<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240139520250930184501386" descrizione="" gruppo="20240139520250930184501386" modifica="01/10/2025 13:09:18" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="Dm Technology S.r.l." versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="01395"/><fascicolo anno="2025" n="01590"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240139520250930184501386.xml</file><wordfile>20240139520250930184501386.docm</wordfile><ricorso NRG="202401395">202401395\202401395.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\638 Salvatore Mezzacapo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Rosa Anna Capozzi</firma><data>01/10/2025 13:09:18</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/10/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Mezzacapo,	Presidente</h:div><h:div>Raffaele Esposito,	Primo Referendario</h:div><h:div>Rosa Anna Capozzi,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>previa adozione delle opportune misure cautelari,</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della Delibera n. 1 del 5.7.2024, pubblicata sull'Albo pretorio del Comune di Minori in data 11.7.2024, con cui l'Assemblea dei Sindaci del SAD “Costa di Amalfi” hanno deliberato di approvare il Progetto definitivo dei Servizi di Igiene Urbana del SAD Costa D'Amalfi e la Relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 e di affidare il servizio integrato di igiene urbana alla ditta Miramare Service S.r.l.;  </h:div><h:div>-   della rettifica prot. n. 7112 del 17.7.2024 alla deliberazione n.1 del 5.7.2024; </h:div><h:div>-  della Relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 del 15.4.2024 approvata con Delibera n. 1 del 5.7.2024;</h:div><h:div>- del Progetto definitivo “dei servizi di igiene urbana SAD Costa d'Amalfi” prot. n. 3654 del 15.4.2024, recepito dalla Delibera n. 1 del 5.7.2024 e dei relativi allegati;</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto connesso e/o consequenziale a quelli impugnati.</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DM Technology s.r.l. il 1° ottobre 2024: </h:div><h:div>per l’accertamento della nullità <corsivo>ex</corsivo> art. 31, comma 4, del c.p.a. della Convenzione ex art. 24 della L.R. n. 14/2016 stipulata in data 20.7.2022 dai Comuni del SAD Costa d'Amalfi</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Dm Technology S.r.l. il 25 aprile 2025: </h:div><h:div>per l’accertamento della nullità <corsivo>ex</corsivo> art. 31, comma 4, del c.p.a. e/o annullamento</h:div><h:div>- della Delibera dell'Assemblea dei Sindaci del SAD “Costa di Amalfi” n. 1 del 25.3.2025, pubblicata sull'Albo pretorio del Comune di Minori in data 28.3.2025, ivi compresi tutti gli allegati approvati ivi compresi:</h:div><h:div>- il Progetto definitivo dei servizi di igiene urbana del SAD Costa di Amalfi elaborato dal CONAI prot. n. 510 del 14.1.2025, comprensivo di tutti i relativi allegati;</h:div><h:div>- la Relazione “illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (redatta in esecuzione della deliberazione SAD n. 2/2024)” ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022;</h:div><h:div>- nonché di ogni altro atto connesso e/o consequenziale a quelli impugnati.</h:div><h:div>con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto di servizio eventualmente nelle more stipulato con la società <corsivo>in house</corsivo> affidataria;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1395 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da DM Technology S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>SAD Sub-Ambito Costa D’Amalfi, Ente D’Ambito - Servizio Gestione Integrata Rifiuti Urbani ATO Salerno, non costituiti in giudizio; </h:div><h:div>Miramare Service S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Di Stasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Comune di Minori in qualità di Comune Capofila del Sub Ambito Distrettuale (SAD) “Costa D’Amalfi”, in persona del Sindaco <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Armenante e Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Amalfi, Comune di Atrani, Comune di Cetara, Comune di Conca dei Marini, Comune di Furore, Comune di Maiori, Comune di Minori, Comune di Positano, Comune di Praiano, Comune di Ravello, Comune di Scala, Comune di Tramonti, Comune di Vietri Sul Mare, non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Miramare Service S.r.l. e del Comune di Minori in qualità di Comune Capofila del Sub Ambito Distrettuale (SAD) “Costa D’Amalfi”;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con atto notificato il 30 agosto 2024 e depositato il successivo 4 settembre la DM Technology s.r.l ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensiva, la delibera n. 1 del 5 luglio 2024, con la quale il Sub Ambito Costa d'Amalfi (d’ora in poi, in breve, SAD) avrebbe affidato la gestione <corsivo>in house</corsivo> del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti urbani e igiene ambientale alla società “Miramare Service s.r.l.”, approvato il progetto definitivo dei servizi di igiene urbana e la relazione <corsivo>ex</corsivo> articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022, individuando le modalità di gestione, nonché gli ulteriori atti presupposti, oltre a chiedere, ai sensi dell’articolo 116 cod. proc. amm., l’illegittimità del silenzio-rifiuto opposto dalla ditta Miramare Service S.r.l. all’istanza di accesso agli atti inoltrata dalla DM Technology in data 29 luglio 2024.</h:div><h:div>1.1. L'impresa ricorrente ha premesso in fatto:</h:div><h:div>- di operare nel settore dei servizi ambientali e di svolgere attualmente il servizio di raccolta e trasporto rifiuti a favore di n. 27 Enti pubblici, tra cui i Comuni di Positano e di Ravello;</h:div><h:div>- l’EdA Salerno con delibera di Consiglio di Ambito n. 14 del 16 agosto 2020, ha istituito n. 10 sub-ambiti (SAD) e, per quanto di interesse, il SAD Costa d'Amalfi, nell'ambito del quale rientrano i Comuni di Minori, Maiori, Cetara, Atrani, Amalfi, Positano, Praiano, Conca dei Marmi, Scala, Tramonti, Ravello, Furore, Vietri sul Mare;</h:div><h:div>- in data 20 luglio 2022, è stata sottoscritta la convenzione tra i Comuni appartenenti al SAD, relativa alla gestione associata dei servizi su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della L.R.C. n. 14/2016;</h:div><h:div>- con verbale n. 1 del 24 ottobre 2022, il SAD Costa d'Amalfi ha, tra l'altro, eletto il Presidente, individuando, altresì, il Comune di Minori quale Comune capofila; </h:div><h:div>- in data 15 dicembre 2022, è stata sottoscritta la convenzione tra l'EdA ed il Comune di Minori, quale Comune capofila del SAD, con la quale sono stati definiti i rapporti tra i Comuni per lo svolgimento delle funzioni affidate dall'EdA;</h:div><h:div>- successivamente, con la delibera n. 1 del 5 luglio 2024 il SAD Costa d’Amalfi ha approvato il progetto definitivo dei Servizi di Igiene Urbana del SAD Costa d'Amalfi; ha approvato la relazione <corsivo>ex</corsivo> articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022 del servizio, individuando le modalità di gestione; ha ritenuto di fare ricorso allo strumento dell'<corsivo>in house providing</corsivo>, ritenendo tale modalità la più idonea a garantire la maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa per i servizi del ciclo integrato dei rifiuti; ha demandato al Responsabile del Servizio "<corsivo>l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenziali per l'attuazione di quanto disposto con il presente atto</corsivo>".</h:div><h:div>2. Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure, così di seguito sintetizzate:</h:div><h:div><corsivo>I - Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 17 del d.lgs. n. 201/2022 e dell’articolo 16 del d.lgs. n. 175/2016. Eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto</corsivo>: la Miramare Service S.r.l. (soggetto affidatario individuato nella Relazione <corsivo>ex</corsivo> articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022, parte integrante della Delibera impugnata) non sarebbe in possesso dei requisiti previsti dalla normativa interna per ricevere affidamenti <corsivo>in house</corsivo> da parte di tutti i Comuni della Costa d’Amalfi e/o del SAD;</h:div><h:div>II – <corsivo>Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 14 del d.lgs. n. 201/2022, dell’articolo 16 del d.lgs. n. 175/2016, dell’articolo 7 del d.lgs. n. 36/2023, della legge della Regione Campania n. 14/2016, eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto</corsivo>: difetterebbero sotto il profilo oggettivo i requisiti per ricorrere all’affidamento <corsivo>in house</corsivo>;</h:div><h:div>III – <corsivo>Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 19 del d.lgs. n. 201/2022, eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto</corsivo>: la durata dell’affidamento supererebbe il limite temporale previsto dalla legge e, sotto altro profilo, la Miramare Service s.r.l. avrebbe una durata inferiore all’affidamento.</h:div><h:div>3. Si è costituito il Comune di Minori in qualità di Comune capofila del Sub Ambito Distrettuale (SAD) “Costa d’Amalfi”, che ha eccepito preliminarmente l’improcedibilità del ricorso in quanto con deliberazione n. 2 del 17 settembre 2024, l’Assemblea del SAD “Costa d’Amalfi” ha disposto un supplemento istruttorio teso a suffragare ulteriormente la deliberata scelta della gestione del servizio nella forma dell<corsivo>’in house providing</corsivo>, mentre nel merito ha contestato la fondatezza delle avverse censure, in quanto con la deliberazione n. 1 del 5 luglio 2024, adottata dall’Assemblea del Sub-Ambito Distrettuale “Costa d’Amalfi”, si sarebbe individuata la migliore forma di gestione del servizio (ovvero, l’<corsivo>in house providing</corsivo>), ma non anche il soggetto gestore.</h:div><h:div>3.1. Si è costituita anche la Miramare Service s.r.l. che ha resistito al ricorso proposto ai sensi dell’articolo 116, comma 2, cod. proc. amm., rappresentando di aver già osteso tutti gli atti richiesti, chiedendo, quindi, la declaratoria di cessata materia del contendere sul punto.</h:div><h:div>4. Alla camera di consiglio del 25 settembre 2024, parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere rispetto al ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto <corsivo>ex</corsivo> articolo 116, comma 2, cod. proc. amm. e la causa, su istanza concorde delle parti, è stata rinviata a data da destinarsi, con implicita rinuncia di parte ricorrente alla concessione della misura cautelare.</h:div><h:div>5. Con atto notificato in data 25 settembre 2024 e depositato il successivo 1° ottobre, la DM Technology s.r.l. ha proposto motivi aggiunti per l’accertamento della nullità <corsivo>ex</corsivo> articolo 31, comma 4, cod. proc. amm.  della Convenzione <corsivo>ex</corsivo> articolo 24 della L.R. n. 14/2016 stipulata in data 20.7.2022 dai Comuni del SAD Costa d’Amalfi e di tutti gli atti conseguenti alla Convenzione stipulata tra i comuni del SAD <corsivo>ex</corsivo> articolo 24 della L.R. n. 14/2016, sulla base dei seguenti motivi:</h:div><h:div>I) <corsivo>Sulla nullità della convenzione del 20.7.2022 per violazione degli articoli 15, comma 2.bis, 21-septies della legge n. 241/1990 e articolo 24, commi 4 e 6-bis, della l.r. n. 14/2016. Sull’illegittimità in via derivata di tutti gli atti conseguenti assunti dall’assemblea dei sindaci del SAD Costa d’Amalfi</corsivo>: la Convenzione non sarebbe stata sottoscritta con firma digitale dai Comuni appartenenti al SAD;</h:div><h:div>II) <corsivo>Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 24, comma 6, della legge regionale n. 14/2016; eccesso di potere, sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto</corsivo>: mancata condivisione della delibera da parte dell’EdA;</h:div><h:div>III) V<corsivo>iolazione e/o falsa applicazione dell’articolo 5 del d.lgs. n. 175/2016; 10 violazione del giusto procedimento, difetto del presupposto legale di “condicio juris”; violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi; violazione dell’articolo 21-septies della l. n. 241/1990, nullità</corsivo>: mancata acquisizione del preventivo parere della Corte dei Conti.</h:div><h:div>6. All’udienza pubblica del 2 aprile 2025, la causa è stata ulteriormente rinviata per la necessità di proporre ulteriori motivi aggiunti da parte ricorrente.</h:div><h:div>7. Con atto notificato in data 16 aprile 2025 e depositato il successivo 25 aprile la ricorrente ha proposto ulteriori motivi aggiunti per l’accertamento della nullità <corsivo>ex</corsivo> articolo 31, comma 4, del cod. proc. amm. e/o per l’annullamento della nuova Delibera dell’Assemblea dei Sindaci del SAD “Costa di Amalfi” n. 1 del 25 marzo 2025, compresi gli allegati approvati (Progetto definitivo dei servizi di igiene urbana del SAD Costa di Amalfi elaborato dal CONAI prot. n. 510 del 14.1.2025; Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta - redatta in esecuzione della deliberazione SAD n. 2/2024- <corsivo>ex</corsivo> articolo 14 del D.Lgs. n. 201/2022). </h:div><h:div>7.1. A sostegno di tale secondo atto di motivi aggiunti, oltre a riproporre le censure già proposte con ricorso introduttivo e primo atto di motivi aggiunti, ha dedotto i seguenti motivi:</h:div><h:div>I) <corsivo>Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 14 e 17 del d.lgs. n. 201/2022 e dell’articolo 16 del d.lgs. n. 175/2016. eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto</corsivo>: la scelta dell’<corsivo>in house providing</corsivo> sarebbe illegittima perché espressa “in astratto”, ossia senza individuare lo specifico soggetto <corsivo>in house</corsivo> beneficiario dell’affidamento, non esistendo alcun soggetto in possesso dei requisiti soggettivi <corsivo>ex</corsivo> articolo 16 del d.lgs. n. 175/2016 per ricevere affidamenti <corsivo>in house</corsivo> da parte dei Comuni del SAD Costa d’Amalfi;</h:div><h:div>II) <corsivo>Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 14 del d.lgs. n. 201/2022, dell’articolo 16 del d.lgs. n. 175/2016, dell’articolo 7 del d.lgs. n. 36/2023, della legge della Regione Campania n. 14/2016 eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto</corsivo>: insussistenza dei requisiti oggettivi per l’affidamento <corsivo>in house</corsivo>;</h:div><h:div>III) <corsivo>Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 19 del d.lgs. n. 201/2022, eccesso di potere sotto i concorrenti profili sintomatici dello sviamento, difetto di istruttoria, difetto di proporzionalità, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto</corsivo>: la durata dell’affidamento sarebbe superiore al termine di legge.</h:div><h:div>8. All'udienza pubblica del 24 settembre 2025, la causa è stata introitata in decisione, previo avviso da parte del Collegio della sussistenza di profili di eventuale inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, cod. proc. amm.</h:div><h:div>9. Preliminarmente, va dichiarata la cessata materia del contendere in relazione al ricorso proposto ai sensi dell’articolo 116, comma 2, cod. proc. amm., unitamente al ricorso introduttivo, risultando effettivamente ostesi alla ricorrente tutti gli atti oggetto della richiesta di accesso.</h:div><h:div>10. Sempre in via preliminare, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo avverso la prima delibera del SAD Costa d’Amalfi del 5 luglio 2024, in quanto sostituita dalla successiva delibera del 25 marzo 2025, adottata a seguito del supplemento istruttorio disposto dal SAD, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto originariamente impugnato a quello dell'atto che lo sostituisce (Cons. Stato, VI, 31 marzo 2023, n. 3352).</h:div><h:div>11. I ricorsi per motivi aggiunti, rispettivamente proposti avverso la Convenzione <corsivo>ex</corsivo> articolo 24 della L.R. n. 14/2016 stipulata in data 20 luglio 2022 dai Comuni del SAD Costa d’Amalfi e la successiva delibera del 25 marzo 2025, sono, invece, inammissibili per il diverso e assorbente profilo della carenza di interesse, come evidenziato dalla difesa del resistente Comune di Minori seppur in termini di infondatezza e rilevato anche d’ufficio dal Collegio, con avviso dato alla pubblica udienza del 24 settembre 2025.</h:div><h:div>12. La Convenzione impugnata con i primi motivi aggiunti non presenta alcun profilo di lesività per un operatore del settore, quale è la società ricorrente, in quanto, come previsto dall’articolo 24 della L.R.C. sui SAD, al comma 4, trattasi di uno strumento meramente facoltativo a disposizione dei Comuni del SAD per «<corsivo>regolare i rispettivi rapporti di collaborazione per la gestione associata di servizi su base distrettuale</corsivo> […]». </h:div><h:div>12.1. Nel caso in esame, la Convenzione si limita, infatti, a disciplinare i rapporti tra i Comuni del SAD Costa d’Amalfi per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti «<corsivo>senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli e responsabilità e/o costi, massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione operativa del servizio</corsivo>», stabilendo gli organismi di gestione della Convenzione e il loro funzionamento.</h:div><h:div>12.2. Né la sua asserita invalidità si riverbera su successivi atti adottati dall’Assemblea dei Sindaci del SAD Costa d’Amalfi, in quanto non dotati di portata immediatamente lesiva per l’odierna società ricorrente, trattandosi di ulteriori e successivi atti di natura organizzativa e programmatica (Convenzione <corsivo>ex</corsivo> articolo 30 del d.lgs. n. 267/200 tra l’EDA e il Comune di Minori, alla Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci del SAD n. 1 del 24 ottobre 2022 con cui è stato individuato il Comune capofila di Minori e la Delibera n. 2 del 17 settembre 2024 con cui l’Assemblea dei Sindaci del SAD ha disposto un supplemento istruttorio alla Relazione ex articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022 approvata con Delibera n. 1 del 5 luglio 2024) dell’attività del medesimo SAD, che costituisce, comunque, un’articolazione dell’ATO deliberata dall’EdA, secondo quanto prescritto dall’articolo 24 della già citata L.R.C. 14/2016, ovverossia di un ente che trova la sua origine e legittimazione nella legge e non nella - solo eventuale- Convenzione <corsivo>ex</corsivo> articolo 30 TUEL.</h:div><h:div>12.3. In proposito si rammenta infatti che «<corsivo>in presenza di vizi accertati dell'atto presupposto deve distinguersi tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, nel senso che nel primo caso l'annullamento dell'atto presupposto si estende automaticamente all'atto consequenziale, anche quando questo non sia stato impugnato, mentre nel secondo caso, l'atto conseguenziale è affetto solo da illegittimità derivata e pertanto resta efficace ove non impugnato nel termine di rito. Però la prima ipotesi, quella dell'effetto caducante, ricorre nella sola evenienza in cui l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale quale inevitabile conseguenza dell'atto anteriore, senza necessità di ulteriori valutazioni, il che comporta, dunque, la necessità di verificare l'intensità del rapporto di conseguenzialità tra l'atto presupposto e l'atto successivo, con riconoscimento dell'effetto caducante (in via del tutto eccezionale) solo qualora tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l'atto successivo si ponga, nell'ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all'atto precedente, senza necessità di nuove valutazioni di interessi</corsivo>» (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 9 maggio 2022, n. 1058), situazione invero non ravvisabile nel caso di specie.</h:div><h:div>13. Parimenti priva di immediata lesività è la delibera del 25 marzo 2025 che ha sostituito la precedente delibera del 5 luglio 2024, in seguito ad un supplemento istruttorio sulla convenienza economica della gestione del servizio <corsivo>in house</corsivo>, e che ha approvato il Progetto definitivo dei Servizi di Igiene Urbana del SAD Costa d’Amalfi, elaborato dal CONAI e la relazione <corsivo>ex</corsivo> articolo 14 d.lgs. n. 201/2022 del 4 luglio 2024, stabilendo «<corsivo>alla luce della suddetta relazione, che il ricorso allo strumento dell’in house providing, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione Europea, risulta la soluzione più idonea a garantire la maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa per i servizi del ciclo integrato dei rifiuti</corsivo>», demandando, infine, «<corsivo>al Responsabile del Servizio “Servizi sul Territorio” del Comune di Minori, quale Capofila del SAD, l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenziali per l’attuazione di quanto disposto con il presente atto</corsivo>».</h:div><h:div>13.1. Dal tenore letterale della delibera impugnata, il Collegio ritiene, infatti, sussistente il difetto del requisito dell'attualità della lesione e, dunque, dell'interesse a ricorrere, atteso che l’Assemblea del SAD non ha disposto alcun affidamento dei servizi secondo il modello di gestione dell'<corsivo>in house providing</corsivo>, né avrebbe potuto farlo, non rientrando nella sua competenza, bensì rientrando, come previsto dal già citato articolo 26 della L.R.C. 14/2016, nella diretta competenza dell’EdA.</h:div><h:div>13.2. La delibera, infatti, si limita a prevedere il ricorso al modello di gestione dell'affidamento diretto secondo il modello dell'<corsivo>in house providing </corsivo>quale mera ipotesi futura, facendo, peraltro, un esplicito rinvio a tutti gli atti necessari e conseguenziali per l’attuazione di quanto disposto e senza indicare la società <corsivo>in house</corsivo> affidataria. </h:div><h:div>13.3. Del resto, soltanto qualora la delibera fosse risultata già di per sé vincolante per il futuro affidamento del servizio, la stessa avrebbe potuto essere ritenuta immediatamente lesiva (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 6 novembre 2024, n. 8898 che ha chiarito che «<corsivo>Risulta decisivo, in tal senso, il tenore letterale dell'impugnata delibera n. 126 del 2023 dalla quale si desume come la scelta per il modello in house non sia stata ancora concretamente assunta. La delibera, infatti, si limita a prevedere il ricorso al modello di gestione dell'affidamento diretto secondo il modello dell'in house providing quale mera ipotesi futura, ossia "qualora ricorrano i requisiti previsti dalla normativa in materia", facendo, peraltro, un esplicito rinvio a una "successiva delibera di affidamento del servizio (...) soltanto qualora la delibera fosse risultata già di per sé vincolante per il futuro affidamento del servizio, la stessa avrebbe potuto essere ritenuta immediatamente lesiva</corsivo>».). In tal senso, infatti, il Consiglio di Stato ha affermato quanto segue: «<corsivo>Senonché, la lesione di questo specifico bene della vita per realizzarsi in modo attuale, concreto e diretto implica, non già l'emanazione di alcuni degli atti prodromici e strumentali alla predisposizione dell'apparato asseritamente preordinato al conseguimento di questo risultato - di cui gli atti impugnati costituiscono soltanto un limitato, parziale ed incompleto segmento -, bensì i provvedimenti che dispongono i concreti affidamenti diretti delle commesse alle quali si è poc'anzi fatto cenno, in spregio alla normativa euro-unitaria e nazionale, oppure, al limite, quegli atti che preordinano in modo vincolante la necessità di consimili affidamenti in violazione di ogni normativa concorrenziale»</corsivo> (Cons. Stato, Sez. IV, 3 giugno 2021, n. 4235).</h:div><h:div>13.4. In altri termini, affinché si ravvisi un interesse concreto e attuale all'impugnazione della delibera, è necessario che sia stato adottato il provvedimento che dispone l'affidamento diretto alla società <corsivo>in house</corsivo> ovvero un atto che sia in grado di vincolare in ordine al futuro affidamento attraverso l'anzidetto modello, mentre nel caso di specie non solo non è previsto alcun affidamento diretto, ma le stesse valutazioni in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 14 del d.lgs. n. 201 del 2022 sono state espressamente rinviate a un momento successivo, con la conseguenza che l'affidamento <corsivo>in house</corsivo> configura, allo stato, una mera ipotesi o, comunque, una mera proposta da sottoporre all’approvazione dei Comuni del SAD.</h:div><h:div>14. A tale proposito, oltre al tenore letterale della delibera - che, come sopra evidenziato, risulta già di per sé decisiva ai fini della valutazione circa il carattere non concreto e non attuale della lesione - vi è un'ulteriore considerazione che depone per la carenza di interesse anche rispetto agli altri motivi con i quali il Comune ricorrente contesta l'insussistenza dei requisiti del controllo <corsivo>in house</corsivo> sulla società Miramare Service s.r.l.</h:div><h:div>14.1. In merito occorre rilevare che l'<corsivo>iter</corsivo> di formazione delle società <corsivo>in house</corsivo> e di affidamento del servizio, oltre ad essere stato profondamente modificato dal d.lgs. 201/2022, che ha previsto una fattispecie a formazione progressiva (che si caratterizza per il fatto che la costituzione della società dev'essere preceduta dalla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, prevista dall'articolo 14, mentre l'affidamento diretto a società <corsivo>in house </corsivo>del servizio è previsto e disciplinato dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo), presenta delle indubbie peculiarità con riguardo all'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Regione Campania, il cui territorio è ripartito nei già richiamati Ambiti territoriali ottimali (ATO).</h:div><h:div>14.2. In particolare, la più volte citata Legge Regionale Campania 14/2016, definisce, all’articolo 26,  le competenze dell’Ente d’Ambito - soggetto di governo di ciascun ATO -, tra le quali, per quanto di interesse, rientra quello di individuare il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e affida il servizio, ai sensi dell'articolo 202 del decreto legislativo 152/2006, utilizzando per la predisposizione degli atti di gara necessari le linee guida e gli schemi tipo predisposti dalla Regione in conformità alle norme vigenti. Con il successivo articolo 26-<corsivo>bis</corsivo> (articolo aggiunto dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2023, n. 19) la Legge regionale stabilisce, poi, la complessa procedura, nel caso in cui i Comuni costituiti in SAD, non si avvalgano della facoltà di cui al comma 6-<corsivo>bis</corsivo> dell’articolo 24, mediante sottoscrizione all'unanimità della convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e l’individuazione, sempre all’unanimità, del soggetto gestore condiviso dall’EdA. Solo in tal caso, infatti, gli adempimenti per l'affidamento dei servizi in conformità alle forme di gestione individuate e la stipula dei contratti di servizio  ove trattasi di gestione <corsivo>in house</corsivo>, possono essere direttamente espletati dal Comune all'uopo designato in convenzione, ai sensi del comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000. Qualora, invece, non vi sia unanimità - come nel caso in esame - i Comuni dei SAD possono solo proporre all'EdA la forma di gestione dei servizi a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione e sarà sempre l'EdA tenuto a valutare la proposta di forma di gestione se proviene dai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD e a motivare le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento con riferimento ad esigenze di migliore organizzazione del servizio nel bacino interessato.</h:div><h:div>14.3. Con particolare riferimento all’ipotesi in cui i Comuni del SAD abbiano deliberato per l'affidamento a società <corsivo>in house</corsivo>, partecipate dai Comuni, a totale capitale pubblico, di nuova costituzione o già esistenti, il comma 7 del citato articolo 26-<corsivo>bis</corsivo>, stabilisce che gli EdA sono tenuti a trasmettere le relative delibere «<corsivo>tempestivamente ai Comuni, che, entro novanta giorni dalla ricezione, approvano gli atti deliberativi di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, come definiti dagli EdA, nel rispetto del decreto legislativo 152/2006, dell'articolo 3 bis, comma 1bis, del decreto-legge 138/2011, del decreto legislativo 175/2016 e del decreto legislativo 201/2022</corsivo> [...]». Il successivo comma 9 stabilisce, poi, che sempre gli EdA «<corsivo>approvano gli schemi di Statuto delle nuove società prevedendo le modalità di ripartizione e acquisizione delle quote da parte dei Comuni, anche in modalità progressiva</corsivo> […]».</h:div><h:div>14.4. Appare indubitabile, quindi, che la delibera dell’assemblea dei SAD ivi impugnata è un atto prodromico rispetto sia ai successivi deliberati dei Comuni appartenenti al SAD sia ai provvedimenti esecutivi di competenza dell’EdA.</h:div><h:div>15. A ciò si aggiunge che, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la costituzione di una società da parte della pubblica amministrazione o l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite è soggetto a controllo della Corte dei Conti e ad impugnazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a conferma, secondo il Collegio, che il controllo di legalità di questi atti fuoriesce dalle strette maglie dell'interesse a ricorrere personale e diretto tipico del processo amministrativo e si conforma a modelli di controllo posti nell'interesse pubblico generale, confermando quindi che la lesività di tali atti nei confronti degli interessi legittimi dei privati è soltanto indiretta e dev'essere mediata da un altro atto qual è l'affidamento diretto del servizio. È chiaro comunque che in sede di impugnazione dell'atto di affidamento del servizio potranno essere sollevate tutti i motivi di impugnazione nei confronti degli atti costitutivi della società <corsivo>in house</corsivo> aventi carattere preparatorio dell'affidamento del servizio. La scelta di separare temporalmente la fase di scelta del modello di gestione, la costituzione della società e l'affidamento del servizio non può infatti essere utilizzata per evitare il controllo giurisdizionale dell'intera procedura pubblicistica di affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (cfr. in questi esatti termini, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 28 febbraio 2024, n. 536)</h:div><h:div>16. Peraltro, ad ulteriore sostegno della tesi della natura non immediatamente lesiva della delibera oggetto del presente giudizio, va richiamato il precedente di questo Tribunale - già citato - con il quale è stata ritenuto non immediatamente lesiva neppure l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta da inviare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, in quanto non eseguibile prima dell'inutile decorso dei sessanta giorni previsti dalla legge per il parere di conformità della magistratura contabile (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, 14 dicembre 2023, n. 2955: «[…] <corsivo>b) prima di tale data, pertanto, essa non arreca una lesione attuale e concreta, bensì solo futura e potenziale; c) l'interesse all'impugnazione (e, correlativamente, l'obbligo di impugnazione) sorge solo allorché la lesione si attualizza in ragione dell'acquisita eseguibilità dell'atto per effetto dell'inutile decorso del termine assegnato alla Corte dei Conti</corsivo>»).</h:div><h:div>17. Applicando tutte le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ritiene, quindi, che la delibera, al momento della sua adozione, non è idonea ad arrecare una lesione attuale e concreta, in quanto evidentemente non eseguibile, avendo fatto espresso rinvio a tutti gli atti necessari e conseguenziali per l’attuazione di quanto disposto, e senza prevedere la costituzione o di acquisizione diretta di una società <corsivo>in house</corsivo>. </h:div><h:div>18. Il gravame deve essere pertanto dichiarato inammissibile per carenza di interesse.</h:div><h:div>19. Stante la complessità delle questioni trattate, può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:</h:div><h:div>- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso proposto ai sensi dell’articolo 116, comma 2, cod. proc. amm.;</h:div><h:div>- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo;</h:div><h:div>- dichiara inammissibili i motivi aggiunti;</h:div><h:div>- compensa integralmente le spese tra tutte le parti.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="24/09/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Leonetti</h:div><h:div>Rosa Anna Capozzi</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>