<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250122620250910184732771" descrizione="" gruppo="20250122620250910184732771" modifica="11/09/2025 16:23:06" stato="2" tipo="24" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="01226"/><fascicolo anno="2025" n="01471"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250122620250910184732771.xml</file><wordfile>20250122620250910184732771.docm</wordfile><ricorso NRG="202501226">202501226\202501226.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\638 Salvatore Mezzacapo\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Rosa Anna Capozzi</firma><data>11/09/2025 16:23:06</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>15/09/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Mezzacapo,	Presidente</h:div><h:div>Raffaele Esposito,	Primo Referendario</h:div><h:div>Rosa Anna Capozzi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell’efficacia,</h:div><h:div>a) del provvedimento prot. n. 32841 del 23.6.2025. notificato in pari data, con cui il Dirigente della Struttura Provveditorato dell’ASL Salerno ha disposto l’esclusione del costituendo R.T.I. Bifolco &amp; Co s.r.l.-Tellus Ecology s.r.l., dalla procedura telematica aperta, <corsivo>ex</corsivo> articolo 71 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di recupero, trasporto, distruzione o infossamento delle carcasse di cinghiali abbattuti per le operazioni di depopolamento e loro trasporto presso impianto autorizzato e/o fossa predisposta (zone di restrizione per PSA), nonché recupero, trasporto e distruzione per incenerimento di carcasse di cinghiali trovati morti a causa di incidente sul territorio di tutta la Provincia di Salerno, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo - CIG B62F03C6D2; </h:div><h:div>b) dei verbali di gara delle sedute del 19.5.2025, 3.6.2025 e 23.6.2025, conosciuti solo nella data, nonché di ogni altro atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e conseguenziale che comunque possa ledere gli interessi delle ricorrenti;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> articolo 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2025, proposto da Bifolco &amp; Co S.r.l. e Tellus Ecology S.r.l., in persona dei legali rappresentanti <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B62F03C6D2, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Galietta e Adele De Paula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con ricorso notificato in data 23 luglio 2025 e depositato il successivo 30 luglio 2025, la Società Bifolco &amp; Co. s.r.l., e la Società Tellus Ecology s.r.l., nella qualità, rispettivamente di capogruppo mandataria e mandante del costituendo R.T.I. Bifolco &amp; Co. e Tellus Ecology s.r.l., previa richiesta di concessione di idonee misure cautelari, hanno impugnato il provvedimento prot. n. 32841 del 23 giugno 2025, notificato in pari data, con cui il Dirigente della Struttura Provveditorato dell’ASL Salerno ha disposto l’esclusione del costituendo R.T.I. Bifolco &amp; Co s.r.l.-Tellus Ecology s.r.l., dalla procedura telematica aperta, <corsivo>ex</corsivo> articolo 71 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di recupero, trasporto, distruzione o infossamento delle carcasse di cinghiali abbattuti per le operazioni di depopolamento e loro trasporto presso impianto autorizzato e/o fossa predisposta (zone di restrizione per PSA), nonché recupero, trasporto e distruzione per incenerimento di carcasse di cinghiali trovati morti a causa di incidente sul territorio di tutta la Provincia di Salerno.</h:div><h:div>1.1. A sostegno del ricorso hanno dedotto l’illegittimità del provvedimento di esclusione, avendo dimostrato il possesso del requisito esperienziale richiesto dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, in virtù del principio del cumulo delle capacità di più operatori economici che partecipano alla gara in forma associata e dell’errata applicazione del principio di corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione.</h:div><h:div>1.2. Si è costituita l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno che ha sostenuto la legittimità del provvedimento di esclusione, chiedendo il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>1.3. Alla camera di consiglio del 10 settembre 2025, previa discussione e avviso alle parti della sua possibile definizione con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>2. Il Collegio ritiene che ricorrono tutti i requisiti richiesti dall’articolo 60 cod. proc. amm. per la definizione della causa con sentenza in forma semplificata.</h:div><h:div>3. Il ricorso è fondato nei sensi e nei termini di seguito specificati.</h:div><h:div>4. Nel provvedimento di esclusione impugnato si legge che «[…] <corsivo>ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e in particolare dell’articolo 68, comma 11 del D. Lgs 36/2023 ritiene comunque non conforme l’orientamento sostenuto dall’operatore economico, con riguardo al possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 del D.Lgs 36/2023 e s,m.i. ed in particolare riferito al requisito di capacità tecnica-professionale e quindi non accoglibile, in ragione dell’applicazione del principio di corrispondenza tra le quote di qualificazione e le quote di esecuzione</corsivo> […]». Il seggio di gara, come emerge dal verbale delle operazioni di gara n. 2 del 3 giugno 2025, aveva rilevato, infatti, che «<corsivo>la mandante Tellus Ecology srl ha omesso di rendere la dichiarazione in ordine al possesso del requisito di capacità tecnico professionale, pur risultando titolare del 49% della quota di esecuzione, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 68, comma 11 del D.lgs 36/2023; - non risultano allegati ulteriori documenti o dichiarazioni integrative a supporto della posizione della mandante in relazione al requisito», </corsivo>disponendo, quindi, l’attivazione del soccorso istruttorio nei confronti dell’RTI costituendo Bifolco &amp; Co. s.r.l. - Tellus Ecology s.r.l., ai sensi dell’articolo 101 del D.Lgs 36/2023 e richiedendo<corsivo>: «la trasmissione di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di TELLUS ECOLOGY SRL, attestante il possesso del requisito tecnico professionale richiesta dalla lex specialis in misura proporzionale alla quota del 49% di esecuzione</corsivo> […]».</h:div><h:div>4.1. Sul punto, il disciplinare di gara prevede all’articolo 6.4, “Indicazioni sui requisiti speciali per RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE” che «<corsivo>I soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice e s.m.i. devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei». </corsivo>In particolare, il disciplinare distingue: - i requisiti di idoneità professionale prevedendo che <corsivo>«Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali e/o l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri, di cui al paragrafo 6.1, deve essere posseduto in base alle prestazioni svolte: - da ciascun componente del Raggruppamento/Consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; - da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica</corsivo>»; - i requisiti di capacità economica e finanziaria, prevedendo che «<corsivo>Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2. deve essere soddisfatto dal Raggruppamento temporaneo nel suo complesso</corsivo>»; - i requisiti di capacità tecnica e professionale, stabilendo che «<corsivo>Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente paragrafo 6.3, lett. a), deve essere posseduto dal Raggruppamento nel suo complesso</corsivo> […]».</h:div><h:div>4.2. Dalla lettura del disciplinare di gara emerge, poi, che il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto attiene all’aver «<corsivo>regolarmente eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di indizione della procedura di gara n. 1 contratto analogo a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati</corsivo>» (cfr. articolo 6.3 del disciplinare in atti).</h:div><h:div>4.3. Ne discende che la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara ha espressamente previsto che il requisito esperienziale, a differenza del requisito di idoneità professionale, potesse essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e non da ciascun componente.</h:div><h:div>4.4. D’altronde, tale previsione risulta pienamente conforme alla disciplina primaria contenuta nel Codice dei contratti pubblici così come interpretata dalla consolidata giurisprudenza, in relazione agli appalti di servizi e forniture, quale è quello nel caso in esame. </h:div><h:div>5. Dopo la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 27 del 2014 non può, infatti, dubitarsi che negli appalti di servizi e forniture non vige più <corsivo>ex lege</corsivo> il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza nei r.t.i., essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della <corsivo>lex specialis</corsivo> della gara; pertanto, rientra nella discrezionalità della stazione appaltante sia stabilire il fatturato necessario per la qualificazione delle imprese, sia la fissazione delle quote che devono essere possedute dalle imprese partecipanti ai raggruppamenti. Tale disciplina si spiega perché l’articolo 48, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016 (oggi trasfuso nell’articolo 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023), sancendo la responsabilità solidale di tutti i componenti del r.t.i. per l’adempimento dell’intera prestazione contrattuale, esclude qualsivoglia rischio di “elusione del principio di affidabilità degli operatori economici”, rimettendo all’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante l’eventuale prescrizione del possesso di una quota minima di requisito in capo alle singole imprese del r.t.i., ad ulteriore garanzia di serietà ed affidabilità tecnica ed imprenditoriale dell’impresa (Cons. Stato, sez. V, n. 5351 del 2024).</h:div><h:div>5.1. Ed invero, solo in relazione agli appalti di lavori, il combinato disposto degli articoli 68, comma 2, e 100, comma 4, del d.lgs. n. 36 del 2023 definisce il criterio direttivo di ordine partecipativo secondo cui la partecipazione stessa alla gara da parte dell’impresa associata in r.t.i. può avvenire solo a condizione del possesso, da parte sua, di requisiti di qualificazione corrispondenti alla quota di esecuzione dei lavori per essa prevista. Tale criterio viene ribadito anche negli articoli 2, comma 2, e 30, comma 2, dell’Allegato II.12 al codice, dai quali sono enucleabili principi che trovano una corrispondenza nel quadro normativo di cui al precedente d.lgs. n. 50 del 2016 in quanto l’articolo 30 dell’Allegato II.12 al nuovo codice ripropone, <corsivo>in parte qua</corsivo>, quanto già previsto dall’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 e l’articolo 68, commi 1 e 2, del codice riproduce il contenuto del precedente articolo 48, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 50 del 2016.</h:div><h:div>5.2. Non risulta, quindi, conferente la giurisprudenza invocata dalla stazione appaltante (che richiama il seguente passaggio della sentenza del TAR Emilia-Romagna, n. 412/2025 del 22 aprile 2025 <corsivo>«l'obbligo di specificazione delle quote di esecuzione del contratto all'interno del R.T.I. è espressione di un principio generale che va assolto a pena di esclusione in sede di formulazione dell'offerta, poiché soddisfa l'esigenza, consustanziale alla funzione dei raggruppamenti, che risulti quale sia il ruolo operativo assegnato a ciascuna delle imprese raggruppate e consorziate, allo scopo di evitare che si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione nel bando e consentire la partecipazione di imprese non qualificate</corsivo>»), né il parere ANAC di funzione consultiva del 21 maggio 2025, n. 21, in quanto, come già precisato, trattasi di principi di diritto formulati con riferimento ai soli appalti di lavori.</h:div><h:div>5.3. Detto altrimenti, ove non sia stata espressamente richiesta dalla <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara, la corrispondenza tra le quote di qualificazione e di esecuzione, si verte in una situazione nella quale i requisiti di capacità tecnica sono previsti per l'intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 491; T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 19 febbraio 2024, n. 164; T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 25 marzo 2024; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 21 maggio 2024, n. 1110).</h:div><h:div>6. Ne discende che le contestazioni del seggio di gara, acquisite dalla stazione appaltante, afferenti al requisito di capacità tecnica e professionale richiesto in proporzione alla quota di esecuzione della mandante del raggruppamento non avrebbero potuto comportare l’esclusione del costituendo RTI, in quanto, venendo in rilievo la disciplina dettata per i raggruppamenti di imprese il requisito esperienziale risultava comunque posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, ovvero dalla mandataria capogruppo, Bifolco s.r.l., che lo aveva specificamente documentato.</h:div><h:div>7. In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento di esclusione impugnato.</h:div><h:div>8. Il Collegio ritiene, infine, che ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite tra le parti, anche in considerazione della definizione della controversia in sede cautelare, fatto salvo il rimborso del contributo unificato, ove versato, in favore di parte ricorrente.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.</h:div><h:div>Compensa le spese di lite tra le parti, fatto salvo il rimborso del contributo unificato, ove versato, in favore di parte ricorrente.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/09/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Leonetti</h:div><h:div>Rosa Anna Capozzi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>