<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250055420260114141659627" descrizione="" gruppo="20250055420260114141659627" modifica="20/01/2026 09:04:52" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Giovanni Vitolo" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00554"/><fascicolo anno="2026" n="00126"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250055420260114141659627.xml</file><wordfile>20250055420260114141659627.docm</wordfile><ricorso NRG="202500554">202500554\202500554.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\638 Salvatore Mezzacapo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Saporito</firma><data>20/01/2026 09:04:52</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>20/01/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Mezzacapo,	Presidente</h:div><h:div>Antonio Andolfi,	Consigliere</h:div><h:div>Anna Saporito,	Primo Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento, previa sospensiva</h:div><h:div>a- della nota, prot. 0002078 del 23.1.2025, a firma del Responsabile Ufficio 2- Tutela paesaggistica e procedura v.a.s. del Comune di Castellabate, con &lt;l’approvazione&gt; del Responsabile Area VII Ambiente Patrimonio Manutentivo, recante provvedimento di diniego al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per i lavori di ristrutturazione edilizia e recupero del sottotetto all’immobile individuato catastalmente al foglio n. 17, particella n. 306 sub 50;     </h:div><h:div>b- ove e per quanto occorra, della nota, prot. 8681 del 14.4.2023, con cui il Comune ha trasmesso alla Soprintendenza A.B.A.P. la relazione illustrativa e la proposta di provvedimento (acquista dalla Soprintendenza con prot. 9000 del 17/4/2023) sull’istanza del sig. Vitolo; </h:div><h:div>c- ove e per quanto occorra, del parere contrario espresso dalla Soprintendenza A.B.A.P. di Salerno ed Avellino, prot. 29345-P del 5.12.2024;</h:div><h:div>d- ove e per quanto occorra, della nota prot. 12675-P del 30/5/2023, con cui la Soprintendenza ha chiesto chiarimenti ed integrazioni;</h:div><h:div>e- di ogni altro atto, connesso, collegato e consequenziale.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 554 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Giovanni Vitolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Lodovico Visone, Tiziana Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Castellabate, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Magro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria <corsivo>ex lege</corsivo> in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellabate, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Salerno e Avellino e del Ministero della Cultura;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con atto notificato il 18 marzo 2025 e depositato il successivo 7 aprile il ricorrente, proprietario di un immobile sito nella frazione Santa Maria del Comune di Castellabate,  ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il parere negativo della Soprintendenza in epigrafe indicato, concernente i lavori di ristrutturazione edilizia e recupero del sottotetto, unitamente al diniego comunale dell’autorizzazione paesaggistica pure epigrafato, formulando a sostegno del gravame, a mezzo di cinque motivi, censure di violazione di legge (art.146 d.lgs. 42/2004 in relazione agli artt. 1 e ss. d.P.R. 31/2017, all’art. 17 bis L.241/90, agli artt. 2, comma 8 bis, 3 e 21 quinquies l. 241/90, all’art.136, lett. c, d.lgs. 42/2004, e agli artt. 2, 2 ter e 43 quater L.R.C. 16/04 e ss.mm.ii.; art.136, lett. c, e 149 d.lgs. 42/2004; incompetenza; artt. 1 e 29, l.241/90; art. 117, II co., lett. m, Cost.) e di eccesso di potere (carenza assoluta del presupposto, straripamento di potere, violazione del giusto procedimento, sviamento,  contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi di buon andamento, di leale cooperazione tra Enti, di tipicità e legalità). </h:div><h:div>Parte ricorrente ha depositato perizia tecnica al fine di suffragare i motivi di ricorso. </h:div><h:div>2. Si sono costituiti il Comune di Castellabate, il Ministero della Cultura e la locale Soprintendenza, deducendo l’infondatezza dell’avverso gravame.</h:div><h:div>3. Con ordinanza n. 178 del 7 maggio 2025 la domanda cautelare è stata respinta per mancanza del <corsivo>periculum in mora</corsivo>.</h:div><h:div>4. Previo deposito di ulteriore memoria di parte ricorrente, all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata introitata in decisione.</h:div><h:div>5. Con il primo motivo si deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati i quali – tenuto conto che l’intervento ha oggetto il recupero del volume del sottotetto a scopo residenziale e prevede, come uniche modifiche visibili all’esterno, l’apertura di un terrazzino a tasca e la creazione di due finestre a raso sul tetto – si porrebbero in contrasto con le voci A.1 e A.2 dell’Allegato A del d.P.R. n. 31/2017, che sottraggono le opere in parola all'accertamento di compatibilità paesaggistica.</h:div><h:div>5.1. Le censure non sono suscettibili di positiva delibazione.</h:div><h:div>5.2. Diversamente da quanto sostenuto, l’intervento non è infatti sussumibile  nelle voci richiamate, considerato che il punto A.1 fa riferimento unicamente a “<corsivo>opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso</corsivo>” laddove il progetto, per stessa ammissione del ricorrente, comporta modifiche visibili all’esterno, ivi inclusa la realizzazione di un terrazzino (con conseguente inapplicabilità anche del punto A.2, riferito unicamente alla “<corsivo>realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto</corsivo>”).</h:div><h:div>6. Con il secondo e con il terzo motivo, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della intrinseca connessione, il ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego di autorizzazione paesaggistica, emanato allorquando (stante il decorso del termine di venti giorni normativamente previsto) il parere favorevole della Soprintendenza doveva ritenersi acquisito per silenzio assenso, considerato che le opere in progetto ricadono fra gli interventi edilizi minori soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato sulla base dell’Allegato B del d.P.R. n. 31/2017.</h:div><h:div>6.1. Le doglianze non colgono nel segno.</h:div><h:div>6.2. A prescindere dal fatto che gli interventi in progetto rientrino o meno tra quelli che l'Allegato B del d.P.R. n. 31/2017 assoggetta alla procedura semplificata, ritiene il Collegio che la tesi non possa essere accolta, poiché il ricorrente ha formulato un’istanza volta al rilascio di autorizzazione paesaggistica ordinaria (cfr. perizia in atti, ove si legge che “<corsivo>in pari data…si protocollava la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ordinaria relativa al progetto di cui al PdC succitato</corsivo>”; relazione paesaggistica, che si riferisce alla “<corsivo>autorizzazione paesaggistica</corsivo>” senza qualificarla come semplificata e senza richiamare in alcuna sua parte l’allegato B del d.P.R. n. 31/2017) che dunque è stata conseguentemente trattata come tale dall’ente destinatario, tenendo conto dei termini dettati dal d.lgs. n. 42/2004. </h:div><h:div>La censura in esame, che pretende ora di giovarsi dei più stringenti termini dettati dal d.P.R. 31/2017 in relazione alla procedura semplificata, si scontra con i canoni che devono improntare - bilateralmente - i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, ovverosia buona fede e collaborazione di cui al comma 2 bis dell'art. 1 della Legge 241/1990, oltre che con i generali principi del divieto del venire <corsivo>contra factum proprium</corsivo>, dell'abuso delle posizioni giuridiche e di auto responsabilità del privato.</h:div><h:div>In questa prospettiva la giurisprudenza, con riferimento ad una fattispecie consimile, ha affermato che “<corsivo>laddove il procedimento sia stato dall'Amministrazione avviato a fronte di un'istanza, qualificata in un dato modo, risulta, poi, precluso all'istante stesso dolersi in giudizio dell'iter concretamente seguito, quando questo sia conforme alle sue richieste…. del resto, non è ammissibile che un soggetto si giovi, a posteriori, di un errore che esso stesso ha determinato</corsivo>” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 29 settembre 2025, n. 858).</h:div><h:div>Detto in altri termini il ricorrente, non avendo richiesto un'autorizzazione paesaggistica in forma semplificata e avendo quindi indotto l'Amministrazione a trattare la pratica secondo le forme ordinarie, non può, in questa sede, pretendere di avvantaggiarsi del mancato rispetto da parte dell'Amministrazione dei termini previsti per il diverso iter semplificato, ciò confliggendo con il contegno tenuto in sede procedimentale ed evidenziando una condotta contraddittoria e contraria a buona fede.</h:div><h:div>7. Con il quarto motivo parte ricorrente stigmatizza il difetto di motivazione posto a base dei provvedimenti gravati, che non recano alcun concreto accertamento del disvalore paesaggistico dell’intervento; non tengono conto della circostanza per cui l’immobile, ad onta dell’enfasi posta sulle sue peculiari caratteristiche, non è vincolato; omettono di considerare le reali caratteristiche del tessuto edilizio circostante.</h:div><h:div>7.1. La censura è fondata.</h:div><h:div>7.2. Per consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione, il giudizio paesaggistico consta di un apprezzamento comparativo che nasce dal confronto dei contenuti del vincolo con tutte le circostanze di fatto relative all'intervento e al suo inserimento nel contesto circostante, in modo che la conferma o l'esclusione della compatibilità delle opere con i valori tutelati costituisce il frutto di un giudizio condotto sulla base di rilievi puntuali; il diniego dell'assenso paesaggistico non può, pertanto, fondarsi sul generico richiamo all'esistenza del vincolo, né su valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve rispondere a un modello motivazionale che, per come enucleato dalla giurisprudenza, deve contemplare in modo dettagliato la descrizione: a) dell'edificio mediante indicazione delle dimensioni, delle forme, dei colori e dei materiali impiegati; b) del contesto paesaggistico in cui esso si colloca, anche mediante l'indicazione di eventuali altri immobili esistenti, della loro posizione e dimensioni; c) del rapporto tra edificio e contesto, anche mediante l'indicazione dell'impatto visivo al fine di stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio (<corsivo>ex plurimis</corsivo> Consiglio di Stato, sez. VI, 16 dicembre 2021, n. 8400; sez. II, 25 febbraio 2021, n. 1626).</h:div><h:div>Orbene, ritiene il Collegio che l’amministrazione non abbia assolto compiutamente all’onere motivazionale su di essa gravante, atteso che il diniego comunale (e più a monte lo stesso parere della Soprintendenza, peraltro tardivo come riconosciuto dallo stesso Ente locale), in dissonanza rispetto al modello motivazionale sopra enucleato, non illustra in modo adeguato le ragioni di contrasto fra l’intervento e il contesto paesaggistico tutelato dal vincolo.</h:div><h:div>L’asserzione, contenuta nel diniego, secondo cui “<corsivo>l’inserimento di nuovi elementi in copertura, quali il terrazzo a tasca e le finestre a tetto, costituisce condizione di elevato impatto paesaggistico, percepibile da diversi punti di vista</corsivo>” risulta infatti del tutto generica e fa impiego di una espressione (“<corsivo>elevato impatto paesaggistico</corsivo>”) standardizzata e niente affatto calibrata sulle specificità del caso concreto.</h:div><h:div>Né valgono a sorreggere il provvedimento con un adeguato corredo giustificativo le ulteriori affermazioni relative alle specificità architettoniche dell’immobile (“<corsivo>di antica costruzione risalente alla fine del Cinquecento e conserva tutt’ora le caratteristiche tipologiche e costruttive e formali proprie dell’edilizia storica e tradizionale di Castellabate</corsivo>”) che non risulta tuttavia inciso da alcun decreto di vincolo, come peraltro riconosciuto dalla stessa amministrazione, ovvero alla dissonanza della soluzione architettonica prescelta rispetto al contesto territoriale, atteso che tale distonicità non trova riscontro<corsivo>
				</corsivo>nella documentazione versata in atti dal ricorrente (cfr. allegati alla perizia) da cui emerge viceversa la presenza, in prossimità dell’edificio per cui è causa, di interventi analoghi a quello in contestazione; mentre l’ulteriore considerazione espressa nel diniego (“<corsivo>la soluzione progettuale può rappresentare un precedente per eventuali altri interventi di ristrutturazione con recupero abitativo del sottotetto delle unità immobiliari adiacenti, rendendo, così, impossibile la salvaguardia delle specificità del fabbricato d’insieme e la valorizzazione del paesaggio</corsivo>”) nell’evocare il rischio di impatti cumulativi sul paesaggio derivanti dalla proliferazione di interventi analoghi, ripete tuttavia le carenze motivazionali sopra evidenziate, richiamando da un lato le “<corsivo>specificità del fabbricato</corsivo>”, dall’altro non meglio precisate esigenze di valorizzazione del paesaggio.</h:div><h:div>8. Stante l’accoglimento del motivo che precede, possono essere assorbite le ulteriori censure (incentrate sul contrasto con gli obiettivi di rigenerazione urbana e di limitazione del consumo di suolo, nonché con il precedente parere favorevole della Commissione Locale del Paesaggio).</h:div><h:div>9. In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.</h:div><h:div>9.1. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva.</h:div><h:div>Condanna le amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, rimborso del contributo unificato ove dovuto e versato.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/01/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Leonetti</h:div><h:div>Anna Saporito</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>