<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250158220251029140046331" descrizione="" gruppo="20250158220251029140046331" modifica="29/10/2025 14:06:13" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01582"/><fascicolo anno="2025" n="01762"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250158220251029140046331.xml</file><wordfile>20250158220251029140046331.docm</wordfile><ricorso NRG="202501582">202501582\202501582.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\740 Nicola Durante\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Gaetana Marena</firma><data>29/10/2025 14:06:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>30/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Durante,	Presidente</h:div><h:div>Gaetana Marena,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Roberto Ferrari,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della determina n. 1439 del 1.9.2025 nonchè di tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali, ivi comprese le determine nn. 1535 del 19.9.2025, 1549 del 24.9.2025 e n. 1557 del 25.9.2025;</h:div><h:div>nonché per la richiesta di accesso a “tutti gli atti riguardanti il programma Turismo delle Radici relativo agli interventi finanziati alla Provincia di Avellino, ivi compresi quelli attinenti alla sua presentazione e ammissione a finanziamento”.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1582 del 2025, proposto da: </h:div><h:div>L.I.C.O. S.r.l. A Socio Unico, in persona del legale rappresentante, in relazione alla procedura CIG B7A0233873, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Oscar Mercolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Avellino;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con determinazione, n. 1093 del 11/06/2025, era delegato alla SUA della Provincia di Avellino il procedimento di gara, per l’affidamento dell’Accordo Quadro per il triennio 2025/2027-lavori di manutenzione straordinaria strade Ambito Ovest, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. D), e comma 4, del D.lgs 36/2023, da aggiudicarsi con il “criterio del prezzo più basso” per l’importo complessivo a base d’appalto di € 2.250.000,00, comprensivo di € 1.615.000,00, quale importo a base d’asta, di cui € 392.500,00 per costo della manodopera e € 45.000,00 per oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA”.</h:div><h:div>Con determinazione n. 1150 del 30 giugno 2025, il Dirigente del Settore Edilizia scolastica e patrimonio – Demanio – Viabilità deliberava di indire quattro distinte gare riguardanti l’esecuzione dei lavori di manutenzione stradale di vari Ambiti, e precisamente Ambito SUD, NORD, EST ed OVEST, da affidare ciascuno per il tramite di “Accordi quadro per il triennio 2025-2027” sulla base del “criterio del prezzo più basso”.</h:div><h:div>Le strade provinciali dell’Ambito Ovest ricomprendono ben 387,082 chilometri e l’importo oggetto della gara pluriennale è pari complessivamente ad euro 2.250.000,00, cioè un importo irrisorio rispetto alla necessità.</h:div><h:div>Con determina, n. 1310 del 30/07/2025 il predetto Dirigente ha disposto la presa d’atto delle risultanze delle operazioni di gara e proposto l’aggiudicazione della stessa in favore della soc. ricorrente.</h:div><h:div>Con determina n. 1439 dell’1.9.2025 il Dirigente del Settore 3. Edilizia scolastica e patrimonio – Demanio - Viabilità della Provincia di Avellino ha disposto la “Revoca in autotutela della Determina Dirigenziale n. 1310 del 30/07/2025, ai sensi dell’art. 21 quinquies L. n. 241/1990”.</h:div><h:div>Con pec del 3 settembre 2025 la società chiedeva di poter conseguire copia dei seguenti atti: “1) Comunicazione di ammissione a finanziamento del 04.08.2025; 2) Scheda 04 ‘Sistema della mobilità sostenibile’; 3) Progettazione e tutti i relativi atti, ivi compresi quelli di approvazione, riguardanti la, asserita accolta, richiesta di ammissione a finanziamento di ‘alcune strade provinciali dell’Ambito OVEST’”, richiesta sollecitata con pec del 16.9.2025, con la quale si è specificato anche che “non vi è interesse ad esaminare le progettazioni nella loro interezza, bensì solo a prendere cognizione documentale di quali siano le strade provinciali dell'Ambito Ovest, di cui la scrivente è restata aggiudicataria per interventi manutentivi nel triennio 2025-2027, che ricadrebbero nel finanziamento di cui la Provincia risulterebbe divenuta beneficiaria”.</h:div><h:div>Con nota della Provincia di Avellino, prot. n. 41241 del 03/09/2025, era comunicato agli operatori economici partecipanti alla gara in oggetto che con determinazione dirigenziale n. 1439 del 01/09/2025 era stata disposta la revoca in autotutela della determina dirigenziale n. 1310 del 30/07/2025.</h:div><h:div>Con nota del 16/09/2025, prot. n. 43399, era stata sollecitata la richiesta di accesso agli atti L. 241/1990 del 03/09/2025.</h:div><h:div>Con determine, nn. 1535 del 19.9.2025, 1549 del 24.9.2025 e n. 1557 del 25.9.2025, si approvavano gli elaborati progettuali, l’avvio e l’indizione della gara per l’aggiudica dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria stradale dell’Ambito OVEST, da affidare sempre per il tramite di “Accordo quadro, per il quadriennio 2025-2028”, sulla base del “criterio del prezzo più basso”, per l’importo complessivo di euro 2.275.000,00.</h:div><h:div>Con atto del 30 settembre 2025, prot. n. 0046059, era consegnata alla società ricorrente la mail del 4. 8.2025, recante la “Comunicazione di ammissione a finanziamento”.</h:div><h:div>Avverso la determina n. 1439 del 1.9.2025 nonchè tutti gli atti presupposti, collegati e consequenziali, ivi comprese le determine nn. 1535 del 19.9.2025, 1549 del 24.9.2025 e n. 1557 del 25.9.2025, insorge la società epigrafata, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità.</h:div><h:div>Il ricorso contiene anche l’istanza di accesso a “tutti gli atti riguardanti il programma Turismo delle Radici relativo agli interventi finanziati alla Provincia di Avellino, ivi compresi quelli attinenti alla sua presentazione e ammissione a finanziamento. Con riserva, all’esito, della proposizione di motivi aggiunti”.</h:div><h:div>I vizi sono così di seguito sintetizzati:</h:div><h:div>I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21- QUINQUIES DELLA L. 241/1990, COME SUCC. MOD. ED INT. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE ERRONEA E PERPLESSA, ILLOGICITA’, PERPLESSITA’ E CONTRADDITTORIETA’, CARENZA ISTRUTTORIA E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. SVIAMENTO DI POTERE.</h:div><h:div>Secondo la ricostruzione attorea, la revoca sarebbe illegittima, per abnormità ed illogicità della motivazione, atteso che negli atti della gara non sarebbero indicate le strade provinciali dell’Ambito OVEST di cui deve essere eseguita la manutenzione straordinaria; anzi, per un verso, trattandosi di accordo quadro, la stazione appaltante si sarebbe riservata di indicare di volta in volta quelle da manutenere nel triennio, per l’altro, attesa l’enormità dell’estensione di tali strade, pari, complessivamente a ben 387,082 Km., né l’un finanziamento, né quello preannunciato, sarebbero sufficienti a garantire la manutenzione straordinaria di tutte le strade del detto Ambito. </h:div><h:div>La parte ricorrente lamenta poi che la stazione appaltante avrebbe fornito essa stessa la prova dell’inesistenza dei presupposti per disporre la contestata revoca, incorrendo anche nel vizio dello sviamento di potere, oltre che dell’eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e perplessità. Infatti, con le determine, nn. 1535 del 19.9.2025, 1549 del 24.9.2025 10 e n. 1557 del 25.9.2025, sarebbe stata indetta una nuova gara per l’aggiudica dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria stradale dell’Ambito OVEST, il cui elaborato denominato Tavola 01 riproduce l’indicazione delle medesime, identiche, strade di cui all’appalto prima aggiudicato e poi revocato alla società ricorrente.</h:div><h:div>II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 21-QUINQUIES DELLA L. 241/1990, COME SUCC. MOD. ED INT., E DELL’ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023, COME SUCC. MOD. ED INT. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO.</h:div><h:div>La revoca non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione dell’avvio del relativo procedimento. A dire della parte ricorrente, tale comunicazione sarebbe dovuta sia ex se, in virtù della proposta di aggiudicazione, sia perché, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023, in realtà si era già maturata l’aggiudicazione definitiva in seguito alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla società ricorrente.</h:div><h:div>III. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’, PERPLESSITA’ E CONTRADDITTORIETA’, MOTIVAZIONE ERRONEA E PERPLESSA, CARENZA ISTRUTTORIA E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI. SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COST. E DELL’ART. 21-QUINQUIES DELLA L. 241/1990, COME SUCC. MOD. ED INT.</h:div><h:div>La parte ricorrente lamenta l’illegittimità delle determine nn. 1535 del 19.9.2025, 1549 del 24.9.2025 e n. 1557 del 25.9.2025, con le quali erano approvati gli elaborati progettuali, avviato e indetto una nuova gara per l’aggiudica dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria stradale dell’Ambito OVEST. Rimarca che, oltre all’identità dell’oggetto della gara, l’importo delle due gare è sovrapponibile, essendo minima la differenza, e, comunque, rientrante nel quinto d’obbligo.</h:div><h:div>IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SEGG. DELLA L. 241/1990, COME SUCC. MOD. ED INT., E DEL D.LGS. 36/2023, COME SUCC. MOD. ED INT. ECCESSO DI POTERE PER ERRONETTA’ DI MOTIVAZIONE E DEI PRESUPPOSTI.</h:div><h:div>La parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’atto del 30 settembre 2025, prot. n. 0046059, col quale è stato negato il richiesto rilascio sia della “Scheda 04 ‘Sistema della mobilità sostenibile’”, sia della documentazione riguardante le strade provinciali dell’Ambito Ovest che ricadrebbero nel finanziamento di cui la Provincia risulterebbe divenuta beneficiaria per il tramite della 13 “comunicazione” ministeriale del 4.8.2025.</h:div><h:div>Resiste in giudizio la Provincia di Avellino, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.</h:div><h:div>Nell’udienza camerale del 29 ottobre 2025, la causa è introitata per la decisione, dopo che il Collegio ha chiesto al ricorrente se vi fossero cause ostative ed in particolare la necessità di proporre motivi aggiunti, come da verbale di udienza.</h:div><h:div>Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.</h:div><h:div>Il gravame è rigettato.</h:div><h:div>Si controverte della legittimità o meno del provvedimento di revoca di una proposta di aggiudicazione.</h:div><h:div>Non colgono nel segno, in quanto infondate, tutte le censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.</h:div><h:div>Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, il provvedimento, oggetto del presente gravame, si appalesa al Collegio legittimo.</h:div><h:div>E’ d’obbligo una premessa ricostruttiva.</h:div><h:div>In linea di principio e per una completezza argomentativa, l'esercizio della facoltà di revoca in autotutela in una procedura di gara spetta all'amministrazione a fronte del mutamento di una situazione di fatto non prevedibile al momento in cui è stato adottato il provvedimento, dovendo essa valutare i sopravvenuti motivi di interesse pubblico che hanno reso opportuno l'esercizio dello ius poenitendi nel rispetto dei principî di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, mediante la comparazione tra gli opposti interessi. </h:div><h:div>La facoltà di revocare una procedura selettiva, come tale insindacabile nel merito, può intervenire fino a quando non sia stato stipulato il contratto esecutivo (dopo tale momento, infatti, può esserci solo una risoluzione per inadempimento), residuando in tal caso solo il profilo della responsabilità (T.A.R. Roma, sez. V, 20/12/2024, n.23119).</h:div><h:div>Trattasi di un ampio e generale potere di ripensare le scelte operate in ordine alle modalità di selezione delle controparti negoziali (e ciò nella prospettiva del costante adeguamento al vincolo finalistico delle loro condotte), con l'unico limite della necessità di rispettare le regole di buona fede e di tutela dell'affidamento, la cui eventuale violazione viene salvaguardata in sede di responsabilità precontrattuale (Cons. Stato, Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3831).</h:div><h:div>Peraltro, in linea di principio, in materia di appalti pubblici, l'onere motivazionale sotteso alla revoca degli atti di un'intera gara deve essere calibrato in funzione della fase procedimentale in cui la stessa interviene e, in definitiva, dell'affidamento ingenerato nel privato avvantaggiato dal provvedimento: l'esplicitazione delle ragioni circa l'interesse pubblico al suddetto ritiro, in altre parole, varia di intensità a seconda della circostanza che sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva (o addirittura la stipula del contratto) ovvero che il procedimento di valutazione comparativa concorrenziale non sia ancora completamente giunto a termine; questo perché l'eventuale decisione della stazione appaltante di preferire allo scorrimento della graduatoria la revoca dell'intera procedura di gara al fine di bandirne una nuova, pur rientrando nel perimetro delle possibili scelte discrezionali dell'amministrazione, necessita di essere ampiamente motivata in relazione alle ragioni di interesse pubblico che sconsigliano l'utilizzazione della graduatoria e rendono preferibile l'indizione di una nuova procedura di gara, in deroga ai principi di conservazione dei valori giuridici e, soprattutto, a quelli di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa (T.A.R. Cagliari, sez. I, 19/12/2024, n.925).</h:div><h:div>Nel caso di specie, la revoca, oggetto del presente gravame, incide, con l’effetto di rimozione dal mondo giuridico, su una proposta di aggiudicazione, con l’inevitabile conseguenza del ben più attenuato rigorismo formale, giurisprudenzialmente scandito nei termini summenzionati. </h:div><h:div>Questo rappresenta certamente l’ineludibile corollario della peculiare natura giuridica della proposta di aggiudicazione, ben diversa rispetto all’aggiudicazione definitiva.</h:div><h:div>La giurisprudenza è piuttosto inequivoca sul punto.</h:div><h:div>L'affidamento del partecipante ad una gara pubblica è legittimo quando sia stata pronunciata l'aggiudicazione definitiva, cui non abbia poi fatto seguito la stipula del contratto, ed ancorché ciò sia avvenuto nel legittimo esercizio dei poteri della stazione appaltante. L'aggiudicazione è dunque considerato il punto di emersione dell'affidamento ragionevole, tutelabile pertanto con il rimedio della responsabilità precontrattuale. Di contro, deve negarsi la stessa portata potenzialmente "affidante" all'aggiudicazione provvisoria, in quanto atto endoprocedimentale ad effetti ancora instabili e del tutto interinali, che si inserisce nell'ambito della scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo (T.A.R. Palermo, sez. III, 14/04/2023, n.1235).</h:div><h:div>La proposta di aggiudicazione è, dunque, un mero atto provvisorio ad effetti non stabilizzati, inidoneo a determinare un affidamento qualificato in capo all'aggiudicatario provvisorio (T.A.R. Napoli, sez. I, 03/02/2022, n.778).</h:div><h:div>Trattasi di un atto endoprocedimentale, che rileva ai fini dello sviluppo dell'iter procedimentale, ma non esprime la determinazione finale dell'amministrazione, fino alla cui adozione restano sconosciuti tanto l'esito del procedimento, quanto la possibilità che esso conduca ad un provvedimento lesivo. </h:div><h:div>Perciò solo, è insuscettibile di autonoma impugnazione e può essere contestato soltanto unitamente al provvedimento finale conseguentemente adottato; che, nello specifico contesto delle gare pubbliche, l'atto di aggiudicazione definitiva presenta una sua autonomia decisoria che lo rende l'unico atto della serie procedimentale dotato di specifica portata lesiva (T.A.R. Salerno, sez. I, n. 1051 del 6 giugno 2025; n. 316 del 30 gennaio 2024; T.A.R. Campania, Napoli, sezione V, 09 dicembre 2021, n. 7912; Cons. Stato, sezione V, 6 maggio 2015, n. 2274).</h:div><h:div>In questo delineato scenario ricostruttivo si staglia un diverso modo di atteggiarsi della revoca di una proposta di aggiudicazione, improntata a regole di disciplina meno rigorose.</h:div><h:div>La giurisprudenza assume, infatti, che la revoca o l'annullamento d'ufficio della gara intervenuti prima del formale provvedimento di aggiudicazione sono propriamente qualificabili non come atti di esercizio del potere di autotutela (ai sensi degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990), ma come semplici atti di ritiro che non richiedono il raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato (T.A.R. Napoli, sez. III, 24/10/2024, n.5632).</h:div><h:div>La natura giuridica di atto endoprocedimentale della proposta di aggiudicazione non consente infatti di applicare integralmente la disciplina degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della l. n. 241 del 1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio, con particolare riferimento all'esigenza del raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario della mera proposta di aggiudicazione (Consiglio di Stato, sez. VII, 19/12/2024, n.10220). </h:div><h:div>L'aggiudicatario provvisorio vanta solo un'aspettativa non qualificata o di mero fatto alla conclusione del procedimento; per cui, in assenza di una aspettativa qualificata, la P.A. non è tenuta a preavvertire l'aggiudicatario della volontà di dare seguito al procedimento in modo coerente con la precedente aggiudicazione provvisoria (T.A.R. Roma, sez. II, 03/07/2023, n.11161).</h:div><h:div>La revoca (come pure l'annullamento) dell'aggiudicazione provvisoria non richiede infatti la previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto che si inserisce nell'ambito del procedimento di scelta del contraente come momento necessario, ma non decisivo; solamente l'aggiudicazione definitiva attribuisce, in modo stabile, il bene della vita ed è pertanto idonea ad ingenerare un affidamento in capo all'aggiudicatario, sì da imporre l'instaurazione del contraddittorio procedimentale (T.A.R. Catanzaro, sez. I, 18/04/2024, n.626).</h:div><h:div>E lo stesso indennizzo ex art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 non spetta in caso di revoca di atti ad effetti instabili od interinali (quale è l'aggiudicazione provvisoria), ma solamente in caso di revoca di atti definitivamente attributivi di vantaggi, e dunque ad effetti durevoli (id est, aggiudicazione definitiva). Infatti, laddove la misura revisionale incida attraverso la rimozione di atti amministrativi generali (quali sono gli atti indittivi di procedure evidenziali), non sussistono - prima della conclusione, con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, del procedimento - posizioni di affidamento qualificato, meritevoli di tutela compensativa indennitaria (T.A.R. Bari, sez. I, 24/09/2024, n.1000).</h:div><h:div>Ergo, le predette considerazioni ricostruttive ed ermeneutiche condono il Collegio ad un’inevitabile declaratoria di rigetto del presente gravame.</h:div><h:div>Sono, infatti, privi di pregio tutti i rilievi di illegittimità, profilati dalla parte ricorrente.</h:div><h:div>Il primo motivo è infondato.</h:div><h:div>La parte lamenta un vizio motivazionale, che inficerebbe l’atto di revoca.</h:div><h:div>Segnatamente, si duole, da un lato, della mancata enucleazione delle strade provinciali dell’Ambito OVEST di cui deve essere eseguita la manutenzione straordinaria; dall’altro, della riserva, attraverso lo strumento dell’accordo quadro, alla specificazione di volta in volta di quelle oggetto di manutenzione nel triennio.</h:div><h:div>Il Collegio ravvisa l’infondatezza della prospettazione attorea.</h:div><h:div>La fattispecie muove dall’avvio di una procedura di affidamento di un Accordo quadro, per il triennio 2025/2027, per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria strade Ambito Ovest.</h:div><h:div>Per completezza argomentativa, l’accordo quadro, disciplinato dall’articolo 59 del decreto legislativo 36/2023, è concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.</h:div><h:div>La previsione normativa de qua impone, anzitutto, l’indicazione del valore stimato dell’intera operazione negoziale nonché una durata massima di 4 anni; a differenza del codice del 2016, il termine non viene innalzato ad 8 anni per i settori speciali. La fissazione dell’importo complessivo è funzionale, in particolare, a favorire la partecipazione concorrenziale delle imprese, giacchè soltanto la suddetta indicazione consente di quantificare lo sforzo organizzativo richiesto all’impresa e, pertanto, di presentare offerte serie e ponderate.</h:div><h:div>Nel caso di accordo quadro con un solo operatore economico, quest’ultimo, su richiesta della stazione appaltante, può completare la propria offerta.</h:div><h:div>Laddove, invece, vi sia una pluralità di operatori economici, occorre distinguere tra accordi chiusi, aperti e misti.</h:div><h:div>Nella prima ipotesi, sono stabiliti tutti i termini dei lavori, dei servizi e delle forniture nonché le condizioni oggettive per determinare quale impresa parte dell’accordo eseguirà la prestazione; il contratto esecutivo afferente alla singola prestazione viene stipulato con l’operatore economico senza confronto competitivo.</h:div><h:div>Nella seconda e terza ipotesi, invece, si ricorre al confronto competitivo.</h:div><h:div>L’Accordo Quadro, in buona sostanza, non costituisce un affidamento diretto di prestazioni, ma fissa a monte le regole e le condizioni che disciplineranno i futuri contratti applicativi.</h:div><h:div>Da un punto di vista di inquadramento dogmatico, la giurisprudenza lo riconduce alla categoria civilistica di contratto normativo, in quanto detta le condizioni dei successivi contratti integrativi e deve prevedere i quantitativi massimi della commessa, cioè quelli che non possono essere superati, non i quantitativi minimi (Cons. Stato, sez. V, 23/01/2024, n.741).</h:div><h:div>La premessa ricostruttiva consente di comprendere le ragioni dell’infondatezza del presente motivo di ricorso.</h:div><h:div>Lo stato degli atti è chiaro.</h:div><h:div>La stazione appaltante ha esplicitato il suo onere motivazionale e lo stesso trova satisfazione anche mediante la riserva dell’accordo quadro, alla luce della sua natura giuridica summenzionata.</h:div><h:div>Come ben rimarca la Provincia, nella sua memoria difensiva, già nella decisione a contrarre, adottata con la determinazione n. 1150 del 30/06/2025, erano puntualmente indicati gli interventi di manutenzione straordinaria inerenti alle seguenti strade costituenti il cd. Ambito Ovest: - Sottoambito O.01 Km 58,521 circa - Sottoambito O.02 Km 61,049 circa - Sottoambito O.03 Km 55,095 circa - Sottoambito O.04 Km 49,058 circa - Sottoambito O.05 Km 71,457 circa - Sottoambito O.06 Km 42,790 circa - Sottoambito O.07 Km 49,112 circa per un’estensione complessiva pari a Km 387,02 circa.</h:div><h:div>Anche negli elaborati di progetto dell’Accordo Quadro viene riportata la denominazione di ogni strada ricadente all’interno del Sottoambito, unitamente all’itinerario ed alla lunghezza chilometrica.</h:div><h:div>Il secondo motivo è infondato.</h:div><h:div>La parte ricorrente deduce che la stazione appaltante avrebbe fornito la prova dell’inesistenza dei presupposti della revoca, avendo, con le determine, nn. 1535 del 19.9.2025, 1549 del 24.9.2025 10 e n. 1557 del 25.9.2025, indetto una nuova gara per l’aggiudicazione dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria stradale dell’Ambito OVEST.</h:div><h:div>Sul punto, la Provincia condivisibilmente deduce quanto segue:</h:div><h:div>“la società ricorrente omette di esporre che la procedura di gara avviata con le summenzionate determine riguarda: - un’altra e diversa fonte di finanziamento (fondi del Decreto 26 aprile 2022 reg. n. 101 come modificati dalla Legge 8 agosto 2025 n. 118) - un diverso arco temporale (Accordo Quadro per il quadriennio 2025/2028). La Società ricorrente omette altresì di considerare che con la Determinazione n. 1557 del 25/09/2025 del Settore 3. Pianificazione Strategica - Gestione Opere Pubbliche e Infrastrutture Viarie della Provincia di Avellino è stata indetta una procedura totalmente diversa da quella revocata dagli atti gravati poiché si è al cospetto di una gara “aperta” ai sensi degli artt. 71 e ss. D. Lgs. 36/2023, anziché negoziata. Con determinazione Dirigenziale n. 1674 del 23/10/2025, ha proceduto ad approvare un nuovo progetto, con nuove modalità di scelta del contraente (gara “aperta”), dell’“Accordo Quadro per il triennio 2025/2027 - Lavori di manutenzione straordinaria strade Ambito Ovest”. </h:div><h:div>Negli elaborati tecnici del nuovo progetto, in considerazione della comunicazione del 04/08/2025 pervenuta dal Dott. E. D’Ulizia, dirigente del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), di ammissione della Provincia di Avellino a finanziamento per il programma “Turismo delle Radici”, è stato precisato che parte della viabilità in gestione/manutenzione all’ambito ovest è stralciata dall’intervento, indicando puntualmente la denominazione delle strade.</h:div><h:div>Il terzo motivo è infondato.</h:div><h:div>La parte ricorrente lamenta l’omessa comunicazione di avvio procedimentale.</h:div><h:div>Ed invero, il Collegio ravvisa l’infondatezza della censura de qua, sulla base delle argomentazioni giuridiche profilate in relazione alla natura giuridica della revoca di una proposta di aggiudicazione, cui si rinvia.</h:div><h:div>Il quarto motivo, come anche la domanda di accesso agli atti, sono del pari infondati.</h:div><h:div>Sul punto, si appalesa condivisibile quanto dedotto dalla Provincia, nella sua memoria difensiva, e così di seguito espresso: “l’ostensione richiesta ha riguardato documenti che costituiscono parte integrante della nuova progettazione, contemplata dalla gara indetta con la richiamata Determinazione n. 1557 del 25/09/2025. Orbene, tali elementi progettuali sono ovviamente sottoposti agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 25 e 27 D. Lgs. 36/2023; di conseguenza, gli stessi sono rinvenibili in piattaforma telematica (pienamente accessibile)”. Per altro, non è dato conoscere l’interesse della ricorrente ad accedere a “tutti gli atti riguardanti il programma Turismo delle Radici relativo agli interventi finanziati alla Provincia di Avellino, ivi compresi quelli attinenti alla sua presentazione e ammissione a finanziamento”.</h:div><h:div>Stanti queste premesse, il gravame è rigettato.</h:div><h:div>La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="29/10/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Antonella Cirillo</h:div><h:div>Gaetana Marena</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>