<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240031420250116074651179" descrizione="" gruppo="20240031420250116074651179" modifica="16/01/2025 07:53:13" stato="2" tipo="2" modello="3" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00314"/><fascicolo anno="2025" n="00081"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.2:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240031420250116074651179.xml</file><wordfile>20240031420250116074651179.docm</wordfile><ricorso NRG="202400314">202400314\202400314.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\740 Nicola Durante\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Gaetana Marena</firma><data>16/01/2025 07:53:13</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>16/01/2025</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Durante,	Presidente</h:div><h:div>Gaetana Marena,	Primo Referendario, Estensore</h:div><h:div>Roberto Ferrari,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </h:div><h:div>del provvedimento del 10.02.2024, di rigetto della SCIA; </h:div><h:div>Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti: </h:div><h:div>dell’ordinanza di demolizione del 5.3.2024, n. 3;</h:div><h:div>Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti: </h:div><h:div>del provvedimento di annullamento n. 6 del 2024;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 314 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da; </h:div><h:div>Maria Rosaria Attanasio, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Nocera Superiore, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti><h:div>ad opponendum:</h:div><h:div>Albani Service S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Giuseppe Feola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via G.V. Quaranta n. 5; </h:div></intervenienti><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Superiore;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>La ricorrente in epigrafe era destinataria dell’ordinanza, prot. 15309 del 31.05.2016, recante la demolizione delle seguenti opere: “ampliamento al primo e secondo livello con la chiusura di una vanella, opere in realtà già eseguite ed inerenti una sopraelevazione su un’area estradossale, non di proprietà della stessa richiedente; i balconi, già concretamente costruiti da tempo, mai assentiti”.</h:div><h:div>Con nota n. 256 del 10.11.2023, la stessa manifestava la volontà di dare corso all’ottemperanza con la SCIA del 10.11.2023, n. 256, condizionata, come da relazione tecnica allegata: - all’ottenimento di autorizzazione sismica; – all’autorizzazione Paesaggistica Semplificata; - al sopralluogo da parte del responsabile del procedimento per non conformità della Disposizione di Demolizione del 02.12.2022 Prot. 34521/2022 allo stato dei luoghi ed ai titoli precedentemente rilasciati, Concessione Edilizia in Sanatoria n. 209 prot. 15082 del 16.09.2003 Sanatoria Edilizia n. 1 prot. 12858 del 14.07.2006;</h:div><h:div>Con il provvedimento, prot. n. 3730 del 12.2.2024, il Comune disponeva il rigetto della SCIA n. 256/2023, in quanto ritenuta non adeguata alla soluzione delle problematiche esposte.</h:div><h:div>Avverso l’atto de quo insorge la ricorrente in epigrafe, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato al Comune, ma non al controinteressato, e depositato nei termini di legge.</h:div><h:div>Il ricorso è sorretto dalle seguenti censure di illegittimità, così di seguito sintetizzate:</h:div><h:div>I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 2 E 3 L. N. 241/90 E 97 COST.) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETÀ - CONTRADDITTORIETÀ - PERPLESSITÀ - SVIAMENTO)</h:div><h:div>Si rimarca che la motivazione del diniego è inesistente, essendo preclusa alla ricorrente la possibilità di conoscere quali siano gli elementi ostativi per i quali la soluzione prospettata non risulti adeguata. Trattandosi di area ricadente in zona A2, dell’attuale PUC, insediamenti storici extra moenia, è necessaria l’acquisizione del parere da parte della SABAP. Si rimarca, altresì, che in assenza di adeguata istruttoria e di rilascio preliminare di adeguato titolo edilizio, non si possa incidere sulla struttura immobiliare preesistente, non essendo sufficiente porre a base dell’intervento la mera ordinanza ripristinatoria.</h:div><h:div>II - VIOLAZIONE DI LEGGE (COMMA 3 DELL’ART. 19-BIS DELLA L. 241/90, ART. 5, CO. 1-BIS E ART. 23 DEL D.P.R. N. 380/2001) – ECCESSO DI POTERE - (ARBITRARIETÀ, ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ) – DIFETTO DI MOTIVAZIONE</h:div><h:div>Secondo la prospettazione attorea, la mancata produzione degli atti di assenso necessari e da allegare alla SCIA condizionata non esonera l’amministrazione comunale dall’onere di attivare il procedimento per ottenere i pareri e le autorizzazioni mancanti. Solo a definizione dell’attivata procedura di acquisizione, l’amministrazione avrà facoltà di riedizione del potere per la definizione decisionale della pratica. La mancata richiesta dell’autorizzazione paesaggistica o di altro nulla osta, necessario, non può, di per sé, giustificare un diniego, che sarebbe, a dire della ricorrente, illegittimo.</h:div><h:div>III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 93 E 94 IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 31, 33 E 37 DEL TUE) - ECCESSO DI POTERE - (ARBITRARIETÀ, ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA, SVIAMENTO, CONTRADDITTORIETÀ) – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.</h:div><h:div>Secondo l’assunto attoreo, dalla rappresentazione grafico, progettuale e fotografica dello stato dei luoghi di cui alla SCIA, denegata, si rileva la parziale assenza delle opere descritte ed assoggettate all’ordine demolitorio; tale circostanza impone un necessario contraddittorio nell’indispensabile espletamento di un’attività accertativo-fattuale, che è stato omesso anche nel contestato accertamento effettuato in data 9.11.2023. Segue, anche sotto tale prospettazione, la necessità di un’attività tecnica congiunta.</h:div><h:div>IV – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (DISPOSIZIONE IN MATERIA DI RIPRISTINO ARTT. 150 E SS. DEL D.LGS. 81/08) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 22. 1A) DEL TUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 23 DEL TUE) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETÀ - CONTRADDITTORIETÀ - PERPLESSITÀ - SVIAMENTO)</h:div><h:div>Trattandosi di demolizione parziale, l’intervento si inquadra nella previsione di opere di ristrutturazione edilizia, dunque il titolo corretto è una SCIA ai sensi di quanto prescritto dall’art. 23 del dpr 380/2001.</h:div><h:div>V - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 10 BIS L. N. 241/90 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 10 L. N. 241/90 E 97 COST.) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE - ARBITRARIETÀ - CONTRADDITTORIETÀ - PERPLESSITÀ - SVIAMENTO).</h:div><h:div>Secondo la ricostruzione attorea, il provvedimento gravato avrebbe obliterato il segmento partecipativo.</h:div><h:div>VI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 2 E 3, L. 241/1990; ART. 31 COMMA IV D.P.R. N.380/2001) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, 12 ARBITRARIETÀ, ERRONEITÀ MANIFESTA, TRAVISAMENTO, SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DEL PRINCIPIO DEL CONTRARIUS ACTUS E DI QUELLO DI PROPORZIONALITÀ.</h:div><h:div>Secondo la ricostruzione attorea, il rilevante anomalo intervallo di tempo intercorso tra provvedimenti che il Legislatore ha voluto tra loro strettamente connessi e conseguenziali sotto un profilo temporale – ordinanza di demolizione e successivo accertamento di inottemperanza - avrebbe dovuto indurre il Comune a conformare l’azione amministrativa a canoni di ragionevolezza, buon senso e proporzionalità.</h:div><h:div>VII - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 31 D.P.R. 380/2001) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO- ILLOGICITÀ).</h:div><h:div>Secondo l’assunto attoreo, l’atto di accertamento sarebbe illegittimo per indeterminatezza dell’oggetto, non contenendo alcuno specifico riferimento catastale in relazione ai singoli abusi, per una indispensabile esatta individuazione e specificazione della oggettiva consistenza da acquisire. L’atto di accertamento non può, infatti, prescindere dall’esatta e puntuale individuazione del “bene”, costituendo titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.</h:div><h:div>VIII – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 31 D.P.R. 380/2001) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO - ILLOGICITÀ) - VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE.</h:div><h:div>La parte ricorrente rimarca che sarebbe violato il contraddittorio nell’ambito del sopralluogo svolto in data 9.11.2023, richiamato nel provvedimento impugnato sub d) di accertamento di inottemperanza, impugnato come atto sub e). La verifica di inadempienza alla ordinanza demolitoria inflitta avrebbe una precisa funzione di garanzia: ed infatti, in sede di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, all’interessata è data facoltà di esprimere le sue ragioni e di fornire spiegazioni atte ad evitare che venga adottato un provvedimento ablatorio conclusivo illegittimo.</h:div><h:div>Con un primo ricorso per motivi aggiunti, la parte ricorrente insorge avverso la disposizione ripristinatoria, del 5.3.2024, n. 3, prot. n. 0005795, recante l’ingiunzione demolitoria del seguente abuso così descritto:</h:div><h:div>“– ampliamento fabbricato di metri lineari 2,00 in piano terra, in assenza di aderenza e distanze dai confini di metri lineari 5,00 (proprietà Sorrentino) su versante sud/est secondo le prescrizioni delle NTA del previgente PRG e come ribadito dalle sentenze TAR 1932/2021 e CdS n. 705/2022; - ampliamento fabbricato in primo e secondo piano, privo di aderenza sul versante nord rispetto alla proprietà Albani Service srl e sul versante sud/est rispetto alla proprietà Sorrentino, nonché in spregio alla distanza metri lineari 5,00 dal confine libero previste dalle NTA del previgente PRG e come ribadito dalle Sentenze TAR 1932/2021 e CdS n. 705/2022 … opere abusive realizzate e relative al permesso di costruire n. 69/2014, successivamente annullato, in autotutela, giusto provvedimento amministrativo in atti prot. n. 13752 del 16.06.2015 …”.</h:div><h:div>Il ricorso è sorretto dai seguenti vizi di illegittimità, così di seguito rubricati:</h:div><h:div>I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 27 E 31 D.P.R. 380/01) – ECCESSO DI POTERE (CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DEL PRESUPPOSTO, DELLA MOTIVAZIONE).</h:div><h:div>II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 27 E 31 D.P.R. 380/01) – VIOLAZIOINE DI LEGGE (ART. 21NONIES DELLA L. 241/90) - ECCESSO DI POTERE (CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DEL PRESUPPOSTO, DELLA MOTIVAZIONE).</h:div><h:div>III – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 31 D.P.R. 380/01) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREVENZIONE (ARTT. 873 E SS. C.C.) - ECCESSO DI POTERE (CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DEL PRESUPPOSTO, DELLA MOTIVAZIONE).</h:div><h:div>IV – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 27, 31, 36 E 38 D.P.R. 380/2001 IN RELAZIONE ALL’ART. 21NONIES L. 241/1990) – ERRORE DI FATTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO - ILLOGICITÀ) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.</h:div><h:div>V – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 27, 31, 36 E 38 D.P.R. 380/2001 IN RELAZIONE ALL’ART. 21NONIES L. 241/1990) – ERRORE DI FATTO - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO - ILLOGICITÀ) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.</h:div><h:div>VI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ART. 31 D.P.R. 380/01 IN COMNINATO DISPOSTO CON L’ART. 38) – ECCESSO DI POTERE (CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DEL PRESUPPOSTO, DELLA MOTIVAZIONE) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 2909 C.C.).</h:div><h:div>VII - VIOLAZIONE DI LEGGE (INCOMPETENZA FUNZIONALE DELL’AREA LL. PP.) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (D.P.R. 380/01 IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 7 E 10 DELLA LEGGE 241/90) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITÀ E TASSATIVITÀ – ECCESSO DI POTERE (GENERICITÀ – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – PERPLESSITÀ - SVIAMENTO).</h:div><h:div>Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, la parte ricorrente insorge avverso la disposizione n. 6/2024 del 24.04.2024, recante l’annullamento della disposizione demolitoria del 5.03.2024, n. 3.</h:div><h:div>I motivi di illegittimità sono così di seguito rubricati:</h:div><h:div>SULLA INTERVENUTA ACQUISIZIONE</h:div><h:div>I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31, COMMA 4, D.P.R. 380/01) – ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ).</h:div><h:div>II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31, COMMA 4, D.P.R. 380/01) – ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ).</h:div><h:div>SULLA RELAZIONE DI RETTIFICA DEL 19.04.2024 A FIRMA DEL TECNICO ISTRUTTORE (ARCH. V. GALASSO) </h:div><h:div>III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31, COMMA 4, D.P.R. 380/01) – ECCESSO DI POTERE (ILLOGICITÀ MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ).</h:div><h:div>IV - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 27, 31, 36 E 38 D.P.R. 380/2001 IN RELAZIONE ALL’ART. 21NONIES L. 241/1990) – ERRORE DI FATTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO - ILLOGICITÀ) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.</h:div><h:div>Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per l’inammissibilità ed il rigetto del gravame.</h:div><h:div>Spiega intervento ad opponendum il controinteressato, non evocato in giudizio.</h:div><h:div>Con ordinanza collegiale del 30.05.2024, n. 1175, questo TAR rigettava l’istanza cautelare nonché la richiesta di sospensione il giudizio, con la seguente motivazione:</h:div><h:div>“Ritenuto che non è necessario sospendere il giudizio ex art. 77 cpa, per la pendenza della querela di falso dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, che non si assume rilevante ai fini della decisione della presente controversia, atteso che, come opposto dalle controparti, “l’esito dell’incidente di falso non potrebbe in alcun modo inficiare le statuizioni del G.A., non essendo in discussione (nemmeno nella querela di falso) che le opere abusive – come tali definitivamente già accertate con provvedimenti consolidatisi nelle sentenze passate in cosa giudicata – non siano state rimosse” ed avendo il ricorrente dedotto che, avendo egli “comunicato la volontà concreta di provvedere, sia pure in epoca successiva alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, alla demolizione, con integrale ripristino dello stato dei luoghi, la fattispecie acquisitiva di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 31 non è procedibile, sebbene nel caso di specie non trovi applicazione. Nel caso in questione l’iter del procedimento sanzionatorio repressivo non era giunto ancora a conclusione, trovando applicazione la regola secondo cui fino a quando l’opera esiste nella sua integrità ed il soggetto ne conserva la titolarità, è sempre possibile richiedere il ripristino, avente lo scopo di evitare le previste sanzioni consequenziali all’inottemperanza; Considerato che, ai fini della sospensione del processo amministrativo, la giurisprudenza assume che il giudice amministrativo debba sempre svolgere una specifica valutazione sulla rilevanza della questione di falso nonchè sulla conseguente necessità di sospendere il processo davanti a sé, al fine di evitare che l'istituto della querela di falso possa essere distorto a fini diversi ed utilizzato come strumento dilatorio per impedire o ritardare la pronuncia nel merito della controversia principale (Cons. Stato, 17 marzo 2015, n. 1374; T.A.R. Napoli, sez. VIII, 15/06/2020, n.2376); questo perché va escluso qualsiasi automatismo tra la proposizione della querela di falso e la sospensione del giudizio nel quale è stato prodotto il documento la cui autenticità è contestata con tale querela (Cass. civ., V, 3 aprile 2013, n. 8046; VI, ord. 30 novembre 2017, n. 28671)”.</h:div><h:div>Con ordinanza collegiale del 29.08.2024, n. 3103, il Consiglio di Stato, sezione II, rigettava l’appello cautelare avverso l’ordinanza di questo TAR, n. 01175/2024, con la seguente motivazione:</h:div><h:div>“Considerato che in relazione alla contestazione, riproposta con il ricorso di primo grado in ordine alle opere da demolire, non sussistono profili di fumus boni iuris, trattandosi di opere individuate nei precedenti ordini di demolizione già oggetto di accertamento giurisdizionale; Considerato che rispetto agli atti impugnati in primo grado con i motivi aggiunti non sussiste alcun danno grave ed irreparabile, in quanto l’ordinanza di demolizione del 5 marzo 2024 è stata annullata in autotutela dal Comune, mentre la relazione istruttoria del 19 aprile 2024 dovrà essere trasfusa in nuovo ordine di demolizione per le opere accertate nel sopralluogo del 20 febbraio 2024, restando le altre opere oggetto dei provvedimenti coperti dal giudicato”.</h:div><h:div>Nell’udienza pubblica del 15 gennaio 2024, la causa è introitata per la decisione.</h:div><h:div>In relazione al primo ricorso per motivi aggiunti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.</h:div><h:div>Com’è noto, l’art. 34, comma 5, cpa statuisce che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”; l’art. 35 contempla espressamente l’ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.</h:div><h:div>Nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell'interesse del ricorrente, all'esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell'assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l'amministrato; mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato (T.A.R. Napoli, sez. V, 09/08/2016, n.4051; Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869; TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410).</h:div><h:div>Ed invero, come emerge dalla documentazione in atti, il provvedimento demolitorio, n. 3 del 2024, oggetto del presente gravame, è stato annullato in autotutela, con la disposizione n. 6 del 24.4.2024, per l’erroneo ed improprio riferimento alle opere già oggetto dell'ordinanza demolitoria n.13/2016 e di cui il Comune ha già accertato l’inottemperanza alla demolizione e ha disposto l’intervenuta acquisizione, in prospettiva della rinnovazione del procedimento ingiuntivo delle ulteriori opere abusive.</h:div><h:div>Il ricorso principale, ed il secondo ricorso per motivi aggiunti, sono rigettati.</h:div><h:div>Com’è noto, l’infondatezza del gravame prescinde, in linea di principio, dallo scrutinio delle eccezioni di rito, ma, nella fattispecie in esame, è d’obbligo una precisazione ricostruttiva, in ordine all’ammissibilità dello stesso. </h:div><h:div>Non si appalesa meritevole di apprezzamento l'eccezione d'inammissibilità profilata dal Comune resistente, nella sua memoria difensiva, fondata sull’omessa notifica del ricorso introduttivo al controinteressato.</h:div><h:div>Sul punto, giova precisare che, com’è noto, nel processo amministrativo, la figura del controinteressato si configura quando sono presenti due elementi: uno formale, rappresentato dalla menzione nominativa del soggetto nel provvedimento impugnato che consente all'attore di identificarlo facilmente; e uno sostanziale, che consiste nell'esistenza di un interesse legittimo opposto a quello fatto valere dall'attore attraverso il ricorso, ovvero un interesse a mantenere la situazione attuale (T.A.R. Catania, sez. I, 04/03/2024, n.838).</h:div><h:div>La qualifica di controinteressato va riconosciuta non già a chi abbia un interesse anche legittimo, a mantenere in vita il provvedimento impugnato e tanto meno a che ne subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse, ma solo a chi dal provvedimento stesso riceva un vantaggio diretto ed immediato, ossia un positivo ampliamento della propria sfera giuridica (Consiglio di Stato, sez. VI, 02/01/2024, n.16).</h:div><h:div>Ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie in esame, la parte ricorrente ha notificato il ricorso solo al Comune, omettendo la notifica, richiesta dall'articolo 41, comma 1, del codice del processo amministrativo, ad Albani Service srl.</h:div><h:div>La società <corsivo>de qua</corsivo> assume senza dubbio la qualifica di controinteressato, atteso che, come ben rimarca il Comune, la stessa ha denunciato gli abusi per cui su cui si controverte; ha sollecitato l’acquisizione impugnata con il presente gravame, come emerge testualmente dalla relazione prot. n. 34056 del 09.11.2023; è stata coinvolta dalla ricorrente in tutti i giudizi proposti.</h:div><h:div>La stessa, però, sebbene non ritualmente evocata in giudizio, ha poi spiegato intervento <corsivo>ad opponendum</corsivo> il 24.03.2024.</h:div><h:div>Ciò vale ad elidere la valutazione in termini di inammissibilità, atteso che l’intervento <corsivo>ad opponendum</corsivo> del controinteressato pretermesso dispiega efficacia sanante dell’omessa notifica del ricorso.</h:div><h:div>Del resto la stessa giurisprudenza è chiara.</h:div><h:div>Assume, infatti, che l'intervento spontaneo del controinteressato pretermesso, in linea di principio, non ha l'effetto di sanare il difetto di contraddittorio atteso che la comparizione del controinteressato non evocato in giudizio sana unicamente l'eventuale irregolarità di una notifica che sia stata effettuata, non potendo, invece, produrre alcun effetto sanante nei casi in cui la notifica stessa difetti in radice e in toto e il controinteressato sia intervenuto al dichiarato fine di eccepire l'inammissibilità del ricorso per tale causale oltre il termine utile per la proposizione dell'impugnazione. </h:div><h:div>Soltanto ove l'intervento <corsivo>ad opponendum</corsivo> si sia verificato nel segmento temporale fra la conoscenza del provvedimento impugnato e i termini per la proposizione del ricorso, la spontaneità della costituzione rende superflua la notificazione, essendosi il contraddittorio, comunque, costituito ed essendo, quindi, stato raggiunto lo scopo della prescrizione tassativa (T.A.R. Bari, sez. II, 05.05.2020, n.628; TAR Piemonte, sez. I, 27.09.2009, n. 2085); T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 2 ottobre 2019, n. 2317).</h:div><h:div>Ed invero, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, è incontestabile che, al momento dell’intervento, il termine di 60 giorni fosse ancora pendente.</h:div><h:div>Nel merito, il gravame, nel suo complesso, è tuttavia infondato.</h:div><h:div>Si controverte della legittimità o meno del gravato provvedimento, prot. n. 3730 del 12.2.2024, con il quale il Comune disponeva il rigetto della SCIA n. 256/2023, unitamente al provvedimento n. 6/2024 del 24.04.2024, recante l’annullamento della disposizione demolitoria del 5.03.2024, n. 3.</h:div><h:div>Ed invero, sulla base della documentazione in atti, i provvedimenti impugnati si appalesano al Collegio legittimi.</h:div><h:div>Vanno disattese, in quanto infondate, tutte le censure di illegittimità profilate nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.</h:div><h:div>Sono pienamente condivisibili le deduzioni profilate dal Comune resistente, nella sua memoria difensiva, nella quale si assume quanto segue:</h:div><h:div>“l’effetto acquisitivo del cespite al patrimonio dell’Ente, scaturente dall’inottemperanza alla demolizione, nel termine di legge, è automatico al verificarsi dei presupposti ivi contemplati… l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione è normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l'effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l'ingiunzione stessa. La giurisprudenza maggioritaria ha affermato che l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto ablatorio automatico dell’inottemperanza all'ingiunzione di demolizione entro il termine all’uopo prefissato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 2015, n. 1064; 23 novembre 2017, n. 5471; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 3 febbraio 2015, n. 751; sez. III, 15 luglio 2016, n. 3549; sez. II, 18 settembre 2017, n. 4547; sez. III, 16 febbraio 2018, n. 1049), si verifica, cioè, ope legis, allo scadere del termine stabilito, con la conseguenza che l'accertamento dell'inottemperanza ha solo valenza di titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari e con l'ulteriore corollario che la notifica di tale atto all'interessato riveste una esclusiva funzione certificativa del già avvenuto trasferimento del diritto di proprietà in capo all’Ente Locale (cfr., ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 26 marzo 2014 n. 1780; sez. VII, 4 aprile 2014, n. 1969; Cass. pen., sez. III, 6 ottobre 2016, n. 51709); … nessuna rilevanza, poi, può essere attribuita alla SCIA presentata in data 10.11.2023 (prot. n. 10 34158) perché presentata: - in epoca abbondantemente successiva alla scadenza del termine dei 90 giorni per eseguire la demolizione, considerando quale dies a quo la sentenza del TAR Salerno n. 1932/2021, che ha confermato la legittimità dell’ordinanza demolitoria; - dopo l’avvenuto accertamento dell’inottemperanza avvenuto in data 09.11.2023”.</h:div><h:div>Vale, altresì, invocare, ad ulteriore comprova dell’infondatezza del presente gravame, che lo stesso Consiglio di Stato, sez. VII, con ordinanza collegiale del 29.08.2024, n. 3103, statuiva che: “Considerato che in relazione alla contestazione, riproposta con il ricorso di primo grado in ordine alle opere da demolire, non sussistono profili di fumus boni iuris, trattandosi di opere individuate nei precedenti ordini di demolizione già oggetto di accertamento giurisdizionale”.</h:div><h:div>Le predette considerazioni conducono inevitabilmente il Collegio ad una declaratoria di infondatezza del ricorso principale.</h:div><h:div>E tanto basta al Collegio.</h:div><h:div>La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso principale ed il secondo ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>Dichiara cessata la materia del contendere, in relazione al primo ricorso per motivi aggiunti.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="15/01/2025"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Antonella Cirillo</h:div><h:div>Gaetana Marena</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>