<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240160920250109110842244" descrizione="" gruppo="20240160920250109110842244" modifica="09/01/2025 13:26:42" stato="2" tipo="24" modello="4" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01609"/><fascicolo anno="2025" n="00030"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240160920250109110842244.xml</file><wordfile>20240160920250109110842244.docm</wordfile><ricorso NRG="202401609">202401609\202401609.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\638 Salvatore Mezzacapo\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Rosa Anna Capozzi</firma><data>09/01/2025 13:26:42</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>09/01/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Mezzacapo,	Presidente</h:div><h:div>Antonio Andolfi,	Consigliere</h:div><h:div>Rosa Anna Capozzi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa sospensione dell'efficacia</h:div><h:div>a) della Determinazione n. 277 del 30 luglio 2024 del Responsabile del Settore Servizi Tecnici – SUAP – SUE del Comune di Conza della Campania, con cui è stata aggiudicata al RTP costituito da Arch. Gerardo NAPPA, Capogruppo, e le mandanti Studio Perillo S.r.l. e Dott.ssa Maria Grazia Lizzio, la procedura negoziata per l’espletamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la messa in sicurezza e efficientamento energetico dell''istituto Alberto Manzi, sede della scuola prima-ria di Conza della Campania in Via Puccini, pubblicata e comunicata in pari data; </h:div><h:div>b) di tutti i processi verbali di ammissione e valutazione dell’offerta del RTP arch. Gerardo Nappa/Studio Perillo s.r.l./dott.ssa Lizzio Maria Grazie, ivi compresi: - il verbale n. 1 del 25 marzo 2024 ove, ad esito della verifica della documentazione amministrativa, ha ammesso alla fase successiva l’Arch. NAPPA, in qualità di operatore singolo (libero professionista) e non nella diversa formazione di RTP; - del verbale n. 2 del 02 aprile 2024, in parte qua, ove ad esito della valutazione della documentazione amministrativa il Seggio di gara ha ammesso l’Arch. NAPPA, in qualità di operatore singolo (libero professionista) e non nella diversa formazione di RTP alla fase apertura dell’offerta tecnica;  - del verbale n. 3 del 10 aprile 2024, in parte qua, con cui la Commissione ha aperto la busta contenete l’offerta tecnica dell’Arch. NAPPA, in qualità di operatore singolo (libero professionista);  - dell’eventuale verbale relativo alla seduta riservata di valutazione dell’offerta tecnica presentata dall’Arch. NAPPA, e di attribuzione dei rispettivi punteggi ai singoli criteri e sub criteri; - del verbale n. 4 del 21 maggio 2024, in parte qua, con cui la Commissione, dopo aver completato le operazioni di valutazione e attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica, ha aperto le offerte economiche e, attribuendo i relativi punteggi ha assegnato il punteggio complessivo anche all’offerta presentata dall’Arch. NAPPA, in qualità di operatore singolo (libero professionista) e non nella diversa formazione di RTP; - del verbale n. 5 del 25 luglio 2024 afferente alla seduta riservata di analisi di giustificativi e proposta di aggiudicazione all’offerta presentata dal RTP Arch. NAPPA; - del parziale diniego manifestato dal Comune di Conza della Campania con nota prot. 5532 del 17 settembre 2024, con cui ha trasmesso tra gli altri, l’offerta tecnica del RTP Controinteressato oscurata e i verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4, 5 omettendo di inviare anche quello, qualora esistente, relativo alla seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche; </h:div><h:div>c) del Disciplinare di gara; nonché ogni altro atto annesso, connesso e consequenziale </h:div><h:div><corsivo>per la declaratoria di inefficacia </corsivo></h:div><h:div>del contratto di appalto ex articolo 122 cod. proc. amm., ove nelle more stipulato;</h:div><h:div><corsivo>per l’accertamento e la condanna </corsivo></h:div><h:div>al risarcimento dei danni patiti e patiendi in via prioritaria in forma specifica attraverso l’aggiudicazione della gara e la stipula del relativo contratto, con richiesta fin da ora di eventuale subentro e in via subordinata, nell’impossibilità di reintegrazione in forma specifica, per equivalente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> articolo 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1609 del 2024, proposto da 2 I Project S.r.l. Società di Ingegneria - Servizi Integrati di Ingegneria e Sicurezza Sul Lavoro, Agm Architectural &amp; Construction Services S.r.l., Ing. Gianfranco Molinario, in relazione alla procedura CIG A02384CA02, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Di Ienno, Lucia Licata, con domicilio eletto presso lo studio Enrico Di Ienno in Roma, viale G. Mazzini, 33; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Conza della Campania, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Colacurcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Arch. Gerardo Nappa, Studio Perillo S.r.l., Dott.ssa Chim. Maria Grazia Lizzio, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Cozzi, Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Conza della Campania, dell’Arch. Gerardo Nappa, dello Studio Perillo S.r.l. e della Dott.ssa Chim. Maria Grazia Lizzio;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori Licata Lucia, Colacurcio Giovanni, Urciuolo Antonio (in dichiarata sostituzione di Cozzi e Valentini);</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>1. Con atto notificato in data 30 settembre 2024 e depositato il successivo 14 ottobre 2024, la società 2 I Project s.r.l. società di ingegneria - servizi integrati di ingegneria e sicurezza sul lavoro (d’ora in poi “2 I Project”) ha premesso:</h:div><h:div>- di aver partecipato alla procedura negoziata indetta dal Comune di Conza della Campania su MEPA, senza pubblicazione del bando, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di “messa in sicurezza e efficientamento energetico dell'Istituto Alberto Manzi, sede della scuola primaria di Conza della Campania, sita in Via Puccini”, aggiudicata con Determinazione n. 277 del 30 luglio 2024 ha aggiudicato la gara al RTP Nappa/Studio Perillo/Dott.ssa Lizzio;</h:div><h:div>- di aver chiesto l’ostensione di: (i) documentazione tecnica del RTP aggiudicatario; (ii)  documentazione amministrativa prodotta dal RTI aggiudicatario; (iii) offerta economica; (iv) graduatoria e i verbali inclusi anche quelli afferenti i punteggi parziali per ogni criterio di giudizio; (v) atti e informazioni presupposti all’aggiudicazione: domande di partecipazione, atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione, verbali relativi alla fase di ammissione, verbali relativi alla valutazione delle offerte, verbali riferiti alla fase di verifica dell’anomalia dell’offerta; (vi) documenti prodotti dal RTP con capogruppo l’Arch. NAPPA afferenti alla giustifica dell'anomalia dell’offerta;</h:div><h:div>- di aver ottenuto, con nota prot. n. 5532 del 17 settembre 2024 del Comune di Conza della Campania, la documentazione amministrativa dell’RTP, l’offerta tecnica oscurata e i verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4, 5;</h:div><h:div>- di aver accertato che l’offerta tecnica prodotta in gara dal RTP aggiudicatario contiene un numero dimensionale di gran lunga superiore rispetto a quanto prescritto dall’articolo 19 del Disciplinare di gara.</h:div><h:div>1.1. La 2 I Project ha, quindi, proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, ai sensi dell’articolo 120 del cod. proc. amm. degli atti in epigrafe indicati, con contestuale domanda di risarcimento dei danni, oltre alla condanna all’ostensione completa degli atti di gara relativi all’offerta tecnica del RTP aggiudicatario e al verbale di attribuzione dei punteggi. </h:div><h:div>1.2. A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi, in via principale:</h:div><h:div>I.- “<corsivo>Violazione e falsa applicazione dell’articolo 19 del disciplinare di gara in merito ai limiti dimensionale dell’offerta tecnica. violazione degli articoli 100, 107 e 108 del d.lgs. 36/2023. violazione del principio di par condicio fra gli operatori economici. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta. eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione dell’articolo 97 Cost</corsivo>.”;</h:div><h:div>II.- “<corsivo>Violazione e falsa applicazione degli articoli 19 e 22 del disciplinare di gara in merito alla carenza degli elementi necessari dell’offerta tecnica. violazione degli articoli 100, 107 e 108 del d.lgs. 36/2023. Violazione del principio di par condicio fra gli operatori economici. eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria. Difetto di motivazione. Violazione dell’articolo 97 Cost</corsivo>.”</h:div><h:div>1.2.1. In via subordinata e strumentale, ha riproposto i motivi sopra riportati per censurare la scarsa chiarezza degli atti di gara e ha, poi, proposto istanza istruttoria <corsivo>ex</corsivo> articolo 65, comma 3, cod. proc. amm. per l’ostensione degli atti di gara ancora non conosciuti. </h:div><h:div>1.3. I professionisti del RTP aggiudicatario, in proprio e nella qualità di mandanti e mandatari del raggruppamento, si sono costituiti in giudizio contestando nel merito le censure della società ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso e la declaratoria di inammissibilità dell’istanza istruttoria. </h:div><h:div>1.4. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Conza della Campania che ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso cumulativo e, comunque, l’infondatezza dell’istanza ostensiva per carenza di interesse, nonché l’infondatezza nel merito del ricorso. </h:div><h:div>1.5. All’esito della camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il Collegio, con ordinanza n. 403, ha ravvisato «<corsivo>la necessità, ai fini della decisione sull’istanza cautelare di parte ricorrente, di svolgere istruttoria e acquisire, ad onere del resistente Comune di Conza della Campania, nel termine di trenta giorni dalla notificazione (o, se anteriore, dalla comunicazione) della presente ordinanza, il verbale afferente la valutazione delle offerte tecniche, con l’esplicitazione dei punteggi assegnati ai criteri e sub criteri</corsivo>» e rinviato per il prosieguo della trattazione della causa alla camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025.</h:div><h:div>1.6. Alla camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025, previo avviso alle parti di una possibile definizione della causa ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm., il ricorso è stato trattenuto in decisione.</h:div><h:div>2. <corsivo>In limine litis</corsivo>, il Collegio ritiene che ricorrano i presupposti per la definizione del giudizio in forma semplificata, data la regolarità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria e che può prescindersi dagli eccepiti profili di inammissibilità, attesa l'infondatezza del ricorso nel merito.</h:div><h:div>3. Con i motivi di ricorso proposti in via principale, la ricorrente contesta la regolarità dell’offerta del raggruppamento aggiudicatario per violazione dello specifico limite dimensionale richiesto per la relazione tecnica dei servizi/forniture offerte. In particolare, l’aggiudicatario RTP non avrebbe predisposto la propria relazione illustrativa nel rispetto del limite di 10 facciate, così come prescritto dall’articolo 19 del Disciplinare di gara, ma, dalla lettura dell’offerta tecnica del RTP emergerebbe che la relazione afferente al criterio B) è composta da 24 pagine, sicché ciò avrebbe dovuto comportare la sua esclusione per assenza di un elemento necessario ed essenziale per la valutazione del <corsivo>sub</corsivo> criterio B o, comunque, l’attribuzione di punti 0 per il <corsivo>sub</corsivo> criterio B.4.</h:div><h:div>3.1. In diritto, va preliminarmente ricordato che «<corsivo>ai fini dell'interpretazione delle clausole di una </corsivo>lex specialis <corsivo>trovano applicazione le norme in materia di contratti e anzitutto il criterio letterale e quello sistematico, ex articoli 1362 e 1363 cod. civ. (da ultimo, Cons. Stato, V, 2 marzo 2022 n. 1486; 6 agosto 2021, n. 5781; 8 aprile 2021, n. 2844; 8 gennaio 2021, n. 298; III, 24 novembre 2020, n. 7345; 15 febbraio 2021, n. 1322): conseguentemente, le stesse clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole al privato (Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2022, n. 7145</corsivo>)» (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, 17 luglio 2024, n. 6431).</h:div><h:div>3.2. Con particolare riferimento alle clausole con portata escludente è stato chiarito che «<corsivo>in presenza di clausole ambigue o di dubbio significato della </corsivo>lex specialis<corsivo> (ambiguità che peraltro qui non è in alcun modo rilevabile), in ossequio al principio del </corsivo>favor partecipationis<corsivo> - che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale, inteso all'individuazione dell'offerta maggiormente vantaggiosa e conveniente per l'Amministrazione appaltante - deve privilegiarsi l'interpretazione che favorisca l'ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli (Consiglio di Stato, sez. V, 9 gennaio 2024, n. 295</corsivo>)» (così Consiglio di Stato, sez. V, 2 luglio 2024, n. 5871).</h:div><h:div>3.3. Vanno richiamati, inoltre, i principi più volte affermati dal Consiglio di Stato sui limiti dimensionali imposti alla formulazione della relazione tecnica allegata all'offerta, in base ai quali, da un lato, «<corsivo>la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all'offerta deve essere interpretata </corsivo>cum grano salis» (da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 18 agosto 2023, n. 7815) e, dall'altro, «<corsivo>il ricorrente, che intenda valorizzare la violazione</corsivo> [del limite di pagine imposto dalla lex specialis], <corsivo>deve fornire prova - anche solo presuntiva - che la violazione si sia (non solo effettivamente, ma anche specificamente: cioè a dire con riguardo alla puntuale incidenza dello sforamento quantitativo sul margine di valutazione della proposta negoziale) tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell'altro</corsivo>» (Cons. Stato, sez. V, 5 luglio 2021 n. 5112; Id., 9 novembre 2020, n. 6857; Id., 2 ottobre 2020, n. 5777; Id., sez. III, 25 marzo 2021, n. 2516 e, da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, 29 dicembre 2023,  n. 11371).</h:div><h:div>3.4. Nel caso in esame, il disciplinare di gara, all’articolo 19  prescrive il contenuto dell’offerta tecnica, con particolare riferimento al criterio B) relativo alle “caratteristiche metodologiche dell’offerta relativamente alla progettazione”, nei seguenti termini: «<corsivo>dovrà essere predisposta una relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nel criterio di valutazione in discorso, tenendo conto (a) della qualità e modalità di esecuzione del servizio di progettazione, (b) della coerenza innovativa dell’approccio con riferimento al DM 23 giugno 2022 (CAM per i servizi di progettazione) e al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), (c) delle modalità di confronto con la committenza, nonché (d) le risorse che si intendono utilizzare per l’esecuzione del servizio (con indicazione di eventuali titoli aggiuntivi rispetto al percorso di laurea, quali ad esempio master, pubblicazioni eseguite, certificazioni). Tale relazione dovrà essere redatta su max 10 facciate in formato A4 con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti, interlinea 1,5 e margini (inferiore, superiore, destro e sinistro) non inferiori a 2,5 cm</corsivo>». </h:div><h:div>3.5. Quanto alle conseguenze del superamento dei limiti dimensionali delle relazioni viene successivamente chiarito che «<corsivo>ove fossero superati i limiti dimensionali delle schede e delle relazioni sopra indicati, la Commissione giudicatrice potrà valutare l’esclusione dell’offerta ove da detto superamento risultasse la violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza della procedura</corsivo>».</h:div><h:div>3.6. L’articolo 22 sui “criteri di valutazione” indica, poi, le modalità di attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, ripartendoli sulla base di una serie di criteri elencati in una tabella che prevede, quanto al criterio B) sulle “Caratteristiche Metodologiche dell’offerta relativamente alla progettazione” la seguente ripartizione: punti 8 per B.1) Metodo di esecuzione dei servizi con riferimento all’attività di progettazione e dei servizi integrativi complementari e/o propedeutici alla stessa, anche alla luce dell’elaborazione di un cronoprogramma delle prestazioni coerente (a) con le scadenze assegnate dal presente disciplinare, (b) con la necessità di acquisizione di pareri e nulla osta da parte degli organismi e istituzioni competenti e (c) con tutte le varie attività necessarie e propedeutiche allo sviluppo del progetto e all’affidamento dei lavori. A tal fine verranno tenuti in considerazione i seguenti elementi: (a) qualità e modalità di esecuzione del servizio di progettazione, (b) coerenza innovativa dell’approccio progettuale con riferimento al DM 23 giugno 2022 (CAM per i servizi di progettazione) e al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH); punti 2 per B.2) Modalità di confronto con la committenza in sede di progettazione; punti 8 per B.3) Risorse che si intendono utilizzare per l’esecuzione del servizio, con qualità professionale in materia di servizi riferiti a realizzazioni di natura analoga a quella oggetto della gara. A tal fine verranno tenuti in considerazione i seguenti elementi: la qualificazione delle risorse per l’attività di progettazione, con particolare riferimento ad eventuali titoli aggiuntivi rispetto al percorso di laurea, quali ad esempio master, pubblicazioni eseguite, certificazioni; punti 6 per B.4) offerta di gestione informativa. Quanto al <corsivo>sub</corsivo> criterio B.4 è specificato che: «<corsivo>L’offerta di Gestione informativa dovrà essere redatta fornendo il giusto riscontro e implementando laddove necessario i contenuti minimi del Capitolato informativo compreso nella Documentazione di Gara. Caratteristiche tecnico metodologiche per la Gestione Informativa dell’Opera. I Professionisti verranno valutati in base all’OGI proposto, in particolare saranno valutate: ( Precisione, esaustività ed efficacia delle strategie e azioni da adottare; ( Adeguatezza dell’organigramma di gestione del processo BIM e delle competenze di ciascun Professionista; ( Strumentazione Hardware e Software utilizzata. Saranno valorizzate le proposte che proporranno la strutturazione dell'ambiente di condivisione dei dati (accompagnati da fonti e metadati di riferimento), così come previsto dal D.M. 560/2017 e dalla serie normativa UNI 11337 e/o la normativa UNI EN ISO 19650</corsivo>».</h:div><h:div>4. La <corsivo>lex specialis </corsivo>sopra riportata non prevede, pertanto, alcuna sanzione espulsiva automatica connessa al superamento dei limiti dimensionali fissati per l'offerta tecnica bensì, espressamente, subordina alla valutazione della stazione appaltante l’eventuale esclusione dell’offerta “<corsivo>ove da detto superamento risultasse la violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza della procedura</corsivo>”.</h:div><h:div>4.1. Tale clausola è, poi, oggettivamente limitata alla relazione illustrativa dell’offerta tecnica relativamente ai soli criteri B.1, B.2 e B.3, riportando l’articolo 19 del disciplinare di gara solo i contenuti corrispondenti ai suddetti <corsivo>sub</corsivo> criteri di valutazione, ossia: (a) qualità e modalità di esecuzione del servizio di progettazione, (b) coerenza innovativa dell’approccio con riferimento al DM 23 giugno 2022 (CAM per i servizi di progettazione) e al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), (c) modalità di confronto con la committenza, nonché (d) le risorse che si intendono utilizzare per l’esecuzione del servizio. Alcun riferimento viene fatto, nella suddetta clausola prescrittiva i limiti dimensionali, all’offerta di gestione informativa che contiene esclusivamente il “giusto riscontro” e l’eventuale “implementazione” dei contenuti minimi del Capitolato informativo compreso nella Documentazione di Gara.</h:div><h:div>4.2. Ne deriva che, anche alla luce del suesposto orientamento giurisprudenziale sui canoni di interpretazione delle clausole della <corsivo>lex specialis</corsivo>, non sarebbe possibile estendere la portata letterale dell’articolo 19 del disciplinare di gara all’offerta di gestione informativa che, sebbene qualificato come <corsivo>sub</corsivo> criterio, riveste una sua autonomia rispetto alla relazione illustrativa delle singole “Caratteristiche Metodologiche dell’offerta relativamente alla progettazione” riportate nei <corsivo>sub</corsivo> criteri B.1, B.2 e B.3. Né alcuna incertezza o imprecisione può essere riscontrata nella <corsivo>lex specialis</corsivo> in oggetto.</h:div><h:div>4.3. Pertanto, in assenza di un'espressa previsione escludente contenuta nella legge di gara con riguardo all’offerta di gestione informativa, spettava alla Commissione di gara, nell'esercizio di una ponderata e attenta valutazione comparativa, espressione di discrezionalità tecnica (qui non inficiata da profili di manifesta illogicità), verificare se la proposta esaminata fosse inutilmente sovrabbondante e ripetitiva di concetti, in violazione del divieto di aggravamento del procedimento, sì da meritare, tutt’al più, un punteggio inferiore, ovvero se la lunghezza dell'esposizione fosse piuttosto funzionale a illustrare adeguatamente le caratteristiche della propria offerta.</h:div><h:div>4.4. Inoltre, le censure in esame risultano tutte difettare di quel "principio di prova" (e, ancor prima, in punto di allegazione) circa la "violazione dei principi di parità di trattamento e trasparenza della procedura” richieste dalla clausola di cui all’articolo 19 del disciplinare di gara.</h:div><h:div>4.5. La predetta regola sui limiti dimensionali dell’offerta tecnica, infatti, è posta a tutela delle esigenze di celerità e speditezza della procedura, onde agevolare la Stazione appaltante nell'esame della documentazione presentata dai candidati concorrenti, al punto che nel medesimo articolo 19 ha chiarito che: «<corsivo>Al fine di agevolare l’esame dell’offerta tecnica, si invitano i concorrenti a strutturare la propria relazione seguendo l’ordine dei criteri di valutazione indicato al punto 22 del presente disciplinare. Si invitano i concorrenti ad evitare indicazioni eccessive o materiale informativo circa la struttura e la storia dell’operatore economico, in quanto non oggetto di valutazione</corsivo>». </h:div><h:div>4.5.1. D’altronde,  nella fattispecie in esame, a presentare l’offerta di gestione informativa oltre il limite dimensionale di 10 facciate previsto per le altre componenti dell’offerta tecnica in questione risulta essere stata non soltanto l'aggiudicataria ma anche la terza graduata, come dimostrato dagli atti versati in giudizio dall'Amministrazione, sicché quest’ultima ha correttamente ritenuto di poter procedere all'esame della offerta di gestione informativa presentata dalle due concorrenti in gara e, in ossequio al principio della <corsivo>par condicio</corsivo>, ha assegnato, quanto al <corsivo>sub</corsivo> criterio B.4, pari punteggio di 5,91 su 6 (cfr. allegato al verbale del 21 maggio 2024, sottoscritto e timbrato, depositato dal Comune in data 7 novembre 2024).</h:div><h:div>5. Né la stazione appaltante avrebbe potuto, infine, strutturare una clausola escludente di tal specie o prevederla come causa di irregolarità dell’offerta, in quanto sarebbe stata violativa del principio di tassatività della clausole di esclusione, introdotto tra i principi generali del nuovo codice dei contratti pubblici del 2023 (a differenza della disciplina previgente in cui la tassatività era trattata nell'ambito dei requisiti di ordine speciale nell'articolo 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016), in funzione strumentale rispetto al fondamentale principio dell'accesso al mercato, di cui all'articolo 3 d.lgs. n. 36/23. Ne deriva che, nel nuovo codice, le deroghe al principio di tassatività devono essere interpretate restrittivamente e con maggior rigore rispetto alla disciplina previgente (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 17 giugno 2024, n.12303, che ha ritenuto che «<corsivo>nel nuovo codice, il principio di tassatività abbia una valenza ed un ambito applicativo più stringenti rispetto alla disciplina del previgente articolo 83 comma 8 d. lgs. n. 50/16</corsivo>»). </h:div><h:div>6. Ed invero, in giurisprudenza è stato affermato che la clausola «<corsivo>che prevede, addirittura, per la violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio di una parte dell'offerta (possibilità ipotizzata dalla parte odierna ricorrente in alternativa alla più grave esclusione dalla gara) "rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l'interesse della stessa Amministrazione a selezionare l'offerta migliore. Pertanto... una tale clausola, ove interpretata nel senso che la mancata osservanza di un parametro solo formale riferito ad una mera modalità redazionale di formulazione del testo, comporta l'esclusione dell'offerta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'articolo 97 Cost., potendo consentire ad un'offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sull'offerta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con l'interesse pubblico alla tutela della salute dei pazienti del Servizio sanitario pubblico ed alla ottimale allocazione delle risorse pubbliche né con il rispetto della libertà d'iniziativa economica privata e di concorrenza ma solo alla "comodità" d'esame dell'amministrazione" (così espressamente Cons. Stato n. 4371/21; nello stesso senso Cons. Stato n. 7967/2020, n. 7787/2020 e n. 1451/2020). Anche l'Anac con la delibera n. 402 del 26/05/21, resa nell'ambito di un parere di precontenzioso, ha evidenziato che "come chiarito nella Nota illustrativa al bando tipo n. 1/2017, la limitazione dimensionale della relazione tecnica rappresenta una mera indicazione e non può costituire causa di esclusione dalla gara. L'indicazione dei limiti dimensionali della relazione tecnica, non dovrebbe dunque avere (e comunque non dovrebbe essere interpretata come avente) una natura prescrittiva. Ad una interpretazione in tal senso osta il già menzionato principio di tassatività delle cause di esclusione; come chiarito dalla giurisprudenza, in virtù di tale principio, l'esclusione può essere disposta solo in applicazione di una specifica causa indicata nel Cod[ OMISSIS ] dei contratti o di altre disposizioni di leggi vigenti, ma nessuna disposizione normativa correla l'esclusione dalla gara o altro tipo di sanzione al fatto che l'offerta sia formulata in un numero di pagine superiore a quello stabilito dalla lex specialis (cfr., Parere di precontenzioso delibera n. 819 del 26 settembre 2018)"</corsivo>» (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, n. 12303/2024 cit.). Tale principio vale, <corsivo>a</corsivo>
				<corsivo>fortiori</corsivo>, nella fattispecie in esame, in quanto parte ricorrente intende attribuire alla clausola addirittura portata escludente o invalidante le parti della relazione tecnica asseritamente non rispettose dei limiti prescritti dalla legge di gara.</h:div><h:div>7. Per tutte le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, integralmente respinto.</h:div><h:div>8. La peculiarità della controversia e la sua definizione in fase cautelare giustificano l'integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</h:div><h:div>Compensa le spese.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="08/01/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Rosa Anna Capozzi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>