<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Sentenze.xsl"?><GA xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><Provvedimento><meta descrizione="" destinatario="3" estpres="1" gruppo="20230052320230409105222017" id="20230052320230409105222017" modello="4" modifica="09/04/2023 10:54:04" pdf="0" ricorrente="Rachele De Prisco" stato="2" tipo="24" versione="0" versionePDF="1"><descrittori><registro anno="2023" n="00523"/><fascicolo anno="2023" n="00820"/><urn>urn:nir:tar.campania;sezione.2:sentenza.breve:00000-0000</urn><processoAmministrativo>2</processoAmministrativo><idTipoProvSDM>24</idTipoProvSDM><idSpecificaSDM>0</idSpecificaSDM><lingua>I</lingua><bilingue>N</bilingue></descrittori><file>20230052320230409105222017.xml</file><wordfile>20230052320230409105222017.docm</wordfile><ricorso NRG="202300523">202300523\202300523.xml</ricorso><rilascio>U:\DocumentiGA\Salerno\Sezione 2\2023\202300523\</rilascio><tipologia>Sentenza breve</tipologia><firmaPresidente><firma>Nicola Durante</firma><data>09/04/2023 10:54:04</data></firmaPresidente><firmaEstensore><firma>Nicola Durante</firma><data>09/04/2023 10:54:04</data></firmaEstensore><dataPubblicazione>12/04/2023</dataPubblicazione><classificazione><nuova/><ereditata/></classificazione><conoscenza>N</conoscenza><omissis>Vero</omissis><redazionale><nota><h:div>In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.</h:div></nota></redazionale></meta><epigrafe id="epi"><adunanza id="adu" norm="" sezione="I"><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</h:div><h:div>sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)</h:div><h:div>ha pronunciato la presente</h:div><h:div>SENTENZA</h:div><h:div>Nicola Durante,	Presidente, Estensore</h:div><h:div>Gaetana Marena,	Referendario</h:div><h:div>Laura Zoppo,	Referendario</h:div></adunanza><adunanzaTed id="adu" norm="" sezione="I">
			</adunanzaTed><oggetto><h:div>per l'annullamento</h:div><h:div>dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS- del 7.12.2022 (prot. n. -OMISSIS-), a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Centola (SA).</h:div><h:div/></oggetto><oggettoTed>
			</oggettoTed><ricorrenti><h:div>ex art. 60 cod. proc. amm.;</h:div><h:div>sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023, proposto da </h:div><h:div>-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </h:div></ricorrenti><ricorrentiTed>
			</ricorrentiTed><resistenti><h:div>Comune di Centola, non costituito in giudizio; </h:div></resistenti><resistentiTed>
			</resistentiTed><altro><controinteressati><h:div>-OMISSIS-, non costituito in giudizio; </h:div></controinteressati><controinteressatiTed/><intervenienti/><intervenientiTed/></altro><visto><h:div>Visti il ricorso e i relativi allegati;</h:div><h:div>Visti tutti gli atti della causa;</h:div><h:div>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</h:div><h:div>Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;</h:div></visto><vistoTed>
			</vistoTed><esaminato/><esaminatoTed>
			</esaminatoTed></epigrafe><premessa id="pre"><h:div/></premessa><premessaTed id="pre">
			<h:div/>
		</premessaTed><motivazione id="mot"><h:div>I ricorrenti, proprietari <corsivo>pro indiviso</corsivo> di un appezzamento sito in località Casaburi della frazione Palinuro, riportato in catasto al fl. n. -OMISSIS-, part.lle n. --OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, impugnano l’ordinanza n. -OMISSIS-del 07.12.2022, prot. n. -OMISSIS-, con cui il Comune di Centola ha disposto la demolizione per le seguenti opere:</h:div><h:div>- un manufatto in muratura e copertura in lamiera coibentata, a pianta rettangolare, di dimensioni interne 2,32 m x 2,06 m, superficie utile pari a 4,78 mq e volumetria pari a 16,12 mc, altezza 2,20 m circa, adibito a bagno, completo dei rivestimenti e dei servizi, fornito di acqua, corrente elettrica erogata da gruppo elettrogeno e scarico dei reflui in fossa biologica;</h:div><h:div>- una roulotte, di dimensioni 7,30 m x 2,40 m ed altezza 2,20 m;</h:div><h:div>- una piattaforma in cemento a pianta rettangolare, di superficie complessiva di 73,45 mq. circa e spessore di 10 cm circa, sulla quale ha posizionato il manufatto adibito a wc e la sopraddetta roulotte;</h:div><h:div>- un deposito, di dimensioni 2,9 m x 4,22 m ed altezza di 1,93 m per una superficie di 12,24 mq, aperto su un lato, con struttura mista in muratura di blocchi di calcestruzzo e lamiere di riuso e copertura in lamiera ondulata;</h:div><h:div>- un pollaio in muratura di blocchi di calcestruzzo, di dimensioni di 4,06 mq e volumetria di 7,84 mc, con copertura in lamiera ondulata di dimensioni 2,9 m x 1,40 m ed altezza di 1,93 m;</h:div><h:div>- un recinto per il pollaio, di dimensioni circa 9,20 m x 5,10 m ed altezza 2 m.</h:div><h:div>Deducono che le dette opere sono state realizzate da tal -OMISSIS-, individuato nell’ordinanza impugnata come “utilizzatore del fondo”, il quale, “benché privo di qualsivoglia legittimazione ad occupare e/o ad utilizzare l’area di che trattasi e ad eseguirvi qualsivoglia intervento e/o attività e/o opera, ha materialmente invaso il terreno”.</h:div><h:div>Soggiungono di avere precedentemente “sporto denuncia-querela contro ignoti innanzi al Comando dei Carabinieri di Centola, denunciando i fatti acclarati” e documentano di avere attivato una procedura giudiziale per la liberazione del fondo, pendente in fase di mediazione.</h:div><h:div>Il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso con sentenza in forma semplificata, dovendosi concordare con gli istanti sulla circostanza che, a fronte delle emergenze in atto, è mancata un’idonea istruttoria: vuoi circa l’attribuibilità ai medesimi della qualità di “responsabili degli abusi”; vuoi circa “la [loro] materiale disponibilità dei manufatti, quantunque realizzati sul loro suolo dal predetto sig. -OMISSIS-, non potendoli, pertanto, rimuovere autonomamente”.</h:div><h:div>A tal ultimo proposito, occorre richiamare il principio affermato da questa Sezione con sentenza n. -OMISSIS-, secondo cui: «il proprietario incolpevole di un abuso edilizio commesso da altri, che voglia sfuggire all’effetto sanzionatorio della demolizione o dell’acquisizione come effetto della successiva inottemperanza, deve provare l’intrapresa di iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all’abuso, siano anche idonee a costringere il responsabile dell’attività illecita, che esercita il possesso sul bene, a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall’autorità amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 2211/2015; T.A.R. Lazio, sent. n. 10920/2021; T.A.R. Campania, Salerno, ord. n. 1195/2022). Nel caso di specie, l’istante ha denunciato gli abusi alla Polizia municipale ed ha più volte diffidato il conduttore a rimuovere le opere, “ben prima che venisse adottata l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, senza che quest’ultimo vi provvedesse (o almeno rispondesse)”».</h:div><h:div>Stante la particolarità della fattispecie, le spese del giudizio possono essere compensate.</h:div></motivazione><motivazioneTed id="mot">
		</motivazioneTed><dispositivo id="dis"><h:div>P.Q.M.</h:div><h:div>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-del 07.12.2022, prot. n. -OMISSIS-, limitatamente a quanto d’interesse per i ricorrenti.</h:div><h:div>Spese compensate.</h:div><h:div>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.</h:div><h:div>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il controinteressato.</h:div><h:div>Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:</h:div></dispositivo><dispositivoTed id="dis">
		</dispositivoTed><sottoscrizioni><dataeluogo norm="12/04/2023"/><sottoscrivente><h:div/></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</h:div></sottoscrivente><sottoscrivente><h:div>IL SEGRETARIO</h:div><h:div/><h:div>Nicola Durante</h:div></sottoscrivente></sottoscrizioni><sottoscrizioniTed>
			<dataeluogo norm=""/>
		</sottoscrizioniTed></Provvedimento></GA>