<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20250008520250514172826205" descrizione="" gruppo="20250008520250514172826205" modifica="16/05/2025 12:57:04" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Orbisolar S.r.l." versione="1" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2025" n="00085"/><fascicolo anno="2025" n="00916"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20250008520250514172826205.xml</file><wordfile>20250008520250514172826205.docm</wordfile><ricorso NRG="202500085">202500085\202500085.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\740 Nicola Durante\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma>Nicola Durante</firma><data>15/05/2025 08:42:04</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Laura Zoppo</firma><data>14/05/2025 17:32:00</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/05/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Durante,	Presidente</h:div><h:div>Laura Zoppo,	Referendario, Estensore</h:div><h:div>Roberto Ferrari,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>a) dell’art. 33 n. 6) del Piano Urbanistico Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 27/7/2024;</h:div><h:div>b) del provvedimento di data 11.11.2004 prot. 0012368/2024.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 85 del 2025, proposto da </h:div><h:div>Orbisolar S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Cristiana Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Polla, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Polla;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con il presente ricorso si impugnano:</h:div><h:div>a) l’art. 33 n. 6) del Piano Urbanistico Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale di Polla n. 25 del 27 luglio 2024;</h:div><h:div>b) il provvedimento del Comune di data 11 novembre 2024 prot. 0012368/2024, notificato in pari data, con il quale è stato comunicato il diniego definitivo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 999Kw in Loc. Fuciardo in catasto al Foglio 24 p.lle 199-229-197-212 per contrasto con le prescrizioni/previsioni inerenti detta zona, contenute nel PUC approvato con la suddetta delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 27 luglio 2024.</h:div><h:div>Deduce la ricorrente di aver presentato, in data 13 agosto 2024, P.A.S. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 999kw in loc. Fuciardo in catasto al Foglio 24 p.lle 199- 229-197-212-233-211 e di aver fornito, con prot. 11555 del 18 ottobre 2024, le integrazioni documentali richieste dall’Ente con nota prot. 9729 del 4 settembre 2024.</h:div><h:div>Espone che dette integrazioni sono state ritenute non sufficienti in quanto mancanti di elementi essenziali quali, tra l’altro, la dichiarazione asseverata del tecnico progettista circa la conformità dell’intervento allo strumento urbanistico vigente (PUC vigente dal 13 agosto 2024).</h:div><h:div>Rappresenta, poi, che, con nota prot. 11834 del 25 ottobre 2024, l’Ente comunicava i motivi ostativi alla definizione della P.A.S. (consistenti essenzialmente nel fatto che l’intervento ricade su area riportata nel vigente P.U.C. tra le “<corsivo>Aree Agricole Produttive</corsivo>”, ove viene fatto salvo quanto indicato all’art. 33 delle N.T.A., il quale, al punto 6, testualmente recita: “<corsivo>Non è consentita la installazione di impianti fotovoltaici tranne che in copertura di edifici o serre regolarmente autorizzate</corsivo>”) e che la ricorrente, con prot. n. 12024 in data 30 ottobre 2024, formulata osservazioni evidenziando il contrasto delle previsioni del PUC con quanto previsto dal D.Lgs. n. 199/2021. </h:div><h:div>Rileva, infine, che le osservazioni pervenute non hanno fatto mutare i limiti imposti dalla strumentazione urbanistica comunale vigente, sicché il Comune ha disposto il gravato diniego alla definizione della P.A.S.</h:div><h:div>Vengono articolati i seguenti motivi di impugnazione:</h:div><h:div>I) Violazione di legge (art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387 del 2003; paragrafo 17 allegato 3 d.m. 10 settembre 2010; art. 6 commi 1 ss. d.lgs. n. 28 del 2011; artt. 2 e 3 d.P. Reg sic. n. 48 del 18 luglio 2012; art. 19, comma 3, l. n. 241 del 1990; artt. 9, 41 e 97 Cost.); eccesso di potere sotto diversi profili; incompetenza:</h:div><h:div>Si afferma che i Comuni non possono precludere l’installazione di impianti fotovoltaici in verde agricolo avvalendosi dell’ordinaria potestà regolamentare locale, essendo il relativo potere attribuito alle Regioni, le quali, in tale ambito, scontano, peraltro, specifici limiti stabiliti dalla Linee guida statali del 10 settembre 2010, da leggersi oggi, <corsivo>in parte qua</corsivo>, alla luce del d.lgs. n. 199 del 2021, sicché il Regolamento comunale è illegittimo, in via preliminare e assorbente, perché adottato in assenza di una specifica competenza da parte del Comune, ma è illegittimo anche nel merito, prevedendo l’impossibilità, in ogni caso, di installare una tipologia di impianti FER nelle aree valutate come inidonee;</h:div><h:div>II) Violazione di legge (art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387 del 2003; paragrafo 17 allegato 3 d.m. 10 settembre 2010; art. 6 commi 1 ss. d.lgs. n. 28 del 2011; artt. 2 e 3 d.P. Reg sic. n. 48 del 18 luglio 2012; art. 19, comma 3, l. n. 241 del 1990; artt. 9, 41 e 97 Cost.); eccesso di potere:</h:div><h:div>Si eccepisce che la disposizione comunale, vietando la realizzazione degli impianti, si pone in contrasto con i principi europei che incentivano al massimo l’uso di fonti rinnovabili;</h:div><h:div>III) Violazione di legge (art. 12, comma 10, d.lgs. n. 387 del 2003; paragrafo 17 allegato 3 d.m. 10 settembre 2010; art. 6 commi 1 ss. d.lgs. n. 28 del 2011; artt. 2 e 3 d.P. Reg sic. n. 48 del 18 luglio 2012; art. 19, comma 3, l. n. 241 del 1990; artt. 9, 41 e 97 Cost.); eccesso di potere sotto diversi profili:</h:div><h:div>Si rileva, infine, che tutte le prescrizioni previste dalla legge nazionale sono state rispettate nel progetto presentato dalla ricorrente per la realizzazione dell’impianto.</h:div><h:div>Il Comune di Polla si è costituito in resistenza e, con memoria depositata in data 7 maggio 2025, ha dato atto di aver emesso un nuovo provvedimento, con cui ha confermato l’originario diniego integrandone la motivazione, chiedendo pertanto la declaratoria di improcedibilità del ricorso.</h:div><h:div>La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 14 maggio 2025 ed è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e in parte fondato.</h:div><h:div>Innanzitutto, il ricorso è improcedibile in relazione all’impugnazione del provvedimento di diniego definitivo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico di data 11 novembre 2024.</h:div><h:div>Invero, risulta dagli atti che il Comune ha adottato un nuovo provvedimento recante conferma dell’originario diniego, in dichiarata “<corsivo>considerazione di un elemento nuovo sopravvenuto</corsivo>”.</h:div><h:div>Com’è noto, l’art. 34, comma 5, c.p.a. statuisce che “<corsivo>qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere</corsivo>”; l’art. 35 contempla invece espressamente l’ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.</h:div><h:div>Nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell’interesse del ricorrente, all’esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell’assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l’amministrato; mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 9 agosto 2016, n. 4051; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 31 maggio 2016, n. 6410).</h:div><h:div>È evidente che, traslando tali coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, si ravvisano gli estremi dell’improcedibilità del presente gravame, essendo nelle more intervenuto un nuovo atto che ha determinato una modificazione sostanziale della situazione giuridica contestata, sostituendo il provvedimento oggetto dell’odierno ricorso per il quale viene meno l’interesse alla decisione.</h:div><h:div>Quanto, invece, all’impugnazione dell’art. 33 n. 6) del P.U.C., il ricorso è fondato.</h:div><h:div>Sono, infatti, fondate e assorbenti le censure di difetto di competenza del Comune intimato in ordine all’individuazione delle zone idonee e di quelle inidonee all’istallazione degli specifici impianti fotovoltaici e conseguente preclusione di insediamento in area agricola.</h:div><h:div>È stato in giurisprudenza già affermato che: “<corsivo>I Comuni (…) non possono precludere l’installazione di impianti fotovoltaici in verde agricolo in ragione della mera destinazione del sito e non possono farlo, comunque, avvalendosi dell’ordinaria potestà regolamentare locale. I Comuni possono adottare regolamenti soltanto nelle materie di propria competenza (v. art. 117 Cost. e art. 7 d.lgs. n. 267 del 2000); il relativo potere è attribuito alle Regioni le quali, in tale ambito, scontano, peraltro, specifici limiti stabiliti dalla Linee guida statali del 10 settembre 2010, da leggersi oggi, in parte qua, alla luce del d.lgs. n. 199 del 2021</corsivo>” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 2 febbraio 2023, n. 299).</h:div><h:div>Va quindi riaffermato il principio per cui: “<corsivo>non rientra nelle competenze dell’amministrazione comunale la facoltà di stabilire limiti alla superficie utilizzabile per l’ubicazione degli impianti fotovoltaici, tramite l’indicazione di una misura edificabile massima o sub specie di percentuale sulla superficie del fondo destinato all’insediamento dell’impianto (cfr. art. 9, comma 4 dell’Allegato E). Invero, ai sensi dall’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 199/2021, con appositi decreti ministeriali, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, verranno stabiliti “principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8”. Ai sensi dell’art. 20, comma 4, poi, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti e “conformemente ai principi e criteri” ivi stabiliti, le Regioni sono tenute ad individuare con legge le aree idonee, ferma restando la speciale disciplina transitoria di cui all’art. 20, comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>Non può essere dunque l’amministrazione comunale a disciplinare direttamente tali aspetti con proprio regolamento, atteso che la relativa competenza è divisa tra la fonte statale e quella regionale, senza margine per un intervento diretto e sostitutivo dell’ente locale. Del resto, ciò comporterebbe la creazione di una disciplina frammentaria adottata in assenza dei “principi e criteri omogenei” che il legislatore ha ritenuto necessario previamente stabilire con decretazione affidata ai Ministeri, al fine di garantire certezza della disciplina applicabile e adeguato sviluppo della rete di fonti energetiche rinnovabili sull’intero territorio nazionale.</corsivo></h:div><h:div><corsivo>… Da ultimo, rileva il Collegio come l’introduzione a livello prettamente locale di un sistema di regole volte a restringere l’ambito delle aree concretamente utilizzabili per l’insediamento di impianti fotovoltaici, senza chiare motivazioni che giustifichino l’introduzione di tali misure in funzione della tutela di interessi concorrenti potenzialmente pregiudicati e parimenti meritevoli di salvaguardia, nonché in violazione del principio di stretta proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela perseguite, si ponga in contrasto anche con il favor manifestato dalla legislazione eurounitaria, in particolare dal Regolamento (UE) 2022/2577 del 22.12.2022, secondo cui “la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d’interesse pubblico prevalente e d’interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi”</corsivo>” (T.A.R. Lombardia, Milano, 4 dicembre 2024, n. 3464).</h:div><h:div>Nel caso di specie la gravata disposizione regolamentare (“<corsivo>Non è consentita la installazione di impianti fotovoltaici tranne che in copertura di edifici o serre regolarmente autorizzate</corsivo>”) è illegittima in quanto adottata in assenza di una specifica competenza da parte del Comune, essendo l’indicazione delle aree non idonee all’installazione di specifiche tipologie di impianti riservata alla competenza regionale.</h:div><h:div>In definitiva, il ricorso è in parte improcedibile e in parte fondato, con conseguente annullamento dell’art. 33 n. 6) del Piano Urbanistico Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale di Polla n. 25 del 27 luglio 2024. </h:div><h:div>Le spese possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda e dell’accoglimento solo parziale del ricorso.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e in parte lo accoglie, nei termini e nei limiti di cui in motivazione.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="14/05/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Laura Zoppo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>