<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20220012020220916181703116" id="20220012020220916181703116" modello="3" modifica="9/18/2022 7:20:16 PM" pdf="0" ricorrente="-OMISSIS-" stato="2" tipo="24" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2022" n="00120"/><fascicolo anno="2022" n="00159"/><urn>urn:nir:tar.trentino.alto.adige;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20220012020220916181703116.xml</file><wordfile>20220012020220916181703116.docm</wordfile><ricorso NRG="202200120">202200120\202200120.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\656 Fulvio Rocco\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Fulvio Rocco</firma><data>18/09/2022 12:03:56</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Cecilia Ambrosi</firma><data>17/09/2022 09:23:24</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/09/2022</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento</h:div><h:div>(Sezione Unica)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Fulvio Rocco,	Presidente</h:div><h:div>Carlo Polidori,	Consigliere</h:div><h:div>Cecilia Ambrosi,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>- della determinazione del Responsabile Area Amministrativa del -OMISSIS-, recante “<corsivo>Affitto d’Azienda -OMISSIS-. Determinazione di esclusione aggiudicatario e contestuale scorrimento di graduatoria”</corsivo>, con la quale la ricorrente società -OMISSIS- è stata esclusa dall’aggiudicazione della  gara  per l’affitto d’Azienda del -OMISSIS- in applicazione dell’art. 80, comma 5, lett c), d.lgs. 50/2016, e con la quale è stato disposto lo scorrimento della graduatoria in favore del secondo operatore economico classificato: l’impresa individuale -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-; </h:div><h:div>- della determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. -OMISSIS-, portante “<corsivo>Concessione in uso Impianto &lt;-OMISSIS-&gt; -OMISSIS-, per le stagioni estive 2022-2024. Determinazione di esclusione aggiudicatario e disposizioni in merito all’affidamento per la sola stagione estiva 2022”</corsivo>, con la quale la ricorrente società -OMISSIS- è stata esclusa dall’aggiudicazione della Concessione in uso dell’Impianto “<corsivo>-OMISSIS-”</corsivo> -OMISSIS- per le stagioni estive 2022-2024 in applicazione dell’art. 80, comma 5, lett c), d.lgs, n. 50/2016, e con la quale è stato disposto l’affidamento diretto nelle more dell’indizione di nuova gara per il triennio 2023-2025; </h:div><h:div>- e di ogni atto ad essi presupposto, implicito, conseguente e connesso, ivi esplicitamente inclusa la delibera di Giunta del -OMISSIS- n. -OMISSIS-, recante “<corsivo>Impianto &lt;-OMISSIS-&gt; presso il -OMISSIS-. Concessione in uso per l’estate 2022 e atto di indirizzo per avvio nuova procedura di gara pubblica periodo 2023-2025”</corsivo>, con la quale il -OMISSIS- dà indirizzo agli uffici comunali di procedere ad indire nuova gara pubblica per l’affidamento per le stagioni estive 2023-2025 del nuovo impianto del -OMISSIS- nel -OMISSIS- e, nel contempo, ha conferito l’affidamento diretto della concessione per l’estate 2022 alla -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 120 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in persona del suo legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Sgroi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>-OMISSIS-, in persona del suo legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, come sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 14 aprile 2004, n. 116, con sede in Trento, largo Porta Nuova, 9; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>- -OMISSIS-,</h:div><h:div>- -OMISSIS-, </h:div><h:div>non costituitisi in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;  </h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;  </h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;  </h:div><h:div>Visti gli artt. 55 e 60 c.p.a.;  </h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;  </h:div><h:div>Visto il decreto n. 9 del 2 maggio 2022 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;    </h:div><h:div>Sentita la parte ricorrente intervenuta ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;  </h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2022 il consigliere Cecilia Ambrosi e udito l’avvocato Marco Sgroi per la ricorrente, nessuno intervenuto per il Comune intimato, come specificato nel verbale;   </h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. </h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il -OMISSIS-, con le delibere della Giunta comunale -OMISSIS-, ha indetto due procedure di gara l’una relativa all’affitto d’azienda del -OMISSIS- e l’altra concernente la concessione in uso dell’impianto “<corsivo>-OMISSIS-</corsivo>”, conclusesi entrambe con l’aggiudicazione in favore della società -OMISSIS-, ricorrente nell’odierno gravame. </h:div><h:div>2. Con il ricorso in esame sono impugnate le determinazioni del Responsabile Area Amministrativa del -OMISSIS- n. -OMISSIS- e con le quali la ricorrente è stata successivamente esclusa dalle richiamate procedure di gara, con i conseguenti effetti sull’aggiudicazione, in quanto la stazione appaltante ha ritenuto sussistenti le cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) e c-<corsivo>ter</corsivo>) del Codice dei Contratti, approvato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L’esclusione è stata disposta sulla scorta di autonomi accertamenti svolti dal Comune resistente. In particolare, negli atti impugnati è motivata l’espulsione con rinvio, anche <corsivo>per relationem</corsivo>, ad alcuni provvedimenti deliberativi del -OMISSIS- che hanno rilevato la sussistenza in capo all’impresa -OMISSIS-  - amministrata dal signor -OMISSIS-, amministratore anche della -OMISSIS-  - di fatti che il -OMISSIS- ha ritenuto integranti gravi illeciti professionali, idonei in quanto tali a porre in dubbio l’affidabilità, serietà ed integrità professionale dell’aggiudicataria, nonché attuale ricorrente. Si tratta di comportamenti tenuti nella gestione del centro sportivo affidato dal Comune di -OMISSIS-, circostanziati negli atti dello stesso Comune quali presupposti per l’avvio di azioni legali per il risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, per la denuncia penale per furto nonché per l’escussione della fideiussione in dipendenza del mancato pagamento dei canoni concessori.  </h:div><h:div>I provvedimenti di esclusione sono stati preceduti da comunicazione di avvio del procedimento del -OMISSIS-, ma le controdeduzioni offerte dalla ricorrente non sono state ritenute sufficienti a scongiurare l’adozione dei provvedimenti impugnati. </h:div><h:div>3. Il ricorso prospetta per entrambi i provvedimenti, aventi uguale contenuto salvo le premesse in fatto, tre identici motivi di gravame.  </h:div><h:div>- Il primo motivo censura l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto l’operatore economico cui si riferiscono gli atti del Comune di -OMISSIS- è diverso dalla odierna ricorrente, e l’articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti potrebbe applicarsi solo per le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 80 e non per i motivi di esclusione di cui ai commi 5 lett. c) e c-<corsivo>ter</corsivo>) e per una società di capitali dotata di personalità giuridica autonoma, che avrebbe in comune con la ricorrente solo il socio di maggioranza. Inoltre, alle procedure di gara in considerazione non si applica la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 50 del 2016 in quanto trattasi, nella specie, di contratti esclusi dal suo ambito applicativo, a mente dell’art. 17 dello stesso Codice. </h:div><h:div>- Il secondo e terzo motivo si appuntano sull’istruttoria condotta dall’Amministrazione resistente che sarebbe in palese contrasto con quanto prescritto dall’articolo 80, comma 5, lett. c) del Codice dei Contratti che richiede “<corsivo>mezzi adeguati</corsivo>” di prova per rilevare la sussistenza della causa di esclusione relativa ai “<corsivo>gravi illeciti professionali</corsivo>, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore economico. Invece il -OMISSIS- ha fatto riferimento solo alle delibere del Comune di -OMISSIS-, che asseritamente riflettono mere posizioni di parte e non prove. Infatti, deduce la ricorrente, l’esclusione riposa solo su provvedimenti che conferiscono incarichi a legali per procedere con azioni in sede civile, qualcuna non ancora radicata, ed un’altra ben lontana dall’essere definita, mentre non può assumere rilievo la natura di atto pubblico dei richiamati provvedimenti, né la mera denuncia penale per furto inoltrata dal Comune e che vede il signor -OMISSIS- solo indagato e non rinviato a giudizio. Infine, gli addebiti non si sono tradotti in una risoluzione per inadempimento, né in una sentenza di condanna al risarcimento del danno e, dunque, non si è realizzata la fattispecie tipizzata dall’articolo 80, comma 5, lett. c-<corsivo>ter</corsivo>) del Codice dei contratti. D’altro lato (terzo motivo) la parte ricorrente offre una ricostruzione in fatto totalmente diversa, asserendo che dalla nuova consigliatura (2019) l’atteggiamento del Comune di -OMISSIS- sarebbe cambiato, divenendo “<corsivo>ostile</corsivo>”, sicchè tutto quanto addebitato negli atti comunali di cui si tratta è insussistente. In particolare, i canoni non sono stati pagati perché il gestore ha eseguito lavori di manutenzione straordinaria che spettavano al Comune e, quindi, li ha dedotti in compensazione; la concessionaria ha più volte manifestato l’intenzione di rilasciare spontaneamente l’immobile previo sopralluogo e pertanto l’ordinanza di rilascio emessa dal Comune di -OMISSIS- non era necessaria; sono inoltre contestati gli accertamenti di grave degrado degli immobili all’atto della riconsegna operati dal Comune, in quanto asseritamente eseguiti a distanza di tempo dalla conclusione della gestione ed in difetto del contraddittorio, non potendosi considerare accertato quanto risultante dalla mera denuncia-querela per furto. Infine, nel ricorso si rende noto che il -OMISSIS- ha sporto querela di falso, al fine di contestare la veridicità dei fatti riportati nei provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>4. Si è costituito in giudizio il -OMISSIS-, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto cumulativamente avverso due diversi provvedimenti di aggiudicazione di altrettante gare tra di loro distinte, e concludendo comunque nel merito per la reiezione del ricorso.</h:div><h:div>5. Nell’udienza camerale convocata per la trattazione dell’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati proposta dalla parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione con sentenza semplificata previo avviso a mente dell’art. 60 c.p.a.</h:div><h:div>6. In via preliminare, il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, a norma dell’anzidetto art. 60 c.p.a., secondo il quale “<corsivo>In sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione...</corsivo>”, ricorrendone i presupposti poiché il contraddittorio è integro, l’istruttoria è completa e le parti costituite non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti o un ricorso incidentale o regolamento di competenza ovvero regolamento di giurisdizione.    </h:div><h:div>7. Ciò premesso, va innanzitutto respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, posto che - a differenza di quanto sostenuto dalla difesa dell’intimato Comune -, se in linea di principio è vero che per l’ammissibilità del ricorso cumulativo proposto avverso una pluralità di provvedimenti è necessario che gli stessi siano riferibili al medesimo procedimento amministrativo (cfr. al riguardo, <corsivo>ex plurimis</corsivo> e tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. VI, 1 giugno 2022, n. 4512), a tale regola può derogarsi , ove si tratti - come nel caso in esame – dell’impugnazione di provvedimenti diversi ma di identico contenuto (nel caso di specie la motivazione risulta del tutto identica), altrettanto identici siano i motivi di ricorso, nonché siano identiche le domande in esso avanzate, venendo altresì in considerazione una fattispecie di connessione, ove anche proposte con autonomi ricorsi (cfr. <corsivo>ex multis</corsivo> Cons. Stato, sez. III, 15 luglio 2019, n. 4926, T.R.G.A. Trento, 28 aprile 2022, n. 87).  </h:div><h:div>8. Venendo pertanto alla disamina nel merito del ricorso in epigrafe, esso risulta infondato.</h:div><h:div>Il primo motivo di ricorso non ha pregio. Sotto un preliminare profilo, le cause di esclusione in argomento si applicano nel caso di specie in forza del rinvio all’articolo 80 del Codice dei Contratti espresso dagli atti di gara (doc. 11, 28, 29 e 30 della resistente), e ciò consente di superare la deduzione della ricorrente relativa alla natura di contratti esclusi degli affidamenti in considerazione <corsivo>ex</corsivo> art. 17 del Codice.  </h:div><h:div>9. Ciò detto, vale evidenziare che l’articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti - che individua, per le fattispecie dei commi 1 e 2, i soggetti rispetto ai quali va effettuata la verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione con riferimento all’operatore economico persona giuridica - si applica, ad avviso del Collegio, anche alle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c) e c-<corsivo>ter</corsivo>), in adesione alla consolidata giurisprudenza condivisa da questo Tribunale e come confermato anche dalle linee guida Anac n. 6 del 2016 e s.m.. (<corsivo>ex multis</corsivo> da ultimo T.A.R. Lazio sez. II - Roma, 13 gennaio 2022, n. 368; Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2020, n. 3507 e parere di Cons. Stato, Commissione speciale, 23 ottobre 2018, n. 2616). Al contrario di quanto affermato nel ricorso e come comprovato dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente (-OMISSIS-) e rilevato dalla resistente, il signor -OMISSIS- non è solo socio ma anche amministratore e legale rappresentante della società (con altra amministratrice), e pertanto rientra puntualmente nel novero dei soggetti previsti dal citato comma 3. Il fatto che il signor -OMISSIS- operasse per conto di un diverso operatore economico – fermo restando che una parte dell’attività è stata svolta quale impresa individuale – e che la società ricorrente abbia una distinta personalità giuridica, in quanto società di capitali, è irrilevante quanto all’applicazione dei motivi di esclusione in argomento, pena la possibilità di elusione semplicemente attraverso l’assunzione di ruoli gestori in società di capitali sempre diverse (cfr. Sentenza T.A.R. Lombardia, Milano 28 giugno 2021, n. 1581) o la creazione di nuove persone giuridiche. In tal senso si è espressa anche la Corte di giustizia dell’Unione europea 20 dicembre 2017 nella causa C-178/16: “<corsivo>il diritto dell’Unione muove dalla premessa che le persone giuridiche agiscono tramite i propri rappresentanti. Il comportamento contrario alla moralità professionale di questi ultimi può quindi costituire un elemento rilevante ai fini della valutazione della moralità professionale di un’impresa</corsivo>” (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 12 marzo 2019, n. 1649). La richiamata giurisprudenza, ad avviso di questo Giudice, si attaglia pertanto anche al caso di specie, in cui non viene in considerazione tanto l’integrità del concorrente sotto il profilo della moralità professionale, allo stato del giudizio penale, quanto la sua affidabilità intesa come reale capacità tecnico - professionale nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento.   </h:div><h:div>10. Neppure sono meritevoli di accoglimento i motivi secondo e terzo di gravame. Occorre in premessa rilevare l’elevata discrezionalità attribuita alla stazione appaltante nell’accertamento della sussistenza di illeciti professionali atti ad incrinare l’affidabilità della società partecipante alla gara, a mente dell’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, secondo il quale il motivo di esclusione si integra quanto “<corsivo>la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità</corsivo>”. In tale contesto il giudizio al quale è chiamato questo Giudice assume una valenza del tutto estrinseca in quanto inteso soltanto a verificare l’insussistenza di evidenti travisamenti della realtà ovvero macroscopici vizi di motivazione, in nessun caso potendo sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione. Invero l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 28 agosto 2020, n. 16, in relazione all’interpretazione dell’art. 80 suindicato, ha concluso nel senso che è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante ogni valutazione sull’illecito professionale dell’operatore economico e sulla sua relativa gravità, dovendo l’Amministrazione stabilire se la pregressa condotta del partecipante possa minarne irrimediabilmente l’affidabilità e l’integrità, così da compromettere il necessario rapporto fiduciario che deve intercorrere fra la stazione appaltante ed il suo contraente. L’ulteriore e condivisibile giurisprudenza amministrativa ha anche ribadito il potere di apprezzamento discrezionale della stazione appaltante nella valutazione dei comportamenti dell’operatore economico (così <corsivo>ex multis</corsivo> Cons. Stato, sez. IV, sentenza 16 febbraio 2021 n. 1443; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 29 aprile 2021, n. 1069). In particolare, merita segnalare sul punto il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato 23 ottobre 2018, n. 2616, già richiamato sub. 9, reso sulla proposta di modifica delle “<corsivo>Linee guida n. 6 recanti &lt;Indicazione dei mezzi di prova adeguati e carenze esecutive di precedente contratto di appalto significative per l’esclusione di cui all’art. 80, co. 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016&gt;</corsivo>”, che in effetti ancora non ha visto definitivamente la luce. Peraltro, in tale parere condivisibilmente si afferma che nelle vicende contrattuali va riconosciuta all’Amministrazione la possibilità di valutare l’affidabilità soggettiva del concorrente (e potenziale contraente), quantomeno nella stessa misura in cui ciò è consentito a ciascun committente privato: e questo non certo a tutela di un agire “<corsivo>strategico-egoistico</corsivo>”, per definizione estraneo all’Amministrazione pubblica, ma per consentire a quest’ultima di fare “<corsivo>ciò che farebbe qualunque soggetto giuridico usando del buonsenso e della diligenza comune del buon padre di famiglia, ossia di non voler contrattare con chi non abbia in precedenza adempiuto correttamente alla sua prestazione e abbia dato luogo a seri problemi o addirittura a contenziosi</corsivo>”. </h:div><h:div>11. In relazione all’esercizio di tale discrezionalità operano pertanto “<corsivo>i consolidati limiti del sindacato di legittimità rispetto a valutazioni di carattere discrezionale in cui l’amministrazione sola è chiamata a fissare «il punto di rottura dell’affidamento nel pregresso e/o futuro contraente» [Cassazione, sezioni unite civili, nella sentenza del 17 febbraio 2012, n. 2312, che ha annullato per eccesso di potere giurisdizionale una sentenza di questo Consiglio di Stato che aveva a sua volta ritenuto illegittimo il giudizio di affidabilità professionale espresso dall’amministrazione in relazione all’allora vigente art. 38, comma 1, lett. f), dell’abrogato codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163]; limiti che non escludono in radice, ovviamente, il sindacato della discrezionalità amministrativa, ma che impongono al giudice una valutazione della correttezza dell’esercizio del potere informato ai princìpi di ragionevolezza e proporzionalità e all’attendibilità della scelta effettuata dall’amministrazione</corsivo>” (cfr. T.R.G.A., Trento, sentenza 2 febbraio 2022, n. 19; richiamata sentenza A.Pl. Cons. Stato n. 16 del 2020).  </h:div><h:div>12. Nel caso di specie non si rilevano i vizi dedotti dalla ricorrente. Infatti, il qui intimato -OMISSIS- fa rinvio <corsivo>per relationem</corsivo> ad una serie di provvedimenti circostanziati del Comune di -OMISSIS-, e li sottopone ad un autonomo e motivato giudizio ritenendoli idonei ad evidenziare la sussistenza di sufficienti elementi indiziari ed a tracciare una situazione non illogicamente valutata nel senso di grave compromissione dell’affidabilità della ricorrente. Il fondamento di tale giudizio è ragionevolmente riposto anche sul rilievo che i fatti risultanti dagli atti cui fa richiamo il -OMISSIS- non sono stati efficacemente smentiti in sede procedimentale e - giova rimarcare - non lo sono neppure nella ricostruzione offerta dalla parte ricorrente nel terzo motivo di ricorso, che non è suffragata da alcun elemento di prova. In particolare, non è provata - neppure per meri indizi  - la sussistenza di lavori posti in essere dal gestore in luogo del concedente e da dedursi in compensazione dei canoni che la ricorrente ammette di non aver pagato per il lungo periodo dal 2016 al 2020. In tal senso è appena il caso di evidenziare che la documentazione da ultimo versata in giudizio (-OMISSIS-) dimostra solo la necessità per il Comune di -OMISSIS-, nella diligente tutela dei propri crediti, di porre in compensazione dei debiti non ancora pagati per il canone di concessione, crediti liquidi ed esigibili dell’impresa maturati in data posteriore, non certo la prassi della compensazione per lavori asseritamente di spettanza dell’Ente, eseguiti dalla ricorrente. Neppure in via embrionale è acclarato - con fotografie od altro - il diverso stato degli immobili restituiti in difformità dalle evidenze dei verbali di riconsegna e delle perizie tecniche cui fanno riferimento i provvedimenti del Comune di -OMISSIS- richiamati negli atti impugnati e negli atti di avvio del procedimento di esclusione del -OMISSIS- che ne costituiscono il presupposto: documentazione tutta sottoposta espressamente al contraddittorio con l’operatore economico (cfr. -OMISSIS-resistente). Pertanto, la ricostruzione proposta nel motivo di ricorso in esame finisce per tradursi nella prospettazione di una diversa versione dei fatti, solo descrittiva ed autoreferenziale. </h:div><h:div>13.  In tal senso, ai fini dell’applicazione della causa di esclusione in argomento, non può ritenersi necessario un accertamento da parte del giudice. La consolidata giurisprudenza conferma che non è richiesto un accertamento giudiziale ove vi siano fatti concordanti (sentenza Cons. Stato, sez. V, 1° luglio 2020, n. 4240; Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307), in ossequio alle stesse statuizioni del giudice eurounitario. Invero, secondo Corte Giust., sez. V, 19 giugno 2019, C-41/18 - ai sensi dell’art. 57, § 4, e del considerando 101 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2014, n. 2014/24 - <corsivo>“il compito di valutare se un operatore economico debba essere escluso da una procedura di aggiudicazione di appalto è stato affidato alle amministrazioni aggiudicatrici, e non a un giudice nazionale</corsivo>”; nello stesso senso, cfr. pure Corte Giust., sez. IX, ord. 20 novembre 2019, C-552/18, secondo cui “<corsivo>il legislatore dell’Unione ha inteso affidare all’amministrazione aggiudicatrice, e ad essa sola, e non ad un giudice nazionale, il compito di valutare, nella fase della selezione degli offerenti, se un candidato o un offerente debba essere escluso da una procedura di aggiudicazione di appalto”.</corsivo> In conclusione, il -OMISSIS- ha reso una valutazione certamente discrezionale della sussistenza dei motivi di esclusione in capo alla parte ricorrente, come ammesso dalla giurisprudenza sopra citata, che non appare al Collegio né illogica né arbitraria.   </h:div><h:div>14. Da ultimo, merita sottolineare che l’applicazione da parte del -OMISSIS- della causa di esclusione prevista dall’articolo 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti è giustificazione di per sé sufficiente a supportare la legittimità dei gravati provvedimenti, in quanto clausola a contenuto indeterminato che definisce una fattispecie aperta, contenente un’elencazione avente natura esemplificativa e non tassativa, da circostanziarsi nel caso concreto (giurisprudenza consolidata: <corsivo>ex multis</corsivo> da ultimo T.A.R. Valle d’Aosta sez. I - Aosta, 20 gennaio 2022, n. 3; Cons. Stato, A. Pl. n. 16 del 2020 e sez. V, 29 ottobre 2020, n. 6615; cfr. anche Corte Giust. UE, 4 giugno 2019, C-425/18). Ciò, ancora una volta, in stretta continuità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza n. 470, del 18 dicembre 2014) che ha puntualizzato come la nozione di “<corsivo>errore nell’esercizio dell’attività professionale</corsivo>” attenga a “... <corsivo>qualsiasi comportamento scorretto che incida sulla credibilità professionale dell’operatore e non soltanto le violazioni delle norme di deontologia in senso stretto della professione cui appartiene tale operato</corsivo>”. In tal senso può anche prescindersi dall’ulteriore ricorrenza della diversa causa di esclusione di cui al comma 5 lett. c-<corsivo>ter</corsivo>) del medesimo art. 80, che attribuisce rilevanza al pregresso inadempimento determinante la risoluzione del contratto (non realizzatasi nel caso di specie), ma richiama anche un diverso presupposto relativo all’applicazione delle “<corsivo>altre sanzioni comparabili</corsivo>”, che nella fattispecie in esame ben possono essere costituite dall’escussione della garanzia fideiussoria per i canoni non pagati, ancorché oggetto di contestazione giudiziaria.  </h:div><h:div>15. In definitiva il ricorso è infondato e deve essere respinto. </h:div><h:div>16. In applicazione della regola generale della soccombenza di lite il pagamento le spese di giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere posto a carico della parte ricorrente e in favore del Comune intimato. Nulla è dovuto per le parti non costituite.   </h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge. </h:div><h:div>Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate nella misura di euro 1.000,00 (mille), oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge. </h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e l’amministratore della stessa.</h:div><h:div>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/09/2022"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Sara Zanol</h:div><h:div>Cecilia Ambrosi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>