<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250093920251105113514215" descrizione="ACCERTAMENTO ILLEGITTIMITA' A FINI RISARCITORI" gruppo="20250093920251105113514215" modifica="25/11/2025 11:26:22" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Soldovieri Sas di Antonio e Carmine Soldovieri" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00939"/><fascicolo anno="2025" n="01921"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250093920251105113514215.xml</file><wordfile>20250093920251105113514215.docm</wordfile><ricorso NRG="202500939">202500939\202500939.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\638 Salvatore Mezzacapo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Saporito</firma><data>25/11/2025 11:26:22</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>25/11/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Mezzacapo,	Presidente</h:div><h:div>Antonio Andolfi,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Saporito,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>a. della determinazione dirigenziale della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele r.g. n. 295 del 10 giugno 2025 - pubblicata in pari data ancorché priva di tutti gli allegati prescritti dagli artt. 36 e 90 del d. lgs. 36/2023 - con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata della “gara con procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 36/2023, tramite RDO su sistema Mepa di Consip per l'affidamento ad imprese agricole ex art. 15 D.lgs 228/2001 di servizi di pulizia aree verdi, sfalcio e pulizia cunette laterali delle strade comunali di Salvitelle, Auletta e Caggiano CUP B48E25000060008 – CIG B65513F958”;</h:div><h:div>b. della “proposta di aggiudicazione” richiamata nel provvedimento impugnato sub a, mai pubblicata e di estremi e data sconosciuti;</h:div><h:div>c. del verbale e/o provvedimento, anche questo di estremi e data sconosciuti, nell’ambito del quale la Stazione appaltante ha disposto l’esclusione automatica della ricorrente dalla procedura in dichiarata applicazione del metodo “A” dell’allegato II.2 del d. lgs. 36/2023 (cd. “taglio delle ali”) ancorché in assenza di una esplicita previsione in tal senso della lex specialis;</h:div><h:div>d. ove occorra, dei verbali e/o gli atti di verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dalla controinteressata, non conosciuti;</h:div><h:div>e. ove lesivi, di tutti i verbali di gara: n. 1 del 28 maggio 2025, n. 2 del 05 maggio 2025;</h:div><h:div>f. di ogni altro atto presupposto o connesso o consequenziale;</h:div><h:div>nonché per l’accertamento e la declaratoria</h:div><h:div>ai sensi dell’art. 30 c.p.a.</h:div><h:div>dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla stazione appaltante - ai sensi dell’art. 121 c.p.a. - o, in subordine, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., del proprio diritto a subentrare nel contratto stipulato ai sensi dell’art. 124 c.p.a., dichiarando, altresì, sin da ora, la propria disponibilità nel relativo subentro;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 939 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Soldovieri Sas di Antonio e Carmine Soldovieri, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG B65513F958, rappresentata e difesa dagli avvocati Guido Lenza, Ferdinando Belmonte, con domicilio eletto presso lo studio Guido Lenza in Salerno, viale degli Eucalipti 16; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Vivai Federiciani di Maisto Ugo, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Comunità Montana Tanagro-Alto e Medio Sele;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con atto notificato e depositato il 12 giugno 2025 la società Soldovieri sas di Antonio e Carmine Soldovieri ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, la determina di aggiudicazione in epigrafe indicata (concernente la procedura indetta dalla Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele per l’affidamento ad imprese agricole di servizi di pulizia aree verdi, sfalcio e pulizia cunette laterali delle strade comunali di Salvitelle, Auletta e Caggiano, per un importo a base di gara di € 36.187,85 oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108, co. 3, d.lgs. n. 36/2023) unitamente al “<corsivo>verbale e/o provvedimento…di estremi e data sconosciuti, nell’ambito del quale la Stazione appaltante ha disposto l’esclusione automatica della ricorrente</corsivo>”.</h:div><h:div>2. A sostegno del gravame parte ricorrente ha formulato, a mezzo di un unico motivo, censure di violazione di legge (artt. 54 e 110 del d. lgs. 36/2023 in applicazione del punto v.2 del bando e dell’art. 17 del disciplinare di gara) e di eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, arbitrarietà, sviamento).</h:div><h:div>3. Si è costituita la Comunità Montana, che ha eccepito l’irricevibilità per tardività del ricorso, nonché la sua inammissibilità per omessa impugnazione delle pertinenti disposizioni del bando di gara; ha in ogni caso insistito per il rigetto del gravame siccome infondato.</h:div><h:div>4. Con ordinanza n. 274 del 17 luglio 2025 è stata respinta la domanda cautelare “<corsivo>ritenute prevalenti, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, le esigenze connesse alla finalità di assicurare il sollecito avvio dell’esecuzione della commessa pubblica, trattandosi di servizio correlato alla prevenzione di incendi boschivi, smottamenti ed eventi avversi conseguenti ai cambiamenti climatici</corsivo>”.</h:div><h:div>5. In data 14 ottobre la Comunità Montana ha depositato il contratto stipulato in data 24 luglio 2025 con la controinteressata nonché la relazione del RUP in cui si dà atto che i lavori, iniziati il 24 luglio 2025, sono stati ultimati il 9 agosto 2025.</h:div><h:div>6. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata introitata in decisione.</h:div><h:div>7. In via preliminare osserva il Collegio che la ricorrente ha depositato in data 16 ottobre 2025, in vista dell'udienza di discussione della causa, memoria conclusiva nella quale, oltre a controdedurre e ad insistere nelle proprie tesi, ha rappresentato, a fronte della sopravvenuta impossibilità di eseguire il contratto e/o di subentrare nel rapporto, di conservare ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. l'interesse alla declaratoria di illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori “<corsivo>in quanto il suo auspicabile accoglimento determinerà il diritto della ricorrente di agire nei confronti della Comunità Montana per il risarcimento del danno derivante dalla sua illegittima esclusione dalla procedura, da cui era risultata prima classificata</corsivo>”.</h:div><h:div>8. Da quanto dedotto si desume la sopravvenuta carenza d'interesse all'annullamento dei provvedimenti gravati, che come noto sussiste ogni qual volta sopravviene, dopo la proposizione del ricorso e nel corso del giudizio, un ostacolo in punto di diritto o di fatto che impedisce al ricorrente di ricevere, tramite l'azione processuale instaurata, soddisfazione alla posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio. </h:div><h:div>Verificatasi e rilevata la sopravvenienza, il giudice non può che prendere atto di essa e fermare il giudizio nello stato in cui si trova, dichiarando l'improcedibilità del ricorso.</h:div><h:div>9. La sopravvenuta carenza di interesse non preclude tuttavia alla parte ricorrente la possibilità di vedere accertata l'illegittimità del provvedimento originariamente gravato.</h:div><h:div>Al riguardo, l'art. 34, comma 3, c.p.a., prevede che "<corsivo>Quando nel corso del giudizio l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori</corsivo>".</h:div><h:div>Si osserva in proposito che, come precisato dall'Adunanza Plenaria, per procedersi all'accertamento dell'illegittimità dell'atto è sufficiente che la parte dichiari di avervi interesse ai fini risarcitori, senza che sia necessario specificare i presupposti dell'eventuale domanda risarcitoria né, tanto meno, averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione. La dichiarazione di interesse alla declaratoria di illegittimità, che dal punto di vista processuale si configura quale <corsivo>emendatio libelli</corsivo> in senso riduttivo rispetto al <corsivo>petitum</corsivo> immediato non integrando un mutamento non consentito dell'originaria domanda, deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 c.p.a., come avvenuto nella fattispecie; a sua volta, la dichiarazione in parola è preordinata a provocare una pronuncia che, sebbene non modificativa della realtà giuridica, come invece quella demolitoria di annullamento, interviene su un antecedente logico-giuridico dell'azione risarcitoria, suscettivo di assurgere a cosa giudicata in senso sostanziale ex art. 2909 c.c., con l’ulteriore corollario per cui “<corsivo>l’accertamento richiesto è esattamente quello che il giudice avrebbe dovuto svolgere nell’esaminare nel merito la domanda di annullamento</corsivo>” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 luglio 2022, n. 8).</h:div><h:div>10. Ciò chiarito, deve essere preliminarmente delibata l'eccezione di irricevibilità dell'impugnativa, tardiva - secondo la prospettazione patrocinata dall’amministrazione resistente - in quanto la graduatoria, da cui emergeva l’esclusione, è stata immediatamente pubblicata in MEPA (come comprovato dal verbale del 2 maggio 2025, che riguarda peraltro una seduta pubblica) mentre la notifica del ricorso risulta effettuata solo il 12 giugno.</h:div><h:div>10.1. L’eccezione è infondata.</h:div><h:div>10.2. Occorre premettere che l’art. 209, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36 del 2023 ha novellato l'art. 120 del c.p.a., che detta disposizioni specifiche per i giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai procedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture. Tale ultima norma, nella versione <corsivo>ratione temporis</corsivo> vigente, dispone, al comma 2, che: "<corsivo>Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2 del medesimo decreto</corsivo>".</h:div><h:div>A sua volta, l’art. 90, comma 1, d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce, per quanto di interesse, che: "<corsivo>Nel rispetto delle modalità previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall'adozione</corsivo>…<corsivo>d) l'esclusione ai candidati e gli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta</corsivo>”.</h:div><h:div>In base alla trascritta disciplina processuale, il <corsivo>dies a quo</corsivo> del termine decadenziale stabilito per l'impugnazione degli atti di gara, coincide, dunque, con quello in cui l'interessato acquisisce, o è messo in grado di acquisire, piena conoscenza degli atti che lo ledono.</h:div><h:div>Tale normativa, che persegue l'obiettivo di evitare i c.d. ricorsi al buio, si pone in linea con l'orientamento espresso dal giudice eurounitario secondo cui: "<corsivo>la direttiva 89/665, e in particolare i suoi articoli 1 e 2 quater, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede che i ricorsi avverso i provvedimenti delle amministrazioni aggiudicatrici recanti ammissione o esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici debbano essere proposti, a pena di decadenza, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla loro comunicazione agli interessati, a condizione che i provvedimenti in tal modo comunicati siano accompagnati da una relazione dei motivi pertinenti tale da garantire che detti interessati siano venuti o potessero venire a conoscenza della violazione del diritto dell'Unione dagli stessi lamentata</corsivo>" (cfr. Corte di giustizia UE, sez. IV, ord. 14 febbraio 2019, in C - 54/18; Cons. Stato, n. 10606).</h:div><h:div>10.3. Tanto premesso, nel caso di specie l’eccezione di irricevibilità è fondata sull’assunto per cui il <corsivo>dies a quo</corsivo> del termine di impugnazione andrebbe individuato nel 5 maggio 2025, data in cui è avvenuta la pubblicazione della graduatoria secondo quanto emerge dal verbale n. 2 (ove si legge “<corsivo>la commissione…pubblica sul portale MEPA la graduatoria finale ed all’esito della valutazione elle offerte anomale</corsivo>”) e secondo quanto pure dichiarato dalla amministrazione resistente (cfr. memoria di costituzione, ove si afferma che “<corsivo>la graduatoria così come scaturita anche dal calcolo dell’anomalia veniva pubblicata immediatamente sul portale MePA</corsivo>”; cfr. anche relazione del RUP che ribadisce che  “<corsivo>è stata resa pubblica la relativa graduatoria provvisoria</corsivo>”).</h:div><h:div>Osserva tuttavia il Collegio che (in disparte quanto fatto rilevare dalla ricorrente, secondo cui in data 5 maggio 2025 sul MEPA è stata caricata la sola graduatoria dei ribassi, senza alcun altro riferimento) dalla formulazione della graduatoria riportata nel verbale n. 2 emerge unicamente che l’offerta della ricorrente, unitamente ad altre, è stata sottoposta al cd. “taglio delle ali”. Tale informazione, che può ritenersi sufficiente a rendere edotto l’operatore economico della propria estromissione dalla procedura laddove operi l’esclusione automatica delle offerte anomale, nel caso di specie – in cui,  per quanto di seguito più approfonditamente si dirà, tale meccanismo non era destinato a trovare applicazione - poteva invece essere ragionevolmente intesa quale mera individuazione delle offerte anomale da sottoporre a successiva verifica in contraddittorio (e non già quale esclusione <corsivo>sic et simpliciter</corsivo> dell’offerta).</h:div><h:div>Ne discende che, difettando non tanto la conoscenza delle ragioni dell’esclusione quanto, e più a monte, proprio la piena consapevolezza dell’operatore di essere attinto da un provvedimento di espulsione dalla gara, il <corsivo>dies a quo</corsivo> del termine di impugnazione non può farsi decorrere dalla pubblicazione della graduatoria, alla luce degli orientamenti in precedenza richiamati.</h:div><h:div>Al fine di avvedersi della propria esclusione la ricorrente avrebbe dovuto, semmai, acquisire conoscenza del verbale, da cui emerge che la graduatoria in questione rappresenta la “<corsivo>graduatoria finale e all’esito della valutazione delle offerte anomale</corsivo>” e in cui viene contestualmente formulata la proposta di aggiudicazione in favore della controinteressata; della pubblicazione di tale documento non è stata tuttavia fornita alcuna prova dall’amministrazione resistente, nonostante il preciso onere su di essa gravante  (posto che, per pacifica giurisprudenza, spetta alla parte che eccepisce l’irricevibilità dell'impugnazione dare "<corsivo>prova della tardività della reazione processuale della controparte</corsivo>"; in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14 settembre 2021, n. 9795; Consiglio di Stato, sez. IV, 16 novembre 2020, n. 7046; sez. IV, 21 settembre 2018, n. 5483).</h:div><h:div>11. È del pari infondata l’eccezione di inammissibilità per omessa impugnazione del bando di gara, considerato che la ricorrente non deduce l’illegittimità della <corsivo>lex specialis</corsivo>, invocandone anzi l’applicazione e deducendo la violazione dell’autovincolo con essa assunto.</h:div><h:div>12. Nel merito, con un unico motivo, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’esclusione automatica della propria offerta considerato che, negli appalti sotto soglia comunitaria, il regime ordinario della verifica delle offerte anomale è quello del contraddittorio procedimentale secondo il modulo disciplinato dall’art. 110 d.lgs. 36/2023, cui le stazioni appaltanti possono derogare (ex art. 54 d.lgs. 36/2023) inserendo negli atti di gara un’esplicita previsione in tal senso, che tuttavia difetta nel caso di specie, recando anzi il disciplinare plurime disposizioni di opposto tenore, <corsivo>in primis</corsivo> l’art. 17, comma 1, a mente del quale <corsivo>“…non si applica il meccanismo di esclusione automatica delle offerte”.</corsivo></h:div><h:div>12.1. La doglianza è fondata.</h:div><h:div>12.2. L'art. 54, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 prevede, in caso di appalti di lavori o di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza euro-unitaria non aventi un interesse transfrontaliero certo e aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, che "<corsivo>le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica</corsivo>".</h:div><h:div>A differenza della disciplina recata dall’art. 1, comma 3, ultimo periodo, d.l. n. 76/2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni", convertito nella legge n. 120/2020, applicabile ai procedimenti la cui determina a contrarre, o atto equivalente, è stata adottata dal 17 luglio 2020 al 30 giugno 2023) che aveva previsto, negli appalti sotto soglia, l’applicazione <corsivo>de plano</corsivo> dell’esclusione automatica per ragioni contingenti legate al ciclo economico, con la conseguenza che il citato meccanismo operava di diritto anche se la disciplina di gara non lo avesse previsto espressamente, in quanto norma emergenziale che eterointegrava la <corsivo>lex specialis</corsivo> di gara eventualmente carente sul punto (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 24 maggio 2021, n. 3429, secondo cui "<corsivo>il legislatore, assumendo che l'efficacia della spesa pubblica - declinata in questo caso in termini di maggiore rapidità della sua erogazione - possa costituire, in una congiuntura di particolare crisi economica determinata dalla pandemia da COVID-19, una forma di volano dell'economia, ha introdotto tale disciplina emergenziale, temporanea e derogatoria del codice dei contratti pubblici, [..] la quale privilegia forme di gara più snelle e modalità di gestione "meccanica" di alcuni passaggi, quali, nel caso che qui interessa, il giudizio di anomalia condotto con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse</corsivo>") il nuovo codice, nel rispetto delle prerogative delle stazioni appaltanti, facoltizza queste ultime a inserire, nei bandi di gara aventi a oggetto appalti di lavori o servizi sotto soglia che non presentino un interesse transfrontaliero, una clausola che preveda l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.</h:div><h:div>Pertanto, nel vigore della nuova disciplina, l'esclusione automatica di un'offerta sospetta di anomalia può essere legittimamente disposta dalla S.A. solo ove sia espressamente prevista, nella <corsivo>lex specialis</corsivo>, la clausola contemplante tale meccanismo di esclusione.</h:div><h:div>12.3. Nel caso di specie, per quanto di interesse, il bando di gara, al punto V.2, indicava “<corsivo>Criteri di valutazione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs.36/2023</corsivo>”; a sua volta, il disciplinare di gara all’art. 17, rubricato “<corsivo>verifica di anomalia delle offerte</corsivo>”, prevedeva che:</h:div><h:div>- “<corsivo>non si applica il meccanismo di esclusione automatica delle offerte "anomale" in quanto la presente procedura è soggetta al regime previsto per l’affidamento degli appalti sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 36/2023. Si procederà pertanto, ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 36/2023 per l’individuazione di eventuali offerte “anomale" e la relativa verifica di congruità</corsivo>” (comma 1);</h:div><h:div>- “<corsivo>sono considerate anormalmente basse le offerte individuate secondo quanto previsto dall’articolo 110 del Codice e utilizzando il metodo A di cui all’Allegato II.2 del Codice. Il suddetto calcolo sarà effettuato solo nel caso in cui il numero di offerte ammesse, sia pari o superiore a 5. L’Amministrazione si riserva, anche, la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa</corsivo>” (comma 2);</h:div><h:div>- “<corsivo>Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala</corsivo>” (comma 3);</h:div><h:div>- “<corsivo>Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili</corsivo>” (comma 4).</h:div><h:div>12.4. Come correttamente osservato dalla ricorrente, la disciplina di gara non prevedeva (e anzi espressamente escludeva) l’applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, dovendosi quindi intendere anche il richiamo operato dall’art. 17, comma 2, l al “metodo A” di cui all’allegato II.2 d. lgs. 36/2023– in assenza di una espressa previsione di esclusione automatica– unicamente quale parametro per l’individuazione delle offerte sospette di anomalia, da avviare a verifica.</h:div><h:div>Tale esegesi è peraltro confermata dalla stessa stazione appaltante, che nelle proprie difese afferma che “<corsivo>l’Amministrazione si è invero auto-vincolata nel solo senso di: a. non procedere all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse; b. applicare il metodo A dell’Allegato II.2 per la sola individuazione delle offerte anomale</corsivo>” (memoria di costituzione, pag. 9). </h:div><h:div>Ne discende che, sulla base della <corsivo>lex specialis</corsivo>, l’amministrazione non poteva procedere ad escludere automaticamente l’offerta rientrante nella soglia di anomalia prefissata, pena l’illegittimità della disposta esclusione.  </h:div><h:div>12.5. La medesima amministrazione tuttavia sostiene che, trattandosi di appalto sottosoglia non soggetto all’applicazione pedissequa del Codice, la <corsivo>lex specialis</corsivo> è stata redatta con proprie peculiarità;  in particolare, mediante le previsioni di gara, la stazione appaltante, se da un lato non ha inteso applicare il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, dall’altro non ha neppure operato un richiamo <corsivo>tout court</corsivo> alla disciplina recata dall’art. 110 d. lgs. 36/2023, avendo previsto che il RUP procedesse a richiedere spiegazioni all’operatore economico solo “se del caso” e non via obbligatoria, in tal modo escludendo la necessità del contradditorio procedimentale nell’ambito della valutazione dell’anomalia. </h:div><h:div>12.6. La ricostruzione fornita dall’amministrazione, per quanto suggestiva, non può essere condivisa.</h:div><h:div>Sul piano letterale, il quarto comma, oggetto di interesse, è formulato come segue: “<corsivo>Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale</corsivo>”. Orbene, l’inciso valorizzato dall’amministrazione (“<corsivo>se del caso</corsivo>”) si pone fra due preposizioni, potendo pertanto essere riferito ad entrambe, con esiti interpretativi nettamente differenti. Nell’interpretazione suggerita dall’amministrazione, l’inciso è riferito alla prima frase (“<corsivo>Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni</corsivo>”) assumendo dunque la valenza di rendere facoltativo il contraddittorio procedimentale. Esso tuttavia - specie considerando richiamo operato poco più sopra all’art. 110 - si presta ad essere inteso anche come correlato alla seconda frase (“<corsivo>indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale</corsivo>”), nel qual caso assumerebbe il significato per cui, ferma la necessità del contraddittorio procedimentale, risulta facoltativa la sola indicazione, ad opera del RUP, delle componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.</h:div><h:div>Stante l’incerta formulazione delle regole di gara, deve trovare dunque applicazione il principio del <corsivo>favor partecipationis</corsivo>, che impone, quando trattasi di clausole che possono condurre all'esclusione dell'offerta, di preferire, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara, la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (Consiglio di Stato, sez. V, 15 febbraio 2023 n. 1589).</h:div><h:div>12.7. <corsivo>Ad abundantiam</corsivo> si osserva che, pur volendo accedere all’interpretazione patrocinata dalla stazione appaltante in ordine alla portata dell’auto-vincolo assunto con le disposizioni di gara, la valutazione negativa del RUP, quandanche non assunta all’esito del contraddittorio con l’operatore economico, avrebbe dovuto essere in ogni caso motivata (proprio in quanto esclusione non automatica), in omaggio ai principi generali secondo i quali la verifica dell'anomalia, laddove si concluda negativamente per il concorrente, necessita di una motivazione articolata e puntuale  ("<corsivo>L'obbligo di motivazione da parte della stazione appaltante sussiste solo in caso di giudizio negativo della verifica di anomalia dell'offerta</corsivo>” Consiglio di Stato, Sez. V, 18 settembre 2024, n. 7629 ), motivazione della quale non vi è tuttavia traccia negli atti di causa.</h:div><h:div>13. In conclusione, alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di annullamento deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre va dichiarata l’illegittimità del provvedimento impugnato ai soli fini risarcitori ex art. 34, comma 3, c.p.a..</h:div><h:div>14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:</h:div><h:div>- dichiara il sopravvenuto difetto d'interesse in ordine alla domanda di annullamento;</h:div><h:div>- dichiara l’illegittimità del provvedimento impugnato ai soli fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.;</h:div><h:div>- condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato, con distrazione in favore dei procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="05/11/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Leonetti</h:div><h:div>Anna Saporito</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>