità. </h:div><h:div>X. Gravato da inammissibilità è parimenti il quinto motivo.  </h:div><h:div>Si contesta, con riferimento alle sezioni 62, 63, 96 e 98, che il verbale delle operazioni elettorali non contiene il dato relativo alla distinzione dei voti di lista complessivamente espressi nella sezione, tra voti di lista con o senza preferenze, mancanza che impedirebbe la verifica dei voti di preferenza a attribuiti alla ricorrente. Tenuto conto del fatto che i verbali stessi riportano le preferenze conseguite dai singoli candidati, sola informazione in realtà di interesse della ricorrente alla stregua del <corsivo>petitum</corsivo> versato nel gravame, difetta anche in questo caso l’assolvimento dell’onere probatorio e di specificità dei motivi, come circoscritti dalla giurisprudenza.  </h:div><h:div>Il motivo si prospetta inammissibile anche sotto altro profilo.  </h:div><h:div>Infatti, sussiste il difetto di interesse in capo alla ricorrente alla conoscenza dei dati mancanti, in quanto l’omessa distinzione nella verbalizzazione tra i voti di lista con preferenza e i voti di lista senza preferenza non assume il rilievo preteso dalla candidata -OMISSIS-, in quanto tale dato non consente la verifica delle preferenze da lei conseguite, e di raffrontarlo con quelle ottenute dalla controinteressata. Come correttamente argomentato dal Comune, infatti, un simile controllo è impedito dal fatto che l’elettore, oltre a votare una lista, può esprimere fino a due preferenze per la lista votata: quindi non v’è una corrispondenza univoca tra il numero di voti di lista con preferenze e il numero di preferenze in concreto attribuite.  </h:div><h:div>Quanto sopra argomentato rivela anche in questo caso la natura esplorativa del motivo di gravame in quanto inteso a fare rieditare lo spoglio dei voti attraverso l’istruttoria chiesta a questo Giudice.  </h:div><h:div>XI. In definitiva, quanto al primo motivo, sebbene sia riscontrabile un’erronea attribuzione dei voti di preferenza a favore della controinteressata, che scenderebbero da 103 a 101, anche tenendo conto di quanto dedotto con il secondo motivo (in ogni caso inammissibile per il mancato rispetto dell’onere della prova) l’eventuale attribuzione alla ricorrente di ulteriori due preferenze, che salirebbero complessivamente a 99, non consentirebbe alla medesima di sopravanzare la controinteressata e tanto non basta a sovvertire il risultato elettorale nel senso voluto nel ricorso. </h:div><h:div>I motivi terzo, quarto e quinto sono inammissibili in difetto del rispetto dell’onere probatorio e/o della specificità necessaria, seppure nei termini attenuati richiesti dalla giurisprudenza, con conseguente carattere esplorativo.  </h:div><h:div>XII. Ne deriva pertanto l’inammissibilità del ricorso nella sua integralità, per difetto di interesse, in quanto anche l’accoglimento del primo motivo di ricorso (ed in ipotesi anche del secondo motivo) non consentirebbe alla ricorrente di superare la prova di resistenza ossia di conseguire un numero di voti di preferenza superiore, o almeno pari, a quello attribuito alla controinteressata (cfr. di recente Cons. Stato, sez. II, 19.07.2021, n. 5428). Pertanto, deve essere confermata la proclamazione disposta in favore della candidata -OMISSIS-. </h:div><h:div>XIII. Nulla deve essere deciso in ordine alle spese di giudizio, in ragione della mancata costituzione delle parti intimate.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile. </h:div><h:div>Nulla spese. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. </h:div><h:div>Dispone l’immediata trasmissione della sentenza in copia, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Trento, per gli adempimenti di cui all’art. 130, comma 8, c.p.a., nonché al Commissario del Governo per la Provincia di Trento. </h:div><h:div>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:   </h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="17/07/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Eva Specchi</h:div><h:div>Cecilia Ambrosi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>