<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240043820260610112859130" descrizione="" gruppo="20240043820260610112859130" modifica="20/06/2026 20:52:48" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" content="noindex" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00438"/><fascicolo anno="2026" n="01171"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.1:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240043820260610112859130.xml</file><wordfile>20240043820260610112859130.docm</wordfile><ricorso NRG="202400438">202400438\202400438.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\638 Salvatore Mezzacapo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Anna Saporito</firma><data>20/06/2026 20:52:48</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>22/06/2026</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Salvatore Mezzacapo,	Presidente</h:div><h:div>Anna Saporito,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Raffaele Esposito,	Primo Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>- della deliberazione n. 2 del 14 febbraio 2024, assunta dal Consiglio d'Ambito dell'Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale “Salerno”, pubblicata in data 20 febbraio 2024 sul sito istituzionale dell'Ente, con cui veniva approvata la Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana nel bacino di affidamento del SAD “Agro Settentrionale”, elaborata a sensi degli artt. 14 e 31 del D.Lgs. 201/2022, allegata sub “A” alla medesima Deliberazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale;</h:div><h:div>- della Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana nel bacino di affidamento del SAD “Agro Settentrionale, allegata alla deliberazione n. 2 del 14 febbraio 2024, pubblicata in data 20 febbraio 2024 sul sito istituzionale dell'Ente;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, preordinato, collegato, connesso e conseguente, ancorché di estremi ignoti, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare;</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI SCAFATI il 22\11\2024: </h:div><h:div>- della deliberazione n. 11 del 26 settembre 2024, assunta dal Consiglio d’Ambito dell’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale “Salerno”, pubblicata in data 27 settembre 2024 sul sito istituzionale dell’Ente e di cui si è venuti a conoscenza a seguito del deposito in corso di giudizio il 30 settembre 2024 da parte del medesimo Ente resistente, con cui veniva dichiarata “irricevibile la “Relazione illustrativa della proposta della forma di gestione in house del servizio di gestione igiene urbana, dello spazzamento e dei servizi complementari nel SAD Agro Settentrionale per l’individuazione della scelta della forma di gestione nel SAD Agro Settentrionale” trasmessa dai Comuni di Angri e Scafati, ai sensi dell’art. 26 bis co.4 della Legge Regione Campania 14/2016 (come modificata con Legge Regionale n. 19/2023) in quanto, in disparte la irritualità per carenza delle delibere consiliari dei Comuni di Angri e Scafati di scelta delle modalità gestionali e deficit di sottoscrizione del soggetto competente (Responsabile Area), tale relazione è stata inviata successivamente alla approvazione, da parte del Consiglio d’Ambito, della Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana (elaborata ai sensi degli artt. 14 e 31 del d.lgs. 201/2022) nel bacino di affidamento del SAD “Agro Settentrionale” come detto nel “considerato” della parte espositiva”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, preordinato, collegato, connesso e conseguente, ancorché di estremi ignoti, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare;</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI SCAFATI il 23\5\2025: </h:div><h:div>- della deliberazione n. 3 del 26 marzo 2025 , assunta dal Consiglio d’Ambito dell’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale “Salerno”, pubblicata in data 27 marzo 2025 sul sito istituzionale dell’Ente e di cui si è venuti a conoscenza a seguito del deposito in corso di giudizio il 27 marzo 2025 da parte del medesimo Ente resistente, con cui veniva deliberato di approvare “preliminarmente il progetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, segmento c.d. labour intensive, nel bacino di affidamento del SAD Agro Settentrionale, allegato sub A alla presente deliberazione al fine di formarne parte integrante e sostanziale, da sottoporre all’attenzione dei Comuni coinvolti mediante indizione di apposita conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14, c.1 legge n. 241/1990 e s.m.i.”;</h:div><h:div>- del progetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, segmento c.d. labour intensive, nel bacino di affidamento del SAD Agro Settentrionale, allegato sub A alla deliberazione n. 3 del 26 marzo 2025 e di cui si è venuti a conoscenza a seguito del deposito in corso di giudizio il 27 marzo 2025 da parte del medesimo Ente resistente;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, preordinato, collegato, connesso e conseguente, ancorché di estremi ignoti, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare;</h:div><h:div>Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COMUNE DI SCAFATI il 23\1\2026: </h:div><h:div>- del verbale di terza seduta di Conferenza di Servizi indetta dall’EdA Salerno del 26 novembre 2025 comunicato al Comune di Scafati in data 28 novembre 2025 ed acquisito con prot. n. 0075320 di pari data, con cui si determinava “1) di dichiarare conclusa, con esito positivo, la Conferenza di Servizi indetta con prot. n. 1029/2025 del 16.06.2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990; 2) di approvare il progetto tecnico-economico del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Segmento “Labour Intensive”) per il Sub Ambito Distrettuale “Agro Settentrionale”, come definito nella relazione illustrativa oggetto della Conferenza”;</h:div><h:div>- di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, preordinato, collegato, connesso e conseguente, ancorché di estremi ignoti, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 438 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da </h:div><h:div>Comune di Scafati, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Finaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Ente D'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno", in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>Comune di Angri, non costituito in giudizio; </h:div><h:div>Comune di Pagani, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Virginia Galasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Comune di Corbara, Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, in persona del Sindaco in carica, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Maria Di Lieto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente D'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ambito Territoriale Ottimale "Salerno", del Comune di Corbara, del Comune di Sant'Egidio del Monte Albino e del Comune di Pagani;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2026 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>1. Il Comune ricorrente premette in fatto che:</h:div><h:div>- con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 14 del 29 luglio 2021 l’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale “Salerno” (d’ora innanzi EdA) ha approvato il Preliminare di Piano d'Ambito Territoriale, in cui è prevista una suddivisione verticale tra l'attività cd. "<corsivo>capital intensive</corsivo>", inerente alla gestione dell’impiantistica pubblica a servizio dell’ATO, e l’attività cd. “<corsivo>labour intensive</corsivo>”, inerente alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e gestione delle infrastrutture a servizio della raccolta, da affidarsi ad un gestore unico per ogni Sub Ambito Distrettuale (SAD) individuato all’interno dell’ATO Salerno;</h:div><h:div>- con nota prot. n. 2911 del 30 luglio 2021 l’EdA ha richiesto a tutti i Comuni appartenenti al SAD "Agro Settentrionale"(composto da Scafati, Angri, Pagani, Corbara e S. Egidio del Monte Albino) di esprimersi relativamente alla volontà di procedere all'individuazione del soggetto gestore nel rispettivo territorio, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 24, comma 6 bis, della L.R.C. n. 14/2016, a mente del quale “<corsivo>i SAD costituiti ai sensi del comma 2 possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall’EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo</corsivo>”;</h:div><h:div>- preso atto dell’assenza di una volontà corale dei Comuni componenti il SAD “Agro Settentrionale” di avvalersi della menzionata facoltà, l’EdA ha provveduto alla predisposizione della documentazione necessaria ai fini dell’affidamento dei servizi “labour intensive” del SAD in parola attraverso procedura di evidenza pubblica, informando con nota prot. n. 733 del 20 marzo 2023 i medesimi Comuni che avrebbe provveduto ad elaborare il progetto per il predetto affidamento secondo il modello della concessione, al fine di inserire anche l’attività di riscossione del tributo;</h:div><h:div>- con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 11 del 13 giugno 2023 è stato approvato il Piano d’Ambito Territoriale, che – in linea con il Preliminare di Piano - prevede una suddivisione verticale tra l’attività cd. “capital intensive” e l’attività cd. “labour intensive”, da affidarsi ad un “gestore unico” per ciascun SAD; </h:div><h:div>- successivamente, a seguito dell’introduzione dell’art. 26 bis, comma 4, L.R.C. n. 14/2016 ad opera della L.R.C. 7 agosto 2023 n. 19, il Sindaco del Comune di Angri, con nota prot. n. 35280 del 8 novembre 2023, nel richiamare le modifiche da ultimo intervenute, ha chiesto un incontro urgente “<corsivo>finalizzato a valutare tutte le possibilità previste dalla normativa vigente per l’individuazione della nuova forma di gestione del servizio “labour intensive” nel SAD “Agro Settentrionale”, “nel rispetto delle modalità e delle tempistiche dichiarate nella richiamata novella legislativa</corsivo>”;</h:div><h:div>- sulla scorta della menzionata richiesta, il Presidente dell’EdA, con nota prot. n. 2112 del 10 novembre 2023, ha convocato presso la sede dell’Autorità, in data 15 novembre 2023, un incontro con i Comuni ricompresi nel bacino di affidamento del SAD “Agro Settentrionale”;</h:div><h:div>- in seguito a tale incontro, con nota prot. n. 36392 del 16 novembre 2023, i Sindaci dei Comuni di Angri e Scafati, la cui popolazione complessiva rappresenta la maggioranza della popolazione dei Comuni componenti il SAD, hanno manifestato la volontà di individuare “<corsivo>una diversa forma di gestione del servizio “labour intensive” nel proprio SAD di appartenenza…riservandosi di produrre la prevista relazione a supporto della proposta condivisa dalle scriventi amministrazioni</corsivo>”;</h:div><h:div>- con D.C.C. del Comune di Scafati n. 59 del 21 dicembre 2023 è stata approvata la proposta di deliberazione “<corsivo>Ciclo integrato dei Rifiuti solidi Urbani – Sub Ambito distrettuale “Agro Settentrionale”. Gestione dei servizi labour su ambito distrettuale. PROVVEDIMENTI</corsivo>”, con cui si deliberava di procedere in modo sinergico con il Comune di Angri, proponendo all’EdA una gestione dei servizi labour intensive del SAD tendente a valorizzare le rispettive società comunali (ACSE Spa per il Comune di Scafati ed ANGRI ECOSERVIZI per il Comune di Angri), storicamente soggetti gestori del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani all’interno dei propri territori, nonché tutelare il patrimonio economico sociale da esse rappresentato, attraverso affidamento a società in house o a società a capitale misto pubblico – privato con quota partecipativa del privato non superiore al 49%;</h:div><h:div>- del tutto inopinatamente, disattendendo apertamente la volontà così esternata, l'EdA ha approvato, con deliberazione n. 2 del 14 febbraio 2024, la relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana nel bacino del citato SAD, che prevede l'affidamento in concessione del servizio ad operatore economico da individuarsi attraverso procedure di evidenza pubblica a carattere transfrontaliero.</h:div><h:div>2. Avverso la citata deliberazione, nonché la ivi allegata relazione illustrativa, è insorto il Comune di Scafati, con atto notificato e depositato il 21 marzo 2024, chiedendone l’annullamento previa sospensiva sulla base di cinque motivi, a mezzo dei quali sono state articolate plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere (art. 97 Cost.; artt. 2, 3, 7 e 10 bis della l. n. 241/90; artt. 14, 15, 16, 17 e 31 d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 21; artt. 10, 24, 25, 26 e 26 bis della legge Regione Campania 26 maggio 2016 n. 14;  art. 3 legge Regione Campania 7 agosto 2023 n. 19;  violazione del giusto procedimento  e dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a.; arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento).</h:div><h:div>3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Corbara, l’EdA Salerno, il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino e il Comune di Pagani, insistendo per il rigetto del gravame siccome infondato. I Comuni di Corbara, Pagani e Sant'Egidio del Monte Albino hanno altresì eccepito l’inammissibilità del gravame, non essendo stata revocata la precedente deliberazione con cui il Comune di Scafati aveva manifestato la volontà di avvalersi della procedura di evidenza pubblica nella scelta del soggetto gestore.</h:div><h:div>4. Con ordinanza n. 140 del 24 aprile 2024 è stata respinta la domanda cautelare “<corsivo>ritenuto che il ricorso non si presenti sorretto dal prescritto fumus boni iuris alla luce del tenore testuale dell’art. 26, comma 4, L.R.C. n. 14/2016, a mente del quale “I Comuni dei SAD che non si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 24, comma 6-bis, possono proporre all'EdA la forma di gestione dei servizi a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione. L'EdA è tenuto a valutare la proposta di forma di gestione se proviene dai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD e a motivare le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento con riferimento ad esigenze di migliore organizzazione del servizio nel bacino interessato”;Considerato infatti che sulla base di tale formulazione, come condivisibilmente osservato dagli enti resistenti, l’obbligo di valutazione e motivazione analitica in capo all’Ente d’Ambito presuppone che l’ente locale abbia “propo[sto] la forma di gestione dei servizi a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione”, presupposto non ravvisabile nel caso di specie</corsivo>”.</h:div><h:div>5. Con memoria del 19 settembre 2024 il Comune ricorrente ha reso nota l’intervenuta adozione della D.C.C. n. 87 del 6 maggio 2024, con cui è stato approvato il protocollo d’intesa con il Comune di Angri, nonché la predisposizione – ad opera del gruppo di lavoro previsto dall’art. 4 del predetto protocollo  - della  relazione illustrativa ex art. 26 bis, comma 4, L.R.C. 14/2016 (“<corsivo>Relazione illustrativa della proposta della forma di gestione in house del servizio di gestione igiene urbana, dello spazzamento e dei servizi complementari nel SAD Agro Settentrionale per l’individuazione della scelta della forma di gestione nel SAD Agro Settentrionale</corsivo>”) con cui si proponeva l’affidamento diretto a società <corsivo>in house</corsivo>, inoltrata all’EdA in data 23 luglio 2024.</h:div><h:div>6. In data 30 settembre 2024 l’EdA ha depositato la deliberazione n. 11 del 26 settembre 2024, con la quale è stata dichiarata irricevibile la citata relazione illustrativa. </h:div><h:div>7. Il Comune ricorrente ha formulato istanza di rinvio dell’udienza pubblica, fissata per il 23 ottobre 2024, per l’esigenza di formulare motivi aggiunti avverso la citata delibera n. 11/2024. In accoglimento della richiesta è stata quindi fissata l’udienza pubblica dell’8 gennaio 2025.</h:div><h:div>8. Con motivi aggiunti notificati e depositati il 22 novembre 2024 il Comune di Scafati ha impugnato la ripetuta delibera n. 11/2024, articolando a sostegno del gravame, a mezzo di sei motivi, plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere (art. 97 Cost., artt. 2, 3, 7 e 10 bis della l. n. 241/90, artt. 14, 15, 16, 17 e 31 d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 21, artt. 10, 24, 25, 26 e 26 bis della Legge Regione Campania 26 maggio 2016 n. 14, art. 3 legge Regione Campania 7 agosto 2023 n. 19, violazione del giusto procedimento, violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a., arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa,  difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento).</h:div><h:div>9. Nel costituirsi in resistenza ai motivi aggiunti le controparti ne hanno dedotto l’infondatezza. </h:div><h:div>10. L’EdA ha chiesto, ai fini del rispetto dei termini a difesa in relazione alla data di notifica dei motivi aggiunti, il rinvio dell’udienza pubblica fissata per l’8 gennaio 2025, che è stata pertanto differita al 7 maggio 2025.</h:div><h:div>11. In vista dell’udienza pubblica, EdA e i Comuni resistenti hanno eccepito l’improcedibilità del gravame per omessa impugnazione della delibera n. 3 del 26.3.2025, nelle more adottata, con la quale, al fine di procedere all’affidamento del servizio in concessione, è stato approvato il progetto del servizio di igiene urbana del SAD, da sottoporre all’esame dei Comuni mediante conferenza istruttoria ex art 14 l. 241/1990.</h:div><h:div>12. Con istanza del 28 aprile 2025 il Comune di Scafati ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica motivato con l’esigenza di proporre motivi aggiunti avverso la citata delibera n. 3/2025. La causa è stata quindi rinviata all’udienza pubblica del 3 dicembre 2025.</h:div><h:div>13. Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificati e depositati il 23 maggio 2025, il Comune di Scafati ha impugnato la citata delibera n. 3/2025, articolando a sostegno del gravame, a mezzo di sei motivi, plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere (art. 97 Cost., artt. 2, 3, 7 e 10 bis della l. n. 241/90, artt. 14, 15, 16, 17 e 31 d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 21, artt. 10, 24, 25, 26 e 26 bis della legge Regione Campania 26 maggio 2016 n. 14, art. 3 legge Regione Campania 7 agosto 2023 n. 19, violazione del giusto procedimento, violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a., arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento).</h:div><h:div>14. Nel costituirsi in resistenza ai motivi aggiunti, le controparti ne hanno dedotto l’infondatezza. EdA ha altresì eccepito l’inammissibilità del gravame in quanto il Comune di Scafati non possiede, da solo, il requisito demografico minimo per attivare la procedura speciale prevista dall'art. 26 bis, comma 4, L.R.C. n. 14/2016, né può prendersi in considerazione la popolazione del  Comune di Angri (il cui ricorso amministrativo avverso le determinazioni dell’EdA, incardinato con n. 2039/2024 R.G., sarebbe inammissibile per omessa impugnazione della delibera EdA n. 2/2024 di scelta della concessione quale modulo gestionale del servizio).</h:div><h:div>15. Con istanza del 1 dicembre 2025 il Comune di Scafati ha chiesto il rinvio dell’udienza pubblica stante l’esigenza di proporre motivi aggiunti avverso il verbale della terza seduta della Conferenza di Servizi indetta dall’EdA, con cui si determinava “<corsivo>di approvare il progetto tecnico-economico del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Segmento “Labour Intensive”) per il Sub Ambito Distrettuale “Agro Settentrionale”, come definito nella relazione illustrativa oggetto della Conferenza</corsivo>”. La causa è stata quindi rinviata all’udienza pubblica del 10 giugno 2026.</h:div><h:div>16. Con terzo atto di motivi aggiunti, depositati il 23 gennaio 2026, il Comune ha quindi impugnato il verbale della terza seduta della Conferenza di Servizi del 26 novembre 2025, deducendo, a mezzo di tre motivi, censure di violazione di legge e di eccesso di potere (art. 97 Cost., artt. 2, 3, 7, 10 bis, 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della l. n. 241/90,  artt. 14, 15, 16, 17 e 31 d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 21,  artt. 10, 24, 25, 26 e 26 bis della legge Regione Campania 26 maggio 2016 n. 14, art. 3 legge Regione Campania 7 agosto 2023 n. 19, violazione del giusto procedimento e dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a., arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento).</h:div><h:div>17. Previo deposito di memorie e memorie di replica, all’udienza pubblica del 10 giugno 2026 la causa è stata introitata in decisione.</h:div><h:div>18. Può prescindersi dalla disamina delle eccezioni di rito risultando il ricorso infondato nel merito per quanto appresso si dirà.</h:div><h:div>19. Giova premettere alla disamina del gravame la ricostruzione del quadro normativo di riferimento.</h:div><h:div>19.1. La gestione integrata dei rifiuti urbani è disciplinata, in ambito nazionale, dalla Parte IV, Titolo I, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).</h:div><h:div>Il menzionato decreto da un lato ha abrogato, recependone le disposizioni, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (“<corsivo>attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio</corsivo>”), dall'altro ha introdotto significative novità alla disciplina preesistente in materia di gestione dei rifiuti urbani; la principale è rappresentata dall'organizzazione del servizio all'interno di organismi denominati "Ambiti Territoriali Ottimali" (cd. ATO), preposti per l'appunto al servizio di gestione integrata dei rifiuti allo scopo di superare gli inconvenienti - non solo organizzativi ma anche economico/finanziari - dovuti alla frammentazione delle gestioni per singoli enti comunali, e di sfruttare sinergie in grado di consentire una migliore razionalizzazione ed il raggiungimento di economie di scala.</h:div><h:div>In particolare, l’art. 198, comma 1, lett. a), del menzionato d.lgs. n. 152/2006 prevede che “<corsivo>I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani…</corsivo>”.</h:div><h:div>Il successivo art. 200 a sua volta prevede che “<corsivo>La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale</corsivo>” nel rispetto delle linee guida che la Regione stessa stabilisce, e secondo criteri indicati dalla norma stessa, in particolare secondo quello del "<corsivo>superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti</corsivo>".</h:div><h:div>Infine, l’art. 201, al comma 2, precisa che “<corsivo>l'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti</corsivo>”.</h:div><h:div>19.2. In tale quadro la Regione Campania, con legge 26 maggio 2016, n. 14 (recante “<corsivo>Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell’economia circolare</corsivo>”), ha riordinato la normativa regionale in tema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e definito un riassetto della governance, attraverso l'articolazione del territorio campano, per l’esercizio associato delle funzioni, in sette Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), definiti quale “<corsivo>dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale</corsivo>” (art. 7, comma 1), con vincolo obbligatorio di adesione da parte dei Comuni (ex art. 25, a mente del quale “è <corsivo>fatto obbligo ai Comuni della Campania di aderire all'Ente d'Ambito territoriale (EdA) in cui ricade il rispettivo territorio per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti</corsivo>”).</h:div><h:div>La disciplina regionale ha previsto che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'Ente d'Ambito, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 25, commi 3 e 4) e, per ciascun ATO, esercita le competenze previste dall’art. 26, ed in particolare, per quanto di interesse, “<corsivo>predispone, adotta, approva ed aggiorna il Piano d'Ambito</corsivo>” (le cui previsioni sono vincolanti per i Comuni ex art. 34) ed “<corsivo>individua il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all’interno dell’ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e affida il servizio, ai sensi dell’articolo 202 del decreto legislativo 152/2006</corsivo>” (art. 26, comma 1, lett. c).</h:div><h:div>19.3. L'art. 24 della L.R.C. n. 14/2016, rubricato “<corsivo>Sub Ambiti Distrettuali – SAD</corsivo>” prevede poi la possibilità per l'Ente d'Ambito di deliberare una ulteriore suddivisione del proprio ATO in aree omogenee, denominate Sub Ambiti Distrettuali (c.d. SAD) “<corsivo>al fine di consentire in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza</corsivo>”.</h:div><h:div>I Comuni ricompresi nei SAD possono regolare i rispettivi rapporti di collaborazione, per la gestione associata di servizi su base distrettuale, mediante stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (art. 24, comma 4); in tale caso ad essi è riconosciuta (ex art. 24, comma 6 bis) la  facoltà derogatoria di individuare il soggetto gestore del servizio nel rispettivo territorio (“<corsivo>In deroga alle competenze attribuite all’EdA dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 26, i SAD costituiti ai sensi del comma 2 possono individuare il soggetto gestore nel rispettivo territorio ove previsto nella convenzione fra i Comuni partecipanti e condiviso dall’EdA, anche con riferimento a singoli segmenti del ciclo</corsivo>”). </h:div><h:div>19.4. Il richiamato quadro normativo di riferimento è stato modificato a seguito dell'entrata in vigore della L.R. Campania 8 agosto 2023 n. 19 la quale, nell'ottica di accelerare l'iter amministrativo di affidamento dei servizi concernenti il ciclo integrato dei rifiuti, ha inserito  nella L.R.C. n. 14/2016 l'art. 26 bis, rubricato “<corsivo>Rafforzamento della governance della gestione del ciclo integrato dei rifiuti</corsivo>”, che ha imposto a carico dell'EdA stringenti tempistiche: a) per l'individuazione del modello di gestione, da effettuarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma (comma 1); b) per l’affidamento dei servizi in conformità alle forme di gestione individuate e la stipula dei contratti di servizio, cui procedere nel successivo termine di 150 giorni (comma 2).</h:div><h:div>Analoghi termini sono stati previsti dal comma 3 a carico dei i Comuni associati attraverso lo strumento della convenzione ex art. 30 TUEL, che si siano avvalsi nell’ambito dei SAD della speciale facoltà derogatoria dell’art. 24, comma 6 bis, sottoscrivendo all'unanimità la convenzione.</h:div><h:div>La disciplina regionale ha altresì introdotto, al comma 4, in favore dei  Comuni dei SAD che non si avvalgono della potestà di cui all'articolo 24, comma 6 bis, la facoltà di formulare una “proposta” sulla forma di gestione del servizio a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione, con obbligo di EdA di valutare la proposta ove proveniente dai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD, motivando le ragioni dell’eventuale non accoglimento (cfr. art. 26 bis, comma 4, L.R.C. n. 14/2016, che prevede che “<corsivo>I Comuni dei SAD che non si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 24, comma 6-bis, possono proporre all'EdA la forma di gestione dei servizi a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione. L'EdA è tenuto a valutare la proposta di forma di gestione se proviene dai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD e a motivare le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento con riferimento ad esigenze di migliore organizzazione del servizio nel bacino interessato</corsivo>”).</h:div><h:div>La Regione Campania, infine, in caso di mancato tempestivo adempimento entro i termini si è riservata l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi degli artt. 39 e 40, comma 3, della medesima legge (art. 26 bis, comma 11).</h:div><h:div>20. Tanto premesso, con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 2 del 14 febbraio 2024, con cui l'EdA Salerno ha approvato la relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana nel bacino del citato SAD, prevedente l'affidamento in concessione del servizio ad operatore economico da individuarsi attraverso procedure di evidenza pubblica a carattere transfrontaliero, lamentando in sintesi che: </h:div><h:div>a) la gravata deliberazione è viziata da difetto di motivazione e di istruttoria, avendo l’EdA omesso di valutare e adeguatamente motivare il mancato accoglimento della proposta formulata dai Comuni di Scafati e di Angri, finalizzata ad avvalersi della facoltà prevista dall’art. 26 bis, comma 4, L.R.C. n. 14/2016, in tal modo comprimendo le prerogative degli Enti locali, connotati da elevati livelli di rappresentatività (considerato che esprimono la maggioranza della popolazione del SAD “Agro Settentrionale”). La motivazione posta a base del deliberato è sbrigativa ed inconsistente, in quanto incentrata unicamente: a) sulla pretesa inerzia del Comune, che si era invece prontamente attivato, come comprovato dalla D.C.C. n. 59/2023,  per la predisposizione della relazione richiesta dall’art. 26 bis, comma 4, poi effettivamente trasmessa all’EdA in data 23 luglio 2024; b) sul decorso del termine perentorio del 6 novembre 2023 che, oltre a non essere imputabile al Comune ricorrente,  non può pregiudicare l’esercizio della facoltà concessa dall’art. 26 bis, vieppiù considerato che, alla data indicata, l’EdA non aveva predisposto alcunché; inoltre,  in modo contraddittorio,  è stato inizialmente “concesso” ulteriore tempo per il deposito della “relazione” per poi interromperlo improvvisamente, senza verificare neppure a che punto fossero i Comuni richiedenti; c)  sul paventato esercizio di poteri sostitutivi da parte della Regione Campania, del tutto ipotetico non risultando avviati gli adempimenti propedeutici ex art. 39 L.R.C. n. 14/2016, <corsivo>sub specie</corsivo> di istruttoria regionale e diffida ad adempiere (primo e secondo motivo);</h:div><h:div>b) sono state pretermesse le garanzie procedimentali previste dalla l. 241/1990, poiché la delibera n. 2/2024 non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e dei motivi ostativi; l’interlocuzione procedimentale avrebbe consentito al Comune di chiarire le tempistiche necessarie all’ultimazione della relazione (terzo e quinto motivo); </h:div><h:div>c) a fronte della specifica richiesta formalizzata dal Comune ricorrente (unitamente al Comune di Angri) con la nota prot. n. 36392 del 16 novembre 2023, è stato violato l’obbligo, sancito dall’art. 2 l. 241/1990, di concludere con atto espresso e motivato il procedimento (quarto motivo).</h:div><h:div>20.1. Le doglianze non possono essere accolte.</h:div><h:div>20.2. Come emerge dal quadro normativo sopra delineato, la competenza in punto di scelta di modalità di gestione è riservata all’EdA (art. 26, comma 1, lett. c, L.R.C. n. 14/2016); a tale assetto delle competenze fa eccezione unicamente l’ipotesi in cui i Comuni si siano formalmente convenzionati ex artt. 30 TUEL e 24, comma 6 bis, L.R.C. 16/2014, sottoscrivendo all'unanimità la convenzione, nel qual caso trova applicazione lo speciale modulo derogatorio ad essi riservato. In tal caso, ex art. 26 bis, comma 3, L.R.C. 16/2014, “<corsivo>gli adempimenti di cui al comma 1 </corsivo>[<corsivo>i.e</corsivo>. l’individuazione delle forme di gestione dei servizi e delle dotazioni essenziali per la loro gestione] <corsivo>sono approvati dal SAD</corsivo>” e “<corsivo>gli adempimenti di cui al comma 2 </corsivo>[<corsivo>i.e.</corsivo> la delibera dell’affidamento dei servizi in conformità alle forme di gestione individuate e la stipula dei contratti di servizio] <corsivo>sono espletati dal Comune all'uopo designato in convenzione</corsivo>”.</h:div><h:div>Laddove non ricorrano tali condizioni, la competenza decisoria resta incardinata in capo all’Eda, cui i Comuni dei SAD possono solo proporre la forma di gestione dei servizi a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione, proposta che l'EdA è tenuto a valutare (motivando le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento con riferimento ad esigenze di migliore organizzazione del servizio nel bacino interessato) ove  proveniente dai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD (in termini, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 1 ottobre 2025, n. 1585).</h:div><h:div>20.3. L’attivazione del modulo delineato dalla seconda parte dell’art. 26 bis, comma 4, presuppone quindi, per espressa previsione normativa, non già una mera dichiarazione di intenti, ma il concreto esercizio della facoltà di scelta della modalità di gestione, che si sia estrinsecato in una proposta formulata “<corsivo>a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione</corsivo>” (art. 26 bis, comma 4).</h:div><h:div>Solo dunque un’effettiva “proposta”, deliberata dai Comuni – e, per essi, dagli organi competenti (ex art. 42 lett. e) TUEL) - e sorretta da documentate valutazioni, compendiate in apposita relazione, fa sorgere in capo all’EdA (ove condivisa dai Comuni che esprimano la maggioranza della popolazione del SAD) l’obbligo di valutazione e puntuale motivazione dell’eventuale mancato accoglimento.</h:div><h:div>20.4. Nel caso di specie, alla data di adozione della delibera n. 2/2024, il Comune di Scafati si era limitato a prospettare l’intendimento di proporre all’EdA una gestione dei servizi <corsivo>labour intensive</corsivo> del SAD tendente a valorizzare le rispettive società comunali, senza tuttavia aver formulato alcuna concreta proposta (nei sensi sopra illustrati) per l’individuazione della forma di gestione dei servizi, non contenuta:</h:div><h:div>- né nella nota prot. n. 36392 del 16 novembre 2023, con cui i Sindaci dei due Comuni si erano riservati “<corsivo>di produrre la prevista relazione a supporto della proposta condivisa dalle scriventi amministrazioni</corsivo>”;</h:div><h:div>-  né nella D.C.C. del Comune di Scafati n. 59 del 21 dicembre 2023, anch’essa dotata di un  contenuto meramente programmatico, disponendo di “<corsivo>procedere..in modo sinergico con il Comune di Angri, proponendo all’Eda Salerno una gestione dei servizi labour intensive del SAD tendente a valorizzare le rispettive società comunali (ACSE Spa per il Comune di Scafati ed ANGRI ECOSERVIZI per il Comune di Angri)…nonché tutelare il patrimonio economico sociale da esse rappresentato, attraverso l’affidamento a società in house o a società a capitale misto pubblico privato con quota partecipativa del privato non superiore al 49%</corsivo>” e di “<corsivo>demandare al responsabile…gli adempimenti  finalizzati alla redazione…della specifica relazione prevista all’art. 3, comma 4, della Legge Regionale n. 19/2023”.</corsivo></h:div><h:div>Come emerge dal portato della delibera consiliare da ultimo citata (peraltro non affiancata, alla data, da un’analoga delibera del Comune di Angri, la cui partecipazione pure risultava necessaria al fine di integrare il criterio demografico) la relazione, sostrato necessario della proposta, non era sussistente neanche <corsivo>in nuce</corsivo> (del resto, lo stesso Ente ricorrente afferma - cfr., <corsivo>inter alia</corsivo>, memoria del 19 aprile 2024 - che la stessa “<corsivo>era in fase di predisposizione</corsivo>”) e la stessa proposta era formulata in termini piuttosto indefiniti (facendo riferimento a modalità gestionali alternative, quali la società <corsivo>in house providing</corsivo> o la società mista pubblico - privata). </h:div><h:div>20.5. Difettando dunque l’atto di impulso del subprocedimento delineato dall’art. 26 bis, comma 4, quest’ultimo non poteva ritenersi in alcun modo avviato, con tutto ciò che ne consegue in termini non solo di assenza di un obbligo valutativo in capo all’EdA ma anche di insussistenza della violazione sia delle garanzie partecipative sia dell’art. 2 l. n. 241/1990, presupponendo le guarentigie del contraddittorio e l’obbligo di adozione di un provvedimento espresso che il procedimento sia <corsivo>in itinere</corsivo>, o quantomeno abbia preso avvio. </h:div><h:div>20.6. <corsivo>Ad abundantiam</corsivo> si osserva – con riferimento all’assenza di una specifica motivazione in ordine alle “<corsivo>esigenze di migliore organizzazione del servizio nel bacino interessato</corsivo>” – che la delibera EdA n. 2/2024  rinvia <corsivo>per relationem</corsivo> all’allegata “<corsivo>Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione</corsivo>”, la quale si diffonde ampiamente sulle ragioni in base alle quali, per il bacino territoriale di riferimento ed in relazione alle sue specifiche caratteristiche, l'affidamento “in concessione”, rappresenti la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità. In dettaglio, nella citata relazione si legge che:</h:div><h:div>- il legislatore, nel declinare i principi posti a base del servizio pubblico locale, individua al primo posto la “concorrenza” e la “sussidiarietà”, esprimendo così un chiaro favor verso il ricorso al libero mercato, pertanto “<corsivo>l’affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, preferibilmente in regime di concessione, rappresenta la modalità ordinaria di gestione dei servizi pubblici locali, mentre le ulteriori modalità, a società miste o in house providing, sono lasciate in via residuale in ragione delle specifiche caratteristiche del servizio da prestare</corsivo>”;</h:div><h:div>- sulla base delle valutazioni effettuate dall’Ente d’Ambito, anche attraverso il confronto con le amministrazioni comunali coinvolte, con riguardo ai dati relativi ai servizi di igiene urbana svolti in passato sui territori afferenti al SAD sia di natura “quantitativa” (in particolare relativamente ai risultati conseguiti dalla raccolta) che “qualitativa” (grado di soddisfazione dell’utenza, capacità di far fronte a specifiche esigenze territoriali, etc.) “<corsivo>è emerso che il territorio di riferimento presenta caratteristiche “ordinarie”, che non fanno ritenere complessivamente più vantaggioso il ricorso a forme di gestione diverse dall’affidamento a soggetti terzi</corsivo>”;</h:div><h:div>- “<corsivo>attraverso l’esternalizzazione del servizio ad un operatore individuato sul libero mercato a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, laddove non sussistano specifiche condizioni territoriali che possano in qualche modo inficiare le regole di mercato o renderle inadatte rispetto al preminente interesse nel perseguimento di obiettivi di efficacia (specie in materia ambientale), è possibile conseguire</corsivo>” i vantaggi ivi meglio specificati in termini, tra l’altro, di  minori costi, comprovato know-how,  completa assunzione dei rischi operativi e di impresa, stimolo all’efficientamento del servizio già in fase di gara, flessibilità nell’acquisizione delle risorse umane e strumentali.</h:div><h:div>20.7. Quanto alle censure legate al richiamo “<corsivo>ad usum sui</corsivo>” del termine del 6 novembre 2023 e alla prospettata, ma asseritamente del tutto congetturale, attivazione dei poteri sostitutivi della Regione (il riferimento di parte ricorrente è alla parte della deliberazione ove si afferma che “<corsivo>essendo ormai largamente spirato il soprarichiamato termine perentorio del 6 novembre 2023 (fissato dal nuovo art. 26 bis della L.R.C. 14/2016) e perdurando l’inerzia dei Comuni di Angri e Scafati, l’EDA - anche al fine di evitare di essere considerato inadempiente e, quindi, di subire l’esercizio da parte della Regione Campania dei poteri sostitutivi, così come previsto dal comma 11 dell’art. 26 bis L.R.C. 14/2016 - deve procedere senza ulteriore indugio ad individuare la forma di gestione dei servizi nel SAD “Agro Settentrionale”, così come previsto dal combinato disposto dell’art.26 co. 1 lett. c) e dall’art. 26 bis co. 1 della L.R.C. 14/2016</corsivo>”), si osserva quanto segue.</h:div><h:div>20.8. La <corsivo>ratio</corsivo> della L.R.C. 7 agosto 2023, n. 19, che ha introdotto nel corpo della L.R.C. n. 14/2016 il più volte citato art. 26 bis, è evidentemente, come  emerge dalla relazione illustrativa al DDL,  quella di accellerare i processi di affidamento (“<corsivo>la piena attuazione della pianificazione d’Ambito, attraverso l’affidamento della gestione del servizio e la realizzazione dell’impiantistica necessaria a coprire i fabbisogni di trattamento rilevati nel PRGRU vigente per i diversi ATO, risulta strategica per completare la chiusura del ciclo e procedere allo svolgimento del suo regolare corso anche, in particolare, nel doveroso contributo di tutti gli Enti interessati al percorso di risoluzione delle pendenze, di cui alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2015, relativa alla Causa C-653/13 della Commissione europea contro la Repubblica italiana</corsivo>”) e di rafforzare, in tale prospettiva e alla luce delle intervenute modifiche del quadro normativo statale, la governance della gestione del Ciclo Integrato dei rifiuti (cfr. già richiamata relazione illustrativa ove si legge “<corsivo>alla luce delle intervenute modifiche del quadro normativo statale sopra richiamate, si rende necessario procedere all’adeguamento della disciplina regionale di settore attraverso misure di rafforzamento della governance della gestione del Ciclo Integrato dei rifiuti finalizzate alla piena implementazione della disciplina regionale relativa all’individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all'interno dell'ATO o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e all’affidamento del servizio, prevedendo tempistiche e modalità di attuazione dei diversi enti coinvolti nel perfezionamento delle relative procedure e assicurandone l’adempimento attraverso una pertinente rimodulazione dei poteri sostitutivi in capo alla Regione</corsivo>”).</h:div><h:div>Tala <corsivo>ratio</corsivo> si è tradotta, in concreto, nell’individuazione di una vera e propria <corsivo>road map</corsivo>, attraverso stringenti termini per l’attuazione, da parte dei soggetti a vario titolo coinvolti, degli adempimenti prescritti dalla legge regionale, presidiati anche attraverso lo specifico richiamo ai poteri sostitutivi della Regione. </h:div><h:div>Pur non potendosi pertanto ascrivere al termine del 6 novembre 2023 natura in senso stretto perentoria (<corsivo>i.e.</corsivo> tale da determinare la perdita del potere), è innegabile che esso rivesta una portata fortemente  sollecitatoria, come evidenziato anche nella nota della Regione Campania del 19.9.2023, trasmessa in pari data ai Comuni dell’ATO, la quale – dopo aver richiamato le innovazioni normative <corsivo>medio tempore</corsivo> introdotte e riepilogato attori, tempistiche ed adempimenti finalizzati all’implementazione della governance della gestione del ciclo dei rifiuti – ha: </h:div><h:div>a) rammentato che le stesse sono finalizzate “<corsivo>a sollecitare…gli Enti d’Ambito all’individuazione delle forme di gestione…secondo specifici termini temporali</corsivo>” e che “<corsivo>i termini e gli adempimenti ivi previsti sono definiti in maniera puntuale e vincolativa</corsivo>”; </h:div><h:div>b) invitato gli EdA a fornire un quadro aggiornato degli atti formali relativi agli adempimenti ex art. 26, comma 1, lett. c), “<corsivo>al fine di consentire  le…funzioni di vigilanza e l’eventuale esercizio dei poteri di cui all’art. 39</corsivo>”; </h:div><h:div>c) sottolineato l’esigenza “di <corsivo>dare tempestivo impulso alle attività di rispettiva competenza…nei termini assegnati, pena l’assunzione delle relative responsabilità ovvero…l’avvio delle procedure valutative ai fini dell’esercizio dei poteri di diffida e di sostituzione commissariale</corsivo>”; </h:div><h:div>d) richiamato, in caso di mancata o inadeguata esecuzione della disciplina di legge “<corsivo>le ricadute negative a fronte delle verifiche degli organi preposti dell’Unione Europea e dello Stato nonché …sulle possibilità di accesso a fonti finanziarie utili per gli investimenti</corsivo>” nonché “<corsivo>il doveroso contributo…al percorso di risoluzione delle pendenze di cui alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2015, relativa alla Causa C-653/13 della Commissione europea contro la Repubblica italiana</corsivo>”.</h:div><h:div>20.9. Ne discende che, diversamente da quanto preteso dall’Ente ricorrente, l’EdA non aveva alcun onere di “attendere”, eventualmente <corsivo>sine die</corsivo>, l’invio da parte dei Comuni della proposta della “<corsivo>forma di gestione dei servizi a seguito delle valutazioni effettuate con apposita relazione</corsivo>”, essendo piuttosto chiamato a provvedere, con sollecitudine, agli adempimenti scanditi nella legge regionale, non solo in vista della possibile attivazione di poteri sostitutivi ma, anche e soprattutto, tenuto conto delle complessive, rilevanti e variegate, esigenze sottese alla riforma normativa (ben evidenziate nella nota regionale); era, semmai e per converso, onere degli Enti locali attivarsi per dare sollecitamente impulso al sub-procedimento di cui all’art. 26 bis, comma 4, formulando tempestivamente una proposta adeguatamente formalizzata,  in tal modo vincolando l’EdA ad una compiuta valutazione della scelta di gestione proposta. </h:div><h:div>21. Con il primo atto di motivi aggiunti il Comune ha impugnato la deliberazione n. 11 del 26 settembre 2024, con la quale è stata dichiarata irricevibile la “<corsivo>Relazione illustrativa della proposta della forma di gestione in house del servizio di gestione igiene urbana, dello spazzamento e dei servizi complementari nel SAD Agro Settentrionale per l’individuazione della scelta della forma di gestione nel SAD Agro Settentrionale</corsivo>”, inoltrata all’EdA in data 23 luglio 2024, con cui si proponeva l’affidamento diretto a società <corsivo>in house</corsivo>.</h:div><h:div>Parte ricorrente, oltre a dedurre (con il sesto motivo) censure di illegittimità derivata dai vizi segnalati con il ricorso introduttivo, lamenta che:</h:div><h:div>a) in spregio a quanto previsto dall’art. 26 bis, comma 4, L.R.C. n. 14/2016, l’EdA si è determinato sbrigativamente per l’irricevibilità, omettendo <corsivo>tout court</corsivo> qualsivoglia valutazione della relazione e senza motivare le ragioni del mancato accoglimento; la sanzione dell’irricevibilità non è prevista dalla legge regionale, che non reca alcuna preclusione alla valutazione della relazione trasmessa dopo l’approvazione della forma gestionale; il contegno tenuto dall’EdA frustra la <corsivo>ratio</corsivo> sottesa alla novella normativa introdotta con la L.R.C. n. 19/2023, che favorisce l’autonomia dei Comuni nella scelta della modalità di gestione del ciclo integrato dei rifiuti; non sussiste la dedotta perentorietà del termine del 6 novembre 2023, invocato, contraddittoriamente, solo a scapito dei Comuni, avendo l’Eda per parte sua approvato la relazione illustrativa solo con deliberazione del 14 febbraio 2024, ben successiva al suo decorso (oltre a non aver indetto la gara nei successivi sessanta giorni, come pure prescritto dall’art. 26 bis, comma 5, L.R.C. n. 14/2016); del tutto infondato è il preteso motivo ostativo concernente la mancanza delle delibere consiliari e il deficit di sottoscrizione del soggetto competente, poiché la relazione illustrativa era stata preceduta dalle delibere n. 59/2023 e n. 87/2024, da un protocollo d’intesa tra i Comuni interessati, nonchè da un verbale di riunione del gruppo di lavoro, i cui componenti hanno firmato la relazione in esame (primo e secondo motivo);</h:div><h:div>b) la deliberazione non è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento né dalla comunicazione dei motivi ostativi, laddove l’interlocuzione procedimentale avrebbe consentito di fornire elementi utili ai fini della valutazione della relazione trasmessa, facendone emergere gli aspetti migliorativi (terzo e quinto motivo); </h:div><h:div>c) risulta altresì violato l’art. 2 l. n. 241/1990, atteso che l’EdA, senza pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato, si è limitata ad adottare la qui impugnata deliberazione di irricevibilità, omettendo in toto il “sintetico riferimento” al punto di fatto o di diritto risolutivo (quarto motivo);</h:div><h:div>21.2. Le doglianze non si prestano ad una favorevole delibazione.</h:div><h:div>21.3. La delibera impugnata risulta motivata richiamando sia la “<corsivo>la irritualità per carenza delle delibere consiliari dei Comuni di Angri e Scafati di scelta delle modalità gestionali e deficit di sottoscrizione del soggetto competente (Responsabile Area)</corsivo>” sia la circostanza che “<corsivo>la predetta relazione è stata inviata successivamente alla approvazione, da parte del Consiglio d’Ambito, della Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana (elaborata ai sensi degli artt. 14 e 31 del d.lgs. 201/2022) nel bacino di affidamento del SAD “Agro Settentrionale” (si cfr Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 2 del 14 febbraio 2024;  - la approvazione, da parte di EDA, della modalità gestionale per il SAD “Agro Settentrionale nell’esercizio delle competenze decisorie di cui all’art. 26 co 1 lett. c) LRC 14/2016, preclude, ai Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del SAD, di presentare, in via postuma, la proposta di forma di gestione ai sensi dell’art 26 bis co 4 LRC 14/2016</corsivo>”, configurando pertanto  un provvedimento plurimotivato, in quanto basato su più ragioni giustificatrici tra loro autonome, logicamente indipendenti e non contraddittorie, di modo che la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggerlo e “<corsivo>il giudice - ove ritenga infondate le censure indirizzate nei confronti di uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo di per sé a sostenerne e a comprovarne la legittimità, ha potestà di respingere il ricorso sulla sola scorta di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte nei confronti degli altri capi del provvedimento, indipendentemente dall'ordine con cui i motivi sono stati articolati, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze</corsivo>” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 8 aprile 2022, n. 4155).</h:div><h:div>21.4. Orbene, il Collegio ritiene che le motivazioni espresse nella delibera con riguardo alla natura postuma della proposta siano condivisibili, da sole sufficienti a sorreggere il provvedimento gravato e resistano alle censure di parte ricorrente, risultando l’interpretazione fatta propria dall’Ente d’Ambito suffragata da plurime considerazioni di ordine sia teleologico sia sistematico.</h:div><h:div>La disposizione di cui all’art. 26 bis, comma 4, deve essere innanzitutto letta in coerenza con la <corsivo>ratio</corsivo> della L.R. 7 agosto 2023, n. 19 (che tale disposizione ha introdotto) come sopra riepilogata al § 20.8. La facoltà riconosciuta ai Comuni deve essere pertanto interpretata nel senso di non frustrare le finalità complessive della riforma, di stampo prettamente acceleratorio.</h:div><h:div>Ciò si traduce, ad avviso del Collegio, nell’inesistenza di un onere dell’EdA (non solo – come sopra ritenuto al § 20.9 – di attendere, a fronte della scadenza del termine legislativamente fissato, la formale presentazione di una proposta, allo stato solo preannunciata, ma anche) di valutare, specificamente motivando le ragioni del suo mancato accoglimento, una proposta pervenuta a valle della (ormai già deliberata) scelta del modello di gestione, a distanza peraltro di cinque mesi dall’adozione della relativa delibera (e di circa un anno dall’entrata in vigore della norma che ha attribuito ai Comuni la relativa facoltà di proposta).</h:div><h:div>L’articolo deve essere infatti interpretato anche in ragione della sua collocazione topologica nell’ambito di un complesso normativo volto a cadenzare, in modo sequenziale, una serie di adempimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi avuti di mira dal legislatore regionale e, in particolare, subito dopo il comma 3, che prevede stringenti termini per la scelta della gestione e del successivo affidamento con riguardo ai “<corsivo>Comuni costituiti in SAD, ai sensi del comma 2 dell'articolo 24, che si avvalgono della facoltà di cui al comma 6 bis del medesimo articolo</corsivo>”, risultando distonico ipotizzare che il legislatore abbia inteso disinteressarsi delle tempistiche di definizione dei procedimenti  con riferimento ai soli Comuni che non si siano avvalsi di tale facoltà, ai quali sarebbe concesso, in qualsiasi momento e al di fuori della <corsivo>road map</corsivo> definita, di rimettere in discussione le modalità di gestione. </h:div><h:div>L’accoglimento dell’assunto attoreo in ordine all’assenza di qualsivoglia preclusione all’obbligo di EdA di esaminare e valutare la proposta condurrebbe ad una significativa precarietà, <corsivo>sine die</corsivo>, della governance della gestione del ciclo integrato dei rifiuti (potendo in qualsiasi momento – e senza alcun limite temporale – essere riconsiderate scelte già cristallizzate in atti amministrativi inoppugnabili o, come nel caso di specie, impugnati e che hanno affrontato indenni lo scrutinio di legittimità) in contrasto non solo con la <corsivo>ratio</corsivo> specifica delle norme regionali in questione, ma anche, sul piano sistematico, con i generali principi in materia di proposta e di riesame degli atti amministrativi.</h:div><h:div>Deve infatti osservarsi che, secondo una tripartizione invalsa in dottrina, la proposta (che rappresenta l'atto con cui un organo amministrativo non solo sollecita l'avvio del procedimento, ma indica anche il contenuto del futuro provvedimento) può avere natura facoltativa, allorchè l'organo competente può procedere anche in difetto di essa e può discostarsene, motivando sul punto; obbligatoria, quando essa rappresenta un atto di impulso indefettibile, senza il quale non può iniziarsi il procedimento, pur potendo l’organo competente – laddove pervenuta - discostarsene motivatamente; vincolante, nei casi in cui l'organo competente non può né procedere in difetto di proposta né adottare una decisione difforme dal suo contenuto.</h:div><h:div>La natura della proposta incide profondamente sulle conseguenze destinate a prodursi laddove l’iter amministrativo non segua il suo fisiologico corso, che vede la proposta, in quanto atto di impulso, precedere e non seguire il provvedimento.</h:div><h:div>Mentre infatti il difetto di proposta obbligatoria o vincolante si traduce nell’illegittimità del provvedimento finale, che in essa trova un suo indefettibile presupposto (con l’ulteriore corollario che, venendo in rilievo un potere amministrativo non ancora esercitato, il giudice investito della questione “<corsivo>non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus</corsivo>” Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 5 del 2015), laddove invece la proposta (come nel caso in esame) sia meramente facoltativa, non solo la sua carenza non inficia la validità del provvedimento adottato in quanto non prescritta come elemento necessario della fattispecie procedimentale, ma la sua presentazione posteriormente all’adozione dell’atto decisorio  perde la funzione “genetica” di impulso alla formazione della volontà amministrativa e può, ad avviso del Collegio, essere assimilata, sul piano sistematico, ad un’istanza di riesame della decisione adottata, a fronte della quale, in omaggio ai generali principi, non è configurabile un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione procedente (“<corsivo>in caso di presentazione di istanza di autotutela, l’amministrazione non ha l’obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto l’esercizio della relativa potestà costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l’amministrazione per la tutela dell’interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell’an, del potere di autotutela”</corsivo>
				<corsivo>ex multis</corsivo>, Consiglio di  Stato, sez. IV, 22 settembre 2025, n. 7445).</h:div><h:div>Deve pertanto ritenersi che l’art. 26 bis, comma 4, interpretato alla stregua della segnalata esegesi sistematica e teleologica, vada inteso nel senso per cui l’obbligo di valutare nel merito la proposta motivando “<corsivo>le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento con riferimento ad esigenze di migliore organizzazione del servizio nel bacino interessato</corsivo>” sia configurabile solo ove l’EdA non abbia già proceduto ad individuare la modalità di gestione.</h:div><h:div>21.8. Quanto alle ulteriori censure dedotte, si osserva che:</h:div><h:div>- nessuna violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990 è ravvisabile, rappresentando la delibera impugnata il provvedimento espresso che conclude il procedimento avviato; </h:div><h:div>- per quanto attiene al preavviso di rigetto, alla luce dell’assimilazione sopra operata fra proposta postuma e istanza di riesame, può richiamarsi l’orientamento consolidato secondo il quale l’istituto della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis l. n. 241/1990 non è applicabile ai procedimenti volti a sollecitare il potere di autotutela sub specie di riesame di un atto precedentemente adottato; in tal caso, infatti, si chiede all'Amministrazione di rinnovare l'esercizio del potere, effettuando una ulteriore valutazione della situazione di fatto e di diritto già in precedenza valutata e non vi sono profili che potrebbero comportare una ‘motivazione a sorpresa (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 7 gennaio 2025, n. 249; Consiglio di Stato, sez. VI, 25 maggio 2017, n. 2507);</h:div><h:div>- per quanto attiene alla comunicazione di avvio, può trovare applicazione l’art. 21 <corsivo>octies</corsivo>, comma 2, seconda parte (a mente del quale “<corsivo>il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato</corsivo>”). Tanto anche considerato che il Comune ricorrente ha omesso di allegare elementi, fattuali o valutativi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (<corsivo>ex multis</corsivo> Consiglio di Stato, n. 5577 del 2015); in particolare, negli scritti difensivi, il civico Ente ha genericamente insistito sulla circostanza che l’interlocuzione procedimentale avrebbe consentito di fornire elementi utili ai fini della valutazione della relazione, facendone emergere gli aspetti migliorativi, con ciò presupponendo la sussistenza di un obbligo di valutazione nel merito (che si è già sopra ritenuto essere insussistente), senza peraltro illustrare in modo specifico e argomentato le ragioni per le quali il modello <corsivo>in house</corsivo> sarebbe stato preferibile rispetto a quello dell’affidamento in concessione, specie considerando che l<corsivo>’in house providing</corsivo> costituisce un'eccezione rispetto all'affidamento tramite gara pubblica e può essere scelto soltanto previa adeguata motivazione, trattandosi di una modalità residuale, ammissibile solo in presenza di un "dimostrato fallimento del mercato" (Consiglio di Stato, sez. III, 12 marzo 2021, n. 2102). </h:div><h:div>22. Con il secondo atto di motivi aggiunti è stata impugnata la delibera n. 3 del 26 marzo 2025 con la quale, al fine di procedere all’affidamento del servizio in concessione, EDA Salerno ha approvato il progetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani, segmento c.d. labour intensive del SAD, da sottoporre all’esame dei Comuni mediante conferenza istruttoria ex art 14 L. 241/1990.</h:div><h:div>22.1. Parte ricorrente, in aggiunta a vizi di illegittimità derivata dalle pregresse censure (sesto motivo) stigmatizza che:</h:div><h:div>- dalla deliberazione emerge, ancora una volta, l’intendimento di frustrare le prerogative del Comune ricorrente, perseverando pervicacemente l’EDA nell’omettere la valutazione della proposta formulata, sulla base di motivazioni del tutto inadeguate poichè sostanzialmente riproduttive delle argomentazioni già censurate con il ricorso introduttivo e con il primo atto di motivi aggiunti (primo motivo);</h:div><h:div>- la delibera, inoltre fa erroneamente riferimento al “<corsivo>progetto di servizi ai sensi dell’art. 14 co.12 del D.Lgs. 36/2023</corsivo>”, laddove la pertinente disciplina è recata dall’art. 41, comma 12, d.lgs. n. 36/2023, e non contempla alcun richiamo ai contenuti di cui all’allegato I.7 (che, secondo quanto previsto dal già citato comma 12, definisce i contenuti minimi del progetto) in quanto si limita a riportare genericamente “dati in possesso di questo Ente o disponibili presso banche dati ufficiali (Istat, Arpac, Orso, etc.)” e - anziché essere corredata da una relazione generale illustrativa, da un capitolato tecnico e da un documento di stima economica, come ivi previsto -  si basa unicamente su “relazione tecnica-illustrativa del servizio”, che erroneamente riporta il 1° settembre 2024 come data di inizio stimata dell’affidamento (secondo motivo);</h:div><h:div>- sussistono, anche in tal caso, plurime violazioni della l. n. 241/90, derivanti dall’omissione della comunicazione di avvio e dei motivi ostativi e dalla mancanza di un provvedimento espresso a conclusione dell’iter amministrativo (terzo, quarto e quinto motivo).</h:div><h:div>22.2. Le doglianze non hanno pregio, considerato che:</h:div><h:div>a) le censure di illegittimità derivata devono respingersi per le ragioni già illustrate in precedenza;</h:div><h:div>b) sulla base di analoghe motivazioni deve essere respinto anche il primo motivo, considerato che la deliberazione impugnata si configura alla stregua di atto meramente esecutivo, in rapporto di necessaria consequenzialità con la delibera n. 2/2024, la cui legittimità è stata già innanzi positivamente scrutinata; il progetto approvato in via preliminare è infatti alla base della procedura di affidamento in concessione del servizio, da espletarsi tramite procedura ad evidenza pubblica come indicato nella precitata “<corsivo>Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana (ex D.Lgs. 201/2022) nel bacino di affidamento del SAD Agro Settentrionale</corsivo>”, rappresentando null’altro che la naturale prosecuzione dell’iter attuativo già definito a monte con la scelta della forma di gestione; </h:div><h:div>c) non sussistono le dedotte violazioni procedimentali, né è stato violato l’obbligo di adozione di un provvedimento espresso ex art. 2 l.n. 241/1990, poiché alcuna nuova istanza è stata presentata dal Comune ricorrente posteriormente alla delibera n. 11 del 26 settembre 2024;</h:div><h:div>d) va esclusa la rilevanza dell’erroneo richiamo normativo all’art. 14, comma 12, d.lgs. n. 36/2023 in luogo dell’art. 41, comma 12, del medesimo decreto, stante il pacifico orientamento della giurisprudenza che ha più volte escluso che possa ritenersi viziato un provvedimento amministrativo nelle ipotesi di erroneo o mancato richiamo a norme di legge, ogniqualvolta (come nel caso di specie) la motivazione del provvedimento medesimo “<corsivo>consenta di desumere quale sia il referente normativo del potere effettivamente esercitato e quale la regola assunta dall'Amministrazione procedente a sostegno delle proprie determinazioni in modo che non sussistano ostacoli al controllo giurisdizionale in funzione della legittimità sostanziale dell'atto</corsivo>" (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 1 ottobre 2015, n. 11468); analogamente è a dirsi per l’erronea indicazione del 1° settembre 2024 quale data di inizio stimata dell’affidamento, ascrivibile con ogni probabilità ad un mero <corsivo>lapsus calami</corsivo>;</h:div><h:div>e) l’art. 4-bis dell’allegato I.7 al d.lgs. n. 36/2023 (a mente del quale “<corsivo>la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del codice</corsivo>”) si riferisce alle caratteristiche del progetto a base di gara, laddove nel caso in esame l’EdA si è limitato ad “<corsivo>approvare preliminarmente</corsivo>” il progetto del servizio “<corsivo>da sottoporre all’attenzione dei Comuni coinvolti mediante indizione di apposita conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14, c.1 legge n. 241/1990 e s.m.i.</corsivo>”; si tratta dunque, all’evidenza, di una fase evolutiva nella redazione del progetto, ancora <corsivo>in itinere</corsivo>, di modo che la sua coerenza con i contenuti minimi prescritti potrà essere compiutamente valutata solo una volta ultimato l’iter.</h:div><h:div>23. Con un terzo atto di motivi aggiunti, depositati il 23 gennaio 2026, il Comune ha impugnato il verbale del 26 novembre 2025 della terza seduta della Conferenza di Servizi indetta dall’EdA Salerno, deducendo, oltre all’illegittimità derivata dai vizi già censurati (terzo motivo), che:</h:div><h:div>- l’evoluzione amministrativa è sintomatica dell’approssimazione che ha contrassegnato l’operato dell’Amministrazione resistente la quale, pur di respingere la proposta presentata dai Comuni di Angri e Scafati ha approvato dapprima, con delibera n. 2/2024, una relazione lacunosa sotto molteplici profili e successivamente, con delibera n. 3/2025, un progetto carente dei requisiti essenziali, al punto da dover indire conferenza istruttoria con i Comuni interessati per tentare (invano) di riempirlo di contenuti; inoltre, in maniera del tutto illegittima ed arbitraria la conferenza di servizi istruttoria (art. 14, comma 1) è stata tramutata in decisoria (art. 14, comma 2), avendo deliberato di “<corsivo>di approvare il progetto tecnico-economico del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Segmento “Labour Intensive”) per il Sub Ambito Distrettuale “Agro Settentrionale</corsivo>”, malgrado la dichiarata assenza di dati completi “<corsivo>relativi a mezzi e personale</corsivo>” da parte del Comune di Pagani e di documentazione da parte dei Comuni di Angri, Scafati e Sant’Egidio del Monte Albino, e senza tenere in alcuna considerazione le manifestazioni di motivato dissenso avanzate dai Comuni di Scafati e di Angri (con note prot. nn. 56870 del 16 settembre 2025, 29161 del 12 settembre 2025 e 65193 del 17 ottobre 2025), in totale spregio delle previsioni di cui agli artt. 14 bis e quater l. n. 241/90 (primo motivo); </h:div><h:div>- il progetto presenta una serie di lacune significative (riducendosi nella sostanza ad un mero stralcio del “Preliminare d’Ambito” approvato dall’EdA con deliberazione n. 14 del 29 luglio 2021), considerato che: a) manca un puntuale censimento delle utenze domestiche e di quelle commerciali, per le quali vi è un mero riferimento alle risultanze delle banche dati disponibili; b) difettano tutta una serie di dati che devono essere posti a base del progetto (numero e distribuzione di condomìni; numero di utenze in ogni strada per la definizione di carichi di lavoro; percorribilità veicolare dei territori interessati; analisi della rete stradale per il reale dimensionamento del servizio di spazzamento e lavaggio stradale; esigenze specifiche legate alla presenza di strutture sensibili quali ospedali, caserme, scuole, luoghi ad elevata frequentazione o agli eventi sui territori interessati, quali mercati rionali, fiere, manifestazioni programmate; presenza e modalità di gestione di centri di raccolta comunali sui territori del SAD; forniture in corso di beni e servizi afferenti il servizio in questione, ottenuti attraverso i fondi del PNRR); c) l’analisi del dimensionamento del servizio è un mero riporto di banche dati, mancando completamente di analisi degli effettivi fabbisogni dei territori che si intendono servire, del dettaglio delle attrezzature e del personale necessario allo svolgimento del servizio, dei relativi costi, e degli addetti attualmente impiegati nel servizio che dovranno essere obbligatoriamente trasferiti in capo al nuovo gestore; d) il piano degli investimenti non è neanche accennato, mentre è obbligatorio che il progetto contenga la previsione dei costi sostenuti per tutto il periodo di affidamento; e) si prevede un affidamento decennale in totale disaccordo con il principio per cui la durata massima di affidamento deve essere rapportata al periodo di ammortamento degli investimenti previsti; f) tra gli obiettivi previsti nulla si dice in ordine a quelli economico-finanziari, mentre si indica il raggiungimento della soglia di legge (65%) senza indicare quale sia la sottostante strategia.</h:div><h:div>23.1. Le censure sono, nel complesso, destituite di fondamento.</h:div><h:div>23.2. In punto di fatto si osserva che:</h:div><h:div>- con nota prot. n. 38787 del 16 giugno 2025 è stata indetta Conferenza di Servizi ex art. 14, comma 1, l. n. 241/90, in modalità asincrona ex art. 14 bis della medesima legge,<corsivo>
				</corsivo> “<corsivo>al fine di effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti del progetto tecnico economico del servizio di gestione dei rifiuti urbani (segmento “Labour Intensive”, relativo alla raccolta, trasporto, spazzamento e gestione delle infrastrutture a servizio della raccolta) per il bacino di affidamento del Sub Ambito Distrettuale SAD Agro Settentrionale</corsivo>”, precisando che “<corsivo>l'oggetto della determinazione da assumere è l’approvazione definitiva del progetto dei servizi di gestione dei rifiuti urbani (segmento “Labour Intensive”, relativo alla raccolta, trasporto, spazzamento e gestione delle infrastrutture a servizio della raccolta) nel bacino di affidamento del Sub Ambito Distrettuale SAD Agro Settentrionale</corsivo>”;</h:div><h:div>- non essendo pervenute, nel termine previsto, determinazioni espresse da parte delle amministrazioni invitate, con nota del 10 settembre 2025 è stata convocata la riunione in modalità sincrona ex art. l4-ter, legge n. 241/1990 per il giorno 17 settembre 2025;</h:div><h:div>- i Comuni di Scafati e Angri hanno espresso parere negativo, rispettivamente con note prot. nn. 56870 del 16 settembre 2025 e 29161 del 12 settembre 2025;</h:div><h:div>- in data 17 settembre 2025 si è svolta la prima seduta della conferenza di servizi, cui non risultava presente alcun rappresentante dei Comuni invitati. Dal relativo verbale risulta che il Presidente della conferenza di servizi, dato atto dell’acquisizione delle note dei Comuni di Angri e Scafati, ha osservato quanto segue “<corsivo>in relazione alle contestazioni formulate in tali note…. In ordine alla pendenza di contenziosi davanti al TAR Campania Salerno si evidenzia… la pendenza del giudizio non pregiudica l'esercizio delle competenze attribuite a EDA Salerno dagli artt. 26 e 26 bis della L.R.C. 14/2016 s.m.i…. I Comuni di Angri e Scafati hanno lamentato presunte carenze progettuali e una mancanza di dettaglio nel progetto posto a base della Conferenza…. tale situazione sia diretta conseguenza della mancata cooperazione da parte delle stesse Amministrazioni comunali. L'Ente d'Ambito, infatti, ha richiesto in più occasioni, con plurime comunicazioni formali, i dati di dettaglio relativi alle attuali gestioni, necessari per una progettazione aderente alle specificità territoriali… A fronte di tale persistente inadempimento, l'Ente d'Ambito ha elaborato il progetto in esame avvalendosi dei dati e delle informazioni nella propria disponibilità, nonché di quelli desumibili da fonti ufficiali quali ISPRA, Osservatorio Regionale Rifiuti e Piani Economico-Finanziari (PEF) validati secondo la regolazione di ARERA. La presente Conferenza, pertanto, rappresenta la sede istituzionale deputata a una valutazione congiunta e alla definizione degli elaborati, anche attraverso il contributo che le Amministrazioni locali sono chiamate a fornire</corsivo>”; il verbale si chiude quindi con l’invito agli enti partecipanti a trasmettere “<corsivo>quale contributo costruttivo al perfezionamento degli atti di gara, i dati e le informazioni necessarie all’implementazione del progetto. La trasmissione di tali dati consentirà di recepire nel progetto definitivo proprio quegli elementi di dettaglio la cui assenza è stata lamentata (es. numero condomini ed utenze di ogni strada, percorribilità stradale, analisi rete stradale, esigenze specifiche per eventi, CRC ecc..)</corsivo>”;</h:div><h:div>- il Comune di Scafati, con nota prot. 65193 del 17.10.2025, ha reiterato le contestazioni già formulate;</h:div><h:div>- nel corso della successiva seduta, tenutasi in data 22 ottobre 2025, il Presidente della conferenza di servizi, tenuto conto della proroga richiesta da taluni Comuni per l’inoltro della documentazione, ha  determinato “<corsivo>di assegnare a tutti i Comuni partecipanti (Angri, Corbara, Pagani, Sant’Egidio e Scafati) il termine ulteriore di 10 giorni decorrenti dalla data di ricezione del verbale a mezzo pec, per la trasmissione della documentazione tecnica ed economica richiesta</corsivo>” stabilendo che “<corsivo>decorso inutilmente il predetto termine, l’Ente d’Ambito, in adempimento ai propri obblighi istituzionali, al fine di non procrastinare ulteriormente l’avvio del servizio da parte del gestore unico, procederà di ufficio alla elaborazione finale degli atti di gara sulla base dei dati ed informazioni comunque disponibili, avvalendosi anche dei dati desumibili da fonti ufficiali e da stime basate su parametri standard</corsivo>” e che “<corsivo>il progetto così redatto sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Ambito per la successiva indizione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore del servizio</corsivo>”;</h:div><h:div>- nella terza seduta del 26 novembre 2025 si è dato atto dell’invio di documentazione da parte del Comune di Pagani “<corsivo>con la quale sono state trasmesse le informazioni richieste e il progetto del servizio di igiene urbana in essere, con riserva di successiva integrazione dei dati relativi a mezzi e personale</corsivo>” e della mancata produzione, nei termini stabiliti, di documentazione da parte dei Comuni di Angri, Scafati e Sant’Egidio del Monte Albino (avendo Corbara già provveduto con nota del 22/10/2025). La Conferenza dei Servizi si è quindi conclusa disponendo “<corsivo>2) di approvare il progetto tecnico-economico del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Segmento “Labour Intensive”) per il Sub Ambito Distrettuale “Agro Settentrionale”, come definito nella relazione illustrativa oggetto della Conferenza; 3) di stabilire che l'Ente d’Ambito procederà all'elaborazione finale degli atti di gara sulla base dei dati e delle informazioni trasmessi dai Comuni nel corso del procedimento e dei dati ed informazioni comunque disponibili presso l'Ente, avvalendosi anche delle informazioni desumibili da fonti ufficiali e da stime basate su parametri standard; 4) di stabilire, altresì, che il progetto così redatto sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Ambito per la successiva indizione della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del gestore del servizio</corsivo>”.</h:div><h:div>23.4. Sulla base del quadro fattuale sopra riepilogato, risulta che la conferenza è stata indetta (e si è svolta) al dichiarato fine di acquisire dai Comuni interessati le informazioni - necessarie ad implementare il progetto preliminare, in vista della redazione del progetto definitivo da porre a base di gara – sino a quel momento non fornite all’EdA nonostante le plurime richieste in tal senso avanzate; come ampiamente illustrato nel verbale della prima seduta della conferenza,  “<corsivo>l'Ente d'Ambito…ha richiesto in più occasioni, con plurime comunicazioni formali, i dati di dettaglio relativi alle attuali gestioni, necessari per una progettazione aderente alle specificità territoriali…Le richieste, rimaste in larga parte inevase, sono state inviate con le seguenti note, a riprova della costante ricerca di collaborazione da parte dell'Ente: - Mail del 21.12.2022, 28.12.2022 e 12.01.2023; - Note prot. n. 2978/2022, 3009/2022, 3668/2022, 643/2023, 1750/2023, 459/2024; - Note di diffida prot. n. 1132/2024 (Comune di Angri) e n. 1133/2024 (Comune di Scafati); - Nota di interessamento della Prefettura di Salerno (prot. n. 1424/2024)”</corsivo>; tanto anche sulla base del condivisibile presupposto che l’acquisizione di tali informazioni  da parte degli enti rappresentanti delle realtà locali convolte fosse da anteporre alla possibilità (paventata come residuale e poi nei fatti in parte realizzatasi, stante il difetto, pure a valle della conferenza, di esaustive comunicazioni al riguardo) di dover attingere unicamente a “<corsivo>dati ed informazioni comunque disponibili presso l'Ente, avvalendosi anche delle informazioni desumibili da fonti ufficiali e da stime basate su parametri standard”.</corsivo></h:div><h:div>23.5. Quanto alla natura della conferenza, deve rammentarsi che la conferenza c.d. istruttoria, disciplinata dall’art. 14, comma 1, l. n. 241/1990, è indetta, di regola, “<corsivo>qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo</corsivo>”, mentre la conferenza c.d. decisoria (il cui paradigma si rinviene nell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990) è indetta, sempre, “<corsivo>quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche</corsivo>”.</h:div><h:div>Il discrimine fra le due tipologie di conferenza è dunque rappresentato dalla natura mono o pluristrutturata della fase decisoria. </h:div><h:div>In altri termini, laddove vi sia una sola amministrazione competente a decidere (c.d. decisione monostrutturata) la conferenza ha la funzione di acquisire la posizione di altri soggetti pubblici portatori di interessi coinvolti dall’esercizio del potere amministrativo (sostituendo o integrando la fase istruttoria, da cui la relativa denominazione), fermo restando che la competenza decisionale resta incardinata in capo all’autorità procedente, che provvederà ad adottare autonomamente le proprie determinazioni tenendo conto degli elementi acquisiti nel corso della conferenza.</h:div><h:div>Nel caso in cui, invece, la fase decisionale si configuri quale pluristrutturata, risultando necessarie, in vista  dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, manifestazioni di volontà o di giudizio di altre amministrazioni coinvolte (pareri, concerti, intese, nulla osta o atti di assenso comunque denominati) la conferenza sarà, per l’appunto decisoria, e la determinazione motivata della sua conclusione “<corsivo>sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati</corsivo>” (art. 14 quater l. n. 241/1990).</h:div><h:div>23.6. Facendo applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche al caso di specie deve rilevarsi che la contestata conferenza (pur volendo prescindere dal <corsivo>nomen iuris</corsivo> utilizzato dall’amministrazione procedente, che come noto non vincola il giudice nella qualificazione della fattispecie  normativa, e dalla dichiarata finalità di acquisire dai Comuni i dati e le informazioni necessarie all'implementazione del progetto preliminare approvato con delibera n. 3/2025) deve senz’altro ricondursi al <corsivo>genus</corsivo> della conferenza istruttoria, essendo riservata all’EdA (per quanto già sopra illustrato in sede di ricostruzione del quadro normativo di riferimento) la competenza esclusiva in punto di scelta della modalità di gestione e di successivo affidamento, con conseguente natura monostrutturata della decisione. </h:div><h:div>Né tale natura può dirsi arbitrariamente mutata, in corso d’opera, per il solo fatto che nel verbale dell’ultima seduta si è determinato di “<corsivo>approvare il progetto tecnico-economico del servizio di gestione dei rifiuti urbani (Segmento “Labour Intensive”) per il Sub Ambito Distrettuale “Agro Settentrionale”, come definito nella relazione illustrativa oggetto della Conferenza</corsivo>”, trattandosi del progetto preliminare già adottato con delibera n. 3/2025, la cui approvazione in via definitiva è in ogni caso riservata in via esclusiva all’EdA, come peraltro ribadito anche nei punti successivi del verbale, ove si precisa che l'Ente d’Ambito procederà all'elaborazione finale degli atti di gara sulla base dei dati trasmessi dai Comuni nel corso del procedimento e di quelli comunque disponibili e che il progetto così redatto sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Ambito per la successiva indizione della procedura ad evidenza pubblica.</h:div><h:div>23.7. Ne discende altresì l’inapplicabilità della regola delle c.d. "posizioni prevalenti", a torto invocata  dal Comune ricorrente, in quanto destinata a sostituire, nella conferenza decisoria, la regola dell’unanimità della decisione.</h:div><h:div>23.8. Risultano del pari infondate le doglianze incentrate sull’omessa considerazione del “<corsivo>dissenso motivato</corsivo>”, anche considerato che le deduzioni dei Comuni sono state esaminate e valutate nel corso delle sedute del 17 settembre 2025 e del 22 ottobre 2025.</h:div><h:div>23.9. Infine, devono essere disattese anche le censure inerenti la carenza progettuale che si appalesano, come dedotto dall’EdA, premature considerato che, per quanto emerge dagli atti, la predisposizione del progetto da porre a base della procedura di scelta del gestore è ancora  <corsivo>in itinere</corsivo>. </h:div><h:div>23.10. Per mera completezza deve essere esaminata la doglianza di illogicità e disparità di trattamento da ultimo formulata con riguardo alla circostanza che con “<corsivo>Deliberazione n. 28 del 30 dicembre 2025 (depositata agli atti del giudizio R.G.N. 2039/2024), l’EdA Salerno ha approvato una proposta di affidamento in regime di in house providing, formulata dai Comuni del SAD "Costa d’Amalfi" ADDIRITTURA NEL DICEMBRE 2025</corsivo>, <corsivo>dunque in un momento temporale ancora più avanzato e ben oltre i termini che EdA pretendeva fossero "perentori" per il Comune ricorrente” </corsivo>dal che emergerebbe che “<corsivo>l’EdA Salerno ha utilizzato clamorosamente due pesi e due misure. Mentre per la Costa d’Amalfi ha valorizzato la "convenienza della scelta" e la "tutela del contesto territoriale", per il SAD Agro Settentrionale ha opposto un muro formalistico di irricevibilità, omettendo ogni valutazione di merito sulla relazione tecnica presentata dai Comuni di Angri e Scafati</corsivo>” (memoria di replica del 19 maggio 2026).</h:div><h:div>In disparte la (invero dirimente) considerazione per la quale la censura è stata introdotta con memoria non notificata, deve osservarsi che il vizio di disparità di trattamento può ravvisarsi solo sul presupposto, di cui l'interessato deve fornire prova rigorosa, dell'identità assoluta delle situazioni considerate (<corsivo>ex plurimis</corsivo>, Consiglio di Stato, sez. II, 21 febbraio 2025, n. 1482), evenienza affatto riscontrabile nel caso di specie, considerato <corsivo>inter alia</corsivo> che, per quanto emerge dalla deliberazione richiamata, disponibile agli atti del giudizio n. 2039/2024 R.G. e dalla sentenza di questo TAR n. 1590/2025:</h:div><h:div>- i Comuni del SAD Costa di Amalfi avevano sottoscritto all'unanimità, in data 20 luglio 2022, convenzione ex art. 30 TUEL ai sensi dell’art. 24, comma 6 bis, L.R.C. 14/2016, con conseguente (astratta) deroga alla competenza decisionale dell’EdA; </h:div><h:div>- “<corsivo>con delibera n. 1 del 5 luglio 2024 il SAD Costa d’Amalfi ha approvato il progetto definitivo dei Servizi di Igiene Urbana del SAD Costa d'Amalfi; ha approvato la relazione ex articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022 del servizio, individuando le modalità di gestione; ha ritenuto di fare ricorso allo strumento dell'in house providing, ritenendo tale modalità la più idonea a garantire la maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa per i servizi del ciclo integrato dei rifiuti</corsivo>” (TAR Salerno, sez. I, n. 1590/2025);</h:div><h:div>- emersa l’invalidità della convenzione (per originario difetto di firma digitale, poi apposta, a seguito di invito dell’EdA del 28 ottobre 2025, solo da alcuni dei Comuni del SAD, con conseguente carenza della necessaria unanimità) l’EdA “<corsivo>per superare la grave situazione di stallo e garantire che la funzione essenziale di organizzazione del servizio venga comunque esercitata, per l'affidamento del servizio al gestore unico</corsivo>” ha fatto applicazione dell’art. 26 bis, comma 4, L.R.C. n. 14/2016, prendendo in esame (ed approvando) la proposta, formulata dalla maggioranza qualificata dei Comuni del SAD, “<corsivo>di individuare l'affidamento in house providing quale forma di gestione e di affidare il servizio alla società interamente pubblica "Miramare Service S.r.l.</corsivo>”.</h:div><h:div>Dalla (sia pur sintetica) ricostruzione della vicenda emergono i plurimi tratti differenziali rispetto alla fattispecie che occupa, atteso che, da un lato, nel SAD “Agro Settentrionale” non vi è mai stata la stipula di alcuna convenzione ex art. 30 TUEL né, conseguentemente, alcuna deliberazione relativa alla scelta di modalità di gestione da parte del SAD; dall’altro, la delibera adottata dall’EdA nei riguardi del SAD Costa d’Amalfi rappresenta il primo esercizio della competenza decisionale dell’organo di governo dell’ATO (ripristinata dopo il venir meno della convenzione ex art. 30 TUEL), mentre per il SAD Agro Settentrionale la competenza è stata esercitata con la delibera n. 2/2024, rispetto alla quale la proposta dei Comuni di Angri e Scafati è stata trasmessa solo posteriormente.</h:div><h:div>24. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.</h:div><h:div>25. Stanti la complessità e la parziale novità delle questioni trattate le spese possono essere in parte compensate; per la restante parte vanno poste a carico del Comune soccombente nella misura liquidata in dispositivo.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.</h:div><h:div>Compensa parzialmente le spese di lite e condanna il Comune ricorrente al pagamento delle restanti spese, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori in favore dell’EdA Salerno ed in € 1.000,00 (duemila/00) oltre accessori in favore di ciascuno degli altri Comuni (Pagani, Corbara, Sant’Egidio del Monte Albino).</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="10/06/2026"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Gabriella Leonetti</h:div><h:div>Anna Saporito</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>