<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="1" estpres="0" gruppo="20230100620230725125918925" id="20230100620230725125918925" modello="3" modifica="25/07/2023 15:04:37" pdf="0" ricorrente="Aurora Car Wash S.r.l." stato="2" tipo="24" versione="2" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="01006"/><fascicolo anno="2023" n="01839"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230100620230725125918925.xml</file><wordfile>20230100620230725125918925.docm</wordfile><ricorso NRG="202301006">202301006\202301006.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Magistrati\740 Nicola Durante\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Nicola Durante</firma><data>25/07/2023 14:50:18</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Laura Zoppo</firma><data>25/07/2023 13:22:07</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>26/07/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Durante,	Presidente</h:div><h:div>Gaetana Marena,	Referendario</h:div><h:div>Laura Zoppo,	Referendario, Estensore</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l’annullamento</h:div><h:div>a)- della comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell’AUA e divieto di prosecuzione dell’attività del 19.4.2023 del Settore SUAP e Protezione Civile del Comune di -OMISSIS-; </h:div><h:div>b)- della nota prot. -OMISSIS- -OMISSIS-del 9.5.2023 del Settore Ambiente della Provincia di Salerno con la quale si prende atto della nota del SUAP del Comune di -OMISSIS- di cui sopra; </h:div><h:div>c)- nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente.</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div><corsivo>ex</corsivo> art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 1006 del 2023, proposto da</h:div><h:div>-OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfonso Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Virginia Galasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div><h:div>Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, rappresentata e difesa dall’avvocato Ugo Cornetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</h:div><h:div>-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <corsivo>pro tempore</corsivo>, non costituito in giudizio;</h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati/><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e della Provincia di Salerno;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/><h:div>FATTO e DIRITTO</h:div><h:div>Con il presente ricorso si impugna la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell’AUA e divieto di prosecuzione dell’attività del 19 aprile 2023 del Settore SUAP e Protezione Civile del Comune di -OMISSIS-.</h:div><h:div>La società ricorrente esercita l’attività di autolavaggio su un’area che, in data 19 gennaio 2023, è stata sottoposta a sequestro, poi convalidato il 24 gennaio 2023 con ordinanza emessa dall’Ufficio del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, in cui sono contestate alcune fattispecie di reato di natura ambientale derivanti dal mancato rilascio finale dell’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) da parte dell’Ufficio SUAP del Comune di -OMISSIS-.</h:div><h:div>Al riguardo deduce di aver presentato, in data 18 novembre 2016, all’Ufficio SUAP la richiesta di rinnovo autorizzazione allo scarico rilasciata ai sensi del D.Lgs. 152/2006; che l’Ufficio SUAP ha trasmesso la documentazione al competente Settore Ambiente Urbanistica della Provincia di Salerno, il quale, con nota prot. -OMISSIS- -OMISSIS-del 16 giugno 2017, ha adottato l’autorizzazione unica ambientale n. 495/2017, demandando al Comune di -OMISSIS- il rilascio materiale dell’atto di assenso.</h:div><h:div>Rappresenta che, a distanza di sette anni, il Comune di -OMISSIS- ha inflitto il divieto di prosecuzione dell’attività con la seguente motivazione: “<corsivo>l’avvenuto frazionamento dell’attività di autolavaggio rispetto all’attività di distributore di carburanti di cui dovrebbe essere pertinenza, ha comportato un’alterazione dello stato dei luoghi idonea ad inficiare la conformità urbanistica dell’impianto stesso, e che tale condizione è motivo ostativo al rilascio dell’AUA da parte del SUAP</corsivo>” e che successivamente, con nota prot. -OMISSIS- -OMISSIS-del 9 maggio 2023, il Settore Ambiente della Provincia di Salerno ha comunicato alla società ricorrente di prendere atto della nota del SUAP del Comune di -OMISSIS- di cui sopra rilevando che “<corsivo>il provvedimento di adozione dell’AUA non è titolo abilitativo ma produce effetti solo con il rilascio dell’autorizzazione da parte del SUAP</corsivo>”.</h:div><h:div>Si eccepisce la violazione dell’art. 10 bis Legge n. 241/1990, nonché la violazione dell’art. 5, comma 4, D.P.R. 59/2013, in base al quale, anche a voler qualificare il provvedimento come comunicazione dei motivi ostativi (ancorché non si sia assegnato il termine per contro dedurre), comunque non poteva essere inibita la prosecuzione dell’attività.</h:div><h:div>Si deduce che il materiale rilascio da parte del Comune dell’AUA (già adottata dal Settore provinciale preposto) è mero adempimento burocratico, invocando a sostegno l’art. 4, commi 3 e 7, D.P.R. 59/2013, dai quali si desume che, una volta adottato il provvedimento da parte della Provincia, l’ufficio SUAP del Comune deve, semplicemente, rilasciare il provvedimento essendogli preclusa qualsiasi diversa valutazione.</h:div><h:div>Si sostiene che il procedimento volto al rilascio dell’AUA può ritenersi perfezionato sotto la forma del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20, Legge n. 241/1990, precisando che la valutazione degli interessi ambientali nell’ambito del procedimento amministrativo pluristrutturato si era esaurita positivamente con l’adozione dell’AUA da parte della Provincia.</h:div><h:div>Si afferma che il Comune ha omesso di chiarire quale “<corsivo>alterazione dello stato dei luoghi idonea ad inficiare la conformità urbanistica dell’impianto stesso</corsivo>” possa dipendere dal frazionamento dell’attività di autolavaggio con quella di distribuzione dei carburanti e che comunque l’art. 141 L.R. n. 7/2020, recante “<corsivo>Attività complementari e servizi integrativi</corsivo>”, stabilisce che l’attività di lavaggio è autonoma rispetto all’impianto esistente di distribuzione carburanti, dovendosi ritenere un servizio integrativo, e non rientra tra quelle tassativamente esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti.</h:div><h:div>Si aggiunge che, ai sensi dell’art. 122, comma 6, L.R. n. 7/2020, si applica il regolamento regionale 1/2012, il cui art. 4, comma 1, lett. b), stabilisce che <corsivo>“… è consentita l’installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti, nonché le autonome attività commerciali integrative individuate dall’articolo 13</corsivo>”, tra cui il servizio di lavaggio.</h:div><h:div>Si invocano i principi generali dell’Unione europea di libertà di impresa e di libera prestazione dei servizi, deducendo l’assenza di ragioni di interesse generale per affermare che sia obbligata la gestione da parte dello stesso imprenditore dell’autolavaggio unitamente alla distribuzione di carburanti.</h:div><h:div>Si è costituita la Provincia di Salerno deducendo in fatto che l’istanza è stata istruita come richiesta di nuova autorizzazione giacché la precedente (in tesi da rinnovare) era scaduta in data 17 febbraio 2016; eccependo in via preliminare l'omessa impugnativa della richiamata AUA, nella parte in cui i suoi effetti sono stati condizionati al rilascio del titolo da parte del SUAP; ribadendo che la sola adozione dell'AUA, anche nella specifica ipotesi prevista dall'art. 4, comma 7, D.P.R. 59/2013, non consente di ritenere perfezionato il procedimento e formato il titolo abilitativo unico.</h:div><h:div>Quanto all’inerzia del Comune, ha sottolineato che controparte ne è corresponsabile, non avendo attivato i rimedi (stragiudiziali e giudiziali) apprestati dall'ordinamento e quindi prestando acquiescenza a tale stato di cose.</h:div><h:div>Con memoria la ricorrente ha insistito nei motivi di gravame.</h:div><h:div>Si è costituito il Comune di -OMISSIS- deducendo che l’attività di autolavaggio era stata autorizzata come attività pertinenziale all’attività di commercio al dettaglio di carburanti; che l’avvenuto frazionamento dell’attività di autolavaggio dall’attività di carburanti (la quale è compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica e della quale la prima era pertinenza e in quanto tale era stata autorizzata) ha provocato una violazione delle norme urbanistiche poiché l'impianto di autolavaggio non è compatibile con la destinazione agricola della zona; che i provvedimenti impugnati sono atti dovuti e vincolati da ciò discendendo la legittima pretermissione delle garanzie procedimentali; che non può discutersi di “rinnovo” poiché l’istanza è stata presentata tardivamente; che l’A.U.A. rilasciata dalla Provincia in considerazione delle positive valutazioni ambientali di propria competenza costituiva un atto “non abilitativo” - come tale, non definitivo e privo di valore provvedimentale; che il “silenzio – assenso” non si applica alle procedure di valutazione di impatto ambientale.</h:div><h:div>Ha chiesto l’autorizzazione al deposito tardivo di alcuni documenti evidenziando che la produzione nei termini di legge è risultata particolarmente difficile in quanto tutta la documentazione relativa alla vicenda in questione era nella esclusiva disponibilità del Comando di Polizia Municipale, atteso che l’area è sottoposta a sequestro ed oggetto di accertamenti, ed è pervenuta all’ufficio legale solo in data 10 luglio 2023.</h:div><h:div>La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 13 luglio 2023 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti (che non hanno sollevato obiezioni in merito) di possibile definizione con sentenza breve.</h:div><h:div>Il ricorso è manifestamente fondato per la ragione preliminare e assorbente di cui <corsivo>infra</corsivo> e pertanto può essere definito con sentenza in forma semplificata.</h:div><h:div>Il Tribunale condivide completamente l’affermazione del ricorrente secondo cui: “<corsivo>Il provvedimento impugnato è illegittimo perché alla società ricorrente non è stato reso il preavviso di rigetto e non è stato, comunque, assegnato un termine per replicare. È stato, quindi, precluso alla istante di rappresentare le proprie ragioni all’Amministrazione, in relazione alle circostanze dedotte nei motivi che seguono</corsivo>”.</h:div><h:div>In altri termini va specificato che non è possibile riconoscere il preavviso di rigetto nel provvedimento impugnato posto che, al di là del <corsivo>nomen juris</corsivo>, si tratta di provvedimento che esclude la prosecuzione dell’attività, a monte del quale non vi è stata alcuna comunicazione preventiva idonea a sollecitare la partecipazione procedimentale della ricorrente.</h:div><h:div>Il tenore della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.</h:div></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"/><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato, anche di luogo, idoneo ad identificare enti o persone.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="13/07/2023"/><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>L'ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div>Antonella Cirillo</h:div><h:div>Laura Zoppo</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>