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   <Provvedimento>
      <meta id="20180015120181119175509444" descrizione="" gruppo="20180015120181119175509444" modifica="11/20/2018 3:52:32 PM" stato="4" tipo="2" modello="2" destinatario="3" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="4" versionePDF="1" pdf="3">
         <descrittori>
            <registro anno="2018" n="00151"/>
            <fascicolo anno="2018" n="00256"/>
            <urn>urn:nir:tar.trentino.alto.adige;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn>
            <processoAmministrativo>2</processoAmministrativo>
            <idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM>
            <idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM>
            <lingua>I</lingua>
            <bilingue>N</bilingue>
         </descrittori>
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         <rilascio>U:\DocumentiGA\Trento\Sezione 1\2018\201800151\</rilascio>
         <tipologia>Sentenza</tipologia>
         <firmaPresidente>
            <firma>roberta vigotti</firma>
            <data>20/11/2018 15:52:32</data>
         </firmaPresidente>
         <firmaEstensore>
            <firma>paolo devigili</firma>
            <data>19/11/2018 18:30:07</data>
         </firmaEstensore>
         <dataPubblicazione>21/11/2018</dataPubblicazione>
         <classificazione>











7                                                                                                                                                <nuova>7</nuova>
            <ereditata>7</ereditata>
         </classificazione>
         <ufficioStudi>
            <invio>N</invio>
            <note/>
         </ufficioStudi>
         <conoscenza>N</conoscenza>
         <omissis>Vero</omissis>
         <redazionale>
            <nota>
               <h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div>
            </nota>
         </redazionale>
      </meta>
      <epigrafe id="epi">
         <adunanza id="adu" norm="" sezione="I">
            <h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento</h:div>
            <h:div>(Sezione Unica)</h:div>
            <h:div>ha pronunciato la presente</h:div>
            <h:div>SENTENZA</h:div>
            <h:div>Roberta Vigotti,	Presidente</h:div>
            <h:div>Carlo Polidori,	Consigliere</h:div>
            <h:div>Paolo Devigili,	Consigliere, Estensore</h:div>
         </adunanza>
         <adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I"/>
         <oggetto>
            <h:div>per l'annullamento</h:div>
            <h:div>1) della deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 322 di data 2.3.2018, pubblicata dal 5.3.2018 al 7.3.2018, nella parte in cui, disciplinando modalità e termini di erogazione dei “buoni servizio” del triennio 2018/2020:</h:div>
            <h:div>a) stabilisce che i soggetti assegnatari dei “buoni servizio”, per attivare l’erogazione dei servizi per i quali sono stati concessi, devono (per i minori di età da 0 a 6 anni) ottemperare a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci, e che la mancata ottemperanza comporta il non riconoscimento del controvalore dei servizi conciliativi;</h:div>
            <h:div>b) stabilisce che l’erogazione dei servizi conciliativi, ancorché non rientranti nello strumento dei “buoni servizi”, venga effettuato (per i minori di età da 0 a 6 anni) nel rispetto delle suddette disposizioni in materia di vaccinazione obbligatoria, con sanzioni e penali a carico dell’erogatore dei servizi conciliativi medesimi nel caso in cui non si ottemperi a tale obbligo;</h:div>
            <h:div>2) della deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 547 di data 9.4.2018, pubblicata dal 11.4.2018 al 13.4.2018), nella parte in cui, disciplinando criteri e modalità per la concessione di contributi per i soggiorni socio-educativi, impone - per i minori da 0 a 6 anni e 364 giorni - tra i requisiti per partecipare a tali soggiorni, l’assolvimento degli obblighi vaccinali di cui al decreto legge n. 73/2017;</h:div>
            <h:div>3) di ogni altro provvedimento pregresso, prodromico, correlato e/o consequenziale;</h:div>
            <h:div/>
         </oggetto>
         <oggettoTed/>
         <ricorrenti>
            <h:div>sul ricorso numero di registro generale 151 del 2018, proposto da </h:div>
            <h:div>Associazione vaccinare informati, in persona del legale rappresentante in carica, -OMISSIS-, in proprio e quali genitori dei figli minori -OMISSIS-, in proprio e quali genitori dei figli minori -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Stefania Cavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Viola in Trento, via S. Francesco D'Assisi n. 10; </h:div>
         </ricorrenti>
         <ricorrentiTed/>
         <resistenti>
            <h:div>Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Giuliana Fozzer e Sabrina Azzolini, con domicilio eletto presso quest’ultima nella sede dell’Avvocatura provinciale in Trento, piazza Dante n. 15; </h:div>
         </resistenti>
         <resistentiTed/>
         <altro>
            <controinteressati/>
            <controinteressatiTed/>
            <intervenienti/>
            <intervenientiTed/>
         </altro>
         <visto>
            <h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div>
            <h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;</h:div>
            <h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div>
            <h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2018 il cons. Paolo Devigili e uditi per i ricorrenti l’avv. Stefania Cavallo per i ricorrenti e l’avv. Sabrina Azzolini per l’amministrazione provinciale; </h:div>
            <h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div>
         </visto>
         <vistoTed/>
         <esaminato/>
         <esaminatoTed/>
      </epigrafe>
      <premessa id="pre">
         <h:div/>
         <h:div>FATTO</h:div>
         <h:div>Con il ricorso in esame l’Associazione vaccinare informati, i signori -OMISSIS-, in proprio e quali genitori dei minori -OMISSIS-, e i signori -OMISSIS-, in proprio e quali genitori dei minori -OMISSIS-, impugnano:</h:div>
         <h:div>- la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 322 di data 2.3.2018 nelle parti i cui, disciplinando modalità e termini di erogazione dei “buoni servizio del triennio 2018 - 2020”, ha stabilito A) che i soggetti assegnatari dei predetti buoni, per attivare l’erogazione dei servizi connessi al rilascio, devono - per i minori di età da 0 a 6 anni – ottemperare a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2013 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119, e che la mancata ottemperanza comporta il non riconoscimento del controvalore dei servizi conciliativi; B) che l’erogazione dei servizi conciliativi, ancorché non rientranti nello strumento dei “buoni servizi”, venga effettuato – per i minori di età da 0 a 6 anni - nel rispetto delle predette disposizioni in materia di vaccinazione obbligatoria, con sanzioni e penali  a carico dell’erogatore dei servizi conciliativi medesimi nel caso in cui non venga ottemperato a tale obbligo;</h:div>
         <h:div>- la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 547 di data 9.4.2018 nella parte in cui, disciplinando criteri e modalità per la concessione di contributi per i soggiorni socio-educativi, impone per i minori di età (da 0 a 6 anni e 364 giorni), tra i requisiti di partecipazione, l’assolvimento degli obblighi vaccinali previsti nel d.l. 73/2017 convertito dalla legge n. 119/2017.</h:div>
         <h:div>I ricorrenti premettono di aver liberamente scelto di non sottoporre i figli minori (di anni 3 e 5, rispettivamente di anni 4 e 2) ai vaccini obbligatori, come peraltro risulta dai libretti sanitari prodotti in causa, e tuttavia di non contestare l’obbligo di vaccinazione previsto dalle disposizioni legislative statali per l’iscrizione e gli adempimenti del sistema scolastico (pur non condividendone pienamente i presupposti): l’impugnazione proposta, diversamente, riguarda l’imposizione/estensione, determinata dalle sopra viste deliberazioni provinciali e non prevista dalle disposizioni legislative statali, degli obblighi vaccinali nell’ambito extrascolastico, rientranti nelle misure di carattere sociale e finalizzate al sostegno economico e alla promozione del benessere familiare.</h:div>
         <h:div>Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:</h:div>
         <h:div>1. <corsivo>Illegittimità per violazione artt. 32 e 117 Cost. e per violazione di legge, segnatamente del d.l. n. 73/2017 convertito dalla L. n. 119/2017. Eccesso di potere sotti i profili della carenza di istruttoria e di contraddittorio, dello sviamento, della contraddittorietà, dell’incongruità, del travisamento e dell’erronea indicazione e valutazione dei fatti, dell’illogicità e dell’irragionevolezza, nonché della carenza o comunque illogicità e insufficienza di motivazione</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Il requisito della previa vaccinazione, imposto dalla legislazione statale (d.l. n. 73/2017 convertito dalla legge n. 119/2017) per i minori di anni sei, sarebbe limitato all’accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole per l’infanzia. </h:div>
         <h:div>Il predetto requisito non sarebbe estensibile per l’accesso ai “servizi conciliativi”, disciplinati dalla L.p. n. 1/2011, di carattere prevalentemente sociale, da erogare fuori dal calendario scolastico, finalizzati a conciliare l’impegno lavorativo e la cura in ambito domestico ed a garantire l’occupazione, in particolare femminile, dei genitori e, appunto, la conciliazione lavoro-famiglia: l’erogazione di tali servizi sarebbe garantita dalla prevista emissione da parte dell’amministrazione provinciale di “buoni di servizio”, ossia da titoli di spesa che permettono agli aventi diritto di accedere ai servizi previsti a condizioni economiche agevolate. Peraltro, tra detti servizi, rientrerebbero anche interventi in ambito domiciliare (baby sitter) in relazione ai quali non sussistono rischi di contatto e precauzione sanitaria.</h:div>
         <h:div>Ne discenderebbe che la deliberazione provinciale n. 322/2018 sarebbe in parte qua illegittima in quanto con essa l’amministrazione provinciale ha esteso ai “servizi conciliativi”, per i minori di anni 6, l’obbligo della previa vaccinazione quale requisito di accesso, e per le stesse ragioni si rivelerebbe in parte qua illegittima la successiva deliberazione provinciale n. 547/2018, atteso che con essa il requisito della previa vaccinazione è stato esteso, per i minori di anni 6, per la partecipazione a colonie diurne, a campeggi ed a soggiorni permanenti, attività dunque di carattere ricreativo, ludico e sportivo, con l’aggravante che, per l’accesso a detti servizi, il requisito della vaccinazione è stato imposto oltre al compimento dell’età di sei anni, estendendosi ai 364 giorni successivi. </h:div>
         <h:div>Peraltro, i servizi in tal modo regolati dalle impugnate deliberazioni rientrerebbero nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2 lett. m, Cost. e della riserva di legge statale di cui all’art. 32 Cost., secondo il quale “nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizioni di legge”: ne conseguirebbe, anche sotto tale profilo, l’illegittimità delle impugnate deliberazioni, avendo la Giunta provinciale imposto l’obbligo di vaccinazione e le gravose sanzioni in ambiti e servizi che nessuna norma di legge prescrive.</h:div>
         <h:div>2. <corsivo>Illegittimità per violazione dell’art. 3 del Trattato unione europea (TUE), art. 151 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), del Pilastro europeo dei diritti sociali (PEDS), nonché violazione del Programma operativo della Provincia autonoma di Trento – PO FSE, approvato dalla Commissione europea il 17.12.2014. Violazione degli artt. 2,3,29 e 31 Cost. Eccesso di potere sotto i particolari profili della carenza di istruttoria e di contraddittorio, dello sviamento, della contraddittorietà, dell’incongruità, del travisamento e dell’erronea indicazione e valutazione dei fatti, dell’illogicità e dell’irragionevolezza, nonché della carenza o comunque illogicità e insufficienza della motivazione</corsivo>.</h:div>
         <h:div>Le deliberazioni impugnate si porrebbero in contrasto con l’art. 3 del TUE e con l’art. 151 e segg. del TFUE, ratificati con legge n. 130/2008, e con gli affermati principi del divieto di esclusioni e discriminazioni, anche con riferimento alla tutela dei minori, e di promozione del miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e della protezione sociale, come confermato dal PEDS (“<corsivo>pilastro europeo dei diritti sociali</corsivo>”), tra i cui obiettivi  è inclusa la convergenza tra gli Stati dell’Unione in materia di protezione sociale.</h:div>
         <h:div>Il sistema approntato dalla Provincia con le deliberazioni impugnate priverebbe i genitori del necessario sostegno economico alla famiglia, viepiù considerando le finalità specifiche dei “buoni di servizio”, espresse nelle premesse della deliberazione della Giunta provinciale n. 322/2018, consistenti nelle finalità di garantire l’occupazione, in particolare femminile, dei genitori, di favorire la “conciliazione” lavoro-famiglia (c.d. Asse 1), oltre all’obiettivo della inclusione sociale e della lotta alla povertà (c.d. Asse 2). </h:div>
         <h:div>Per altri versi, l’introduzione dell’obbligo di vaccinazione, così come regolato, determinerebbe la violazione dei principi generali di uguaglianza tra genitori di minori non conformi agli obblighi vaccinali in età compresa tra 0 e 6 anni e genitori di minori non conformi agli obblighi vaccinali in età compresa tra 6 e 16 anni, per i quali sarebbe concesso di usufruire dei “buoni di servizio” indipendentemente dal controllo dello stato vaccinale: tale diversità di trattamento si porrebbe in contrasto anche con i principi del dettato costituzionale agli articoli 2, 29 e 31.</h:div>
         <h:div>Anche il programma operativo “<corsivo>Provincia autonoma di Trento-programma operativo fondo sociale europeo 2014-2020</corsivo>”(POFSE), approvato dalla Commissione europea in data 17.12.2014, confermerebbe che i buoni di servizio costituiscono uno strumento proteso in maniera prioritaria ad assicurare condizioni favorevoli al mantenimento dello stato occupazionale delle donne che lavorano, e ciò consentirebbe di escludere che fra le finalità perseguite da detto strumento siano annoverabili la formazione scolastica e la qualità didattica o la prevenzione sanitaria.</h:div>
         <h:div>Peraltro anche il regime sanzionatorio (mancato riconoscimento del controvalore dei buoni di servizio e penale del 10% dell’ammontare complessivo dei servizi erogati in difformità) previsto a carico degli enti erogatori i servizi, nell’ipotesi in cui questi ammettessero ai servizi i minori di età compresa fra 0 e 6 anni non vaccinati, si porrebbe in contrasto con le finalità perseguite con il cennato programma operativo POFSE, proteso a favorire la crescita occupazionale, a rafforzare la coesione sociale e la migliore conciliazione tra la vita professionale e quella familiare, a contrastare ogni forma di discriminazione e a promuovere le pari opportunità.</h:div>
         <h:div>3. <corsivo>Illegittimità per violazione della Legge provinciale n. 1 del 2.3.2011 come modificata dalla Legge provinciale n. 18/2017. Eccesso di potere sotto i particolari profili della carenza di istruttoria e di contraddittorio, dello sviamento, della contraddittorietà, dell’incongruità, del travisamento e dell’erronea indicazione e valutazione dei fatti, dell’illogicità e dell’irragionevolezza, nonché della carenza o comunque illogicità e insufficienza di motivazione</corsivo>. </h:div>
         <h:div>La deliberazione n. 322/2017 (rectius 2018) si porrebbe in contrasto con l ’art. 9 della L.p. n. 1/2011, come modificato dalla successiva L.p. n. 18/2017 (legge di stabilità), il quale ora, nell’ultima parte recita che “<corsivo>la mancata vaccinazione non comporta l’esclusione dalla fruizione dei buoni di servizio a cofinaziamento europeo previsti da questo articolo e dall’articolo 10</corsivo>”, di talché i buoni servizi dovrebbero essere erogati sia ai minori di tre anni (art. 9) sia ai minori al di fuori della fascia da 0 a 3 anni (art. 10) indipendentemente dall’assolvimento degli obblighi vaccinali.</h:div>
         <h:div>Nel derivato giudizio si è costituita la Provincia autonoma di Trento preliminarmente eccependo:</h:div>
         <h:div>A) difetto di legittimazione ad agire dell’Associazione vaccinare informati e dei genitori ricorrenti.</h:div>
         <h:div>L’Associazione ricorrente, limitandosi a depositare il solo statuto senza fornire la prova del numero degli aderenti nel territorio provinciale e senza darsi carico di illustrare le azioni da essa intraprese per la tutela dell’interesse che afferma perseguire, non sarebbe legittimata ad agire nel presente giudizio, in quanto non rappresentativa di una collettività costituitasi nell’esercizio del diritto riconosciuto dall’articolo 18 Cost.</h:div>
         <h:div>Difetterebbe inoltre il necessario interesse ad ottenere l’annullamento delle disposizioni recanti le sanzioni e le penali a carico dei soggetti erogatori i servizi conciliativi che non ottemperano all’obbligo di verificare l’adempimento degli obblighi vaccinali, atteso da un lato che il proposto annullamento di dette disposizioni farebbe venir meno l’applicazione di dette misure ma non il necessario adempimento degli obblighi vaccinali previsto per l’accesso ai servizi offerti dagli enti erogatori, e dall’altro che si tratterebbe semmai di un interesse proprio dei soggetti erogatori, impugnabile da parte di questi ultimi solo nel momento dell’irrogazione di dette sanzioni.  </h:div>
         <h:div>Sotto altro profilo, secondo quanto dedotto, non sussisterebbe in capo ai genitori ricorrenti l’interesse a contestare la legittimità della deliberazione n. 322/2018 nella parte in cui questa prevede il requisito dell’adempimento degli obblighi vaccinali anche per il servizio di assistenza materna domiciliare cofinanziato dalla Provincia, atteso che detto servizio è riconosciuto solo in caso di minori di età compresa tra i tre ed i trentasei mesi: i coniugi -OMISSIS-hanno figli di età superiore ai trentasei mesi e non hanno mai chiesto il rilascio dei buoni di servizio per l’assistenza materna, ma solo per il servizio nido gestito da un soggetto erogatore privo dell’autorizzazione allo svolgimento del servizio di assistenza  materna domiciliare; i coniugi -OMISSIS-, genitori di un unico figlio minore di due anni, risiedono nel Comune-OMISSIS-, ossia in un Comune dotato di asilo comunale che, secondo l’organizzazione dei nidi comunali, offre un servizio che copre 11 mesi all’anno. Per l’anno in corso, come per quelli precedenti, i ricorrenti non hanno presentato domanda di buoni per servizio di assistenza domiciliare, bensì solo per servizi di colonia diurna presso la società sportiva -OMISSIS-, abilitata ai servizi della fascia di età ricompresa fra 3-6 anni e 6-14 anni, e non hanno presentato domanda di concessione di buoni di servizio per l’assistenza materna, né hanno dimostrato peculiari vincoli di orario lavorativo che giustifichino la necessità di avvalersi del servizio di assistenza materna;</h:div>
         <h:div>B) inammissibilità del ricorso nella parte in cui si chiede l’annullamento della deliberazione n. 322/2018 stante la mancata impugnazione della pregressa deliberazione n. 2147/2017.</h:div>
         <h:div>L’obbligo di provvedere alla vaccinazione al fine di poter accedere ai buoni di servizio era già previsto nella pregressa deliberazione della Giunta provinciale n. 2147 di data 14 dicembre 2017, non oggetto della presente impugnazione: l’unica differenza fra la disciplina dettata in tale deliberazione e quella successivamente prevista con la deliberazione n. 322/2018, ora impugnata, consisterebbe nella circostanza secondo cui la mancata vaccinazione costituiva in precedenza elemento direttamente ostativo al rilascio dei buoni di servizio, mentre - a seguito della più recente deliberazione - i buoni di servizio possono essere rilasciati, e l’obbligo di attestare l’avvenuta vaccinazione è rinviato al momento della richiesta erogazione dei singoli servizi, con l’onere, posto a carico  dei soggetti erogatori, di verificarne l’effettuazione e, in assenza, di non consentirne l’accesso ai minori di anni sei: ne conseguirebbe che l’eventuale annullamento della deliberazione ora impugnata determinerebbe la reviviscenza della precedente deliberazione, la cui disciplina impedirebbe comunque la soddisfazione dell’interesse coltivato dai ricorrenti con il presente ricorso;  </h:div>
         <h:div>C) inammissibilità del ricorso per cumulo delle domande. </h:div>
         <h:div>Le deliberazioni impugnate concernono ambiti normativi diversi, meccanismi di finanziamento differenti e procedimenti distinti: l’identità della normativa ritenuta violata non integrerebbe un profilo di connessione idoneo a giustificare il cumulo delle domande in un unico ricorso (art. 32 c.p.a).</h:div>
         <h:div>La difesa dell’amministrazione ha comunque contestato la fondatezza dei motivi del ricorso.</h:div>
         <h:div>In ordine al primo di questi ha rilevato che la locuzione “servizi educativi per l’infanzia”, ai quali l’art. 3 del d.l. n. 73/2017 si riferisce - congiuntamente alle “scuole dell’infanzia” - per stabilire, al fine dell’accesso, il requisito della previa vaccinazione, trova riscontro nelle precise definizioni individuate nell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 65/2017 il quale, sulla scorta della delega legislativa recata dall’art. 1, comma 180,181, 182 e 184 della Legge n. 107/2015 (<corsivo>Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti</corsivo>), include fra i servizi educativi per l’infanzia, oltre ai nidi e micronidi che accolgono bambine e bambini tra i tre e trentasei mesi di età e le sezioni primavera, anche “<corsivo>i servizi che concorrono all’educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo</corsivo>”, di seguito dettagliatamente specificati (punto 1) negli “spazi gioco”, (punto 2) nei “centri per bambini e famiglie” e (punto 3) nei “servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le loro famiglie alla loro educazione e cura.</h:div>
         <h:div>Peraltro il legislatore, già nella surriferita legge delega (art. 1, comma 181, lettera e) aveva definito i servizi educativi per l’infanzia, qualificando i medesimi come “<corsivo>istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, comprensive dei servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell’offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie</corsivo>”.   </h:div>
         <h:div>La legislazione adottata sui profili in questione dalla Provincia di Trento risulterebbe dunque aderente alle sopra viste definizioni di servizi educativi per l’infanzia assunte dal legislatore statale: l’art. 9 della L.p. n. 1/2011, nell’individuare i servizi di conciliazione per la prima infanzia in fascia di età zero-tre anni, rinvia alla elencazione della L.p. n. 4/2002 (nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), nella quale sono individuati il nido d’infanzia, il nido d’infanzia nei luoghi di lavoro, il nido familiare-servizio Tagesmutter e i servizi integrativi fra i quali sono ricompresi gli spazi gioco e di accoglienza.</h:div>
         <h:div>Pure le attività di soggiorno socio-educativo o di colonia comunque denominate, alle quali più precisamente si riferisce la deliberazione provinciale n. 547/2018, sono ricomprese nelle misure socio-educative indicate nella L.p. n. 6/2009.</h:div>
         <h:div>Ne conseguirebbe che risulta infondato il tentativo di ritenere il sistema approntato dalla Provincia contrario a quello predisposto dal legislatore nazionale e/o tale da ricondurre la molteplicità dei servizi approntati ad un ambito avulso dal sistema educativo minorile.  </h:div>
         <h:div>Peraltro, aggiunge la difesa dell’amministrazione, spetta alla Provincia autonoma di Trento, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative derivanti dallo Statuto di autonomia e dalla Costituzione nella parte in cui la legge costituzionale n. 3/2001 ha ampliato i titoli di competenza, assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza in contesti ambientali connotati da elevato rischio, quali in particolare le colonie diurne, i campeggi e i soggiorni permanenti, connotati da una particolare frequentazione collettiva e maggiore vulnerabilità dei minori, e ciò giustifica che per tali servizi l’obbligo di vaccinazione, quale requisito di accesso, sia prescritto per i bambini di età inferiore a sei anni e 364 giorni. </h:div>
         <h:div>Inoltre, quanto alla pretesa violazione della competenza esclusiva statale in materia di servizi di natura e con funzioni prevalentemente sociali, la difesa dell’amministrazione rileva che pure la materia dei servizi sociali rientra nella competenza legislativa regionale residuale a seguito della riforma costituzionale del 2001, peraltro già sussistente in capo alla Provincia in base alle disposizioni contenute nello Statuto di autonomia speciale.</h:div>
         <h:div>Quanto alle materie della salute e della istruzione, si tratterebbe di competenze concorrenti ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost., e la potestà regolamentare e amministrativa  spetterebbe alle Regioni ai sensi dell’art. 117, co. VI, e dell’art. 118 Cost e, in virtù dell’effetto ampliativo delle competenze provinciali statutarie derivanti dalla legge cost. 3/2001, anche alla Provincia autonoma di Trento.</h:div>
         <h:div>Anche il secondo motivo di ricorso si rivelerebbe infondato, atteso che nel bilanciamento fra interessi costituzionalmente protetti nell’ambito della disciplina introdotta dal d.l. n. 73/2017 si è già pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza 18 gennaio 2018, n. 5, in cui, in particolare, viene affermato che “<corsivo>a fronte di una copertura vaccinale insoddisfacente nel presente e incline alla criticità nel futuro, questa Corte ritiene che rientri nella discrezionalità, e nella responsabilità politica, degli organi di governo apprezzare la sopraggiunta urgenza di intervenire, alla luce dei nuovi dati e dei fenomeni epidemiologici frattanto emersi anche in nome del principio di precauzione che deve presidiare un ambito così delicato per la salute di ogni cittadino come è quello della prevenzione</corsivo>”, e che le norme stabilite nel d.l. n. 73 del 2017, come convertito in legge, si configurano come norme generali sull’istruzione. “<corsivo>Infatti esse mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizione sicure per la salute di ciascun alunno, o addirittura (per quanto riguarda i servizi educativi per l’infanzia) non avvenga affatto in assenza della prescritta documentazione. Pertanto queste norme vengono a definire caratteristiche basilari dell’assetto ordinamentale e organizzativo del sistema scolastico</corsivo>…”, con ciò escludendo la violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost.</h:div>
         <h:div>Inoltre, nella stessa sentenza la Corte costituzionale ha affermato che “<corsivo>la scelta del legislatore statale non può essere censurata sul piano della ragionevolezza per aver indebitamente e sproporzionatamente sacrificato la libera autodeterminazione individuale in vista della tutela degli altri beni costituzionalmente protetti, frustrando allo stesso tempo, le diverse politiche vaccinali. Il legislatore, infatti, intervenendo in una situazione in cui lo strumento della persuasione appariva carente sul piano dell’efficacia, ha reso obbligatorie dieci vaccinazioni. Meglio ha riconfermato e rafforzato l’obbligo, mai formalmente abrogato, per le quattro vaccinazioni già previste dallo Stato, e l’ha introdotto per altre sei vaccinazioni che già erano tutte offerte alla popolazione come raccomandate</corsivo>”. </h:div>
         <h:div>Dall’enunciazione dei sopra visti principi deriverebbe che le prescrizioni contenute nelle deliberazioni impugnate sono funzionali alla tutela della salute dei minori non vaccinati, precludendo l’accesso ai servizi educativi allestiti con risorse provinciali, dovendosi dunque escludere la violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.</h:div>
         <h:div>Quanto al terzo motivo, la censura dedotta dai ricorrenti sarebbe infondata posto che la deliberazione n. 322/2018 terrebbe conto della modifica introdotta nell’ultima parte dell’art. 9 L.p. n. 1/2011, nel senso di non annettere all’inadempimento dell’obbligo vaccinale l’effetto preclusivo in riferimento ai buoni di servizio, bensì solo in relazione all’erogazione del servizio finanziato, la cui fruizione resta preclusa fintanto che perdura l’inadempimento. </h:div>
         <h:div>Con ordinanza n. 25 di data 8 giugno 2018 il Collegio ha respinto la domanda incidentale di sospensione, evidenziando da un lato che la verifica dell’obbligo di vaccinazione dei figli minori (in età ricompresa fra 0 e 6 anni) per la fruizione dei servizi conciliativi in ambito extrascolastico comprensivi dei soggiorni socio-educativi, e le conseguenze connesse, erano state sospese fino alla data del 31 agosto 2018, e dall’altro che i ricorrenti non risultavano in possesso dei “buoni servizio” prodromici alla fruizione dei servizi conciliativi, né hanno dimostrato di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi. </h:div>
         <h:div>Nel prosieguo i ricorrenti hanno depositato memorie di produzione documentale ed entrambe le parti hanno depositato memorie difensive e di replica insistendo per l’accoglimento delle contrapposte conclusioni.</h:div>
         <h:div>Alla pubblica udienza del giorno 8 novembre 2018 il Presidente ha espressamene rilevato, ex art. 73, co. 3, cod. proc. amm., aspetti problematici circa l’ammissibilità della legittimazione fondata sulla dichiarazione di volontà di non adempiere ad un obbligo di legge, e all’esito dell’ampia discussione tra le parti il ricorso è passato in decisione.  </h:div>
         <h:div>DIRITTO</h:div>
         <h:div>Il ricorso è inammissibile.</h:div>
         <h:div>Può prescindersi dall'esaminare le eccezioni preliminari svolte dall'amministrazione resistente, riassunte in fatto e tendenti a evidenziare la carenza di legittimazione dell'associazione Vaccinare Informati e la mancanza di un interesse concreto in capo ai privati ricorrenti, poiché il ricorso rivela una più fondamentale ragione di inammissibilità, che preclude l’esame del merito.</h:div>
         <h:div>Alla pubblica udienza odierna il Collegio ha evidenziato ex art. 73 comma 3 cod. proc. amm. che non è riconoscibile un interesse giuridicamente tutelato in capo a chi, come i soggetti ricorrenti nel caso in esame, agisce in giudizio basando la propria legittimazione sul dichiarato e consapevole intento di non adempiere ad un preciso obbligo ad essi imposto dalla legge.  La giurisprudenza ha concordemente sottolineato che il presupposto perché venga adita la tutela giurisdizionale riposa nell'interesse alla decisione, derivante da una lesione ad una posizione giuridica attiva tutelata dall'ordinamento (per tutte, Cons. di Stato, VI, 19 gennaio 2010, n. 176; V, 23 maggio 2011, n. 3084 e 12 febbraio 2010, n. 746). La titolarità di una posizione giuridica riconosciuta dall'ordinamento come meritevole di tutela attiene, del resto, allo stesso presupposto costituzionale dell'agire in giudizio, che, in base ai principi generali in materia di condizioni dell'azione, l'art. 24 comma 1 della Costituzione riconosce per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi: la riconoscibilità della legittimità dell'interesse veicolato dal ricorso costituisce, quindi, un <corsivo>a-priori</corsivo> dell'ingresso in giudizio.</h:div>
         <h:div>Applicando tali considerazioni al caso in esame, viene in rilievo che la legittimazione vantata dai ricorrenti riposa, letteralmente, sul dichiarato intento di sottrarsi liberamente all'obbligo di sottoporre in figli minorenni all'obbligo vaccinale imposto dal decreto 7 giugno 2013, n. 73, convertito nella legge 31 luglio 2017, n. 119, obbligo che i ricorrenti non contestano e del quale riconoscono a chiare lettere la vigenza e l'operatività. Tale intenzione, di sottrarsi ad un obbligo riconosciuto come tale e non contestato, più volte e chiaramente ribadita sia nel ricorso introduttivo, sia negli scritti difensivi depositati in corso di giudizio, sia nel corso dell’odierna udienza, non può essere riconosciuta come fondante un interesse tutelabile in giudizio, dato che elimina la definizione stessa di “legittimo” dell’interesse a ciò abilitante, eliminazione tanto più evidente ove si consideri il contrasto tra le argomentazioni svolte dai ricorrenti e i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella ricordata sentenza 18 gennaio 2018, n. 5 (paragrafi nn. 8.2.4 e 8.2.1) e dalla sentenza del Consiglio di Stato 14 febbraio 2018, n. 962, che enfatizzano come la previsione della copertura vaccinale sia funzionale all'adempimento di un generale dovere di solidarietà che pervade e innerva tutti i rapporti sociali e giuridici.</h:div>
         <h:div>E' appena il caso di aggiungere che il Collegio non dubita dell'astratta possibilità di contestare in giudizio un obbligo posto dalla legge, ma è evidente che tale contestazione presuppone, attraverso l’impugnazione dell’atto applicativo, quella della stessa fonte normativa dell'obbligo, della quale si deduca l’infrazione al parametro costituzionale; quello che non è consentito, poiché  elide la stessa condizione dell’azione in giudizio, è vantare un intento elusivo della legge quale posizione giuridica meritevole di tutela, come qui è avvenuto. </h:div>
         <h:div>Poiché il giudizio non può offrire protezione a un interesse deliberatamente e consapevolmente <corsivo>contra legem</corsivo>, non è riconoscibile una posizione legittimante in capo ai ricorrenti: né ai genitori, che affermano, come si è detto, di avere <corsivo>liberamente scelto di non sottoporre i figli all'obbligo vaccinale</corsivo>, pur affermando di non voler in alcun modo contestare l'obbligatorietà vaccinale contenuta in una legge dello Stato italiano; né in capo all'associazione ricorrente che (a prescindere dall'esame delle eccezioni svolte dall'amministrazione resistente circa la mancanza di sua legittimazione, e alla non coincidenza del fine statutario dell'abolizione di ogni obbligatorietà per i singoli cittadini con quello dichiarato dagli altri ricorrenti, che tale obbligatorietà non contestano) pone una domanda giudiziale anch'essa volta alla tutela di un interesse non riconoscibile, a legislazione vigente, come legittimo.   </h:div>
         <h:div>In definitiva, il ricorso è inammissibile.</h:div>
         <h:div>La particolarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa. </h:div>
      </premessa>
      <premessaTed id="pre">
         <h:div/>
      </premessaTed>
      <motivazione id="mot"/>
      <motivazioneTed id="mot"/>
      <dispositivo id="dis">
         <h:div>P.Q.M.</h:div>
         <h:div>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile.</h:div>
         <h:div>Spese compensate.</h:div>
         <h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div>
         <h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e dei minori, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-. </h:div>
         <h:div>Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:</h:div>
      </dispositivo>
      <dispositivoTed id="dis"/>
      <sottoscrizioni>
         <dataeluogo norm="08/11/2018"/>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL PRESIDENTE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>L'ESTENSORE</h:div>
         </sottoscrivente>
         <sottoscrivente>
            <h:div>IL SEGRETARIO</h:div>
            <h:div>Sara Buratti</h:div>
            <h:div>Paolo Devigili</h:div>
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