<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20260087020260612085919942" descrizione="" gruppo="20260087020260612085919942" modifica="12/06/2026 09:22:04" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2026" n="00870"/><fascicolo anno="2026" n="01124"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20260087020260612085919942.xml</file><wordfile>20260087020260612085919942.docm</wordfile><ricorso NRG="202600870">202600870\202600870.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\740 Nicola Durante\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Gaetana Marena</firma><data>12/06/2026 09:22:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Durante,	Presidente</h:div><h:div>Gaetana Marena,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Michele Di Martino,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>a) della Determinazione dirigenziale, R.G. n. 208 del 25 febbraio 2026, comunicata il successivo 25 marzo 2026, del Responsabile E.Q. Area VI del Comune di Capaccio Paestum, recante ad oggetto: “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO MARIO VECCHIO - CUP: H43I23000070005 - CIG: B69B9E8FB1.  AGGIUDICAZIONE.” </h:div><h:div>b) della nota del 21 aprile 2026, priva di numero di protocollo, con cui il Responsabile E.Q. Area VI del Comune di Capaccio Paestum ha respinto l'istanza di annullamento in autotutela trasmessa dalla ricorrente in data 17 aprile 2026.</h:div><h:div>c) di tutti i verbali relativi alle operazioni di selezione effettuate dalla Commissione di gara, segnatamente: verbale n. 1 del 29/05/2025 - seduta pubblica; verbale n. 2 del 10/06/2025 - seduta pubblica; verbale n. 3 del 12/06/2025 - seduta pubblica; verbale n. 4 del 19/06/2025 - seduta pubblica; verbale n. 5 del 26/06/2025 - seduta riservata; verbale n. 6 del 01/07/2025 - seduta riservata; verbale n. 7 del 03/07/2025 - seduta pubblica.</h:div><h:div>d) della graduatoria formulata all'esito delle operazioni di gara. </h:div><h:div>e) della Determina a contrarre, Reg. Gen. n. 572 del 24/04/2025, con cui è stata indetta la procedura de qua.</h:div><h:div>f) della Determinazione, R. G. n. 695 del 28/05/2025, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice.</h:div><h:div>g) della Determina dirigenziale, R.G. n. 940 del 30/07/2025, recante ad oggetto: “Approvazione verbali di gara e quadro economico rimodulato POST-GARA.”</h:div><h:div>h) del bando di gara, disciplinare e i relativi allegati per quanto lesivi.</h:div><h:div>i) una agli atti preordinati, conseguenti e/o - comunque - connessi con quelli che precedono.</h:div><h:div>per l'accertamento e la declaratoria di inefficacia del contratto, ex art. 121 e seguenti D. L.vo n. 104/2010, eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e la R.R. COSTRUZIONI S.R.L risultata aggiudicataria nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto della società ricorrente di conseguire l'aggiudicazione della gara  de qua, nonché di subentrare nel contratto eventualmente stipulato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 D. L.vo n. 104/2010;</h:div><h:div>in subordine, per il risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi per effetto dell'esecuzione degli atti impugnati.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 870 del 2026, proposto da: </h:div><h:div>Atlante S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B69B9E8FB1, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Capaccio Paestum, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Carpinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Antonio Perillo, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>R.R. Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Amedeo Pisanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di R.R. Costruzioni S.r.l. e del Comune di Capaccio Paestum;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con determina a contrarre, il Comune indiceva la procedura aperta di gara, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione dell’intervento di “riqualificazione impianto sportivo Mario Vecchio”. </h:div><h:div>Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli art. 44 comma 4 del Codice Appalti, mediante l’attribuzione di punti 80 per l’offerta tecnica, 15 per l’offerta economica sui lavori e 5 per l’offerta economica sulla progettazione.</h:div><h:div>L'importo complessivo posto a base di gara è pari ad € 794.056,35, di cui € 767.643,71 relativi alla quota lavori, ed € 26.412,64 per l’attività di progettazione, oltre IVA ed accessori di legge.</h:div><h:div>La R.R. Costruzioni s.r.l. indicava nella domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 44, comma 3, Codice dei contratti pubblici, ai fini della redazione della progettazione esecutiva, un costituendo RTP composto dai seguenti professionisti: a) b) Antonio Perillo (capogruppo mandatario), quale progettista; Warehouse’s Project s.r.l. (mandante), per le prestazioni di natura geologica e ar cheologica (cfr. all. n. 3 istanza di partecipazione Warehouse’s Project; all. n. 4 Dichiarazione pro gettazione Warehouse’s Project) c) Benedetto Annunziata (mandante), quale coordinatore della sicurezza in fase di pro gettazione ed esecuzione; d) Raffaele De Rosa (mandante), quale professionista antincendio; e) Maria Boccia (mandante), quale giovane professionista.</h:div><h:div>Il 29.5.2025, iniziavano le operazioni di gara. </h:div><h:div>Il 3 luglio 2025, all’esito della valutazione delle offerte, la Commissione redigeva la graduatoria di merito che vedeva la RR. COSTRUZIONI posizionarsi al primo posto, con complessivi 73.605 punti e la ATLANTE S.r.l., seconda graduata con 65.24 punti.</h:div><h:div>Con determina, n. 940 del 30/07/2025, erano approvati i verbali di gara e la graduatoria.</h:div><h:div>Con nota, prot. n. 44472 del 21/11/2025, il mandatario del raggruppamento indicato dalla RR COSTRUZIONI chiedeva alla stazione appaltante la sostituzione del mandante WAREHOUSE PROJECT S.R.L con i professionisti subentranti Geologo Dott. Antonio Milano ed Archeologo Dott.ssa Pasqualina Buondonno.</h:div><h:div>Con determinazione dirigenziale, n. 208 del 25 febbraio 2026, l’Ente appaltante disponeva l’aggiudicazione in favore della R.R. COSTRUZIONI.</h:div><h:div>Il 17 aprile 2026, la ricorrente presentava istanza di annullamento in autotutela.</h:div><h:div>Con nota del 21 aprile 2026, gravata sub b), il Comune resistente rigettava la richiesta di autotutela, confermando la legittimità dell’aggiudicazione e affermando, in sintesi, che la lex specialis consente all’operatore economico di avvalersi di progettisti esterni semplicemente indicati, i quali non assumono la qualità di concorrenti, né incidono sulla struttura dell’operatore economico o sulla va lutazione dell’offerta e la legge ammette la modifica soggettiva del mandante della RTP. Nel caso concreto, la sostituzione del mandante non ha determinato alcuna modifica dell’identità sostanziale del concorrente, giacché non si è verificata alcuna alterazione della compagine sostanziale dell’operatore economico, né vi è stata alterazione dell’offerta tecnica o economica. </h:div><h:div>Avverso l’atto de quo, unitamente alla determina dirigenziale, n. 208 del 25 febbraio 2026, di riqualificazione dell’impianto sportivo ed agli atti connessi insorge la parte ricorrente, mediante gravame, ritualmente notificato e depositato. </h:div><h:div>Con il presente ricorso, la società agisce sia per l’annullamento degli atti de quibus sia per l’accertamento dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la stazione appaltante e la R.R. COSTRUZIONI S.R.L risultata aggiudicataria sia per la declaratoria del diritto della società ricorrente di conseguire l’aggiudicazione della gara de qua e di subentrare nel contratto eventualmente stipulato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 D. L.vo n. 104/2010; in subordine, per il risarcimento del danno.</h:div><h:div>Le censure di illegittimità sono variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito rubricati:</h:div><h:div>I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 97, 99, 100, 101, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. VIOLAZIONE ART. 7.1. e 15 DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE DEL PRINICIPIO DI IMMODIFICABILITA’ DELL’OFFERTA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO.</h:div><h:div>Secondo l’assunto attoreo, il disciplinare chiarisce inequivocabilmente che “l’operatore economico è tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell’esecuzione delle prestazioni. La R.R. COSTRUZIONI non avrebbe indicato, nella domanda di partecipazione, il nominativo del geologo ed archeologo, avendo designato un raggruppamento di professionisti privo di tali figure professionali.</h:div><h:div>La ricorrente assume che la società Warehouse’s Project s.r.l., designata per la redazione delle relazioni geologica ed archeologica, non avrebbe indicato nell'istanza di partecipazione i nominativi delle figure professionali richieste dall’art. 7.1. del disciplinare di gara.</h:div><h:div>II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 97, 99, 100, 101, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. VIOLAZIONE ART. 7.1. e 15 DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE DEL PRINICIPIO DI IMMODIFICABILITA’ DELL’OFFERTA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO.</h:div><h:div>La stazione appaltante, oltre a non rilevare la carenza dei requisiti, avrebbe consentito all’aggiudicataria, a seguito delle operazioni di gara, di modificare ex post la composizione del raggruppamento di professionisti designato per la progettazione, al fine di integrare la originaria carenza dei requisiti relativi alla figura del geologo ed archeologo. Il tutto in contrasto con il principio della par condicio tra i concorrenti e della immodificabilità dell’offerta.</h:div><h:div>III - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 97, 99, 100, 101, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. VIOLAZIONE ART. 7.1. e 15 DEL DISCIPLINARE DI GARA. VIOLAZIONE DEL PRINICIPIO DI IMMODIFICABILITA’ DELL’OFFERTA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE ART. 3 L. N. 241/1990. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. MOTIVAZIONE APPARENTE.</h:div><h:div>Secondo la ricostruzione attorea, sarebbe illegittima la nota del 21 aprile 2026, con cui l’Ente appaltante ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione e respinto la richiesta di autotutela prodotta dalla ricorrente.</h:div><h:div>Si costituisce in giudizio la controinteressata.</h:div><h:div>Resiste in giudizio il Comune intimato.</h:div><h:div>Nell’udienza camerale dell’11 giugno 2026, la causa è introitata per la decisione.</h:div><h:div>Il gravame è rigettato.</h:div><h:div>L’infondatezza del presente gravame consente di prescindere dallo scrutinio delle eccezioni di rito.</h:div><h:div>La res controversa riguarda la sostituzione di un progettista indicato, nell'ambito di un appalto integrato.</h:div><h:div>Oggetto della presente impugnazione è la determinazione di aggiudicazione della gara in favore della R.R. COSTRUZIONI.</h:div><h:div>Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, il provvedimento de quo è legittimo, in ragione della rigorosa osservanza della normativa vigente in materia.</h:div><h:div>Va delineato lo scenario normativo, in cui si staglia la fattispecie in esame.</h:div><h:div>L’art. 100 del codice dei contratti (Requisiti di ordine speciale) chiarisce che i requisiti di ordine speciale sono segnatamente: l’idoneità professionale; la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali. </h:div><h:div>In base all’art. 44, comma 3, del nuovo codice dei contratti pubblici (appalto integrato), gli operatori economici hanno tre possibilità: a) devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti; b) avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta; c) oppure, partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. </h:div><h:div>Per quanto attiene alla lex specialis, l’art. 7 del disciplinare ha ad oggetto i requisiti di ordine speciale richiesti. </h:div><h:div>In particolare, l’art. 7.1 detta i requisiti di idoneità professionale per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, chiarendo, tra le altre cose, i requisiti del gruppo di lavoro per l’esecuzione dell’incarico di ingegneria ed architettura. </h:div><h:div>I relativi specifici titoli di studio/professionali richiesti sono: a) per il professionista che redige la relazione geologica, l’iscrizione all’albo dei geologi (lett. g); b) per il professionista che redige la verifica preventiva di interesse archeologico, i requisiti di cui all’allegato 2 del d.m. 244/2019 per svolgere le singole attività professionali (lett. i). </h:div><h:div>Per la comprova del requisito, chiarisce il disciplinare, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. </h:div><h:div>L'art. 7.1 prevede, poi, espressamente che l’operatore economico sia tenuto ad indicare nei documenti di gara nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell’esecuzione delle prestazioni.</h:div><h:div>L'art. 7.1 del disciplinare lett f) richiede: - per il coordinatore della sicurezza, l'indicazione nella domanda di partecipazione dei dati relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 98 d.lgs. 81/2008 in capo al professionista CSP/CSE. </h:div><h:div>L’art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori – richiede che il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori siano in possesso di: a) laurea magistrale conseguita in una delle classi indicate, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per uno, due o tre anni, in base alla classe di laurea. b) attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in ma teria di sicurezza, non richiesto solo per alcune categorie di professionisti. Il progettista capogruppo mandatario in RTP indicato dalla ricorrente indica l’ing. Laura Alfano come CSP/CSE, ma nei modelli amministrativi non viene riportata indicazione del possesso di tali titoli (cfr. all. 11 - ricorrente dichiarazioni staff tecnico di progettazione). - per il professionista antincendio: h) iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio. Il progettista capogruppo mandatario in RTP indicato dalla ricorrente non indica alcun professionista antincendio, né, conseguentemente, fornisce alcuna indicazione circa l’iscrizione nei suddetti elenchi ministeriali  </h:div><h:div>L’art. 7.4 del disciplinare detta le indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, chiarendo che questi devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati: a) il requisito di cui al punto 7.1 relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica; b) il requisito di cui al punto 7.1 relativo al professionista che redige la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all’allegato 2 del d.m. 244/2019 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come Archeologi.</h:div><h:div>Cosi declinato il quadro normativo, la giurisprudenza assume che l’appalto integrato è caratterizzato dal fatto che l'oggetto negoziale è unico, nel senso che non vi è una doppia gara, una per la progettazione e un'altra per l'esecuzione dei lavori, poiché il contratto viene sottoscritto unicamente da chi si è aggiudicato la gara” (Cons. Stato, Ad. plen., 9 luglio 2020, n. 13).</h:div><h:div>In questa tipologia contrattuale, il progettista, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, quindi, può essere:</h:div><h:div>a) mandante in raggruppamento temporaneo "eterogeneo" con gli operatori economici che partecipano per l'appalto o alla concessione dei lavori e, in tal caso, assume anche la qualifica di offerente;</h:div><h:div>b) indicato ma estraneo all'offerente (cfr. sul tema Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 9 luglio 2020, n. 13), cosiddetto ausiliario che presta un "avvalimento atipico";</h:div><h:div>c) appartenente allo staff tecnico dell'offerente che concorre per i lavori, a tale scopo contrattualizzato da quest'ultimo operatore economico; in tal caso, lo staff tecnico può essere costituito anche da più professionisti contrattualizzati individualmente, in quanto assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, quindi integrati nell'impresa con un rapporto diretto.</h:div><h:div>Se lo staff tecnico dell'impresa non ha i requisiti tecnico-professionali per la progettazione, l'impresa concorrente deve ricorrere a una delle fattispecie sub a) o sub b)” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 31 marzo 2021, n. 276);</h:div><h:div>In relazione alla specifica figura del progettista indicato, la giurisprudenza ritiene che si tratti di un soggetto esterno all'operatore economico, che non assume la veste di concorrente, ma collabora con esso su base privatistica. </h:div><h:div>Il progettista «associato», ovvero il componente del RTP di professionisti costituito dall'impresa come parte dell'offerta, assume la veste di partecipante alla gara. </h:div><h:div>Come ha chiarito la giurisprudenza amministrativa, la distinzione tra le due figure è netta (cfr. C.G.A.R.S., sent. 31 marzo 2021, n. 276; Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2024, n. 7496; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 28 febbraio 2024, n. 541). </h:div><h:div>Nel caso del progettista indicato, il concorrente si identifica nell'impresa singola, mentre nel caso del progettista associato il concorrente si identifica nell'intero RTI/RTP. </h:div><h:div>Il progettista indicato non è operatore economico; ma, piuttosto,  un prestatore d'opera professionale, il cui contratto (di prestazione d’opera professionale) è caratterizzato dall’autonomia rispetto al committente, dalla retribuzione commisurata alla qualità e alla quantità della prestazione, che è di mezzi e non di risultato ed il professionista non partecipa agli utili del committente quando questi rivesta la qualità di imprenditore, che è tenuto comunque alla corresponsione della retribuzione, essendo il rischio del lavoro del professionista a carico del committente” (Cons. Stato, ad. plen., 9 luglio 2020, n. 13).</h:div><h:div>E’ pertanto un professionista esterno all’operatore economico concorrente, da questi incaricato di redigere il progetto; tuttavia privo, a sua volta, della qualità di concorrente (Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2022, n. 9923).</h:div><h:div>I progettisti indicati, al pari di tutti i soggetti che in qualche modo vengono in contatto con la stazione appaltante al fine di eseguire le prestazioni contrattuali, devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 31 marzo 2021, n. 276).</h:div><h:div>Il progettista indicato non è inserito nella struttura societaria che si avvale della sua opera, trattandosi di due soggetti separati e distinti, che svolgono funzioni differenti con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità; di conseguenza i progettisti indicati devono possedere solo i requisiti di affidabilità e di capacità tecnica, e non anche quelli di carattere strettamente organizzativo (Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2024, n. 850).</h:div><h:div>Posto che il progettista indicato come professionista esterno non assume, neppure nel caso di appalto integrato, la veste di concorrente, è ammessa la sostituibilità dei componenti del raggruppamento di soggetti abilitati a fornire servizi di architettura e ingegneria che abbiano perso i requisiti generali di partecipazione in corso di gara, seppur con il limite della modifica sostanziale dell'offerta (Consiglio di Stato, sez. V, 4/03/2025, n. 1836).</h:div><h:div>In ordine alla sostituibilità del progettista indicato in sede di offerta, occorre verificare se la sostituzione del professionista indicato, ammissibile in linea di principio sulla scorta della sua qualificazione come professionista esterno che collabora con l'operatore economico, determini, nel caso concreto, una modificazione sostanziale dell'offerta, non potendo essere trascurato il coinvolgimento del professionista indicato sia nella redazione dell'offerta sia nell'esecuzione del contratto. È necessario che il concorrente adduca e dimostri che la sostituzione del progettista non comporti la modifica sostanziale dell'offerta che ha conseguito un importante punteggio e, correlativamente, è indispensabile che la Commissione si faccia carico di un'adeguata e motivata valutazione al proposito (T.A.R. Napoli, sez. I, 21/10/2024, n. 5559).</h:div><h:div>La giurisprudenza fissa poi il limite temporale, entro cui è ammissibile la sostituzione del progettista nell'appalto integrato, affermando che, dal combinato disposto degli artt. 94, comma 2, 96, comma 5, 97, commi 1 e 2, e 104, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, interpretati alla luce del principio del risultato, si evince che la sostituzione del progettista indicato, sprovvisto dei requisiti generali o speciali di partecipazione, deve avvenire, a iniziativa dello stesso concorrente, nel limite temporale generale ed inderogabile, costituito dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione (Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2025, n. 1226).</h:div><h:div>La giurisprudenza si spinge poi fino al punto di ritenere che l'omessa indicazione del soggetto, cui affidare l'attività di progettazione, non legittima l'esclusione della ricorrente dalla gara dal momento che la giurisprudenza ammette la sostituzione del progettista “indicato”, perché privo dei requisiti, con altro tecnico, argomentando con l'impossibilità di attribuire a tale soggetto la qualifica formale di concorrente; pertanto non vi è motivo per non ammettere il soccorso istruttorio in ipotesi, in cui il nome del progettista “indicato” sia stato completamente omesso nel d.g.u.e.; né si può ritenere che il soccorso istruttorio subisca una preclusione dal disposto dell'art. 101, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 36/23, secondo cui il soccorso non può essere utilizzato in presenza di omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente, e ciò proprio in virtù del fatto che il progettista indicato non assume la veste di concorrente (T.A.R. Roma, sez. II, 3/01/2024, n. 140).</h:div><h:div>Ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, il Collegio ravvisa la legittimità della determina, oggetto del presente gravame.</h:div><h:div>Lo stato degli atti è chiaro.</h:div><h:div>La R.R. Costruzioni s.r.l. indicava nella domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 44, comma 3, Codice dei contratti pubblici, ai fini della redazione della progettazione esecutiva, un costituendo RTP composto dai seguenti professionisti: a) b) Antonio Perillo (capogruppo mandatario), quale progettista; Warehouse’s Project s.r.l. (mandante), per le prestazioni di natura geologica e archeologica (cfr. all. n. 3 istanza di partecipazione Warehouse’s Project; all. n. 4 Dichiarazione progettazione Warehouse’s Project) c) Benedetto Annunziata (mandante), quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; d) Raffaele De Rosa (mandante), quale professionista antincendio; e) Maria Boccia (mandante), quale giovane professionista.</h:div><h:div>E’ convincente quanto assunto dalla controinteressata, nella sua memoria difensiva, ovvero che “Warehouse’s project s.r.l. partecipava al RTP di progettazione, indicata esclusivamente per le qualifiche relative alla relazione geologica e archeologica e che la sua sostituzione è avvenuta con professionisti muniti delle medesime qualifiche, il Geologo Dott. Antonio Milano e l’Archeologa Dott.ssa Pasqualina Buondonno, chiamati a svolgere le stesse identiche prestazioni già previste in gara”.</h:div><h:div>E’, dunque, sussumibile nell’alveo categoriale del progettista indicato, nei termini giurisprudenzialmente summenzionati.</h:div><h:div>Con nota, prot. n. 44472 del 21/11/2025, il mandatario del raggruppamento indicato dalla RR COSTRUZIONI chiedeva alla stazione appaltante la sostituzione del mandante WAREHOUSE PROJECT S.R.L con i professionisti subentranti Geologo Dott. Antonio Milano ed Archeologo Dott.ssa Pasqualina Buondonno.</h:div><h:div>Con determinazione dirigenziale, n. 208 del 25 febbraio 2026, l’Ente appaltante disponeva l’aggiudicazione in favore della R.R. COSTRUZIONI.</h:div><h:div>La controinteressata, nella sua memoria difensiva, rimarca quanto segue:</h:div><h:div>“L'art. 7.1 del disciplinare, dopo aver elencato le figure del gruppo di lavoro e i relativi requisiti, contiene una nota di fondamentale importanza: «Il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa, o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione».</h:div><h:div>Tale previsione chiarisce che l'obbligo di indicazione nominativa del singolo professionista iscritto all'albo riguarda i soggetti persona fisica inseriti nella compagine, non le società mandanti del RTP”.</h:div><h:div>Le parti resistenti evidenziano poi che il limite temporale, giurisprudenzialmente stabilito, ai fini dell’ammissibilità della sostituzione, è stato pienamente rispettato, essendo la stessa avvenuta ben prima del provvedimento di aggiudicazione, nel pieno rispetto del limite dell’atto di aggiudicazione.</h:div><h:div>Le emergenze documentali, versate in atti, conducono a reputare legittima la sostituzione del progettista indicato, proprio perché avvenuta nel rigoroso rispetto dei dettami normativi e giurisprudenziali.</h:div><h:div>Sul punto, il Comune, nella sua memoria difensiva, specifica che:</h:div><h:div>“Nel caso di specie, tale modifica sostanziale non è avvenuta per le seguenti ragioni: a) La sostituzione ha riguardato esclusivamente le figure del geologo e dell'archeologo, professionisti con un ruolo accessorio rispetto alla progettazione principale, non autori dell'offerta tecnica valutata dalla Commissione. b) Le quote di partecipazione dei soggetti sostituenti (Dott. Milano 3%, Dott.ssa Buondonno 3%) sono identiche a quelle originariamente attribuite alla mandante WAREHOUSE'S PROJECT S.r.l., come si evince dalla tabella allegata alla richiesta di sostituzione. c) L'offerta tecnica e l'offerta economica già valutate dalla Commissione non sono state in alcun modo modificate. d) I soggetti subentranti sono in possesso dei medesimi requisiti richiesti dalla lex specialis per le figure del geologo e dell'archeologo”.</h:div><h:div>Sempre l’Ente, in maniera condivisibile, deduce ancora che:</h:div><h:div>“Non vi è stata, pertanto, alcuna modifica sostanziale dell’offerta tecnica, alcuna integrazione postuma di un requisito inesistente, né alcun vantaggio competitivo per l’aggiudicataria. È rimasta invariata la prestazione promessa; sono rimaste invariate le professionalità richieste; è rimasta invariata la struttura qualitativa dell’offerta. È mutato soltanto il soggetto esecutore di due prestazioni specialistiche, sostituito con figure parimenti abilitate e qualificate. La sostituzione non ha dunque inciso né sul contenuto dell’offerta, né sulla valutazione comparativa già svolta dalla Commissione, risolvendosi in una modifica soggettiva consentita; … La sostituzione ha interessato due professionisti di un singolo componente del RTP indicato dall’operatore economico come progettista esterno, incaricati esclusivamente delle prestazioni geologica e archeologica. Inoltre, le nuove figure professionali individuate sono in possesso delle medesime qualifiche possedute dai soggetti individuati dal soggetto sostituito. Pertanto, per tutte le ragioni ampiamente esposte nei paragrafi che precedono, non vi è stata alcuna modifica del contenuto tecnico dell’offerta, né del punteggio attribuito, non essendo in alcun modo la griglia dei punteggi collegata alle figure dei progettisti. Ne consegue che la sostituzione non ha comportato alcuna integrazione di requisiti, ma si è limitata a garantire la continuità dell’esecuzione mediante soggetti equivalenti sotto il profilo professionale”. </h:div><h:div>Tutte le predette considerazioni giuridiche conducono il Collegio ad una declaratoria di legittimità della determina di aggiudicazione, reputando l’operato della stazione appaltante legittimo e rispettoso delle norme vigenti in materia, nei termini giurisprudenzialmente profilati. </h:div><h:div>Alla luce delle argomentazioni de quibus, le prime due censure di illegittimità, prospettate nel ricorso, e trattate congiuntamente, sono così disattese, in quanto infondate.</h:div><h:div>E’ del pari infondato il rilievo di illegittimità, prospettato in relazione alla nota di rigetto dell’istanza di autotutela, in ragione della natura discrezionale del potere.</h:div><h:div>Questo sulla base della ricostruzione giurisprudenziale, per cui, in caso di presentazione di istanza di autotutela, l'Amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita, in quanto l'esercizio della relativa potestà costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva la p.a. per la tutela dell'interesse pubblico; non è, quindi, configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell'an, del potere di autotutela e al fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente (Cons. Stato, sez. IV, 22/09/2025, n. 7445).</h:div><h:div>L’infondatezza del presente gravame conduce al rigetto della richiesta risarcitoria, in ragione dell’insussistenza dei presupposti.</h:div><h:div>Il ricorso è rigettato.</h:div><h:div>Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="11/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Antonella Cirillo</h:div><h:div>Gaetana Marena</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>