<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250087620250917130208093" descrizione="Accesso difensivo" gruppo="20250087620250917130208093" modifica="18/09/2025 11:32:40" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Grassi Junior Soc. Coop." versione="2" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00876"/><fascicolo anno="2025" n="01523"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250087620250917130208093.xml</file><wordfile>20250087620250917130208093.docm</wordfile><ricorso NRG="202500876">202500876\202500876.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\761 Pierluigi Russo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>pierluigi russo</firma><data>18/09/2025 09:46:24</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Simona Saracino</firma><data>17/09/2025 16:08:29</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>19/09/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pierluigi Russo,	Presidente</h:div><h:div>Olindo Di Popolo,	Consigliere</h:div><h:div>Simona Saracino,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'accertamento dell’illegittimità</h:div><h:div>del silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti amministrativi presentata in data 28 aprile 2025, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 876 del 2025, proposto da Grassi Junior Soc. Coop., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Torsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Amalfi, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Navigazione Libera del Golfo S.p.A., Alilauro S.p.A., non costituite in giudizio; </h:div><h:div>Tra.Vel.Mar S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Santucci, Giovanni Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio della Tra.Vel.Mar S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1.	Con istanza di accesso del 28 aprile 2025 la società ricorrente, operatore economico autorizzato al servizio di trasporto marittimo passeggeri, ha chiesto l’accesso ai seguenti atti amministrativi: </h:div><h:div>-	provvedimenti di assegnazione, proroga, rinnovo o autorizzazione relativi all'uso di postazioni biglietteria nel Porto di Amalfi, riferibili a tutte le compagnie operanti; </h:div><h:div>-	atti e autorizzazioni concernenti l'occupazione del molo pubblico mediante transenne o altre delimitazioni; </h:div><h:div>-	comunicazioni intercorse fra il Comune di Amalfi e le compagnie NLG, Alilauro, Travelmar e società collegate relative all'uso di aree demaniali o alla gestione degli imbarchi/sbarchi; </h:div><h:div>-	progetti, schemi di bando o avvisi pubblici inerenti alla concessione delle biglietterie; </h:div><h:div>-	nomina del Responsabile del Procedimento e indicazione delle tempistiche procedurali.”.</h:div><h:div>Con la citata istanza di accesso la ricorrente, premesso di aver in data 14 marzo 2025 e 19 marzo 2025 avanzato richieste formali al Comune di Amalfi per ottenere chiarimenti sulle procedure di assegnazione delle concessioni demaniali delle biglietterie presso il Porto di Amalfi, nonché per l'installazione della cartellonistica provvisoria - rimaste tuttavia prive di risposta - e di aver riscontrato anomalie nell’uso di aree demaniali oggetto di contenzioso da parte di compagnie concorrenti (NLG, Alilauro, Tra.vel.mar. e società collegate), con conseguente configurabilità in astratto di un'occupazione abusiva di suolo demaniale, ha diffidato il Comune di Amalfi, per quel che qui interessa, <corsivo>“(…) a dare riscontro alla presente istanza nel termine massimo di 30 giorni dalla ricezione, come previsto dalla Legge 241/1990, riservandosi sin d'ora ogni ulteriore azione a tutela dei diritti della società</corsivo>.”</h:div><h:div>2.	Nell’inerzia della civica amministrazione, con l’odierno gravame la società, ritenendosi portatrice di un interesse ad agire, trattandosi di operatore economico concorrente, direttamente coinvolto nelle dinamiche di assegnazione degli spazi demaniali portuali, è insorta contro il silenzio diniego serbato dall'Amministrazione.</h:div><h:div>3.	A fondamento del proposto ricorso ha dedotto: la violazione dell'art. 2 della legge 241/1990; la violazione dell'art. 25 della medesima legge; l’insussistenza di motivi ostativi all'accesso, ai sensi dell'art. 24 della legge 241/1990; l’esistenza di un interesse qualificato a verificare la regolarità delle procedure, l'eventuale violazione dei principi di concorrenza e a predisporre eventuali ulteriori azioni di tutela, anche di natura giurisdizionale. </h:div><h:div>In estrema sintesi, la deducente ha sostenuto che la conoscenza degli atti di cui ha chiesto l’ostensione sarebbe necessaria ai fini della difesa dei propri interessi ed al fine di eventualmente promuovere iniziative giudiziarie a tutela della propria posizione giuridica lesa, trovando fondamento il proprio diritto nelle disposizioni della L. 241/1990 e nei canoni generali di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.</h:div><h:div>4.	L’amministrazione comunale, ad onta della ritualità della notifica del ricorso introduttivo, non si è costituta.</h:div><h:div>5.	Si è costituita la Tra.vel.mar. eccependo di non essere titolare di alcuna concessione demaniale ovvero assegnazione di box - biglietteria nel Comune di Amalfi, contrariamente a quanto erroneamente dedotto dalla ricorrente per cui, non involgendo l’interesse azionato la sfera giuridica della controinteressata, neppure astrattamente, ha chiesto di dichiarare il suo difetto di legittimazione passiva, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio da attribuire agli avvocati antistatari. </h:div><h:div>6.	Alla camera di consiglio del 16 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>7. 	Preliminarmente va estromessa dal giudizio la Tra.vel.mar., in mancanza di controdeduzioni in grado di scalfire il contenuto della dichiarazione resa dalla predetta società circa la mancata titolarità di concessioni demaniali relative all'uso di postazioni biglietteria nel Porto di Amalfi. </h:div><h:div>8.	Passando all’esame delle doglianze, il ricorso proposto è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.</h:div><h:div>8.1. Secondo l’orientamento maggioritario in giurisprudenza, più volte ribadito anche dal Consiglio di Stato, l’accesso va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima ed indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale (c.d. accesso difensivo).</h:div><h:div>8.1.1. Quanto ai presupposti legittimanti l’esercizio del diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, è stata affermata la necessaria coesistenza di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente sostanziantesi in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma giuridicamente tutelato (non potendo identificarsi col generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa) ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione (“… <corsivo>un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso</corsivo>”).</h:div><h:div>8.1.2. E’ stato poi chiarito che l’interesse all’accesso (difensivo) deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento alla fattispecie concreta, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o all’ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso stesso (cfr., da ultimo, Cons. St., Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 4).</h:div><h:div>8.1.3. Ancora, è stato precisato, quanto all’oggetto dell’ostensione pretesa, che “<corsivo>Il diritto di accesso ha ad oggetto documenti formati e quindi venuti ad esistenza che si trovino nella certa disponibilità dell'amministrazione, non potendo l'esercizio di tale diritto o l'ordine di esibizione impartito dal giudice, alla luce del principio generale per cui “ad impossibilia nemo tenetur” e per evidenti ragioni di buon senso, riguardare documenti non più esistenti o mai formati. La dimostrazione probatoria grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni ovvero in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni. Laddove, pertanto, l'esistenza del documento sia incerta o solo eventuale o ancora di là da venire, l'azione di accesso agli atti non può essere ritenuta ammissibile”</corsivo> (Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2023, n. 9622).</h:div><h:div>8.2. Nel caso di specie la società ricorrente ha dimostrato la necessità della conoscenza dei documenti sopraindicati ai fini della tutela delle sue ragioni anche in giudizio (atteso che, peraltro, la stessa istanza di accesso ha un contenuto plurimo, contenendo, altresì, una diffida nei confronti del Comune di Amalfi “<corsivo>a cessare ogni forma di gestione non trasparente delle postazioni biglietterie e degli spazi demaniali; ad adottare provvedimenti idonei a ristabilire condizioni di piena parità e concorrenza tra gli operatori; a rimuovere immediatamente qualsiasi occupazione abusiva del suolo demaniale;</corsivo>” nonché una segnalazione al Comando dell'Ufficio Locale Marittimo di Amalfi della “<corsivo>possibile violazione delle normative sull'uso e gestione del demanio marittimo </corsivo>(…)”).</h:div><h:div>8.3. Pertanto, risulta adeguatamente provata la sussistenza in astratto di una situazione giuridicamente tutelata e collegata agli atti la cui conoscenza si invoca, precisandosi, al riguardo, che in linea con le coordinate ermeneutiche sopra ricordate, l’ostensione può essere ordinata esclusivamente rispetto agli atti la cui esistenza è certa, o almeno presunta, mentre non può essere ordinata rispetto ad atti di cui è dubbia la stessa esistenza (<corsivo>id est</corsivo>  le concessioni relative alla Tra.vel.mar., rivelatesi inesistenti, così come le “<corsivo>comunicazioni intercorse fra il Comune di Amalfi e le compagnie NLG, Alilauro, Travelmar e società collegate relative all'uso di aree demaniali o alla gestione degli imbarchi/sbarchi</corsivo>”, di cui, oltre ad essere dubbia e non provata l’esistenza, va esclusa in radice la natura di atti e documenti amministrativi).</h:div><h:div>8.4. Neppure è ravvisabile il carattere pretestuoso o meramente esplorativo dell’avanzata istanza di accesso, esitando positivamente la delibazione circa l’astratta pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della <corsivo>res</corsivo> (eventualmente) controversa.</h:div><h:div>8.5. Né in sede procedimentale o in giudizio risulta che sia stato opposta dalle compagnie controinteressate, cui pure il ricorso è stato notificato, una esigenza di tutela degli interessi economici delle stesse e di quello relativo alla riservatezza commerciale.</h:div><h:div>8.6.<corsivo> Ad abundantiam</corsivo> si soggiunge che, tenuto conto dell’oggetto dell’istanza, non si vede come l’ostensione da parte del Comune dei documenti e degli atti richiesti possa produrre conseguenze pregiudizievoli per gli interessi del Comune o delle compagnie controinteressate. </h:div><h:div>8.7. Resta inteso, inoltre, che al fine di non aggravare il lavoro dei competenti uffici comunali, la documentazione da esibire dovrà essere limitata a quella esistente, valida ed efficace al momento della richiesta, non potendosi pretendere l’esibizione di quella risalente, non più efficace, in quanto sostituita dagli atti sopravvenuti. </h:div><h:div>9. Per i motivi esposti, il ricorso va parzialmente accolto, nei limiti suddetti e, per l’effetto, va ordinata al Comune di Amalfi l'esibizione, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla notifica di parte se anteriore, della documentazione richiesta.</h:div><h:div>10. Le spese vanno compensate in ragione della peculiarità della fattispecie, al netto del contributo unificato da porre, in virtù del principio della soccombenza, a carico del Comune di Amalfi.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l’effetto, ordina al Comune di Amalfi l'esibizione a parte ricorrente della documentazione richiesta, nei limiti indicati in parte motiva, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione o dalla notifica di parte, se anteriore.</h:div><h:div>Compensa le spese del giudizio, al netto del contributo unificato, da porre a carico del Comune di Amalfi.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="16/09/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Simona Saracino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>