<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Ordinanze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20200008620201008124427316" descrizione="" gruppo="20200008620201008124427316" modifica="10/8/2020 1:35:05 PM" stato="4" tipo="15" modello="4" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="2" versionePDF="1" pdf="3"><descrittori><registro anno="2020" n="00086"/><fascicolo anno="2020" n="00041"/><urn>urn:nir:tar.trentino.alto.adige;sezione.1:ordinanza.cautelare:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>15</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20200008620201008124427316.xml</file><wordfile>20200008620201008124427316.docm</wordfile><ricorso NRG="202000086">202000086\202000086.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Trento\Sezione 1\2020\202000086\</rilascio><tipologia>Ordinanza cautelare</tipologia><firmaPresidente><firma>Fulvio Rocco</firma><data>08/10/2020 13:35:05</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>antonia tassinari</firma><data>08/10/2020 13:28:18</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>08/10/2020</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento</h:div><h:div>(Sezione Unica)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>ORDINANZA</h:div><h:div>Fulvio Rocco,	Presidente</h:div><h:div>Carlo Polidori,	Consigliere</h:div><h:div>Antonia Tassinari,	Consigliere, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>quanto ai ricorsi numero di registro generale 82, 86 e 89 del 2020</h:div><h:div>- dell’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento avente ad oggetto: “<corsivo>Intervento di monitoraggio, identificazione e rimozione di un orso pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica</corsivo>”, prot.n. A001/2020/362277 del 24.6.2020;</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e con espressa riserva di formulare sin d’ora motivi aggiunti;</h:div><h:div>per l’annullamento, previa sospensione degli effetti ai sensi degli artt. 55 e 56 cod. proc. amm.</h:div><h:div>quanto al ricorso per motivi aggiunti depositati il 10 settembre 2020</h:div><h:div>- dell’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Provincia autonoma di Trento 11 agosto 2020 n. 491102, recante “<corsivo>Intervento di monitoraggio e rimozione per captivazione permanente di un orso pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica</corsivo>”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 52 DPR 31/8/1972 n.670 e 18 comma 2 della LR 4 gennaio 1993 n.1;</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, e con espressa riserva di formulare sin d’ora motivi aggiunti.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 82 del 2020, proposto da: </h:div><h:div>Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia (LAC) ONLUS, Associazione LAV Lega Anti Vivisezione, Lega Nazionale per la difesa del cane, Associazione WWF Italia ONLUS, LIPU ODV, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 86 del 2020, integrato da motivi aggiunti depositati il 10 settembre 2020, proposto da:</h:div><h:div>Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A. onlus e Organizzazione Internazionale Protezione Animali OIPA onlus ong, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi entrambi dall’avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa;</h:div><h:div>e sul ricorso numero di registro generale 89 del 2020, proposto da:</h:div><h:div>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia autonoma di Trento, in persona del suo Presidente <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Marialuisa Cattoni e Sabrina Azzolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, presso l’avvocato Marialuisa Cattoni, nella sede dell’Avvocatura provinciale;</h:div><h:div>e quanto al ricorso numero di registro generale 89 del 2020</h:div><h:div>Presidente della Provincia autonoma di Trento;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>quanto al ricorso numero di registro generale 86 del 2020 e ai motivi aggiunti depositati il 10 settembre 2020</h:div><h:div>- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come sopra rappresentato e difeso;</h:div><h:div>- Ministero dell’Interno;</h:div><h:div>- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;</h:div><h:div>- Ministero della Salute;</h:div><h:div>- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra);</h:div><h:div>non costituitisi in giudizio;</h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie difensive della Provincia autonoma di Trento; </h:div><h:div>Vista la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti depositati il 10 settembre 2020;</h:div><h:div>Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Viste le ulteriori memorie difensive;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti delle cause; </h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 il consigliere Antonia Tassinari e uditi i difensori delle parti ricorrenti, avvocato Claudia Taccani in sostituzione dell’avvocato Valentina Stefutti, avvocato dello Stato Gabriele Finelli nonché il difensore della Provincia autonoma di Trento avvocato Marialuisa Cattoni; </h:div><h:div>Ritenuta la propria competenza;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>Rilevato che:</h:div><h:div>1. Il 22 giugno 2020, in località “<corsivo>Torosi – Fontana Maora</corsivo>” nel Comune di Cles, un esemplare di orso bruno, specie faunistica presente nel territorio provinciale a seguito del progetto di reinserimento Life Ursus, ha causato il ferimento, cui ha fatto seguito il ricovero ospedaliero, di due persone. </h:div><h:div>In conseguenza dell’episodio suddetto il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha adottato, in data 24 giugno 2020, un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 52, comma 2, dello Statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e succ. modd., nonché ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.</h:div><h:div>Con tale provvedimento il comportamento dell’animale è stato considerato ascrivibile ai massimi livelli della scala di pericolosità secondo la tabella 3.1 del capitolo 3 del vigente Piano d’azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno nelle Alpi Centro – Orientali (PACOBACE) essendo stato ritenuto che l’attacco dell’orso, che ha avuto luogo in orario diurno e in zona normalmente frequentata da persone, non sia dipeso da alcuna volontaria provocazione da parte dei soggetti coinvolti.</h:div><h:div>Considerato che i “<corsivo>dati pregressi relativi al Trentino e bibliografici evidenziano la possibilità che determinati soggetti di orso possano arrivare a reiterare attacchi all’uomo</corsivo>” e che “<corsivo>la zona ove è avvenuta l’aggressione si trova a monte di un grosso centro abitato (Cles), è accessibile liberamente al traffico automobilistico ed è caratterizzata nella stagione estiva……..da un importante afflusso di gente…..</corsivo>”, l’ordinanza del 24 giugno 2020 ha poi ritenuto l’abbattimento “<corsivo>la misura tecnicamente più idonea a garantire le tempistiche più celeri possibili</corsivo>” e ha, quindi, disposto che il personale del Corpo forestale provinciale proceda con le seguenti attività: 1. monitorare in maniera intensiva l’area ove si è verificato l’incidente e gli areali potenzialmente interessati; 2. mettere in campo, nel più breve tempo possibile, le azioni necessarie all’identificazione genetica e al riconoscimento dell’esemplare che si è reso protagonista dell’incidente compatibilmente con i limiti tecnici insiti in tali tipi di attività; 3. applicare, ad avvenuta identificazione e riconoscimento dell’animale, la misura prevista dalla lett. K) del PACOBACE vale a dire l’abbattimento.</h:div><h:div>2. Tramite i reperti organici rinvenuti sugli indumenti delle persone coinvolte nell’episodio l’animale è stato identificato in una femmina di circa 14 anni dal nome in codice “<corsivo>JJ4</corsivo>” (cfr. nota del 3 luglio 2020 della Fondazione Edmund Mack);</h:div><h:div>Successivamente, il 28 luglio 2020, è stata catturata, radiocollarata (dunque resa riconoscibile) e rilasciata un’orsa adulta, accompagnata da tre cuccioli, compatibile con “<corsivo>JJ4</corsivo>” e l’analisi dei campioni di tessuto prelevati in tale occasione dall’esemplare ha confermato la corrispondenza con l’orso “<corsivo>JJ4</corsivo>” a quel punto riconosciuto (cfr. nota del 3 agosto 2020 della Fondazione Edmund Mack).</h:div><h:div>3. Alcune associazioni per la protezione ambientale e la difesa degli animali (Associazione Lega per l’Abolizione della Caccia - LAC onlus, Associazione LAV Lega Anti Vivisezione, Lega Nazionale per la difesa del cane, Associazione WWF Italia onlus, LIPU ODV) con il ricorso sub R.G. n. 82 del 2020 e altre associazioni perseguenti le medesime finalità (Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A.- Onlus e Organizzazione Internazionale Protezione Animali OIPA – Onlus - Ong) con il ricorso sub R.G. n. 86 del 2020 nonché il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il ricorso  sub R.G. n. 89 del 2020, hanno, quindi, impugnato l’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 24 giugno 2020, censurando innanzitutto il difetto di motivazione e di istruttoria di tale provvedimento laddove è stata disposta la misura sproporzionata dell’abbattimento dell’orso a seguito di un unico episodio, non compiutamente verificato, di attacco nei confronti dell’uomo, nonché la violazione delle norme che disciplinano il potere di emanazione dei provvedimenti contingibili e urgenti e delle vigenti disposizioni, comunitarie, nazionali e provinciali, ivi compreso il PACOBACE, che tutelano in modo rigoroso l’orso bruno regolandone il prelievo, la cattura o l’abbattimento;</h:div><h:div>4. Le istanze di misure cautelari monocratiche proposte ex art. 56 cod. proc. amm. con riferimento ai tre ricorsi sono state rispettivamente: accolta con decreto presidenziale n. 15 del 10 luglio 2020 quella relativa al ricorso sub R.G. n. 82 del 2020, dichiarata inammissibile con decreto presidenziale n. 17 del 14 luglio 2020 quella riguardante il ricorso sub R.G. n. 86 del 2020 e dichiarata improcedibile con decreto presidenziale n. 18 del 14 luglio 2020 quella attinente il ricorso sub R.G. n. 89 del 2020.</h:div><h:div>5. Le istanze di misure cautelari collegiali proposte ex art. 55 cod. proc. amm. relativamente alle tre impugnative, previa riunione, ex art. 70 cod. proc. amm., sin da tale fase cautelare dei ricorsi, sono state accolte con ordinanza n. 26 del 31 luglio 2020 per le seguenti ragioni testualmente riprodotte: “<corsivo>invero il piano di azione interregionale per la conservazione dell’orso bruno sulle Alpi centro orientali (cosiddetto PACOBACE) riconosce espressamente il generale potere di emettere ordinanze contingibili e urgenti a fronte di situazioni che comportano rischi immediati per la sicurezza e l’incolumità pubblica e tale potere neppure risulta scalfito dalla disciplina comunitaria, nazionale e provinciale sulla protezione e gestione della fauna selvatica; nondimeno la legittima decisione dell’amministrazione di determinarsi in via d’urgenza a seguito dell’unico episodio del 22 giugno 2020 ascrivibile all’orso non elusivo “JJ4” non poteva, peraltro, prescindere dal considerare e valutare le altre misure energiche della “cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio” e della “cattura per captivazione permanente”, pure contemplate dal PACOBACE nel caso di un orso pericoloso, dando più puntualmente conto nel contesto del provvedimento impugnato delle ragioni della incondizionata scelta della misura dell’”abbattimento” che, pertanto, si pone in contrasto con i canoni di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza; tra l’altro, le precedenti ordinanze contingibili ed urgenti (ordinanze 24 luglio 2017, 1 luglio 2019 e 22 luglio 2019) adottate in occasione di comportamenti pericolosi da parte di altri esemplari di orso, condizionavano l’abbattimento, previsto in alternativa alla “cattura per captivazione permanente”, alla sussistenza di situazioni che, in relazione al comportamento assunto dall’animale, avrebbero potuto determinare ulteriore pericolo grave ed imminente per l’incolumità di terzi o degli operatori forestali impegnati nelle operazioni di rimozione”;</corsivo></h:div><h:div>6. Con ordinanza dell’11 agosto 2020 n. 491102 “<corsivo>Intervento di monitoraggio e rimozione per captivazione permanente di un orso pericoloso per l’incolumità e la sicurezza pubblica</corsivo>”, il Presidente della Provincia ha revocato la sua precedente ordinanza prot. 362277 del 24 giugno 2020, oggetto di impugnativa con i ricorsi numero di registro generale 82, 86 e 89 del 2020, e, nell’esercizio dei poteri contingibili e urgenti attribuitigli dagli artt. 52, comma 2 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e 18, comma 2 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, ha ordinato al Servizio Foreste e Fauna tramite il personale del Corpo forestale trentino di dare continuità al monitoraggio dell’area interessata dall’animale denominato <corsivo>JJ4 </corsivo>al fine di assicurare la massima prevenzione possibile a tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica e di procedere, nel più breve tempo possibile, alla cattura dell’animale per la traslocazione e la captivazione permanente presso il recinto del Casteler.</h:div><h:div>Secondo quanto riportato in tale ordinanza “<corsivo>la misura della cattura per captivazione permanente appare essere, allo stato attuale, quella che, in alternativa all’abbattimento, consente la necessaria rimozione dell’esemplare di cui si tratta, tenuto anche conto dell’adeguamento del recinto di Casteler</corsivo>”, non essendo “<corsivo>ipotizzabile ad oggi anche in relazione all’interlocuzione aperta con il competente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alcuna soluzione alternativa che preveda la traslocazione dell’esemplare in altro territorio idoneo</corsivo>”.</h:div><h:div>7. Le associazioni proponenti il ricorso sub R.G. n. 86 del 2020, ritenendo illegittima e lesiva del benessere dell’animale anche la misura disposta della cattura per captivazione permanente, hanno, quindi, avversato, con ricorso per motivi aggiunti depositati il 10 settembre 2020 accompagnati da istanza di misure cautelari collegiali, pure la nuova ordinanza 11 agosto 2020 n. 491102.</h:div><h:div>I motivi aggiunti, affidati alle medesime ragioni contenute nel ricorso introduttivo, censurano in particolare anche la violazione e mancata esecuzione da parte dell’amministrazione dell’ordinanza di questo Tribunale n. 26 del 31 luglio 2020, solo incidentalmente rilevando che la captivazione è disposta presso un centro faunistico non adeguato senza peraltro esplicitare le ragioni dell’asserita inadeguatezza (cfr. pag. 3 ricorso motivi aggiunti).</h:div><h:div>8. Con successiva istanza del 15 settembre 2020 è stata avanzata richiesta di misure cautelari urgenti ex art. 56 cod. proc. amm. nella considerazione che la trattazione all’8 ottobre 2020 della cautela incidentale già proposta avrebbe comportato un danno grave e assolutamente irreparabile anche con riferimento alla sopravvivenza dei tre cuccioli;</h:div><h:div>Con decreto cautelare n. 38 del 16 settembre 2020 il Presidente di questo Tribunale, ferma restando ogni diversa valutazione della fattispecie in sede di disamina collegiale dell’istanza cautelare, ha sospeso in via interinale, sotto il prevalente profilo del <corsivo>periculum in mora</corsivo>, l’efficacia della impugnata ordinanza del Presidente della Provincia 11 agosto 2020 n. 491102 limitatamente al punto 2 del suo dispositivo (“<corsivo>procedere, nel più breve tempo possibile, alla cattura dell’animale per la traslocazione e captivazione permanente presso il recinto del Casteler</corsivo>”) ritenendo nella specie sussistente il danno grave e irreparabile paventato dalle associazioni ricorrenti perché la cattura con captivazione, “<corsivo>interessa un esemplare che si occupa tuttora dei propri cuccioli, non ancora completamente in grado di sopravvivere da soli ove venissero privati della madre</corsivo>” che verrebbe captivato altresì “<corsivo>in un periodo in cui è fortemente diminuita la presenza di turisti e in cui gli orsi si avvicinano al letargo</corsivo>” e considerato che la misura applicata dalla amministrazione della “<corsivo>cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio</corsivo>” “<corsivo>si è sin qui dimostrata sufficiente per garantire la tutela della pubblica incolumità e sicurezza non essendosi più verificati episodi di pericolo ascrivibili a tale animale</corsivo>”. </h:div><h:div>9. L’Amministrazione provinciale il 18 settembre 2020 ha avanzato istanza di revoca ex art. 56, comma 4, cod. proc. amm. del predetto decreto monocratico n. 38 del 16 settembre 2020 in particolare rappresentando l’ulteriore episodio di cui si era resa protagonista il 29 agosto 2020 “<corsivo>JJ4</corsivo>” (“<corsivo>falso attacco</corsivo>” dell’orsa radiocollarata al personale del corpo forestale nel corso dell’attività di presidio del Monte Peller).</h:div><h:div>Con proprio decreto n. 40 del 21 settembre 2020 il Presidente del T.R.G.A. ha respinto l’istanza di revoca del decreto n. 38 del 16 settembre 2020 ritenendo opportuno riservare al Collegio, in sede di decisione sull’istanza cautelare, la complessiva valutazione delle opposte deduzioni formulate dalle parti, fermo restando il potere del Presidente della Provincia di adottare ulteriori provvedimenti contingibili e urgenti ex artt. 52, comma 2 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e 18, comma 2 della l.r. 4 gennaio 1993, n. 1, prescindendo al riguardo dal parere dell’Ispra.</h:div><h:div>10. Nel prosieguo le associazioni proponenti il ricorso per motivi aggiunti al ricorso n. 86 hanno depositato in atti la relazione del 21 settembre 2020 redatta dal Raggruppamento Carabinieri Cites a seguito del sopralluogo effettuato, su indicazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla “<corsivo>struttura di detenzione di orsi denominata Casteller</corsivo>”, che comproverebbe l’inadeguatezza della struttura ad ospitare gli orsi catturati con conseguente pregiudizio del benessere di tali animali.</h:div><h:div>11. Ulteriori ricorsi (sub. R.G. n. 101, 103, 116) nel frattempo proposti da altre associazioni per la protezione ambientale e la difesa degli animali (Limav, Leal-Lega Antivivizionista Lombarda, Associazione Animalista Cutida-Comitato Tutela Diritti Animali) avverso l’ordinanza del 24 giugno 2020 sono stati definiti con declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (sentenze n. 154 e 153 del 15 settembre 2020 e n. 147 dell’11 settembre 2020) per il venir meno del provvedimento impugnato a seguito dell’adozione della nuova ordinanza dell’11 agosto 2020 che, come hanno confermato anche le dichiarazioni rese in camera di consiglio dalla Provincia autonoma di Trento, determina un assetto di interessi che è sostitutivo del precedente e non meramente esecutivo dell’ordinanza cautelare n. 26 del 2020.</h:div><h:div>12. Con ordinanza del 5 ottobre 2020 n. 607288  il Presidente della Provincia autonoma di Trento non essendo più rilevato, a seguito di un accentuato presidio e bonifica del territorio interessato da parte del personale forestale, un rischio grave ed immediato per la pubblica sicurezza e l’incolumità delle persone, ha disposto la cessazione degli effetti di una ulteriore e distinta ordinanza del 27 agosto 2020 n. 521734 con cui era stata ordinata la captivazione permanente presso il recinto del Casteler degli esemplari di orso bruno ripetutamente segnalati nei centri abitati di Andalo, di Dimaro Folgarida o in quelli ad essi contermini.</h:div><h:div>13. All’odierna udienza camerale è intervenuto il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare preannunciando la presentazione di motivi aggiunti di ricorso avverso la medesima ordinanza del Presidente della Provincia qui impugnata e chiedendo di depositare ulteriore documentazione ad asserito supporto delle tesi della parte ricorrente. La parte ricorrente ha chiesto di acquisire tale documentazione nel mentre la Provincia si è opposta deducendone la tardività. Il Collegio si è riservato di decidere al riguardo e ha trattenuto in decisione la domanda cautelare in epigrafe.</h:div><h:div>14. Preliminarmente il Collegio non può non rilevare la tardività della documentazione che, <corsivo>medio tempore</corsivo>, la difesa del Ministero si è impegnata a depositare telematicamente e che ha, peraltro, depositato anche in copia cartacea per consentirne l’esame. In ogni caso, si soggiunge che la documentazione stessa risulta in ogni caso ininfluente nell’economia del presente giudizio cautelare, potendo comunque la stessa essere valutata – ove del caso -  in sede di merito allorquando il suo deposito risulterà compatibile con i termini propri del contraddittorio processuale fissati a garanzia di tutte le parti. Alla stessa conclusione il Collegio perviene anche con riguardo alla documentazione che concomitantemente la difesa della Provincia ha preteso di versare agli atti dopo la scadenza del termine al riguardo previsto. </h:div><h:div>15. Ritenuto, nell’ambito della valutazione sommaria propria della presente fase cautelare, che la domanda di sospensione del provvedimento oggetto del ricorso per motivi aggiunti depositato il 10 settembre 2020 e inerente il ricorso sub R.G. n. 86 del 2020, non appare, allo stato, sostenuta dal necessario requisito del <corsivo>fumus boni iuris</corsivo> (requisito, quest’ultimo, da ritenersi condizionante agli effetti della valutazione della fattispecie nella presente sede collegiale posto che sinora nei precedenti decreti cautelari monocratici è stata data la dovuta prevalenza al mero apprezzamento contingente del pregiudizio dedotto affinché la causa pervenisse alla valutazione collegiale <corsivo>re adhuc integra</corsivo>), atteso che:</h:div><h:div>- la nuova ordinanza dell’11 agosto 2020 n. 491102, tra l’altro, come accertato con sentenze di questo Tribunale n. 154 e 153 del 15 settembre 2020 e n. 147 dell’11 settembre 2020, discendente da una rivalutazione della situazione in dipendenza di una autonoma e rinnovata valutazione dell’istruttoria che determina pertanto un assetto di interessi che è sostitutivo del precedente e non solo meramente esecutivo dell’ordinanza cautelare n. 26 del 2020, non viola la disciplina comunitaria, nazionale e provinciale sulla protezione e gestione della fauna selvatica (in particolare art. 9 della Convenzione di Berna, art.16 della direttiva Habitat 92/43/CEE del consiglio del 21 maggio 1992, art. 11 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9) né il PACOBACE che consentono deroghe ai divieti di abbattimento e di cattura in presenza di motivi attinenti alla sicurezza pubblica in definitiva riconoscendo, a chiusura del sistema, il potere generale, del resto immanente nell’ordinamento, a provvedere in via d’urgenza alla tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica;</h:div><h:div>- nella fattispecie in esame, indipendentemente dall’ulteriore episodio del 29 agosto 2020, dato l’atteggiamento non schivo, bensì confidente, di assuefazione all’uomo ed aggressivo, già manifestato dall’animale che - anche a prescindere dalla descrizione dei fatti così come riportati dalla Provincia -  ha attaccato con contatto fisico due persone incontrate su un sentiero comunque abitualmente utilizzato dai frequentatori della montagna, sussistono in ogni caso i presupposti, vale a dire una situazione di pericolo attuale e concreto per la sicurezza e l’incolumità pubblica, non altrimenti fronteggiabile, da cui discende la necessità di provvedere con sollecitudine secondo il principio della prevenzione immediata, che giustificano, ai sensi dell’art. 52, comma 2, dello Statuto speciale d’autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dell’art. 18, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (ora art. 62, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2), l’emissione da parte del Presidente della Provincia della impugnata ordinanza contingibile e urgente;  </h:div><h:div>- nell’ambito del potere <corsivo>extra ordinem</corsivo> e d’urgenza legittimamente esercitato nella fattispecie in esame, la sussistenza del pericolo, così come gli interventi per porvi rimedio, pur ovviamente individuabili, come in effetti avvenuto, con riferimento alle definizioni del grado di pericolosità di un orso, nonché alle azioni correlate, contenute nel documento tecnico costituito dal PACOBACE, competono in ogni caso alla valutazione discrezionale del soggetto che esercita tale potere, svincolato dai presupposti delle procedure ordinarie, naturalmente entro ambiti di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza (cfr. T.R.G.A. Trento, sent. n. 63/2018 e n. 62/2020) che quanto all’ordinanza dell’11 agosto 2020 n. 491102 non risultano superati;</h:div><h:div>- esula, peraltro, dal presente giudizio che attiene alla legittimità del provvedimento impugnato il profilo che riguarda l’esecuzione del medesimo e le conseguenze dell’esecuzione stessa in quanto il rilievo circa il pregiudizio che eventualmente potrebbe subire il benessere dell’animale nell’ipotesi di inadeguatezza del centro faunistico del Casteler non essendo stato enucleato in un puntuale vizio-motivo di (il)legittimità del provvedimento impugnato risulta inammissibile e in ogni caso recessivo rispetto alla tutela della sicurezza ed incolumità pubblica;</h:div><h:div>  - il provvedimento impugnato neppure risulta incoerente con l’ordinanza cautelare n. 26 del 31 luglio 2020 con cui questo Tribunale ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza del 24 giugno 2020 per il riscontrato difetto di motivazione rispetto all’azione dell’abbattimento (lettera k) del punto 3.4.2. e della Tab 3.1. del capitolo 3 del PACOBACE) ritenuta illegittima solo sotto tale limitato profilo;</h:div><h:div>- l’ordinanza dell’11 agosto 2020 n. 491102 con cui l’amministrazione si è determinata nel senso della “<corsivo>cattura dell’animale per la traslocazione e la captivazione permanente presso il recinto del Casteler</corsivo>” (lettera j) del punto 3.4.2. e della Tab 3.1. del capitolo 3 del PACOBACE) risulta, inoltre, adeguatamente motivata (“<corsivo>Considerato altresì che non è ipotizzabile ad oggi anche in relazione all’interlocuzione aperta con il competente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alcuna soluzione alternativa che preveda la traslocazione dell’esemplare in altro territorio idoneo</corsivo>”) anche rispetto alla azione, ritenuta impraticabile, della “<corsivo>cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio</corsivo>” (lettera i) del punto 3.4.2. e della Tab 3.1. del capitolo 3 del PACOBACE) e ciò anche considerati i contenuti della richiamata relazione tecnica del 10 agosto 2020 del Servizio foreste e fauna che pure concorre a motivare <corsivo>per relationem</corsivo> il provvedimento impugnato;</h:div><h:div>- infatti l’azione energica della “<corsivo>cattura con rilascio allo scopo di spostamento e/o radiomarcaggio</corsivo>”, come correttamente inteso dalla Provincia, in realtà si sostanzia nella cattura per spostamento in altra area libera (se del caso previo radiomarcaggio), e non nel mero radiomarcaggio per monitoraggio, misura quest’ultima, tra l’altro corrispondente alla azione leggera di cui alla lettera a) del punto 3.4.2. e Tab 3.1. del capitolo 3 del PACOBACE, di poca affidabilità e in genere inefficace nel caso di orsi pericolosi e ragionevolmente ritenuta tale nel caso di specie, ed eventualmente funzionale all’applicazione delle tre azioni energiche di cui alle lettere i), j) e k) del punto 3.4.2. e Tab 3.1. del capitolo 3 del PACOBACE;</h:div><h:div>- i presupposti fattuali che nella fattispecie in esame hanno determinato un rischio per la sicurezza e l’incolumità pubblica e la conseguente adozione dell’impugnata ordinanza dell’11 agosto 2020 n. 491102 risultano diversi da quelli che hanno determinato l’emanazione dell’ordinanza del 27 agosto 2020 n. 521734, poi revocata con l’ordinanza del 5 ottobre 2020 n. 607288, per cui l’accentuato presidio e bonifica del territorio messi in atto con successo relativamente agli esemplari di orso presenti nei centri abitati di Andalo e Dimaro Folgarida ragionevolmente non sono stati praticati nel caso dell’orsa “JJ4”;</h:div><h:div>- quanto da ultimo esposto con i due punti che precedono sempre fermo restando che le azioni attivabili nell’ambito del potere contingibile ed urgente per fronteggiare il rischio per la sicurezza e l’incolumità pubblica non sono, come si è detto, condizionate dalle definizioni del PACOBACE; </h:div><h:div>- né va sottaciuto che secondo le evidenze scientifiche le possibilità di sopravvivenza dei cuccioli privati della madre “<corsivo>JJ4”</corsivo> non si discostano significativamente da quelle dei cuccioli accompagnati della medesima età;</h:div><h:div>- a quest’ultima conclusione il Collegio perviene sulla scorta dell’esame della documentazione prodotta al riguardo dalla Provincia successivamente al decreto presidenziale di sospensione interinale del provvedimento impugnato e in ordine alla quale il decreto presidenziale di reiezione dell’istanza di revoca aveva rinviato – per l’appunto – alla valutazione nella presente sede collegiale;</h:div><h:div>Va conclusivamente precisato, come del resto incidentalmente già affermato nel decreto presidenziale di reiezione dell’istanza di revoca presentata dalla Provincia che l’esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente complessivamente normato dall’art. 52, comma 2, dello Statuto speciale d’autonomia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e dall’art. 18, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (ora art. 62, comma 4, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2), non può che prescindere, stante la ben evidente urgenza di provvedere, dall’apporto consultivo dell’Ispra: apporto che, viceversa, è richiesto dall’art. 1 della l. p. n. 1 del 2018 per la gestione ordinaria dei problemi di pubblica sicurezza derivanti dalla presenza degli orsi nel territorio provinciale. Risulta, quindi, evidente che la presente fattispecie necessitava per tutto quanto qui esposto in fatto e in diritto di un’azione essenzialmente contraddistinta dai caratteri della contingibilità e dell’urgenza di provvedere che ontologicamente non può che prescindere dall’applicazione della disciplina ordinariamente contemplata dalla predetta fonte normativa provinciale.</h:div><h:div>In conclusione l’istanza cautelare connessa al ricorso per motivi aggiunti inerente il ricorso n. 86, non è meritevole di accoglimento.</h:div><h:div>Le spese della fase analogamente a quanto deciso con la richiamata ordinanza n. 26 del 31 luglio 2020 possono essere compensate tra le parti.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, respinge la domanda cautelare di cui in motivazione connessa al ricorso per motivi aggiunti inerente il ricorso n. 86.</h:div><h:div>Spese della fase compensate.</h:div><h:div>La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</h:div><h:div>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/10/2020"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Flavia Chiste'</h:div><h:div>Antonia Tassinari</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>