<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20230003920231013091827905" descrizione="" gruppo="20230003920231013091827905" modifica="19/10/2023 18:28:30" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Riccardo Dossi" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00039"/><fascicolo anno="2023" n="00161"/><urn>urn:nir:tar.trentino.alto.adige;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230003920231013091827905.xml</file><wordfile>20230003920231013091827905.docm</wordfile><ricorso NRG="202300039">202300039\202300039.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\656 Fulvio Rocco\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Fulvio Rocco</firma><data>19/10/2023 17:02:08</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Cecilia Ambrosi</firma><data>13/10/2023 10:19:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/10/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento</h:div><h:div>(Sezione Unica)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Fulvio Rocco,	Presidente</h:div><h:div>Carlo Polidori,	Consigliere</h:div><h:div>Cecilia Ambrosi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>del provvedimento Sindaco del Comune di Pomarolo dd. 26.01.2023 prot. n. G808-0000718-03/02/2023 ovvero prot. n. G808-0000612-31.01.2023-P con il quale è stata respinta la richiesta di permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di due edifici di civile abitazione in p.ed. 545 e p.f. 74/1 C.C. Pomarolo I - Via Case Sparse nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e derivati.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 39 del 2023, proposto da Riccardo Dossi, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Lorenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Pomarolo, in persona del suo legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato <corsivo>ex</corsivo> art. 41 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, domiciliata in Trento, largo Porta Nuova, n. 9; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Giuseppe Pedrotti, non costituitosi in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;  </h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pomarolo;  </h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;   </h:div><h:div>Visto il decreto n. 9 del 29 marzo 2023 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;        </h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi l’avvocato Andrea Lorenzi per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Gabriele Finelli per il Comune di Pomarolo, come specificato nel verbale;   </h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.	La vicenda per cui è causa può essere così sintetizzata. </h:div><h:div>2.	Il signor Riccardo Dossi, ricorrente nel ricorso in esame, è proprietario della p.f. 74/1 e della p.ed. 545 C.C. Pomarolo (TN), della superficie complessiva di circa 1453 metri quadri, compresa nelle aree di espansione a destinazione residenziale del Piano regolatore comunale (PRG) di Pomarolo e soggetta a permesso di costruire convenzionato, come precisato dall’art. 8 delle norme di attuazione (NDA) del medesimo Piano regolatore e dall’allegata tabella 8 “<corsivo>Elenco degli strumenti attuativi, elementi e contenuti progettuali</corsivo>”. Nello specifico, gli immobili di proprietà del ricorrente sono inclusi nella più ampia area individuata come “<corsivo>Progetto 26</corsivo>”, unitamente alla p.f. 76 di proprietà del signor Giuseppe Pedrotti, controinteressato. Per il “<corsivo>Progetto 26”</corsivo>  la NDA dispone che l’edificazione, di tipo residenziale,  dovrà prevedere “<corsivo>l’allargamento della strada comunale, l’allargamento della curva a carico dei proprietari delle aree lungo tutto ii tratto delle particelle, la realizzazione di un parcheggio, nonché, di un’isola ecologica, adeguatamente mascherata, nella parte a nord della p.f. 74/1 C.C. Pomarolo, per una superficie  di circa 90 mq, da concordarsi con l’Amministrazione comunale</corsivo>”, e la cessione gratuita delle aree funzionali a tali opere. La disposizione, infine, specifica che “<corsivo>l’edificazione sulle singole particelle potrà avvenire anche in modo autonomo subordinatamente alla realizzazione delle opere insistenti sulle medesime</corsivo>”.  </h:div><h:div>3.	 Riferisce il ricorrente di aver presentato al Comune di Pomarolo, il 22 luglio 2020, la richiesta di permesso di costruire convenzionato intesa all’edificazione di due edifici, uno dei quali da destinare alla famiglia della propria figlia, ivi allegando il progetto redatto dal tecnico di fiducia, ing. Cont, nonché la bozza di convenzione accessiva al permesso di costruire con la quale, quanto alle opere di urbanizzazione, si impegnava alla realizzazione di quelle insistenti sul sedime di proprietà e così individuate:  un parcheggio pubblico, da cedersi gratuitamente al Comune,  l’isola ecologica nella posizione concordata con gli uffici nonché l’intervento di allargamento della viabilità comunale su Via Case Sparse sino al limite in proprietà. L’allargamento previsto avrebbe portato il sedime stradale ad una larghezza complessiva di m 5,00 con creazione di una ulteriore fascia – sempre da cedersi al Comune – della profondità di m 1,20. </h:div><h:div>4. La Commissione per la pianificazione territoriale ed il paesaggio della Comunità della Vallagarina (sostitutiva della Commissione edilizia comunale), chiedeva al tecnico redattore del progetto la modifica di taluni aspetti della proposta progettuale e, contestualmente, il Comune disponeva la sospensione del procedimento in attesa delle integrazioni. L’ing. Cont corrispondeva alle richieste comunali con successivi elaborati ed integrazioni, da ultimo, in data 15 luglio 2021.  </h:div><h:div>5. Con nota del 16 settembre 2021 il Comune prospettava al richiedente la necessità, per il rilascio del permesso di costruire richiesto, di una progettazione unitaria quanto all’aspetto infrastrutturale dei lotti compresi nel <corsivo>“Progetto 26</corsivo>” ivi compresa la p.f. 76, limitrofa a quella del ricorrente, ritenendo imprescindibile che anche il proprietario di quest’ultima sottoscrivesse il progetto unitario convenzionato, da cui sarebbe conseguito l’impegno di quest’ultimo alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione previste nel progetto inoltrato, segnatamente quanto all’allargamento della viabilità e alla cessione delle relative aree nel sedime di rispettiva proprietà, così come asseritamente prescritto dalle richiamate disposizioni di attuazione del PRG comunale. Tale richiesta sarebbe stata formulata sulla scorta di un parere reso del Servizio Urbanistica  e tutela del paesaggio provinciale del 25.03.2021, relativa ad altra fattispecie ritenuta analoga a quella in considerazione. </h:div><h:div>6. Il signor Dossi, per il tramite del tecnico di fiducia, rappresentava al Comune di non condividere tale interpretazione, in quanto difforme dall’espressa previsione delle richiamate NDA quanto alla facoltà di un utilizzo autonomo da parte dei singoli proprietari dei lotti considerati. Da ultimo, il 31 marzo 2022, il difensore di fiducia del ricorrente diffidava il Comune a voler rilasciare il permesso di costruire convenzionato, sulla scorta della proposta presentata. </h:div><h:div>7. Dopo una serie di interlocuzioni, il Comune dava corso ad un approfondimento istruttorio con richiesta di un parere alla Provincia autonoma di Trento - Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con riferimento alla specifica fattispecie nonché, successivamente, all’Avvocatura dello Stato, pareri resi rispettivamente in data 8 settembre 2022 ed in data 19 dicembre 2022. </h:div><h:div>8. Infine, con la nota del 26 gennaio 2023, oggetto di impugnazione, il Comune confermava la propria interpretazione delle NDA del PRG, ostativa al rilascio del permesso di costruire convenzionato in favore del ricorrente in assenza della previsione di un progetto unitario di realizzazione dell’allargamento della viabilità, obbiettivo della previsione del PRG in questione. </h:div><h:div>9. Con il ricorso in esame il signor Riccardo Dossi impugna pertanto il provvedimento da ultimo indicato, unitamente alla nota meramente informativa di tale avvenuto riscontro inviata al genero. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura: </h:div><h:div>I. “<corsivo>Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 84 l.p. 15/2015 e scheda relativa al progetto 26 delle norme di attuazione del PRG di Pomarolo) erroneità nei presupposti, travisamento della realtà, difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere</corsivo>”. Il signor Dossi, richiamando il parere reso in data  8 settembre 2022 dalla Provincia autonoma di Trento - Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio nonché la disciplina provinciale concernente il permesso di costruire convenzionato (art. 84 della l.p. 15 del 2015), rammenta la disciplina delle NDA del PRG comunale riservata alle aree ricomprese nel “<corsivo>Progetto 26</corsivo>”, con la quale il Comune “<corsivo>non si è limitato a stabilire (ovviamente) che l’edificazione avrebbe dovuto essere accompagnata dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ma ha precisato che l’edificazione sulle singole particelle avrebbe potuto avvenire anche in modo autonomo subordinatamente alla realizzazione delle opere insistenti sulle medesime”</corsivo>. Tenuto conto del fatto che l’area compresa nel “<corsivo>Progetto 26</corsivo>” è di proprietà di due soli soggetti, “<corsivo>è evidente che la volontà perseguita da parte del pianificatore era quella di consentire che Dossi da un lato, per le particelle di sua proprietà e Pedrotti dall’altro potessero intervenire in modo assolutamente autonomo, secondo le tempistiche e le aspirazioni di ciascuno dei due proprietari senza che uno dei due proprietari potesse condizionare l’edificazione dell’altro dalla acquisizione del suo assenso</corsivo>”. In tal senso la progettazione predisposta dalla parte ricorrente ha previsto la realizzazione di tutte le opere di propria spettanza “<corsivo>ossia realizzazione di parcheggi pubblici, realizzazione dell’isola ecologica, intervento di allargamento della viabilità comunale (naturalmente nella posizione che interessa la proprietà del signor Dossi)</corsivo>” e tale progetto è stato favorevolmente valutato dall’Amministrazione comunale. Non può pertanto essere condivisa la susseguente pretesa della stessa Amministrazione che ravvisa come indispensabile alla corretta applicazione del PRG la previsione, sin d’ora, anche dell’impegno da parte del proprietario della p.f. 76 alla realizzazione dell’allargamento stradale, in quanto soggetto terzo, non interessato all’intervento edificatorio. Conforta in tale direzione anche il parere reso dalla Provincia autonoma di Trento con riferimento alla fattispecie di cui è causa, disatteso nella determinazione conclusiva comunale senza alcuna motivazione. </h:div><h:div>II. <corsivo>“Contraddittorietà di comportamento, carenza di motivazione e conseguente eccesso di potere”</corsivo>.<corsivo/> Proprio dalla mancata considerazione del parere provinciale, a sé favorevole, il deducente ravvisa i vizi denunciati nella determinazione definitiva del Comune di Pomarolo, mancando appunto un’adeguata motivazione delle ragioni per le quali l’Amministrazione comunale ha ritenuto di non aderire al parere, pur richiesto per l’approfondimento istruttorio della fattispecie.    </h:div><h:div>Conclude il ricorrente chiedendo l’annullamento dei provvedimenti impugnati. </h:div><h:div>10. Si è costituito il Comune di Pomarolo, a ministero dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, a mente dell’art. 41 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, e con memoria del 19 luglio 2023 ha chiesto il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato. Rileva <corsivo>in primis</corsivo> l’intimato Comune l’inammissibilità del ricorso discendente dal fatto che è stata impugnata la nota G808-0000718-03/02/2023-P indirizzata alla famiglia Meyer Spelbrink e quindi non al ricorrente, né lesiva per il medesimo. Nel merito il Comune deduce l’infondatezza di entrambi i motivi di ricorso, rappresentando in tal senso la corretta interpretazione delle norme di settore da parte del Comune cui spetta in esclusiva tale compito. In particolare, l’Amministrazione intimata ritiene che il progetto presentato dal signor Dossi non sia rispettoso delle norme del PRG, e dunque non possa essere assentito. Poiché “<corsivo>l’obiettivo del rilascio del permesso di costruire convenzionato è testualmente quello di garantire l’&lt;edilizia residenziale con sistemazione della viabilità&gt;</corsivo>”, detto obbiettivo impone la realizzazione di tutte le opere richieste dalle NDA del PRG. Tanto vuol dire richiedere “<corsivo>la sistemazione complessiva della viabilità mediante un allargamento della strada comunale e della curva a carico dei proprietari delle aree lungo tutto il tratto delle particelle, compresa la p.f. 76 di proprietà del Sig. Pedrotti....Considerata la localizzazione delle particelle di proprietà del ricorrente lungo la Via Case Sparse ed essendo, in particolare, le particelle dell’odierno ricorrente posizionate dopo la p.f. 76, la quale identifica la prima particella all’incrocio tra la Via Candioli e la Via Case Sparse</corsivo>”, correttamente il Comune avrebbe richiesto un progetto unitario. <corsivo>“E’, infatti, ragione logica prima ancora che giuridica che un allargamento della strada solo parziale – ovverosia solo per la parte antistante le particelle dell’odierno ricorrente – non permetterebbe di raggiungere l’obiettivo prefissato dal PRG di &lt;sistemazione della viabilità&gt;, il quale chiaramente impone l’allargamento dell’intero sedime stradale, non già di una sua porzione</corsivo>”. In tesi della resistente ciò è comprovato dalla prevista realizzazione dell’isola ecologica sulla proprietà del ricorrente, atteso che tale manufatto inevitabilmente richiede una larghezza della strada sufficiente a garantire il passaggio dei mezzi deputati alla raccolta dei rifiuti. Il parere provinciale, inoltre, lascia all’Amministrazione un margine di discrezionalità, da valutarsi in concreto, e la sua formulazione “<corsivo>implicitamente</corsivo>” avrebbe avvallato la legittimità dell’interpretazione comunale nella misura in cui precisa che il Comune “<corsivo>potrà quindi rilasciare il permesso di costruire solo ove la parte di opere di urbanizzazione sia da ritenersi sufficiente a perseguire le finalità previste per l’area</corsivo>”. Non vi sarebbe inoltre violazione della disciplina di settore, costituita dall’articolo 84 della l.p. 15 del 2015, riproduttiva dell’art. 28 <corsivo>bis</corsivo> del d.P.R. n. 380 del 2001, laddove prevede la possibile attuazione di interventi per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti, poiché, qualora il progetto preveda la trasformazione unitaria di un ambito e coinvolga più soggetti, tutti gli interventi devono essere connessi e funzionali alla realizzazione del progetto unitario convenzionato. Tanto sarebbe il significato della NDA del PRG comunale più volte richiamato, mentre “<corsivo>La previsione delle stesse NDA secondo cui &lt;l’edificazione sulle singole particelle potrà avvenire anche in modo autonomo subordinatamente alla realizzazione delle opere insistenti sulle medesime&gt; deve essere letta nel senso che l’edificazione, pur potendo avviarsi in maniera autonoma e separata, rimane comunque soggetta, sotto l’aspetto infrastrutturale, ad un intervento di progettazione unitaria dei lotti interessati, unica condizione per garantire un utilizzo dell’area conforme alla disciplina prevista dal PRG. La previsione, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non consente ai proprietari di realizzare le opere di urbanizzazione solo sulla singola particella, bensì ammette che, una volta effettuate le opere sulla particella medesima – come parte funzionale di un tutto – ben sarebbe possibile per il privato procedere autonomamente all’edificazione sulle singole particelle di sua proprietà. Dunque, nel subordinare l’edificazione alla realizzazione delle &lt;opere insistenti sulle medesime&gt; il Comune intendeva chiaramente fare riferimento alle opere insistenti su tutte le particelle interessate dal &lt;Progetto 26&gt;. Se così non fosse, considerando che la previsione di edificare contestualmente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione è già prevista ed è implicita nello strumento del permesso di costruire condizionato, sarebbe stato superfluo fare questa puntualizzazione</corsivo>”.  Senza l’allargamento integrale della strada<corsivo>, “viene meno il senso stesso per l’Amministrazione di affidarsi allo strumento del permesso di costruire convenzionato</corsivo>”, il quale esige il “<corsivo>soddisfacimento di un interesse pubblico nel caso di specie ravvisabile nella sistemazione delle opere di urbanizzazione primaria di quella zona</corsivo>”. Il Comune nega inoltre la difformità della scelta intrapresa dagli apporti consultivi richiesti, non solo per quanto già affermato ma soprattutto nella considerazione che i ridetti pareri confermano tutti “<corsivo>il potere-dovere in capo all’Amministrazione comunale di valutare se la concessione del permesso di costruire convenzionato sia o meno sufficiente al raggiungimento dell’obiettivo prefissato nel PRG, potere-dovere che è stato esercitato dal Comune di Pomarolo in senso legittimamente negativo”.</corsivo>
			</h:div><h:div>11. Il controinteressato, pur reso ritualmente notificatario del ricorso, non si è costituito in giudizio. </h:div><h:div>12. Con memoria di replica del 14 settembre 2023 il ricorrente ha contrastato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, stante l’avvenuta impugnativa anche della nota indirizzata a sé ed al proprio difensore, e nel merito ha ribadito le proprie argomentazioni. In particolare, rileva come “<corsivo>Del tutto inconferente è poi il richiamo operato dalla difesa avversaria alla necessità di consentire – attraverso l’allargamento stradale sulla curva sottostante – il passaggio dei veicoli impiegati per la raccolta dei rifiuti. Va precisato che già attualmente esiste un’isola ecologica che peraltro insiste attualmente su proprietà comunale e quindi occupa la viabilità del Comune; alla stessa continuano &lt;tranquillamente&gt; ad accedere i mezzi per la raccolta dei rifiuti senza alcun ostacolo, tenuto tra l’altro conto del fatto che recentemente l’Amministrazione Comunale ha proibito (correttamente) la possibilità di parcamento delle vetture in prossimità della curva. È evidente che una volta che Dossi avrà provveduto a realizzare sulla sua proprietà (poi ceduta al Comune) la nuova isola ecologica, l’accesso dei mezzi per la nettezza urbana sarà ancora più agevole</corsivo>”. Infine, l’interesse pubblico dell’intervento proposto è insito nella soddisfazione di tutte le richieste prescritte in capo alla proprietà del ricorrente (allargamento stradale, realizzazione di parcheggi pubblici da cedere al Comune, realizzazione di una nuova isola ecologica da cedersi al Comune). </h:div><h:div>13. All’odierna pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>I.	Il ricorso deve essere accolto per le motivazioni di seguito illustrate. </h:div><h:div>II.	Preliminarmente va disattesa l’eccezione formulata dal resistente Comune circa l’inammissibilità del ricorso poiché è stata impugnata la nota indirizzata alla famiglia Meyer Spelbrink, prot. G808-000718-03.02.2023-P, non rivolta al ricorrente, né lesiva per lo stesso. Invero il ricorso avversa anche, e soprattutto, la nota del 26 gennaio 2023, prot. n. G808-0000612-31.01.2023-P (rubricata sub. doc. 14 ricorrente), indirizzata al signor Dossi ed al suo difensore, con la quale il Comune esplicita le ragioni ostative al rilascio del richiesto permesso di costruire convenzionato. Pertanto, deve ritenersi ultronea solo l’impugnativa della prima nota impugnata, effettivamente non lesiva per il signor Dossi, questione che però non ridonda nell’inammissibilità del gravame. </h:div><h:div>III.	Nel merito, il primo motivo di ricorso merita favorevole apprezzamento. </h:div><h:div>IV.	Viene in considerazione, secondo quanto dettagliatamente illustrato in fatto, l’interpretazione delle Norme di attuazione (NDA) del Piano regolatore comunale (PRG) di Pomarolo nella disposizione in cui si prevede che l’area compresa nel “<corsivo>Progetto 26</corsivo>” è soggetta a permesso di costruire convenzionato, con l’obbiettivo di realizzare edilizia residenziale con sistemazione della viabilità, precisando che gli elementi del permesso di costruire convenzionato dovranno prevedere: <corsivo>“- l’allargamento strada comunale e allargamento della curva a carico dei proprietari delle aree lungo tutto il tratto delle particelle; - la realizzazione parcheggio, isola ecologica adeguatamente mascherata nella parte a nord della p.f. 74/1 C.C. Pomarolo per una superficie di circa 90 metri quadri con modalità da concordarsi con l’Amministrazione comunale;  -  la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione dei punti precedenti</corsivo>”. Inoltre, è ivi specificato che <corsivo>“l’edificazione sulle singole particelle potrà avvenire anche in modo autonomo subordinatamente alla realizzazione delle opere insistenti sulle medesime</corsivo>”. </h:div><h:div>V.	Giova evidenziare che il permesso di costruire convenzionato è previsto dall’articolo 84 della legge provinciale urbanistica di Trento 4 agosto 2015, n. 15 che dispone come segue: “<corsivo>1. Con il permesso di costruire convenzionato il titolare realizza, contestualmente al proprio intervento, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, se la realizzazione di queste opere è necessaria e funzionale all’intervento richiesto dal privato. Il ricorso al permesso di costruire convenzionato è ammesso quando le opere di urbanizzazione primaria mancano o non sono idonee. Il permesso di costruire convenzionato è rilasciato, inoltre, nei casi di esclusione dell’applicazione della disciplina dei piani attuativi per aree con superficie inferiore a 2.500 metri quadrati. 2. Per i fini previsti dal comma 1 il permesso di costruire è integrato da una convenzione che ha i seguenti contenuti minimi obbligatori: a) l’individuazione e l’assunzione degli oneri di urbanizzazione primaria, e se necessario, secondaria, a carico del titolare del permesso, e le garanzie che assistono gli obblighi assunti; b) l’ordine temporale, i relativi termini ed eventualmente le priorità nella realizzazione delle opere di urbanizzazione; c) la misura del contributo di costruzione da corrispondere, determinata ai sensi degli articoli da 87 a 91; d) le modalità di cessione gratuita al comune delle opere di urbanizzazione realizzate e le clausole penali. 3. L’attuazione degli interventi indicati nella convenzione prevista da quest’articolo può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti, purché l’attuazione parziale sia coerente con l’intera area oggetto d’intervento. In tal caso per ogni stralcio funzionale la convenzione quantifica gli oneri di urbanizzazione o individua le opere di urbanizzazione da realizzare, le relative garanzie e le clausole penali applicabili. 4. Per quanto non previsto da quest’articolo si applica la disciplina relativa al permesso di costruire</corsivo>”, similmente a quanto previsto dall’articolo 28 <corsivo>bis</corsivo> del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. dell’edilizia). </h:div><h:div>VI.	Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, tale istituto è previsto per tutte le situazioni nelle quali le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata in cui lo stato delle urbanizzazioni sia tale da rendere superflui gli strumenti attuativi di dettaglio previsti dalla disciplina urbanistica. “<corsivo>Il legislatore, recependo una prassi ampiamente diffusa, ed anche sulla scorta di talune previsioni della legislazione regionale, ha introdotto una nuova figura di titolo edilizio suscettibile di trovare spazio laddove, al di fuori della pianificazione attuativa, si renda comunque necessaria la strutturazione di un rapporto giuridico tra la parte privata e l’amministrazione pubblica relativamente a profili collaterali al contenuto abilitativo del permesso di costruire. La norma fissa un limite di ordine generale, finalizzato a distinguere lo spazio riservato all’istituto di nuovo conio rispetto agli spazi tuttora necessariamente riservati alla pianificazione attuativa. Come osservato in dottrina, ai molteplici piani attuativi previsti dall’ordinamento compete esprimere un ordine insediativo secondo una scala di maggior dettaglio, in funzione di integrazione e completamento delle linee programmatiche indicate dal piano urbanistico generale, mentre il permesso di costruire convenzionato ha la funzione di assicurare una disciplina accessoria del permesso di costruire, andando oltre la dimensione provvedimentale e consentendo di strutturare e regolare un rapporto di durata che rende più articolata la relazione giuridica tra il richiedente e l’amministrazione comunale, nonché risolvendo i problemi di disciplina che nella prassi erano inadeguatamente risolti mediante clausole unilaterali atipiche apposte al titolo edilizio. Per i casi in cui, secondo la valutazione dell’amministrazione, le esigenze di urbanizzazione possono essere soddisfatte con una modalità semplificata, la pianificazione di secondo livello risulterebbe ridondante e non rispettosa del principio di proporzionalità tra gli interessi pubblici da perseguire e lo strumento amministrativo utilizzato, come del resto è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa riferita alle fattispecie dei lotti interclusi ricadenti in aree già urbanizzate, nelle quali l’amministrazione comunale deve disapplicare la previsione dello strumento urbanistico generale che impone, senza sufficienti ragioni giustificative, una pianificazione attuativa che nulla potrebbe aggiungere a fronte di un sufficiente grado di urbanizzazione (cfr., per tutte: Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2014 n. 5488)</corsivo>” (<corsivo>ex multis</corsivo> da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 30 maggio 2023, n. 5293). L’esigenza di fare ricorso a siffatta modalità semplificata, nell’ordinamento provinciale, è stata normativamente stabilita per il caso di interventi su aree con superficie inferiore a 2.500 metri quadrati (art. 84, comma 1, e art. 49, comma 5 della l.p. n. 15 del 2015), quale quella di specie.  </h:div><h:div>VII.	Si tratta di un istituto che consente all’Amministrazione di ottenere vantaggi per i quali in passato era necessario un vincolo espropriativo, con i relativi oneri economici. Tuttavia, lo strumento deve essere utilizzato nel rispetto del principio di proporzionalità, e dunque con una forte attenzione ai principi di equilibrio tra le parti, sia in termini di interessi attribuiti, sia in termini di oneri imposti alla parte privata, come statuito dalla condivisibile giurisprudenza: “<corsivo>L’istituto, quindi, deve garantire un rapporto di proporzionalità tra i diritti edificatori attribuiti ai privati e la realizzazione delle opere di urbanizzazione con la cessione della relativa superficie, nonché un ragionevole equilibrio anche all’utilità conseguita rispettivamente dai privati e dall’amministrazione pubblica”</corsivo> (T.A.R. Brescia, sez. l, 8 giugno 2017, n. 741; in termini T.A.R.  Firenze, sez. I, 2 marzo 2018, n. 333). Tali approdi giurisprudenziali sono citati anche dall’Amministrazione resistente nell’atto impugnato e nelle note di interlocuzione con la parte ricorrente, senza tuttavia farne discendere un’interpretazione della NDA conforme ai riportati principi. </h:div><h:div>VIII.	Merita rammentare che nel caso di specie il Comune ha fatto ricorso a siffatta modalità semplificata di urbanizzazione con riferimento al <corsivo>“Progetto 26”</corsivo> che include gli immobili di proprietà del ricorrente e quelli di proprietà del signor Pedrotti, controinteressato, introducendo una disposizione che dettaglia quali sono le opere di urbanizzazione richieste con riferimento all’utilizzo edificatorio in questione e la cui realizzazione deve essere oggetto della disciplina della convenzione accessiva al permesso di costruire, segnatamente consistenti nell’<corsivo>“-allargamento strada comunale e allargamento della curva a carico dei proprietari delle aree lungo tutto il tratto delle particelle; - realizzazione parcheggio, isola ecologica adeguatamente mascherata nella parte a nord della p.f. 74/1 C.C. Pomarolo per una superficie di circa 90 metri quadri con modalità da concordarsi con l’Amministrazione comunale;  - cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione dei punti precedenti”. </corsivo><corsivo/><corsivo/></h:div><h:div>IX.	Dunque, deve essere condiviso quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente, ossia che l’obbiettivo finale perseguito dalla disposizione di attuazione del PRG comunale è costituito dalla completa realizzazione dell’integrale allargamento della viabilità, nel contesto degli interventi di utilizzo edificatorio delle particelle incluse nel <corsivo>“Progetto 26”</corsivo> in questione, (oltreché della “<corsivo>realizzazione parcheggio, isola ecologica adeguatamente mascherata nella parte a nord della p.f. 74/1 C.C. Pomarolo per una superficie di circa 90 metri quadri</corsivo>”, interventi per i quali non sussiste controversia in quanto posti tutti a carico delle p.f. 74/1 di proprietà del signor Dossi). Tuttavia la precisazione inserita nell’ambito della richiamata disposizione, secondo la quale “<corsivo>l’edificazione sulle singole particelle potrà avvenire anche in modo autonomo subordinatamente alla realizzazione delle opere insistenti sulle medesime”</corsivo>, non può che essere intesa nel senso di consentire lo sfruttamento edificatorio delle particelle incluse nel comparto in via autonoma, purché siano realizzate le opere di urbanizzazione insistenti sulle stesse singole particelle contestualmente all’intervento edificatorio richiesto.  </h:div><h:div>X.	<corsivo>In primis</corsivo> il tenore letterale della disposizione controversa non può che riferire “<corsivo>le medesime</corsivo>” alle “<corsivo>singole particelle</corsivo>” oggetto dell’autonoma richiesta di edificazione.  </h:div><h:div>XI.	Inoltre, depone per la sopraesposta conclusione la circostanza di fatto, evidenziata dalla parte ricorrente, che il comparto considerato è costituito solo da due particelle, ossia la p.f. 74/1 e la p.f. 76 (essendo la p.ed.  545 solo una tettoia, circostanza non smentita in giudizio), tra l’altro appartenenti a soli due proprietari, e dunque deve ragionevolmente ritenersi che il Comune, nell’ambito della programmazione, allorquando ha introdotto la disciplina urbanistica per il <corsivo>“Progetto 26</corsivo>”, ben aveva chiara tale situazione e, quindi, il riferimento <corsivo>“all’autonomo utilizzo</corsivo>”, doveva aver riguardo proprio a ciascuna delle particelle in considerazione. In tal senso appare pertanto del tutto logico ricondurre la volontà espressa nella disposizione in questione con la valutazione, al fine dello sviluppo edificatorio, della sufficienza dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione sul singolo lotto. Ciò è ulteriormente accreditato anche dall’evidenza, parimenti fattuale, che l’intervento programmato non si inserisce in un’area vergine, mancante di qualunque opera di infrastrutturazione del territorio, poiché i fondi in questione sono raggiunti da una strada pubblica e l’intento avuto di mira dal Comune, quindi, è quello di perseguirne l’allargamento in uno con le singole iniziative edilizie.  </h:div><h:div>XII.	Al riguardo preme evidenziare che la non contestualità dell’integrale allargamento stradale rispetto allo sfruttamento edificatorio delle singole porzioni immobiliari non svilisce l’obbiettivo pubblico finale del Comune di Pomarolo, ossia principalmente il completo allargamento dell’infrastruttura viaria, ma semplicemente lo differisce al completamento dello sfruttamento residenziale di entrambe le particelle fondiarie considerate nell’ambito in esame. In altri termini, con la disposizione della cui interpretazione si controverte e che consente uno sviluppo autonomo dei singoli lotti integrato con la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste su ciascuno di essi, il Comune in sede di normazione tecnica dello strumento urbanistico primario ha ritenuto sufficiente l’ampliamento dell’infrastrutturazione viaria limitata al singolo lotto in correlazione cronologica con lo sfruttamento edificatorio consentito, e tanto nel contesto di una valutazione ascrivibile alla propria esclusiva prerogativa pianificatoria - ad avviso del Collegio - del tutto coerente con il prescritto titolo edilizio semplificato. </h:div><h:div>XIII.	Il Comune dimostra di essere consapevole dell’applicazione al permesso di costruire convenzionato dei principi di proporzionalità e di congruità della previsione dei reciproci obblighi ed utilità, perché citati nelle note che hanno contraddistinto l’interlocuzione con la parte ricorrente. In tale quadro, pertanto, non può assumere alcun pregio la considerazione esposta in sede difensiva dalla medesima Amministrazione comunale, secondo la quale <corsivo>“considerata la localizzazione delle particelle di proprietà del ricorrente lungo la Via Case Sparse ed essendo, in particolare, le particelle dell’odierno ricorrente posizionate dopo la p.f. 76, la quale identifica la prima particella all’incrocio tra la Via Candioli e la Via Case Sparse</corsivo>” doveva richiedersi un progetto unitario, cui conseguiva l’impegno alla realizzazione integrale delle opere di allargamento stradale da parte anche del signor Pedrotti. Invero tale impostazione correla la richiesta di ampliamento dell’intera viabilità alla collocazione dell’immobile di proprietà del ricorrente, e dunque prospetta un’inaccettabile discriminazione tra i proprietari delle aree incluse nel comparto, da un lato, e, sotto altro aspetto, porta ad una conclusione contraddittoria nella misura in cui adombra un diverso approccio nel caso di un intervento edificatorio riguardante la sola p.f. 76. </h:div><h:div>XIV.	Vale evidenziare, inoltre, che l’interpretazione assunta nel ricorso e condivisa dal Collegio non trova ostacolo nella disposizione che consente la realizzazione per stralci o per lotti, di cui all’art. 84, comma 3, della l.p. n. 15 del 2015 e secondo la quale: <corsivo>“L’attuazione degli interventi indicati nella convenzione prevista da quest’articolo può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti, purché l’attuazione parziale sia coerente con l’intera area oggetto d’intervento. In tal caso per ogni stralcio funzionale la convenzione quantifica gli oneri di urbanizzazione o individua le opere di urbanizzazione da realizzare, le relative garanzie e le clausole penali applicabili</corsivo>”. Invero tale disposizione postula che l’intero comparto (individuato come “<corsivo>intera area oggetto di intervento</corsivo>”) sia oggetto di un progetto unitario di utilizzo edificatorio che attrae evidentemente la realizzazione completa dell’opera di urbanizzazione e di cui è peraltro ammessa anche la realizzazione per stralci. Il caso di specie è tuttavia diverso e non trova la sua disciplina nella normativa qui da ultimo descritta, in quanto solo una parte dell’area compresa nel <corsivo>“Progetto 26</corsivo>” è oggetto di richiesta di permesso di costruire. </h:div><h:div>XV.	In definitiva, non si ravvede in quale altro modo possa essere attribuito un qualche significato all’inciso di chiusura della disposizione della NDA controversa, concernente la facoltà di un utilizzo autonomo, se non nel senso proposto dalla parte ricorrente. Al riguardo, ad avviso del Collegio, non è prima ancora comprensibile, oltreché convincente, l’esegesi proposta dal Comune che sembra attribuire all’espressione la valenza di sola regolazione temporale degli interventi. L’utilizzo autonomo, in tesi dell’Amministrazione, significherebbe che si potrebbe procedere prima alla realizzazione delle opere di urbanizzazione sulle aree di proprietà del Dossi, per poi ammettersi la realizzazione degli edifici oggetto di permesso di costruire sulle aree medesime ma ciò nel quadro della realizzazione dell’integrale intervento di completamento delle opere urbanizzazione anche sul sedime di proprietà del terzo. Tale significato non è tuttavia in alcun modo intellegibile nella disposizione in esame. Anche in tale prospettiva, comunque, la disposizione medesima risulterebbe priva di valenza innovativa.</h:div><h:div>Tale infatti non può essere la possibilità di realizzare l’intervento per stralci, questione sulla quale già si è detto e che comunque trova un’espressa previsione nella specifica disposizione dell’art. 84, comma 3, della l.p. n. 15 del 2015 inapplicabile al caso di specie; né tale valenza sussiste quanto alla facoltà di richiedere un autonomo titolo edilizio da parte di ciascun proprietario, circostanza che deriva direttamente dalla previsione dell’utilizzo edificatorio per il tramite del permesso di costruire convenzionato. </h:div><h:div>XVI.	Nel caso di specie la richiesta dell’impegno a realizzare l’opera di urbanizzazione anche da parte del proprietario della p.f. 76 del tutto estraneo alla domanda del titolo edilizio contraddice all’evidenza il principio di proporzionalità e di ragionevole equilibrio, cui si informa l’istituto del permesso di costruire convenzionato per quanto sopra riferito, trattandosi per il titolare della predetta proprietà di pretesa del tutto avulsa dalla prospettiva edificatoria, e dunque - allo stato ed a prescindere dalle circostanze del caso - prima ancora che sproporzionata, priva di causa giustificatrice. In secondo luogo, riguardata dal punto di vista del signor Dossi, tale richiesta è parimenti sproporzionata e irragionevole alla luce della specifica previsione che ammette espressamente l’utilizzo autonomo sopra considerato, poiché ciò finisce per condizionare l’intervento edificatorio del signor Dossi alla volontà di un soggetto terzo, in contrasto con la facoltà di utilizzo autonomo, come condivisibilmente prospettato nel ricorso. </h:div><h:div>XVII.	Infine, seppure argomento del tutto recessivo nell’economia della controversia, la tesi esposta dalla resistente, che rivendica il potere - dovere del Comune di valutare l’idoneità in concreto delle opere di urbanizzazione indispensabili per l’intervento edificatorio richiesto, si scontra con l’assenza di qualsivoglia motivazione nell’atto impugnato, il quale si limita a ribadire in astratto l’obbiettivo finale avuto di mira dall’Amministrazione con la previsione in questione e non si sofferma a dimostrare, in concreto, la assoluta l’inidoneità dell’opera di urbanizzazione risultante dall’adeguamento previsto in capo al ricorrente ad assolvere il carico urbanistico conseguente alla realizzazione dei due edifici prefissi. </h:div><h:div>XVIII.	Da ultimo preme rilevare che l’interesse pubblico cui si informa l’iniziativa è tutt’altro che inesistente nel caso di specie e risiede nella necessità per il richiedente il titolo edilizio di eseguire le opere di infrastrutturazione previste sul sedime di proprietà, consistenti - come si è detto - in un parcheggio pubblico, da cedersi gratuitamente al Comune. nonché in un’isola ecologica, nella posizione concordata con gli uffici, nonché nell’intervento di allargamento della viabilità comunale su Via Case Sparse sino al limite in proprietà del signor Dossi. Tali opere sono infatti con ogni evidenza orientate ad una finalità pubblica in favore dell’intera collettività e necessitano la regolazione dei reciproci rapporti tra Comune e il medesimo signor Dossi mediante la convenzione accessiva al permesso di costruire. </h:div><h:div>XIX.	Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la nota del 26 gennaio 2023, prot. n. G808-0000612-31.01.2023-P. Ciò determina l’assorbimento del secondo motivo di gravame, di interesse solo strumentale, ove è dedotto il vizio procedimentale derivante dalla mancata motivazione del superamento del parere espressamente richiesto dal Comune in sede istruttoria e reso dal Servizio provinciale Urbanistica e tutela del Paesaggio l’8 settembre 2022 che, a ben vedere, effettivamente orientava l’Amministrazione nel senso sopra argomentato e che è stato apoditticamente disatteso nel suo contenuto.</h:div><h:div>XX.	Le spese di giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite, e sono determinate nella misura indicata nel dispositivo in favore del ricorrente. Nulla è dovuto per la parte non costituita.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato. </h:div><h:div>Condanna il Comune di Pomarolo al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.   </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.  </h:div><h:div>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023, con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/10/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Sara Zanol</h:div><h:div>Cecilia Ambrosi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>