<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><Provvedimento><meta id="20240025420240526095256122" descrizione="" gruppo="20240025420240526095256122" modifica="27/05/2024 00:31:07" stato="2" tipo="2" modello="2" destinatario="1" estpres="0" ricorrente="-OMISSIS-" versione="0" pdf="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2024" n="00254"/><fascicolo anno="2024" n="01186"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.3:sentenza:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>2</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20240025420240526095256122.xml</file><wordfile>20240025420240526095256122.docm</wordfile><ricorso NRG="202400254">202400254\202400254.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\761 Pierluigi Russo\</rilascio><tipologia>Sentenza</tipologia><firmaPresidente><firma/><data>00:00:00</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Michele Di Martino</firma><data>27/05/2024 00:31:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>03/06/2024</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><ufficioStudi><invio>N</invio><note/></ufficioStudi><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Falso</omissis></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Pierluigi Russo,	Presidente</h:div><h:div>Pierluigi Buonomo,	Referendario</h:div><h:div>Michele Di Martino,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>della nota del Comune di Sapri del 18.1.2024 prot. 001009 (doc. b1) trasmessa in pari data ed a mezzo PEC alla società ricorrente, con la quale viene espresso il diniego sull'istanza di accesso agli atti trasmessa dalla società ricorrente (ai sensi degli artt. 22 e ss., l. 241/1990) il 22-23.11.2023 e reiterata in data 19.12.202, per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata</h:div><h:div>nell'istanza medesima;</h:div><h:div>- nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti</h:div><h:div>NONCHE' PER LA DECLARATORIA DI ACCERTAMENTO</h:div><h:div>dell'illegittimità del rifiuto (diniego) frapposto dal Comune di Sapri in ordine alla predetta istanza del 22-23.11.2023e reiterata in data 19.12.2023 e del diritto della “CILENTO MARE S.C.a R.L.” Società consortile a responsabilità limitata (c.f./P.Iva n. 03994040651), in persona del Presidente suo legale rappresentante p.t. ad esercitare il diritto di accesso, mediante visione ed estrazione di copia, degli atti e dei documenti elencati nell'istanza di accesso del 22- 23.11.2023 (doc.b2), reiterata in data 19.12.2023;</h:div><h:div>E, QUINDI, PER LA CONDANNA</h:div><h:div>del Comune di Sapri ad esibire alla società ricorrente gli atti ed i documenti richiesti, con la facoltà, per la società ricorrente, di estrarre copia degli stessi;</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>sul ricorso numero di registro generale 254 del 2024, proposto da Cilento Mare S.C.Ar.L. Società Consortile a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele De Bonis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Sapri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Cacciapuoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Regione Campania, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sapri;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO</h:div><h:div>Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la ricorrente, premesso di essere è titolare della concessione demaniale marittima in area portuale n. 61/2017, nonché quella intimamente ed in termini di durata collegata relativa al mezzo portuale “travel lift” di cui alle delibere di G.M. n. 201/2014 e n. 96/2015 (già n. 66/2012) ha allegato e dedotto che: ancora oggi detiene dette aree in concessione provvedendo regolarmente al pagamento dei relativi oneri; ha un evidente interesse anche in concorrenza rispetto alle altre concessioni demaniali presenti nel Porto di Sapri, tra cui quelle rilasciate in favore del Comune di Sapri, compresa quella n. 4/2020 oggetto dell’avviso, peraltro adiacente alla concessione n. 61/2007; ha sempre confidato nel rispetto della legge ovvero nel fatto che le concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, devono essere affidate mediante procedura di gara, sicché alla scadenza (naturale o di legge) non vi è dubbio che le concessioni demaniali vanno come per legge assegnate mediante procedure di gara, alle quali intende partecipare; tuttavia, nella specie, nonostante le diverse osservazioni formulate, si assiste ad un fenomeno secondo cui, a quanto pare, il Comune di Sapri, vorrebbe vedere auto prorogate soltanto le proprie concessioni demaniali e scadute e non rinnovate le altre concessioni nel tentativo di impadronirsi senza alcuna gara ed in danno dell’erario (Demanio) delle concessioni demaniali portuali; infatti, con avviso del 24.10.2023, prot. 15737, il Comune di Sapri, “vista la domanda D2 inoltrata in data 24.10.2023 prot. 15718 con la quale il Dott. Antonio Gentile in qualità di sindaco pro tempore del Comune di Sapri e titolare della concessione demaniale n. 4/2020 chiede la variazione al contenuto della concessione”… genericamente rende noto “che la domanda predetta al fine della variazione al contenuto della concessione n. 4/2020 rimarrà depositata a disposizione del pubblico nell’ufficio del Demanio di questo Comune per il periodo di 15 (quindici) giorni consecutivi i quali avranno principio dalla data di affissione all’albo 24.10.2023 e termineranno il 8.11.2023 incluso. Nel predetto avviso “si invitano coloro che potessero avere interesse, a presentare per iscritto al Comune di Sapri, entro il perentorio termine suindicato, le osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l’avvertenza che trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alla pratica inerente la richiesta di variazione del contenuto”; in ragione di ciò, in relazione al predetto avviso del 24.10.2023, prot. 15737, ha presentato osservazioni con istanza di accesso agli atti con nota pec 3.11.2023, acquisita al protocollo del Comune di Sapri al. n. 16415 del 6.11.2023, a fronte della quale il Comune di Sapri con nota prot. 16854, del 13.11.2023, consentendo l’accesso agli atti, ha trasmesso i seguenti documenti: - Modello D2 di rinnovo della concessione demaniale n.4/2020; - 2. File xml allegato al modello D2; ricevuti detti documenti, con nota pec 13.11.2023, ha presentato le proprie osservazioni, chiedendo l’annullamento dell’avviso per i diversi motivi ivi esplicitati sub. nn. da 1) a 7); ciò stante, il Comune di Sapri, senza tenere conto delle predette osservazioni, ha rilasciato, in suo favore, la concessione n. 2/2023 (in variazione al contenuto della concessione n.4/2020 di cui all’ avviso ex art. 18 R.E.C.N. prot. 15737 del 24.10.2023), rendendo ciò noto con avviso pubblicato il 14.11.2023 prot. 16930; tuttavia, non solo ha omesso di pubblicare sull’albo pretorio detta concessione ma, nonostante le diverse richieste rivolte, non ha sino ad oggi mai consentito la visione e l’estrazione di copia di detta concessione e dei relativi documenti sulla base dei quali è stata (auto)rilasciata in suo favore; pertanto, con istanza di accesso agli atti del 22-23.11.2023, reiterata in data 19.12.2023 ed in relazione all’avviso del 24.10.2023, prot. 15737, nel ribadire il proprio interesse (sia quale titolare di adiacenti concessioni demaniali e sia in relazione alla domanda in concorrenza) ed al fine di poter esaminare ed eventualmente impugnare la concessione n. 2/2023, ha chiesto al Comune di Sapri l’accesso ai seguenti atti / documenti: di copia di detta concessione n. 2/2023 di variazione del contenuto della concessione n. 4/2020 nonché copia di tutti gli allegati ed atti relativi e presupposti - nonché copia di tutti gli allegati ed atti relativi e presupposti (in particolare: dati amministrativi della concessione demaniale in scadenza ed il rilievo geometrico, richiesta di valutazione circa l’assentibilità alla variazione del titolo concessorio, dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti (art. 80 D.Lgs. 50/2016, D.Lgs. 159/2011, D.Lgs. n. 231/2001); - documentazione tecnica rappresentante lo stato concesso/autorizzato e lo stato di progetto; - relazione tecnica - documentazione fotografica - ricevuta pagamento spese di istruttoria, etcc.); il Comune di Sapri non ha evaso nei termini l’istanza di accesso agli atti del 22- 23.11.2023 e, soltanto a seguito della reiterazione della predetta istanza effettuata in data 19.12.2023, con nota del 18.1.2024 prot. 001009, trasmessa in pari data ed a mezzo PEC, ha comunicato il diniego all’accesso richiesto; il Comune ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di accesso agli atti per la seguente motivazione “Considerato che la menzionata concessione demaniale n.61/2017 è scaduta venendo meno l’interesse concreto, diretto e attuale”.</h:div><h:div>Di qui la proposizione del presente ricorso con cui è chiesto l’accertamento del diritto di accesso di essa ricorrente alla richiesta documentazione, all’uopo premettendo la propria legittimazione all’accesso e il proprio interesse al ricorso, rappresentando come nel caso di specie sia indubitabile sia la presenza di un interesse diretto, concreto e attuale nonché il collegamento con una situazione giuridica rilevante in ragione, fra l’altro, della necessità di comprendere quali atti / provvedimenti siano stati e si vogliono adottare in relazione alle altre concessioni riportate nell’allegato 1 del verbale di consegna del 7.12.2021 (eventuali rinnovi e proroghe delle stesse concessioni riportate nell’allegato 1 del verbale di consegna del 7.12.2021); di prendere contezza ed acquisire copia degli atti e provvedimenti prodromici che hanno portato il Responsabile del Settore Demanio alla pubblicazione dell’avviso, nonché di prendere contezza ed acquisire copia della concessione n. 2/2023 anche al fine di verificare l’esistenza degli “atti attuativi” eventualmente emessi dalla Dirigenza dell’Ente (indicati come necessari e prodromici anche nell’ordinanza TAR cautelare n. 248/2022 del 7.6.2022), ivi inclusa la relativa documentazione presentata e corrispondenza intercorsa</h:div><h:div>Si è costituito in giudizio il Comune di Sapri, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso. Ha, inoltre, insistito per il rigetto del ricorso.</h:div><h:div>Alla camera di consiglio del 21 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</h:div><h:div>DIRITTO</h:div><h:div>Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.</h:div><h:div>Il Collegio ritiene di dover richiamare, in via preliminare, i principi elaborati in via interpretativa dalla giurisprudenza amministrativa relativamente ai presupposti di ammissibilità dell’accesso documentale a norma degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990.</h:div><h:div>In base alla disciplina normativa prevista per tale forma di accesso, la pretesa ostensiva risulta circoscritta sul piano soggettivo, richiedendo ai fini del relativo riconoscimento la sussistenza di un interesse conoscitivo finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti: ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b, L. n. 241/1990, infatti, vengono definiti “interessati” all’accesso non tutti i soggetti indiscriminatamente, ma soltanto i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse “diretto”, “concreto” e “attuale”, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV, sent. 11 gennaio 2019, n. 249 e sez. V, sent. 21 agosto 2017, n. 4043).</h:div><h:div>In base al consolidato orientamento giurisprudenziale maturato sul tema, la richiesta legittimazione attiva è configurata in relazione al requisito della “strumentalità” dell’accesso, declinato dal citato art. 22, comma 1, lett. b, L. n. 241/1990, come finalizzazione della domanda ostensiva alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale - e non meramente emulativo o potenziale - connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso.</h:div><h:div>Sul punto è stato evidenziato, in sede giurisprudenziale, che la nozione di “strumentalità” – relativamente alla figura dell’accesso c.d. “ordinario” di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 – va intesa in senso ampio, in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, sent. 15 maggio 2017 n. 2269, sez. III, sent. 16 maggio 2016 n. 1978 e sez. IV, sent. 6 agosto 2014 n. 4209).</h:div><h:div>In tale prospettiva, la valutazione in ordine al legame tra finalità dichiarata e documento richiesto – quale presupposto di ammissibilità della pretesa ostensiva – va effettuata in astratto, senza apprezzamenti sull’eventuale infondatezza o inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti in questione, potrebbe proporre, risultando sufficiente che la documentazione richiesta costituisca mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, non dovendo rappresentare uno strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (in termini, cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, sent. 13 gennaio 2012, n. 116).</h:div><h:div>L’assetto delineato corrisponde, in particolare, alla definizione in via legislativa – operata nel contesto dell’istituto dell’accesso documentale – “di un delicato equilibrio tra due esigenze contrapposte, l’una alla più ampia trasparenza dell’amministrazione, l’altra ad escludere tutela a quelle istanze meramente pretestuose o comunque ingiustificate” (in tal senso, cfr. Cons. St., sent. n. 249/2019).</h:div><h:div>In tale prospettiva, è stato evidenziato che “il diritto all’accesso documentale – pur essendo finalizzato ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale - non si configura come un’azione popolare, esercitabile da chiunque, indipendentemente da una posizione giuridicamente differenziata; ne consegue che l’accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti si riferiscono direttamente o indirettamente, e comunque solo laddove essi se ne possano avvalere per tutelare una posizione giuridicamente rilevante” (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 14 settembre 2017, n. 4346).</h:div><h:div>Nell’ottica delineata, è richiesta – alla luce del disposto contenuto nell’articolo 25, comma 2, L. n. 241/1990 ai sensi del quale «la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata» – una puntuale e specifica deduzione delle finalità dell’accesso nell’ambito dell’istanza di ostensione, in modo da consentire la valutazione in ordine alla ricorrenza del nesso di strumentalità previsto dall’art. 22 L. n. 241/1990, come altresì ribadito nella recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 18 marzo 2021, n. 4.</h:div><h:div>Il prescritto nesso di strumentalità, dunque, se pure declinato in un’accezione ampia, non può in ogni caso prescindere dall’allegazione di elementi sufficienti ad estrinsecare il collegamento tra interesse dedotto, situazione giuridica azionata e documentazione richiesta.</h:div><h:div>Ciò premesso, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, in base al tenore delle deduzioni articolate in ricorso, al contenuto dell’istanza di accesso avanzata e alla documentazione versata in atti, sussista l’interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente alla ostensione dei richiesti documenti (e non dunque un interesse meramente emulativo o potenziale), che origina dalla rappresentata e non contestata circostanza in fatto che: 1) la società ricorrente è un operatore del settore; 2) occupa il suolo in oggetto, a prescindere dal fatto che la concessione n. 61/2017 sia scaduta o meno; 3) ha presentato osservazioni al predetto avviso del 24.10.2023 prot. 15737; 4) ha azionato, dinanzi al T.A.R. Campania Salerno, ben tre giudizi avverso le determinazioni assunte dal Comune di Sapri, definitivi con sentenze n. 892/2023; n. 893/2023; n. 2347/2022 (peraltro, è ancora sub iudice la fase attuativa di tale ultima sentenza).</h:div><h:div>Parimenti, va rimarcato che non sussistono impedimenti alla ostensione della richiesta documentazione, non venendo in rilievo alcun impedimento di legge né profili di riservatezza.</h:div><h:div>Risulta, dunque, accertato il collegamento tra l'interesse e il documento, ogni ulteriore indagine sull'utilità ed efficacia del documento stesso in prospettiva di tutela giurisdizionale ovvero sull'esistenza di altri strumenti di tutela eventualmente utilizzabili è del tutto ultronea (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 09/03/2020, n. 1664; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 19/03/2020, n. 3454).</h:div><h:div>Infatti, nell’accertare l’interesse all’accesso in capo al richiedente rispetto a determinati documenti, il Giudice deve verificarne la concretezza, l’attualità e il collegamento con una situazione giuridica meritevole di tutela (nella specie, come detto, sussistente), senza spingersi sino a sindacare l’utilità concreta che la conoscenza dei documenti amministrativi possa poi effettivamente determinare per il medesimo soggetto, ben potendo la documentazione richiesta costituire soltanto, genericamente, mezzo utile per la difesa (cfr. in questi termini Consiglio di Stato sent. n. 282/2020; fra le molteplici altre, Tar Lazio, sent. n. 8753/2020, n. 10620/2019; Tar Lombardia, Brescia, n. 32/2020; Consiglio di Stato, nel tempo, sentenze n. 5781/2019; n. 3017/2019; n. 3953/2018; n. 4372/2016; n. 511/2013; nonché le sentenze ivi richiamate).</h:div><h:div>In applicazione delle richiamate coordinate interpretative elaborate in sede giurisprudenziale, per le ragioni illustrate può concludersi che, nella fattispecie in esame, alla luce di quanto emerge dagli atti di causa e dalla documentazione depositata nei termini sopra riportati, il dedotto interesse conoscitivo – in rapporto alla documentazione oggetto dell’istanza di accesso e alla situazione giuridica azionata, alla luce della motivazione addotta a fondamento della pretesa ostensiva – sufficientemente definito, per cui si ravvisano – sul piano dell’interesse richiesto e in rapporto al necessario nesso di strumentalità – i presupposti individuati dagli articoli 22 e ss. L. n. 241/1990 ai fini dell’accesso.</h:div><h:div>In conclusione, per quanto esposto, il ricorso deve essere integralmente accolto, con conseguente ordine al Comune di Sapri di esibizione dei documenti richiesti entro un termine non superiore a 30 giorni dei seguenti atti e documenti e relativi allegati: - copia di detta concessione n. 2/2023 di variazione del contenuto della concessione n. 4/2020 nonché copia di tutti gli allegati ed atti relativi e presupposti - nonché copia di tutti gli allegati ed atti relativi e presupposti (in particolare: dati amministrativi della concessione demaniale in scadenza ed il rilievo geometrico, richiesta di valutazione circa l’assentibilità alla variazione del titolo concessorio, dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti (art. 80 D.Lgs. 50/2016, D.Lgs. 159/2011, D.Lgs. n. 231/2001); - documentazione tecnica rappresentante lo stato concesso/autorizzato e lo stato di progetto; - relazione tecnica - documentazione fotografica - ricevuta pagamento spese di istruttoria, etcc.).</h:div><h:div>Si ritiene, in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sulle questioni oggetto della controversia, di poter compensare eccezionalmente le spese di giudizio, fatto salvo il contributo unificato, che per legge segue la soccombenza e va pertanto posto a carico del Comune resistente.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara che la ricorrente ha diritto di accedere agli atti richiesti; </h:div><h:div>condanna il Comune di Sapri a consentire l’accesso agli atti oggetto della predetta istanza, così come in parte motiva individuati e specificati, entro il termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione, in via amministrativa, o dalla notifica, ad istanza di parte, della presente sentenza.</h:div><h:div>Compensa interamente le spese relative al presente grado di giudizio.</h:div><h:div>Pone il contributo unificato a carico del soccombente Comune.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="21/05/2024"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Michele Di Martino</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>