<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20220015220230406165613666" descrizione="" gruppo="20220015220230406165613666" modifica="4/13/2023 9:46:32 AM" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Bar Melta di Giacomozzi Matteo" versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00152"/><fascicolo anno="2023" n="00053"/><urn>urn:nir:tar.trentino.alto.adige;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220015220230406165613666.xml</file><wordfile>20220015220230406165613666.docm</wordfile><ricorso NRG="202200152">202200152\202200152.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\656 Fulvio Rocco\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Fulvio Rocco</firma><data>12/04/2023 18:44:28</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Carlo Polidori</firma><data>06/04/2023 17:56:52</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>13/04/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento</h:div><h:div>(Sezione Unica)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Fulvio Rocco,	Presidente</h:div><h:div>Carlo Polidori,	Consigliere, Estensore</h:div><h:div>Cecilia Ambrosi,	Consigliere</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>del provvedimento del Comune di Trento in data 3 settembre 2022, notificato alla ricorrente in pari data, con cui è stata ordinato di provvedere all’immediata rimozione di un apparecchio da gioco installato all’interno dell’esercizio pubblico all’insegna <corsivo>“Bar Melta”</corsivo>, nonché di ogni altro atto presupposto e conseguente, ivi compreso l’elenco dei luoghi sensibili di cui alla determinazione dirigenziale del Comune di Trento n. 39/5 in data 5 settembre 2018;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 152 del 2022 proposto dalla ditta Bar Melta di Giacomozzi Matteo, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele Busetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>- Comune di Trento, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Angela Colpi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>- Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Sabrina Azzolini e Maria Elena Merlino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, con l’avvocato Sabrina Azzolini negli uffici dell’Avvocatura della Provincia;</h:div><h:div>- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituita in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Scuola dell’Infanzia <corsivo>“Il Girasole”</corsivo> Gardolo, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trento e della Provincia autonoma di Trento;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2023 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>1.	L’impresa ricorrente opera nel settore del gioco legale attraverso apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S. all’interno dell’esercizio pubblico all’insegna <corsivo>“Bar Melta”</corsivo>, ubicato nel Comune di Trento in via di Melta n. 57.</h:div><h:div>In data 3 settembre 2022 il Comune di Trento ha notificato alla parte ricorrente il provvedimento in epigrafe indicato, con cui ha ordinato di <corsivo>«provvedere all’immediata rimozione dell’apparecchio da gioco di cui all’art. 110, c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. contraddistinto dal codice identificativo: SN05919909P</corsivo>», installato all’interno del suddetto esercizio pubblico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 1, della legge provinciale n. 13/2015, secondo il quale <corsivo>“è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, TULPS a una distanza inferiore a trecento metri” </corsivo>da una serie di <corsivo>“luoghi sensibili”</corsivo> (specificamente individuati dallo stesso art. 5, comma 1) con l’art. 14, comma 1, della medesima legge, ove si prevede che <corsivo>“gli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6 TULPS posti a una distanza inferiore a quella prevista dall’articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco (12 agosto 2022) ...”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>In particolare nella motivazione del provvedimento impugnato si legge che l’esercizio pubblico <corsivo>«si trova ad una distanza inferiore a 300 metri dai seguenti luoghi sensibili, calcolata secondo il criterio del raggio, in linea d’aria in tutte le direzioni tra l’accesso/ingresso principale del locale interessato alla rimozione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS e l’accesso del luogo sensibile: A70-scuola materna Melta Il Girasole».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>2.	Del provvedimento impugnato la parte ricorrente chiede l’annullamento deducendo le seguenti censure.</h:div><h:div>I)	<corsivo>Eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o di motivazione e/o per motivazione illogica, nonché per travisamento del fatto; violazione del principio di non contestazione.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Nel provvedimento impugnato non è indicata la distanza esatta tra l’esercizio pubblico interessato e la scuola materna <corsivo>“Il Girasole”</corsivo> e, quindi, non è stato possibile verificare la correttezza calcolo della distanza di 300 mt dai luoghi sensibili, effettuato dall’Amministrazione.</h:div><h:div>II)	<corsivo>Violazione dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 24 marzo 2012, n. 27.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Il provvedimento impugnato è illegittimo anche perché per il calcolo della distanza dai luoghi sensibili è stato impiegato il <corsivo>«criterio del raggio, in linea d’aria, in tutte le direzioni»</corsivo>, sebbene tale criterio si ponga in contrasto con la disposizione dell’art. 1, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, secondo il quale <corsivo>“Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguita finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità da tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica”.</corsivo> Difatti il criterio di calcolo utilizzato dall’Amministrazione non tiene conto degli ostacoli tra il punto vendita e il luogo sensibile di natura orografica (come colline, dossi o montagne) o artificiali (come edifici; tralicci o opere stradale), mentre la predetta disposizione nazionale impone di interpretare <corsivo>“in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato”</corsivo> la normativa provinciale in forza della quale è stato adottato provvedimento impugnato.</h:div><h:div>III)	<corsivo>Questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, e 14, comma 1, della legge n. 13/2015 per contrasto con gli articoli 41, 3, 97, 117, comma 2, lett. m), 32 e 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1, del Primo Protocollo addizionale alla CEDU (protezione della proprietà) e agli articoli 16 (libertà di impresa) e 17 (diritto di proprietà) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. </corsivo><corsivo/></h:div><h:div>La disciplina posta dagli articoli 5, comma 1, e 14, comma 1, della legge n. 13/2015 determina un effetto espulsivo delle imprese del settore della raccolta del gioco legale - ivi compresa la parte ricorrente - non solo dal territorio dal Comune di Trento, ma anche dall’intero territorio provinciale. Difatti - come risulta dalla consulenza tecnica allegata al ricorso, relativa al territorio del Comune di Trento - tenuto conto dell’enorme area di interdizione derivante dalla previsione relativa alla distanza di 300 mt dai luoghi sensibili mappati sul territorio del Comune di Trento, calcolata secondo il <corsivo>«criterio del raggio, in linea d’aria, in tutte le direzioni»</corsivo> - l’area di interdizione per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S. è pari a 282.743 mq e corrisponde al 96,2% del territorio comunale. Inoltre l’effetto espulsivo risulta ancor più lesivo per la parte ricorrente se si considera il restante territorio della Provincia di Trento, come si evince dalle ulteriori consulenze tecniche (anch’esse allegate al ricorso) relative ai Comuni di Borgo Valsugana, Condino, Mezzocorona e Mezzolombardo. Difatti, sebbene non risulti un’area di interdizione pari al 100% dei territori di tali Comuni (ad eccezione del territorio del comune di Condino, che risulta completamente <corsivo>«raccolta del gioco free»</corsivo>), si configura però una preclusione assoluta dell’attività di impresa di cui trattasi: ciò in quanto le aree residue sono comprese tra il 5% del Comune di Mezzolombardo e lo 0% del comune di Condino, passando per il 3,8% del Comune di Trento.</h:div><h:div>L’effetto espulsivo - che nel presente giudizio può essere acclarato mediante l’esecuzione di una consulenza tecnica d’ufficio - risulta poi aggravato dalla disposizione dell’art. 5, comma 2, della legge provinciale n. 13/2015, che consente ai Comuni di <corsivo>“stabilire con proprio atto una distanza superiore ai trecento metri”</corsivo>, senza subordinare l’esercizio di tale facoltà all’accertata ricorrenza di particolari situazioni e senza porre un limite massimo di distanza. Ciò comporta per i Comuni di modeste dimensioni, numerosissimi nella Provincia di Trento, che è sufficiente aumentare anche solo di 100 mt la fascia di rispetto per rendere l’intero territorio inospitale all’attività della raccolta del gioco lecito.</h:div><h:div>Risulta allora evidente la violazione di una pluralità di precetti costituzionali - primo tra tutti quello dell’art. 41 Cost., che tutela la libertà di impresa - perché nella fattispecie non ricorre l’esigenza di tutela della salute: esigenza che costituisce, invece, <corsivo>«la giustificazione per così dire solo formale dell’intervento del legislatore trentino, ma che mai è stata adeguatamente esplorata e, in realtà, ove compiutamente esaminata con la necessaria attenzione porta a fortemente dubitare che la scelta normativa (traducentesi nell’annichilimento dell’intero settore economico) sia giustificata e proporzionata, considerando che l’approccio proibizionista porta ... ad un mero spostamento del giocatore verso altre forme di gioco»</corsivo>, come si desume dalla documentazione allegata al ricorso e, in particolare dalla <corsivo>“Relazione sul settore del gioco in Italia”</corsivo>, elaborata dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico, nonché dallo studio del dottor Giovanni Martinotti, intitolato <corsivo>“Strategie preventive”</corsivo>, dall’analisi condotta dalla professoressa Valentina Molin, collaboratrice di ricerca in forza al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento, e dal parere del professor Annibale Marini, Presidente emerito della Corte costituzionale.</h:div><h:div>La disciplina posta dagli articoli 5, comma 1, e 14, comma 1, della legge n. 13/2015 si pone, altresì, in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., perché il legislatore provinciale ha imposto una distanza minima dai luoghi sensibili solo per gli esercizi ove vengono allocati gli apparecchi da gioco di cui trattasi, senza prevedere analoghe limitazioni per le altre tipologie di gioco legale.</h:div><h:div>Risulta parimenti violato l’art. 97 Cost., perché il legislatore provinciale mira a tutelare determinate categorie di persone, peraltro non meglio definite, ritenute particolarmente vulnerabili rispetto al fenomeno della ludopatia; ma allora si configura la violazione del principio di imparzialità perché è stata disciplinata solo una limitata parte dell’offerta di gioco legale, ignorando inspiegabilmente tutto il resto del palinsesto dei giochi pubblici.</h:div><h:div>Si configura poi la violazione dell’art. 117, comma 2, lett. m), e dell’art. 32 Cost. in quanto, se la <corsivo>ratio</corsivo> della normativa provinciale consiste nel prevenire il fenomeno della ludopatia, allora tale disciplina invade la competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost. Difatti il legislatore nazionale con l’art. 7 del decreto legge n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012 ha introdotto una serie di misure dirette a prevenire il fenomeno della ludopatia, prevedendo, in particolare, la pianificazione della progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui trattasi. Né può ritenersi che il legislatore provinciale abbia inteso apprestare misure di maggior tutela, perché il decreto legge n. 158/2012 demanda all’adozione di un apposito decreto interministeriale, previa intesa della Conferenza unificata, la determinazione dei criteri in forza dei quali dovrà essere attuata la progressiva ricollocazione dei punti di vendita.</h:div><h:div>Da ultimo, la disciplina posta dagli articoli 5, comma 1, e 14, comma 1, della legge n. 13/2015 si pone in contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’articolo 1, del primo protocollo addizionale alla CEDU (protezione della proprietà) e agli articoli 16 (libertà di impresa) e 17 (diritto di proprietà) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: ciò in quanto il denunciato effetto espulsivo è destinato ad <corsivo>«incidere micidialmente su attività già autorizzate e in corso di svolgimento, con un effetto sostanzialmente espropriativo».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>IV)	<corsivo>Contrasto degli articoli 5, comma 1, e 14, comma 1, della legge n. 13/2015 con la direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, e con gli articoli 49 e 56 del TFUE.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>La disciplina posta dagli articoli 5, comma 1, e 14, comma 1, della legge provinciale n. 13/2015 contrasta infine con la direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, nonché con gli articoli 10, 23, 28, 30, 43, 46 e 49 del Trattato UE - perché introduce regole tecniche destinate ad incidere sulla libera circolazione dei beni e servizi, mediante l’introduzione di restrizioni che avrebbero dovuto essere previamente comunicate alla Commissione europea, con l’indicazione delle ragioni poste alla base della sua adozione - e quindi merita di essere disapplicata.</h:div><h:div>Difatti - posto che gli apparecchi di cui trattasi consistono in attrezzature elettroniche con le quali un concessionario di rete mette a disposizione del singolo giocatore, che ne fa espressa richiesta versando l’importo previsto per ciascuna partita, una rete telematica, controllata a distanza - i servizi resi nel settore del gioco legale rientrano nell’ambito applicativo della predetta direttiva, la quale, all’art. 1, numero 2, definisce il <corsivo>“servizio”</corsivo> come <corsivo>“qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire un qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”</corsivo>, precisando che: A) con la locuzione <corsivo>“a distanza”</corsivo> s’intende <corsivo>“un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti”</corsivo>; B) con la locuzione <corsivo>“per via elettronica”</corsivo> s’intende <corsivo>“un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici”</corsivo>; C) con la locuzione <corsivo>“a richiesta individuale di un destinatario di servizio” </corsivo>s’intende <corsivo>“un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale”</corsivo>.</h:div><h:div>Né ricorrono le condizioni previste dall’art. 9, comma 7, della predetta direttiva ai fini della non applicazione dei suoi paragrafi da 1 a 5, condizioni che consistono in <corsivo>“motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela dei minori, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione...”</corsivo>. Difatti la situazione della Provincia di Trento non ha nulla di grave o di imprevedibile perché: A) prima dell’entrata in vigore della contestata disciplina provinciale trovava applicazione l’art. 13-bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, e quindi non vi era alcuna impellente necessità di colmare un vuoto normativo per tutelare la salute delle persone; B) la disposizione dell’art. 14 della legge provinciale n. 13/2015 costituisce un sintomo dell’assenza dell’urgenza di provvedere, fermo restando che la ricorrenza dei requisiti di <corsivo>“gravità”</corsivo> ed <corsivo>“imprevedibilità” </corsivo>della situazione non comporterebbe certo l’esenzione dall’obbligo di notifica, ma solo l’obbligo di indicare <corsivo>“nella comunicazione di cui all’articolo 8, i motivi che giustificano l’urgenza delle misure in questione”</corsivo>, affinché la Commissione europea possa pronunciarsi <corsivo>“su tale comunicazione nel più breve tempo possibile” </corsivo>e prendere <corsivo>“le misure opportune in caso di ricorso abusivo a questa procedura”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Né tantomeno rileva nel caso in esame la previsione dell’art. 1, comma 2, della predetta direttiva, secondo il quale <corsivo>“la presente direttiva non si applica alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto del trattato per garantire la protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell’impiego di prodotti, a condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi”. </corsivo>Difatti l’oggetto della previsione deve essere ricondotto alle norme in materia di prevenzione degli infortuni derivanti dall’utilizzo dei prodotti, da intendersi, secondo la definizione contenuta nel primo comma dell’art. 1, come <corsivo>“i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Da ultimo, per il caso in cui questo Tribunale non ritenesse di poter disapplicare la contestata normativa provinciale, la parte ricorrente chiede che vengano sollevate innanzi alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 234 del Trattato UE, le seguenti questioni pregiudiziali: A) <corsivo>«se l’introduzione, ad opera dell’articolo 5 della “LP” dei limiti per l’installazione di apparecchi per il gioco lecito rispetto ai cosiddetti “luoghi sensibili” costituisca una “regola tecnica”, un “altro requisito” ovvero una “regola relativa ai servizi”, che avrebbero dovuto essere previamente notificati ai sensi della “Direttiva”»</corsivo>; B) <corsivo>«se l’introduzione ad opera dell’articolo 5 della “LP” dei limiti per la prestazione di un servizio che influisce sull’impiego e sulla commercializzazione del prodotto (gli apparecchi per il gioco lecito) costituisca una “regola tecnica”, un “altro requisito” ovvero una “regola relativa ai servizi”, che avrebbero dovuto essere previamente notificati ai sensi della “Direttiva”».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>3.	Il Presidente di questo Tribunale con il decreto n. 39 in data 31 ottobre 2022 ha chiesto alla Provincia di Trento di: A) depositare copia dell’ultima relazione prodotta in Consiglio provinciale ai sensi dell’art. 11 della legge provinciale n. 13/2015, <corsivo>«segnatamente comprendente le seguenti informazioni: a) la diffusione delle sale da gioco e dei luoghi dove sono installati gli apparecchi per il gioco nel territorio provinciale e i cambiamenti nella loro distribuzione rispetto alla situazione preesistente; b) le attività di informazione, sensibilizzazione e formazione realizzate e i soggetti coinvolti; c) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale della domanda e dell’offerta di servizi di assistenza ai giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie; d) le attività, i progetti e i programmi in corso, le spese sostenute nonché le somme annualmente recuperate dalla Provincia dal prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco indicati nell’articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931; e) i risultati dell’attività di vigilanza e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate»</corsivo>; B) comunicare <corsivo>«il dato - ove disponibile - del complessivo numero delle sale giochi e dei pubblici esercizi dotati di apparecchi automatici di gioco che attualmente si trovano in posizione non conforme alle distanze contemplate dalla l.p. n. 13 del 2015».</corsivo> Inoltre con il medesimo decreto è stato chiesto al Comune di Trento di depositare <corsivo>«una documentata relazione dalla quale risulti l’elenco di tutte le sale giochi e dei pubblici esercizi comunque dotati di apparecchi automatici di gioco che in tutto il territorio comunale attualmente si trovano in posizione non conforme alle distanze contemplate dalla l.p. n. 13 del 2015, nonché il complessivo numero delle licenze di pubblica sicurezza per i predetti apparecchi attive nel territorio comunale».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>La Provincia di Trento in data 16 novembre 2022 ha depositato la relazione prot. n. 735341 in data 11 ottobre 2021, presentata ai sensi dell’art. 11 della legge provinciale n. 13/2015. </h:div><h:div>Il Comune di Trento in data 17 novembre 2022 ha depositato la richiesta documentazione relativa al calcolo delle distanze dai luoghi sensibili, nonché una relazione recante: A) l’elenco delle sale giochi e dei pubblici esercizi dotati di apparecchi automatici da gioco ubicati nel territorio comunale, che risultano in posizione non conforme alle distanze contemplate dalla legge provinciale n. n. 13/2015, in numero pari a 23 esercizi; B) l’elenco degli esercizi in possesso di licenza rilasciata ai sensi degli articoli 86 e 88 del del T.U.L.P.S. per l’installazione di apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lett. a) e b) del T.U.L.P.S., in numero pari a 37 esercizi.</h:div><h:div>4.	La ricorrente con memoria depositata in data 21 novembre 2022 ha ribadito l’esigenza di disporre una consulenza tecnica d’ufficio o una verificazione, richiamando al riguardo la decisione già assunta da questo Tribunale con l’ordinanza n. 37 in data 28 ottobre 2022 nel separato giudizio introdotto con il ricorso n. 137/2022 di R.G..</h:div><h:div>5.	Il Comune di Trento si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 21 novembre 2022 ha replicato alle suesposte censure osservando, innanzi tutto, che: A) l’elenco dei luoghi sensibili presenti nel territorio comunale è pubblicato in allegato alla delibera consiliare n. 32 del 8 marzo 2017 e, come reso noto a tutti gli interessati con l’avviso prot. n. 88041/2020, è possibile verificare se un esercizio si trovi, o meno, nelle vicinanze di un luogo sensibile consultando la Cartografia generale - Sezione <corsivo>“Commercio e pubblicità”</corsivo>, pubblicata sul sito istituzionale del Comune; B) nel caso della ricorrente applicando il criterio del raggio in linea d’aria e in tutte le direzioni la distanza tra l’ingresso principale del locale e l’entrata del luogo sensibile è di soli 140 metri; C) le modalità per il calcolo della distanza di 300 mt sono stabilite dalla circolare del Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione della Provincia autonoma di Trento prot. n. 491566 del 21 settembre 2016, al fine di assicurare l’applicazione di un criterio uniforme su tutto il territorio provinciale. In ogni caso, secondo il Comune, la ricorrente non ha interesse all’esame del secondo motivo di ricorso perché, anche utilizzando il criterio del percorso pedonale, la distanza tra l’ingresso del bar Melta e l’entrata del luogo sensibile indicato nella motivazione del provvedimento impugnato è di poco superiore a 150 mt.</h:div><h:div>Il Comune stesso - nel replicare alle questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla ricorrente - ha evidenziato, in particolare, che la consulenza di parte allegata al ricorso, <corsivo>«se certamente potrebbe dimostrare una marginalizzazione delle aree di insediamento delle attività di sala giochi, non prova invece l’effetto espulsivo delle attività di gioco lecito, posto che risultano comunque disponibili delle aree, seppur esigue e marginali, idonee a ospitarle».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Infine il Comune, in replica al quarto motivo, ha osservato che non si configura la contestata omissione della notifica alla Commissione europea, perché la direttiva 98/34/CE non riguarda la fattispecie oggetto del presente giudizio</h:div><h:div>6.	La Provincia di Trento si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 21 novembre 2022 - premesso che le tipologie di gioco legale diverse da quelle che operano mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. (come scommesse ippiche e non, gratta e vinci, lotterie varie, lotto, enalotto e videogame) non sono soggette all’applicazione del limite di cui all’art. 5 della legge provinciale n. 13/2015 - ha diffusamente replicato alle censure volte a dimostrare l’incostituzionalità di tale legge, prima tra tutte quella incentrata sul contrasto con l’art. 41 Cost., osservando al riguardo che: A) la stessa parte ricorrente riconosce che l’avversata normativa provinciale non preclude la permanenza degli apparecchi da gioco di cui trattasi <corsivo>«su una porzione, seppur residuale, del territorio del comune di Trento (3,8%)»</corsivo>, e comunque, secondo la giurisprudenza (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 23 dicembre 2020, n. 856) una percentuale di aree idonee alla collocazione degli apparecchi da gioco pari allo 0,28% è sufficiente per escludere il denunciato effetto espulsivo; B) nel presente giudizio non è rilevante l’effetto espulsivo che avrebbe potuto derivare dall’adozione di una distanza maggiore di 300 mt, perché il Comune di Trento non si è avvalso della facoltà di cui all’art. 5, comma 2, della legge provinciale n. 13/2015; C) l’efficacia di una misura come la fissazione di una distanza minima dai luoghi sensibili è stata già acclarata dal legislatore statale e comunque sul tema del bilanciamento tra tutela della salute e libertà di iniziativa economica privata si è già pronunciato anche questo Tribunale (T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 10 luglio 2013, n. 221).</h:div><h:div>In replica alla denunciata violazione degli articoli 3 e 97 Cost. la Provincia ha evidenziato che questo Tribunale (T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, n. 221 del 2013 cit.) ha già riconosciuto che gli apparecchi di cui trattasi presentano una maggiore pericolosità rispetto alle altre tipologie di gioco legale.</h:div><h:div>Avuto riguardo alla denunciata violazione degli articoli 117, comma 2, lett. m), e 32 Cost. la Provincia ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 2017, precisando al riguardo che, a fronte della mancata attuazione dell’art. 7, comma 10, del decreto legge n. 158/2012 e della successiva entrata in vigore dell’art. 1, comma 936, della legge n. 208/2015, anch’esso inattuato, la competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome in materia di tutela della salute non può ritenersi paralizzata <corsivo>sine die</corsivo>.</h:div><h:div>Sempre a detta della Provincia, è manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale incentrata sul contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1, del Primo Protocollo addizionale alla CEDU (protezione della proprietà) e agli articoli 16 (libertà di impresa) e 17 (diritto di proprietà) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Difatti, secondo la giurisprudenza (<corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di Stato sez. V, 4 dicembre 2019, n. 8298), la distanza minima legale di 300 metri realizza <corsivo>«un proporzionale contemperamento tra i principi europei in tema di libertà di stabilimento con l’interesse generale al contrasto della ludopatia quale motivo imperativo di interesse generale».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Infine, avuto riguardo alla denunciata omissione della comunicazione alla Commissione europea, prescritta dalla direttiva 98/34/CE, la Provincia ha rimarcato che tale direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2015/1535/UE, fermo restando che la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5251), con riferimento ad una legge regionale recante la prescrizione della distanza minima di 300 mt dai luoghi sensibili per l’installazione degli apparecchi di cui trattasi, ha escluso che tale misura possa essere considerata una <corsivo>“regola tecnica”</corsivo> ai sensi della previgente direttiva 98/34/CE.</h:div><h:div>7.	Questo Tribunale con l’ordinanza n. 42 in data 24 novembre 2022 - considerato che in separati giudizi aventi ad controversie sostanzialmente analoghe alla presente era stata disposta, con le ordinanze n. 37 in data 28 ottobre 2022 e n. 40 in data 11 novembre 2022, l’esecuzione di verificazioni per appurare <corsivo>«se, tenuto conto della conformazione del territorio del Comune di Trento e della relativa disciplina urbanistica vigente, l’applicazione del criterio della distanza di trecento metri dai siti c.d. sensibili individuati nell’art 5, comma 1, della legge provinciale n. 13/2015 determini che una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di sale gioco come quelle gestite dall’impresa ricorrente e, comunque, quale sia la percentuale di territorio in cui tale preclusione verrebbe ad operare (ovvero, all’opposto, la percentuale di territorio disponibile sia all’insediamento di nuove sale giochi e sale scommesse od all’installazione ex novo di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, sia al trasferimento di quelle esistenti), considerati separatamente gli edifici esistenti e le strutture di possibile edificazione» </corsivo>- ha disposto l’acquisizione anche agli atti del presente giudizio di copia delle relazioni relative alle predette verificazioni, non appena depositate.</h:div><h:div>8.	Il Comune di Trento in data 30 dicembre 2022 ha depositato una relazione da cui risulta che l’applicazione del criterio di calcolo secondo il tragitto pedonale avrebbe consentito di ritenere conformi al requisito della distanza minima di 300 mt solo quattro esercizi, tra i quali non è compreso quello gestito dalla ricorrente.</h:div><h:div>9.	La Provincia di Trento in data 17 gennaio 2023 ha depositato una relazione da cui risulta che il numero complessivo delle sale giochi e dei pubblici esercizi dotati di apparecchi da gioco che, nel dicembre 2022, si trovavano in posizione non conforme rispetto alla distanza minima di 300 mt è pari a quaranta esercizi, dei quali ventitré ubicati nel territorio del Comune di Trento.</h:div><h:div>10.	Il Comune di Trento, in esecuzione della predetta ordinanza n. 42 del 2022, in data 1° febbraio 2023 ha depositato la relazione prodotta dal prof. Piergiorgio Vitillo, verificatore nominato in esecuzione dell’ordinanza di questo Tribunale n. 37 del 2022.</h:div><h:div>Tale relazione si articola in tre parti, la prima delle quali contiene una premessa sui quesiti formulati con la suddetta ordinanza n. 37 del 2022 e affronta il tema del rapporto fra ludopatia e dispositivi di pianificazione. Nella seconda parte sono descritte le attività svolte dal verificatore. In particolare il verificatore ha specificato che sono stati assunti come corretti: A) <corsivo>«sia il numero sia la localizzazione dei luoghi sensibili individuati negli atti e nella documentazione ufficiale a disposizione. Questo per una ragione sia formale (spetta alle Amministrazioni comunali tale attività), che sostanziale (l’impossibilità di accedere ai dati e alle informazioni utili e necessarie per la loro puntuale determinazione)»</corsivo>; B) <corsivo>«i buffer di 300 metri individuati con strumenti informatici dall’Amministrazione comunale di Trento, anche in riferimento alle specifiche modalità indicate dalla legislazione e regolamentazione provinciale e applicate dalle Amministrazioni comunali»</corsivo>. Nella terza parte della relazione il verificatore, in risposta al quesito formulato da questo Tribunale, ha concluso che: A) <corsivo>«L’applicazione della distanza di 300 metri (buffer) dai siti sensibili individuati dall’Amministrazione comunale di Trento non determina una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di funzioni di gioco d’azzardo lecite, in quanto l’applicazione del criterio della distanza dai luoghi sensibili non comporta un’impossibilità assoluta dell’esercizio di queste attività, in particolare all’interno del Territorio urbanizzato»</corsivo>; B) <corsivo>«La localizzazione rimane infatti possibile e ammessa in diversi ambiti della città - ambiti che, quindi, non ricadono all’interno dei buffer di 300 metri determinati dalla presenza dei luoghi sensibili - e riguarda circa 712,4 ha, che rappresentano il 22,4% del Territorio urbanizzato. Si tratta come detto di un dato che appare più che significativo in rapporto anche alla particolare configurazione ambientale, insediativa, morfologica del Territorio comunale»</corsivo>; C) <corsivo>«Anche sottraendo a queste il 50% (dato, come detto, prudenziale e precauzionale), percentuale che rappresenta le aree in cui l’effettivo stato dei luoghi (per caratteristiche insediative e di urbanizzazione, desunte attraverso la tecnica della fotointerpretazione e con alcuni rilievi sul campo) rende improbabile la possibilità di localizzazione delle funzioni del gioco d’azzardo e che quindi possono essere conseguentemente considerate “resistenti” alla trasformazione, le aree ospitali il gioco d’azzardo lecito ammontano a 356,2 ha (pari all’11,2% del Territorio urbanizzato). Una superficie ospitale in sé certamente ragguardevole per dimensioni quantitative, forma delle aree, contesti funzionali di riferimento»</corsivo>; D) <corsivo>«Dal punto di vista urbanistico-funzionale generale, ... le aree potenzialmente ospitali le funzioni del gioco d’azzardo lecito sono rappresentate sia da ambiti a destinazione prevalentemente residenziale (di matrice storica e non), sia da aree a destinazione produttiva-artigianale, al netto delle specifiche esclusioni, ottenendo in questo modo nei fatti un effetto di marginalizzazione e non una sostanziale preclusione alla localizzazione, all’interno del territorio comunale, di sale da gioco d’azzardo lecito (il cosiddetto effetto espulsivo)».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>11.	La parte ricorrente con memoria depositata in data 16 febbraio 2023 ha illustrato le suesposte censure, rimarcando - in particolare - che il contestato effetto espulsivo trova una significativa conferma nei dati comunicati dal Comune di Trento con la relazione depositata in data 17 novembre 2022. </h:div><h:div>Quindi la parte ricorrente ha formulato puntuali osservazioni sulla relazione del prof. Vitillo, stigmatizzando innanzi tutto l’estraneità delle considerazioni svolte nella prima parte della relazione stessa, concernenti <corsivo>«Le politiche di contrasto alla ludopatia»</corsivo>, al quesito rivolto al verificatore con l’ordinanza n. 37 del 2022.</h:div><h:div>È stato poi evidenziato un <corsivo>«errore di metodo»</corsivo> nell’operato del verificatore. In particolare la ricorrente osserva che una risposta aderente al quesito posto da questo Tribunale avrebbe richiesto <corsivo>«un rilievo, reale e concreto, dei siti sensibili, prescindendo dagli eventuali atti ricognitivi delle singole amministrazioni»</corsivo>: ciò in quanto <corsivo>«i luoghi “mappati” dal Comune di Trento ... in numero di 367 sono grandemente incompleti [basti pensare, a titolo esemplificativo, che gli ambulatori e/o i punti diagnostici collocati presso la sede dell’Azienda Provinciale per i servizi sanitari in Trento, via Degasperi non sono stati libellati], tanto è vero che l’ausiliario tecnico del ricorrente ne ha individuati ben 459». </corsivo>Inoltre, a detta della parte ricorrente, il verificatore ha ritenuto di assumere <corsivo>«come corretti sia il numero sia la localizzazione dei luoghi sensibili individuati negli atti e nella documentazione ufficiale a disposizione», </corsivo>asserendo che compete alle Amministrazioni comunali individuare tali luoghi ed evidenziando l’impossibilità di<corsivo> «accedere ai dati e alle informazioni utili e necessarie per la loro puntuale determinazione»</corsivo>; tuttavia <corsivo>«non risulta che alle amministrazioni spetti alcun onere individuativo»</corsivo>, e comunque <corsivo>«non è dato capire in cosa sia consistita “l’impossibilità” di accesso “ai dati e alle informazioni”, posto che l’impedimento è stato solo dichiarato dal verificatore senza alcun tipo di spiegazione»</corsivo>, mentre il consulente della ricorrente medesima non ha incontrato difficoltà insormontabili.</h:div><h:div>La terza osservazione sull’operato del verificatore si fonda sulla relazione del consulente della stessa parte ricorrente, secondo il quale <corsivo>«Considerare il terreno urbanizzato anziché i lotti effettivamente disposti sul territorio e realmente insediabili fa commettere un errore di non modesta entità, infatti, se rapportiamo il territorio insediabile da P.R.G. all’espansione comunale otteniamo una percentuale pari a 9.7%, mentre se rapportiamo il terreno urbanizzato all’espansione comunale otteniamo una percentuale pari a 20.2%. Questa differenza pari a 10.5% non è indifferente, infatti in base al sistema di riferimento scelto le percentuali ottenute variano di conseguenza. Nonostante ciò questo +10.5% è rappresentato da viabilità, zone attrezzate pubbliche, zone ferroviarie, etc. ..., luoghi che a prescindere da un parere soggettivo non possono essere conteggiate ai fini del totale delle aree insediabili. Questo porta pertanto a considerare un’area maggiore rispetto a quella effettiva alterando in maniera sostanziale il risultato finale».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Con la quarta osservazione la parte ricorrente contesta che la percentuale delle cc.dd. <corsivo>“aree astrattamente insediabili”</corsivo> (ossia le aree nelle quali potrebbero essere delocalizzate attività come quella svolta dalla medesima parte ricorrente) sia stata calcolata dal verificatore utilizzando come parametro di riferimento solamente il territorio urbanizzato. Tale metodo di calcolo, a detta della parte ricorrente, non è corretto perché questo Tribunale con l’ordinanza n. 37 del 2022 ha chiesto di verificare se la normativa provinciale <corsivo>«determini una sostanziale preclusione ... sull’intero territorio comunale».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>12.	La Provincia di Trento con memoria depositata in data 19 febbraio 2023 ha diffusamente replicato alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente e dal proprio consulente in merito all’operato e alle conclusioni del prof. Vitillo, insistendo per la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>In particolare la Provincia ha evidenziato che il Comune di Trento ha individuato i luoghi sensibili presenti su proprio territorio nel rispetto delle indicazioni interpretative fornite con la circolare prot. n. 491566 in data 21 settembre 2016 e che l’art. 10 della legge provinciale n. 13/2015 affida proprio ai Comuni il compito di accertare gli illeciti e disporre l’immediata rimozione degli apparecchi da gioco collocati ad una distanza inferiore a 300 metri dai luoghi sensibili, ovvero la sospensione temporanea dell’attività da gioco da dieci a sessanta giorni. Pertanto - posto che <corsivo>«l’individuazione delle circonferenze di interdizione del gioco lecito attorno ai luoghi sensibili è compito dei comuni, i quali, nell’applicazione della legge provinciale, dispongono di un margine di discrezionalità tecnica»</corsivo> - il verificatore ha correttamente tenuto conto dell’elenco dei luoghi sensibili approvato dal Comune di Trento, e comunque la correttezza dell’operato del Comune non è contestabile nel presente giudizio perché il ricorso - pur annoverando tra gli atti impugnati la determinazione dirigenziale n. 39/5 in data 5 settembre 2018 - non contiene alcuna specifica censura al riguardo.</h:div><h:div>Inoltre la Provincia ha insistito per la reiezione del ricorso evidenziando che le questioni di legittimità costituzionale prospettate con il terzo motivo sono palesemente infondate alla luce di quanto affermato dal Consiglio di Stato nelle sentenze della Sez. VI 11 marzo 2019, n. 1618, e della Sez. V 28 dicembre 2022, n. 11426.</h:div><h:div>In particolare è stato evidenziato dalla Provincia che secondo la prima sentenza - con cui è stato definito il contenzioso relativo alla disciplina posta dall’art. 5-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano, che fissa una distanza minima di 300 mt degli apparecchi da gioco di cui trattasi dai luoghi sensibili - la questione di legittimità costituzionale di tale disciplina, incentrata sulla violazione degli articoli 41 e 3, comma 2, Cost., deve passare <corsivo>«attraverso una verifica del concreto atteggiarsi del quadro fattuale connotante il segmento di mercato delle sale da gioco»</corsivo>, valutando la <corsivo>«proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore, nella sua insindacabile discrezionalità, rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità perseguite, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti».</corsivo> A tal fine il Consiglio di Stato ha disposto l’esecuzione di una consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare se la disciplina posta dall’art. 5-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano comportasse un sostanziale effetto espulsivo. Ebbene - posto che il CTU ha evidenziato <corsivo>«la persistente sussistenza di uno spazio utile residuo nell’ambito dei singoli territori comunali, bensì tendenzialmente ristretto, ma pur sempre idoneo e sufficiente per l’organizzazione economia delle attività delle sale giochi gestite»</corsivo> - il Consiglio di Stato ha escluso che la contestata disciplina provinciale determinasse un’espulsione delle imprese ricorrenti dal mercato.</h:div><h:div>Parimenti nella seconda sentenza il Consiglio di Stato - a fronte di una relazione del CTU che aveva quantificato in 330 ha, corrispondenti al 5,4% del territorio urbanizzato, le aree disponibili all’interno del territorio comunale per l’insediamento delle attività di gioco lecito di cui trattasi - ha affermato che la distanza minima legale dai luoghi sensibili, fissata dall’art. 6, comma 2-bis, della legge regionale Emilia-Romagna  n. 5 del 2013 nella misura di 500 mt, non ha reso impossibile la delocalizzazione delle attività esistenti ed ha realizzato un equilibrato e ragionevole contemperamento dei contrapposti interessi.</h:div><h:div>Infine la Provincia, avuto riguardo alla censura incentrata sulla possibilità di sussumere la distanza minima legale degli apparecchi da gioco nella nozione di <corsivo>“regola tecnica”</corsivo>, da comunicare ai sensi della direttiva 98/34/CE, ha rimarcato che il Giudice d’appello (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 ottobre 2014, n. 5251; id., Sez. VI, 11 marzo 2019, n. 1618) ne ha già dichiarato l’infondatezza.</h:div><h:div>13.	Anche il Comune di Trento con memoria depositata in data 20 febbraio 2023 ha insistito per la reiezione del ricorso osservando innanzi tutto che, tenuto conto della documentazione versata in atti, nella fattispecie in esame il calcolo della distanza effettuato secondo il criterio del tragitto pedonale tra la sala giochi e i luoghi sensibili non porterebbe comunque ad esiti differenti da quelli che si ottengono utilizzando il criterio del raggio in linea d’aria e in tutte le direzioni.</h:div><h:div>Inoltre il Comune ha rimarcato che il consulente della parte ricorrente ha individuato ulteriori luoghi sensibili non mappati dall’Amministrazione - come gli asili nido, le strutture formative liberamente attivate e organizzate da soggetti privati e le università - senza considerare però che tali strutture non rientrano tra i luoghi sensibili.</h:div><h:div>Infine il Comune ha sottolineato che il legislatore provinciale ha concesso alle imprese del settore ben sette anni dall’entrata in vigore dalla legge n. 13/2015 per effettuare le proprie valutazioni e, quindi, la ricorrente <corsivo>«aveva tutto il tempo di svolgere le attività necessarie al reperimento di nuovi locali».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>14.	Tutte le parti del giudizio hanno presentato memorie di replica.</h:div><h:div>In particolare la parte ricorrente con la propria memoria, depositata in data 2 marzo 2023, ha replicato alle difese svolte dalle controparti ribadendo innanzi tutto che il verificatore avrebbe erroneamente tenuto conto solo dei luoghi sensibili mappati dal Comune di Trento, come dimostrerebbe, ad esempio, <corsivo>«il caso della pletora di ambulatori e/o punti diagnostici collocati presso la sede dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in Trento, via Degasperi, i quali sono completamente sfuggiti al censimento comunale».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>La parte ricorrente ha poi osservato che tutti i Comuni della Provincia di Trento, uniformandosi alle indicazioni fornite dall’Amministrazione provinciale, hanno utilizzato il <corsivo>«criterio del raggio, in linea d’aria in tutte le direzioni»</corsivo>, benché l’articolo 5 della legge provinciale n. 13/2015 non contenga alcuna indicazione in tal senso.</h:div><h:div>Infine la parte ricorrente ha evidenziato che la giurisprudenza formatasi sulle questioni oggetto del presente giudizio non è univocamente orientata nel senso indicato dalle Amministrazioni resistenti. Difatti, secondo una recente pronuncia del Giudice d’appello (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 11426 del 2022 cit.), <corsivo>«La violazione del principio di proporzionalità nei confronti dei titolari degli esercizi soggetti a chiusura si potrebbe configurare, non solo ove la imposizione dei limiti distanziali determinasse nel territorio comunale la totale inibizione allo svolgimento dell’attività di esercizio di punti di gioco e di raccolta di scommesse, ma anche se l’individuazione delle aree destinate rendesse impossibile la delocalizzazione delle attività esistenti, per insufficienza quantitativa o per limitazioni urbanistico edilizie, secondo una valutazione che si ritiene - in ciò parzialmente discostandosi da quanto affermato in altre occasioni (cfr. Cons. Stato, V, n. 8298/19 cit., nonché Cons. Stato, parere n. 689/21) - debba essere fatta in concreto e non in astratto, rilevando, per gli esercizi costretti a delocalizzare entro un tempo predeterminato, gli impedimenti anche soltanto meramente fattuali»</corsivo>. Pertanto, come evidenziato nel ricorso, deve ritenersi che: A) l’effetto preclusivo dell’attività di impresa non è ravvisabile solo a fronte di una totale interdizione, ma anche <corsivo>«quando, pur sopravvivendo degli spazi, essi non sono idonei e/o sufficienti a delocalizzare le attività esistenti»</corsivo>; B) la possibilità di ricollocazione delle attività costrette alla chiusura dev’essere accertata in concreto, <corsivo>«tenendo conto della sua effettiva e reale gravosità e avendo presenti gli impedimenti anche soltanto meramente fattuali».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>15.	Alla pubblica udienza del 23 marzo 2023 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>1.	Come ricordato in più occasioni dalla Sezione autonoma di Bolzano di questo Tribunale (da ultimo T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Bolzano, 9 marzo 2023, n. 67), <corsivo>«il gioco d’azzardo, diffusosi capillarmente, produce in un’ampia fascia dei fruitori forme patologiche di dipendenza con conseguenze devastanti, in termini di deterioramento delle attività personali, familiari e lavorative. La dipendenza da gioco, in altre succinte parole, esercita un’influenza negativa sui domini personali, professionali, familiari e sociali. Secondo la letteratura scientifica il disturbo da gioco d’azzardo presenta molte similitudini con il disturbo da uso di sostanze, e per le perdite finanziarie che implica è suscettibile di avviare nella persona affetta una catena di conseguenze negative, sino al ricorso a comportamenti antisociali che possono trasmodare nella commissione di reati».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Dunque il c.d. <corsivo>“gioco legale”</corsivo>, pur costituendo un’importante occasione di guadagno per imprese come la ricorrente e pur generando ragguardevoli entrate per l’Erario, scarica però sulla collettività elevati costi sociali. Per far fronte a questa emergenza, stante la perdurante inerzia del legislatore nazionale, sono intervenute le Regioni, la Provincia autonoma di Bolzano e - per quanto interessa in questa sede - la Provincia autonoma di Trento, adottando misure volte ad allontanare l’offerta di gioco dai luoghi ove si concentrano soggetti considerati maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, con il dichiarato fine di prevenire lo sviluppo di forme di gioco compulsivo e con la finalità, non secondaria, di evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica.</h:div><h:div>	Tali considerazioni valgono evidentemente a spiegare perché il verificatore nominato in esecuzione dell’ordinanza di questo Tribunale n. 37 del 2022 - pur in assenza di una specifica richiesta formulata da questo Tribunale - nella propria relazione abbia inserito una premessa volta ad evidenziare che la Provincia di Trento, mediante la disciplina posta dagli articoli 5, comma 1, e 14, comma 1, della legge provinciale n. 13/2015, mira a prevenire il fenomeno della ludopatia attraverso la limitazione e la marginalizzazione dell’offerta del c.d. <corsivo>“gioco legale”</corsivo> mediante gli apparecchi di cui trattasi.</h:div><h:div>2.	Come pure ricordato dalla Sezione autonoma di Bolzano in più occasioni (<corsivo>ex multis</corsivo>, T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 67/2023 cit.) la cornice normativa statale entro la quale le Province di Trento e Bolzano hanno esercitato il proprio potere legislativo va individuata nell’art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito T.U.L.P.S., approvato con il R.D. 18 giugno 1931, n. 773), che disciplina le <corsivo>“sale pubbliche per bigliardi e per altri giochi leciti”</corsivo>, espressamente definite quali <corsivo>“esercizi pubblici”</corsivo> dall’art. 174 del Regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940), e nel successivo art. 88 del T.U.L.P.S., recante la disciplina delle <corsivo>“licenze per l’esercizio delle scommesse</corsivo>”, per il quale queste possono essere concesse <corsivo>“esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Peraltro l’art. 9 dello Statuto speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà legislativa in materia di <corsivo>“pubblici spettacoli”</corsivo> (art. 9, comma 1, n. 6) e di <corsivo>“esercizi pubblici”</corsivo> (art. 9, comma 1, n. 7), esclusi la determinazione dei <corsivo>“requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze”</corsivo> e <corsivo>“i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza”</corsivo>, restando riservata al Ministero dell’Interno <corsivo>“la facoltà ... di annullare d’ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi”</corsivo> (art. 9, comma 1, n. 7). Nei limiti previsti dalle anzidette disposizioni statutarie le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto speciale di Autonomia dispongono, altresì, della potestà amministrativa in materia.</h:div><h:div>L’art. 1 del D.P.R. 1° novembre 1973, n. 686 (Norma d’attuazione in materia d’esercizi pubblici) dispone poi che le Province autonome di Trento e Bolzano<corsivo> “esercitano nelle materie degli spettacoli pubblici e degli esercizi pubblici le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato ai sensi e nei limiti dell’art. 9, numeri 6) e 7), e dell’art. 16 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Ai fini dell’eventuale annullamento d’ufficio, ai sensi della legislazione statale, dei provvedimenti adottati in materia d’esercizi pubblici, le province trasmettono al Ministro per l’interno un elenco mensile dei provvedimenti adottati con l’indicazione del loro oggetto”.</corsivo></h:div><h:div>L’art. 20, comma 1, dello Statuto speciale di Autonomia dispone, infine che i Presidenti delle Province <corsivo>“esercitano le attribuzioni spettanti all’autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia ... di esercizi pubblici”</corsivo>, aggiungendo che <corsivo>“Ai fini dell’esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>3.	Dunque la Provincia di Trento, nell’esercizio delle proprie competenze, con la legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (recante <corsivo>“Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco”</corsivo>) ha adottato misure finalizzate a limitare la diffusione del gioco legale e, contestualmente, a promuovere e contrastare le dipendenze dal gioco d’azzardo, anche se legale, e a curare la dipendenza patologica.</h:div><h:div>Per quanto interessa in questa sede, l’art. 5 della legge n. 13/2015 dispone, al comma 1, che <corsivo>“Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco, è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), a una distanza inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi: a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette; c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale; d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007); e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani); f) luoghi di culto”.</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Inoltre la medesima legge provinciale n. 13/2015 reca, all’art. 14, comma 1, una disposizione transitoria secondo la quale <corsivo>“gli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una distanza inferiore a quella prevista dall’articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge</corsivo> [12 agosto 2022] <corsivo>se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi</corsivo> [12 agosto 2020]<corsivo>”.</corsivo></h:div><h:div>In applicazione di tale disciplina il Servizio Industria, artigianato, commercio e cooperazione della Provincia autonoma di Trento ha adottato la circolare prot. n. 491566 del 21 settembre 2016 (non impugnata con il presente ricorso), con cui ha chiarito che - avuto riguardo al criterio di misurazione della distanza degli apparecchi da gioco dai luoghi sensibili - <corsivo>«al fine di assicurare l’applicazione di un criterio uniforme su tutto il territorio provinciale per la misurazione della distanza, si ritiene corretto l’utilizzo del criterio del raggio, in linea d’aria in tutte le direzioni tra l’accesso/ingresso principale dell’esercizio/locale/area interessati alla collocazione o alla rimozione degli apparecchi di cui all’art. 100 comma 6 del TULPS».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Il Comune di Trento, a sua volta, con la delibera consiliare n. 32 in data 8 marzo 2017 (non impugnata con il presente ricorso) ha provveduto ad individuare i luoghi sensibili di cui al suddetto art. 5, comma 1, presenti sul proprio territorio. Inoltre con la determinazione dirigenziale n. 39/5 in data 5 settembre 2018 (impugnata con il presente ricorso) è stato aggiornato l’elenco dei luoghi sensibili individuati con la predetta delibera. In particolare con tale determinazione è stato disposto di: A) prendere atto <corsivo>«che la “Chiesa Spini”, sita in Trento, via Salisburgo, non è più individuabile quale “luogo di culto” ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f), della L.P. 13/2015 e che pertanto è espunta dall’elenco dei luoghi sensibili, nel testo approvato quale allegato parte integrante della deliberazione consiliare n. 32 dd. 8 marzo 2017»</corsivo>; B) aggiornare l’elenco dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale approvato con la deliberazione consiliare n. 32/2017; C) dare atto che l’elenco modificato sarà trasmesso al Servizio Innovazione e Servizi digitali affinché proceda con l’aggiornamento digitale della Cartografia <corsivo>online</corsivo> – Sezione <corsivo>“Commercio e pubblicità”</corsivo>; D) pubblicare l’elenco aggiornato all’Albo telematico e sul sito internet del Comune di Trento.</h:div><h:div>4.	Tenuto conto di quanto precede e considerato che, come più volte evidenziato da questo Tribunale (<corsivo>ex multis</corsivo>, T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, 22 novembre 2021, n. 184), l’art. 4, comma 3, della legge provinciale n. 23/1992 ammette la c.d. motivazione <corsivo>per relationem</corsivo>, il primo motivo - con il quale la ricorrente lamenta che nel provvedimento impugnato non è stata indicata la distanza esatta tra il Bar Melta e la scuola materna <corsivo>“Il Girasole”</corsivo> - è palesemente infondato.</h:div><h:div>Difatti l’elenco dei luoghi sensibili presenti nel territorio comunale - ivi compresa la predetta scuola materna - oltre ad essere pubblicato, quale allegato alla delibera consiliare n. 32 del 2017, sul sito istituzionale del Comune di Trento - è espressamente richiamato nella motivazione del provvedimento impugnato con il presente ricorso. Coglie allora nel segno il Comune di Trento quando afferma che la ricorrente avrebbe potuto agevolmente verificare la distanza del bar Melta dal predetto luogo sensibile consultando la Cartografia generale, Sezione <corsivo>“Commercio e pubblicità”</corsivo>, pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Trento e che, in ogni caso, la ricorrente non ha contestato in alcun modo la circostanza che, applicando il criterio del raggio in linea d’aria in tutte le direzioni, la distanza del Bar Melta dal predetto luogo sensibile è di soli 140 metri. </h:div><h:div>Pertanto, anche a voler ritenere che il provvedimento impugnato sia supportato da una motivazione carente, come dedotto dalla parte ricorrente, comunque tale vizio formale non potrebbe condurre all’annullamento del provvedimento impugnato, dovendo trovare applicazione nel caso in esame la regola del raggiungimento dello scopo dell’azione amministrativa, sancita dall’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990. Difatti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 1, della legge provinciale n. 13/2015 con l’art. 14, comma 1, della medesima legge, l’adozione dell’ordine di rimozione dell’apparecchio da gioco si configura come un atto dovuto laddove l’apparecchio stesso si trovi (come nel caso in esame) ad una distanza inferiore a 300 mt da uno dei luoghi sensibili mappati sul territorio del competente Comune.</h:div><h:div>5.	Passando al secondo motivo - con il quale la parte ricorrente contesta che, ai fini del computo della distanza dal predetto luogo sensibile, sia stato impiegato il <corsivo>«criterio del raggio, in linea d’aria, in tutte le direzioni» </corsivo>- lo stesso risulta palesemente inammissibile, ancor prima che infondato.</h:div><h:div>Innanzi tutto, come eccepito dal Comune di Trento con la memoria depositata in data 21 novembre 2022, il criterio per il calcolo della distanza di 300 mt è stato fissato dalla Provincia di Trento con la circolare prot. n. 491566 del 21 settembre 2016 al precipuo <corsivo>«fine di assicurare l’applicazione di un criterio uniforme su tutto il territorio provinciale»</corsivo>; e, ciononostante, tale circolare non figura tra i provvedimenti impugnati con il ricorso in esame.</h:div><h:div>Inoltre, come eccepito dal Comune di Trento sempre con la memoria depositata in data 21 novembre 2022, la parte ricorrente comunque non ha interesse all’esame del secondo motivo perché anche utilizzando il criterio del percorso pedonale la distanza tra l’entrata del bar Bar Melta e l’entrata della scuola dell’infanzia <corsivo>“Il Girasole”</corsivo> è di poco superiore ai 150 mt.</h:div><h:div>6.	Ancor prima di procedere all’esame dei restanti motivi di ricorso giova poi evidenziare che neppure la predetta delibera consiliare n. 32 del 2017 è stata impugnata con il presente ricorso e che - anche a voler ritenere che l’elenco dei luoghi sensibili adottato con tale provvedimento sia stato sostituito da quello adottato con la determinazione dirigenziale n. 39/5 in data 5 settembre 2018 - comunque la domanda di annullamento della determinazione medesima, come formulata con il ricorso introduttivo, risulta palesemente infondata.</h:div><h:div>Difatti tale domanda non è supportata da alcun motivo specifico volto a censurare l’individuazione dei luoghi sensibili operata dal Comune di Trento ai sensi dell’art. 5 della legge provinciale n. 13/2015, nonché l’esatta ubicazione dei luoghi stessi.</h:div><h:div>7.	Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce che l’illegittimità dell’impugnato provvedimento di rimozione discende dall’illegittimità costituzionale della legge provinciale n. 13/2015. </h:div><h:div>In particolare, a detta della ricorrente, la distanza di 300 mt, indicata dal legislatore provinciale, e l’elevato numero dei luoghi sensibili, come individuati dallo stesso legislatore provinciale, determinerebbero un divieto di collocazione degli apparecchi da gioco di cui trattasi applicabile non solo sulla sostanziale totalità del territorio del Comune di Trento, ma anche sulla sostanziale totalità del territorio della Provincia di Trento. Difatti solo su una ridottissima percentuale del territorio del comune di Trento - pari al 3,8% - potrebbero permanere tali apparecchi, e questo dato costituirebbe un divieto talmente afflittivo da intendersi come assoluto, ossia riguardante - per l’appunto - la sostanziale totalità del territorio comunale.</h:div><h:div>Quindi la ricorrente lamenta l’incostituzionalità delle norme innanzi richiamate assumendo che gli articoli 5, comma 1, e 14, comma 1, della legge n. 13/2015 si pongono in contrasto con gli articoli 41, 3 e 97 Cost., nonché con gli articoli 117, comma 2, lett. m) e 32 Cost., nonché con l’art. 117, comma 1, Cost., in relazione all’art. 1, del Primo Protocollo addizionale alla CEDU (protezione della proprietà) e agli articoli 16 (libertà di impresa) e 17 (diritto di proprietà) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.</h:div><h:div>8.	Ai fini dell’esame della censura incentrata sulla violazione dell’art. 41 Cost. assume dirimente rilievo - a giudizio del Collegio - il condivisibile ragionamento svolto dal Consiglio di Stato nelle due pronunce richiamate dalla Provincia di Trento nella memoria depositata in data 17 febbraio 2023, ossia la sentenza della Sez. VI n. 1618 del 2019 e la sentenza della Sez. V n. 11426 del 2022.</h:div><h:div>In particolare con la sentenza n. 1618 del 2019 sono stati respinti gli appelli riuniti proposti avverso le sentenze della Sezione autonoma di Bolzano con le quali erano stati rigettati i ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti di decadenza adottati in ragione del fatto che le sale giochi erano ubicate entro un raggio di 300 mt da luoghi sensibili, come definiti dall’art. 5-bis, comma 1, della legge provinciale n. 13/1992 (secondo il quale <corsivo>“Per ragioni di tutela di determinate categorie di persone e per prevenire il vizio del gioco, l’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 2, per l’esercizio di sale da giochi e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. L’autorizzazione viene concessa per 5 anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di 5 anni decorre dal 1° gennaio 2011”</corsivo>).</h:div><h:div>Nella motivazione di tale sentenza - con particolare riferimento alla prospettata questione di legittimità costituzionale dall’art. 5-bis, comma 1, della legge provinciale n. 13/1992, per contrasto con l’art. 41 Cost., <corsivo>«sotto il profilo che il citato articolo di legge, laddove individua una serie di siti c.d. sensibili in un raggio di 300 m dalle sale giochi, di fatto produrrebbe un effetto espulsivo dell’attività d’impresa, di per sé lecita, dall’intero territorio dei comuni in cui si trovano le sale da gioco gestite dalle imprese medesime, se non dall’intero territorio provinciale, nel senso che la distanza minima prevista e l’ampiezza del catalogo dei luoghi ritenuti sensibili renderebbe praticamente impossibile installare sale da gioco nella quasi totalità dei comuni del territorio provinciale di Bolzano»</corsivo> - viene evidenziato che <corsivo>«il parametro di legittimità costituzionale dell’art. 41 Cost. e dell’ivi contenuta clausola di utilità sociale deve essere rapportato al principio di ragionevolezza ex art. 3, comma 2, Cost., la cui valutazione deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore, nella sua insindacabile discrezionalità, rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità perseguite, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti (sul principio di ragionevolezza riconducibile all’art. 3, secondo comma, Cost., v. Corte cost. n. 1130/1988)»</corsivo>.</h:div><h:div>Sulla scorta di tale ragionamento il Giudice d’appello (come pure risulta dalla motivazione della sentenza n. 1618 del 2019) ha disposto l’esecuzione di una consulenza tecnica d’ufficio allo scopo di chiarire: A) <corsivo>«se - previa analisi della struttura della domanda e dell’offerta nel segmento del mercato delle sale da gioco, quali quelle gestite dalle odierne appellanti, nonché tenuto conto della disciplina urbanistica vigente nei Comuni di ubicazione degli esercizi di cui è causa e nei Comuni limitrofi (sempre in ambito provinciale) sul cui territorio l’attività potrebbe eventualmente essere delocalizzata - sia attendibile ritenere che l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell’art. 5-bis, commi 1 e 1-bis, l. prov. n. 13/1992, sia idonea a determinare una contrazione del segmento di mercato de quo, e se, in particolare (come assunto dagli odierni appellanti), sia attendibile ritenere che vi possa derivare una privazione dell’intero segmento di mercato in ambito provinciale»</corsivo>; B) <corsivo>«se sia attendibile ritenere che l’eventuale marginalizzazione topografica delle sale da gioca in cinture extraurbane possa incidere, in senso positivo o negativo (in termini di affluenza), sul comportamento dei consumatori giocatori (tenuto conto del comportamento del consumatore medio) e, correlativamente, sull’attività d’impresa, tenuto conto dell’assetto territoriale provinciale e dei comuni di ubicazione degli esercizi gestiti dagli odierni appellanti»</corsivo>; C) <corsivo>«quali possano essere gli effetti di potenziale variazione della domanda, cioè le dinamiche di variazione del numero degli utenti-consumatori disposti, nelle nuove condizioni comparate con quelle precedenti, ad accedere ai servizi offerti dalle odierne parti appellanti alle nuove condizioni imposte dalla censurata disciplina provinciale»</corsivo>.</h:div><h:div>Le risposte del consulente tecnico d’ufficio ai predetti quesiti sono state sintetizzate nella motivazione della sentenza n. 1618 del 2019 come di seguito indicato. Innanzi tutto <corsivo>«è emerso che, sotto un profilo geografico-territoriale-urbanistico, l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell’art. 5-bis, commi 1 e 1-bis, l. prov. n. 13/1992 non determina in nessuno dei comuni presi in considerazione nei due elaborati peritali una privazione dell’intero segmento di mercato ..., in quanto l’applicazione del criterio distanziale non comporta un’interdizione/espulsione assoluta degli esercizi gestiti dalle imprese ricorrenti né dal territorio dei singoli comuni interessati dai vari ricorsi (compresi i territori dei comuni limitrofi) né, tanto meno, dall’intero territorio provinciale. Infatti, le simulazioni e i rilevamenti effettuati dal consulente tecnico d’ufficio hanno evidenziato la persistente sussistenza di uno spazio utile residuo nell’ambito dei singoli terrori comunali, bensì tendenzialmente ristretto, ma pur sempre idoneo e sufficiente per l’organizzazione economica delle attività delle sale giochi gestite dalle imprese odierne appellanti ...».</corsivo> Inoltre <corsivo>«il consulente tecnico d’ufficio - sviluppando ex novo un modello di stima della domanda potenziale, in relazione all’ubicazione delle sale gioco sul territorio, che consente di comprendere l’influenza del posizionamento delle sale sulla raccolta effettivamente realizzata e di valutare l’impatto che le nuove diverse condizioni di localizzazione, stabilite dalla normativa provinciale, produrrebbero sull’attività d’impresa dei ricorrenti a parità di ogni altra condizione - è pervenuto alla conclusione (in risposta al secondo quesito sottopostogli) che l’attuale configurazione dell’offerta provinciale mostra come le sale gioco abbiano operato nel corso degli anni passati in modo da rendere la localizzazione un parametro strategicamente non rilevante per la propria raccolta di gioco. In altri termini, la raccolta di gioco complessivamente realizzata dalle sale gioco in un orizzonte temporale sufficientemente ampio (2011-2017) risulta essere indipendente dalla loro distribuzione sul territorio, e i differenti risultati in termini di raccolta di gioco per apparecchio da intrattenimento delle singole sale sembrano determinati da fattori diversi, probabilmente riconducibili alla tipologia e alla varietà di servizi offerti in grado di attirare in misura maggiore o minore le differenti tipologie di consumatori. In particolare, da un raffronto tra i dati di raccolta nella media annuale relativi al periodo 2011-2017 e la raccolta di gioco stimata in esito alla ricollocazione degli esercizi (v. le tabelle dalla 3.13. alla 3.19. delle due relazioni peritali), emerge che la distanza degli esercizi dal baricentro dei vari comuni non costituisce un fattore incidente sulla capacità complessiva di raccolta degli esercizi medesimi. Tali conclusioni, in linea con il comportamento che può essere attribuito a operatori economici razionali, sono state confermate dall’applicazione del modello definito dal consulente tecnico d’ufficio ad hoc per il caso di specie, che si basa sulle caratteristiche dei consumatori/giocatori desunte dallo studio indipendente più completo e attendibile ora a disposizione in Italia effettuato dall’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ifc-CNR), sulla distribuzione della popolazione nei territori in questione e sulla posizione delle sale da gioco. Sul lato della domanda, il consulente tecnico d’ufficio ha preso le mosse dalle varie classificazioni delle tipologie di consumatori/giocatori: – secondo un primo approccio metodologico, i consumatori/giocatori sono classificabili nelle categorie: i) del giocatore sociale (social gambler), per il quale il gioco d’azzardo ha una motivazione prevalente di socializzazione o di intrattenimento da cui deriva una frequenza di gioco occasionale e una spesa complessiva contenuta; ii) del giocatore problematico, che si caratterizza per una maggiore frequenza nel consumo oltre che per un aumento del tempo e della spesa dedicata alle attività di gioco e, per tali ragioni, risulta esposto allo sviluppo di una dipendenza patologica; iii) del giocatore patologico (pathological gambler), il quale presenta una dipendenza patologica e che mostra una frequenza di gioco quotidiana o intensiva associata all’impossibilità di resistere al desiderio di giocare (cosiddetto craving) e all’insorgenza di problemi di astinenza; – seguendo un altro approccio metodologico - riconducibile all’applicazione di uno dei numerosi strumenti diagnostici e di valutazione dei disturbi associati al gioco d’azzardo - i giocatori sono classificabili secondo quattro distinti profili di problematicità connessi al comportamento di gioco di azzardo, precisamente i giocatori esposti i) a nessun rischio (no risk gambler, o giocatore sociale), ii) a basso rischio (low-risk gambling), iii) a rischio moderato (moderate-risk gambling) e iv) a rischio severo (severe problem gambling). Ebbene, collegando la struttura dell’offerta alla struttura della domanda, il consulente tecnico d’ufficio, in applicazione del modello sviluppato, poggia la conclusione della sostanziale indifferenza, in termini di entità della raccolta e dei ricavi, della ricollocazione delle sale gioco di ciascun ricorrente nelle aree disponibili in conseguenza del criterio distanziale previsto dalla normativa provinciale, sui rilievi che, per un verso, la spesa complessiva destinata ai diversi prodotti di gioco è molto più elevata nel caso di giocatori problematici e patologici ..., i quali, al contempo, sono molto più propensi allo spostamento verso i nuovi siti ..., e che, per altro verso, la specializzazione dell’offerta sulle categorie dei giocatori ad elevato rischio è più redditizia per le imprese offerenti».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Alla luce delle risultanze della predetta consulenza tecnica il Consiglio di Stato ha conclusivamente escluso che <corsivo>«la censurata disciplina legislativa determini un’interdizione assoluta del diritto all’esercizio dell’attività economica del gioco lecito in ambito comunale e/o provinciale e una soppressione di tale settore di mercato, con sequela di manifesta infondatezza, sotto tale profilo, della questione di legittimità costituzionale per violazione della libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41, primo comma, della Costituzione».</corsivo> In particolare, secondo quanto si legge in motivazione, <corsivo>«Quanto al profilo dell’adeguatezza della disciplina legislativa provinciale in questione rispetto alle finalità perseguite - vòlte, oltre a preservare il contesto urbano dai danni alla viabilità e alla quiete pubblica, a tutelare determinate categorie di persone (giovani o soggetti in particolari condizioni sociali e psichiche) e di prevenire il gioco d’azzardo patologico, ovvero la dipendenza dal gioco - ritiene il Collegio che, nella specie, le scelte del legislatore rientrino ampiamente nei limiti della discrezionalità riservata all’attività legislativa, nella specie esercitata correttamente, attesa l’indubbia ragionevolezza della disciplina censurata, realizzando la stessa in modo plausibile il bilanciamento dei valori costituzionali in gioco tramite l’introduzione di criteri distanziali di localizzazione, idonei ad arginare in via preventiva le esternalità negative dell’attività d’impresa del gioco lecito sulla salute pubblica, con ciò concretizzando, nel settore di riferimento, la clausola del mancato contrasto con l’utilità sociale di cui all’art. 41, secondo comma, Cost. (nella quale rientrano anche le esigenze di tutela della sanità e della salute pubblica), e superando con ciò la norma limitativa dell’attività d’impresa il vaglio positivo di ragionevolezza, nel rispetto di tale principio generale enucleabile dall’art. 3 della Costituzione. Infatti, premesso che deve ritenersi assodato che lo spostamento delle sale gioco in aree periferiche e la minore capillarità nella distribuzione delle stesse comportino una riduzione significativa del gioco negli apparecchi da intrattenimento in prevalenza nell’ambito della categoria dei giocatori consumatori occasionali/sociali, si osserva che, sebbene secondo le valutazioni del c.t.u. tale categoria di giocatori sia caratterizzata da un profilo di rischio assente o basso rispetto alla possibilità di sviluppare comportamenti patologici di gioco, l’introduzione del distanziometro, sotto il profilo della tutela della salute, ben può essere ritenuto un intervento idoneo ed efficace per prevenire forme di ludopatia, nella misura in cui il gioco occasionale sia interpretato come lo stadio iniziale di un processo che, ancorché in termini probabilistici, porti linearmente allo sviluppo di una dipendenza. Siffatta interpretazione, ancorché controversa nella letteratura del settore, si muove pur sempre entro i limiti dell’attendibilità tecnico-scientifica – infatti il c.t.u., nelle relazioni peritali, dà atto che «le tre categorie di consumatori descritte [ossia, quelle del giocatore sociale, del giocatore problematico e del giocatore patologico; n.d.e.] sono spesso implicitamente o esplicitamente collocate in un continuum che va dai giocatori sociali a quelli patologici e dunque interpretate da alcuni studiosi come differenti stadi di un’evoluzione in senso patologico del comportamento di gioco che, purtuttavia, va considerata come sequenza di fasi di un processo lineare solo per alcuni soggetti», citando correlativa letteratura – sicché alla disciplina dei criteri distanziali dai siti sensibili può essere attribuita, in modo non implausibile, un’efficacia preventiva nella lotta a fenomeni di ludopatia. Occorre, sul punto, precisare che la discrezionalità del legislatore non va confusa con la discrezionalità (amministrativa e/o tecnica) dell’amministrazione pubblica, nel senso che la prima costituisce l’esplicazione delle scelte politiche degli organi investiti del potere legislativo e trova i suoi limiti nelle sole norme sovraordinate di rango costituzionale (ed, eventualmente, nel diritto eurounitario), talché la stessa, una volta rispettati tali limiti (compresi i principi di ragionevolezza e di razionalità intrinseca), non appare ulteriormente sindacabile (in sede di giudizio di costituzionalità). Ulteriori elementi utili a suffragio dell’efficacia del distanziometro possono trarsi dalla tabella 3.1. delle relazioni peritali, da cui emerge che la percentuale di giocatori con profili di rischio moderato e severo, nell’arco temporale 2007-2017, cresce nella fascia di età dai 15 ai 34 anni, raggiungendo nel 2017-2018 il 9,9% del totale dei giocatori, rispetto al 5,4% del 2007-2008. Ne deriva l’indubbia congruità/adeguatezza dell’individuazione di siti sensibili frequentati da appartenenti alla fascia della popolazione giovanile. Né le considerazioni innanzi svolte possono ritenersi infirmate dalle osservazioni del c.t.u. per cui la contrazione dei segmenti di domanda da servire porterebbe inevitabilmente gli operatori degli esercizi dedicati a concentrare le proprie strategie commerciali verso i giocatori non occasionali, disposti a spostarsi per soddisfare il proprio bisogno di giocare, talché, nel breve termine, la raccolta di gioco relativa ai giocatori patologici o problematici, ovvero relativa a coloro che si caratterizzano per profilo di rischio moderato e/o severo, non dovrebbe subire per il complesso delle sale ubicate nel territorio provinciale variazioni significative, poiché tali consumatori, per i meccanismi sottesi alle dipendenze, sarebbero disposti a spostarsi anche di molto al fine di soddisfare il bisogno di gioco, con il conseguente rischio di una concentrazione delle strategie degli operatori verso i giocatori problematici con la finalità di attirarne un maggior numero all’interno delle sale e con la possibilità che una parte più o meno ampia di questi possa aggravare il proprio comportamento di gioco nella direzione dello sviluppo di una reale dipendenza patologica. Trattasi, invero, di effetti negativi nel breve periodo, da affrontare in un momento successivo con interventi adeguati incentrati sulle categorie dei giocatori problematici, mentre nella presente sede appare dirimente la non implausibile efficacia preventiva sulle categorie dei giocatori sociali/occasionali e delle fasce giovanili, onde impedirne un’evoluzione in senso patologico nel comportamento di gioco. Ne deriva l’indubbia congruità/adeguatezza della disciplina legislativa provinciale in questione rispetto alle finalità perseguite e la mancata violazione dell’art. 41 Cost. e del principio di ragionevolezza, con conseguente insussistenza dei presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>9.	Lo stesso ragionamento seguito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1618 del 2019 (che allo stato risulta passata in giudicato in quanto i ricorsi per revocazione proposti avverso tale sentenza sono stati dichiarati inammissibili dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 10322, n. 10323, n. 10324 e 10326 del 2022) si rinviene, in gran parte, anche nella motivazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 11426 del 2022 (resa all’esito del giudizio nell’ambito del quale è stata adottata l’ordinanza collegiale n. 1766 del 2022, richiamata da questo Tribunale nell’ordinanza n. 37 del 2022), ove risulta, però, ulteriormente valorizzata l’esigenza di analizzare i casi concreti al fine di accertare non solo se l’imposizione dei limiti distanziali determini nel territorio comunale la totale inibizione allo svolgimento dell’attività, ma anche se l’individuazione delle aree destinate a tale attività renda, di fatto, impossibile la delocalizzazione delle imprese esistenti, per insufficienza quantitativa o per limitazioni urbanistico edilizie, secondo una valutazione nell’ambito della quale rilevano non soltanto gli impedimenti di natura giuridica, ma anche <corsivo>«gli impedimenti anche soltanto meramente fattuali».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>In particolare nella motivazione della sentenza n. 11426 del 2022 si legge quanto segue: <corsivo>«Non è in discussione la conformità a Costituzione, in specie all’art. 41, comma 2, della legislazione regionale sulle distanze delle sale giochi dai luoghi c.d. sensibili (cfr. Cons. Stato, V, 4 dicembre 2019, n. 8298), né la compatibilità con la normativa euro unitaria, considerato che la Corte di Giustizia UE ammette le misure derogatorie alle libertà di stabilimento, di libera circolazione delle merci e di prestazione dei servizi per giustificati motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, oltreché per “motivi di interesse generale” (cfr., tra le altre, Cons. Stato, VI, 11 marzo 2019, n. 1618 e id., 19 marzo 2019, n. 1806). Quanto alla ragionevolezza dell’interdizione, si osserva che in plurime occasioni, ed in modo puntuale con la sentenza n. 108 del 2017, la Corte Costituzionale è intervenuta a difesa della normativa regionale, precisando che serve ad &lt;&lt;evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all’illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della “dipendenza da gioco d’azzardo”&gt;&gt;. La questione tuttora controversa attiene piuttosto agli effetti delle misure adottate sulle attività in essere ed alla loro idoneità a realizzare un equo contemperamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti, onde evitare che si determini l’ablazione di diritti acquisiti in forza di titoli autorizzatori legittimi. Rileva al riguardo il principio di proporzionalità ... che impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato; evidenziandosi, altresì, che, definito lo scopo avuto di mira, il principio è rispettato se la scelta concreta dell’amministrazione è in potenza capace di conseguire l’obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza), come da giurisprudenza costante … . Questo Consiglio di Stato ha affermato, con argomentazioni che si richiamano e si condividono, che il limite distanziale, comportante il divieto di esercizio delle sale da gioco, delle sale scommesse e dei punti di raccolta in locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, costituisce mezzo idoneo al perseguimento degli obiettivi prefissati di contrasto al fenomeno c.d. della ludopatia (così, con specifico riferimento alla normativa della Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna, Cons. Stato, pareri n. 686/21, n. 1840/21 e 550/22; ma, più in generale, cfr. anche Cons. Stato, V, 6 luglio 2018, n. 4147). In particolare, il già citato parere n. 686/21 ha osservato che “si è di fronte ad una misura che realizza la finalità delle norme dettate in materia, atteso che essa consente di salvaguardare, attraverso la riduzione delle occasioni di gioco, fasce di consumatori psicologicamente più vulnerabili ed immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni (cfr. sul punto, Cons. Stato, V, 4-12-2019, n. 8298; VI, 19-3-2019, n. 1806); in particolare, essa, ponendo limitazioni spaziali agli esercizi dove si raccolgono il gioco e le scommesse, rende maggiormente difficoltoso, specie per le categorie a rischio, l’incontro con l’offerta di gioco”, senza che possa rilevare in senso contrario la considerazione ... che la “marginalizzazione” dei centri di raccolta potrebbe favorire situazioni di maggiore illegalità, dato che risulta perseguita la finalità principale della legislazione statale di ridurre le occasioni di gioco lecito, malgrado la necessità di ulteriori interventi di diversa natura (cfr. Cons. Stato, V, 6 luglio 2018, n. 4147, citata nel detto parere)».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Sulla scorta di tale ragionamento il Giudice d’appello con la predetta ordinanza collegiale n. 1766 del 2022 ha disposto l’esecuzione di una verificazione (poi affidata al prof. Piergiorgio Vitillo) allo scopo di chiarire: A) <corsivo>«se, tenuto conto della conformazione naturale e della disciplina urbanistica vigente nel Comune di Bologna, l’applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell’art. 6 comma 2 bis, della legge della Regione Emilia Romagna n. 5 del 2013, come modificato dall’art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016, così come attuato dalle deliberazioni della Giunta Regionale oggetto di impugnazione (n. 831 del 12 giugno 2017 e n. 68 del 21 gennaio 2019), unitamente alle modalità applicative di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 239 del 2018, determini che non sia in assoluto possibile la localizzazione sull’intero territorio comunale delle sale gioco e delle sale scommesse come definite dalla legge regionale e quale sia la percentuale di territorio in cui tale preclusione verrebbe ad operare (ovvero, all’opposto, la percentuale di territorio disponibile sia all’insediamento di nuove sale giochi e sale scommesse od all’installazione ex novo di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, sia al trasferimento di quelle esistenti, secondo quanto appresso), considerati separatamente gli edifici esistenti e le strutture di possibile edificazione»</corsivo>; B) <corsivo>«inoltre se, tenuto conto di tutte le sale gioco e le sale scommesse autorizzate ed in esercizio in ambito comunale alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 del 2016, nonché della “mappatura dei luoghi sensibili” realizzata dall’amministrazione comunale, l’applicazione della disciplina volta alla c.d. delocalizzazione dell’attività nello stesso territorio comunale ne consentisse, nei termini ivi fissati, il trasferimento e la prosecuzione in altro sito idoneo, contestualmente ad analogo trasferimento da attuarsi da parte degli altri operatori economici destinatari del medesimo divieto di legge, anche alla stregua della zonizzazione vigente nel territoriale comunale e/o di altri atti, generali o di pianificazione, dell’amministrazione comunale utili all’individuazione di aree idonee allo scopo».</corsivo></h:div><h:div>Secondo quanto pure si legge nella motivazione della sentenza n. 11426 del 2022, in risposta al primo di tali quesiti il prof. Vitillo ha affermato che: A) <corsivo>«le aree disponibili all’interno del territorio comunale per l’insediamento delle attività di gioco lecito (corrispondenti agli areali indicati nella relazione) ammontano a circa 330 ha e rappresentano il 5,4% del territorio urbanizzato; come detto, rispetto alle previsioni dei previgenti PSC-RUE, la quantità risulta ridotta, sia per la diminuzione del territorio urbanizzato, sia per la riduzione degli areali all’interno dei quali risultano ammissibili le attività in contestazione»</corsivo>; B) <corsivo>«le richieste di nuove localizzazioni accolte da parte dell’amministrazione comunale di Bologna (complessivamente in numero di 25, come da dettaglio contenuto nella relazione) dimostrano che la localizzazione delle attività legate al gioco lecito è probabile e praticabile, sia dal punto di vista delle potenzialità urbanistiche, sia della realtà del mercato urbano immobiliare locale»</corsivo>; C) <corsivo>«dal punto di vista urbanistico - funzionale generale, le aree potenzialmente ospitali le funzioni di gioco lecito sono prevalentemente rappresentate da ambiti a destinazione produttiva - artigianale e/o caratterizzate da funzioni urbane miste, commerciali e terziarie in particolare». </corsivo>In risposta al secondo quesito il prof. Vitillo ha poi precisato che<corsivo> «anche nel caso astratto e poco probabile che tutte le attività di gioco d’azzardo lecito autorizzate e in esercizio in ambito comunale alla data di entrata in vigore della legge regionale decidessero la loro delocalizzazione - fattispecie assai poco probabile dal punto di vista delle effettive scelte e volontà imprenditoriali - appare comunque in via teorica possibile che tali attività possano delocalizzarsi nelle porzioni urbane urbanisticamente ospitali individuate, in ragione della loro non trascurabile dimensione quantitativa (330 ha, pari al 5,4% del Territorio urbanizzato)».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Sulla scorta di tali risposte il Giudice d’appello ha concluso come segue: <corsivo>«Quanto alla conformità della misura al principio di proporzionalità, in riferimento ai parametri della stretta necessità e dell’adeguatezza, non è condivisibile, in linea di principio, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata che “l’esistenza di aree all’uopo idonee seppur pari ad una minuscola porzione del territorio superstite (0,39 kmq pari allo 0,28% del totale)” sarebbe preclusiva del c.d. effetto espulsivo illegittimamente pregiudizievole degli interessi privati. Invero, questa affermazione è accettabile con riguardo all’installazione di nuove attività imprenditoriali. Diversamente tuttavia va atteggiato il giudizio relativo alla stretta necessità e, soprattutto, all’adeguatezza della misura distanziometrica quando applicata alle attività imprenditoriali esistenti. La violazione del principio di proporzionalità nei confronti dei titolari degli esercizi soggetti a chiusura si potrebbe configurare, non solo ove la imposizione dei limiti distanziali determinasse nel territorio comunale la totale inibizione allo svolgimento dell’attività di esercizio di punti di gioco e di raccolta di scommesse, ma anche se l’individuazione delle aree destinate rendesse impossibile la delocalizzazione delle attività esistenti, per insufficienza quantitativa o per limitazioni urbanistico edilizie, secondo una valutazione che si ritiene - in ciò parzialmente discostandosi da quanto affermato in altre occasioni (cfr. Cons. Stato, V, n. 8298/19 cit., nonché Cons. Stato, parere n. 689/21) - debba essere fatta in concreto e non in astratto, rilevando, per gli esercizi costretti a delocalizzare entro un tempo predeterminato, gli impedimenti anche soltanto meramente fattuali. Formulato perciò in tal senso il secondo quesito della verificazione, va apprezzato l’accertamento del verificatore (sopra esposto) secondo cui la ri-collocazione nel territorio comunale bolognese dell’attività delle sale giochi, quali quelle della ricorrente, non è né esclusa né resa particolarmente gravosa - tale cioè da rendere in concreto inesigibile il trasferimento - dalla tipologia degli ambiti territoriali di destinazione».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Dunque - a ben vedere - la sentenza n. 11426 del 2022 segna un parziale superamento dell’orientamento in precedenza seguito dal Giudice d’appello (Consiglio di Stato, Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 8298), con riferimento ad una fattispecie nella quale le risultanze della verificazione avevano consentito di appurare che i divieti imposti da un regolamento comunale, in attuazione di una legge regionale, non avevano quale effetto l’espulsione dell’attività imprenditoriale dell’appellante dal mercato, stante la possibilità di ubicare esercizi commerciali destinati alla collocazione di apparecchi da gioco <corsivo>«in significativa percentuale della parte cittadina edificata».</corsivo> Difatti in tale occasione il Giudice d’appello aveva affermato quanto segue: <corsivo>«Se, poi, tale astratta possibilità sia difficilmente attuabile in concreto, perché, come rappresentato dall’appellante, i locali commerciali disponibili risultano adibiti ad altre attività, ciò non modifica la conclusione raggiunta, perché non si tratta di conseguenza imputabile alla misura restrittiva in contestazione, e dunque, di barriera all’ingresso non di carattere normativo, ma meramente fattuale, dipendente dallo stato di fatto dei luoghi. Si tratta, insomma, di una situazione non dissimile da quella in cui viene a trovarsi un qualsiasi operatore economico che intenda reperire un locale commerciale idoneo per avviare una nuova attività commerciale e si trovi dinanzi ad un panorama immobiliare in cui tutti i locali commerciali sono già occupati da altre attività commerciali, con la sola differenza che, in questo caso, la cerchia degli immobili disponibili è più ristretta. Allo stesso modo di quanto accade, peraltro, in relazione ai divieti previsti all’interno degli strumenti urbanistici per la collocazione, in talune zone del territorio comunale, di altre - peculiari - attività (si pensi, ad es., alla collocazione di esercizi commerciali che producano residui dell’attività lavorativa pericolosi per l’ambiente e che per questo devono essere necessariamente collocati lontani dai centri cittadini). In ultimo, è evidente che la limitazione prospettata dall’appellante è per sua natura temporanea, per essere lo scenario cittadino continuamente mutevole e l’alternanza degli esercizi commerciali, anche di diversa tipologia, nell’ambito delle città, continua, molto più, può dirsi, di quanto accadeva in passato».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>10.	Passando ora alla fattispecie oggetto del presente giudizio, avuto riguardo alla questione di legittimità costituzionale incentrata sull’incompatibilità del c.d. <corsivo>“effetto espulsivo”</corsivo> prodotto dalla legge provinciale n. 13/2015 con l’art. 41 Cost., giova preliminarmente rammentare che tale articolo - nel riconoscere la liberà di iniziativa economica - dispone che la stessa non può <corsivo>“svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”</corsivo>, e ammette che la legge possa indirizzare e coordinare <corsivo>“a fini sociali ed ambientali” </corsivo>l’attività economica privata e pubblica.</h:div><h:div>Inoltre, come già evidenziato nella parte in fatto, questo Tribunale con l’ordinanza n. 37 del 2022 - proprio in ragione di quanto deciso dal Consiglio di Stato con la predetta ordinanza n. 1766 del 2022 - ha disposto l’esecuzione di una verificazione per appurare <corsivo>«se, tenuto conto della conformazione del territorio del Comune di Trento e della relativa disciplina urbanistica vigente, l’applicazione del criterio della distanza di trecento metri dai siti c.d. sensibili individuati nell’art 5, comma 1, della legge provinciale n. 13/2015 determini una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di sale gioco come quelle gestite dall’impresa ricorrente e, comunque, quale sia la percentuale di territorio in cui tale preclusione verrebbe ad operare (ovvero, all’opposto, la percentuale di territorio disponibile sia all’insediamento di nuove sale giochi e sale scommesse od all’installazione ex novo di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, sia al trasferimento di quelle esistenti), considerati separatamente gli edifici esistenti e le strutture di possibile edificazione». </corsivo>Difatti anche nel separato giudizio nell’ambito del quale è stata adottata la predetta ordinanza n. 37 del 2022 la parte ricorrente sosteneva (come l’odierna ricorrente) che neppure in astratto avrebbe potuto ipotizzarsi una delocalizzazione dell’attività da essa svolta, perché soltanto su una ridottissima porzione del territorio del Comune di Trento (pari al 3,86%) essa avrebbe potuto continuare ad operare, e questo dato percentuale avrebbe comportato un divieto pressoché assoluto, ossia riguardante la sostanziale totalità del territorio comunale, per l’esercizio dell’attività di gioco mediante gli apparecchi di cui trattasi.</h:div><h:div>In risposta a tale articolato quesito il verificatore ha concluso che: A) <corsivo>«L’applicazione della distanza di 300 metri (buffer) dai siti sensibili individuati dall’Amministrazione comunale di Trento non determina una sostanziale preclusione alla localizzazione sull’intero territorio comunale di funzioni di gioco d’azzardo lecite, in quanto l’applicazione del criterio della distanza dai luoghi sensibili non comporta un’impossibilità assoluta dell’esercizio di queste attività, in particolare all’interno del Territorio urbanizzato»</corsivo>; B) <corsivo>«La localizzazione rimane infatti possibile e ammessa in diversi ambiti della città - ambiti che, quindi, non ricadono all’interno dei buffer di 300 metri determinati dalla presenza dei luoghi sensibili - e riguarda circa 712,4 ha, che rappresentano il 22,4% del Territorio urbanizzato. Si tratta come detto di un dato che appare più che significativo in rapporto anche alla particolare configurazione ambientale, insediativa, morfologica del Territorio comunale»</corsivo>; C) <corsivo>«Anche sottraendo a queste il 50% (dato, come detto, prudenziale e precauzionale), percentuale che rappresenta le aree in cui l’effettivo stato dei luoghi (per caratteristiche insediative e di urbanizzazione, desunte attraverso la tecnica della fotointerpretazione e con alcuni rilievi sul campo) rende improbabile la possibilità di localizzazione delle funzioni del gioco d’azzardo e che quindi possono essere conseguentemente considerate “resistenti” alla trasformazione, le aree ospitali il gioco d’azzardo lecito ammontano a 356,2 ha (pari all’11,2% del Territorio urbanizzato). Una superficie ospitale in sé certamente ragguardevole per dimensioni quantitative, forma delle aree, contesti funzionali di riferimento»</corsivo>; D) <corsivo>«Dal punto di vista urbanistico-funzionale generale, ... le aree potenzialmente ospitali le funzioni del gioco d’azzardo lecito sono rappresentate sia da ambiti a destinazione prevalentemente residenziale (di matrice storica e non), sia da aree a destinazione produttiva- artigianale, al netto delle specifiche esclusioni, ottenendo in questo modo nei fatti un effetto di marginalizzazione e non una sostanziale preclusione alla localizzazione, all’interno del territorio comunale, di sale da gioco d’azzardo lecito (il cosiddetto effetto espulsivo)».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>11.	Dunque le conclusioni alle quali è pervenuto il prof. Vitillo - lette alla luce del ragionamento svolto dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1618 del 2019 n. 11426 del 2022, incentrato sull’esigenza di verificare in concreto la questione relativa <corsivo>«agli effetti delle misure adottate sulle attività in essere ed alla loro idoneità a realizzare un equo contemperamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti, onde evitare che si determini l’ablazione di diritti acquisiti in forza di titoli autorizzatori legittimi»</corsivo> - smentiscono le tesi dell’odierna ricorrente sul c.d. <corsivo>“effetto espulsivo”</corsivo>. </h:div><h:div>Tuttavia l’operato del prof. Vitillo è stato messo in discussione dall’odierna parte ricorrente, la quale con le memorie depositate in data 16 febbraio e 2 marzo 2023 ha contestato sia la rispondenza dell’attività svolta dal verificatore al quesito formulato con l’ordinanza n. 37 del 2022, sia le conclusioni alle quali è pervenuto il verificatore. Occorre, quindi, esaminare le contestazioni mosse dall’odierna parte ricorrente, anche se giova anticipare che tali contestazioni non sono condivisibili alla luce delle considerazioni svolte dalla Provincia e dal Comune nelle rispettive memorie difensive (oltre che alla luce di quanto si è già detto in merito alla premessa contenuta nella relazione del verificatore sul fenomeno della ludopatia e sulle relative azioni di prevenzione).</h:div><h:div>12.	L’odierna parte ricorrente contesta l’individuazione dei luoghi sensibili operata dal verificatore, osservando che questi si è limitato a recepire l’elenco dei luoghi sensibili individuati dal Comune di Trento, mentre avrebbe dovuto accertare autonomamente i luoghi sensibili presenti sul territorio comunale.</h:div><h:div>Tale contestazione non è fondata in quanto - sebbene il quesito formulato con l’ordinanza n. 37 del 2022 effettivamente contenga solo un generico riferimento ai <corsivo>«siti c.d. sensibili individuati nell’art 5, comma 1, della legge provinciale n. 13/2015»</corsivo>, e non uno specifico riferimento ai siti sensibili individuati nell’elenco allegato alla delibera consiliare n. 32 del 2017, poi modificato con la determinazione dirigenziale n. 39/5 del 2018 - tuttavia da ciò non può in alcun modo desumersi che il verificatore avrebbe dovuto accertare autonomamente i luoghi sensibili presenti sul territorio comunale. Difatti la disciplina posta dall’art. 5 della legge provinciale n. 13/2015, in combinato disposto con l’art. 10, comma 7, della medesima legge (che attribuisce ai Comuni il compito di accertare gli illeciti commessi in violazione dell’art. 5, comma 1), si presta ad essere interpretata nel senso che compete alle Amministrazioni comunali valutare la sussistenza dei presupposti che consentono di acclarare la presenza di un luogo sensibile. Inoltre - come precisato da questo Tribunale nella sentenza n. 51 del 2023, resa all’esito del separato giudizio nell’ambito del quale è stata adottata la predetta ordinanza n. 37 del 2022 - la parte ricorrente non aveva dedotto specifici motivi per contestare che il Comune di Trento nell’accertare i luoghi sensibili presenti sul territorio comunale avesse operato in carenza di potere, né aveva impugnato la suddetta delibera consiliare n. 32 del 2017; pertanto, tenuto conto dei limiti all’operato del Giudice amministrativo derivanti dal principio della domanda (art. 99 cod. proc. civ.), questo Tribunale non avrebbe comunque potuto richiedere al verificatore di disapplicare la predetta delibera consiliare n. 32 del 2017.</h:div><h:div>13.	Infondate sono anche le ulteriori osservazioni formulate dall’odierna parte ricorrente con la memoria depositata in data 16 febbraio 2023, secondo la quale il verificatore, ai fini del calcolo della percentuale del territorio comunale in cui trova applicazione il divieto di cui all’art. 5, comma 1, della legge provinciale n. 13/2015, avrebbe erroneamente utilizzato come parametro di riferimento il solo territorio urbanizzato del Comune di Trento.</h:div><h:div>A tal riguardo il Collegio condivide l’orientamento già fatto proprio dalla Sezione autonoma di Bolzano (<corsivo>ex multis</corsivo>, T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Bolzano, n. 67/2023 cit.) secondo il quale - laddove si rapportasse la percentuale la superficie complessiva delle cc.dd. <corsivo>“aree astrattamente insediabili”</corsivo> all’intero territorio comunale, comprensivo cioè di quella sua parte, preponderante, in cui l’edificazione è interdetta <corsivo>tout court</corsivo> - si otterrebbe <corsivo>«un dato certamente falsato».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Del resto con l’ordinanza n. 37 del 2022 è stato chiesto al verificatore di tenere conto <corsivo>«della conformazione del territorio del Comune di Trento e della relativa disciplina urbanistica vigente»</corsivo> - ossia delle aree che, dal punto di vista della destinazione urbanistica, possono ospitare attività come quella svolta dalla parte ricorrente - e il territorio urbanizzato rappresenta il corretto e naturale riferimento per l’analisi svolta dal verificatore: ciò in quanto le aree extraurbane sono per loro natura e caratteristiche destinate a usi agricoli produttivi e di tutela ambientale e paesaggistica (si tratta delle zone E, di cui all’art. 2 del D.M. n. 1444/1968).</h:div><h:div>14.	Neppure coglie nel segno la parte ricorrente quando, nella memoria depositata in data 2 marzo 2023, sostiene che il verificatore, nel determinare la superficie complessiva del territorio comunale non idonea all’installazione degli apparecchi da gioco di cui trattasi, avrebbe dovuto utilizzare anche il criterio del tragitto pedonale, e non solo quello del raggio in linea d’aria e in tutte le direzioni. </h:div><h:div>Tale contestazione è priva di fondamento innanzi tutto perché il quesito formulato con l’ordinanza n. 37 del 2022 non contiene alcun riferimento al criterio del raggio in linea d’aria e in tutte le direzioni. Inoltre, come già evidenziato, tale criterio è stato fissato dalla Provincia di Trento con la suddetta circolare prot. n. 491566 del 2016, e questa circolare non è stata impugnata dalla parte ricorrente nel separato giudizio nell’ambito del quale è stata adottata la predetta ordinanza n. 37 del 2022. Dunque non si vede come questo Tribunale avrebbe potuto chiedere al verificatore di disapplicare tale circolare.</h:div><h:div>15.	Parimenti non coglie nel segno l’odierna parte ricorrente quando nella memoria depositata in data 16 febbraio 2023 contesta l’affermazione conclusiva del verificatore, secondo il quale, riducendo del 50% la superficie delle aree potenzialmente insediabili (ossia della <corsivo>«percentuale che rappresenta le aree in cui l’effettivo stato dei luoghi (per caratteristiche insediative e di urbanizzazione, desunte attraverso la tecnica della fotointerpretazione e con alcuni rilievi sul campo) rende improbabile la possibilità di localizzazione delle funzioni del gioco d’azzardo»</corsivo>), pari a 7.12 kmq, si ottiene una superficie pari a 356,2 ha (corrispondente all’11,2% del territorio urbanizzato), che rappresenta <corsivo>«una superficie comunque ragguardevole, per dimensioni quantitative, forma delle aree, contesti funzionali di riferimento».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>A detta della parte ricorrente il contestato effetto espulsivo troverebbe, invece, conferma nei dati comunicati dal Comune di Trento con la documentazione depositata in data 17 novembre 2022: ciò in quanto sino al 12 agosto 2020 - primo termine fissato dall’art. 14, comma 1, della legge provinciale n. 15/2015 - nel territorio del comune di Trento erano attivi 112 esercizi, mentre dopo la scadenza di questo termine gli esercizi si sono ridotti a 37 e attualmente solo 14 esercizi si troverebbero all’interno di aree potenzialmente insediabili. </h:div><h:div>Tuttavia, come ben osservato dalla Provincia di Trento, l’affermazione conclusiva del verificatore risulta corretta alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato nella sentenza n. 11426 del 2022. Difatti, dalla motivazione di tale sentenza (innanzi integralmente riportata) si evince che - a fronte di una relazione del CTU che aveva quantificato in 330 ha, pari al 5,4% del territorio urbanizzato, la complessiva superficie delle aree del territorio comunale potenzialmente insediabili - la distanza minima legale imposta dal legislatore regionale, pari a 500 mt, non ha reso impossibile la delocalizzazione delle attività di gioco lecito esistenti ed ha realizzato un equilibrato e ragionevole contemperamento dei contrapposti interessi.</h:div><h:div>16.	Né giova alla parte ricorrente affermare che proprio dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 11426 del 2022 si desume che: A) l’effetto preclusivo dell’attività di impresa non è ravvisabile solo a fronte di una totale interdizione, ma anche <corsivo>«quando, pur sopravvivendo degli spazi, essi non sono idonei e/o sufficienti a delocalizzare le attività esistenti»</corsivo>; B) la possibilità di ricollocazione delle attività costrette alla chiusura dev’essere accertata in concreto, <corsivo>«tenendo conto della sua effettiva e reale gravosità e avendo presenti gli impedimenti anche soltanto meramente fattuali». </corsivo><corsivo/></h:div><h:div>A tal riguardo giova ribadire che, secondo parte della giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8298 del 2019), nessun rilievo può assumere la circostanza che l’astratta possibilità di delocalizzare attività come quella svolta dalla parte ricorrente sia <corsivo>«difficilmente attuabile in concreto, perché ... i locali commerciali disponibili risultano adibiti ad altre attività»</corsivo>: ciò in quanto si tratta <corsivo>«di barriera all’ingresso non di carattere normativo, ma meramente fattuale, dipendente dallo stato di fatto dei luoghi»</corsivo>, ossia <corsivo>«di una situazione non dissimile da quella in cui viene a trovarsi un qualsiasi operatore economico che intenda reperire un locale commerciale idoneo per avviare una nuova attività commerciale e si trovi dinanzi ad un panorama immobiliare in cui tutti i locali commerciali sono già occupati da altre attività commerciali, con la sola differenza che, in questo caso, la cerchia degli immobili disponibili è più ristretta».</corsivo> Dunque, posto che questo Tribunale in altra occasione già prestato adesione a tale orientamento (T.R.G.A. Trentino - Alto Adige, Trento, 4 febbraio 2020, n. 12), la contestazione mossa dalla parte ricorrente all’operato del verificatore non ha alcun pregio.</h:div><h:div>Inoltre - seppure si aderisse all’altro orientamento innanzi illustrato (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 11426 del 2022 cit.), invocato dalla ricorrente nella memoria di replica depositata in data 2 marzo 2023, secondo il quale, nel caso di imprese titolari di esercizi soggetti a chiusura, risulta violato il principio di proporzionalità <corsivo>«anche se l’individuazione delle aree destinate rendesse impossibile la delocalizzazione delle attività esistenti, per insufficienza quantitativa o per limitazioni urbanistico edilizie, secondo una valutazione che si ritiene debba essere fatta in concreto e non in astratto, rilevando, per gli esercizi costretti a delocalizzare entro un tempo predeterminato, gli impedimenti anche soltanto meramente fattuali»</corsivo> - comunque la contestazione mossa all’operato del verificatore non potrebbe inficiare le conclusioni alle quali questi è pervenuto. Difatti le specifiche censure formulate con il ricorso in esame sono incentrate esclusivamente sugli impedimenti di natura giuridica derivanti dalla legge provinciale n. 13/2015, e comunque la parte ricorrente neppure ha offerto un principio di prova per dimostrare l’impossibilità di delocalizzare la propria attività a causa dell’inadeguatezza dell’offerta di immobili sul mercato nell’ambito delle aree potenzialmente insediabili del territorio del Comune di Trento.</h:div><h:div>In particolare dagli atti di causa non risulta che nel lungo periodo di tempo (ben 7 anni) concesso dalla legge provinciale n. 13/2015 per la rimozione degli apparecchi da gioco la parte ricorrente abbia tentato di delocalizzare la propria attività, né si evincono circostanze che dimostrino l’oggettiva difficoltà di delocalizzare.</h:div><h:div>17.	In definitiva risulta manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, e 14, comma 1, della legge provinciale n. 13/2015 per contrasto con l’art. 41 Cost..</h:div><h:div>Difatti, come nei casi oggetto delle citate pronunce del Consiglio di Stato n. 1618 del 2019 e n. 11426 del 2022, anche nel caso in esame la relazione del verificatore ha evidenziato la persistente sussistenza di aree potenzialmente insediabili nel territorio del Comune di Trento. Deve, quindi, escludersi che la contestata disciplina provinciale determini, di per sé, l’espulsione dell’impresa ricorrente dal mercato.</h:div><h:div>Né giova alla parte ricorrente, per indurre il Collegio a sollevare la questione di legittimità costituzionale ora in esame, estendere il rilievo relativo all’effetto asseritamente espulsivo della legge provinciale n. 13/2015 al territorio di altri Comuni della Provincia di Trento, né tantomeno rimarcare la facoltà, riconosciuta ai Comuni dall’art. 5, comma 2, della medesima legge provinciale, di estendere la distanza dai luoghi sensibili sino a 500 mt., in luogo dei 300 mt. oggi previsti. Difatti con riferimento ad entrambi tali profili difetta evidentemente il necessario requisito della rilevanza della questione di legittimità costituzionale.</h:div><h:div>18.	Manifestamente infondata è anche la prospettata questione di legittimità costituzionale incentrata sulla violazione degli articoli 3 e 97 Cost., incentrata sull’ingiustificata disparità di trattamento con gli altri giochi gestiti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.</h:div><h:div>Come già evidenziato da questo stesso Tribunale in altre occasioni (<corsivo>ex multis</corsivo>, T.R.G.A. Trentino - Alto Adige, Trento, 20 giugno 2013, n. 213) si tratta forme di gioco tra loro non comparabili, perché <corsivo>«è oramai assodato da fonti scientifiche (vedasi, fra i tanti, il progetto “Dipendenze Comportamentali/Gioco d’azzardo patologico: progetto sperimentale nazionale di sorveglianza e coordinamento/monitoraggio degli interventi” curato dal Ministero della Salute) che diversa e assai più pericolosa - per la possibilità che ne derivi lo sviluppo della ludopatia - è l’attrattiva che esercitano, sui potenziali giocatori, gli apparecchi da gioco di cui trattasi».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>19.	Né si configura il prospettato contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost. in combinato disposto con l’art. 1 del primo protocollo addizionale della CEDU e con gli articoli 16 e 17 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, sotto i profili della tutela della proprietà, della libertà di iniziativa economica e del legittimo affidamento, potendo trovare applicazione nel caso in esame quanto ulteriormente affermato dal Consiglio di Stato nella già citata sentenza n. 11426 del 2022.</h:div><h:div>In particolare, secondo quanto si legge nella motivazione di tale sentenza, <corsivo>«Non essendo rimasto precluso lo svolgimento dell’attività della ricorrente ma solo imposta una delocalizzazione della medesima, in concreto non impossibile, si appalesano prive di pregio le censure concernenti un asserito effetto espropriativo generatore di un diritto di indennizzo (cfr. Cons. Stato, parere n. 1840/21), anche in relazione a quanto previsto dall’art. 1, Protocollo 1, CEDU (cfr. Cons. Stato, parere n. 550/22), nonché le censure concernenti la lesione del legittimo affidamento. La gradualità con la quale, nel caso della Regione Emilia Romagna, l’amministrazione ha agito, onde pervenire alla c.d. delocalizzazione, costituisce già una misura di salvaguardia degli interessi privati (cfr. sul tema, Cons. Stato, parere n. 550/22). La moratoria di cui si dirà ... integra infatti un elemento di tutela dell’operatore economico, diretto a consentirgli, entro un congruo lasso temporale (pari a dodici mesi ulteriormente prorogabili di sei, ma con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento di “mappatura”, intervenuto il 14 maggio 2018, a distanza di circa un anno dalla delibera regionale n. 831 del 12 giugno 2017) di svolgere tutte le attività necessarie al reperimento di nuovi locali continuando, nelle more, l’esercizio dell’attività e realizzando un equilibrato e ragionevole contemperamento degli interessi privati e pubblici coinvolti (così testualmente, Cons. Stato, parere n. 686/21). D’altronde, i motivi di asserita “oggettiva aleatorietà dell’eventuale spostamento dei locali di esercizio” esposti in ricorso sono prospettati in termini del tutto ipotetici per la parte riferita a sopravvenienze normative impeditive del trasferimento ed in termini del tutto svincolati dalla normativa applicabile per la parte riferita alla sopravvenienza di un nuovo “luogo sensibile” ...».</corsivo></h:div><h:div>Deve allora ribadirsi che la legge provinciale n. 13/2015 non preclude lo svolgimento dell’attività di gioco svolta dalla parte ricorrente, ma si limita ad imporre una delocalizzazione della medesima, sicché non si realizza l’effetto espropriativo di cui si duole la ricorrente.</h:div><h:div>Inoltre, come correttamente evidenziato in memoria dal Comune di Trento, sin dall’entrata in vigore della legge provinciale n. 13/2015 (luglio 2015) le imprese del settore - ivi compresa quella della ricorrente, hanno appreso che ai sensi dell’art. 14, comma 1, di tale legge avrebbero dovuto rimuovere gli apparecchi che avevano collocato presso i propri esercizi. Dunque il lungo periodo concesso alle imprese del settore per delocalizzare, oppure per diversificare la propria attività smentisce l’asserita violazione del principio del legittimo affidamento.</h:div><h:div>20.	Da ultimo, manifestamente infondata è la prospettata questione di legittimità costituzionale incentrata sul contrasto con l’art. 117, comma 2, lett. m), e con l’art. 32 Cost..</h:div><h:div>A detta della parte ricorrente, posto che la <corsivo>ratio</corsivo> della disciplina posta dagli articoli 5, comma 1, e 14, comma 1, della legge provinciale n. 13/2015 consiste nel prevenire il fenomeno della ludopatia, la Provincia di Trento avrebbe invaso la competenza esclusiva statale in materia di <corsivo>“determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”</corsivo>, di cui all’art. 117, comma 2, lett. m), Cost., perché con l’art. 7 del decreto legge n. 158/2012 è stata prevista una serie di misure dirette a prevenire il predetto fenomeno  prevedendo, in particolare, la pianificazione della progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui trattasi; e, comunque, non potrebbe ritenersi che il legislatore provinciale abbia inteso apprestare misure di maggior tutela perché il decreto legge n. 158/2012 demanda all’adozione di un decreto interministeriale, previa intesa della Conferenza unificata, la determinazione dei criteri in forza dei quali dovrà essere attuata la progressiva ricollocazione dei punti di vendita.</h:div><h:div>A tal riguardo si deve rammentare che il tema del riparto di competenze legislative in materia di prevenzione del fenomeno della ludopatia è stato più volte affrontato dalla Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza 27 febbraio 2019, n. 27. In particolare, secondo quanto si legge in questa sentenza, la Corte <corsivo>«ha già avuto modo di pronunciarsi più volte riguardo alla disciplina dei giochi leciti, ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordine pubblico e sicurezza» per le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e per l’individuazione dei giochi leciti. Si tratta di profili, infatti, che evocano finalità di prevenzione dei reati e di mantenimento dell’ordine pubblico (sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006), giustificando la vigenza del regime autorizzatorio previsto dagli artt. 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) (da qui: TULPS). Ciò, tuttavia, non comporta che ogni aspetto concernente la disciplina dei giochi leciti ricada nella competenza statale, ben potendo le Regioni intervenire con misure tese a inibire l’esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati “sensibili”, al fine di prevenire il fenomeno della “ludopatia”. Disposizioni di tal fatta risultano «dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica» (sentenza n. 300 del 2011). Si tratta, in altri termini, di normative che prendono in considerazione principalmente le conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi da parte degli utenti. Esse, pertanto, sono ascrivibili alle materie «tutela della salute» e «governo del territorio», nelle quali spetta alle Regioni e alle Province autonome una potestà legislativa concorrente. Entro tale cornice si è mosso il legislatore statale, che con il d.l. n. 158 del 2012, come convertito, ha previsto, all’art. 7, comma 10, la progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante le cosiddette slot machines, ubicati in prossimità di luoghi sensibili (definendo come tali, in particolare, gli istituti di istruzione primaria e secondaria, le strutture sanitarie e ospedaliere, i luoghi di culto e i centri socio-ricreativi e sportivi). Nelle more dell’intervento ivi previsto, non ancora realizzato, quasi tutte le Regioni hanno adottato disposizioni tese a individuare luoghi sensibili, prevedendo distanze minime dagli stessi, oscillanti fra i 300 e i 500 metri, per l’ubicazione di sale da gioco e scommesse, e macchine da gioco. L’elencazione dei luoghi è piuttosto varia, ma comprende sempre gli istituti scolastici, i luoghi di culto, gli impianti sportivi e le strutture sanitarie e per categorie protette, con talune specificità, come per gli istituti di credito e gli sportelli bancomat, gli uffici postali, gli esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi e d’oro usati (Regione Marche e Regione Piemonte), le stazioni ferroviarie (Regione Piemonte), i terminal bus (Regione Molise), i circoli pensionati e anziani (Provincia autonoma di Trento). Sovente, inoltre, si attribuisce la facoltà d’individuare ulteriori luoghi sensibili ai Comuni, che sono intervenuti di frequente sul punto, in taluni casi anche contemplando le caserme militari (è il caso, ad esempio, del Comune di Venezia, che così dispone all’art. 6 della deliberazione del Consiglio comunale 10 novembre 2016, n. 50, recante «Regolamento comunale in materia di giochi»). Tali interventi normativi hanno dato origine a un cospicuo contenzioso, riguardo al quale i giudici amministrativi hanno sottolineato l’estraneità di disposizioni siffatte all’ordine pubblico e alla sicurezza e la loro attinenza, invece, alla prevenzione della ludopatia. La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha sottolineato la legittimità delle norme regionali e comunali anche in assenza della pianificazione prevista dall’art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012, come convertito, nonché la natura non tassativa dell’elencazione dei luoghi sensibili ivi prevista ... . In seguito, con la sentenza n. 108 del 2017 questa Corte ha nuovamente sottolineato le finalità di carattere socio-sanitario di discipline regionali recanti limiti di distanza dai luoghi sensibili, ascrivibili quindi alla materia della «tutela della salute», così come presupposto, d’altronde, dallo stesso art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012. Inoltre, la pianificazione prevista dalla legislazione statale non costituisce una previa condizione necessaria per l’intervento delle Regioni, poiché la mancanza del decreto attuativo di tale pianificazione non può avere l’effetto di paralizzare sine die la competenza legislativa regionale, che si può esercitare nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale. I più recenti interventi regolatori confermano tale assetto. In particolare, in data 7 settembre 2017 è stata siglata in Conferenza unificata l’intesa prevista dall’art. 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», volta alla definizione delle caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché dei criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. L’intesa fa esplicitamente salve le vigenti disposizioni regionali e comunali, ove recanti standard più elevati di tutela, con la possibilità per Regioni ed enti locali di dettare anche in futuro nuove discipline più restrittive. Sebbene tuttora non recepita dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze previsto dalla legge n. 208 del 2015, tale intesa è stata espressamente richiamata dalla successiva legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che all’art. 1, comma 1049, stabilisce che le Regioni adeguino la propria legislazione a quanto sancito dalla stessa».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>Dunque non può dubitarsi che la Provincia di Trento avesse titolo per adottare la legge n. 13/2015: ciò in quanto la disciplina ivi prevista opera nell’ambito riservato alla Provincia stessa dallo Statuto di autonomia in materia di tutela della salute e di governo del territorio, come già affermato da questo Tribunale in altra occasione (T.R.G.A. Trentino - Alto Adige, Trento, n. 12 del 2020, cit.).</h:div><h:div>Né giova alla ricorrente invocare la mancata adozione dell’apposito decreto interministeriale previsto dall’art. 7, comma 10, del decreto legge n. 158/2012, con il quale avrebbe dovuto essere approvata l’Intesa raggiunta all’esito della Conferenza Unificata del 7 settembre 2017. Difatti - premesso che il Giudice d’appello (Consiglio di Stato, Sez. V, 26 agosto 2020, n. 5233) ha precisato che, come affermato dalla ricorrente, la predetta Intesa, <corsivo>«per essere prevista quale atto prodromico all’esercizio del potere statale di coordinamento ed indirizzo con finalità di coinvolgimento delle regioni, all’intesa non può riconoscersi ex se, e senza che i suoi contenuti siano recepiti nel decreto ministeriale, alcuna efficacia cogente» - </corsivo>assume decisivo rilievo in questa sede la circostanza che, come osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2019 innanzi richiamata, l’Intesa stessa<corsivo> « fa esplicitamente salve le vigenti disposizioni regionali e comunali, ove recanti standard più elevati di tutela, con la possibilità per Regioni ed enti locali di dettare anche in futuro nuove discipline più restrittive»</corsivo>. Risulta, quindi, confermato che la Provincia di Trento aveva comunque titolo per prevedere, nell’esercizio della propria potestà legislativa, anche misure più restrittive di quelle eventualmente previste dal legislatore statale.</h:div><h:div>21.	Nel quarto motivo la parte ricorrente deduce che la misura della distanza minima legale degli apparecchi da gioco di cui trattasi dai luoghi sensibili integrerebbe una regola tecnica afferente ai servizi della società dell’informazione o la libera commerciabilità dei prodotti e, come tale, avrebbe dovuto essere preventivamente comunicata alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, e degli articoli 49 e 56 del TFUE.</h:div><h:div>Tuttavia anche tale motivo è privo di fondamento alla luce della prima delle due sentenze del Giudice d’appello (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1618 del 2019 cit.) invocate dalla Provincia, nella cui motivazione si legge quanto segue: <corsivo>«... gli articoli 36, 49, 52 e 56 TFUE ammettono le misure derogatorie in materia di libera circolazione delle merci e di prestazione dei servizi «che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica». Per giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia UE, le restrizioni alle attività di gioco d’azzardo possono essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco, sicché, in assenza di un’armonizzazione eurounitaria in materia, spetta ad ogni singolo Stato membro valutare in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi di cui trattasi implica, ed ai giudici nazionali assicurarsi, in modo coerente e sistematico, tenendo conto delle concrete modalità di applicazione della normativa restrittiva di cui trattasi, che quest’ultima risponda veramente all’intento di ridurre le occasioni da gioco e di limitare le attività in tale settore (v. Corte di giustizia UE 22 ottobre 2014, nelle cause C-344/13 e C-367/13; id., 24 gennaio 2013, nella causa C-33/2013; id., 16 febbraio 2012, nelle cause C-70/10 e C-77/10; nonché Corte giustizia UE, 30 giugno 2011, nella causa C-212/08, secondo cui «gli obiettivi perseguiti dalle normative nazionali adottate nell’ambito dei giochi e delle scommesse si ricollegano, di regola, alla tutela dei destinatari dei servizi interessati e dei consumatori, nonché alla tutela dell’ordine sociale; siffatti obiettivi rientrano nel novero dei motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare limitazioni alla libera prestazione dei servizi; anche le considerazioni di ordine morale, religioso o culturale, nonché le conseguenze moralmente e finanziariamente dannose per l’individuo e la società che sono collegate ai giochi d’azzardo e alle scommesse possono giustificare che le autorità nazionali dispongano di un potere discrezionale sufficiente a determinare, secondo la propria scala di valori, le prescrizioni a tutela del consumatore e dell’ordine sociale»). La Corte di giustizia ha, del pari, escluso la necessità di una previa comunicazione alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione), sulla base del rilievo che i principi di libera circolazione e di divieto di limitazione o restrizione presidiati dalle regole di trasparenza e pubblicità della direttiva 98/34 non sono né assoluti né generalizzati, rientrando, in particolare, la disciplina dei giochi d’azzardo nei settori in cui sussistono fra gli Stati membri divergenze considerevoli di ordine morale, religioso e culturale, in base alle quali restrizioni alle predette attività di gioco possono essere introdotte se giustificate da ragioni imperative di interesse generale, come, ad es., la dissuasione dei cittadini da una spesa eccessiva legata al gioco medesimo (v. sentenza 24 gennaio 2013, cit.)».</corsivo><corsivo/></h:div><h:div>22.	In conclusione, essendo manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, prospettate dalla ricorrente, il presente ricorso dev’essere respinto.</h:div><h:div>23.	In applicazione della regola della soccombenza le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, devono essere poste a carico della parte ricorrente. Nulla si deve disporre per le spese con riferimento alle parti che non si sono costituite in giudizio.</h:div><h:div>24.	Posto che, ai sensi dell’art. 66, comma 4, cod. proc. amm. il compenso del verificatore è liquidato a seguito di apposita istanza dallo stesso presentata, l’onorario spettante al prof. Vitillo per l’attività dallo stesso svolta nel presente giudizio, in conformità a quanto disposto da questo Tribunale con l’ordinanza n. 19 del 2023, dev’essere sin d’ora esclusivamente posto a carico della parte ricorrente e sarà liquidato con successivo decreto a seguito della presentazione di un’apposita istanza, da parte del prof. Vitillo, nel termine fissato dall’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 152 del 2022, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge perché infondato.</h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, complessivamente liquidate in misura pari ad euro 3.000,00 (tremila/00), di cui euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore della Provincia autonoma di Trento e euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Comune di Trento, oltre ad accessori di legge.   </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="23/03/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Sara Buratti</h:div><h:div>Carlo Polidori</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>