<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240079320240927095528198" descrizione="" gruppo="20240079320240927095528198" modifica="01/10/2024 12:10:57" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00793"/><fascicolo anno="2024" n="01767"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240079320240927095528198.xml</file><wordfile>20240079320240927095528198.docm</wordfile><ricorso NRG="202400793">202400793\202400793.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\638 Salvatore Mezzacapo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Saporito</firma><data>01/10/2024 12:10:57</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>01/10/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Mezzacapo,	Presidente</h:div><h:div>Anna Saporito,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Rosa Anna Capozzi,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>a) della Deliberazione n° 483 del 29.3.2024, comunicata a mezzo posta elettronica certificata il successivo 2.4.2024, mediante la quale il Direttore Generale dell'ASL di Avellino, prendendo atto delle risultanze dei lavori del Seggio di gara e della Commissione Tecnica, ha aggiudicato il lotto 1 “Presidi Ospedalieri Ariano I., di S. Angelo dei Lombardi e SPS di Bisaccia” della “procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia giornaliera, periodica, e sanificazione delle strutture dell'ASL Avellino”, CIG 9644865A60, in favore della Società GE.S.A.P. Srl per un importo annuo pari a euro 1.595.967,20, oltre IVA e onere interferenti;</h:div><h:div>b) di tutti i verbali di gara, in particolare:</h:div><h:div>1) i verbali nn° 1 del 27.4.2023, 2 del 28.4.2023, 3 del 2.5.2023 e 4 del 12.5.2023, aventi a oggetto l'ammissione da parte del Seggio di gara degli operatori economici concorrenti a seguito della valutazione della documentazione amministrativa acquisita anche all''esito del soccorso istruttorio;</h:div><h:div>2) i verbali (da n° 1 del 31.5.2023 al n° 15 del 2.2.2024) riferiti all'attività svolta dalla Commissione di gara in ordine alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti;</h:div><h:div>3) i verbali nn° 16 dell''8.2.2024, 17 del 16.2.2024 e 18 del 29.2.2024, aventi a oggetto le valutazioni effettuate dalla Commissione di gara in merito alle offerte economiche presentate dagli operatori economici concorrenti, all'esito delle quali è stata redatta la graduatoria del lotto 1;</h:div><h:div>4) il verbale n° 19 del 19.3.2024, avente a oggetto il giudizio di congruità dell'offerta reso dal RUP, con il supporto della Commissione tecnica, tra l''altro su alcune offerte presentate nell''ambito del lotto 1;</h:div><h:div>5) della lex specialis di gara, ivi compresa la Delibera n° 134 del 7.2.2023 di indizione della procedura aperta, il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto (ivi compresi gli allegati A) “Norme tecniche” e B) “Superficie oggetto del servizio suddivise per aree di rischio”) nella parte in cui l'ASL di Avellino ha omesso di introdurre all''interno degli stessi documenti di gara le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nel DM 29.1.2021 recante “Criteri Ambientali Minimi per l''affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario”;</h:div><h:div>nonché</h:div><h:div>per la declaratoria d'inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 cpa;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 793 del 2024, proposto da </h:div><h:div>Gestione Servizi Integrati S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, in relazione alla procedura CIG 9644865A60, rappresentata e difesa dagli avvocati Crescenzio Santuori, Raffaele Ruocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Asl Avellino, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Ge.S.A.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Lentini, Italo Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>La Pulitecnica S.r.l., Bsd S.r.l., non costituiti in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl Avellino e di Ge.S.A.P. S.r.l.;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Con deliberazione n. 134 del 7.2.2023 l’ASL di Avellino ha indetto procedura aperta “per l’affidamento del servizio di pulizia giornaliera, periodica e sanificazione delle strutture della ASL Avellino”, articolato in due lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.</h:div><h:div>All’esito della gara, per quanto riguarda il lotto 1 (avente a oggetto la pulizia dei Presidi Ospedalieri di Ariano Irpino, di S. Angelo dei Lombardi e SPS di Bisaccia, per un importo complessivo di euro 5.638.305,42 oltre IVA) si è collocata al primo posto GE.S.A.P. Srl (con 91,02 punti); a seguire si sono graduate La Pulitecnica Srl (88.20 punti), BSD (86,91 punti) e Gestione Servizi Integrati (d’ora innanzi GSI, con 86,71 punti). </h:div><h:div>Previa positiva verifica di anomalia, con deliberazione n. 483 del 29.3.2024, comunicata a mezzo posta elettronica certificata il successivo 2.4.2024, il citato lotto è stato quindi aggiudicato alla società GE.S.A.P. Srl. </h:div><h:div>2. Con atto notificato il 2 maggio 2024 e depositato il successivo 16 maggio GSI ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, facendo valere l’interesse alla riedizione della gara per mancata introduzione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai “<corsivo>Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario</corsivo>”.</h:div><h:div>3. Si sono costituiti la ASL e GESAP, che hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso (per omessa tempestiva impugnazione della <corsivo>lex specialis</corsivo>), deducendone in ogni caso l’infondatezza. La ASL ha altresì eccepito l’inammissibilità del gravame, vantando la ricorrente un interesse di mero fatto.</h:div><h:div>4. Con ordinanza n. 196 del 5 giugno 2024 è stata respinta la domanda cautelare “<corsivo>considerato che la ricorrente, gestore uscente del servizio classificatasi quarta nella procedura controversa, deduce in ricorso esclusivamente censure volte alla riedizione della gara; Ritenuto che, in disparte gli approfondimenti propri della più approfondita fase del merito necessari per vagliare le doglianze proposte, difetti allo stato il requisito del periculum in mora, dovendosi ritenere l’interesse strumentale azionato dalla parte ricorrente recessivo rispetto all’interesse pubblico alla prosecuzione della procedura</corsivo>”. </h:div><h:div>4.1. La società GESAP ha stipulato, in data 05.07.2024, il contratto di appalto con l’A.S.L. Avellino; in data 15.7.2024 ha definito il passaggio di cantiere ed ha dato inizio al servizio.</h:div><h:div>4.2. L’appello avverso l’ordinanza cautelare della Sezione è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (ordinanza Consiglio di Stato n. 2967 del 31 luglio 2024) stante la rinuncia all’istanza cautelare depositata da GSI in data 24 luglio 2024.</h:div><h:div>5. Previo deposito di ulteriori memorie e memorie di replica a sostegno delle già spiegate difese, all’udienza pubblica del 25 settembre 2024 la causa è stata introitata in decisione.</h:div><h:div>6. Preliminarmente deve essere scrutinata l’eccezione di irricevibilità del gravame, formulata sulla base dell’assunto per cui la dedotta mancata introduzione dei criteri ambientali minimi (cd. C.A.M.) avrebbe comportato l’onere (non assolto) di immediata impugnazione del bando di gara.</h:div><h:div>6.1. L’eccezione è infondata, dovendosi condividere quell’orientamento giurisprudenziale, pure da ultimo ribadito (Consiglio di Stato, sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701) secondo il quale - posto che l'onere di immediata impugnazione del bando sussiste soltanto in presenza di clausole immediatamente escludenti o limitative della partecipazione –  in alcun modo l'illegittimità dei criteri ambientali minimi influisce sulla formulazione dell'offerta: non solo in termini di impossibilità assoluta, ma neppure in termini di condizionamento relativo, di modo che “<corsivo>la non conformità della legge di gara agli articoli 34 e 71 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in tema di criteri ambientali minimi (C.A.M.) non è vizio tale da imporre un'immediata e tempestiva impugnazione del bando di gara, non ricadendosi nei casi eccezionali di clausole escludenti o impeditive che, sole, consentono l'immediata impugnazione della lex specialis di gara (… con la conseguenza che "la partecipazione alla gara in un'ipotesi del genere non può considerarsi acquiescenza alle regole di gara, essendo l'impugnazione proponibile solo all'esito della procedura e avverso l'aggiudicazione, senza che ciò possa qualificarsi come un venire contra factum proprium</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. III, 20 marzo 2023, n. 2795).</h:div><h:div>7. Del pari infondata si appalesa l’eccezione di inammissibilità, dal momento che l’interesse strumentale alla riedizione della gara per illegittimità della <corsivo>lex specialis</corsivo> prescinde da una sorta di prova di resistenza parametrato all’esito della riedizione stessa: “<corsivo>Una volta chiarita l’ammissibilità del gravame rivolto contro un’aggiudicazione viziata dal mancato inserimento dei criteri ambientali minimi nella legge di gara, la conseguenza dell’accoglimento di tale censura è la caducazione dell’intera gara e l’integrale riedizione della stessa, emendata dal vizio in questione” </corsivo>(Consiglio di Stato, sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773).</h:div><h:div>8. Venendo al merito, parte ricorrente, raffrontando le prescrizioni di gara con i richiamati C.A.M., rileva numerose omissioni e talune difformità (in particolare, per quanto attiene all’utilizzo del c.d. “s<corsivo>istema MOP tradizionale</corsivo>”) che giustificherebbero l'annullamento <corsivo>in parte qua</corsivo> degli atti indicati in epigrafe, con conseguente rinnovazione della procedura.</h:div><h:div>9. Giova premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.</h:div><h:div>Sin dall'approvazione del Libro Verde "<corsivo>Gli appalti pubblici nell'Unione Europea</corsivo>" del 1996, la Commissione europea ha mostrato una crescente attenzione verso la politica di protezione dell'ambiente negli appalti pubblici, considerando che "<corsivo>la tutela dei valori ambientali può avvenire nel quadro delle prescrizioni tecniche riguardanti le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto degli appalti, vale a dire delle specifiche tecniche che gli organismi acquirenti devono indicare nei documenti generali degli appalti e dalle quali i partecipanti devono conformarsi, secondo quanto disposto dalle direttive</corsivo>" (paragrafo 5.49).</h:div><h:div>In tale quadro, la Commissione ha elaborato la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo COM (2003) del 18/6/2003, che pone l'esigenza di integrazione delle esigenze ambientali negli appalti pubblici attraverso appositi piani di azione. Sulla scorta di tale comunicazione, in attuazione delle previsioni contenute nella legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 1126-1128 della legge n. 296/2006), con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11/4/2008 n. 135, di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, è stato approvato il "<corsivo>Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione</corsivo>". Sono stati poi adottati i criteri ambientali minimi per i bandi di gara della Pubblica Amministrazione, recati, “<corsivo>per il servizio di pulizia e i prodotti per l'igiene</corsivo>” che vengono in rilievo nel presente appalto, dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 gennaio 2021, il quale individua, all’allegato 2, i C.A.M. per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario.</h:div><h:div>Sempre nell'ottica del perseguimento di obiettivi per uno sviluppo sostenibile, il legislatore ha introdotto principi immanenti al sistema delle procedure di evidenza pubblica, che ogni stazione appaltante ha l'obbligo di rispettare (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 8773/2022). L'art. 34 del decreto legislativo 28 aprile 2016, n. 50, rubricato "<corsivo>Criteri di sostenibilità energetica e ambientale</corsivo>", ha infatti stabilito che "<corsivo>1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6</corsivo>”, precisando che detto obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo.</h:div><h:div>Nello stesso senso dispone peraltro l'art. 57, co. 2, del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36.</h:div><h:div>10. La giurisprudenza ha evidenziato che la <corsivo>ratio</corsivo> dell'intero impianto normativo risiede nel duplice obiettivo di consentire agli operatori economici di formulare un'offerta consapevole ed adeguata sulla base di tutti gli elementi, compresi i CAM, che la stazione appaltante deve mettere a disposizione, e di garantire, al contempo, che la norma di cui all'articolo 34 del codice dei contratti pubblici e l'istituto da essa disciplinato “<corsivo>contribuiscano a connotare l'evoluzione del contratto d'appalto pubblico da mero strumento di acquisizione di beni e servizi a strumento di politica economica: in particolare, come affermato in dottrina, i cc.dd. green public procurements si connotano per essere un &lt;segmento dell'economia circolare&gt;</corsivo>" (Consiglio di Stato, Sezione III, 14 ottobre 2022, n. 8773), atteso che...le disposizioni in materia di C.A.M., "<corsivo>lungi dal risolversi in mere norme programmatiche, costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. III, 2 novembre 2023 n. 9398).</h:div><h:div>Pertanto, posto che  "<corsivo>non residua alcun dubbio che i criteri ambientali minimi debbano ab origine essere contenuti nei bandi di gara, data la natura cogente delle disposizioni che ne impongono l'introduzione</corsivo>" (Consiglio di Stato, sez. III, 20 marzo 2023 n. 2795) la giurisprudenza si è occupata di perimetrare il contenuto dell'obbligo della stazione appaltante, ovverossia di stabilire quale attività è ad essa imposta in ossequio all'inderogabile esigenza di conformare gli atti di gara alle prescrizioni in tema di criteri ambientali minimi.</h:div><h:div>In tale ottica può dirsi innanzitutto superato, a fronte delle successive acquisizioni giurisprudenziali sul tema, l’orientamento a suo tempo formatosi secondo il quale il contenuto dei menzionati decreti ministeriali entra a far parte della legge di gara attraverso il meccanismo dell'eterointegrazione finanche in ipotesi di completa omissione, sul punto, della <corsivo>lex specialis</corsivo> (cfr., in quanto emblematica del precedente orientamento, TAR Veneto, sez. I, 18 marzo 2019 n. 329).</h:div><h:div>Inoltre, quale espressione dell’attenzione riservata al tema ambientale, la giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente un generico richiamo alla normativa applicabile (Consiglio di Stato, sez. III, 14 ottobre 2022 n. 8773: "<corsivo>non possono ritenersi rispettate tali previsioni allegando il generico rinvio della legge di gara alle disposizioni vigenti</corsivo>") né, direttamente, ai decreti ministeriali (Consiglio di Stato, sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701, su cui cfr. anche infra sub § 16), ove tale richiamo non sia tuttavia coerentemente declinato all'interno della documentazione di gara. </h:div><h:div>Neppure può bastare opporre, in un'ottica di risultato, che l'aggiudicataria abbia comunque formulato un’offerta conforme ai criteri, in quanto “<corsivo>una simile affermazione non equivale a prospettare la conformità del risultato della gara allo scopo voluto dai parametri normativi evocati … perché - a tacer d'altro - esprime una rilevanza ambientale del contenuto dell'offerta che, oltre a non coincidere con lo schema normativo di riferimento, si connota per essere soltanto parziale, casuale ed occasionale: ma soprattutto, volontariamente "concessa" dall'offerente (che, in base alla legge di gara, a ciò non era tenuto)</corsivo>” (Consiglio di Stato, sez. III, 14 ottobre 2022 n. 8773, cit.). </h:div><h:div>In particolare (considerato che l'importanza del risultato nella disciplina dell'attività dell'amministrazione “<corsivo>non va riguardata ponendo tale valore in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione” </corsivo>e che -  anche alla luce della concezione cd. multipolare dei contratti pubblici -  “<corsivo>il risultato avuto di mira dalla legge in questo caso non è "l'effettivo e tempestivo" svolgimento del servizio (a qualsiasi condizione), ma lo svolgimento del servizio finalizzato all'attuazione delle politiche ambientali alle quali risultano funzionali i criteri ambientali minimi”</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701, cit.), è stato evidenziato che la  valorizzazione del profilo sostanziale conduce alla<corsivo>
				</corsivo>necessità, per potersi predicare la legittimità della legge di gara, “<corsivo>di un riscontro di effettività della cura degli interessi ambientali in sede di disciplina degli obblighi negoziali (in ciò consistendo il risultato avuto di mira dalla norma in questione)</corsivo>” con la conseguente “<corsivo>insufficienza del dato disciplinare meramente formale consistente nel generico richiamo ai criteri in questioni</corsivo>” (<corsivo>ibidem</corsivo>).</h:div><h:div>11. Orbene, calando le suesposte coordinate ermeneutiche nella fattispecie oggetto di odierno esame, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato, sulla base delle seguenti considerazioni.</h:div><h:div>12. L’art. 29 del disciplinare, rubricato “rinvio”, reca per l’appunto un rinvio di portata generale alla normativa applicabile in tema di appalti di forniture e servizi, stabilendo che “<corsivo>per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile, al D. Lgs. 50/2016 e ss,mm,ii,, DPR 207/2010 (per la parte non abrogata dal Dlgs.50/2016), al Capitolato Generale per la Fornitura di Beni, Servizi e Lavori dell’ASL Avellino, alla restante normativa statale e regionale in materia di appalti di forniture e servizi</corsivo>”, in tal modo richiamando – stante la sua ampia latitudine, anche i criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 gennaio 2021.</h:div><h:div>Tale richiamo – oltre ad escludere che si sia in presenza una "lacuna" nella legge di gara, necessario presupposto del meccanismo di eterointegrazione del bando (“<corsivo>solo nel caso in cui la stazione appaltante ometta di inserire nella disciplina di gara elementi previsti come obbligatori dall'ordinamento giuridico, soccorre il meccanismo di integrazione automatica in base alla normativa in materia</corsivo>”, Consiglio di Stato, Sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4903) - non si configura neppure (dovendone, altrimenti, conseguire l’accoglimento della censura sulla base di quanto evidenziato al § 10) alla stregua di un mero, generico, rinvio alle disposizioni vigenti, non corredato dalla declinazione di specifiche tecniche e clausole contrattuali nella disciplina di gara, risultando viceversa presenti nella <corsivo>lex specialis</corsivo> plurimi richiami ai Criteri ambientali minimi o – comunque – specifiche tecniche  dettagliate in modo coerente con i C.A.M.</h:div><h:div>14. Principiando dal secondo profilo, merita rilevare – per quanto concerne i detergenti nelle pulizie ordinarie e straordinarie – che le censure di parte ricorrente si appuntano su: a) l’omesso richiamo al Regolamento CE n° 648/2004 e alla “<corsivo>equivalente etichetta ambientale conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024</corsivo>”; b) la mancata richiesta della “<corsivo>lista completa dei detergenti che saranno utilizzati che riporti, la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, del responsabile all’immissione al commercio se diverso, la denominazione commerciale di ciascun prodotto, l’eventuale possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024</corsivo>”.</h:div><h:div>Orbene, ritiene il Collegio – come peraltro dedotto anche dalle resistenti - che la doglianza sub a) si appalesi infondata, tenuto conto della previsione di cui al punto 8.2. del Capitolato speciale d’appalto, secondo cui “<corsivo>tutte le sostanze chimiche per la pulizia […] dovranno rispondere alla normativa vigente nazionale e comunitaria (biodegrabilità, tutela dell’ambiente, dosaggi, assenza di tossicità e di corrosione)</corsivo>”, con conseguente necessità che l’offerta si conformi, sul piano sostanziale, sia al Regolamento CE n. 648/2004 sia alla “<corsivo>norma tecnica UNI EN ISO 14024</corsivo>”; mentre per quanto concerne la “lista” (sub b) il capitolato ha previsto che gli operatori “<corsivo>dovranno fornire adeguata documentazione (scheda tecnica, scheda di sicurezza e scheda illustrativa…) riguardante tutte le apparecchiature e i prodotti detergenti/disinfettanti che intendono utilizzare</corsivo>”, con previsione sostanzialmente analoga (se non maggiormente rigorosa) rispetto a quella contenuta nei CAM.</h:div><h:div>15. Si osserva poi che, per quanto concerne la formazione, il capitolato ha previsto (al sub criterio 1.3, pag. 15) l’attribuzione di un punteggio per il “<corsivo>numero di ore aggiuntive dedicate alla pulizia oltre a quelle indicate nei CAM</corsivo>”, rendendo dunque evidente che il rispetto dei CAM in materia di formazione rappresentava il “sostrato minimo” dell’offerta, rispetto al quale le eventuali variazioni migliorative sarebbero state premiate con un punteggio aggiuntivo; tanto anche considerato che all’art. 14 del capitolato è previsto l’obbligo da parte dell’appaltatore di garantire che “<corsivo>i propri operatori siano idonei alle funzioni di cui al presente capitolato</corsivo>”.</h:div><h:div>Inoltre, i C.A.M. sono espressamente richiamati dal criterio 3, rubricato “<corsivo>misure risultanti dal piano gestionale del servizio finalizzate a ridurre/contenere gli impatti ambientali ai sensi del DM n. 51 del 29/01/2021</corsivo>”, che, nei suoi sub criteri, fa riferimento a “<corsivo>adozione di tecniche di pulizia e sanificazione innovative volte a garantire un minore impatto ambientale in termini di nocività, tossicità e inquinamento dei prodotti utilizzati ad assicurare una maggiore efficacia in termini di igiene e qualità microbiologica in relazione alla specificità degli ambienti da trattare</corsivo>” (sub criterio 3.1); “<corsivo>sistema utilizzato per garantire la corretta diluizione  dei prodotti (sistema di dosaggio e formazione del personale)</corsivo>” (3.2); “<corsivo>efficienza energetica delle apparecchiature da utilizzare</corsivo>” (3.3); “<corsivo>soluzioni proposte per minimizzare i consumi</corsivo>” (3.4); “<corsivo>sistema proposto per la riduzione dei rifiuti e per incentivare la raccolta differenziata da parte degli utenti e operatori</corsivo>” (3.5); “<corsivo>incidenza percentuale dei prodotti di pulizia conforme ai criteri di assegnazione delle etichette ambientali ISO di tipo I sulla qualità totale dei prodotti di pulizia utilizzati</corsivo>” (3.6).</h:div><h:div>16. Alla luce di quanto precede va altresì evidenziato che non appare sovrapponibile alla presente fattispecie quella oggetto della sentenza del Consiglio di Stato (sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701), ripetutamente richiamata da parte ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni. Nel caso esaminato dal giudice di appello, infatti, “<corsivo>il ricorso di primo grado censurava in particolare il fatto che i criteri ambientali minimi richiamati nell'art. 14 del Disciplinare tecnico non fossero poi coerentemente declinati nella legge di gara; e altresì il fatto che l'allegato A5, relativo ai criteri di valutazione delle offerte, destinasse soltanto 4 punti su 70 alla sostenibilità ambientale, peraltro sotto il profilo delle misure migliorative</corsivo>” mentre, nella fattispecie oggetto di odierno esame, il richiamo ai C.A.M. non si esaurisce (per quanto sopra affermato) in un mero, formale, rinvio; né è ravvisabile un analogo scarso rilievo attribuito dalla stazione appaltante alla sostenibilità ambientale, considerato che, nell’ambito di valutazione delle offerte, 18 punti (su 70) erano riferiti ai C.A.M.</h:div><h:div>17. Ad avviso del Collegio, dunque, nella procedura per cui è causa è dato riscontrare quella “<corsivo>effettività della cura degli interessi ambientali in sede di disciplina degli obblighi negoziali</corsivo>” cui fa riferimento la giurisprudenza sopra richiamata quale requisito necessario per poter predicare la legittimità della legge di gara. </h:div><h:div>18. <corsivo>Ad abundantiam</corsivo> si osserva che la ricorrente non ha in alcun modo dedotto la mancata conformità ai C.A.M. dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria, né ha contestato le deduzioni difensive – sorrette da apposita perizia tecnica - della controinteressata sul punto (se non mediante la, invero apodittica, affermazione secondo cui tali deduzioni “<corsivo>si rivelino affermazioni autoreferenziali prive di riscontro obiettivo</corsivo>”). Ciò – unitamente a quanto evidenziato nei §§ che precedono in ordine alla sostanziale legittimità della legge di gara -  consente quindi di valorizzare, in chiave di reiezione della censura, anche la portata esegetica del principio del risultato (già immanente al sistema e dunque valutabile anche in fattispecie non ancora soggette alla specifica previsione di cui all'art. 1, comma 4, del d. lgs. n. 36 del 2023, a mente del quale “<corsivo>Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza</corsivo>”).</h:div><h:div>19. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.</h:div><h:div>19.1. Può disporsi la compensazione delle spese in ragione della peculiarità della questione trattata.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="25/09/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Anna Saporito</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>